CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
ART. 1 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
1 Per valori contrattuali superiori a 50.000,00 euro, ai sensi dell’art. 113 del codice dei contratti e dell’art 123 del Regolamento, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva , pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 € inferiori, dell’importo contrattuale della fornitura/servizio (IVA esclusa
2 In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 , comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
3 In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
4 La fidejussione o la polizza, intestata alla ASL dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 3 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
5 In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione.
6 La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione.
7 La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all’art. 75, comma 3 del Codice dei contratti
8 Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggio danno), dell’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
9 E’ in facoltà della ASL di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto al precedente punto 8, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
10 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 1, non è data facoltà alla ditta aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra, né in quanto ditta di notoria solidità, né in seguito a miglioramento del prezzo di fornitura.
11 La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art 113, comma 3 del Codice dei contratti.
12 La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: “Il Fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. 1944 del C.C., né della eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C.. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.
ART. 2: IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA ED ECCESSIVA ONEROSITA’
Si richiamano espressamente gli articoli 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile.
ART. 3: MODALITA’ DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA
1. Le ordinazioni saranno effettuate con ordini scritti da parte dei competenti Uffici della ASL situati nelle sedi di Pescara, Popoli e Penne.
2. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio della ASL e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell’Amministrazione. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna.
Tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera e i materiali necessari per l’esecuzione del servizio o della fornitura, dovranno essere conferite dall’impresa appaltatrice.
E’ fatto assoluto divieto al personale dell’impresa appaltatrice di usare attrezzature di ASL, al cui personale è assolutamente vietato di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali.
In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni dipendenti dalle Strutture della ASL, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile di Area/Struttura/Ospedale e Distretto o suo delegato; in questo caso, all’atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant’altro eventualmente ceduto, l’impresa appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e l’eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all’uso.
L’eventuale utilizzo dei mezzi della ASL da parte del personale dell’aggiudicatario, dei suoi incaricati e dei corrieri, avviene sotto l’esclusiva responsabilità di chi utilizza tali mezzi. Il fornitore, con l’accettazione del Capitolato Speciale e della Lettera d’Invito dichiara di aver informato di tale responsabilità i potenziali utilizzatori dei mezzi della ASL ed esonera il Committente da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il totale/parziale deterioramento della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto presso i luoghi di stoccaggio. Qualora, a fini collaborativi, l’operazione di scarico avvenga a cura del personale della ASL, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi
responsabilità in merito, ivi incluso deterioramento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.
3. Qualora l’aggiudicazione riguardi od includa apparecchiature, nella fase di installazione, l’Impresa dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dello strumento e delle metodiche ad esso legate, nonché per l’ottimizzazione dell’attività della ASL in relazione all’organizzazione del lavoro. I lavori di installazione e di attivazione delle apparecchiature non dovranno interferire con le normali attività della ASL. A tal fine, l’aggiudicatario potrà essere chiamato ad eseguire, senza oneri per l’Amministrazione, le relative operazioni anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari.
4. Nel caso di acquisti plurimi (es. più di un’apparecchiatura della stessa o di diverso modello e/o tipologia), la ASL si riserva di acquistare quanto aggiudicato in modo frazionato entro il termine di validità dei prezzi offerti.
5. Il trasferimento di proprietà dei beni avviene dopo la presa in carico (firma del d.d.t.) da parte del personale della ASL incaricato.
ART. 4: LA VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE APPARECCHIATURE
1. La verifica di conformità è avviata dal Direttore dell’esecuzione entro 20 giorni dalla ultimazione della fornitura o entro il diverso termine indicato nel capitolato speciale di gara/lettera di invito.
2. Ogni spesa relativa alle operazioni di collaudo é a carico dell’Appaltatore.
3. Alle operazioni di collaudo parteciperanno i tecnici della ASL e gli incaricati dell’appaltatore.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità per difetti o mancanze di lieve entità, la Ditta appaltatrice è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatole dal Direttore dell’esecuzione, all’eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati.
5. L’inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale classificabile come consegna non effettuata, con le relative conseguenze.
6. Al termine delle operazioni di verifica (da concludersi entro 30 giorni dalla ultimazione della fornitura o entro il diverso termine indicato nel capitolato speciale di gara), il Direttore dell’esecuzione emette il certificato di conformità o, nei casi di cui all’art. 325 del Regolamento, l’attestazione di regolare esecuzione, positiva o negativa, e lo trasmette all’appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 323 del Regolamento.
7. Il collaudo favorevole determina il pagamento della prestazione eseguita, lo svincolo della cauzione definitiva e l’inizio del periodo di garanzia.
8. La Ditta fornitrice dovrà produrre, prima del collaudo, idonea dichiarazione che la fornitura è atta a soddisfare i vincoli imposti dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. E’ richiesta altresì la dichiarazione di rispondenza alle vigenti norme CE ed alle norme di sicurezza.
10. L’Amministrazione non è responsabile di danni procurati ai materiali durante la loro permanenza in ASL, durante l’installazione ed il collaudo.
Art. 5: CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti
Art. 6: FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara.
2. Le fatture, distinte (se del caso) per singolo Ospedale e Distretto e Direzione, dovranno riportare con precisione numero e la data dell’ordine, tipo e la quantità del prodotto consegnato/servizio espletato e, ove esistente, il numero del documento di trasporto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sull’ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
4. Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di positivo collaudo o attestazione di regolare esecuzione, o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l’appaltatore, a mezzo mandato emesso dalla ASL.
5. Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs 192/2012, gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti.
6. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
Art. 7: NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA’, RISCHI
1. Con la formulazione dell’offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
2. LA ASL è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.
3. L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati alla ASL od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. LA ASL è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di xxxxx, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all’atto della consegna o della resa del servizio.
5. Le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
6. L’aggiudicatario è obbligato:
a) a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto,
b) a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di aggiornare le misure di prevenzione e protezione già prescritte nel Documento Unico di valutazione dei Rischi finalizzato ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva,
c) ad osservare e applicare il Documento Unico di valutazione dei rischi di cui al comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs 81/2008 e il DUVRI allegato al contratto di appalto e a prendere visione presso il competente Servizio della ASL del documento di informazione sui rischi esistenti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008. Egli è, altresì, obbligato ad attuare tutte le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento,
Con la sottoscrizione del contratto o con la firma per accettazione delle condizioni di fornitura o servizio egli dichiara di aver ottemperato a tali obblighi.
Art. 8: CONTESTAZIONI E PENALITA’ RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI
1. A discrezione della ASL, nel corso della vigenza contrattuale, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto sarà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, per il collaudo o per l’installazione dello strumento, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione della ASL, potranno essere raddoppiate. In caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Il frazionamento della fornitura,
qualora non concordato con l’ufficio ordinante, si configura come mancata consegna e comporta l’applicazione delle penalità di cui al presente punto.
B. In caso di fornitura di strumenti difettosi o non conformi rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondenti ai requisiti descritti nell’offerta la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere la ASL, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione delle attrezzature contestate nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine entro il quale sarebbe dovuta avvenire la sostituzione, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
C. In caso di guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature fornite verrà valutato il relativo servizio di assistenza tecnica. Tale valutazione verrà effettuata solo su guasti ad elevata gravità, quando cioè il problema riscontrato determini l’impossibilità di utilizzare l’apparecchiatura ed avverrà mediante misurazione dei tempi di risoluzione del guasto.
2. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
• maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
• oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);
• danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
• minori introiti.
3. Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione.
4. LA ASL ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria; benefici ai quali il fornitore rinuncia con la sottoscrizione del Capitolato Speciale e la presentazione dell’offerta.
5. Qualora bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato, si applica l’art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà della ASL di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
6. Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un biennio.
ART. 9. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.
2. La risoluzione del contratto avverrà:
X. Xx sensi dell’art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
C. Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile;
D. Ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
X. Xx sensi dell’art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
F. Ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
G. G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
H. Frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
I. Ai sensi dell’art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione
J. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato.
K. Nel caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
L. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
M. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs 163/2006;
N. Esito negativo del collaudo;
X. Xxxxxxxxxx non autorizzato;
P. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
Q. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
R. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
S. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
T. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, Lgs. 08/08/1994 n. 490);
U. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
V. Forza maggiore,
W. Nei casi di violazione degli obblighi di correttezza e di comunicazione di cui al successivo articolo 16.
3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, l’Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dalla ASL per un biennio.
Art. 10: FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Pescara.
2. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
Art. 11: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. La stipulazione del contratto avviene secondo la forma dello scambio di corrispondenza, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante.
2. Fanno parte del contratto:
• Il Foglio patti e condizioni;
• La richiesta di offerta;
• L’offerta della ditta.
Art. 12: APPLICAZIONE D.LGS 196/2003
1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della ASL esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti l’offerta presentata;
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
3. I dati non verranno comunicati a terzi;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della struttura deputata all’acquisto;
7. E’ possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’art. 13 della D.Lgs 196/2003, rivolgendosi al Dirigente responsabile della struttura deputata all’acquisto.
8. L’aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l’autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell’esecuzione dell’appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.
9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.
Art. 13: DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
1. Sono temporaneamente sottratti all’accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:
A) L’elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di procedura aperta;
B) L’elenco dei soggetti che hanno inoltrato alla ASL richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedure ristrette;
C) L’elenco dei soggetti invitati nel caso di procedura negoziata;
D) L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di procedure aperte, ristrette e negoziate, fatto salvo per quanto riguarda quest’ultima fattispecie la previsione del successivo punto 2A.
2. Sono temporaneamente sottratti all’accesso fino al Decreto di aggiudicazione:
A. L’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di procedure concorsuali qualora sia previsto il rilancio
B. Gli atti nei quali sono riportate le condizioni economiche ed organizzative in vigore relative ai prodotti/servizi in gara.
3. Sono esclusi dal diritto di accesso:
A. I documenti allegati alle domande di partecipazione consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati comprovanti qualità morali e professionali, capacità economiche, finanziarie e commerciali dei candidati. Non rientrano in tale fattispecie le autocertificazioni attestanti tali qualità e capacità;
B. Documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte, solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato. In particolare:
• Abbiano il carattere della originalità;
• Abbiano il carattere della unicità, oppure siano prototipi;
• Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto.
In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle Imprese in via generale in quanto relative a prodotti/servizi che sono da esse commercializzate in via ordinaria. Lo stesso dicasi quando tali schede tecniche siano riprodotte, totalmente o parzialmente, su fac-simile previsto dalla ASL nella lettera—invito o nel Capitolato Speciale;
D. Documentazione nella quale sia individuata la composizione societaria delle imprese partecipanti.
ART. 14: CESSIONE DEL CREDITO
1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. LA ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
2. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta ricezione ditale comunicazione.
3. La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
In materia si applica l’art.117 del Codice degli Appalti.
ART. 15: FORZA MAGGIORE
1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l’assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all’altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Xxxxx istruzioni contrarie scritte della ASL, l’aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.
3. Previa autorizzazione della ASL, l’aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.
4. Qualora l’aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l’importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà aggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.
5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire il contratto.
ART. 16 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);
- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione.
ART. 17: NORME GENERALI E DI RINVIO
1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto dell’appalto. L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed n qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).
2. L’accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all’art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al Capitolato Speciale od alla lettera - invito che le richiama espressamente.
FIRMA DELLA DITTA
Per accettazione
Ai sensi dell’art. 1341 del c.c., si accettano espressamente gli artt.1, 3,4,5,6, 7,8, 9, 10, 14, 15 e 16 FIRMA DELLA DITTA
Per accettazione