COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXX Xxxxxx designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) AFFERNI
Seduta del 09/07/2019
FATTO
Parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- in data 25/06/2015, stipulava con l’intermediario un contratto di prestito personale;
- da un’analisi effettuata, il TAEG effettivo del finanziamento risulta essere pari a 8,893%, difforme da quello contrattualmente indicato (7,44%). Tale differenza risiede nel mancato inserimento del premio dovuto a polizza assicurativa CPI obbligatoria nel calcolo del TAEG. Sussistono, infatti, gli indici di cui al Collegio di Coordinamento e in particolare: (i) la polizza ha una funzione di copertura del credito; (ii) esiste una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione; (iii) l'indennizzo è parametrato al debito residuo; (iv) manca nel contratto o nella documentazione informativa indicazione in chiave comparativa del diverso TAEG dovuto dal cliente in caso di adesione o meno alla copertura assicurativa; (v) esiste un vincolo dell'indennizzo direttamente in favore della banca; (vi) non è garantito il diritto di recesso dalla polizza per tutto il corso del finanziamento, senza costi e senza riflessi sul costo del credito.
In conclusione, il cliente chiede di dichiarare la nullità della clausola di determinazione del TAEG e di applicare il tasso sostitutivo previsto dalla legge, con condanna alla restituzione dell’eccedenza percepita.
Nelle controdeduzioni l’intermediario afferma quanto segue:
- di aver correttamente escluso le polizze dal calcolo del TAEG, in quanto l’adesione alle stesse risultava del tutto facoltativa. A sostegno evidenzia anzitutto che in sede precontrattuale il ricorrente ha sottoscritto il modulo ‘Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori’, ove è indicato che non è obbligatorio sottoscrivere una polizza per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte;
- le polizze in esame sono da ritenersi facoltative anche in quanto non sussiste il vincolo a favore dell’intermediario, in quanto le Condizioni di assicurazione prevedono che, qualora si verifichi un sinistro, le società corrispondano la prestazione all’assicurato o al beneficiario designato;
- inoltre, l’assicurato ha facoltà di recedere dalle coperture assicurative nelle modalità e nei termini di cui all’art. 19 delle Condizioni di assicurazione;
- inoltre, la banca ha aderito nel mese di giugno 2014 al Protocollo ABI/Assofin/Associazioni dei Consumatori aderenti al CNCU, che ha previsto che – nel caso di manifestate esigenze assicurative da parte del cliente – è necessario esporre nella documentazione precontrattuale del finanziamento, oltre al TAEG, anche il cosiddetto “costo complessivo del credito”, calcolato con le stesse modalità del TAEG, ma che include il costo dei servizi accessori facoltativi tra i quali quelli relativi alle polizze CPI;
- in ottemperanza a tale accordo, è stata evidenziata nella documentazione precontrattuale il costo complessivo del finanziamento, con e senza la polizza: a fronte di un TAEG pari al 7,44% (senza costo della polizza), è stato indicato un indice del costo complessivo del credito (calcolato con la stessa formula del TAEG), con inclusa la polizza CPI, pari al 10,86%.
- tale comparazione dei costi è stata visionata dal ricorrente, che ha dichiarato “…di aver ricevuto un esemplare del documento Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori, composto da 7 fogli uniti fra loro, nella copia consegnata al Consumatore, da una fascetta olografica”. I fogli 5, 6, 7 e 8 del documento, che va considerato unitario, costituiscono l’allegato che prevede la comparazione dei costi richiesta dal Collegio di Coordinamento per provare la facoltatività della polizza;
- la banca allega altresì copia di alcuni moduli contrattuali nei quali non è presente alcuna copertura assicurativa. A fronte di condizioni del finanziamento assimilabili a quelle proposte al cliente, sia con riguardo all’importo erogato che al tasso applicato, l’intermediario ha quindi stipulato nel medesimo periodo contratti senza polizza.
Alla luce di tali considerazioni, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso.
In sede di repliche, parte ricorrente, per quanto attiene alla prova “di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio”, evidenzia che non risulta nella documentazione agli atti dichiarazione alcuna circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti. In merito all’affermazione di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG), il cliente contesta l'avvenuta ricezione della comunicazione. D'altronde l'Intermediario non ha fornito prova dell'effettiva ricezione del documento, che risulta infatti privo di data o firma.
DIRITTO
La questione in oggetto concerne la qualificazione delle assicurazioni accessorie ai finanziamenti ai consumatori: se esse siano facoltative, e quindi i relativi costi debbano essere esclusi dal calcolo del TAEG del finanziamento; ovvero se siano obbligatorie, con la conseguenza che i relativi costi debbano essere ricompresi nel calcolo del TAEG e, se non lo fossero, la clausola di determinazione del TAEG e la misura dello stesso siano nulle.
L’accertamento di tale qualificazione sembra imporsi sulla base delle indicazioni normative e regolamentari che riguardano la materia. Il vigente art. 121 TUB, prevede: al comma 1, lettera e): “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le
commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”; al comma 2: “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”; al comma 3: “La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”. Le vigenti Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari in materia di credito ai consumatori (sez. VII) prevedono: all’art. 2: “Ai fini della presente sezione si definiscono: … - “costo totale del credito” … Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;”…; all’art. 4.2.4 (comma 3) “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Per finire, l’art. 125 bis TUB, commi 6 e 7, prevede: “6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; …”.
Sulla base di tali fonti, la distinzione tra assicurazioni obbligatorie e facoltative riveste carattere dirimente dell’inserimento dei relativi costi nel TAEG e, quindi, della correttezza del relativo calcolo.
Inoltre, le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TEGM, che con il TAEG è l’altro tasso effettivo previsto dal nostro ordinamento, prevedono, testualmente fin dall’agosto 2009 (con effetto dal 1° gennaio 2010), che restano incluse nel conteggio di usurarietà “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito …, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ……” (cfr. anche Cass. 5 aprile 2017, n. 8806).
Con riguardo alla determinazione del TAEG, ma anche del TEG per i contratti anteriori al 1° gennaio 2010, vi è quindi la necessità di indagare gli indici di facoltatività/obbligatorietà delle assicurazioni connesse al credito. Questo Arbitro ha anzitutto evidenziato che il giudizio relativo non può che essere di tenore valutativo: in tema non esiste alcuna prova legale, ma si argomenta nell’ambito della prova libera, che è rimessa alla valutazione discrezionale del giudicante nei confronti del quale non esercita, quindi, alcun effetto vincolante, secondo il principio del libero convincimento. Ciò premesso, il Collegio di Coordinamento con le note decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 12 settembre 2017, n.
2397 del 25 gennaio 2018 e, ulteriormente, n. 16291 del 26 luglio 2018, ha individuato con analiticità indizi e contro-indizi utili ad orientare i Collegi. Premesso, quindi, che la mera qualificazione come facoltativa della polizza, seppur inserita nei contratti sottoscritti dal cliente, non è ovviamente di per sé sufficiente né decisiva per considerarla effettivamente tale, sono state indicate come presunzioni semplici indicative della obbligatorietà: la
funzione di copertura del credito, la connessione genetica e funzionale, la contestualità della sottoscrizione, la pari durata dell’ammortamento e della copertura assicurativa, l’indennizzo parametrato al debito residuo, l’indicazione dell‘intermediario quale beneficiario, la remunerazione eventualmente significativa dell’intermediario per il collocamento della polizza. Sono state altresì indicate come presunzioni indicative della facoltatività, in via alternativa: la prospettazione comparativa dei costi con offerta al cliente delle stesse condizioni di finanziamento con e senza polizza, l’offerta di condizioni simili ad altri clienti (almeno altri due) con lo stesso merito creditizio a prescindere dalla stipula della polizza, il diritto di recesso dalla polizza senza costi per l’intera durata del finanziamento.
Dovendo operare sugli indicati indici, il Collegio di Coordinamento ha anche fornito delle indicazioni sulla loro maggiore o minore forza, ricavabile da disposizioni regolamentari. Per esempio: la disciplina in materia di trasparenza prescrive, alla Sezione XI (Requisiti Organizzativi), art. 2 bis che : ”…, la scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano l’offerta contestuale, accanto a un contratto di finanziamento, di altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da una serie di cautele particolari, adottando procedure organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo: … d) che le procedure di commercializzazione siano improntate a canoni di trasparenza e correttezza e, in particolare, che: … al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti; in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva; … f) che, qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia facoltativo, le forme di remunerazione e valutazione della rete vendita non siano tali da costituire un forte incentivo alla vendita del contratto facoltativo accanto al finanziamento rispetto alla vendita del solo finanziamento”. Appare chiaro, cioè, che nel momento in cui i requisiti sopra indicati costituiscono oggetto di doveri imposti agli intermediari, e qui è indifferente che si tratti di comportamenti aventi rilevanza esterna o meramente interna al settore bancario, la loro osservanza/mancata osservanza non può che costituire un indice più forte della facoltatività/obbligatorietà delle assicurazioni connesse.
Non solo. Nell’accordo raggiunto da ABI, Assofin e CNCU del 30 novembre 2013, le parti contraenti hanno concordato di promuovere la diffusione di buone pratiche nell’offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste accessorie ai finanziamenti; tali pratiche “si concretizzeranno nell’adozione da parte degli operatori bancari e finanziari dei seguenti impegni: … 2) Esposizione nella documentazione precontrattuale del costo complessivo con e senza la polizza. Esposizione oltre al TAEG
…, anche di un altro indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG … includendo anche le polizze assicurative facoltative. …”. Se gli stessi intermediari si sono obbligati convenzionalmente a tale buona prassi e se tale impegno è stato sottoscritto dalle associazioni dei consumatori, la presenza/mancanza del raffronto deve essere particolarmente significativa in termini di rafforzamento degli indizi indagati.
Infine il Collegio di Coordinamento ha anche specificato i criteri per così dire “quantitativi” cui attenersi nel confrontare i contratti sottoposti dai ricorrenti all’esame dei Collegi territoriali, con quelli asseritamente simili esibiti dagli intermediari convenuti allo scopo di comprovare la facoltatività delle assicurazioni proposte (Collegio di Coordinamento, decisione 16291/2018 sopra citata); precisando, inoltre, che con riferimento all’omogeneità del merito creditizio non si può che fare affidamento a quanto riferito dagli intermediari.
Nel caso in esame, l’intermediario, in relazione al contratto di prestito stipulato da parte ricorrente, ha esibito dei contratti comparativi stipulati a condizioni ritenute simili rispetto a quelle del ricorrente e non assistiti da una copertura assicurativa. Sennonché, si osserva che non risulta espressa dichiarazione dell’intermediario in merito all’identità di merito creditizio dei clienti dei contratti portati in comparazione rispetto al merito di credito assegnato al cliente in causa. L’assenza di identità di merito creditizio (anche solo asserita) priva di valore comparativo i contratti ai fini del riscontro chiesto ai sensi delle pronunce del Collegio di Coordinamento sopra richiamate.
Si osserva peraltro che l’intermediario asserisce che il cliente ha preso visione del documento che riporta la comparazione dei costi con e senza polizza. Il cliente contesta tale ricostruzione ed eccepisce di non aver ricevuto tale documento. Dalla documentazione in atti però risulta che: (i) il documento in questione espone un confronto comparativo del TAEG con e senza polizza. In epigrafe è indicato come foglio 6 di 7 del SECCI relativo al prestito in causa; (ii) il cliente ha reso dichiarazione firmata di avvenuta consegna del documento SECCI composto da 7 fogli.
Poiché, pertanto, sulla base della documentazione fornita dall’intermediario è provata la prospettazione comparativa dei costi con offerta al cliente delle stesse condizioni di finanziamento con e senza polizza, il ricorso non può essere accolto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1