DELIBERAZIONE N. 770 DEL 24/09/2024 OGGETTO: PRESA D’ATTO STIPULA PROTOCOLLO D’INTESA TRA IFO-ISG E UNIVER- SITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA E AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI € 130.000,00 PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DAL TITOLO: “OMICS APPROA- CHES...
DELIBERAZIONE N. 770 DEL 24/09/2024 | |
OGGETTO: PRESA D’ATTO STIPULA PROTOCOLLO D’INTESA TRA IFO-ISG E UNIVER- SITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA E AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI € 130.000,00 PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DAL TITOLO: “OMICS APPROA- CHES AS INNOVATIVE DIAGNOSTIC STRATEGIES TO DELINEATE THE BIOSGNIATU- RE OF CYTOKINE SIGNALS IN PSORIASIS AND ATOPIC DERMATITIS” CODICE WFR PNRR-MCNT2-2023-12377388, CUP MASTER H53C24000240001, PI DOTT.SSA EMANUE- LA CAMERA | |
Esercizi/o e conto 2024-2026 CONTO : 502011497 Centri/o di costo 3041050 - Importo presente Atto: € 130.00,00 - Importo esercizio corrente: € 52.000,00 | STRUTTURA PROPONENTE UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Il Dirigente Responsabile Xxxxxx Xxxxxx |
Budget | |
- Assegnato: € - | |
- Utilizzato: € - | |
- Residuo: € - | |
Autorizzazione n°: 2024/ SAR 295 - 2025/ SAR 70 | |
Servizio Risorse Economiche: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | |
Responsabile del Procedimento Xxxx Xxxx Xxxxxx | |
X’Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Proposta n° DL-801-2024 | |
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO | PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
Positivo | Positivo |
Data 23/09/2024 | Data 23/09/2024 |
IL DIRETTORE SANITARIO x.x. Xxxxxxxx Xxxxxx | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Xxxxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxx del Direttore Scientifico IRE Xxxxxxx Xxxxxxxxx data 17/09/2024 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG ad interim Xxxxxxx Xxxxxxxxx data 17/09/2024 Positivo | |
La presente deliberazione si compone di n° 8 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: All. 1 |
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integra- zioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022
n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifi- co;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe- razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro- vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 17 aprile 2024, avente ad oggetto “Commissariamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00087 del 07 maggio 2024, avente ad oggetto: “Nomina del Commissario straordinario dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”;
Vista la deliberazione n. 383 del 08 maggio 2024 di presa d’atto dell’insediamento del Com- missario Straordinario dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De An- gelis;
Viste le deliberazioni n. 212 del 16 marzo 2022 e n. 367 del 23 aprile 2024 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx quale Direttore Amministrati-
vo e la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx quale Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapi- ci Ospitalieri;
Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Xxxxx e San Gallicano (ISG);
Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, come da ultimo modificati dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200, che prevedono la possibilità per gli IRCCS di sti- pulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e attuare misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università, per la realizzazione di comuni progetti di ricerca, in conformità all’art. 15 L. n. 241/1990;
Premesso che, in esecuzione alla deliberazione n. 538 del 24 giugno 2024, è stato preso atto della sottoscrizione, avvenuta in data 17 maggio 2024, della Convenzione attuativa tra il Ministero della Salute (di seguito “MdS”), IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri- IFO-Istituto Dermatologico Santa Xxxxx e San Gallicano (Soggetto attuatore-benefi- ciario) (di seguito “IFO-ISG”) e la Dott.ssa E. Camera (PI) al fine di disciplinare tra le Parti le modalità di realizzazione del Progetto CODICE WFR PNRR MCNT2-2023- 12377388”, dal titolo: “Omics approaches as innovative diagnostic strategies to deli- neate the biosgniature of cytokine signals in psoriasis and atopic dermatitis” (di se- guito “Progetto”) e accettato il finanziamento complessivo di 1.000.000,00 € (un mi- lione/00 euro) erogato dal MdS;
che alla realizzazione del Progetto concorreranno n. 3 Unità Operative con la seguente distribuzione finanziaria:
UO1 | IFO-ISG | CUP MASTER H53C24000240001 | 600.000,00 € |
UO2 | Università degli Studi | CUP | 130.000,00 € |
dell’Aquila | E13C24000880001 | ||
UO3 | Università degli Studi di Cagliari | CUP F73C24000400001 | 270.000,00 € |
che, ai sensi dell’art. 4 della citata Convenzione, la stessa ha durata pari a 24 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi;
Atteso che in quanto sottoscrittore della Convenzione e Soggetto Beneficiario del Progetto, il MdS ha affidato a questi Istituti la responsabilità circa la corretta conduzione scientifi- ca ed amministrativa del progetto, lasciando l’onere di disciplinare i rapporti con le Unità Operative esterne afferenti al Progetto;
in data 3 luglio 2024, l’UO2 ha accettato integralmente il contenuto e i termini della Convenzione e ha dichiarato di rispettare i criteri di eleggibilità dei costi e degli aspetti di gestione finanziaria del Progetto, parte integrante della Convenzione;
Rilevato che, in data 9 settembre 2024, è stato sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa tra IFO- ISG e Università degli Studi dell’Aquila per la disciplina dei reciproci rapporti, ai fini dello svolgimento del Progetto;
che la durata del Protocollo d’Intesa, come stabilito dall’art. 4 dello stesso, decorre dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale e resta in vigore sino a completo esaurimento delle attività previste per l’esecuzione del Progetto (24 mesi dalla data di inizio attività (31 agosto 2024), eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi come previsto dall’art. 12 della Convenzione);
Ritenuto opportuno prendere atto della sottoscrizione, avvenuta in data 9 settembre 2024, del Protocollo d’Intesa tra IFO-ISG e Università degli Studi dell’Aquila per lo svolgimen- to Progetto CODICE WFR PNRR MCNT2-2023-12377388”, dal titolo: “Omics ap- proaches as innovative diagnostic strategies to delineate the biosgniature of cytokine signals in psoriasis and atopic dermatitis”, PI Dott.ssa Emanuela Camera, CUP MA- STER H53C24000240001, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integran- te e sostanziale (All. 1);
opportuno autorizzare il trasferimento in favore dell’Università degli Studi dell’Aquila (CUP E13C24000880001) del finanziamento per un totale di 130.000,00 € (centotren- xxxxxx/00 euro) come da seguente schema, dando atto che gli importi indicati per gli anni 2025 e 2026 sono da intendersi presunti, poiché soggetti a variazioni in base alla rendicontazione e approvazione delle spese:
- anticipo per un massimo del 40% a seguito dell’avvenuta erogazione del MdS al Soggetto beneficiario (IFO-ISG) dopo comunicazione inizio attività e in seguito alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa;
- quota a rimborso per un massimo del 70% proporzionalmente a quanto erogato dal MdS al Soggetto beneficiario (IFO-ISG) dopo l’invio, al 12° mese dall’inizio delle attività progettuali, da parte del Soggetto beneficiario della relazione scientifica inter- media e dopo la sua approvazione, sulla base della presentazione delle richieste di pa- gamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dalle UO parteci- panti al Progetto;
- quota a rimborso residuale a saldo, pari al 30% (ovverosia fino al 100% della richiesta complessiva) a conclusione della ricerca, dopo l’invio da parte del Sog- getto Beneficiario della relazione scientifica finale e della rendicontazione econo- mica, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione del Progetto;
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla leg- ge 15/2005.
Propone
Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
• prendere atto della sottoscrizione, avvenuta in data 9 settembre 2024, del Protocollo d’Intesa tra IFO-ISG e Università degli Studi dell’Aquila per lo svolgimento Progetto CODICE WFR
PNRR MCNT2-2023-12377388”, dal titolo: “Omics approaches as innovative diagnostic strategies to delineate the biosgniature of cytokine signals in psoriasis and atopic dermatitis”, PI Dott.ssa Emanuela Camera, CUP MASTER H53C24000240001, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);
• autorizzare il trasferimento in favore dell’Università degli Studi dell’Aquila (CUP E13C24000880001) del finanziamento per un totale di 130.000,00 € (centotrentamila/00 euro) come da seguente schema, dando atto che gli importi indicati per gli anni 2025 e 2026 sono da intendersi presunti, poiché soggetti a variazioni in base alla rendicontazione e approvazione delle spese:
- | 2024 | 52.000,00 € |
- | 2025 | 39.000,00 € |
- | 2026 | 39.000,00 € |
• dare mandato alla UOC Risorse Economiche di iscrivere al piano dei conti n. 502011497 e al cdc 3041050 la somma di 130.000,00 €.
La UOSD Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Xxxxxx Xxxxxx
Il Commissario Straordinario Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed appro- vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e inte- grato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e
n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio- sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 383 del 8 maggio 2024 inerente l’insediamen- to del Commissario Straordinario Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è to- talmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “PRESA D’ATTO STIPULA PROTOCOLLO D’INTESA TRA IFO-ISG E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA E AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI € 130.000,00 PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DAL TITOLO: “OMICS APPROACHES AS INNOVATIVE DIAGNOSTIC STRATEGIES TO DELINEATE THE BIOSGNIATURE OF CYTOKINE SIGNALS IN PSORIASIS AND ATOPIC DERMATITIS” CODICE WFR PNRR-MCNT2-2023-12377388, CUP MASTER H53C24000240001, PI
DOTT.SSA EMANUELA CAMERA” e di renderla disposta.
Il Commissario Straordinario Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
PROTOCOLLO D’INTESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI ALLA CONDUZIONE DEL PROGETTO DELLA SEZIONE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCnT2) AD ALTO IMPATTO SUL SISTEMA SANITARIO E SOCIO-ASSISTENZIALE, CODICE PNRR-MCNT2-2023- 12377388, DAL TITOLO:
“Omics approaches as innovative diagnostic strategies to delineate the biosgniature of cytokine signals in psoriasis and atopic dermatitis”
TRA
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI – ISTITUTO DERMATOLOGICO SANTA XXXXX E SAN
GALLICANO IRCCS, con sede in Xxx Xxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, X.X. 02153140583 e P.IVA 01033011006, legalmente rappresentati dal Commissario Straordinario Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx, insediatosi per la carica presso la sede degli IFO-ISG in forza di Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00087 del 07.05.2024 (di seguito UO1 o IFO-ISG o Soggetto attuatore/beneficiario)
E
Università degli Studi dell'Aquila, con sede in Palazzo Camponeschi, xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 X'Xxxxxx C.F./P.IVA 01021630668, legalmente rappresentata dal Rettore Xxxx. XXXXXXX XXXXXX, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede, (di seguito anche UO2)
di seguito congiuntamente definite “UO” o “Parti”
PREMESSO CHE
in data 14 aprile 2023, è stato pubblicato dal Ministero della Salute (di seguito “MdS”) il secondo avviso pubblico PNRR, per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1, sulle tematiche: 1. Proof of concept (PoC) 2. Tumori Rari (TR) 3. Malattie Rare (MR) 4. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT2) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socioassistenziali: a. Innovazione in campo diagnostico; b. Innovazione in campo terapeutico 5. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT1) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socioassistenziali: a. Fattori di rischio e prevenzione; b. Eziopatogenesi e meccanismi di malattia;
in data 10 luglio 2023, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri-IFO, Istituto Dermatologico Santa Xxxxx e San Gallicano (di seguito IFO-ISG), in qualità di Soggetto attuatore-beneficiario/UO1, hanno presentato la proposta progettuale dal titolo: “Omics approaches as innovative diagnostic strategies to delineate the biosgniature of cytokine signals in psoriasis and atopic dermatitis”,
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Xxx Xxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Tel. 06 5266.1
C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 xxx.xxx.xxx.xx
codice PNRR-MCNT2-2023-12377388 - Principal Investigator (PI) del Progetto è la Dott.ssa Emanuela Camera;
in data 8 aprile 2024, è stato trasmesso dal MdS il messaggio per il tramite della piattaforma Workflow della ricerca (WFR) con cui è stata comunicata al Soggetto attuatore-beneficiario la valutazione positiva della proposta progettuale e la sua messa a finanziamento;
l’importo ammesso a finanziamento è pari a 1.000.000,00 € (unmilione/00 euro) a valere sulle risorse assegnate per le tematiche progettuali, stanziate in base alla tabella allegata al Decreto ministeriale del 1 aprile 2022, modificato con Decreto ministeriale del 28 dicembre 2023 n. 136, concernente la ripartizione degli interventi di investimento della Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 del PNRR relativo all’innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica;
il CUP Master del Progetto è il seguente: CUP H53C24000240001
alla realizzazione del Progetto concorreranno n. 3 Unità Operative:
- UO1 Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Istituto Dermatologico Santa Xxxxx e San Gallicano IRCCS, Soggetto attuatore-beneficiario, destinataria di un finanziamento pari a 600.000,00 €;
- UO2 Università degli Studi dell’Aquila, per cui è stato generato CUP E13C24000880001, destinataria di un finanziamento pari a 130.000,00 €;
- UO3 Università degli Studi di Cagliari, per cui è stato generato CUP F73C24000400001, destinataria di un finanziamento pari a 270.000,00 €;
in data 17 maggio 2024, è stata sottoscritta la Convenzione attuativa tra il MdS, IFO-ISG (Soggetto attuatore-beneficiario) e la Dott.ssa E. Camera (PI) al fine di disciplinare tra le Parti le modalità di realizzazione del Progetto PNRR-MCNT2-2023-12377388, che regola, in modo preciso e puntuale, i diritti e gli obblighi tra le parti, le modalità e le tempistiche di erogazione dei ratei di finanziamento, le modalità e le tempistiche di produzione di report scientifici intermedi, le modalità di richiesta di variazione del piano progettuale nonché le regole di produzione e trasmissione della rendicontazione scientifica finale e di presentazione del prospetto definitivo delle spese sostenute per la conduzione del progetto;
in data 24 giugno 2024 è stata pubblicata la Deliberazione IFO n. 538 di presa d’atto stipula Convenzione e accettazione finanziamento di € 1.000.000,00 disposto dal Ministero della Salute per lo svolgimento del Progetto;
in data 3 luglio 2024 il Legale Rappresentante dell’UO2 ha sottoscritto una dichiarazione digitale accettando integralmente il contenuto e i termini della Convenzione n. PNRR-MCNT2-2023- 12377388, e hanno dichiarato di rispettare i criteri di eleggibilità dei costi e degli aspetti di gestione finanziaria del Progetto, parte integrante della Convenzione;
in data 29 luglio 2024, il Soggetto beneficiario/attuatore ha trasmesso al Ministero della Salute, tramite Workflow della Ricerca ID n. 2024012540 la dichiarazione sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante con l’inizio delle attività progettuali previste in data 31 agosto 2024;
in data 29 luglio 2024 il Soggetto attuatore/beneficiario ha inoltre ottemperato, entro i termini stabiliti, a trasmettere al Ministero della Salute la documentazione per l’avvio del progetto, disposta dall’art. 4 comma 4 della Convenzione.
CONSIDERATO CHE
• il Progetto dal titolo: “Omics approaches as innovative diagnostic strategies to delineate the biosgniature of cytokine signals in psoriasis and atopic dermatitis”, PNRR-MCNT2- 2023-12377388, è stato condiviso ed accettato da ciascuna UO sopra elencata;
• il Progetto sarà svolto secondo quanto dettagliato nel relativo testo, parte integrante della Convenzione n. PNRR-MCNT2-2023-12377388 e del presente Protocollo di Intesa (Allegato 2);
• il Progetto prevede la ripartizione tra le Parti del finanziamento complessivo di euro 1.000.000,00, suddiviso come da scheda budget presentata nel Progetto.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, il Progetto di ricerca.
Art. 2 Responsabili Scientifici e Referenti
Per le finalità di cui al presente Protocollo di Intesa, i Responsabili Scientifici/Referenti sono:
- per UO1: Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Istituto Dermatologico Santa Xxxxx e San Gallicano, Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea Centro Integrato di Ricerca Metabolomica/Dermatologia clinica Dermatologica, in qualità di Soggetto attuatore/beneficiario, PI Dott.ssa Emanuela Camera;
- per UO2: Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, Responsabile Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx.
Art. 3 Oggetto
Il presente Protocollo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del Progetto dal titolo: “Omics approaches as innovative diagnostic strategies to delineate the biosgniature of cytokine signals in psoriasis and atopic dermatitis”, codice PNRR-MCNT2-2023-12377388.
Il Protocollo definisce, tra l’altro, le procedure di rendicontazione e quelle di pagamento.
Art. 4 Durata, proroga, importo, modalità di erogazione del finanziamento
Il presente Protocollo decorre dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale e resta in vigore sino a completo esaurimento delle attività previste per l’esecuzione del Progetto.
Il Progetto ha durata di 24 mesi dalla data di inizio attività (31 agosto 2024), eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi come previsto dall’art. 12 della Convenzione.
Per la realizzazione delle attività progettuali, l’importo ammesso a finanziamento è pari a 1.000,000,00 € (unmilione/00) a valere sulle risorse assegnate per le tematiche progettuali.
Il finanziamento verrà ripartito tra le Parti come riportato nella scheda di budget del Progetto e per le rispettive quote sono stati comunicati al Ministero della Salute, i Codici fiscali delle UO, il CUP Master del Soggetto attuatore/beneficiario e i CUP di ciascuna UO ad esso collegati, come da tabella riassuntiva:
Ente Partecipante | Codice Fiscale | CUP | Quota prevista |
UO1 - IFO, IRCCS Istituto Dermatologico Santa Mar San Gallicano | 02153140583 | Master H53C24000240001 | € 600.000,00 |
UO2 – Università degli Studi dell’Aquila | 97831400581 | E13C24000880001 | € 130.000,00 |
UO3 - Università degli Studi di Cagliari | 04008300750 | F73C24000400001 | € 270.000,00 |
TOTALE FINANZIAMENTO | € 1.000.000,00 |
Il finanziamento verrà erogato dal Ministero della Salute al Soggetto attuatore/beneficiario con le seguenti modalità:
- massimo 40% al momento della comunicazione, da parte del Soggetto beneficiario, dell’inizio dell’attività di ricerca, a titolo di anticipazione e solo in seguito alla sottoscrizione del presente accordo;
- quota a rimborso per un ulteriore massimo un complessivo pari al 70% dopo l’invio, al 12° mese dall’inizio delle attività progettuali, da parte del Soggetto attuatore/beneficiario della relazione scientifica intermedia e dopo la sua approvazione, sulla base della presentazione delle richieste di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario e da codesta UO, come risultanti dal sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n, 178.
- quota a rimborso residuale a saldo, pari al 30% (ovverosia fino al 100% della richiesta complessiva) a conclusione della ricerca, dopo l’invio da parte del Soggetto attuatore/beneficiario della relazione scientifica finale e della rendicontazione economica, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione del progetto, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In tutte le richieste di pagamento dovrà essere chiaramente indicato il CUP del finanziamento generato dall'unità operativa e menzionare il fuori campo IVA.
A seguito dell’effettivo trasferimento delle quote di finanziamento da parte del Ministero a favore di IFO-ISG, quest’ultimo, previo nulla osta del P.I. reso a seguito di verifica della corretta esecuzione delle attività scientifiche previste per codesta UO, oltre il caricamento delle spese effettivamente sostenute dalla UO sul sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, potrà trasferire le rispettive quote alla UO, in regime di esclusione dal campo IVA, ai sensi del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, in quanto ricadono nella gestione dei fondi stanziati per attività di ricerca. Questa specifica destinazione esclude l’utilizzo per fini diversi da quelli stabiliti nel piano economico del Progetto.
Con la stipula del presente Protocollo, a garanzia della coerenza con l’inizio dell’attività dichiarata e come previsto all’art. 10, comma 2 della Convenzione, il Soggetto attuatore/beneficiario e l’UO2 si impegnano ad anticipare le risorse economiche di propria competenza necessarie, nell’eventualità in cui le somme da corrispondersi da parte del Ministero siano in regime di perenzione.
Laddove non vengano rispettati i termini previsti in Convenzione e riportati nel presente Protocollo, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l’UO2 esonera il Soggetto attuatore/beneficiario e questi il Ministero della Salute da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi nell’erogazione delle somme spettanti.
La sospensione, revoca o il ritardo nell’erogazione del finanziamento ministeriale, correlativamente, esonera, temporaneamente o definitivamente, gli IFO-ISG dall’obbligo di liquidazione degli importi previsti alla UO2.
Gli IFO-ISG non potranno in nessun caso essere giudicati responsabili (in parte o in toto) delle decurtazioni al finanziamento operate dal Ministero della Salute alla UO2.
Art. 5 Monitoraggio e rendicontazione finanziaria
L’UO2 è tenuta a svolgere le attività scientifiche di propria pertinenza secondo le modalità, i contenuti e i costi delineati nel Progetto e in conformità agli obblighi previsti dall’artt. 5 e 6 della Convenzione.
L’UO2, come da obblighi previsti in Convenzione art. 5 comma 13 e su delega del Soggetto attuatore/beneficiario per quanto di propria competenza, opera sul sistema informatico “ReGiS”, al fine di adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e del Progetto.
L’UO2 dovrà rispettare i criteri per l’ammissibilità delle spese, come previsto dal Bando e nei limiti delle condizioni di ammissibilità delle spese (soglie massime).
Ai sensi degli artt. 6, 7, 8 della Convenzione, affinché il Soggetto attuatore/beneficiario possa adempiere alle scadenze previste, l’UO2 è tenuta a trasmettere:
- su base almeno bimestrale, entro 5/7 giorni successivi all’ultimo giorno del periodo considerato, i dati sull’avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto nel sistema informatico “ReGiS” e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento (comma 2, art. 6 Convenzione);
- allo scadere dei 12 mesi dall’inizio delle attività di ricerca e comunque non oltre i 15 giorni da tale termine al Soggetto attuatore-beneficiario i dati sull’avanzamento tecnicoscientifico del progetto, tramite il portale Workflow della Ricerca e il sistema “ReGiS”, corredata di documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, comprensiva dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento alle milestones e ai target del PNRR (commi 3 e 4, art. 6 Convenzione). In particolare, entro i termini summenzionati, l’UO2 è tenuta a trasmettere al Soggetto attuatore/beneficiario, una relazione intermedia sullo stato d’attuazione scientifica della ricerca - sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Scientifico - contenente la descrizione delle attività progettuali svolte da ognuno, da cui risulti lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) e il regolare svolgimento della ricerca, secondo quanto riportato nel piano esecutivo e finanziario, al fine di consentire al Soggetto- attuatore/beneficiario di redigere una sintesi delle attività che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori e l’apporto fornito da eventuali subcontraenti. La relazione intermedia, previa verifica tecnico-scientifica da parte del Ministero, sarà caricata dal Soggetto attuatore/beneficiario e dal Principal Investigator all’interno del sistema informativo “ReGiS”. Il Ministero ha facoltà di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e il recupero delle somme erogate, qualora la relazione intermedia, all’esito dell’istruttoria, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel progetto approvato. Pertanto, il Soggetto-attuatore/beneficiario è conseguentemente esonerato, temporaneamente o definitivamente, dall’obbligo di liquidazione degli importi previsti all’UO2 o all’eventuale recupero delle somme già erogate (artt. 7 e 8 Convenzione);
- al termine dei 24 mesi, fatta salva l’eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, - e comunque non oltre 10 giorni da tale termine– ai fini dell’erogazione del saldo, al Soggetto attuatore-beneficiario, con nota firmata digitalmente dal rappresentante legale e dal Responsabile Scientifico, la seguente documentazione (art. 6 e 8 Convenzione):
• la relazione finale della ricerca, contenente quanto posto in essere anche da eventuali Enti cofinanziatori, che documenti la coerenza delle attività svolte con il Progetto approvato e gli obiettivi raggiunti;
• copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca;
• la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali;
• indicazioni del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.
• il rispetto dei costi sostenuti rispetto ai vincoli del bando in materia di gender e spese effettuate da parte di istituzioni nell’aree del meridione.
Tutta la sopra richiamata documentazione deve essere redatta secondo le indicazioni previste dal sistema informatico di monitoraggio economico e trasmessa tramite il portale Workflow della ricerca e il sistema informatico “ReGiS”.
L’UO2 dovrà utilizzare il finanziamento a propria disposizione e liquidare le relative spese, entro e non oltre i termini di rendicontazione e riportare, su ciascun documento di spesa il CUP generato dalla singola UO.
L’UO2 avrà cura nel custodire la documentazione di supporto prodotta e rendere la stessa disponibile al Soggetto-attuatore/beneficiario, in caso di richieste da parte del Ministero. Nel caso in cui il Ministero richieda informazioni e/o eventuale documentazione integrativa, l’UO2 è tenuta a fornire al Soggetto attuatore-beneficiario riscontro entro e non oltre i successivi 7 giorni, sulla base di quanto richiesto (art. 8).
In caso di parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine all’erogazione del saldo il Ministero ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dall’istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al progetto.
Il Ministero ha facoltà di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale nonché per il recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, qualora la documentazione di cui sopra non sia trasmessa al Ministero entro il novantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto. Le Parti convengono di aver preso atto che il Ministero:
- rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza, secondo le rendicontazioni prodotte e che, pertanto, il Soggetto-attuatore/beneficiario erogherà all’UO2 le rate di finanziamento sulla base delle somme effettivamente approvate dal Ministero;
- applicherà le decurtazioni della rata del saldo ai sensi dell’art. 8, commi 5-6 ove vengano superati i termini di trasmissione al Ministero della documentazione richiesta, ovvero dell’intero finanziamento ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e-f della Convenzione. Le medesime decurtazioni saranno, dunque, applicate alla UO2 responsabile del mancato rispetto dei predetti termini.
Art. 6 Variazioni del progetto e del piano dei costi
Qualunque variazione al Progetto e alla distribuzione dei fondi tra Unità Operative potrà essere richiesta, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione, dal Xxxxxxxx attuatore/beneficiario e dovrà essere autorizzata dal Ministero della Salute. Pertanto, l’UO2 potrà proporre al Soggetto-attuatore/beneficiario eventuali modifiche, coerenti con gli obiettivi progettuali o alla distribuzione dei fondi tra le Unità Operative, purché non comportino un aumento del finanziamento complessivo a carico del Ministero e nel rispetto dei termini previsti al succitato articolo.
La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell’ambito della singola UO, è consentita sotto la responsabilità del Soggetto attuatore-beneficiario che dovrà verificare il rispetto delle percentuali ed i vincoli previste dal bando. Pertanto, l’UO2 potrà richiedere al Soggetto-attuatore/beneficiario eventuali modifiche e/o spostamenti tra voci di costo. Solo
dopo formale approvazione del Soggetto attuatore-beneficiario la modifica sarà da intendersi accordata.
Art. 7 Proprietà e diffusione dei risultati
Ciascuna UO resterà unico titolare dei dati, conoscenze, invenzioni, materiali, know-how e diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi:
- alle proprie conoscenze pregresse, cioè generate prima della stipula del presente Protocollo (“Background”);
- alle proprie conoscenze parallele, cioè generate durate il periodo di validità del presente Protocollo ma non oggetto dello stesso (“Sideground”).
Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dalle altre Parti prima della sottoscrizione del Protocollo e necessarie per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle eventualmente stabilite nel Progetto.
Qualsiasi accesso al Background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato; resta inteso che la UO titolare del Background non sarà obbligata a concedere accesso al proprio Background per ragioni diverse da quelle del presente Protocollo.
I risultati, le conoscenze, il know-how e le invenzioni, ancorché non brevettabili o non brevettate del presente Protocollo, saranno di proprietà delle UO che hanno contribuito al loro conseguimento. In caso di Risultati generati congiuntamente da due o più UO, la titolarità sarà condivisa tra le UO che li hanno generati, in misura proporzionale al contributo prestato da ciascuna UO (c.d. criterio di proporzionalità rispetto ai materiali/dati forniti e alle attività svolte, oltre che contributo inventivo del personale coinvolto di ciascuna UO) al conseguimento di tali Risultati e fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi della normativa vigente, con parti Codice della Proprietà Industriale di cui al D.lgs. 30/2005. In caso di brevetti o altro diritto di privativa industriale relativi a Risultati congiunti, i co- titolari si accorderanno mediante stipula di un accordo inter-istituzionale su titolarità, modalità di protezione e valorizzazione del trovato a titolarità congiunta, nonché ripartizione degli oneri e degli eventuali proventi derivanti dal loro sfruttamento, in conformità con i rispettivi regolamenti interni, nonché nel rispetto di eventuali diritti di terzi e della normativa vigente e dandone preventiva comunicazione al Ministero.
I Responsabili delle attività per ciascuna UO, dovranno prontamente comunicare reciprocamente i trovati suscettibili di protezione derivanti dai Risultati raggiunti nello svolgimento delle attività.
Nell’ipotesi in cui la/le UO di cui al presente Protocollo non abbia/abbiano interesse a chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti Risultati, la/le altre UO, previa comunicazione alla/e prima/e, potrà/potranno procedere autonomamente alla domanda di privativa, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità, fatto salvo il diritto morale degli inventori o autori ad essere riconosciuti come tali. La rinuncia dovrà essere formalizzata mediante apposito atto scritto di cessione tra la/le UO cedente e la/le UO cessionaria/e.
Nell’ipotesi di Risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, le UO si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la protezione dei Risultati e/o non contengano Informazioni riservate delle altre UO. A tale scopo, le UO si impegnano ad informarsi reciprocamente almeno trenta (30) giorni prima della sottomissione del manoscritto o di Risultati mediante deposito di domande di brevetto o altra privativa e/o la rimozione di Informazioni Riservate. Qualora entro tale termine non pervengano osservazioni o commenti scritti, la pubblicazione/divulgazione potrà avvenire liberamente. Le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori che hanno contribuito ai Risultati oggetto delle pubblicazioni, secondo gli standard scientifici e accademici.
Nell’ipotesi di Risultati realizzati e costituiti da contributi delle UO autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni UO potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i Risultati dei propri studi, ricerche, riconoscendo espressamente il contributo delle altre UO e dandone opportuna comunicazione. Nel caso in cui tali pubblicazioni dovessero contenere dati ed informazioni resi noti da una UO agli altri confidenzialmente, la/e XX che intendono divulgare tali dati e informazioni dovranno chiedere preventiva autorizzazione scritta alle altre UO e darne preventiva comunicazione al Ministero.
Qualsiasi documento prodotto da ciascuna UO, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al Progetto di ricerca oggetto del presente Protocollo – per i quali deve essere assicurato l’accesso non oneroso al Ministero - deve contenere l’indicazione del codice del progetto finanziato nell’ambito del PNRR e l’emblema dell’Unione Europea, con un’esplicita dichiarazione che reciti “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – PNRR M6C2 – Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”. La violazione di quanto disposto, determinerà la mancata eleggibilità dei costi di pubblicazione a carico della/e UO di riferimento.
La violazione di quanto disposto, determinerà la decurtazione parziale o totale dell’intero finanziamento, come previsto dall’art. 13 della Convenzione.
Art. 8 Segretezza delle informazioni e dei risultati
Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta confidenzialità e riservatezza per un periodo di cinque (5) anni, decorrente dal momento del ricevimento, su qualsiasi aspetto, di notizia ed informazione di cui venissero a conoscenza durante l’esecuzione dei progetti ed iniziative, nonché sul know-how, sui materiali, dispositivi, tecnologia e attrezzature apportate dalle Parti o messe a disposizione reciprocamente, nonché su qualsiasi “Informazione Riservata” (intendendosi per “informazioni riservate” tutte le informazioni, dati o conoscenze di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Protocollo e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati ed indipendentemente dall’apposizione sugli stessi della dicitura “confidenziali” o “riservati” o “segreti”, fatto salvo un diverso accordo tra le Parti.
Le Parti si impegnano a non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi per qualsivoglia scopo o ragione estranea alla realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo qualsiasi “Informazione Riservata” reciprocamente trasmessa e ricevuta durante lo
svolgimento del presente Protocollo. Nel caso sia necessario comunicare a terzi qualsiasi “Informazione Riservata” ai fini della realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo, questi ultimi saranno vincolati dagli stessi obblighi di confidenzialità previsti dal presente Protocollo.
Le “Informazioni Riservate” potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti ed ai consulenti delle Parti che abbiano necessità di conoscerle purché siano vincolati dalle Parti agli stessi obblighi di riservatezza previsti dal presente Protocollo, comunque rispondendone le relative Parti in caso di violazioni.
Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata dalle Parti per scopi diversi da quelli previsti dal presente Protocollo.
Le Parti non potranno utilizzare, copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo le “Informazioni Riservate” reciprocamente trasmesse, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Protocollo.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le “Informazioni Riservate” e ad assicurare che non venga in alcun modo leso il carattere della loro riservatezza. Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente per iscritto alle altre Parti ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle “Informazioni Riservate” di cui giunga a conoscenza e fornirà tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Protocollo si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con uno delle Parti.
Le obbligazioni previste dal presente Protocollo non si applicano alle “Informazioni Riservate” che:
• al momento della comunicazione siano già note alla Parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;
• al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall’inadempimento del presente Protocollo;
• siano divulgate secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da ordini di autorità giudiziarie o amministrative o di altri Enti Pubblici;
• siano comunicate ad una delle Parti da terzi che diano prova di esserne in possesso legalmente e/o di poterne disporre senza violare i diritti delle Parti.
In tali casi, il Partner che ne abbia avuto notizia dovrà darne preventiva informativa agli altri Partner e concordare con gli stessi, relativamente al contenuto di tali Informazioni Riservate, l’opportunità di eventuali opposizioni.
Le Parti sono responsabili e si impegnano a mantenere e trattare tutti i dati e le informazioni sia fornite alle altre Parti sia acquisite dalle altre Parti in assoluta riservatezza impegnandosi ad estendere tale obbligo a qualunque altra persona fisica o giuridica in qualsiasi modo collegata con una delle Parti, che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza di tali dati riservati.
Da ultimo, le Parti si impegnano a favorire la valorizzazione dei Risultati della Ricerca e un’adeguata circolazione dei Risultati perseguiti, secondo i principi di “Open Science” e “FAIR DATA” (FINDABLE, ACCESSIBLE, INTEROPERABLE, REUSABLE DATA), nel rispetto delle
disposizioni vigenti sulla Proprietà Intellettuale e tutela di possibili scoperte brevettabili, nonché nel rispetto dei principi di Riservatezza.
Art. 9 Anticorruzione
Le Parte si impegnano a rispettare reciprocamente la normativa in materia di anticorruzione, di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 231/2001, e ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili (di seguito collettivamente “Norme contro la corruzione”).
A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti si asterranno dall’effettuare o promettere qualsiasi pagamento o dal prestare o promettere altro bene o utilità, in favore di qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente pubblico, membro di partito politico o candidato ad elezioni politiche o amministrative o in favore di qualsiasi altra terza parte rispetto al presente Protocollo che possa comportare la violazione delle Norme contro la corruzione.
Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di comportamento delle altre Parti e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.
Le Parti riconoscono ed accettano reciprocamente che il puntuale rispetto degli obblighi previsti al paragrafo precedente riveste carattere essenziale e che qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente articolo autorizzerà le Parti adempienti a tali obblighi a risolvere unilateralmente il presente Protocollo ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari
Le Parti si impegnano all’osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Art. 11 Trattamento dati personali
I Partner provvedono al trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente Protocollo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento EU n. 679 del 2016 (GDPR) insieme con l’attuativo D.lgs. 101/2018.
Ciascuna Parte si impegna a trattare, ai sensi della normativa vigente, i dati personali provenienti dalle altre Parti e dichiara che ciò dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato, ai sensi dell’art. 5 GDPR, unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo.
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” anche di natura particolare, forniti anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza o nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per finalità proprie del Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma pseudonimizzata, mediante comunicazione a
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.
Le Parti assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo, conservandoli esclusivamente per il tempo necessario allo scopo.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell’ambito del presente Protocollo saranno soggette all’obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.
Le Parti, nell’ambito del presente Protocollo, si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo 7 del GDPR. Ciascuna provvederà a proprie spese, come parte del proprio assetto organizzativo, alle eventuali nomine di Responsabili del trattamento e attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati, che operino sotto la loro autorità, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
Le Parti hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.), rispettivamente individuato:
• Per Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Istituto Dermatologico Santa Xxxxx e San Gallicano IRCCS: Società Scudo Privacy S.r.l. nella persona del Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxx E-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx;
• Per Università degli Studi dell’Aquila: Sig. Xxxxxxx Xxxxx e-mail: xxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx:
Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali, anche di natura particolare, trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Protocollo, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del presente Protocollo sono raccolti e trattati , esclusivamente per le finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell’ambito del presente Protocollo, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell’art. 30 GDPR.
Le Parti convengono di sottoscrivere apposito, successivo Material and Data Transfer Agreement (MDTA), per la disciplina di dettaglio degli aspetti relativi al trasferimento di materiale biologico e di dati.
Art.12 Registrazione e Bollo
Il presente Xxxx viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d’uso, provvede alla stessa.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’IFO giusta autorizzazione rilasciata dall’Agenzia Entrate di Roma n. 1551604 del 2004.
Art.13 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo saranno inviate, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso le sedi istituzionali dei firmatari ovvero tramite posta elettronica certificata. Per le comunicazioni:
- per IFO ISG xxxxxxxxx@xxx.xx
- per Università degli Studi dell’Aquila xxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx; xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Art. 14 Legge applicabile e Foro Competente
Ciascuna UO (UO1 e UO2) firmataria del presente Protocollo, concorda di attribuire alla competenza esclusiva del Foro di Roma qualsiasi vertenza che possa nascere circa l’interpretazione e/o l’esecuzione dello stesso.
Art. 15 Disposizioni finali
Ciascuna UO recepisce integralmente il presente Protocollo, le disposizioni del Bando (Allegato 1), della Convenzione e del Progetto parte integrante della stessa (Allegato 2) e per quanto non previsto, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
Letto confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Istituto DermatoFliormgiactooSdaignittaalmMeanrtiea deaS:an Gallicano IRCCS
Il Commissario Straordinario Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx
Università degli Studi dell’Aquila
Il Legale Rappresentante Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx Xx Xxxxxxx
Firmato il 09/09/2024 15:23 Seriale Certificato: 27911025
Valido dal 08/05/2024 al 08/05/2027
InfoFCeirrtmQuaatlifoieddEilegctirtoanilcmSiegnnattuere dCAa3:
xxxxxx xxxxxxx
Firmato il 04/09/2024 07:49 Seriale Certificato: 1646477
Valido dal 25/07/2022 al 25/07/2025
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