BOZZA: ACCORDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETIO SPERIMENTALE "AMBIENTEAGILE”
BOZZA: ACCORDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETIO SPERIMENTALE "AMBIENTEAGILE”
Con il presente accordo, che si redige in duplice originale, fra:
la Città Metropolitana di Milano, in persona di
nato/a a il , Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
e
nata/o a il
numero marticola , di seguito denominata/o "Lavoratore Agile"
• visto il nullaosta della Direzione Area Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi informativi;
• valutato che le mansioni possono essere svolte in remoto e fatte le opportune verifiche tecniche;
• nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive applicabili si conviene e si stipula quanto segue:
1. Durata e modifiche dell'accordo
Il presente accordo disciplina la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in remoto. Il progetto "AmbienteAgile" ha natura sperimentale ed ha la durata di 6 mesi a decorrere dal giorno .
Alla scadenza del progetto, nel silenzio delle parti, l'accordo si intende tacitamente rinnovato e parte della prestazione lavorativa, cosi come definita nel successivo art. 4, continuerà ad essere prestata in remoto fino alla revoca del nullaosta da parte dell'Amministrazione o al re cesso del Lavoratore Agile.
Durante la fase sperimentale l'Amministrazione e il Lavoratore Agile potranno comunicare all'altra parte la volontà di interrompere la sperimentazione. Il preavviso è fissato in caso di revoca in 10 gg. lavorativi ed in caso di recesso in 5 g. lavorativi. Conclusa la fase sperimentale, il preavviso per i casi di revoca o recesso è fissato in 30 giorni.
L'Amministrazione ed il Lavoratore Agile, in relazione agli esiti e alla definita programmazione della fase sperimentale, qualora ne ricorrano le condizioni, sottoscriveranno le modifiche, integrazioni ed estensioni della prestazione lavorativa svolta in remoto.
Il trasferimento del Lavoratore Agile ad altra Area comporta l'interruzione della sperimentazione.
2. Inquadramento e mansioni
La prestazione lavorativa svolta in remoto non modifica in alcun modo la situazione giuridica del dipendente, quanto ad inquadramento e mansioni.
3. Doveri di riservatezza
Il Lavoratore Agile è tenuto al rispetto di tutte le norme di legge e le regole relative alla protezione dei dati e al rispetto della riservatezza e del segreto d'ufficio.
Il Lavoratore Agile, responsabile del rispetto delle suddette norme e regole, è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in suo possesso e/o disponibili nel sistema informativo civico. A tale proposito, ed in generale, si richiama il codice disciplinare e l'articolo 2105 del codice civile che si applica anche a questa fattispecie di lavoratore.
4. Orario di lavoro e diritto al pasto
Nell'ambito del proprio Orario di lavoro il Lavoratore Xxxxx potrà effettuare parte della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 5, o in altri luoghi già definiti idonei come sedi di lavoro (es. coworking, telecentri ecc.), per un massimo di ore settimanali, non cumulabili nelle settimane successive.
Le ore di lavoro effettuate in remoto, in relazione ad un'efficace ed un'efficiente organizzazione delle attività di servizio, anche con riferimento al contenuto della prestazione, devono essere preventivamente concordate con il Dirigente del Servizio o il Funzionario di riferimento così come richieste ed autorizzate precedentemente attraverso il sistema gestione orario.
Il Lavoratore Agile potrà svolgere in remoto una frazione di giornata o un'intera giornata lavorativa e dovrà essere reperibile nelle ore di lavoro remoto e comunque nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 19,00 dal Dirigente o dal Funzionario di riferimento, telefonicamente, per e-mail o attraverso altri strumenti informatici. Un comportamento difforme sarà suscettibile di valutazione disciplinare.
Se il numero di ore in remoto è maggiore di 3 ore e 45minuti il Lavoratore Agile non matura il diritto al pasto, indipendentemente dal numero di ore di lavoro prestate nei locali della Città.
5. Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Il Lavoratore Agile è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza personale, salubrità del luogo di lavoro e riservatezza delle informazioni e dei dati trattati.
Il lavoro in remoto deve essere eseguito rispettando le prescrizioni legali in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. L'attività deve essere svolta in luoghi che consentano il corretto esercizio della propria attività lavorativa, in condizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati e delle eventuali apparecchiature in dotazione, secondo criteri e modalità definite dall'Amministrazione.
6. Giustificativi di assenza
Il Lavoratore Agile mantiene invariati tutti i giustificativi di assenza. È possibile utilizzare giustificativi ad ore anche in giornate in cui si svolge lavoro in remoto. Nei giorni di malattia non può essere effettuato lavoro in remoto.
7. Salario accessorio
Nelle giornate lavorative in cui è stata prestata attività in remoto, anche solo per una parte di questa, non è possibile svolgere lavoro straordinario. Le indennità relative a turno, disagio, ed altre indennità giornaliere legate alla prestazione, fatte salve le situazioni nelle quali l'attività svolta in remoto sia corrispondente all'attività svolta in sede, sulla base dell'attestazione del dirigente responsabile, non saranno riconosciute al Lavoratore Agile che svolge in remoto l'intera giornata lavorativa, mentre saranno riconosciute, anche parzialmente, ove l'attività in remoto venga svolta per una parte della giornata. Per il personale in posizione organizzativa restano invariate le norme sul salario accessorio.
8. Organizzazione del lavoro e monitoraggio
Il monitoraggio dell'attività lavorativa prestata in remoto dovrà avvenire secondo modalità definite dal Dirigente del Servizio, anche al fine di verificare che il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del Lavoratore Agile siano equivalenti a quelli dei lavoratori che svolgono attività negli uffici della Città.
In nessun caso il Lavoratore Xxxxx potrà eseguire lavoro per conto proprio e/o per terzi senza previa autorizzazione della Civica Amministrazione nel rispetto dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
9. Strumenti di lavoro e rimborsi spese
Tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa in remoto sono a carico del Lavoratore Agile e nessun onere potrà essere addebitato alla Città. Non è prevista, inoltre, alcuna forma di rimborso spese a copertura dei costi della rete internet e degli eventuali investimenti e/o delle spese ricorrenti di energia e di mantenimento in efficienza dell'ambiente di lavoro sostenuti dal Lavoratore Agile. L'idoneità della strumentazione utilizzata è verificata dai Sistemi Informativi della Città.
La Civica Amministrazione, anche in relazione agli esiti positivi della sperimentazione, si riserva la facoltà di assegnare al Lavoratore Agile, in tutto od in parte, in comodato d'uso la strumentazione occorrente allo svolgimento della prestazione lavorativa in remoto da utilizzare per tale uso esclusivo. Il Lavoratore Agile, ove ne ricorra l'assegnazione, è tenuto a custodire e conservare con diligenza la strumentazione. Le spese di configurazione, di manutenzione e di sostituzione, nonché le relative coperture assicurative, inerenti la strumentazione assegnata, saranno a carico della Città che ne resta proprietaria.
Eventuali interruzioni nel circuito telematico o fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali potranno comportare l'impossibilità di svolgere la prestazione in remoto limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Xxxxx derivanti da colpa grave dovranno essere risarciti.
Non è prevista alcuna forma di rimborso spese a copertura dei costi sostenuti dal Lavoratore Agile per la rete internet, per le spese ricorrenti di energia e di eventuali investimenti occorrenti alla regolarità dei luoghi di lavoro.
10. Consenso per successive attività
Il Lavoratore Agile presta il consenso per la raccolta di dati ed informazioni utili a fini statistici, divulgativi (convegni, premi ecc.) e socio logici in materia di Lavoro Agile, compreso interviste e altre modalità.
11. Clausola di salvaguardia
Per quanto non definito nel presente accordo, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni di legge, alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e alla contrattazione di secondo livello.
Letto, approvato e sottoscritto in Milano, il
Visto
Il DIRETTORE DELL’AREA RISORSE UMANE; ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI
IL DIRIGENTE D'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
IL LAVORATORE AGILE