CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Prot.n. 0000743/A01 Grumo Appula, 13-04-2016
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:
• L’Istituto Comprensivo Xxxxxxxx XXIII-Binetto, di seguito denominato “committente”, con sede legale in Grumo Appula prov. (BA) nella persona del dirigente scolastico xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXX, OMISSIS,
e
• la sig.ra XXXXXXXXX XXXXXXXXX, di seguito denominata “collaboratore”, nata a OMISSIS. premesso
• l’istituzione scolastica ha elaborato un progetto, per favorire il successo formativo degli alunni con bassi livelli di apprendimento, ammesso al finanziamento regionale di cui all’Avviso n. 1/2016 – “diritti a scuola” nel quadro dell’Accordo sottoscritto il 16.12.2015 tra la regione Puglia ed il MIUR;
• a tal fine è stata sottoscritta in data 05/04/2016 un’apposita convenzione tra la scuola e la regione Puglia – Assessorato per la formazione professionale;
• a sua volta la Sig.ra XXXXXXXXX XXXXXXXXX è stata individuata – dal Dirigente Scolastico con atto datato 11/04/2016 prot.n. 0000718 ed unito al presente contratto - per scorrimento della graduatoria III fascia di Istituto secondo le modalità stabilite dall’intesa intercorsa il 09.03.2016 tra Regione Puglia ed USR e si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa;
• è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;
si stipula quanto segue:
1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli art.61 e ss D.Lgs.276/2003, senza
vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l’utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dalla committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
3. Il collaboratore dovrà svolgere a favore della committente le seguenti prestazioni: servizi generali della scuola con compiti di vigilanza sugli alunni e sui locali scolastici; di ausilio materiale agli alunni disabili all’interno ed esterno degli spazi scolastici, nonché nell’uso dei servizi igienici; di pulizia dei locali e degli spazi e degli arredi della scuola, come meglio specificato nel Progetto elaborato dalla scuola ed approvato dalla Regione Puglia.
4. Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall’interesse della committente.
5. La presente collaborazione pari a 700 ore lavorative, a decorrere dal 13/04/2016 fino al 31/08/2016 escludendo ogni tacita proroga, come previsto dal bando n.1/2016 come integrato dal protocollo d’intesa USR-REGIONE del 09/03/2016 riguardante il medesimo bando.
Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a.r., con un periodo di preavviso di 15 giorni.
In mancanza del preavviso la parte recedente sarà obbligata a corrispondere all’altra una indennità risarcitoria. Tale indennità sarà costituita da una somma pari a 1/6 (un sesto) del compenso pattuito al successivo punto 6, o un importo proporzionalmente ridotto in caso di preavviso inferiore ai 15 giorni.
6. Per tale incarico la committente corrisponderà al collaboratore il seguente corrispettivo complessivo di Euro OMISSIS al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del percipiente.
Il pagamento del corrispettivo avverrà con acconti mensili posticipati di eguale entità.
Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett. c bis) del TUIR e s.m. ed integrazioni, e sarà pertanto assoggettato dalla scuola:
- all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da calcolarsi con le aliquote per scaglioni di reddito ai sensi dell’art.11 del TUIR usufruendo, se spettanti, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 (detrazioni per carichi di famiglia ed altre detrazioni) del predetto TUIR;
-alle addizionali regionali e comunali dell’IRPEF ai sensi, rispettivamente, dell’art.50 del D.L.vo 446/97 e dell’art. 1 del D.L.vo 360/98 e s.m. ed integrazioni;
-al contributo previdenziale INPS gestione separata ai sensi dell’art. 2, commi 26 e segg. della legge 335/1995 e s.m.i., di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della scuola;
-al trattamento assicurativo INAIL ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i. di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della scuola.
Il compenso, inoltre, ai sensi degli artt. 10 bis e 16 bis del D.Lgs. 446/97 rientra nella base di calcolo dell’IRAP dovuta dalla scuola.
Il collaboratore dichiara che nessun rimborso di spese o trattamento di missione gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.
Al collaboratore non spetterà alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.
Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà alla scuola contestualmente alla firma del presente contratto.
7. La maternità, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso , senza erogazione del corrispettivo.
In caso di sospensione del contratto a causa della maternità, per la relativa disciplina si rinvia ai decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4.4.2002 e del 12.7.2007.
In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.
In caso di impossibilità ad effettuare la propria prestazione per intervenuta malattia, secondo quanto illustrato in dettaglio nella Circolare INPS, n. 76 del 16/4/2007, verrà corrisposta una indennità giornaliera di malattia a carico dello stesso INPS, entro il limite massimo di giorni 30, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 , c. 26 della legge 335/95. In caso di degenza ospedaliera il collaboratore ha diritto a massimo 180 giorni di degenza ospedaliera , sempre in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 , c. 26 della legge 335/95.
Dopo 30 giorni di assenza, anche non continuativi, si potranno determinare ad iniziativa di una delle parti la risoluzione con effetto dal giorno di ricevimento della relativa comunicazione mediante raccomandata.
8. In ogni caso di cessazione del presente contratto, il collaboratore avrà diritto al corrispettivo maturato per l’attività prestata, salvo quanto previsto al punto 5.
9. Secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, la scuola soggiace a tutti gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 30.06.1965, n. 1124 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”. In caso di infortunio sul lavoro, le parti convengono quanto segue:
- per il giorno dell’infortunio e per i tre giorni successivi verrà comunque corrisposto il compenso convenuto senza decurtazione alcuna;
- per i giorni successivi e sino al giorno di chiusura dell’infortunio il contratto di collaborazione si riterrà sospeso, restando confermata la data di scadenza del contratto stesso così come definita al punto 5.
Il collaboratore si impegna a comunicare immediatamente alla committente il verificarsi di un evento di infortunio sul lavoro.
10. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato. La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.
11. La scuola è esonerata da ogni responsabilità in relazione ai danni causati dal collaboratore a persone e/o cose in corso del contratto.
12. Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si richiamano alle norme degli art.66 e sss d.Lgs.276/2003.
Il collaboratore dichiara di provvedere, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, all’iscrizione alla gestione previdenziale separata presso l’INPS e il medesimo compilerà un modulo dove indicherà la sua attuale posizione previdenziale (Gestione Ordinaria INPS; Gestione Separata INPS; Casse Professionali) .
Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 633/72.
13 .La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, come previsto
dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 10 della tariffa parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26.4.1986, n. 131. Non è altresì soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i..
14. Il Collaboratore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il Committente nomina il Collaboratore, che accetta, responsabile del trattamento dei dati come previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il Collaboratore ha l’obbligo di non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti alla prestazione e all’organizzazione, né compiere atti pregiudizievoli per l’attività del Committente.
Il Collaboratore dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti l’incarico.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data, 16/03/2015
Il dirigente scolastico Il collaboratore
(Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXX) (Sig.ra XXXXXXXXX XXXXXXXXX)
Si approvano specificatamente gli artt. 10 e11. Data, 16/03/2015
Il dirigente scolastico Il collaboratore
(Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXX) (Sig.ra XXXXXXXXX XXXXXXXXX)
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO (AA. XXXXXX XXXXXXXX)