INDICE
A.S.P. XXXXX XXXXXXXXX Y LASO DE’ BUOI
Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx (Xxxxxxx) Tel. 051/0000000 – fax 051/0000000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Codice fiscale: 80007270376 - P.I.02861171201
CAPITOLATO SPECIALE DELLA PROCEDURA PUBBLICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DA ADIBIRE AI SERVIZI DELL’ASP XXXXX XXXXXXXXX Y LASO DE BUOI.
INDICE
ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO 2
ART. 2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 4
ART. 3 FABBISOGNO DELL’UTILIZZATORE 4
ART. 4 MODALITÀ OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 4
ART. 5 MODALITÁ DI ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI E DELLE SINGOLE RICHIESTE 6
ART. 6 PREZZO DEL SERVIZIO, REGIME FISCALE 7
ART. 7 RESPONSABILITA’ E ONERI A CARICO DELL’UTILIZZATORE 8
ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 8
ART. 9 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 9
ART. 10 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI 9
ART. 11 CAUZIONE E GARANZIA DELL’ACCORDO QUADRO 10
ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 10
ART. 13 PENALI 10
ART. 14 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 11
ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB APPALTO DEL SERVIZIO 11
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 17 SCIOPERO DEL PERSONALE 12
ART. 18 STIPULA ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI 12
ART. 19 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 12
ART. 20 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 12
ART. 21 FORO COMPETENTE 13
ART. 22 NORME FINALI 13
TABELLE ALLEGATE:.................................................................................................................................................................
ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO.
Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi del DLgs 50/2016, con un solo operatore economico finalizzato ad individuare l’Agenzia per il Lavoro (somministratore) alla quale affidare il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per L’Asp Xxxxx Xxxxxxxxx (di qui in avanti denominato utilizzatore). Si precisa, inoltre, che le figure richieste in somministrazione potranno essere utilizzate direttamente da Asp così come, nell’ambito degli accordi distrettuali, potranno essere utilizzate anche da altri Enti del Distretto di San Xxxxxxx di Savena convenzionati con ASP.
Nell'ambito dell'Accordo Quadro l’utilizzatore provvederà ad interpellare l’Agenzia aggiudicataria per stipulare i singoli contratti attuativi in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le principali figure professionali ascrivibili alle categorie sotto indicate del Contratto Collettivo del Comparto Regioni e delle autonomie Locali, attualmente vigente:
Profili professionali ascrivibili alle seguenti Categorie:
Categoria: B1 - B3 - C1 - D1
CCNL: Regioni ed Autonomie Locali; Ore settimanali su 6 giorni: 36
Ferie annuali: 30
Ex festività soppresse: 4
Ore convenzionali annue: 1872 Divisore Orario: 156
Capitolato prestazionale e descrittivo
Tabella REQUISITI profili professionali
Profilo professionale | Categoria | Requisiti richiesti |
Operatore Socio Sanitario | B1 CCNL comparto funzioni locali | -attestato di operatore socio-sanitario rilasciato o riconosciuto dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx o titolo equipollente rilasciato da Enti abilitati di altre regioni; - idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti. |
Addetto al guardaroba | B1 CCNL comparto funzioni locali | -scuola dell’obbligo |
Tecnico | B3 CCNL comparto funzioni locali | -scuola dell’obbligo |
Educatore Professionale | C1 CCNL comparto funzioni locali | -Educatore Professionale in possesso di attestato di abilitazione rilasciato ai sensi del D.M. Sanità 10 febbraio 1984 e D.M. 8 ottobre 1998, n.520; -Educatore Professionale ai sensi della Direttiva Comunitaria 51/92, in possesso dell’attestato regionale di qualifica rilasciato al termine di Corso di Formazione attuato nell’ambito del progetto APRIS; -diploma di laurea in Scienze dell’Educazione o in Scienze della Formazione, indirizzo “Educatore Professionale; -diploma di laurea in “Educazione Professionale” c/o facoltà di Medicina e Chirurgia. |
Istruttore Amministrativo | C1 CCNL comparto funzioni locali | -Diploma di scuola media superiore |
Assistente Sociale | D1 CCNL comparto funzioni xxxxxx | -xxxxxx xxxxx xxxxxx 00 (X.X. 000/0000) xx “Scienze del servizio Sociale”; -lauree della classe L-39 in “Servizio Sociale” (D.M. 270/04); -diploma di laurea in “Servizio Sociale” (vecchio ordinamento), - lauree specialistiche della classe 57/S “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi Sociali”, - lauree magistrali della classe LM-87 “Servizio Sociale e Politiche Sociali”; -Iscrizione all’albo professionale |
Psicologo | D1 CCNL comparto funzioni locali | - laurea in Psicologia della classe 58/S - laurea in Psicologia classe LM-51 |
Fisioterapista | D1 CCNL comparto funzioni locali | diploma di laurea in fisioterapia o titoli riconosciuti equipollenti o equivalente dalla legge 42/99 |
Infermiere | D1 CCNL comparto funzioni locali | - laurea in Infermieristica o titolo equipollente con riferimento al Decreto Ministro della Sanità del 27/7/2000. Per i titoli conseguiti all’estero si richiede il riconoscimento legale dello stesso ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi. - Iscrizione all’Albo del Collegio Infermieri; - idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti. |
Sono inoltre richieste: - capacità di esprimersi e comprendere correttamente la lingua italiana, in forma orale e scritta;
- idoneità allo svolgimento delle mansioni ed assenza di prescrizioni sanitarie che ne precludano l’impiego
nel profilo. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, lo stesso deve essere necessariamente
riconosciuto dal Ministero della Salute.
ART. 2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro avrà la durata massima di due anni, per un periodo presunto decorrente dal 01/04/2019 al 31/03/2021 rinnovabile per ulteriori due anni. E’ prevista un ulteriore proroga tecnica della durata di 6 mesi qualora nel termine ordinario di scadenza dell’accordo quadro non sia possibile stipulare nuovo contratto.
ART. 3 FABBISOGNO DELL’UTILIZZATORE
Il tetto massimo di spesa dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto non potrà essere superiore a € 9.269.111,23 (novemilioniduecentosessantanovemilacentoundici/23, IVA esclusa), ed è comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL e del corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro. È invece esclusa l’IRAP, che rimane in capo all’utilizzatore.
Il costo, inoltre, è comprensivo dell’eventuale rinnovo di ulteriori due anni nonché dell’opzione dell’aumento del quinto e dell’eventuale periodo di 6 mesi di proroga tecnica.
Tale fabbisogno si esplicita attraverso la richiesta dell'utilizzatore al somministratore dell'attivazione di una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni lavorative straordinarie riconducibili alla necessità di reperire temporaneamente personale integrativo di quello già in dotazione all'Ente utilizzatore per le figure professionali indicate all’art 1 del presente capitolato.
Il valore di ciascun contratto attuativo sarà determinato sulla base di esigenze contestuali e contingenti, che terranno conto della programmazione annuale dei servizi che l’utilizzatore intende offrire ai cittadini e dei vincoli normativi e di bilancio esistenti.
L’Aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non costituiscono fonte di alcuna obbligazione per l'utilizzatore nei confronti dell’Agenzia, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione di contratti specifici. Pertanto, il somministratore non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento, qualora venga richiesto un servizio complessivo per un importo inferiore a quello indicato.
ART. 4 MODALITÀ OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Le prestazioni richieste in relazione ai profili professionali di cui all'art. 1, mentre l’orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del comparto Funzioni Locali, ovvero per un massimo di 36 ore settimanali.
2. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture dell’utilizzatore; inoltre, i lavoratori in missione dovranno essere a conoscenza del piano di lavoro a loro assegnato. In merito all’aggiornamento formativo del personale infermieristico e fisioterapista somministrato, l’Agenzia si obbliga ad assicurare opportuno aggiornamento professionale specialistico, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sul sistema di formazione continua in medicina (Accordo del 19 aprile 2012), pari a 50 crediti ECM annui per ciascuna figura somministrata, con oneri economici che si intendono già compresi nel prezzo di offerta, anche mediante utilizzo delle opportunità fornite dai fondi strutturali appositamente predisposti.
3. L’Agenzia, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovrà osservare e a far osservare ai propri dipendenti, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., e dal Codice di comportamento dei dirigenti, dipendenti e collaboratori dell’Asp Xxxxx Xxxxxxxxx approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 16/02/2017.
4. L’Agenzia, per alcuni profili indicati all’art 1 del presente capitolato, in quanto lavoratori coinvolti sono destinati al contatto continuativo con minori, dovrà attenersi al il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 4 marzo 2014 n.39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e verificare presso gli organi competenti che il proprio personale avviato in missione sia in possesso dei requisiti a norma di legge.
5. Il periodo per il quale ogni lavoratore dovrà prestare l’attività risulterà dall'apposito singolo contratto che sarà stipulato tra l’utilizzatore ed il somministratore. AI termine del periodo previsto cesseranno comunque gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro.
6. L’Agenzia s'impegnerà ad adottare procedure analitiche ed esaustive di selezione del personale da avviare in somministrazione, avendo cura di tener conto dei documenti programmatici ed organizzativi degli utilizzatori (Carta dei Servizi, ecc..). Il contratto di ogni singolo lavoratore deve prevedere un periodo di prova, con le modalità declarate dallo specifico contratto collettivo di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione, entro il quale, l’utilizzatore, si riserva la facoltà di decidere di confermare o di sostituire il lavoratore.
7. L'utilizzatore potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti gravemente inadeguati anche dopo il periodo di prova, formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quei lavoratori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiederne la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.
8. I lavoratori avviati in missione dovranno possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare.
9. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore i lavoratori del somministratore avranno diritto a condizioni di lavoro e occupazione complessivamente non inferiori a quelle di dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
10. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel comparto Funzioni Locali per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali contratti integrativi, per i lavoratori di pari categoria, gli eventuali miglioramenti economici derivanti da contrattazioni future. Il trattamento economico è quello attualmente in vigore per i dipendenti a tempo indeterminato dell’Asp Xxxxx Xxxxxxxxx relativamente ai profili e posizione economica di cui all'art. 1 del presente capitolato
11. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori con periodicità mensile, di norma entro il 15 del mese successivo.
12. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
13. La contribuzione assistenziale della prestazione lavorativa è quella riferita alla posizione INAIL per ogni profilo. Attualmente è quella indicata nelle tabelle allegate al presente capitolato; eventuali variazioni di legge saranno recepite.
14. Il somministratore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso i servizi dell’utilizzatore, erogando ad ogni lavoratore una formazione generale in materia di salute e sicurezza 4 ore, secondo i criteri del D.Lgs 81/2008 e dell’accordo stato e regioni, oltre ad una formazione specifica che dovrà essere espletata sul luogo di lavoro in riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa. Il costo di tale formazione sarà a carico dell’Agenzia di somministrazione.
15. L'utilizzatore osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni; l’utilizzatore si impegna altresì ad informare il somministratore dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti, anche in relazione a quelli derivanti da possibili interferenze. In tal senso l’utilizzatore trasmetterà il documento di valutazione dei rischi all’Agenzia che dovrà darne riscontro formale.
16. L’Agenzia si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta degli Enti Committenti, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata
17. Sono a carico dell’Agenzia, tutti gli obblighi di comunicazioni preassuntive e per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche e integrazioni.
18. L’Agenzia si obbliga a rispettare la clausola sociale riportata nello schema di Accordo Quadro, ovvero, in conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, in merito alle procedure di cambio d’appalto, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.
19. Il somministratore è obbligato ad effettuare sul personale prescelto per l’inserimento nelle strutture dell’utilizzatore i necessari accertamenti sanitari, in via preliminare, mentre l'eventuale obbligo delle visite periodiche è a carico dell’utilizzatore. Il somministratore si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dalle norme vigenti in materia.
20. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall’utilizzatore; in tal caso, sarà applicato l’aumento percentuale previsto dal CCNL Funzioni Locali sul costo del lavoro come previsto per legge.
21. Il somministratore assume l’obbligo di agire in modo che il suo personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
22. Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e nel rispetto delle sotto riportate modalità specifiche.
Tutti i lavoratori impiegati dovranno altresì osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 N. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento dei dirigenti, dipendenti e collaboratori dell’ASP Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxx xx’ Xxxx).
ART. 5 MODALITÁ DI ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI E DELLE SINGOLE RICHIESTE.
Nell’esecuzione dell’Accordo, l’Agenzia è tenuta al rispetto e applicazione di tutte le disposizioni contrattuali e normative vigenti poste a tutela dei lavoratori in caso di cambio di appalto, ivi compreso il personale con contratti a tempo determinato, per garantire la continuità del servizio reso.
L’utilizzatore procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale dell’Accordo Quadro, ad inviare appositi ordinativi di fornitura in forma scritta a firma del Direttore.
L'utilizzatore dovrà corredare ciascuna richiesta di impiego con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
descrizione della professionalità richiesta e corrispondente categoria;
modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
sede e orario di lavoro;
modifiche intercorse sulla normativa di riferimento (es dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell’amministrazione inquadrati nel medesimo profilo, INPS ecc) rispetto a quanto previsto nel disciplinare e nel capitolato d’appalto);
1. i prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
2. per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia all’art 3 del presente Capitolato; in ogni caso entro 3 giorni lavorativi dalla sottoscrizione di contratti specifici l’agenzia si impegna a corrispondere l’inserimento lavorativo di ogni singola unità in missione richiesta;
3. il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo (art. 33);
4. il lavoratore ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione salvo il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
5. il somministratore si impegna a sostituire entro 24 ore il lavoratore in missione presso un servizio dell'utilizzatore in caso di assenze improvvise non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore stesso, a meno che l'utilizzatore a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione;
6. tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, ovvero tramite e-mail al numero fornito dal somministratore ed eventualmente anticipate tramite telefono. Dal momento di inoltro della richiesta decorrono altresì i tempi previsti per l’applicazione di eventuali penali;
7. Il somministratore si impegna ad avviare in missione, a seguito delle singole o plurime richieste dell’utilizzatore, il/i lavoratore/i, di norma entro tre giorni lavorativi, in caso d’urgenza entro le 24 ore, in caso di emergenza immediata entro le due ore;
8. il somministratore si impegna a essere raggiungibile nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
17.00 per ricevere le richieste di avvio in somministrazione per le varie necessità e per le sostituzioni giornaliere immediate e urgenti;
9. il somministratore si impegna a designare un responsabile amministrativo incaricato di mantenere i rapporti con Servizi competenti dell’ASP per gli aspetti amministrativo contabili;
10. le copie dei contratti di lavoro tra il somministratore ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse all’Asp, la quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, del modello DM 10 e delle buste paga. Qualora il somministratore non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, l’utilizzatore potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria in danno del somministratore inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l’eventuale violazione di norme penali;
11. L’agenzia si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;
12. L’agenzia si impegna a fornire, al servizio preposto dell’utilizzatore, prospetto mensile riportante l’imponibile previdenziale ai fini IRAP relativo alle buste paga. Il versamento delle quote IRAP dovute restano di competenza dell’Asp Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxx Xx Xxxx;
13. Tutte le unità lavorative utilizzate dipenderanno funzionalmente dall’utilizzatore, nel rispetto delle posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell’interesse dello stesso.
ART. 6 PREZZO DEL SERVIZIO, REGIME FISCALE
Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il numero delle ore lavorative effettivamente somministrate per l’importo orario del margine di agenzia offerto. L’importo orario del margine di agenzia offerto si applica in maniera unitaria, a prescindere dalla tipologia di ora lavoro correlata. Non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto, pertanto il valore del margine di agenzia formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto (quattro anni).
L’aspetto fiscale del servizio è così articolato:
a) l’attività di lavoro del personale somministrato è esclusa dal campo di applicazione I.V.A.
b) il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione (margine di agenzia) sarà assoggettato ad IVA al 22%.
Le tariffe orarie previste dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali si intendono riferite alle categorie indicate ed alle posizioni di accesso iniziali, si precisa che dovranno essere corrisposte ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti dell’utilizzatore con pari inquadramento.
I costi attuali per le retribuzioni da CCNL Funzioni Locali sono allegati, in via indicativa, al presente capitolato.
Il somministratore dovrà comunicare all’utilizzatore, prima dell’avvio del servizio, i costi orari definiti dandone giustificazione
con prospetti riportanti la costruzione del costo orario rispetto alle voci di spesa considerate.
il costo orario non dovrà ricomprendere le seguenti voci che saranno corrisposte se e in quanto dovute:
- valore del buono pasto
- eventuale salario accessorio conseguito attraverso accordi sindacali decentrati
- indennità di turno
- Indennità condizioni di lavoro
- eventuali prestazioni di lavoro straordinario
Per le ore straordinarie è applicato l’aumento percentuale previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali, sul costo del lavoro come previsto per legge.
Sono a carico del somministratore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale (margine di agenzia offerto in sede di gara) tutti gli altri oneri, non espressamente richiamati, nessuno escluso, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si indicano gli oneri relativi a:
1. oneri relativi alle assenze dovute a malattia, infortuni, congedi, permessi, ferie etc;
2. oneri di gestione e organizzativi quali: ricerca e selezione del personale, eventuale assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore, formazione, visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione espletati nel rispetto della vigente normativa, oneri contrattuali per la sicurezza; costi amministrativi e finanziati per richiedere il certificato penale del casellario giudiziale e per la verifica del possesso degli altri requisiti di cui al precedente art. 4 punto 4 del presente capitolato
3. utile di impresa, costi generali e tutto ciò non ricompreso nei costi orari sopra espressi del presente articolo.
Nel caso in cui, per rinnovi contrattuali nazionali o integrativi o per altra previsione di legge, vengano applicati aumenti salariali per i lavoratori di pari categoria del CCNL del comparto Funzioni Locali, i medesimi aumenti saranno immediatamente comunicati e dovranno essere applicati anche ai lavoratori somministrati. Tali aumenti, se retroattivi, verranno rimborsati solo per la parte riferita al costo del lavoro e per le ore effettivamente prestate.
L’Amministrazione corrisponderà all’Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l’Agenzia provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
L'unità lavorativa interinale potrà svolgere ore di lavoro straordinario solo se preventivamente autorizzata dal responsabile referente della struttura proposta. Le ore straordinarie (feriali/notturne/festive/notturne/festive) saranno calcolate con un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali,
precisando fin d’ora che l’utilizzatore a suo insindacabile giudizio, potrà disporre che il limite invalicabile di ore di lavoro straordinario sia allineato a quanto previsto per il resto del personale dipendente di identico profilo.
L’Asp Xxxxx Xxxxxxxxx trasmetterà al somministratore, entro la prima settimana del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dalle singole unità somministrate.
ART. 7 RESPONSABILITA’ E ONERI A CARICO DELL’UTILIZZATORE
L’utilizzatore si impegna a comunicare al somministratore gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare eventuali variazioni in funzione di modifiche del contratto di lavoro CCNL di riferimento o da modifiche di legge.
L’utilizzatore provvederà a comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per il profilo professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, oltre che attivare nei confronti dei prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti come previsto dalla legge.
L’utilizzatore, in caso di inadempienze da parte del somministratore, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro all’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute e non ancora pagate.
Resta in capo all’utilizzatore il pagamento dovuto per IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) che sarà versata in base all’imponibile previdenziale corrisposti dall’Agenzia per i rispettivi profili soggetti a tale imposta.
L’utilizzatore informerà e garantirà ai lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici, oltre che dotarli dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori, in applicazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente all’utilizzatore. La fatturazione, maggiorata del bollo di € 2,00, se dovuto, dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA. Sui pagamenti relativi al costo del servizio di intermediazione ai sensi del D.lgs 50/2016 sarà effettuata una trattenuta dello 0,5% che sarà svincolata al termine del contratto previa verifica di conformità del medesimo, senza che a ciò il fornitore possa opporre qualsiasi eccezione o pretesa di risarcimento in merito.
Le fatture dovranno essere intestate a Asp Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxx xx Xxxx via Xxxxxx, 36 – 00000 Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx (XX) per la parte di propria competenza.
La liquidazione della fattura avverrà, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per la data di ricezione farà fede la data di arrivo all’ente. Il termine di pagamento viene sospeso in caso di contestazione del servizio reso (ad esempio per inadempimento anche parziale, della prestazione) ovvero in caso di fatture non regolarmente compilate.
Il pagamento è altresì subordinato a:
- verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante l’acquisizione del DURC;
- adempimento obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche).
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e dovranno indicare i seguenti elementi che verranno comunicati unitamente all’aggiudicazione definitiva:
- riferimenti determinazione di aggiudicazione
- riferimenti finanziari
- CIG
- Codice IPA
- mese di riferimento delle assunzioni effettuate
- numero del contratto e nominativo del lavoratore;
- numero delle ore effettivamente lavorate, suddivise per singolo lavoratore, nel mese di fatturazione;
- tariffa oraria contrattuale definita prima dell’avvio del servizio;
- retribuzione accessoria, se prevista, costo unitario della stessa.
Il comma 629 della legge di stabilità 2015 ha introdotto una normativa per le pubbliche Amministrazioni denominata split payment. Sulla base della disciplina richiamata l’ASP pagherà ai propri creditori l’importo riportato nelle fatture al netto dell’IVA, mentre tale imposta verrà versata all’erario direttamente dal ASP.
Qualora l’Asp Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxx xx Xxxx acquisisca un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto in sede di liquidazione della fattura l’importo corrispondente all’inadempienza ai sensi della normativa vigente. Il rilascio da parte dello Sportello Unico di un DURC
irregolare costituisce, inoltre, causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell’entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore della ditta appaltatrice.
E’ altresì fatta salva l’applicazione dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 (riguardante i pagamenti oltre 10.000,00 Euro) introdotto dall’art. 2, comma 9, del D.L. 262/2006.
Nel caso di associazione temporanea di imprese le fatture saranno emesse direttamente dalle ditte costituenti l’associazione temporanea, in ragione della rispettiva quota di partecipazione all’attività dell’appalto, come indicata in sede di offerta.
ART. 9 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e xx.xx., ed a fornire all’utilizzatore, ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:
- ad utilizzare un conto corrente dedicato acceso presso banche o società Poste Italiane s.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all’Asp tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al’appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportante il codice identificativo di gara, fatto salvo, quanto previsto al’art. 3 – comma 3 della citata legge.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 – bis Legge 136/2010 e xx.xx)
L’impresa si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla fornitura in oggetto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla citata L. 136/10 e xx.xx.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, restano sempre valide le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx.
Qualora dovuto, al Codice Identificativo Gara (CIG) potrà essere associato il CUP (Codice Univoco Progetto).
ART. 10 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, il somministratore avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o al somministratore, lo stesso dovrà sostituire il lavoratore immediatamente e comunque entro 24 ore.
Il somministratore dovrà garantire la sostituzione dell'unità lavorativa a qualunque titolo coinvolta per ogni assenza con una di pari livello professionale.
ART. 11 CAUZIONE E GARANZIA DELL’ACCORDO QUADRO
L’agenzia è tenuta, nella fase di perfezionamento dell’accordo quadro, a costituire a garanzia dell’adempimento degli obblighi dello stesso derivanti, una cauzione definitiva a favore di ciascun utilizzatore, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta scritta, una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale (di competenza di ciascun utilizzatore), ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso del requisito di certificazione qualità.
La fideiussione bancaria, di cui al paragrafo precedente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia di cui ai paragrafi precedenti determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria
La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’ Agenzia a mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che L’Amministrazione ha diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, sempre che non sussistano motivi di rivalsa per inadempienza contrattuale o per risarcimento danni.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, la garanzia fideiussoria deve essere presentata a nome di tutte le ditte componenti l’A.T.I.
In caso di escussione, anche parziale, della cauzione, la stessa dovrà essere tempestivamente costituita o reintegrata entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’amministrazione
ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’ utilizzatore attraverso i propri servizi amministrativi e/o con il coinvolgimento dei competenti servizi sanitari, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
Qualora dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati il servizio dovesse risultare non conforme alle disposizioni del capitolato, il somministratore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
L’agenzia, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.) e dal Codice di comportamento dei dirigenti, dipendenti e collaboratori dell’Asp Xxxxx Xxxxxxxxx approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 16.02.2017.
A tal fine si dà atto che il RUP trasmetterà al contraente, prima dell’avvio del Servizio, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 copia del Decreto stesso e del Codice di Comportamento adottato dall’Asp, per una sua più completa e piena conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
L’agenzia si impegna a fornire, dietro richiesta all’utilizzatore copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
ART. 13 PENALI
Si richiamano inoltre tutte le disposizioni in materia di esecuzione del contratto di cui al D.lgs 50/2016 e di cui al DM MIT 49/2018.
Ove si verifichino inadempienze da parte dell’agenzia nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell’accordo, non imputabili all’utilizzatore ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l’utilizzatore si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.
In particolare in caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi saranno applicate le seguenti penali:
- per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardi superiori a 6 giornate: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria. La penale si interromperà nel momento in cui l’utilizzatore avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi.
- per fornitura di lavoratori non in possesso dei requisiti richiesti dal Capitolato o indicati nell’offerta tecnica: fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore/i
fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore/i ;
per periodi superiori: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria
Per qualsiasi ulteriore inadempimenti o adempimento non conforme a quanto previsto nel Capitolato tecnico o nell’Offerta Tecnica presentata dall’agenzia, saranno applicate penali stabilite nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare del contratto attuativo, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto dall’Ente all’agenzia; l’agenzia dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano
accoglibili a insindacabile giudizio dell’utilizzatore, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’agenzia le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’agenzia dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto per l’utilizzatore a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
L’applicazione delle penalità verrà effettuata dall’Asp Xxxxx Xxxxxxxxx Y Xxxx xx Xxxx e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l’Agenzia avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o dalla fidejussione prestata la quale dovrà essere tempestivamente ricostituita nei termini previsti
ART. 14 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro sarà esercitata dal somministratore, anche su segnalazione dell’utilizzatore che comunicherà quindi tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione e se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare.
L’agenzia porterà a conoscenza dell’Asp tutte le comunicazioni inerenti al lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari si intendono adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
Il somministratore apporrà espressa clausola all’interno dei contratti individuali di lavoro che sottoscriverà coi prestatori di lavoro, vincolandoli al rispetto del D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento adottato dall’Asp Xxxxx Xxxxxxxxx y Laso de Buoi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed alla normativa in materia.
ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB APPALTO DEL SERVIZIO
E' vietata al somministratore la cessione del contratto, a pena di nullità del vincolo a tal modo sorto. Parimenti, in considerazione della peculiarità delle prestazioni richieste, è vietato il sub appalto del servizio.
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatte salve le cause generali di risoluzione dei contratti stabilite dal codice civile e dal Codice dei contratti pubblici, l’utilizzatore ai sensi dell’art. 1456 c.c. può risolvere il contratto nei seguenti casi:
- per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 2.500,00 entro 30 giorni;
- per il reiterarsi di inadempienze contrattuali del somministratore, nonostante una preventiva diffida scritta;
- per ripetute inefficienze che abbiano determinato gravi ripercussioni sull’attività sanitaria, assistenziale didattica ed educativa dell’utilizzatore;
- per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento;
- nei casi di cessazione dell’attività del somministratore, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso;
- per ripetute e gravi violazioni degli obblighi sopra richiamati al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento adottato dall’Asp Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxx xx Xxxx
- revoca da parte del Ministero del Lavoro dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione come Agenzia del Lavoro temporaneo di cui all’art. 7 D.lgs 276/2003
- mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei prestatori di lavoro da parte dell’Agenzia per il lavoro aggiudicataria.
L’utilizzatore, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione dell’Accordo.
La risoluzione dell’accordo comporta il diritto per l’utilizzatore di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, e il subentro del somministratore che segue nella graduatoria in danno dell’aggiudicatario.
E’ attribuita all’utilizzatore la facoltà di recedere dall’Accordo Quadro per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, quali ad esempio quelli derivanti da una nuova normativa nazionale o regionale che renda incompatibile la prosecuzione
dell’accordo ovvero da un eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo all’utilizzatore che non determini più l’esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro.
In tal caso il recesso avrà effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione inviata all’Agenzia tramite lettera raccomandata e l’Agenzia avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte.
L’utilizzatore si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi art.1 comma 13 del D.L. n.95 del 6/7/2012, previa formale comunicazione all’agenzia con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancore eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.(…) successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
Si precisa che, nel caso di risoluzione del contratto, sono fatti salvi i rapporti di lavoro in essere con i singoli lavoratori avviati in missione fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro richiesto dall’utilizzatore.
Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo saranno effettuate a mezzo pec.
ART. 17 SCIOPERO DEL PERSONALE
In caso di sciopero l’Agenzia deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla L.146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello Nazionale per quanto concerne i contingenti di personale e da quanto eventualmente previsto all’interno dell’Azienda.
Ogni sciopero deve essere comunicato dal fornitore all’Amministrazione con un anticipo di almeno 7 giorni.
ART. 18 STIPULA ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI
La stipula dell’Accordo Quadro con l’Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L’utilizzatore si riserva la facoltà di chiedere l’inizio dell’esecuzione dell’Accordo quadro nelle more della stipula del medesimo per esigenze di continuità ovvero di necessità o urgenza.
Dell’Accordo Quadro fa parte integrante e sostanziale l’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara da parte della ditta aggiudicataria.
Tutte le spese della sottoscrizione dell’Accordo Quadro o dei successivi contratti attuativi cosi come le spese concernenti alla pubblicazione della gara e dei suoi esiti di cui al D.lgs 50/2016 (copie, bolli, registrazione diritti di segreteria e quant’altro previsto etc..) sono a carico dell’aggiudicatario.
I successivi contratti attuativi che verranno stipulati durante la validità dell’Accordo Quadro saranno soggetti a loro volta a sottoscrizione tramite scrittura privata.
ART. 19 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
E’ fatto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo il contratto, fatto salvo quanto previsto al D.lgs 50/2016.
E’ fatto altresì divieto di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016. La cessione non autorizzata sarà totalmente priva di effetti nei confronti dell’Ente.
ART. 20 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. nonché dal Regolamento UE 279/2016.
L’Agenzia aggiudicataria si assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale, incaricato ad effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’Agenzia ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le parti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
ART. 21 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, sarà esclusivamente competente il foro di Bologna.
ART. 22 NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali in materia.