CONVENZIONE
Modello Convenzione ex delibera n. 324
Giunta Nazionale CONI del 27 luglio 2015
CONVENZIONE
La Federazione Italiana di Atletica Leggera (di seguito: FIDAL), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova, 830 Codice Fiscale 05289680588, nella persona del Presidente pro tempore, Alfio Giomi, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIDAL suddetta
e
L’Ente di Promozione per tutti (di seguito: EPS ) con sede in
, Via , Codice Fiscale _, nella persona del Presidente pro tempore, (nome e cognome) , domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente suddetto,
Premesso
A)
che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
B)
che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive; C)
che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.
D)
che la FIDAL è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI (aggiungere se previsto dallo Statuto nonché da singoli tesserati). Svolge l’attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
E)
che la FIDAL:
- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla IAAF e alla EA;
- è l’unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività dell’Atletica Leggera;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;
F)
che l’ EPS :
- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. __del
;
- è riconosciuto altresì da (Ministero degli Interni, Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale, etc.) ;
G)
che l’ EPS , in accordo al “REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA”,
approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità
competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l’aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;
G bis)
che l’ EPS ,
- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell’ambito della disciplina oggetto di Convenzione in nº regioni;
- organizza almeno n° _ gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il , il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° ;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il , il numero degli affiliati iscritti al Registro per la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° ;
- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell’allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
H)
che la FIDAL e EPS (di seguito: le Parti) condividono:
- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere
considerato un vero e proprio valore fondamentale per l’individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all’art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo. 1 - Norme generali
1.1
Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all’altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio “patto associativo per lo sviluppo dell’Atletica Leggera” nell’interesse dei praticanti, dell’associazionismo di base e delle comunità locali.
1.2
Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:
- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del Atletica Leggera, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.
1.3
Le Parti prendono atto degli accordi preliminari intercorsi tra i propri Organi giudicanti che nel rispetto
della normativa vigente hanno concordato un’unica tabella di sanzioni per le violazioni concordate indicate nell’allegato sub 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
1.4
Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.
1.5
Le parti s’impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell’ambito della stessa disciplina.
Articolo 1 bis - Assicurazione e tutela sanitaria
1bis.1
Fermo restando l’applicazione a tutti gli atleti delle norme sull’assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s’impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.
Articolo. 2 – Attività sportiva
2.1
Fatta comunque salva la facoltà dell’affiliazione e tesseramento sia alla sola FIDAL che al solo EPS senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all’attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti sarà regolata
sostanzialmente mediante il “doppio tesseramento” le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell’allegato sub 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2.2
I termini “Campionati Italiani” e “Campione Italiano”- per tutte le categorie - e, riferiti all’attività internazionale, “Squadra Italiana” o “Nazionale” (Atleti Azzurri)”, possono essere utilizzati esclusivamente
dalla FIDAL; l’ EPS può utilizzare i termini “Campionati Nazionali EPS ” e “Rappresentativa Nazionale dell’ EPS ”
2.3
Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l’eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.
Articolo 2bis - Omologazione campi di gara, attrezzi
2bis.1
Fermo restando l’osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della FIDAL in impianti e luoghi idonei e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla FIDAL.
Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara 3.1
La FIDAL riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.
L’ EPS , qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FIDAL e nel rispetto delle normative federali.
3.2
Nell’allegato sub 4 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione (requisiti per la partecipazione, numero di posti riservati, e costi di iscrizione) dei tesserati dell’ EPS ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FIDAL.
Articolo. 4 – Iniziative Culturali
4.1
In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.
4.2
Per l’organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all’approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.
Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie
5.1
Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l’incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell’attività sportiva.
5.2
Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.
Articolo. 6 – Durata
6.1
La presente Convenzione scade al 30 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga.
6.2
Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula. La convenzione sarà comunque valida per il primo anno fino al 30 marzo 2021.
6.3
Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.
Articolo 6 bis - Deposito
6bis.1
Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s’impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l’Ufficio Organi Collegiali a cura della FIDAL e dell’ EPS per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell’articolo 5 comma 2.
La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine oltre n° 4 allegati per un totale di n° 12 pagine.
Roma.
L’Ente EPS La Federazione Italiana di Atletica Leggera
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO n° 1 – STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE
La FIDAL:
Sede Centrale: FIDAL – Via Flaminia Nuova, 00191 (RM)
Segreteria Generale
Area Organizzazione Sportiva
Struttura Territoriale:
I Presidenti dei Comitati Regionali
L’ EPS :
[… da compilare a cura di EPS ]
ALLEGATO n° 2 – TABELLA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI CONCORDATE
MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE E DELLE MANIFESTAZIONI
La FIDAL, di concerto con gli Enti di Promozione Sportiva, istituisce ed incarica un “Gruppo di Monitoraggio” costituito da:
- Presidente della FIDAL o suo delegato;
- incaricato del Settore Tecnico Nazionale o dell'Area Organizzazione della FIDAL;
- Giudice nominato dal G.G.G.;
- Altrettanti rappresentanti designati dall' EPS .
Il Gruppo opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle normative sportive e della presente convenzione, rappresentando in concreto l'assunzione di reciproca responsabilità tra FIDAL ed EPS. Materia di competenza del Gruppo è:
- monitoraggio e promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate congiuntamente da FIDAL ed EPS;
- verifica di violazioni delle norme sportive e della presente convenzione;
- risoluzione delle controversie e proposta di misure correttive al sistema sanzionatorio in caso di violazioni;
- rilevamento delle esigenze territoriali recepibili senza contravvenire alla presente convenzione.
RECIPROCITÀ’ DELLE SANZIONI ED APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI NEI CONFRONTI DEI PROPRI TESSERATI.
Le parti si impegnano a far rispettare ai propri tesserati, Società Sportive e Comitati Territoriali tutte le decisioni disciplinari che di volta in volta verranno rese note dal Coni e dagli organi di giustizia sportivi. L'etica sportiva condivisa richiede il rispetto di provvedimenti di allontanamento da gare o da impianti degli atleti, dirigenti o tecnici, sospesi, squalificati o radiati per doping o altre violazioni disciplinari, anche provenienti da attività sportive diverse dell'atletica leggera. Principali fonti di informazione di riferimento saranno il sito e le note informative ufficiali del Coni, nonché le sentenze degli organi di giustizia sportivi pubblicate sul sito Federale. Le parti si impegnano, inoltre, a condividere, tramite le rispettive segreterie, le sanzioni disciplinari che i rispettivi organi preposti avranno comminato ai propri tesserati.
La FIDAL:
Per quanto riguarda eventuali provvedimenti e sanzioni si fa riferimento al Regolamento di Giustizia FIDAL L’EPS:
……………………………..
I soggetti sanzionati saranno inclusi “nell’elenco unico dei sanzionati” (con l’indicazione delle relative sanzioni) mediante comunicazione periodica tra i due organismi anche per via telematica.
ALLEGATO n° 3 – ATTIVITA’ SPORTIVA E MODALITA’ DOPPIO TESSERAMENTO
1) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
La cooperazione tra la Federazione Italiana di Atletica Leggera e gli Enti di Promozione Sportiva è il mezzo per portare l'Atletica nella pratica quotidiana di persone di ogni fascia d'età, sesso e posizione sociale.
Al di là della formale sottoscrizione della presente Convenzione, la cooperazione FIDAL- EPS si estrinseca in atti concreti legati ad affiliazioni societarie e tesseramento degli atleti, all'organizzazione sinergica delle manifestazioni, alle mutue possibilità di partecipazione alle manifestazioni di atleti, giudici, tecnici e dirigenti, nonché alla gestione degli impianti sportivi ed alla formazione culturale e tecnica di tutti gli attori del mondo sportivo.
I rapporti di collaborazione riguardano tutta l'attività di atletica leggera (attività su pista outdoor e indoor, strada – in tutte le sue forme regolamentari –, cross, montagna – in tutte le sue forme regolamentari –, ultradistanze, corsa in natura – trail e tutte le sue forme regolamentari ), oltre a qualsiasi altra attività che dovesse in futuro rientrare sotto il controllo della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In particolare:
- Organizzazione di manifestazioni, partecipazione alle manifestazioni, regolamenti e calendari;
- Tesseramento degli atleti e doppio tesseramento
- Affiliazioni delle Società;
- Utilizzo degli impianti sportivi;
- Formazione dei Quadri Tecnici e Dirigenziali;
- Formazione dei Giudici di Gara;
- Iniziative culturali e lotta al doping;
- Scuola;
- Accordi territoriali integrativi;
- Reciprocità delle sanzioni ed applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati (come da allegato 2 alla Convenzione).
2) TESSERAMENTO
La presente convenzione disciplina in particolare le modalità di doppio tesseramento degli atleti, onde permettere e agevolare quanto previsto in tema di partecipazione alle manifestazioni al capitolo “3) Attività Sportiva” del presente allegato sub 3 alla Convenzione. I tesserati presso l’ EPS possono i) sottoscrivere regolare tesseramento FIDAL presso una società affiliata FIDAL oppure ii) possono sottoscrivere tesseramento agevolato tramite Runcard (al costo di euro 15,00, invece che euro 30,00). La Runcard, rinnovabile annualmente, avrà una grafica personalizzata Runcard EPS . Il possessore di regolare tessera Fidal o di tessera Runcard (anche agevolata) in regola con le certificazioni in materia di tutela sanitaria per la pratica agonistica dell’atletica leggera, può partecipare a manifestazioni dell’EPS e a manifestazioni FIDAL di corsa su strada, cross, montagna, trail, ultradistanze.
I tesserati presso la FIDAL possono sottoscrivere regolare tesseramento EPS.
3) ATTIVITA’ SPORTIVA
3.1 La FIDAL è soggetto riconosciuto dal CONI designato all'organizzazione ed al controllo delle manifestazioni competitive-agonistiche di atletica leggera sul territorio italiano. Sono definite manifestazioni competitive-agonistiche:
- Le manifestazioni su pista a carattere territoriale, nazionale e internazionale;
- Le manifestazioni non stadia inserite in Calendario Federale, Gold, Silver e Bronze di corsa su strada, cross, montagna, trail, ultradistanze;
- Maratona e mezza maratona, discipline per le quali la FIDAL è l’unico ente a certificare e omologare il percorso e la prestazione.
L’EPS organizza, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lettera “a” punto I del Regolamento CONI- EPS, manifestazioni similari, promozionali, amatoriali e dilettantistiche, seppure con modalità competitive.
3.2 Nel caso di manifestazioni FIDAL su pista, la partecipazione dei tesserati per il solo EPS è consentita alle sole categorie esordienti, ragazzi, cadetti in ambito provinciale e regionale.
Nel caso di manifestazioni FIDAL non stadia inserite in Calendario Nazionale, Gold, Silver e Bronze, la partecipazione dei tesserati per l’ EPS è ammessa per mezzo del doppio tesseramento descritto al precedente articolo 2).
3.3Nel caso di manifestazioni FIDAL non stadia inserite nel Calendario territoriale (regionale e provinciale) o di manifestazioni non stadia organizzate da un EPS, i tesserati FIDAL ed EPS potranno partecipare reciprocamente alle rispettive manifestazioni in forza del proprio tesseramento, a condizione che le manifestazioni EPS vengano comunicate al comitato territoriale FIDAL di riferimento secondo le seguenti tempistiche:
- entro il 31 dicembre le richieste del primo semestre,
- entro il 30 giugno le richieste del secondo semestre.
Eventuali integrazioni a semestre iniziato potranno essere inserite se condivise dai Comitati Territoriali.
3.4 I tesserati EPS o Runcard vengono inseriti in classifica, ma non accedono a premi che contemplino elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.
3.5 Nelle manifestazioni organizzate sotto l’egida di EPS , gli atleti che abbiano doppio tesseramento FIDAL/ EPS , devono gareggiare obbligatoriamente per EPS . Nelle manifestazioni organizzate sotto l’egida di FIDAL, gli atleti che abbiano doppio tesseramento FIDAL/ EPS , devono gareggiare obbligatoriamente per FIDAL.
Tutti i partecipanti alle manifestazioni di atletica leggera competitive-agonistiche organizzate dalla FIDAL e competitive organizzate dall’EPS devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria vigenti, ed avere tessera di appartenenza a FIDAL e/o all' EPS in corso di validità al momento della manifestazione.
3.6 L' EPS organizza i propri campionati nazionali e territoriali, riservati ai propri tesserati. Tali campionati potranno prevedere la sommatoria di più appuntamenti e non necessariamente lo svolgimento in prova unica.
3.7 L' EPS , anche attraverso le proprie società affiliate, ai fini di promuovere la partecipazione e non l'agonismo o prestazioni di rilievo agonistico, nel rispetto delle prerogative della FIDAL e conformemente al dettato della presente convenzione può organizzare autonomamente manifestazioni di atletica leggera che prevedano una classifica e dei premi purché tali premi per gli atleti (e per le società partecipanti) non contemplino nessuna forma di elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. I premi possono consistere in premi in natura e/o riconoscimenti protocollari (es. trofei, medaglie...) di controvalore economico complessivo
limitato, nell’ordine massimo stimato di 100 euro per il/la primo/a atleta della classifica generale. Possono essere erogati premi di analoga natura e valore inferiore per alcune posizioni successive della classifica generale della gara.
Nelle manifestazioni che si svolgono sotto l’egida di un EPS è ammissibile la premiazione (in natura) degli atleti anche suddivisi in fasce di età.
3.8 L' EPS o una società ad esso collegata può organizzare manifestazioni competitivo- agonistiche – valide per l'inserimento nelle graduatorie federali – esclusivamente cooperando con la FIDAL (o con società affiliate) oppure, autonomamente, affiliandosi alla FIDAL ed operando con l'ausilio della gestione tecnica della manifestazione da parte del Gruppo Giudici Gare della FIDAL, previo il rispetto dei regolamenti federali e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti (affiliazione della società, pagamento della tassa di approvazione gara, eventuale omologazione del percorso o altri servizi richiesti o concordati).
3.9 I calendari – nazionale e territoriali – della FIDAL e dell' EPS devono essere quanto più possibile armonici e non conflittuali. A tal fine la FIDAL comunica all' EPS il calendario dei propri campionati federali tempestivamente, non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei campionati nazionali dell' EPS . Parimenti l’ EPS comunica alla FIDAL il calendario dei propri campionati nazionali non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei campionati federali. A livello territoriale per il calendario delle manifestazioni dei rispettivi organi periferici si rimanda all’art. 3.3.
4) AFFILIAZIONI DELLE SOCIETA’
La Società affiliata all' EPS , che scelga di affiliarsi anche alla FIDAL per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della quota di affiliazione alla FIDAL. Parimenti, la Società affiliata alla FIDAL, che scelga di affiliarsi anche all' EPS per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della quota di affiliazione all' EPS . Ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto enunciato in osservanza delle competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.
5) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
La FIDAL e l' EPS , laddove gestiscano impianti sportivi in convenzione diretta o tramite propri affiliati, si impegnano ad assicurare ai rispettivi tesserati le medesime condizioni di accesso agli impianti stessi.
6) ACCORDI TERRITORIALI INTEGRATIVI
I rappresentanti territoriali di FIDAL e EPS possono sottoscrivere accordi integrativi migliorativi a carattere locale. Tali accordi non devono essere in contrasto con la presente convenzione e con gli Statuti e i Regolamenti Federali e dell’EPS e la loro validità è subordinata all’approvazione formale della FIDAL e dell’EPS
ALLEGATO n° 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE
FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI E DIRIGENZIALI
I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che FIDAL organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti ai componenti dell' EPS . Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che l' EPS _organizza sono aperti ai componenti della FIDAL. Per tutti, l'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun corso e l'attribuzione della qualifica di Tecnico è vincolata alla frequenza dei corsi ed al superamento dell'esame di verifica.
Le iniziative di aggiornamento tecnico organizzate dall' EPS sulle materie pertinenti l’atletica leggera, possono attribuire crediti formativi per i tesserati dell' EPS e della FIDAL, a seguito di specifica valutazione del Centro Studi della Federazione. Tali crediti formativi sono riconosciuti ai tesserati che intendano intraprendere il percorso formativo dei Tecnici e possono essere valutati ai fini dell’ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Atletica Leggera.
FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA
I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i giudici di gara che FIDAL organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti agli operatori dell' EPS . Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i giudici di gara che l' EPS _organizza sono aperti agli operatori della FIDAL. La formazione degli operatori dell' EPS _è riconosciuta ed attestata sia ai fini dell'esercizio del ruolo di giudice nell'ambito dell'attività promozionale, sia in veste di giudice ausiliario in giurie composte da Giudici della FIDAL nelle rimanenti gare. Per poter essere riconosciuto Giudice Federale è necessario aver seguito l’iter formativo dei Giudici FIDAL ed essere tesserato FIDAL.
INIZIATIVE CULTURALI
Nell’ambito della promozione culturale, si possono attivare congiuntamente varie iniziative. Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:
- promozione della lotta al doping;
- diffusione di testi e pubblicazioni;
- abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati;
- organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport.
Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.
SCUOLA
Compatibilmente con i programmi e i protocolli d'intesa CONI/MIUR, nell’ambito dei progetti di collaborazione con il mondo scolastico, si potranno attivare congiuntamente fra FIDAL ed EPS varie iniziative, tra le quali:
- progetti di formazione per gli insegnanti sulle discipline dell’atletica leggera e sul gioco sport atletica;
- progetti di promozione dell’atletica leggera nelle scuole;
- utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
- organizzazione delle fasi locali di Giochi Sportivi Studenteschi, dei Giochi della Gioventù e di altre manifestazioni scolastiche.
Roma.
L’EPS La Federazione Italiana di Atletica Leggera
Il Presidente Il Presidente
Prof. Alfio Giomi
Responsabile EPS per l’Atletica Leggera