Contract
IL VENDITORE A DOMICILIO.
ASPETTI CONTRATTUALI, FISCALI E PREVIDENZIALI
Premessa generale
La vendita diretta è una forma di vendita al dettaglio che si svolge tramite la raccolta di ordini di acquisto effettuata presso il luogo in cui si trova il consumatore. La legge n. 173 del 17 agosto 2005 sulle vendite dirette a domicilio e sulla tutela del consumatore regola il rapporto di lavoro degli incaricati alle vendite dirette a domicilio stabilendo quanto segue:
a) “vendita diretta a domicilio”: è la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) “incaricato alla vendita diretta a domicilio”: è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) “imprese”: esercenti la vendita diretta a domicilio.
Le disposizioni della legge n. 173/2005 non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
L’incaricato alla vendita diretta a domicilio è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese che esercitano la vendita diretta a domicilio.
L’incarico deve, in ogni caso (sia che si tratti di rapporto subordinato o autonomo), essere provato per iscritto e nei confronti dell’incaricato alla vendita diretta non può essere stabilito nessun obbligo di acquisto di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante (salvo per i beni e materiali da dimostrazione ovvero campionari) ed inoltre dei servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo o di operare sconti o dilazioni sui pagamenti. Il compenso dell’incaricato alla vendita che non abbia un vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari eseguiti.
Tesserino di riconoscimento e requisiti dell’incaricato alla vendita
All’incaricato deve essere rilasciato dall’impresa un tesserino di riconoscimento che deve essere numerato ed aggiornato annualmente, contenente le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, il nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo. Il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita e deve essere ritirato in caso di rinuncia o revoca dell’incarico.
Non può svolgere l’attività di incaricato alla vendita a domicilio:
a) chi è stato dichiarato fallito, fino alla chiusura del fallimento;
b) chi abbia riportato una condanna per delitto per il quale è stata prevista una pena non inferiore a tre anni di detenzione;
c) chi abbia riportato una condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, estorsione, rapina, reati contro l’igiene e la sanità pubblica;
d) chi ha riportato condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti. Questo divieto permane per cinque anni da quando la pena è stata scontata e non si applica se è stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Diritto di ripensamento dell’incaricato alla vendita
Il legislatore attribuisce all’incaricato alla vendita la possibilità di esercitare una specie di diritto al ripensamento (simile al diritto di recesso senza obbligo di motivazione) nel termine di dieci giorni dalla stipula del contratto, inviando una comunicazione tramite raccomandata.
In caso di rinuncia l’incaricato deve:
1) restituire i beni ed i materiali di dimostrazione eventualmente acquistati;
2) ha diritto al rimborso delle somme pagate.
Tutela del consumatore
Al fine di tutelare il consumatore la legge ha previsto una serie di interventi a tutela del consumatore ovvero :
1) regolare la figura professionale dell’incaricato alla vendita e del rapporto con l’impresa al fine di prevenire incarichi vietati e permettere al consumatore di avere un rapporto trasparente;
2) prevedere che le attività di vendita a domicilio possano essere iniziate solo dopo la presentazione della documentazione richiesta al Comune dove
l’esercente ha la residenza o la sede legale in modo da rendere più facile il controllo sui requisiti di professionalità (la ditta deve comunicare all'autorità di Pubblica sicurezza del luogo l'elenco degli incaricati alle vendite cui intende avvalersi) ;
3) stabilire che l’incaricato alla vendita debba essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, avere determinati requisiti morali e dotarsi di cataloghi finalizzati ad effettuare forme di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore;
4) attribuire al consumatore il diritto di recesso o di ripensamento da esercitarsi nel termine di dieci giorni dalla consegna del bene acquistato (in caso di scoperta di vizi o semplicemente perché ha cambiato parere).
In buona sostanza la Legge 173/2005 ha previsto tre diverse tipologie di incaricati alla vendita:
I. l'incaricato-subordinato che ha un vincolo di subordinazione con l'impresa affidante e al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta;
II. l'incaricato-agente che non ha alcun vincolo di subordinazione con l'impresa affidante, esercita la sua attività in forza del contratto di agenzia e al quale si applicano gli accordi economici collettivi di settore;
III. l'incaricato-mandatario, anch'egli senza alcun vincolo di subordinazione con l'impresa affidante, che esercita la sua attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale senza necessità di stipulare un contratto di agenzia con l'impresa (in tal caso l'attività si considera occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro).
Pertanto fino al conseguimento di un reddito annuo inferiore ai 5.000 euro l'attività si considera occasionale ( i ricavi non sono assoggettati ad IVA e costituiscono reddito diverso ); superata la soglia dei 5.000 euro l'attività si presume abituale e il soggetto deve munirsi della partita IVA e svolgere pertanto un'attività commerciale a tutti gli effetti . Il reddito è determinato con l'applicazione di una deduzione forfettaria del 22% ai ricavi percepiti come previsto dall'art. 25 del DPR.600-1973 pertanto :
a. fino a euro 6.410 (poiché la norma parla di reddito e non d’incasso) di ricavi al lordo della deduzione del 22% la prestazione è occasionale , non soggetta ad IVA e dichiarata ai fini fiscali (attualmente nel modello REDDITI) nel quadro RL;
b. oltre tale limite il reddito diventa d'impresa con l'obbligo della partita IVA e la compilazione dei quadri RF o RG della dichiarazione dei redditi;
c. ai fini previdenziali scatta l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata in caso di supero dei 5.000 euro (di lordo in ricevuta) e anche ai fini contributivi si applica la deduzione del 22% ; (abbiamo quindi una deduzione del 22% e una soglia di esenzione di 5.000 euro). Si deve evidenziare che in virtù di questa dicotomia, si afferma sovente che il “limite da rispettare” sia allineato a 5.000 euro di “Lordo” così da non incorrere in “dimenticanze e/o errori” poiché come dettato dalla circolare INPS n.103/2004 il venditore a domicilio è tenuto a comunicare all'impresa committente l'eventuale supero del limite di cui sopra ai fini dell'applicazione della contribuzione INPS (è il caso del soggetto che ha avuto più rapporti di lavoro);
d. Come confermato dalla Nota n. 2018/ 2005 del Ministero del Lavoro i venditori a domicilio non sono soggetti all'assicurazione Inail;
e. ai fini fiscali al venditore a domicilio si applica una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23% sul 78% delle provvigioni erogate .
TABELLA PREVIDENZIALE ANNO 2017
Soggetti non iscritti ad altra forma previdenziale CON partita IVA; Xxxxxxxx non iscritti ad altra forma previdenziale SENZA partita IVA; Soggetti iscritti ad altra forma previdenziale ; | 25,72 % 32,72% 24 % |
Massimale INPS previsto | Euro 100.324 |
Modalità versamento | Causale cxx ( soggetti privi di altra tutela previdenziale); causale c10 ( soggetti titolari di altra tutela previdenziale) |
Contributi dovuti | 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente |
ESEMPIO PRATICO CON IMPORTO FINO A EURO 5.000
provvigioni erogate euro 5.000 deduzione 22% euro 1.100 imponibile IRPEF euro 3.900
ritenuta a titolo d'imposta ( 23% su euro 3.900) euro 897 somma pagata euro 4.103
Si precisa che la ritenuta operata dall’impresa è una ritenuta a titolo di imposta e che il venditore porta a porta non è tenuto a sommare tale reddito ad altri eventuali redditi percepiti al fine del calcolo dell’IRPEF.
I redditi derivanti dalle vendite porta a porta, sempre non superiori a 6.410,25 euro, non devono essere dichiarati nel modello Unico (RM 180/E del 95). L’impresa committente versa la ritenuta con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della provvigione con Il codice tributo 1040 (in passato era 1038) . Nel caso di specie il venditore porta a porta non ha l'obbligo di tenere le scritture contabili ai fini della determinazione del reddito, anche quando opera in regime di partita IVA (vedi sopra l'incaricato-agente oppure l'incaricato-mandatario sotto soglia) .
ESEMPIO PRATICO CON IMPORTO SUPERIORE A EURO 5.000 e regime IVA
ordinario.
Provvigioni euro 10.000,00
(10.000 x 78% x 25,72% / 3) euro | – | 668 ,72 |
Ritenuta a titolo di acconto (10.000 x78% x23 % ) euro | – | 1.7 94,00 |
netto a pagare | euro 9.737,28 |
Iva 22% ( vedi nota sotto) euro 2.200,00 Totale fattura euro 12.200,00 Contributo previdenza
N.B. Il soggetto , nel caso di specie,deve essere in possesso della partita IVA , emettere fattura assoggettata ad IVA , tenere le scritture contabili , dichiarare il reddito d'impresa nel quadro RF o RG ed iscriversi alla gestione separata INPS.
ALBORALI GUERA dott. Xxxxxxxx .