Protectim Live
Protectim Live
Assicurazione abbinata ai Mutui
Set informativo
W
Copertura Assicurativa Individuale Vita e Xxxxx
(Ed. 05/2022)
Rappresentanza Generale per l’Italia Rappresentanza Generale per l’Italia
Protectim è un marchio registrato da AFI ESCA S.A.
Pagina vuota
Protectim Live
Assicurazione abbinata ai Mutui
f Caratteristiche Principali
Tariffa personalizzata
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Copertura di uno o più prestiti
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Sottoscrizione dai 18 ai 70 anni
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Copertura sul Decesso possibile fino a 80 anni
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Quattro garanzie complementari facoltative acquistabili secondo le seguenti combinazioni:
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*Invalidità Totale Permanente
*Invalidità Totale Permanente + Inabilità Temporanea Totale
*Invalidità Totale Permanente + Ricovero Ospedaliero
*Invalidità Totale Permanente + Perdita di Impiego
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Garanzia Invalidità Totale Permanente disponibile a richiesta per tutti gli assicurati
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Capitale assicurato illimitato per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente
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Modifica delle garanzie in qualsiasi momento
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Rinegoziazione del premio in caso di estinzioni parziali anticipate del finanziamento
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Coperture Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d’Impiego attive fino all’intera durata del finanziamento
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Rimborso rata del finanziamento per le garanzie Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero e Perdita d’Impiego tra i più alti del mercato
Protectim Live
Assicurazione abbinata ai Mutui
W Set informativo
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ABBINATO AI MUTUI E PRESTITI PERSONALI1
Coperture assicurative individuali e facoltative, a Premio Unico o Periodico, per i casi di: Decesso - Invalidità Totale e Permanente - Ricovero Ospedaliero - Inabilità Temporanea Totale
- Perdita di Impiego.
IL PRESENTE SET INFORMATIVO SI COMPONE DI UN TOTALE DI 32 PAGINE E CONTIENE:
• DIP Danni;
• DIP Vita;
• DIP Aggiuntivo Multirischi;
• Condizioni Generali di Assicurazione con Glossario e Indice;
• Informativa per il Trattamento dei dati personali;
• Adeguata Verifica della Clientela;
• Informativa FEA.
E DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DI INIZIARE IL PROCESSO DI SOTTOSCRIZIONE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
(Data di ultimo aggiornamento 01/05/2022)
1 Elaborato ai sensi delle Linee Guida di cui alla Lettera al mercato IVASS del 14 marzo 2018.
Polizza "PROTECTIM LIVE"
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
AFI ESCA IARD S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Prodotto: Protectim Live
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Assicurazione individuale abbinata ai mutui.
Che cosa è assicurato?
✓ Inabilità Temporanea Totale e Temporanea
✓ Perdita di impiego per i lavoratori dipendenti del settore privato
✓ Ricovero Ospedaliero per i soggetti che non svolgono attività lavorativa
Che cosa non è assicurato?
Si elencano di seguito solo le esclusioni previste per le coperture assicurative legate al Xxxx Xxxxx.
Non sono considerati Infortunio o Malattia le seguenti circostanze:
🗶 Lo stato di gravidanza;🗙 Le cure termali o di disintossicazione;🗙 Le fibrositi e la stanchezza cronica;🗙 Le malattie psichiche con sindromi di tipo ansioso-depressivo, nevrotico, psicotico, neuropsichiche o neuropsichiatrico, così come i loro seguiti e conseguenze, salvo in caso di ricovero ospedaliero in reparto psichiatrico di una durata superiore a 15 giorni consecutivi.
Esclusioni specifiche riguardanti la garanzia Ricovero Ospedaliero:
🗶 interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia, e prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche; 🗙 ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza, aborto volontario non terapeutico; 🗙 ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, checkup di medicina preventiva;🗙ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti, qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Esclusioni specifiche riguardanti la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego:
🗶 percepimento di altri redditi da lavoro non identificabili come redditi da lavoro dipendente (v. Glossario); 🗙licenzia- menti per“giusta causa”; 🗙dimissioni; 🗙licenziamenti comunicati da un datore di lavoro congiunto, anche ascendente o discendente; 🗙cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali), contratti di lavoro intermittente e contratti stagionali; 🗙licenziamenti durante o al termine di un periodo di prova; 🗙contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano; 🗙licenziamenti per raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla “pensione di vecchiaia”; 🗙licenziamenti o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro determinati da ristrutturazione o riorga- nizzazione aziendale con erogazione di incentivi all’esodo ovvero accompagnatori alla quiescenza; 🗙messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; 🗙situazioni di Disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte della Cassa Integra- zione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria; 🗙licenziamento per superamento del periodo di comporto; 🗙li- cenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dalla carcerazione del lavoratore; 🗙l’assi- curato risulti assunto da meno di 24 mesi; 🗙conoscenza, da parte dell’Assicurato, della prossima disoccupazione o sia al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione.
Ci sono limiti di copertura?
! Sono assicurabili solo le persone fisiche, anche in qualità di dirigenti, funzionari, soci e legali rappresentanti di persone giuridiche muniti di idonei poteri, che abbiano richiesto o siano cointestatarie di un Finanziamento sottoscritto con l’Ente Erogante.
! Possono essere assicurate solo le persone fisiche residenti in Italia.
! Sono assicurabili solo le persone fisiche che al momento della sottoscrizione:
! nel caso di copertura per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, siano di età compresa tra 18 e 64 anni, e prestazione assicurativa fino ai 65 anni;
! nel caso di copertura per perdita involontaria di impiego, siano di età compresa tra 18 e 54 anni, e prestazione assicurativa fino ai 55 anni;
! nei casi di Copertura per Inabilità Temporanea Totale e Perdita Involontaria d’Impiego sono assicurabili le persone fisiche che esercitino effettivamente un’attività lavorativa retribuita o comunque produttiva di reddito certificabile. In via eccezionale, ove i richiedenti stiano beneficiando di una sospensione dell’attività lavorativa per congedo di maternità, congedo parentale, congedo di formazione, periodo sabbatico o per l’avvio di un’attività di impresa, potranno richiedere tali
garanzie a condizione che la ripresa dell’attività lavorativa avvenga entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione. In caso contrario, le medesime garanzie cesseranno e i relativi Premi verranno rimborsati ai richiedenti, su domanda di questi ultimi.
! Si evidenzia che la data di scadenza del contratto e di ogni singola garanzia è, in ogni caso, riportata sulla scheda di polizza.
Xxxx Xxxxx: carenze e franchigie
Inabilità Temporanea Totale al Lavoro:
Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni.
Ricovero Ospedaliero:
• Periodo di Franchigia assoluta di 7 giorni.
Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Perdita di Impiego:
• Periodo di Carenza di 90 giorni;
• Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni.
Dove vale la copertura?
✓ Le coperture I.T.T. e Ricovero Ospedaliero non hanno limiti territoriali.
✓ La copertura Perdita di impiego ha validità esclusivamente in Italia.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione delle coperture.
Quando e come devo pagare?
Puoi pagare il premio in un’unica soluzione, nel caso di Premio unico o, a richiesta, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, nel caso di premio periodico.
Puoi versare il Premio mediante sistemi di pagamento elettronici (carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard), PayPal, ovvero tramite addebito SDD Core sul conto corrente del Contraente, secondo le indicazioni espresse dal Contraente durante il processo di sottoscrizione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza relativa a ciascun assicurato produce i suoi effetti dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nel certificato di polizza, ovvero del giorno in cui è stato concesso il Finanziamento o della data di accollo di un finanziamento già erogato. Le coperture cessano alla scadenza del contratto di finanziamento.
Le coperture cessano, in ogni caso, alle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo tra i seguenti eventi: - pagamento dell’ultima rata di rimborso del Finanziamento; - estinzione totale anticipata del Finanziamento; - accollo del Finanziamento da parte di terzi; - estinzione totale anticipata del Finanziamento in relazione alla liquidazione del Sinistro; - mancato pagamento dei Premi; - esercizio del diritto di recesso; - per l’Assicurato ammesso alla Copertura nella sua qualità di dirigente, funzionario, socio o legale rappresentante di una persona giuridica, quando cessa di svolgere questa funzione; - per la Copertura Inabilità Temporanea Totale, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione; - per la Copertura Ricovero Ospedaliero, allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione; - per la Copertura Perdita Involontaria d’Impiego, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione
dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi, hai 60 giorni di tempo dalla data di emissione della polizza per disdire il contratto, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare a AFI ESCA SERVIZIO CLIENTI, Via Xxxxxx Xxxxxx, 5 – 00000 Xxxxxx, accompagnata dalla copia fronte-retro di un documento di identità. Inoltre, devi comunicare all’Ente Erogante l’intervenuto esercizio del diritto di recesso. In caso di recesso della copertura vita, decade automaticamente anche la copertura danni collegata.
Protectim Live <Assicurazione abbinata ai mutui>
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia PPI <Protectim Live>
<DIP Vita di ultima pubblicazione>
01/05/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La Copertura Vita prevede le seguenti prestazioni assicura- tive:
a) prestazione in caso di Decesso
Il rischio coperto è il Decesso qualunque possa esserne la causa;
b) prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente Il rischio coperto è l’Invalidità Totale e Permanente da In- fortunio o Malattia dell’Assicurato che comportino un’Inva- lidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di gra- do pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica.
Che cosa è assicurato/Quali sono le pre- stazioni?
Se l’Ente Erogante ha condizionato l’erogazione del finan- ziamento al contratto assicurativo, la Copertura è esclusa nei seguenti casi:
- decesso causato da dolo del Contraente, dell’Assicurato
del Beneficiario;
- decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dalla Data di Decorrenza;
- decesso dovuto a rischi catastrofali.
Che cosa NON è assicurato?
Per la Garanzia Decesso:
a) sottoscrizione in età compresa tra i 18 e 70 anni, e presta- zione assicurativa fino a 80 anni;
Per la Garanzia Invalidità Totale e Permanente:
b) sottoscrizione in età compresa tra i 18 e 65 anni e presta- zione assicurativa fino a 65 anni.
Per tutte le coperture, l’Assicurato deve essere residente in Italia.
Ci sono limiti di copertura?
Assicurazione abbinata ai mutui. La copertura vita assicura i rischi Decesso e Invalidità Totale e Permanente.
✓ La copertura assicurativa ha validità in tutti i Paesi del mondo.
Dove vale la copertura?
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio, come:
•abitudini di vita dell’Assicurato (Assicurato dichiaratosi non fumatore che inizi o ricominci a fumare);
•soggiorni all’estero di lunga durata in Paesi a rischio.
In caso di Decesso o Invalidità Totale e permanente, occorre consegnare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante del Contraente (solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da una persona fisica);
• copia di un documento di identità e del codice fiscale dell’Assicurato;
• documentazione attestante l’eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà del Contraente (solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da una persona fisica);
• decreto di nomina del legale rappresentante del Contraente (solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da una persona fisica);
• comunicazione di denuncia del Sinistro.
Che obblighi ho?
Puoi pagare il premio in un’unica soluzione, nel caso di Premio unico o, a richiesta, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, nel caso di premio periodico.
Puoi versare il Premio mediante sistemi di pagamento elettronici (carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard), PayPal, ovvero tramite addebito SDD Core sul conto corrente del Contraente, secondo le indicazioni espresse dal Contraente durante il processo di sottoscrizione.
Quando e come devo pagare?
La polizza relativa a ciascun assicurato produce i suoi effetti dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nel certificato di polizza, ovvero del giorno in cui è stato concesso il Finanziamento o della data di accollo di un finanziamento già erogato. Le coperture cessano alla scadenza del contratto di finanziamento.
Le coperture cessano, in ogni caso, alle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo tra i seguenti eventi:
- pagamento dell’ultima rata di rimborso del Finanziamento;
- estinzione totale anticipata del Finanziamento;
- accollo del Finanziamento da parte di terzi;
- estinzione totale anticipata del Finanziamento in relazione alla liquidazione del Sinistro;
- mancato pagamento dei Premi;
- esercizio del diritto di recesso;
- per l’Assicurato ammesso alla Copertura nella sua qualità di dirigente, funzionario, socio o legale rappresentante di una persona giuridica, quando cessa di svolgere questa funzione.
- per la Copertura Decesso, al compimento dell’80° anno di vita dell’Assicurato;
- per la Copertura Invalidità Totale e Permanente, al compimento del 65° anno di vita dell’Assicurato.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Come posso revocare, recedere o risolvere il contratto? | |
Revoca | Il Contraente può revocare il contratto fino al momento della conclusione dello stesso. La revoca deve essere esercitata a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla Compagnia al seguente recapito: AFI ESCA S.A. - SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX. Qualora la dichiarazione di revoca dal contratto pervenga tempestivamente alla Compagnia, impedendone la conclusione, la Compagnia è tenuta a rimborsare all’Assicurato i Premi da questi eventualmente già corrisposti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. |
Recesso | Il Contraente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il Contratto si è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare a: AFI ESCA S.A. SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX, accompagnata dalla copia fronte-retro di un documento di identità. L’Assicurato si impegna, altresì, ad informare l’Ente Erogante dell’intervenuto esercizio del diritto di recesso. Le garanzie cesseranno alla data richiesta dal Contraente o, se precedente, alla data di spedizione della lettera raccomandata del Contraente/Assicurato. Il Contraente ha la facoltà di sostituire la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), con diritto al rimborso del premio (ovvero alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015). |
Risoluzione | In caso di premio periodico, trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, le Coperture Vita non possono più essere riattivate e il Contratto si intende risolto. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI X NO
Protectim Live<Assicurazione abbinata ai mutui>
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
AFI ESCA IARD S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
PPI <Protectim Live>
<DIP Aggiuntivo Multirischi di ultima pubblicazione>
01/05/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIPVita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x. 0; CAP 20124; Milano, tel. 02 58.32.48.45; sito internet: xxx.xxx-xxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxx-xxxx.xxx; PEC: xxx-xxxx@xxxxxxxxx.xx.
AFI ESCA S.A., società con sede legale e direzione generale in Xxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx) abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento, e sottoposta alla vigilanza dell’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia è iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e rias- sicurazione al n. I.00105.
AFI ESCA IARD S.A. è una impresa di assicurazione di diritto francese, con sede legale e direzione generale in Square Dutilleul, 4, LILLE (Francia), soggetta a direzione e coordinamento di AFI ESCA S.A..
AFI ESCA IARD S.A Rappresentanza Generale per l’Italia, è iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102.
Le Coperture Xxxxx sono stipulate con la rappresentanza generale per l’Italia di AFI ESCA IARD S.A..
AFI ESCA S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 177.936.076 € di cui 12,36 milioni di Euro è il capitale sociale e 70.388.310 € è il totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 156%.
AFI ESCA IARD S.A. ha un patrimonio netto pari a 4.884.206 € e 5.000.010 € è il capitale sociale e 68.519 € è il totale delle riserve patrimoniali.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SCFR) disponibile sul sito internet dell’impresa xxx.xxx-xxxx.xxx/xxx-xxxx-xxxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Le coperture Vita e Xxxxx sono sempre escluse nei seguenti casi: -dolo dell’Assicurato, del Contraente o del Beneficiario; -il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; -uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; -stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, la sommossa, ad eccezion fatta, in ogni caso, per i Sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, se ed in quanto l’Assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere; -movimenti popolari, risse, crimini, delitti, atti di terrorismo, a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva, salvo i casi di legittima difesa; -incidente aereo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di brevetto idoneo, ovvero Sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche o di sport aerei in genere; -partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; -conseguenza diretta o indiretta di esplosioni, emanazioni di calore, inalazioni, radiazioni, se provenienti dalla modifica della struttura atomica; -Infortuni, Malattie, invalidità e infermità causati da operazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti a Malattia o Infortunio indennizzabili nei termini del Contratto; -guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro; -affezioni o Infortuni accertati da un punto di vista medico a una data anteriore rispetto alla Data di Decorrenza; -Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate. |
Le coperture sono inoltre escluse nei casi in cui il Sinistro sia causato dallo svolgimento di una delle seguenti attività professionali: Militare, polizia, vigile del fuoco, qualsiasi professione che comporti l’utilizzo di un’arma da fuoco, addetto al soccorso alpino, lavoro su tetti ed impalcature > 20 m (es. muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino), attività a contatto con sostanze nocive o tossiche, esplosive e/o radioattive, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività subacquee (es. sommozzatore), attività nel sottosuolo (es. speleologo, minatore), attività in alta montagna (es. guida alpina), pilota o membro dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri, skipper, collaudatore di autoveicoli e motocicli, pilota professionista. Le coperture Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Ricovero Ospedaliero sono inoltre escluse nei seguenti casi: - bungee jumping, base jump, paracadutismo; - tauromachia; - canyoning, rafting, kite surf; - speleologia; - sport da combattimento (tranne se praticati in club o con licenza); - atletica pesante, rugby e football americano; - sci fuori pista, sci acrobatico, bobsleigh, combinata nordica, skeleton, skiatolon, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico; - alpinismo, scalata e trekking in montagna oltre 3.000 m, downhill; - immersioni oltre 20 m di profondità e speleosubacquea; - qualsiasi sport a titolo amatoriale o professionale che comporti un compenso o una remune- razione; - gare sportive (compresi gli allenamenti e le prove che le precedono) che richiedono l’utilizzo di animali, veicoli (con o senza motore) o imbarcazioni a motore; - partecipazione a competizioni – o relative prove – ippiche, cal- cistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali o sport da combattimento in genere, salvo che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | L’ammontare del Premio è determinato in relazione all’importo del capitale assicurato, alla durata contrattuale, all’età dell’Assicurato, al suo stato di salute e alle sue abitudini di vita. Se si opta per il premio unico, questo deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Se si opta per il premio periodico, il Contraente può scegliere il versamento in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili. Il Premio deve essere versato mediante sistemi di pagamento elettronici (carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard), PayPal, ovvero tramite addebito SDD Core sul conto corrente del Contraente, secondo le indicazioni espresse dal Contraente durante il processo di sottoscrizione. Per tutte le Coperture assicurative, relative sia al Ramo Vita che ai Xxxx Xxxxx, il Contratto non prevede la possibilità di Riscatto e di Riduzione. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Xxxx Xxxxx: Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: • - Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni. Ricovero Ospedaliero: • - Periodo di Franchigia assoluta di 7 giorni. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Perdita di Impiego: • - Periodo di Carenza di 90 giorni; • - Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a mezzo raccomandata A.R. al seguente recapito: AFI ESCA S.A. - UFFICIO SINISTRI - Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal verificarsi del Sinistro. |
Prescrizione: i diritti derivanti dal Contratto relativi alle Coperture Xxxxx si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto mentre i diritti derivanti dal Contratto relativi alle Copertura Vita si prescrivono in dieci anni. Decorso inutilmente il predetto termine, la Compagnia verserà la somma non reclamata al fondo appositamente istituito dal Ministero dell’Economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni. | |
Liquidazione della prestazione: AFI ESCA S.A., anche per conto di AFI ESCA IARD S.A., si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta. Nel caso di Sinistro relativo a Coperture per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, Ricovero Ospedaliero e Perdita Involontaria di Impiego, la somma mensile che sarà liquidata dalla Compagnia non potrà superare il limite di Euro 3.000,00. Si precisa inoltre che, per la garanzia perdita di impiego, l’importo dell’indennizzo corrisponderà al minore tra la rata mensile dovuta all’ente erogante e l’importo netto relativo alla retribuzione mensile percepita fino al momento del sinistro. | |
Gestione da parte di altre imprese: non applicabile | |
Assistenza diretta/in convenzione: non applicabile | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato, rese durante il processo di sottoscrizione, se inesatte o reticenti relativamente a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio assunto dalla Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione della Copertura. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti lo stato di salute dell’Assicurato che, richieste dalla Compagnia durante il processo di sottoscrizione, devono corrispondere a verità ed esattezza. |
Rimborso | In caso di recesso, si ha diritto alla restituzione del Premio, al netto delle imposte, delle spese mediche eventualmente già rimborsate, delle spese di emissione del Contratto sostenute (che si quantificano preventivamente in € 20,00), degli eventuali costi di incasso sostenuti e della quota parte di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. In caso di estinzione anticipata del mutuo, la determinazione della parte di premio non goduto, è oggetto di rimborso. |
La porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il rimborso viene calcolato secondo la seguente formula: R=P-(G x (1-t x 1,5%) Dove: P = Premio pagato al netto delle spese di emissione, delle spese d’incasso eventualmente sostenute e delle imposte G = Premi lordi pagati relativi al periodo in cui le coperture hanno avuto effetto t = periodo durante il quale le coperture hanno avuto effetto R = Premio rimborsato Esempio su un contratto avente durata totale di 15 anni: P=3.090,58 Euro G=1.707,40 t= 6 anni e 191 giorni 3.090,58-(1.707,40 x (1-(6+191/365-1)*1,5%)=1.383,18 Euro | |
Sconti | Non sono previsti sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La Copertura decorre: -dalle ore 24 della Data di Decorrenza indicata nel Certificato di Polizza, ovvero, -dalle ore 24 del giorno in cui è stato concesso il Finanziamento o dalla data di accollo di un Finanziamento già erogato, sempre a condizione che: -sia stato completato il processo di sottoscrizione; - siano state esplicate le formalità mediche di ammissione alla Copertura e che gli esiti siano stati valutati positiva- mente ed accettati dalla Compagnia; - sia stato pagato il Premio. -In caso di estinzione anticipata del mutuo la parte di premio non goduto è oggetto di rimborso. La porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La durata della Copertura coincide, per ciascun Assicurato, con la durata del piano di ammortamento originario del Fi- nanziamento, ovvero termina con la data di scadenza indicata sul Certificato di Polizza. Tuttavia, le coperture possono terminare anche prima della scadenza sopra indicata se si verifica il primo tra i seguenti eventi: •pagamento dell’ultima rata di rimborso del Finanziamento; •estinzione totale anticipata del Finanziamento, salvo nomina di un nuovo Beneficiario; •accollo del Finanziamento da parte di terzi; •estinzione totale anticipata del Finanziamento in relazione alla liquidazione del Sinistro; •mancato pagamento dei Premi; •esercizio del diritto di recesso; •per l’Assicurato ammesso alla Copertura nella sua qualità di dirigente, funzionario, socio o legale rappresentante di una persona giuridica, quando cessa di svolgere questa funzione; •per la Copertura Decesso, al compimento dell’80° anno di vita dell’Assicurato; •per la Copertura Invalidità Totale e Permanente, al compimento del 65° anno di vita dell’Assicurato; •per la Copertura Inabilità Temporanea Totale, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione; •per la Copertura Ricovero Ospedaliero, allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione; •per la Copertura Perdita Involontaria d’Impiego, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione. |
Sospensione | Per le Coperture Vita, se non paghi una sola rata di Premio, trascorsi 30 giorni dalla sua scadenza, le garanzie vengono sospese per un periodo massimo di dodici mesi. Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, hai il diritto di riattivare le Coperture Vita, previa corresponsione di tutte le rate di Premio arretrate e non pagate, nonché delle eventuali spese di incasso sostenute dalla Compagnia. Se sono trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza della prima rata di Premio non pagata, puoi richiedere la riattivazione delle sole Coperture Vita. In ogni caso, la riattivazione è sottoposta ad accettazione della Compagnia, la quale, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere nuovi accertamenti sanitari e rifiutare la riattivazione del Contratto, tenuto conto del loro esito. La riattivazione delle Coperture Vita ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il paga- mento dell’intero ammontare dovuto - l’efficacia delle relative Coperture. |
Come posso revocare, recedere o risolvere il contratto? | |
Revoca | Il Contraente può revocare il contratto fino al momento della conclusione, a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla Compagnia al seguente recapito: AFI ESCA S.A. - SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Qualora la dichiarazione di revoca della proposta pervenga tempestivamente alla Compagnia, impedendo la conclusione del Contratto, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente gli importi da questi eventualmente già corrisposti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. |
Recesso | Il Contraente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Compagnia. Il Contraente si impegna, altresì, ad informare l’Ente Erogante dell’intervenuto esercizio del diritto di recesso. Le garanzie cesseranno alla data richiesta dal Contraente o, se precedente, alla data di spedizione della lettera raccomandata del Contraente/Assicurato. Il Contraente ha la facoltà di sostituire la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), con diritto al rimborso del premio (ovvero alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto e la gestione degli incassi così come indicato nella documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015). |
Risoluzione | Se si è optato per il premio periodico, trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, le Copert- ure Vita non possono più essere riattivate e il Contratto si intende risolto. |
Protectim Live è rivolto a chiunque (in età compresa tra i 18 e i 70 anni non compiuti) abbia sottoscritto un contratto di Xxxxx e intenda garantirlo dai rischi Decesso, I.T.P., I.T.T., Perdita di impiego e Ricovero ospedaliero.
A chi è rivolto questo prodotto?
Sul Premio gravano costi di acquisizione; tali costi costituiscono parte del Premio corrisposto dal Contraente.
In particolare, il costo per l’emissione del Contratto è determinato in misura fissa ed è pari ad Euro 20,00 e l’importo percepito dall’eventuale Intermediario è determinato in misura percentuale fino a un massimo del 50 % del Premio versato al netto delle imposte. Se hai optato per il frazionamento del premio, sosterrai anche i costi di incasso pari a 2,00€ per ogni rata. Se il Premio è pari ad Euro 100,00 e la remunerazione dell’Intermediario è pari al 15% il costo è pari ad Euro 15,00. Si precisa che i costi degli esami e delle visite mediche richieste dalla Compagnia in fase di sottoscrizione sono rimborsabili nella misura massima di Euro 150,00 e previa presentazione di adeguato giustificativo.
Quali costi devo sostenere?
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI x NO
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto, ovvero a mezzo posta elettronica a: AFI ESCA S.A./AFI ESCA IARD S.A. - Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Telefono: x00 00.00.00.00.00 Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxx-xxxx.xxx. La Compagnia gestisce il reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, individuabile accedendo al sito Internet: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxx- net-complaint-form_it L’Autorità di Vigilanza del Paese di origine di AFI ESCA è l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito: xxxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/ Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità Giudiziaria. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | I Premi di assicurazione per le Coperture relative al Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni, mentre quelli per le Copertura relativa al Xxxx Xxxxx prevista dal presente Contratto è soggetta ad un’imposta pari al 2,5% del Premio imponibile. Il Contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti non esercenti attività d’impresa, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alle Coperture Assicurative offerte da AFI ESCA S.A. (Assicurazione vita) una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei Premi versati che su base annua, ai fini del calcolo della predetta detrazione d’imposta, non possono eccedere le vigenti disposizioni di legge (art. 15. c. 1 lett. f DPR n. 917/1986). La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti al Contraente/Assicurato. Qualora il Contratto venga stipulato da un soggetto esercente attività d’impresa, in base alla normativa fiscale nazionale, i premi versati sono deducibili dal reddito d’impresa se risulta rispettato il principio di inerenza all’attività stessa (art. 109, c. 5 DPR n. 917/86). La deducibilità dei premi è ammessa anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E LE AVVERTENZE. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni generali di assicurazione
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Assicurazione abbinata ai Mutui
W Glossario
Appendice: il documento rilasciato posteriormente all’emissione del Certificato di Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del Contratto. L’Appendice costituisce parte integrante del Contratto.
Assicurato: assicurato è la persona fisica di età compresa tra i 18 ed i 70 anni non compiuti, cliente dell’Ente Erogante ed intestatario del Finanziamento.
Beneficiario: il soggetto cui viene liquidato l’Indennizzo al verificarsi del rischio assicurato.
Cassa Integrazione Guadagni Edilizia: la Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria, erogata agli operai, impiegati e quadri dipendenti di aziende edili ed affini e di aziende industriali del settore lapideo esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: la prestazione eco-nomica erogata dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) in sostituzione della retribuzione dei lavoratori in caso di eventi non dipendenti dall’azienda o dal lavoratore.
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: la prestazione economica erogata dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) in sostituzione della retribuzione dei lavoratori in caso di eventi straordinari stabiliti da un decreto ministeriale.
Certificato di Xxxxxxx o Polizza: il documento rilasciato dalla Compagnia al Contraente che, insieme alle condizioni generali di assi- curazione ed eventuali Appendici, prova il Contratto di Assicurazione.
Codice delle Assicurazioni Private o CAP: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.
Compagnia:
Per le Coperture Vita: AFI ESCA S.A.
Per le Coperture Xxxxx: AFI ESCA IARD S.A.
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA): clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Condizioni Particolari: insieme di clausole contrattuali, negozia- te dalle parti, aventi ad oggetto specifiche condizioni di accettazione del rischio da parte della Compagnia.
Possono prevedere l’applicazione di sovrappremi e/o l’esclusione di determinati rischi.
Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione con la Compagnia e si obbliga a pagare il Premio.
Contratto di Assicurazione o Contratto: il rapporto assicura- tivo oggetto delle presenti condizioni generali di assicurazione.
Copertura/Coperture: la/le garanzia/garanzie assicurativa/as- sicurative riconosciuta/riconosciute dalla Compagnia all’Assicurato ai sensi del presente Contratto in relazione al Finanziamento, in forza della/delle quale/quali la Compagnia è obbligata al pagamento dell’In- dennizzo al verificarsi del Sinistro.
Data di Decorrenza: la data da cui le Coperture hanno effetto. Decesso: la morte dell’Assicurato avvenuta per qualsiasi causa. Disoccupazione: la condizione di assenza di un rapporto di lavoro.
Ente Erogante: l’istituto bancario o finanziario che ha concesso il Finanziamento.
Esclusioni: tutte le situazioni, elencate nel Contratto di Assicurazio- ne, il cui verificarsi rende inoperanti le Coperture.
Età Assicurativa: l’età dell’Assicurato che la Compagnia prende in considerazione per calcolare il Premio e l’Indennizzo del Contratto. L’Età Assicurativa non coincide sempre con l’età anagrafica; per deter- minare l’Età Assicurativa, la Compagnia fa riferimento alla differenza tra l’anno di sottoscrizione e l’anno di nascita dell’Assicurato.
Finanziamento: il mutuo o il prestito in relazione al quale la Com- pagnia concede la Copertura, per una somma predeterminata che do- vrà essere rimborsata dall’Assicurato secondo uno specifico piano di ammortamento.
Inabilità Totale e Temporanea o Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: la perdita temporanea ed in misura totale, a se- guito di Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato di atten- dere alla propria normale attività lavorativa.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia al Beneficiario in base al Contratto in caso di Sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario/Distributore: le persone fisiche o le società, iscrit- te nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa (ad esempio, gli agenti, i broker, etc.).
Invalidità Totale e Permanente: la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malat- tia, della generica capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta: tale invalidità totale permanente viene riconosciuta quando il grado percentuale
di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60%, ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche. Secondo le Tabelle Riferimento Inail.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Lavoratori Dipendenti del settore privato: le persone fisi- che che prestino il proprio lavoro, con qualunque qualifica o in qual- siasi categoria, alle dipendenze di altri, in base a un contratto di la- voro dipendente a tempo indeterminato o determinato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali. Sono al- tresì assimilati ai lavoratori dipendenti coloro che godono di redditi di cui all’art. 50, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere : a) lavora- tori soci di cooperative, c) borse, assegni o sussidi a fin di studio o di addestramento, d) remunerazioni dei sacerdoti, g) indennità parla- mentari ed assimilate.
Lavoratori Dipendenti del settore pubblico: le persone fisi- che che siano lavoratori dipendenti presso la Pubblica Amministrazio- ne. A titolo esemplificativo fanno parte della Pubblica Amministrazio- ne:
• le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado;
• le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
• le aziende partecipate dallo Stato
• le Regioni - le Province - i Comuni;
• le Comunità Xxxxxxx e loro consorzi e associazioni;
• le Istituzioni Universitarie;
• le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
• le Aziende e gli Enti del servizio sanitario Nazionale.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da In- fortunio.
Perdita Involontaria di Impiego o Perdita di Impiego: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Periodo di Carenza o Carenza: il periodo di tempo immediata- mente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale la Coper- tura ha un effetto limitato.
Periodo di Franchigia o Franchigia: il periodo di tempo du- rante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi del Contratto di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna In-
W
Glossario
dennità.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Premio di Perfezionamento: il premio relativo alla periodicità prescelta durante il processo di sottoscrizione, ove il Contraente abbia optato per il pagamento di premi periodici.
Processo di sottoscrizione: Processo web tramite il quale il Contraente esprime la volontà di sottoscrivere la copertura assicu- rativa.
Questionario Medico (QM) / Questionario Medico Sem- plificato (QMS): il documento che descrive lo stato di salute dell’As- sicurato e che deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato stesso prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.
Rapporto Medico (RM): il documento che descrive lo stato di salute dell’Assicurato e che deve essere compilato e sottoscritto dal medico curante.
Ricovero Ospedaliero: la degenza dell’Assicurato in un istituto di cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali.
Riduzione: la facoltà dell’Assicurato di conservare la propria qualità, seppur per un capitale ridotto, avendo sospeso il pagamento dei Premi. Il capitale assicurato si riduce in proporzione al rapporto tra i Premi versati e i Premi originariamente previsti, sulla base di apposite clausole contrattuali.
Riscatto: la facoltà del Contraente di richiedere anticipatamente, pri- ma cioè della scadenza del Contratto, la liquidazione della prestazione maturata.
Rivalsa: diritto della Compagnia di ottenere dall’Assicurato il rimbor- so di quanto pagato a titolo di Indennizzo, nei casi previsti dal Contratto.
Set Informativo: l’insieme dei documenti precontrattuali e contrat- tuali che la Compagnia è tenuta a consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto, e cioè i DIP, le condizioni generali di assicurazione con glossario e indice.
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
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W Indice
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 1
Art. 1.1 - Prestazioni Assicurative 1
Art. 1.2 - Prestazioni Sottoscrivibili 1
ARTICOLO 2 – CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ 1
Art. 2.1 - Persone assicurabili 1
Art. 2.2 - Età e attività professionale al momento della sottoscrizione 1
Art. 2.3 - Residenza dell’Assicurato 1
Art. 2.4 - Ammissione alla Copertura 1
Art. 2.5 - Rifiuto di ammissione alla Copertura o applicazione di Condizioni Particolari 1
ARTICOLO 3 - BENEFICIARIO DELLE COPERTURE 1
ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO 2
ARTICOLO 5 - CONDIZIONI E PRESTAZIONI RELATIVE ALLE COPERTURE 2
Art. 5.1 - A) Prestazione in Caso di Decesso 2
Art. 5.2 - B) Prestazione in Caso di Invalidità Totale e Permanente 2
Art. 5.3 - C) Prestazione in Caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro 3
Art. 5.4 - D) Prestazione in Caso di Ricovero Ospedaliero 3
Art. 5.5 - E) Prestazione in Caso di Perdita d’Impiego 3
Art. 5.6 - Regola di rimborso 3
ARTICOLO 6 - ESCLUSIONI 3
Art. 6.1 - Esclusioni riguardanti la garanzia per il caso di Decesso, valide solo per le ipotesi in cui l’Ente Erogante abbia
condizionato l’erogazione del Finanziamento alla stipula del Contratto di Assicurazione 3
Art. 6.2 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie (ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 6.1) 3
Art. 6.3 - Esclusioni riguardanti le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale al Lavoro
e Ricovero Ospedaliero 4
Art. 6.4 - Esclusioni riguardanti le garanzie Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Ricovero Ospedaliero 4
Art. 6.5 - Esclusioni specifiche riguardanti la garanzia Ricovero Ospedaliero 4
Art. 6.6 - Esclusioni riguardanti la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego 4
ARTICOLO 7 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE 5
Art. 7.1 - Conclusione del Contratto 5
Art. 7.2 - Decorrenza della Copertura 5
Art. 7.3 - Durata della Copertura 5
Art. 7.4 - Cessazione della Copertura 5
ARTICOLO 8 - RISCATTO, RIDUZIONE E RELATIVI COSTI 6
ARTICOLO 9 - REVOCA DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE 6
ARTICOLO 10 - DIRITTO DI RECESSO 6
ARTICOLO 11 - ESTINZIONE TOTALE ANTICIPATA, TRASFERIMENTO, SURROGA, ACCOLLO 6
ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI E RIATTIVAZIONE 6
ARTICOLO 13 - MODIFICA DELLE GARANZIE E/O RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 6
ARTICOLO 14 - PREMI 7
Art. 14.1 - Tariffazione 7
Art. 14.2 - Importo e frazionamento 7
Art. 14.3 - Determinazione del Premio 7
Art. 14.4 - Costi gravanti sul Premio 7
ARTICOLO 15 - DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI 7
Art. 15.1 - Decesso 8
Art. 15.2 - Invalidità Totale e Permanente 8
Art. 15.3 - Inabilità Totale Temporanea al Lavoro 8
Art. 15.4 - Ricovero Ospedaliero 8
Art. 15.5 - Perdita Involontaria d’Impixxx 0
XXXXXXXX 00 - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 0
XXTICOLO 17 - CESSIONE DEI DIRITTI 9
ARTICOLO 18 - ESTENSIONE TERRITORIALE 9
ARTICOLO 19 - IMPOSTE E TASSE 9
ARTICOLO 20 - SPESE VARIE 9
ARTICOLO 21 - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 9
ARTICOLO 22 - COMUNICAZIONI - RICHIESTA DI INFORMAZIONI - PROVA DEL CONTRATTO 9
ARTICOLO 23 - MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SET INFORMATIVO 9
ARTICOLO 24 - RECLAMI 9
ARTICOLO 25 - PRESCRIZIONE 9
ARTICOLO 26 - CONFLITTO D’INTERESSI 9
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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1.1 - Prestazioni Assicurative
Il presente Contratto di Assicurazione si riferisce all’offerta congiunta delle Coperture assicurative relative ai casi di Decesso e di Invalidità Totale e Permanente prestate da AFI ESCA S.A. e delle Coperture assicurative relative ai casi di Inabilità Totale e Temporanea, di Rico- vero Ospedaliero e di Perdita di Impiego prestate da AFI ESCA IARD S.A.
Il Contraente, durante il processo di sottoscrizione, potrà scegliere se abbinare alla Copertura assicurativa per il caso di Decesso, anche la Copertura per il caso di Invalidità Totale e Permanente nonché una delle ulteriori Coperture assicurative relative ai Xxxx Xxxxx. In ogni caso, il Contraente non potrà accedere alla Copertura per il caso di Invalidità Totale e Permanente se non ha selezionato anche la Coper- tura relativa al caso di Decesso né delle Coperture per i Xxxx Xxxxx se non ha selezionato la Copertura relativa al caso di Decesso e di Invali- dità Totale e Permanente.
Art. 1.2 - Prestazioni Sottoscrivibili
Durante il processo di sottoscrizione, il Contraente può aderire alla sola offerta obbligatoria di base:
a. Copertura per il solo caso di Decesso (valida per tutti gli Assicurati); ovvero ad una delle formule congiunte delle seguenti Coperture:
b. Copertura per il caso di Decesso + Copertura per Invalidità Totale e
Permanente (valida per tutti gli Assicurati);
c. Copertura per il caso di Decesso + Copertura per Invalidità Totale e Permanente + Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (valida per i Lavoratori Autonomi e per i Lavoratori Dipendenti del settore pubblico e privato);
d. Copertura per il caso di Decesso + Copertura per Invalidità Totale e Permanente + Ricovero Ospedaliero (valida per chi non esercita alcuna attività lavorativa);
e. Copertura per il caso di Decesso + Copertura per Invalidità Totale e Permanente + Perdita di Impiego (valida solo per i Lavoratori Di- pendenti del settore privato).
Le Coperture sono valide e operanti solo se specificatamente indicate nel Certificato di Polizza e nelle sue eventuali successive Appendici.
ARTICOLO 2 – CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ
Art. 2.1 - Persone assicurabili
Sono assicurabili le persone fisiche e i dirigenti, funzionari, soci e i le- gali rappresentanti di persone giuridiche muniti di idonei poteri, che abbiano richiesto o siano cointestatarie di un Finanziamento sottoscrit- to con l’Ente Erogante.
Art. 2.2 - Età e attività professionale al momento della sottoscrizione
Sono assicurabili le persone fisiche che:
a. nel caso di Copertura per Decesso, siano di età inferiore a 70 anni;
b. nel caso di Copertura per Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, siano di età inferiore a 65 anni;
c. nel caso di Copertura per Perdita Involontaria d’Impiego, siano di età inferiore a 55 anni;
d. nei casi di Copertura per Inabilità Temporanea Totale e Perdita In- volontaria d’Impiego sono assicurabili le persone fisiche che eser- citino effettivamente un’atività lavorativa retribuita o comunque produttiva di reddito certificabile. In via eccezionale, ove i richiedenti stiano beneficiando di una sospensione dell’attività lavorativa per congedo di maternità, congedo parentale, congedo di formazione, periodo sabbatico o per l’avvio di un’attività di impresa, potranno ri- chiedere tali garanzie a condizione che la ripresa dell’attività lavora- tiva avvenga entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione. In caso con- trario, le medesime garanzie cesseranno e i relativi Premi verranno rimborsati ai richiedenti, su domanda di questi ultimi.
Art. 2.3 - Residenza dell’Assicurato
Per poter usufruire delle Coperture, l’Assicurato deve risiedere in Ita- lia. Le persone non residenti in Italia, possono essere assicurate es- clusivamente per le Coperture Decesso e Invalidità Totale Permanen- te e il Finanziamento dovrà essere:
- Sottoscritto con un Ente Erogante situato in Italia;
- Denominato in Euro;
- Redatto in lingua italiana.
Art. 2.4 - Ammissione alla Copertura
Durante il processo di sottoscrizione, ciascun Assicurato dovrà inoltre, in funzione della propria età al momento della sottoscrizione e dell’importo del Finanziamento richiesto, procedere così come indica- to nella tabella assuntiva riportata alla pagina successiva:
A. compilare il Questionario Medico Semplificato (QMS);
B. compilare il Questionario Medico (QM);
C. fornire il Rapporto Medico (RM) ed altri eventuali esami medici richiesti dalla Compagnia.
Nel caso in cui l’Assicurato sia intestatario o cointestatario di più Fi- nanziamenti garantiti dalla Compagnia, l’importo del Finanziamento richiesto, da considerare ai fini della tabella assuntiva, sarà pari alla somma di tutti i singoli importi finanziati all’Assicurato.
Relativamente alla modalità di cui al precedente punto A), nel caso in cui l’Assicurato ritenga di poter sottoscrivere il QMS, dovrà provvede- re alla compilazione del QM (modalità B).
Il Profilo Ematico deve prevedere i seguenti esami, nessuno escluso: Emocromo con formula, VES, Conteggio Piastrine, Glicemia, Trigli- ceridi, Colesterolo Totale, HDL, LDL, Azotemia, Creatinina, Gamma GT, Transaminasi (ASAT, ALAT), Test HIV, Antigene HBS e HCV.
I costi degli esami e delle visite mediche sono a carico della Compa- gnia nella misura massima di 150,00 € previa presentazione di ade- guato giustificativo.
Art. 2.5 - Rifiuto di ammissione alla Copertura o applicazione di Con- dizioni Particolari
La Compagnia si riserva il diritto, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione, nel caso in cui dalla documentazione anche sani- taria emergano fattori di rischio di rilievo, di rifiutare l’assunzione del rischio o di stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio che prevedano l’applicazione di eventuali sovrappremi o l’esclusione di particolari rischi, per le quali saranno comunicate specifiche Con- dizioni Particolari che il Contraente e/o l’Assicurato dovranno sotto- scrivere per accettazione.
ARTICOLO 3 - BENEFICIARIO DELLE COPERTURE
Se il Contraente e l’Assicurato sono la stessa persona, le prestazioni assicurative sono liquidate:
• in caso di Decesso o Invalidità Totale e Permanente, al Beneficia- rio designato, sino a concorrenza delle somme residue dovute dall’ Assicurato e con eventuale saldo spettante al coniuge o, in sua man- canza, agli eredi legittimi dell’Assicurato;
• per tutte le altre garanzie, direttamente all’Assicurato.
Se il Contraente e l’Assicurato sono due persone distinte, le presta- zioni assicurative sono liquidate:
• in caso di Decesso o Invalidità Totale e Permanente, al Beneficiario designato, sino a concorrenza delle somme residue dovute dall’ Assicurato e con eventuale saldo spettante al Contraente;
• per tutte le altre garanzie, direttamente all’Assicurato.
L’Ente Erogante non può essere designato Beneficiario se il Contratto di assicurazione è stato intermediato dall’Ente Erogante medesimo o da altri soggetti ad esso legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
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TAVOLE DI RIFERIMENTO
TAVOLA DELLE FORMALITÀ MEDICHE (in vigore al 01/06/2019) | ||
Capitale da assicurare | Età | |
Fino a 59 anni alla sottoscrizione | 60-70 | |
fino a 300.000 € | A | C |
da 300.001 € a 500.000 € | D | D |
da 500.001 € a 2.500.000 € | E | Consultare la Compagnia |
oltre 2.500.000 € | Consultare la Compagnia |
Questionario Medico Semplificato | Quest. Medico (in caso di “sì“ al QMS | Rapp. visita medica + Esame urine | Profilo Ematico | ECG a riposo | Rapp. finanzi.conf. | *PSA per gli uomini | |
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D | ≥45 anni | ||||||
E | ≥45 anni |
Profilo ematico con i seguenti esami, nessuno escluso:
Emocromo con formula, VES, Conteggio Piastrine, Glicemia, Trigliceridi, Colesterolo Totale, HDL, LDL, Azotemia, Creatinina, Gam- ma GT, Transaminasi (ASAT, ALAT), Test HIV, Antigene HBS e HCV.
* In caso di sottoscrizione i costi degli esami e delle visite mediche sono a carico della Compagnia nella misura massima di Euro 150,00 previa presentazione di adeguato giustificativo.
Art 5.1 - A) Prestazione in Caso di Decesso
Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. Rischio assicurato
Il rischio coperto è il Decesso derivante da infortunio o malattia. Prestazione assicurativa
Il capitale liquidato al Beneficiario sarà pari al debito residuo del Finanziamento in linea capitale, alla data del Decesso dell’Assicu- rato, al netto di interessi o rate insolute o di cui sia stata accordata la sospensione del pagamento. Il pagamento avviene nel limite della Percentuale di copertura assicurativa.
Nel caso in cui il Decesso dell’Assicurato si verifichi nel corso della durata del Contratto, la Compagnia liquida immediatamente ai Be- neficiari l’Indennizzo determinato al momento del Decesso dell’As- sicurato. L’Indennizzo verrà corrisposto previa comunicazione do- cumentata dell’importo del debito residuo del Finanziamento alla data di Decesso dell’Assicurato.
La presente garanzia viene prestata:
• senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatte salve le esclusioni di cui agli artt.
6.1 e 6.2 che seguono, che possono comportare la riduzione o il venir meno della Copertura;
• fino allo scadere del mese solare di compimento dell’80° anno di vita dell’Assicurato.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del Contrat-
to, la Compagnia non è soggetta ad alcun obbligo e i Premi versati resteranno acquisiti da quest’ultima.
Art. 5.2 - B) Prestazione in Caso di Invalidità Totale e Permanente
Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. Rischio assicurato
Il rischio coperto è l’Invalidità Totale e Permanente che derivi da Infortunio o Malattia dell’Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica, indipendente- mente dalla specifica professione da questi esercitata, nel corso del periodo di vigenza della Copertura e prima del compimento del 65° anno di età dell’Assicurato. Il grado di Invalidità Totale e
ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato, rese al momento della sottoscrizione, se inesatte o reticenti relativamente a circo- stanze che influiscono nella valutazione del rischio assunto dalla Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione della Copertura ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti lo stato di salute dell’Assicurato che, richieste dalla Compagnia all’atto di sottoscrizione, devono corrispondere a verità ed esat- tezza.
Qualora tra il momento del rilascio delle informazioni inerenti lo stato di salute dell’Assicurato e la Data di Decorrenza intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute, l’Assicurato deve darne sollecita comunicazione alla Compagnia al fine di espletare nuova-mente le formalità di ammissione alla Copertura di cui all’art. 2.6, pena la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione della Copertura ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
ARTICOLO 5 - CONDIZIONI E PRESTAZIONI RELATI- VE ALLE COPERTURE
Il Contratto di Assicurazione prevede le seguenti prestazioni assicu- rative:
A. prestazione in caso di Decesso (valida per tutti gli Assicurati);
B. prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente (valida per tutti gli Assicurati);
C. prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale (valida solo per i Lavoratori Autonomi e i Dipendenti del settore privato e pub- blico);
D. prestazione in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (valida per chi non esercita alcuna attività lavorativa);
E. prestazione in caso di Perdita d’Impiego (valida esclusivamente per i Lavoratori Dipendenti del settore privato).
Le garanzie sono prestate nei limiti delle Esclusioni, comuni e specifi- che, di cui all’art. 6 che segue.
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Condizioni generali di assicurazione W
Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. che disciplina la materia di cui al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche.
Prestazione assicurativa
Il capitale liquidato al Beneficiario sarà pari al debito residuo del Fi- nanziamento in linea capitale, alla data di riconoscimento dello stato di Invalidità Totale e Permanente, al netto di interessi o rate insolute o di cui sia stata accordata la sospensione del pagamento.
Il pagamento avviene nel limite della Percentuale di copertura as- sicurativa.
La presente garanzia viene prestata:
• senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di pro- fessione dell’Assicurato, fatte salve le esclusioni specifiche di cui all’art. 6.3 che segue, e che possono comportare la riduzione o il venire meno della Copertura;
• fino allo scadere del mese solare di compimento del 65° anno di vita dell’Assicurato.
Art. 5.3 - C) Prestazione in Caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro
Assicurati garantiti
La garanzia si applica ai Lavoratori Autonomi con un reddito certifica- bile e ai Lavoratori Dipendenti del settore privato e pubblico.
Rischio assicurato
Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infor- tunio o Malattia.
L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un Infortunio o Malattia, si trova nella completa impos- sibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professio- ne o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare.
Prestazione assicurativa
La Copertura garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totale al La- voro, la liquidazione mensile di una somma determinata in base alle indicazioni del contratto di Finanziamento nei limiti di cui al succes- sivo art. 10.6, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata del Contratto.
Le prestazioni cessano immediatamente in caso di ripresa di un’atti- vità lavorativa da parte dell’Assicurato, nonché in tutti i casi di cessa- zione delle Coperture come precisati all’art. 7.
Qualora l’Assicurato, dopo la ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla ripresa stessa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del mede- simo Infortunio, la Copertura viene ripristinata senza l’applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a una causa diversa dalla precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di Franchigia.
La Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è sottoposta:
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni. La presente garanzia viene prestata:
• senza limiti territoriali salvo le esclusioni specifiche previste agli artt.
6.3 e 6.4 che seguono e che possono comportare la riduzione o il venire meno della Copertura;
• fino alla data di inizio del pensionamento volontario dell’Assicurato,
ovvero allo scadere della durata massima del Contratto determi- nata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscri- zione, come da tabella allegata all’art. 7.
Art. 5.4 - D) Prestazione in Caso di Ricovero Ospedaliero
Assicurati garantiti
La garanzia si applica a chi non esercita alcuna attività lavorativa. Rischio assicurato
Il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o Malattia.
Prestazione assicurativa
La Copertura garantisce, in caso di Ricovero Ospedaliero, la liquida- zione mensile di una somma determinata in base alle indicazioni del contratto di Finanziamento nei limiti di cui al successivo art. 5.6, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata del Contratto.
La Copertura per il caso di Ricovero Ospedaliero è sottoposta:
• ad un Periodo di Franchigia assoluta di 7 giorni.
Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di
30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. La presente garanzia viene prestata:
• senza limiti territoriali, salvo le esclusioni specifiche previste all’art.
6.5 che segue e che possono comportare la riduzione o il venir meno della Copertura;
• fino allo scadere della durata massima del Contratto determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione, come da tabella allegata all’art. 7.
Art. 5.5 - E) Prestazione in Caso di Perdita d’Impiego
Assicurati garantiti
La garanzia si applica ai soli Lavoratori Dipendenti del settore privato, e si esclude categoricamente chi percepisce altri redditi da lavoro.
Rischio assicurato
Il rischio coperto è la Perdita Involontaria di Impiego. Prestazione assicurativa
La Copertura garantisce, in caso di Perdita di Impiego, la liquida- zione mensile di una somma, determinata in base alle indicazioni del contratto di Finanziamento nei limiti di cui al successivo art. 5.6, per un massimo di 6 rate mensili per Sinistro e 18 rate mensili per tutta la durata del Contratto.
La Copertura per la Perdita di Impiego è sottoposta:
• ad un Periodo di Carenza di 90 giorni;
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni.
Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione e l’Assicu- rato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipen- dente, il pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, nel caso in cui il contratto di lavoro dipendente sia solo a tempo determinato e per una durata non superiore a sei mesi, il pa- gamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto di lavoro, riprenderà alla scadenza dello stesso e verrà considerato come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista lo stato di Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi, decorsi i quali l’interruzione sarà defi- nitiva.
La presente garanzia viene prestata:
• senza limiti territoriali, salvo le esclusioni specifiche di cui all’art.
6.6 che segue, che possono determinare la riduzione o il venir meno della Copertura;
• fino alla data di inizio del pensionamento volontario dell’Assicura- to, ovvero allo scadere della durata massima del Contratto determi- nata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sotto- scrizione, come da tabella allegata all’art. 7.
Art. 5.6 - Regola di rimborso
Nel caso di Sinistro relativo a Coperture per Inabilità Temporanea To- tale al Lavoro, Ricovero Ospedaliero e Perdita Involontaria di Impiego, la somma mensile che sarà liquidata dalla Compagnia non potrà su- perare il limite di Euro 3.000,00. Si precisa inoltre che, per la garanzia perdita di impiego, l’importo dell’indennizzo corrisponderà al minore tra la rata mensile dovuta all’ente erogante e l’importo netto relativo alla retribuzione mensile percepita fino al momento del sinistro.
ARTICOLO 6 - ESCLUSIONI
Art. 6.1 - Esclusioni riguardanti la garanzia per il caso di Decesso, valide solo per le ipotesi in cui l’Ente Erogante abbia condizionato l’erogazione del Finanziamento alla stipula del Contratto di Assicu- razione
La Copertura è esclusa solo nei seguenti casi:
• decesso causato da dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Be- neficiario (artt. 1900 e 1922 del codice civile);
• decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dalla Data di Xx- xxxxxxxx, salvo patto contrario (art. 1927 del codice civile);
• decesso dovuto a rischi catastrofali.
Art. 6.2 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie (ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 6.1)
La Copertura è esclusa nei seguenti casi:
• dolo dell’Assicurato, del Contraente o del Beneficiario;
• Sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato, quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volon- tariamente dall’Assicurato;
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• Sinistri che siano conseguenza dell’uso di stupefacenti o di me- dicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico;
• Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’in- vasione, la sommossa, ad eccezion fatta, in ogni caso, per i Sini- stri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, se ed in quanto l’Assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
• Sinistri conseguenti a movimenti popolari, risse, crimini, delitti, atti di terrorismo, a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva, salvo i casi di legittima difesa;
• Sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di brevetto idoneo, ovvero Sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche o di sport aerei in genere;
• Sinistri conseguenti alla partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni, emanazioni di calore, inalazioni, radiazioni, se provenienti dalla modifica della struttura atomica;
• Infortuni, Malattie, invalidità e infermità causati da operazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti a Malattia o Infortunio indennizzabili nei termini del Contratto;
• affezioni o Infortuni accertati da un punto di vista medico a una data anteriore rispetto alla Data di Decorrenza. I seguiti e le con- seguenze delle affezioni e degli Infortuni dichiarati alla Compagnia sono comunque garantiti, tranne se oggetto di una Esclusione;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicu- rato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acqui- sita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate.
Le coperture sono inoltre escluse nei casi in cui il Sinistro sia causato dallo svolgimento di una delle seguenti attività profes- sionali: Militare, polizia, vigile del fuoco, qualsiasi professione che comporti l’utilizzo di un’arma da fuoco, addetto al soccorso alpino, lavoro su tetti ed impalcature > 20 m (es. muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino), attività a con- tatto con sostanze nocive o tossiche, esplosive e/o radioattive, atti- vità a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività su- bacquee (es. sommozzatore), attività nel sottosuolo (es. speleolo- go, minatore), attività in alta montagna (es. guida alpina), pilota o membro dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri, skipper, collaudatore di autoveicoli e motocicli, pilota professionista.
Art. 6.3 - Esclusioni riguardanti le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e Ricovero Ospedaliero
Le coperture Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero sono inoltre escluse se si pratica:
• bungee jumping, base jump, paracadutismo;
• tauromachia;
• canyoning, rafting, kite surf;
• speleologia;
• sport da combattimento (tranne se praticati in club o con licenza);
• atletica pesante, rugby e football americano;
• sci fuori pista, sci acrobatico, bobsleigh, combinata nordica, skeleton, skiatolon, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico;
• alpinismo, scalata e trekking in montagna oltre 3.000 m, downhill;
• immersioni oltre 20 m di profondità e speleosubacquea;
•qualsiasi sport a titolo amatoriale o professionale che comporti un compenso o una remunerazione;
• gare sportive (compresi gli allenamenti e le prove che le prece- dono) che richiedono l’utilizzo di animali, veicoli (con o senza moto- re) o imbarcazioni a motore;
• partecipazione a competizioni – o relative prove – xxxxxxx, calcisti- che, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti mar- ziali o sport da combattimento in genere, salvo che abbiano carat- tere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.
Art. 6.4 - Esclusioni riguardanti le garanzie Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Ricovero Ospedaliero
• le Esclusioni menzionate agli artt. 6.2 e 6.3.
Inoltre, non sono considerati Infortunio o Malattia le seguenti circostanze:
• lo stato di gravidanza;
• le cure termali o di disintossicazione;
• le fibrositi e la stanchezza cronica;
• le malattie psichiche con sindromi di tipo ansioso-depressivo, nevrotico, psicotico, neuropsichico o neuropsichiatrico, così come i loro seguiti e conseguenze, salvo in caso di ricovero ospedaliero in reparto psichiatrico di una durata superiore a 15 giorni consecutivi.
Art. 6.5 - Esclusioni specifiche riguardanti la garanzia Ricovero Ospedaliero
• le Esclusioni menzionate agli artt. 6.2, 6.3 e 6.4;
• interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia, e prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche;
• xxxxxxxx dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza, aborto volontario non terapeutico;
• ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, check-up di medicina pre- ventiva;
• ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti, qualora siano resi necessari pre- valentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Art. 6.6 - Esclusioni riguardanti la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego
• percepimento di altri redditi da lavoro non identificabili come redditi da lavoro dipendente (v. Glossario);
• licenziamenti per “giusta causa”;
• dimissioni;
• licenziamenti comunicati da un datore di lavoro congiunto, anche ascendente o discendente;
• cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo de- terminato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contrat- ti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex inte- rinali), contratti di lavoro intermittente e contratti stagionali;
• licenziamenti durante o al termine di un periodo di prova;
• contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
• licenziamenti per raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla“pensione di vecchiaia”;
• licenziamenti o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro de- terminati da ristrutturazione o riorganizzazione aziendale con ero- gazione di incentivi all’esodo ovvero accompagnatori alla quie- scenza;
• messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensio- xxxxxxx di anzianità e/o di vecchiaia;
• situazioni di Disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
• licenziamento per superamento del periodo di comporto;
• licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dalla carcerazione del lavoratore;
• l’assicurato risulti assunto da meno di 24 mesi;
• conoscenza, da parte dell’Assicurato, della prossima disoccupa- zione o sia al corrente di circostanze oggettive che fanno preve- dere un prossimo stato di disoccupazione.
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Condizioni generali di assicurazione W
ARTICOLO 7 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DE- CORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPER- TURE
Se la Compagnia accetta il rischio, redige e invia al Contraente il Certificato di Polizza che precisa le garanzie accordate, l’importo del capitale assicurato al momento della sottoscrizione e alla fine di ogni anno solare, la Data di Decorrenza e quella di scadenza del Contratto, le caratteristiche del Finanziamento e la Percentuale di copertura assicurativa, le eventuali Condizioni Particolari e i Beneficiari designati.
Art. 7.1 - Conclusione del Contratto
Il Contratto di Assicurazione si conclude alla data in cui la Compagnia incassa il premio di perfezionamento e ha emesso il Certificato di Polizza.
Se la Compagnia rifiuta il rischio, ne dà comunicazione all’Assicurato tramite lettera raccomandata A.R. e gli rimborsa gli eventuali Premi versati al momento della sottoscrizione. Se la Compagnia accetta il rischio, dietro pagamento di un sovrappremio e/o con esclusione di alcune garanzie o rischi, l’Assicurato deve esprimere il proprio consen- so scritto e formale alle Condizioni Particolari che gli vengono proposte. Il Contraente è tenuto a restituire alla Compagnia la copia firma a del Certificato di Xxxxxxx, che riporta anche le eventuali Condizioni Partico- lari. La mancata restituzione del Certificato di Polizza non condiziona comunque né la validità del Contratto né la Data di Decorrenza. La mancata sottoscrizione del Certificato di Polizza da parte del Contra- ente, non potrà essere opposta alla Compagnia in caso di controversia sulle garanzie prestate o sulle somme assicurate o sul loro limite, purché la Compagnia abbia adempiuto a quanto richiesto dall’art. 2.7.
Art. 7.2 - Decorrenza della Copertura
La Copertura decorre:
- dalle ore 24 della Data di Decorrenza indicata nel Certificato di Polizza,
- ovvero,dalle ore 24 del giorno in cui è stato concesso il Finanziamento o dalla data di accollo di un Finanziamento già erogato, sempre a condi- zione che:
- sia stato completato positivamente il processo di sottoscrizione;
- siano state esplicate le formalità mediche di ammissione alla Coper- tura e che gli esiti siano stati valutati positivamente ed accettati dalla Compagnia;
- sia stato pagato il Premio.
Art. 7.3 - Durata della Copertura
La durata della Copertura coincide, per ciascun Assicurato, con la du- rata del piano di ammortamento originario del Finanziamento, ovvero termina con la data di scadenza indicata sul Certificato di Polizza, fer- mo restando il rispetto dei limiti di età dell’Assicurato indicati per ciascuna garanzia all’art. 7.4 che segue.
Art. 7.4 - Cessazione della Copertura
La Copertura cessa alla scadenza del contratto di Finanziamento. La Copertura cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indi- cata, alle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo tra i seguenti eventi:
• pagamento dell’ultima rata di rimborso del Finanziamento;
dal successivo art. 11;
• estinzione totale anticipata del Finanziamento, salvo quanto previsto
• accollo del Finanziamento da parte di terzi, come previsto dall’art. 1273 del codice civile, salvo quanto previsto dal successivo art. 11;
• estinzione totale anticipata del Finanziamento in relazione alla liqui- dazione del Sinistro;
• mancato pagamento dei Premi, ai sensi dell’art. 1924 del codice civile e secondo quanto disposto dal successivo art. 12;
• esercizio del diritto di recesso, come disciplinato dal successivo art. 10;
•per l’Assicurato ammesso alla Copertura nella sua qualità di dirigen- te, funzionario, socio o legale rappresentante di una persona giuridi- ca, quando cessa di svolgere questa funzione;
• per la Copertura per Decesso, al compimento dell’80° anno di vita dell’Assicurato;
• per la Copertura Invalidità Totale e Permanente, al compimento del 65° anno di vita dell’Assicurato;
• per la Copertura Inabilità Temporanea Totale, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione, come indicato nella tabella
sottostante.
• per la Copertura Ricovero Ospedaliero, allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assi- curato al momento della sottoscrizione, come indicato nella tabel- la sottostante;
• per la Copertura Perdita Involontaria d’Impiego, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assi- curato al momento della sottoscrizione, come indicato nella tabel- la sottostante.
DURATA MASSIMA GARANZIA | ||
ETÀ ALLA SOTTOSCRIZIONE | ITT/RICOVERO OSPEDALIERO | PERDITA DI IMPIEGO |
18 | 40 | 37 |
19 | 40 | 36 |
20 | 40 | 35 |
21 | 40 | 34 |
22 | 40 | 33 |
23 | 40 | 32 |
24 | 40 | 31 |
25 | 40 | 30 |
26 | 39 | 29 |
27 | 38 | 28 |
28 | 37 | 27 |
29 | 36 | 26 |
30 | 35 | 25 |
31 | 34 | 24 |
32 | 33 | 23 |
33 | 32 | 22 |
34 | 31 | 21 |
35 | 30 | 20 |
36 | 29 | 19 |
37 | 28 | 18 |
38 | 27 | 17 |
39 | 26 | 16 |
40 | 25 | 15 |
41 | 24 | 14 |
42 | 23 | 13 |
43 | 22 | 12 |
44 | 21 | 11 |
45 | 20 | 10 |
46 | 19 | 9 |
47 | 18 | 8 |
48 | 17 | 7 |
49 | 16 | 6 |
50 | 15 | 5 |
51 | 14 | 4 |
52 | 13 | 3 |
53 | 12 | 2 |
54 | 11 | 1 |
55 | 10 | |
56 | 9 | |
57 | 8 | |
58 | 7 | |
59 | 6 | |
60 | 5 |
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ARTICOLO 8 - RISCATTO, RIDUZIONE E RELATIVI COSTI
Il presente Contratto non consente ipotesi di Xxxxxxxx e Ridu- zione. Conseguentemente, non sono previsti eventuali costi.
ARTICOLO 9 - REVOCA DELLA PROPOSTA DI AS- SICURAZIONE
Il Contraente può revocare la proposta contrattuale ai sensi dell’art. 176 del Codice delle Assicurazioni Private fino al momento della conclusione del Contratto. La revoca deve essere esercitata a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla Compagnia al seguente recapito: AFI ESCA - SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Qualora la dichiarazione di revoca pervenga tempestivamente alla Compagnia, impedendo la conclusione del Contratto, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente i Premi da questi eventualmente già corrisposti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
ARTICOLO 10 - DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui ha ricevuto comunica- zione che il Contratto si è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare a: AFI ESCA S.A. SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, accompagnata dalla copia fronte-retro di un documento di iden- tità e dell’originale del certificato di Assicurazione.
Il Contraente si impegna, altresì, ad informare l’Ente Erogante dell’intervenuto esercizio del diritto di recesso. La Compagnia, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della dichia- razione di recesso, ha l’obbligo di restituire al Contraente il Pre- mio, al netto delle imposte, delle spese mediche eventualmente già rimborsate al Contraente, delle spese di emissione del Con- tratto sostenute (che si quantificano preventivamente in €20,00), degli eventuali costi di incasso pari a 2,00€ sostenuti in caso di frazionamento del premio, e della quota parte di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Si precisa che, lad- dove nelle more dell’esercizio del diritto di recesso si verifichi un Sinistro e il Beneficiario dichiari per iscritto alla Compagnia di voler profittare della garanzia assicurativa, tale diritto del Benefi- ciario si intenderà prevalente rispetto al diritto di recesso eser- citato dal Contraente.
ARTICOLO 11 - ESTINZIONE TOTALE ANTICIPATA, TRASFERIMENTO, SURROGA, ACCOLLO
In caso di estinzione totale anticipata o di accollo del finanzia- mento da parte di terzi, che il Contraente si impegna a comuni- care tempestivamente alla Compagnia, la Copertura cesserà alla data di efficacia dell’estinzione totale anticipata ovvero dell’accol- lo da parte di Terzi. In caso di trasferimento o surroga, che il Con- traente si impegna a comunicare tempestivamente alla Compa- gnia, in difetto di comunicazione da parte di quest’ultimo del nuovo piano di ammortamento, la copertura resta valida nei limiti di quanto riportato sul piano di ammortamento in possesso della Compagnia.
In caso di estinzione anticipata o di accollo del finanziamento da parte di terzi, la Compagnia restituisce al Contraente/Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Il Contraente/Assicurato può richiedere il mantenimento della Copertura fino alla scadenza originaria del Contratto a favore di un nuovo Beneficiario designato.
ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI E RIATTI-
VAZIONE
Il mancato pagamento anche di una sola rata di Premio relativa alle Coperture determina, trascorsi 30 giorni dalla sua scadenza, la so- spensione delle Coperture, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla scadenza del Premio o della rata di Premio ad esse relative, qualunque sia il numero e gli importi dei premi già versati alla Compagnia che restano definitivamente acquisiti dalla Compa- gnia medesima. A giustificazione del mancato pagamento del Pre- mio il Contraente non può, in alcun caso, opporre alla Compagnia il mancato ricevimento degli avvisi di scadenza né la mancata riscossione dell’incasso al proprio domicilio.
Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha il diritto di riattivare le Coperture, previa correspon- sione di tutte le rate di Premio arretrate e non pagate in relazione alle Coperture, nonché delle eventuali spese di incasso sostenute dalla Compagnia.
Trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza della prima rata di Premio non pagata, la riattivazione delle Coperture può avere luogo solo dietro espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta, a proprio insindacabile giudizio, della Compagnia, che potrà richiedere nuovi accertamenti sanitari e rifiutare la riattivazione del Contratto, tenuto conto del loro esito.
La riattivazione delle Coperture ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell’intero ammontare dovuto – l’efficacia delle relative Coperture: l’eventuale Sinistro ac- caduto nel periodo di sospensione non è, pertanto, indennizzabile dalla Compagnia.
Qualora si verifichi il Sinistro durante la prima annualità assicurativa ed il relativo Premio non sia stato corrisposto per intero, la liquida- zione dell’indennizzo avverrà solo previo pagamento della parte di Premio non corrisposta, da parte degli eredi legittimi e/o testa- mentari eventualmente designati Beneficiari del Contratto. Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, le Coperture Vita non possono più essere riattivate.
ARTICOLO 13 - MODIFICA DELLE GARANZIE E/O RI- NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Il Contraente può richiedere, in qualsiasi momento, un aumento o una riduzione delle Coperture scelte al momento della sottoscrizio- ne del Contratto, nel rispetto delle combinazioni (b), (c), (d) ed (e) di cui al precedente art. 1.2 e a condizione che vi sia l’accordo scritto dell’Ente Erogante ove questi sia stato designato Beneficiario del Contratto ed abbia accettato il beneficio.
La trasmissione di documenti da parte dell’Ente Erogante, compro- vanti modifiche relative al Finanziamento, è considerata prova del consenso dell’Ente Erogante alle suddette modifiche.
Allo stesso modo nel caso di aumento del numero delle Coperture, l’Assicurato, se diverso dal Contraente, dovrà prestare il proprio consenso. Prima di accordare qualsiasi aumento di garanzia, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere le informazioni di cui al precedente art. 2 e suoi sotto paragrafi.
Il Contraente si impegna a trasmettere alla Compagnia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di svincolo dei fondi, la tabella di ammor- tamento definitiva, affinché la Compagnia possa, ove necessario, adeguare le garanzie e rimborsare l’eventuale eccedenza di Premi percepita.
Il Contraente è del pari tenuto a comunicare alla Compagnia qual- siasi modifica relativa al Finanziamento (rinegoziazione, rimborso parziale anticipato, allungamento della durata, etc.) entro un termi- ne massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della modifica, affinché la Compagnia proceda all’adeguamento del Con- tratto così come all’eventuale rimborso dei Premi versati in ecce- denza. A tale scopo, il Contraente trasmette alla Compagnia copia autentica del nuovo piano di ammortamento rilasciato dall’Ente Erogante. Decorso il termine di 60 (sessanta) giorni, sia che si tratti della trasmissione del piano di ammortamento originario definitivo sia nel caso di modifica delle caratteristiche del Finanziamento, la data che verrà presa in considerazione per il calcolo del nuovo Pre- mio corrisponderà a quella in cui la Compagnia ha ricevuto la docu- mentazione definitiva o aggiornata. In caso di Sinistro, non saranno
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Condizioni generali di assicurazione W
opponibili alla Compagnia le modifiche al Finanziamento che com- portino un aggravamento del rischio e che non siano state comuni- cate tempestivamente alla Compagnia medesima. Le modifiche al Fi- nanziamento che comportano una diminuzione del rischio non daranno diritto ad alcun rimborso del Premio, ove non siano state tempesti- vamente comunicate alla Compagnia.
In tutti i casi di modifiche del Finanziamento, fermo l’obbligo di paga- mento del relativo Premio corrispondente, verrà redatta un’apposita Appendice al Contratto che prenda atto delle modifiche con decorren- za rispettivamente:
• dalla data di efficacia del Contratto nell’ipotesi di trasmissione del piano di ammortamento definiti o entro 60 (sessanta) giorni dallo svincolo dei fondi;
• dalla data di efficacia della modifica del Finanziamento comunicata entro i termini stabiliti sopra indicati;
• dalla data di ricezione dell’informazione da parte della Compagnia, in caso di dichiarazione oltre il termine di 60 (sessanta) giorni.
ARTICOLO 14 - PREMI
Art. 14.1 - Tariffazione
La tariffa applicata è definita in base alle informazioni fornite durante il Processo di sottoscrizione. Essa si basa in particolare:
• sull’età dell’Assicurato che viene calcolata per differenza tra il mil- lesimo dell’anno in corso e il millesimo dell’anno di nascita;
• sull’importo del capitale residuo dovuto all’Ente Erogante, alla fin di ogni anno solare, moltiplicato per la Percentuale di copertura assi- curativa, come precisato durante il Processo di sottoscrizione;
• sulla condizione di fumatore o non fumatore dell’Assicurato.
Art. 14.2 - Importo e frazionamento
Il Contraente ha la facoltà di scegliere tra tre tipi di Premio:
• unico, il cui importo dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione ed in via anticipata alla Data di Decorrenza;
• fisso, il cui importo resterà fisso per tutta la durata del Contratto, secondo il frazionamento prescelto;
• variabile, il cui importo varia ogni anno in funzione dell’età rag- giunta dall’Assicurato e del capitale residuo del Finanziamento.
La scelta del Premio fisso è riservata ai Finanziamenti ammortizzabi- li, con rate mensili fisse ed eventualmente un ammortamento diffe- rito di massimo 24 mesi.
In caso di sottoscrizione del Contratto in sostituzione di altro contrat- to precedentemente sottoscritto con un’altra Compagnia, è ammesso solo il Premio unico.
Al contrario, per i Finanziamenti a rate variabili il Premio non può che essere variabile.
La scelta, da effettuarsi al momento della sottoscrizione, è irrevoca- bile fino al termine del Contratto.
I Premi possono essere versati su base annuale, semestrale, trime- strale o mensile. Il frazionamento implica il costo aggiuntivo di incas- so pari a 2,00 € per ogni rata.
Art. 14.3 - Determinazione del Premio
Il Premio versato dal Contraente, al netto dei costi, viene utilizzato dalla Compagnia per far fronte ai rischi previsti dal Contratto.
Il Premio è determinato in base:
• all’importo del capitale assicurato;
• alla durata contrattuale;
• all’Età Assicurativa dell’Assicurato alla Data di Decorrenza;
• allo stato di salute dell’Assicurato al momento della sottoscrizione;
• all’attività professionale dell’Assicurato;
• alle attività sportive dell’Assicurato;
• alle abitudini di vita dell’Assicurato (stato di fumatore/non fumato- re). L’Assicurato è definito non fumatore se dichiara di non aver mai fumato nel corso dei 24 mesi precedenti e di non aver dovuto smet- tere di fumare su consiglio medico. É definito fumatore se non rila- scia tale dichiarazione.
Art. 14.3 - Versamento del Premio
Il Premio può essere corrisposto in un’unica soluzione, nel caso di Premio unico o, a richiesta del Contraente, in rate annuali, semestra- li, trimestrali o mensili, nel caso di Premio periodico.
Nel primo caso, la prestazione assicurata è garantita previa corre- sponsione del Premio unico dovuto in un’unica soluzione.
Il Premio deve essere versato mediante sistemi di pagamento elet-
tronici (carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard), PayPal, ovvero tramite addebito SDD Core sul conto corrente del Contraente, secondo le indicazioni espresse dal Contraente durante il Processo di sottoscrizione. Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto pagamento, fa fede la documentazione contabile del relativo istituto di credito.
L’ammontare totale del Premio, indicato nel certificato di polizza, è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione applicabile, at- tualmente nella misura del 2,5%, alle Coperture Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego.
Art. 14.4 - Costi gravanti sul Premio
Sul Premio gravano costi di acquisizione; tali costi costituiscono parte del Premio corrisposto dal Contraente.
In particolare, il costo per l’emissione del Contratto è determinato in misura fissa ed è pari a 20,00 € e l’importo percepito dall’eventuale Intermediario è determinato in misura percentuale fino a un massimo del 50 per cento del Premio versato al netto delle imposte. Inoltre, nel caso in cui il Contraente abbia optato per il frazionamento del premio, quest'ultimo sarà gravato anche dei costi di incasso pari a 2,00€ per ogni rata. L’importo percepito dall’Intermediario sarà indicato, in valore assoluto, nel Certificato di Polizza.
ARTICOLO 15 - DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a mezzo raccomandata A.R. al seguente recapito: AFI ESCA S.A. - UF- FICIO SINISTRI - Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal verificarsi del Sinistro.
Per le Coperture che applicano una Franchigia, il calcolo del Periodo di Franchigia decorrerà dalla data di ricezione della denuncia di Sini- stro da parte della Compagnia.
L’Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al seguente numero 02.583.248.45.
L’Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare alla Compagnia tutta la documentazione richiesta da quest’ultima, necessaria e suffi- ciente a verificare il diritto all’Indennizzo. In ogni caso, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o la docu- mentazione necessaria per una corretta valutazione del Sinistro non- ché copia del piano di ammortamento con indicazione del debito resi- duo. L’Assicurato o i suoi aventi diritto devono inoltre sciogliere da qualsiasi obbligo di riservatezza i medici curanti e consentire le inda- gini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi anche ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia. Le spese relative agli accertamenti medici sono a carico dell’Assicurato o degli aventi diritto all’Indennizzo.
I documenti necessari da consegnare alla Compagnia (salvo eventuali
integrazioni richieste dalla Compagnia stessa) sono di seguito detta- gliati per ogni singola Copertura.
Art. 15.1 - Decesso
• copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante del Contraente (solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da una persona fisica);
• copia di un documento di identità e del codice fiscale dell’Assicu- rato;
• documentazione attestante l’eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà del Contraente (solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da una persona fisica);
• decreto di nomina del legale rappresentante del Contraente (solo nel caso in cui sia variato rispetto a quello riportato durante il Pro- cesso di sottoscrizione e solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da una persona fisica);
• certificato di morte;
• atto sostitutivo di notorietà che indica gli eredi/testamento;
• certificato medico che precisi le esatte cause del Decesso, se del caso completo di anamnesi patologica con particolare riferimento alla patologia che ha causato il Decesso e, in caso di Decesso a seguito di
Qualora l’Assicurato, anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, decida di sottoporsi a visita medica per certificare l’effet- tivo stato di salute, il costo di tale visita potrà variare in considerazione della struttura sanitaria prescelta dall’Assicurato stesso e sarà intera- mente a suo carico.
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ricovero, copia della cartella clinica;
•in caso di Decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
• copia del referto autoptico e tossicologico, se è stata effettuata l’autopsia;
• in caso di morte violenta (suicidio, omicidio) occorre copia del verbale dell’Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rile- vare le circostanze del Decesso e il decreto di archiviazione emesso da un’Autorità competente;
• dichiarazione sottoscritta dagli aventi causa con il codice IBAN sul quale accreditare l’importo dell’Indennizzo;
• copia del documento d’identità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
• in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tu- telare alla riscossione del Capitale Assicurato da parte del Tutore;
• dichiarazione dell’Ente Erogante attestante l’importo residuo del Finanziamento o, in alternativa, esplicita lettera di svincolo.
Art. 15.2 - Invalidità Totale e Permanente
• copia di un documento di identità in corso di validità e del codi- ice fiscale del legale rappresentante del Contraente (solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da una persona fisica);
• documentazione attestante l’eventuale modifica dei dati socie- tari o trasferimento di proprietà del Contraente (solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da una persona fisica);
• decreto di nomina del legale rappresentante del Contraente (solo nel caso in cui sia variato rispetto al momento della sotto- scrizione e solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diver- so da una persona fisica)
• comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo, giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto);
• copia di un documento di identità dell’Assicurato in corso di validità;
• notifica di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti (INAIL, INPS, ASL, etc.), in difetto relazione del medico legale attestante l’Invalidità Totale e Permanente e il relativo grado;
• nel caso di invalidità dovuta a incidente stradale, copia del ver- bale reso dalle autorità intervenute;
• certificato medico che precisi le esatte cause che hanno deter- minato l’Invalidità Totale e Permanente, se del caso completo di anamnesi patologica con particolare riferimento alla patologia che l’ha causata e, in caso di certificazione in corso di ricovero, copia della cartella clinica;
• dichiarazione sottoscritta dal Contraente (solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da una persona fisica)/dall’As- sicurato con il codice IBAN sul quale accreditare l’importo dell’In- dennizzo;
• dichiarazione dell’Ente Erogante attestante l’importo residuo del Finanziamento o, in alternativa, esplicita lettera di svincolo.
Art. 15.3 - Inabilità Totale Temporanea al Lavoro
• copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante del Contraente (solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da una persona fisica);
• documentazione attestante l’eventuale modifica dei dati socie- tari o trasferimento di proprietà del Contraente (solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da una persona fisica);
• decreto di nomina del legale rappresentante del Contraente (solo nel caso in cui sia variato rispetto al momento della sotto- scrizione e solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da una persona fisica);
• copia di un documento di identità dell’Assicurato in corso di validità;
• certificato del medico curante che precisi le esatte cause che hanno determinato il Sinistro, se del caso completo di anamnesi patologica con particolare riferimento alla patologia che l’ha causato e, in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
• dichiarazione sottoscritta dal Contraente (solo nel caso in cui il Contraente sia un soggetto diverso da una persona fisica)/dall’ Assicurato con il codice IBAN sul quale accreditare l’importo dell'
Indennizzo.
In ogni caso, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere:
• ulteriori accertamenti medici o documentazioni necessarie ad una corretta valutazione del Sinistro;
• dichiarazione dell’Ente Erogante attestante l’importo della rata del Finanziamento.
Art. 15.4 - Ricovero Ospedaliero
• comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo, giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto);
• copia di un documento di identità dell’Assicurato in corso di validità;
• attestato che certifichi la sua condizione di non lavoratore;
• copia eventuale del certificato del pronto soccorso;
• copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica;
• copia dei certificati medici attestanti il periodo di ricovero fino a quello attestante la guarigione.
In ogni caso, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere:
• ulteriori accertamenti medici o documentazioni necessarie ad una corretta valutazione del Sinistro;
• dichiarazione dell’Ente Erogante attestante l’importo della rata del Finanziamento.
Art. 15.5 - Perdita Involontaria d’Impiego
L’Assicurato deve, entro 30 giorni dal verificarsi della Disoc- cupazione, comunicare alla Compagnia il proprio stato di Disoccu- pazione allegando la seguente documentazione:
• comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo, giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto);
• copia di un documento di identità dell’Assicurato in corso di validità;
• copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro con precisata la causa;
• eventuale lettera di assunzione;
• scheda professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego, con l’indicazione della data di inizio e fine degli impieghi volti;
• copia del certificato di iscrizione alle liste di mobilità o al centro per l’impiego (ex ufficio di collocamento) come disoccupato;
• autocertificazione dello stato di Disoccupazione;
• in caso di mobilità, lettera attestante il periodo di mobilità (rila- sciata dal datore di lavoro)
• ultime due buste paga;
• documento dell’Ente Erogante attestante l’importo della rata di Finanziamento;
• documentazione attestante lo STATO OCCUPAZIONALE AG- GIORNATO (C2 storico, scheda anagrafi a/professionale o altra dichiarazione sostitutiva) rilasciato dal Centro per l’Impiego. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini e gli accertamenti necessari, da compiersi eventualmente anche a mezzo di incaricato della Compagnia, nonché ad autorizzare il datore di lavoro dell’Assicurato a fornire alla Compagnia le infor- mazioni relative all’ultimo impiego indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal Contratto. L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.
AVVERTENZA
Le denunce di Sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere - per la disamina del Sinistro - copia delle cartelle cliniche o dichiarazioni di altri medici curanti.
In casi particolari, la Compagnia potrà richiedere eventuale docu- mentazione suppletiva.
ARTICOLO 16 - LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
AFI ESCA S.A., anche per conto di AFI ESCA IARD S.A., si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
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Condizioni generali di assicurazione W
ARTICOLO 17 - CESSIONE DEI DIRITTI
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.11, il Contraente non potrà cedere o trasferire a terzi i diritti derivanti dalla Copertura. Il Contraente potrà altresì vincolare a favore di terzi le prestazioni.
ARTICOLO 18 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La Copertura assicurativa ha validità in tutti i Paesi del mondo.
ARTICOLO 19 - IMPOSTE E TASSE
Tutte le imposte e tasse, presenti o future, deducibili e non, sono a carico del Contraente.
ARTICOLO 20 - SPESE VARIE
Al momento della sottoscrizione, il Contraente dovrà farsi carico delle spese di emissione del Contratto pari a Euro 20,00.
L’emissione di un’Appendice del Contratto comporta una spesa pari a Euro 15,00 a carico del Contraente. Se il Contraente opta per il pagamento del premio in modalità frazionata, saranno applicati i costi di incasso pari a 2 euro per ogni rata.
ARTICOLO 21 - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, è soggetto alla giuri- sdizione e legge italiana. Per qualunque controversia derivante dall’ applicazione o interpretazione del presente Contratto è possibile adi- re l’Autorità Giudiziaria previo esperimento, se obbligatorio per legge, del tentativo di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione abilitato. Resta in ogni caso inteso che nel caso in cui sia adita l’Autorità Giudiziaria, il Foro competente sarà quello di residenza o del diverso domicilio eletto dagli aventi diritto (Contraente, Assicurato o Beneficiari) così come individuati nel Cer- tificato di Polizza.
ARTICOLO 22 - COMUNICAZIONI - RICHIESTA DI IN- FORMAZIONI - PROVA DEL CONTRATTO
La Compagnia è tenuta ad inviare al Contraente, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni anno solare, una comunicazione avente ad oggetto informazioni sull’ammontare del capitale assicurato, gli eventuali Premi in scadenza ovvero in arretrato, con un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento, e il nominativo del/dei Beneficiario/Beneficiari del/dei vincolatario/vincolatari. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato alla Compagnia dovranno perveni- re a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: AFI ESCA S.A. SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Indirizzo e- mail: xxxxxxxxxxxx@xxx-xxxx.xxx - Telefono: + 00 00.00.00.00.00,ovvero direttamente all’Intermediario che ha distribuito il Contratto, nel caso in cui questi sia stato abilitato al ricevimento delle comunicazioni da parte della Compagnia. Eventuali comunicazioni da parte della Com- pagnia saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dal Contra- ente/Assicurato.
La Compagnia fornisce riscontro scritto ad ogni comunicazione e/o ri- chiesta di informazioni presentata dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa. Al fine di ottemperare al meglio alle procedure interne di riscontro, il Contraen- te/Assicurato o gli aventi diritto dovranno inserire sul plico la seguente indicazione: “Oggetto: Richiesta di informazioni”.
Il Contratto è costituito esclusivamente dalle presenti condizioni ge- nerali di assicurazione, dal Certificato di Polizza e dalle sue Appendici.
ARTICOLO 23 - MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI
CONTENUTE NEL SET INFORMATIVO
La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Set Informativo, anche a seguito di modifiche normative intervenute dopo la sottoscrizione del Contratto.
Le variazioni saranno segnalate in occasione della prima comunica- zione da inviare in adempimento degli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 24 - RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto, ovvero a mezzo posta elet- tronica, alla Compagnia:
AFI ESCA S.A./AFI ESCA IARD S.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Telefono: x00 00.000.000.00
Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxx-xxxx.xxx
La Compagnia gestisce il reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del medesimo. Il Contraente/Assicurato potrà altresì rivolgersi al seguente Istituto:
IVASS - Servizio Tutela dei Consumatori Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo even- tualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 s.m.i., nei seguenti casi:
• reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
• reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’ esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato ri- scontro entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, decor- renti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantifica- zione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’autorità giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente do- micilio in Italia può presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, individuabile accedendo al sito Internet: https:// ec.europa. eu/info/file/fin-net-complaint-form_it
L’IVASS, ricevuto il reclamo, e accertata la presenza di un sistema estero competente, lo inoltra senza ritardo a tale sistema, dandone notizia al reclamante. L’Autorità di Vigilanza del Paese di origine di AFI ESCA è l’ACPR (Autorité de Contrle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito: xxxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/.
Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità Giu- diziaria.
ARTICOLO 25 - PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal Contratto relativi alle Coperture Xxxxx si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto mentre i diritti deri- vanti dal Contratto relativi alle Copertura Vita si prescrivono in dieci anni. Decorso inutilmente il predetto termine, la Compagnia verserà la somma non reclamata al fondo appositamente istituito dal Mini- stero dell’Economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 26 - CONFLITTO D’INTERESSI
AFI ESCA S.A. ed AFI ESCA IARD S.A. dichiarano che il presente Xxxxxxxxx non presenta situazioni di conflitto di interessi.
La Compagnia, in ogni caso, si impegna a non recare pregiudizio ai Contraenti e ad ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
I dati contenuti nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono stati aggiornati in data 01.05.2022.
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W Informativa per il Trattamento dei dati personali
La presente per informarLa che presso la nostra Compagnia viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto della vigente normativa di rango europeo e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 la informiamo che:
2. Referente Interno del trattamento: è Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Telefono: 02 58.32.48.45 – Mail: X.XXXXXXXX@xxx-xxxx.xxx;
3. Responsabile della Protezione del trattamento dei dati: (cd. Data Protection Officer) Gruppo Xxxxxx, X. Xxxxxxxx Xxxxx – Sede: 0, Xxxx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxxxx Cedex – E-Mail: xxx@xxxxxx-xxxxxx.xxxx;
4. Finalità del trattamento: I dati personali vengono trattati nell’am- bito della normale attività dell’impresa secondo le seguenti finalità:
a) Finalità dirette esclusivamente all’assolvimento degli obblighi contrattuali o per l’acquisizione di informative precontrattuali, nonché per informazioni relative a richieste dell’interessato di for- niture e servizi.
b) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da rego- lamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia fiscale e contabile;
c) Per attività funzionali all’attività della Società, eseguite diret- tamente o per il tramite di terzi, quali:
- rilevazione del grado di comprensione della clientela sulla qualità dei prodotti offerti, servizi resi e sull’attività;
- promozione e vendita di prodotti e servizi intermediati dalla Socie- tà, effettuata mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblici- tario, sistemi automatizzati, ecc.;
- indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.
Categoria di dati raccolti: I dati raccolti rientrano nella categoria dei dati personali identificativi (anagrafica, codice fiscale o Partita IVA, estremi di documenti di identificazione) strettamente connessi e stru- mentali alla gestione dei rapporti con clienti e fornitori (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un con- tratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso, assolvimento degli obblighi fiscali e contabili, ecc.). In particolare, nell’ambito del processo di identificazione a distanza, il Titolare acquisirà l’immagine video Suo volto, che verrà trattata e conservata al fine di rendere possibile la distribuzione e di adempiere gli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa di setto- re ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) del GDPR.
È inoltre inclusa la categoria dei dati particolari, di cui all’art. 9 del Reg. UE 2016/679, che saranno trattati esclusivamente con il rilascio del consenso esplicito o per il perseguimento di un interesse pubblico. Potranno essere altresì acquisiti i Suoi dati di contatto (numero di telefono e indirizzo e-mail) al fine di rilevare il grado di comprensione del prodotto acquistato, in conformità con le dispo- sizioni legislative e regolamentari, sulla qualità dei prodotti offerti, servizi resi e sull’attività di inviarle comunicazioni promozionali e svolgere attività di indagine di mercato, nei termini precisati alla lett.
c) del paragrafo 4 della presente informativa. Le citate attività verranno realizzate solo previo rilascio del Suo consenso, che potrà essere revocato in qualsiasi momento. Tale revoca non pregiudicherà il trattamento dei dati già effettuato, ma impedirà lo svolgimento delle
attività sopra indicate dal mo-mento della revoca in poi, salvo il necessario utilizzo per gli obblighi di legge nei termini da quest’ultima imposti.
5. Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, la informiamo che i suoi dati sono:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccolti per le finalità sopra determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati;
- conservati in una forma che consenta la sua identificazione e secon- do le modalità richieste dalla normativa applicabile anche in materia antiriciclaggio per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati per- sonali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organiz- zative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale).
6. Comunicazione dei dati: Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 4, i Suoi dati potranno essere comunicati a società che effet- tuano l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti per svolgere testi e capitolati, convenzioni; legali; progettisti; società tra le quali, quelle per l’informatica, per consentire la gestione degli strumenti elettronici, per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza; società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insol- venze; a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge; a tutti quei sog- getti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; società di servizi per la gestione del sistema informativo dell’azienda; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; studi o società nell’ambito di rap- porti di assistenza e consulenza; Organismo di Vigilanza; enti certi- ficatori del Sistema di qualità; Collegio sindacale; soggetti che svol- gono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività svolte dall’ azienda; soggetti ai quali la comunicazione risulti neces- saria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge o che hanno acces- so ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o ammini- strativi; studi commercialisti e stazioni appaltanti. L’elenco completo dei responsabili è comunque disponibile presso la sede dell’azienda e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al Titolare sopra indicato.
7. Diffusione dei dati: I vs. dati personali, per i quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso, potranno essere trattati anche da parte di soggetti terzi, al fine di rilevare il grado di compren- sione del prodotto acquistato, di eventuali promozioni commerciali, ricerche di mercato, attività di Marketing ed offerte di prodotto e servizi.
8. Trasferimento all’estero: I suoi dati personali possono essere tra- sferiti fuori dal territorio nazionale e dello Spazio Economico Europeo in conformità alle disposizioni dello Scudo EU-USA e Svizzera-USA per la privacy (EU-US Privacy Shield Framework e Swiss-US Privacy Shield Framework).
9. Obbligatorietà/facoltatività del conferimento dei dati: Ferma l’auto- nomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali, siacomuni sia rientranti in particolari categorie, può essere:
-obbligatorio in relazione agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
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Informativa per il Trattamento dei dati personali W
e dalla normativa dell’Unione Europea, nonché da disposizioni impar- tite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia fiscale e contabile;
- imprescindibile alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali in essere ovvero in corso di costi- tuzione.
- facoltativo per lo svolgimento delle attività promozionali e di marketing.
10. Rifiuto di conferimento dei dati: L’eventuale rifiuto da parte dell’in- teressato di conferire dati personali per le finalità indicate al punto 4 lettere a) b) della presente informativa comporta l’impossibilità di pro- cedere alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale da Lei conferitoci.
11. Periodo e luogo di conservazione dei dati: I dati personali che La riguardano saranno conservati in una forma che consenta la loro identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque nel rispetto degli obblighi di legge relativi ai tempi di conservazione dei dati (accerta- menti fiscali e termini di prescrizione per l’esercizio dei diritti). I dati relativi alle registrazioni dell’identificazione a distanza del cliente ver- ranno conservati per 10 anni secondo le modalità e le misure di sicu- rezza previste dalla normativa in materia antiriciclaggio. Gli spazi di archiviazione utilizzati hanno sede in Paesi dotati di garanzie per la protezione dei dati personali adeguate al livello richiesto dalla norma- tiva europea di riferimento.
12. Diritti dell’interessato: Al titolare del trattamento Lei potrà rivol- gersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dal Regolamento, ed in particolare ha il diritto di:
a) di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratta- mento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro tratta- mento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
c) di conoscere la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pub- blico;
d) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal ca- so, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
e) di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) di conoscere, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, alme- no in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'in- teressato;
g) di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
h) di ottenere, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione inte- grativa;
i) di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
j) di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei dati personali, o si opponga alla cancellazione dei dati, o – benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento – i dati siano necessari all’interessato per l’accer- tamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, o si sia opposto al trattamento effettuato dal titolare per il perseguimento di un proprio interesse legittimo;
k) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e di trasmet- tere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti (cd. diritto alla porta- bilità dei dati);
l) di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua si- tuazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguar- dano (quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, oppure quando il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, nonché di opporsi al trattamento dei dati effettuato per finalità di marketing diretto.
14. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta scritta rivolta al Referente Interno del trattamento via lettera raccomandata, o o anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: X.XXXXXXXX@xxx-xxxx.xxx
La presente Informativa è stata aggiornata in data 01.01.2021.
Protectim
Assicurazione abbinata ai Mutui
W Adeguata verifica
Informativa per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela (Artt. 15 e ss. D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.)
Ad integrazione del modulo di informativa/consenso relativo al tratta- mento dei dati personali per finalità assicurativa, si precisa che i dati presenti sul modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela sono rilasciati in ottemperanza al D.Lgs. n. 231 del 21 novem- bre 2007, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclag- gio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e, pertanto, la carenza delle informazioni richieste comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assicurazione o di eseguire l’operazione richiesta.
Il trattamento dei dati è svolto, per le suddette finalità di prevenzione, con strumenti elettronici e non, esclusivamente da personale incari- cato e in modo da garantire la sicurezza del trattamento stesso e la riservatezza dei dati trattati.
I dati non sono oggetto di diffusione, ma possono essere comunicati ad Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo, nonché a Magistratura e Forze dell’ordine, in adempimento degli obblighi di legge. In qual- siasi momento l’interessato può esercitare i diritti di accesso previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento è Afi Esca S.A., i cui estremi identificativi sono:
• Afi Esca S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Vittor Pisa- ni, 5 – 00000 Xxxxxx.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qua- lità di Responsabili del trattamento sopra indicati può essere richiesta a detto servizio.
INFORMATIVA sugli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
OBBLIGHI DEL CLIENTE
Art. 21 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informa- zioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forni- scono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
SANZIONI PENALI
Art. 55, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, l’esecutore dell’opera- zione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con
la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, l’esecutore dell’opera- zione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da
5.000 a 50.000 euro.
TITOLARE EFFETTIVO
Art. 1, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i
u) Titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale e’ realizzata un’operazione o un’attivita’, ovvero, nel caso di entita’ giuridica, la per- sona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o control- lano tale entita’, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto.
Art. 2, Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
1. Per titolare effettivo s’intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, pos- siedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle par- tecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamenta- to e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento piu’ uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o piu’ del patrimonio di un’entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principa- le è istituita o agisce l’entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o piu’ del patrimonio di un’entità giuridica.
PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE
Art. 1, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i
o) persone politicamente esposte: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occu- pato importanti cariche pubbliche, nonche’ i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, indivi- duate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto.
Art. 1, Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cari- che pubbliche s’intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottose- gretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri orga- ni giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente sog- gette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
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Adeguata verifica W
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di li- vello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) compren- dono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. Per familiari diretti s’intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
3. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuri- diche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obbli- ghi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.
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W Informativa FEA
Nota informativa sul servizio FEA Remota
Il presente documento (di seguito, “Nota Informativa”) è predisposto da Afi Esca e Afi Esca IARD S.A Rappresentanza Generale per l’Italia ai sensi dell’articolo 57, commi 1 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013, contenente le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (di seguito, “Decreto Regole Tecniche”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/05/2013, attuativo del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (di seguito, “CAD”)
La presente Nota Informativa si propone l’obiettivo di:
• rendere note le caratteristiche del sistema attraverso cui Afi Esca e Afi Esca Iard S.A Rappresentanza Generale per l’Italia eroga il servizio di Firma Elettronica Avanzata in modalità remota, atte a garantire il rispetto di quanto prescritto dall’art. 56 comma 1 del Decreto Regole Tecniche;
• specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate per l’eroga- zione del servizio ed il modo in cui queste consentono di ottemperare a quanto prescritto dalla normativa vigente.
1. INFORMAZIONI GENERALI (Decreto Regole Tecniche, art. 57 comma 1 lettera e, g)
1.1. La firma elettronica avanzata in remoto
Nell’ambito delle iniziative volte ad innovare ed a migliorare l’effi- cienza dei propri processi, Afi Esca e Afi Esca Iard S.A. Rappresentan- za Generale per l’Italia ha introdotto una nuova modalità di firma dei documenti pre-contrattuali basata su una soluzione informatica che consente di sottoscrivere tali documenti in formato elettronico, con l’obiettivo di ridurre e, ove possibile, eliminare nel corso del tempo l’uso della carta. La sottoscrizione dei predetti documenti pre- contrattuali avviene mediante l’utilizzo della firma elettronica avanzata in modalità remota (di seguito, “FEA Remota”), che consiste in un processo informatico nel quale il firmatario viene identificato dal servizio e autorizza l’apposizione della firma tramite un meccanismo di sicurezza.
Il documento recante la sottoscrizione con la FEA Remota del firmatario viene memorizzato attraverso un programma informatico e sigillato tramite apposizione della firma digitale di Afi Esca e Afi Esca Iard S.A Rappresentanza Generale per l’Italia, che rende immodi- ficabile il documento così sottoscritto.
La firma e l’intero servizio di FEA Remota (di seguito, “Servizio”) sono resi disponibili al firmatario da Afi Esca e Afi Esca Iard S.A. Rappre- sentanza Generale per l’Italia, ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. a) del Decreto Regole Tecniche. Afi Esca e Afi Esca IARD S.A Rappre- sentanza Generale per l’Italia si è rivolta ad una primaria società informatica che - ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. b) del Decreto Regole Tecniche - realizza la soluzione di firma con valore di firma elettronica avanzata e che dispone altresì della qualifica di Certification Authority ai sensi della normativa vigente.
1.2. I documenti che possono essere sottoscritti con la FEA Remota
La FEA Remota consente al Cliente di sottoscrivere i documenti pre- contrattuali per i quali Afi Esca e Afi Esca IARD S.A Rappresentanza Generale per l’Italia avrà reso, nel corso del tempo, disponibile tale Servizio.
1.3. Il processo di sottoscrizione Il Servizio consente al Cliente di:
- visualizzare e leggere il documento sullo schermo del proprio dispositivo;
- sottoscrivere il documento direttamente sul dispositivo in modalità elettronica.
Al termine dell’operazione di sottoscrizione, il documento informatico assume caratteristiche tecniche che ne garantiscono l’integrità e l’immodificabilità.
1.4. La consegna del documento informatico sottoscritto
Il documento informatico è consegnato al Cliente che lo ha sotto- scritto rendendolo disponibile, in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente medesimo o in formato cartaceo.
Qualora il Cliente nel corso del tempo vari l’indirizzo di posta elet- tronica, dovrà comunicare il nuovo indirizzo a informazioni@afi- xxxx.xxx
In qualunque momento potrà richiedere un duplicato informatico o una copia cartacea del documento informatico sottoscritto, per tutto il periodo in cui Afi Esca e Afi Esca Iard S.A Rappresentanza Generale per l’Italia è tenuta per legge a conservare la documentazione sottoscritta.
2. LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’UTILIZZO DELLA FEA REMOTA (Decreto Regole Tecniche, art. 57 comma 1 lettera a) L’utilizzo della FEA Remota con valore di firma elettronica avanzata può avvenire solo successivamente all’esplicita accettazione, da parte del Cliente, di avvalersi di tale modalità di firma.
Tale accettazione è espressa in una specifica dichiarazione, contenuta in un modulo di adesione che Afi Esca e Afi Esca Iard
S.A Rappresentanza Generale per l’Italia sottopone al Cliente, e da questi appositamente sottoscritta. La copia del modulo di adesione è rilasciata in formato elettronico o cartaceo al Cliente, che potrà comunque chiedere a Afi Esca e Afi Esca Iard S.A Rappresentanza Generale per l’Italia in qualunque momento il rilascio di una ulteriore copia.
Il modulo di adesione contenente la dichiarazione di accettazione delle condizioni del Servizio e copia del documento di riconoscimento con cui è avvenuta l’identificazione del Cliente saranno conservati da Afi Esca e Afi Esca Iard S.A Rappresentanza Generale per l’Italia per almeno venti anni, come previsto dal Decreto Regole Tecniche.
La mancata accettazione del Servizio rende impossibile firmare i documenti pre-contrattuali in modalità elettronica; rimane possibile firmare tali documenti in modalità tradizionale con firma autografa.
3. LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI FEA REMOTA (Decreto Regole Tecniche, art. 57 comma 1, lettere f, g)
3.1. Caratteristiche del sistema che garantiscono l’identificazione del firmatario
Afi Esca e Xxx Xxxx Xxxx X.X Rappresentanza Generale per l’Italia identifica preliminarmente il Cliente, tramite “Selfie” (fotografia scattata dal Cliente a sé stesso attraverso utilizzo dell’APP o area dedicata del sito di Afi Esca e Afi Esca Iard S.A Rappresentanza Generale per l’Italia, richiedendo copia del relativo documento d’identità.
3.2. Caratteristiche del sistema che garantiscono la connessione univoca della firma al firmatario
Il sistema supporta la modalità di FEA Remota basata sull’utilizzo del proprio telefono cellulare. Il Cliente effettua una chiamata ad un numero verde ed inserisce un OTP (One-Time-Password) di firma sulla tastiera del proprio telefono. Le informazioni raccolte dal sistema durante la transazione telefonica sono inserite all’interno di ogni firma e collegano in maniera univoca quella firma al firmatario. Il sistema certifica che il numero dichiarato come proprio dal Cliente abbia effettuato una chiamata al numero verde indicato e abbia inserito l’OTP relativo a quella transazione (e relativo a quel documento).
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Informativa FEA W
3.3. Caratteristiche del sistema che garantiscono il controllo esclusivo del firmatario sul sistema di generazione della firma
Per quanto riguarda la firma tramite il cellulare, il dispositivo - che il Cliente dichiara essere in suo possesso - deve essere sotto il suo controllo e quindi deve averne il controllo esclusivo.
3.4 Caratteristiche del sistema che garantiscono di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma
Al termine della sottoscrizione il documento informatico è sigillato con certificato qualificato emesso da una Certification Authority ricono- sciuta. La tecnologia di firma digitale include l’impronta informatica (HASH) del contenuto soggetto a sottoscrizione. Il controllo della cor- rispondenza tra un’impronta ricalcolata e quella “sigillata” all’in- terno delle firme permette di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della fir- ma. Questo consente di rilevare ogni possibile alterazione o modi- fica effettuata al documento.
3.5. Caratteristiche del sistema che garantiscono la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto
All’atto della presentazione del documento per la firma, il Cliente può visualizzare sul video il contenuto in tutte le sue parti, con apposite funzioni di posizionamento della firma (“blob di firma”).
Successivamente, il Cliente potrà visualizzare il documento elettronico firmato, che verrà inviato all’indirizzo di posta personale che il Cliente ha dichiarato in fase di adesione o consegnato in formato cartaceo.
3.6. Caratteristiche del sistema che garantiscono l’individuazione del soggetto erogatore della soluzione FEA Remota
Il certificato di firma digitale della FEA Remota individua il soggetto erogatore del Servizio ed è emesso da una certification authority riconosciuta. In questo caso ogni documento sottoscritto dal Cliente, dopo la raccolta delle firme, viene sigillato tramite apposizione della firma digitale di Afi Esca e Afi Esca Iard S.A Rappresentanza Generale per l’Italia rilasciata dalla Certification Authority TI Trust Technologies Srl.
3.7. Caratteristiche del sistema che garantiscono l’assenza nell’ogget- to della sottoscrizione di qualunque elemento idoneo a modificarne gli atti, i fatti e i dati in esso rappresentati
I documenti prodotti dal sistema utilizzano esclusivamente formati atti a garantire l’assenza, nell’oggetto della sottoscrizione, di qualunque elemento idoneo a modificare gli atti, i fatti e i dati in essi rappre- sentati. Ad esempio, attualmente, i documenti sono esclusivamente in formato standard ISO PDF/A.
3.8. Caratteristiche del sistema che garantiscono la connessione univoca della firma al documento sottoscritto
I dati della firma vengono inseriti nel documento in una struttura, detta “blob di firma”, che li unisce indissolubilmente all’impronta informa- tica del documento sottoscritto. Questa struttura è protetta con oppor-
tuna tecnica crittografica, al fine di preservare la firma da ogni possibilità di estrazione o duplicazione. Per la FEA Remota, la chiave crittografica in grado di estrarre le informazioni è in esclusivo possesso della Certification Authority TI Trust dotata di idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della mede-sima chiave. Questa, potrà essere usata in sede di perizia, espres-samente nei soli casi in cui si renda indispensabile per l’insorgenza di un contenzioso sull’autenticità della firma e a seguito di richiesta dell’autorità giudiziaria per attestare l’autenticità del documento e della sottoscrizione. Inoltre, il sistema appone a sigillatura dell’intero contratto una “firma digitale” in formato standard PADES. A differenza del “blob di firma” queste firme tecniche sono visibili e verificabili con gli strumenti informatici standard per la presentazione e lettura dei documenti (es. PDF Reader).
3.9. Caratteristiche delle tecnologie utilizzate Il software utilizzato è IDSIGN.
IDSIGN è una soluzione modulare multi-piattaforma per la firma di documenti digitali, che consente la visualizzazione e firma di docu- menti in formato pdf e supporta tutte le tipologie di firma digitale e/o elettronica.
Il modulo di firma CORE è il cuore del sistema IDSIGN e racchiude tutta la logica per gestire tutte le funzionalità dello stesso. Il sistema di firma CORE espone tutte le sue funzionalità tramite modalità REST.
La piattaforma IDSIGN è certificata A-SIT-1.115 come dispositivo sicuro di firma SSCD – Secure Signature Creation Device Allegato III D.E. 1993/93/EC.
Il modulo IDSIGN REMOTE è la piattaforma applicativa che, sfruttando la piattaforma SECURECALL SIGN, permette di implementare la firmadi un documento elettronico in modalità remota. Il documento viene sigillato mediante una firma massiva che ne garantisce l’immo- dificabilità e l’autenticità.
Il servizio offerto da SECURECALL SIGN, in particolare, è un servizio di firma elettronica avanzata, nella declinazione di firma remota, che permette di apporre firme elettroniche utilizzando il proprio telefono cellulare. Secure CALL permette di determinare in maniera sicura e quindi di garantire il numero dal quale si effettua la chiamata (Caller ID).
Possono essere usati tutti i tipi di telefono cellulare, tutti i sistemi operativi, tutti gli operatori mobili.
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA COPERTURA ASSICURATIVA (Decreto Regole Tecniche, art. 57 commi 2, 3)
In conformità alla normativa vigente, al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche adottate, Afi Esca e Afi Esca Iard S.A Rappresentanza Generale per l’Italia ha stipulato una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali.
La copertura assicurativa rispetta i massimali imposti dalla normativa.
Il vostro Intermediario
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AFI ESCA S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; Tel. x00 00.000.000.00; e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxx-xxxx.xxx; Società per azioni, Capitale sociale € 12.359.520; Sede Sociale: 0, Xxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Registro delle Imprese di Strasburgo n. 548 502 517. Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00105 - P. IVA 07907350966, C.F. 97601900158, numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI - 1989762.
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AFI ESCA IARD S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; Tel. x00 00.000.000.00; e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxx-xxxx.xxx; Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 0, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxx, Xxxxxxx, Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 - P. IVA e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI - 1989679.