ALLEGATO A
ALLEGATO A
CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco bar ubicato in xxxxx Xxxxxx x. 00/X in località Sant’Xxxxxxxx e le attività specificate nei successivi articoli, per un periodo di anni 6 (sei) a partire dalla sottoscrizione del contratto, secondo le condizioni fissate dal presente capitolato.
Il Concessionario sarà obbligato, dietro richiesta del Comune, a proseguire lo svolgimento delle prestazioni per il tempo eventualmente necessario al subentro del nuovo gestore, alle condizioni economiche e contrattuali di cui al presente Capitolato, e comunque per uno tempo non superiore a 12 (dodici) mesi dalla scadenza contrattuale originaria.
Il termine di inizio del servizio è termine essenziale anche ai sensi delle conseguenze del codice civile ai fini della risoluzione del contratto.
Ciascuna prescrizione di cui al presente capitolato deve ritenersi essenziale ai fini del corretto svolgimento del servizio.
Articolo 2 - FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO
La finalità del servizio affidato in concessione è quella di garantire la gestione delle seguenti attività:
- gestione del chiosco bar mediante la somministrazione di alimenti e bevande e mediante lo svolgimento di attività di intrattenimento, culturali, ricreative, compatibili con le condizioni del locale e degli spazi circostanti;
- miglioramento della ricettività del locale;
- titolarità delle licenze di pubblico esercizio, sanitarie in capo al concessionario del servizio.
Articolo 3 - MODALITA’ ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il Comune mette a disposizione i locali (come da planimetria allegata) per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande del chiosco bar.
Il concessionario ha a suo carico la manutenzione ordinaria dei locali e la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, delle attrezzature e degli arredi, la manutenzione del verde pubblico presente all’interno dell’area individuata catastalmente al fg.31 particella 335 (ad esclusione degli alberi ad alto fusto).
Il concessionario assume a proprio carico le spese relative a gas, energia elettrica con obbligo di volturare i contratti di utenza a proprio nome, entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Il concessionario assume a proprio carico le spese e gli oneri relativi alle pulizie dei locali e dei servizi adibiti/connessi all’espletamento della funzione di somministrazione di alimenti/bevande.
Il concessionario trattiene gli incassi derivanti dall’esercizio dell’attività; detti incassi costituiscono la remunerazione economica del concessionario, comprensiva di tutti gli oneri gestionali e degli eventuali oneri per la sicurezza.
Il concessionario, prima di iniziare l’attività, è tenuto a depositare presso l’ufficio comunale polizza assicurativa di RCT, secondo i massimali previsti nel successivo articolo 11.
In caso di mancato deposito o di deposito di polizza non conforme al requisito predetto, il Comune potrà vietare o sospendere l’esercizio dell’attività.
Articolo 4 – DESTINAZIONE E UTILIZZO DELL’IMMOBILE
I locali sono assegnati in uso esclusivo al concessionario e dovranno essere utilizzati per il servizio di cui al precedente articolo 1); di conseguenza è fatto divieto al concessionario di adibire i locali ad uso diverso da quello di cui al presente capitolato, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. E’ fatto inoltre divieto di sublocare in tutto o in parte o concedere in via gratuita i locali dati in concessione, o di cedere ad altri il comodato.
In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo, il Comune potrà esigere la restituzione immediata dei beni, rimanendo impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento. In tale caso i beni, immobili dovranno essere riconsegnati nello stato in cui si trovano, senza che il Comune stesso sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.
Il concessionario deve custodire i locali ed esonera il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivare da fatti e omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere. Il Concessionario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti o da tutte le persone cui egli ha consentito l’uso delle attrezzature. Il Comune è anche sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alle attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell’utilizzo di materiali/attrezzature ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici, impianti vari, conformi alle norme di sicurezza. Per quanto non previsto si rinvia alle norme dell’a rt. 1803 e successivi del Codice Civile.
Il concessionario dovrà garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie dei locali, e sarà responsabile in tal senso per ogni suo eventuale collaboratore del servizio. Il Comune si riserva la facoltà, in qualunque momento, di effettuare ispezioni nei locali concessi in uso, al fine di verificare il corretto utilizzo degli stessi e verificare l'effettiva rispondenza con quanto offerto dal concessionario in sede di proposta di gara. Il concessionario si obbliga a consentire tali ispezioni a semplice richiesta del Comune.
Articolo 5 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI
Della consegna dei locali, prima dell’avvio del servizio e prima della sua restituzione al termine dello stesso, saranno redatti in contraddittorio appositi verbali.
Il concessionario si impegna ad usare ed a far usare dal proprio personale la massima diligenza nell’utilizzo dei beni presi in consegna. Al termine del contratto il concessionario si impegna a corrispondere il valore dei beni di proprietà del Comune deteriorati. Il concessionario ha l’obbligo, al termine del contratto, di restituire gli impianti e i locali in buono stato di conservazione, fatto salvo il deterioramento dovuto all’usura. Diversamente il gestore ne risponde in base a valutazioni che verranno effettuate a prezzi di stima secondo i valori al tempo di riconsegna. Il concessionario potrà attrezzare i locali con strumenti/attrezzature/beni mobili, ovviamente a norma di legge e in base all'offerta presentata con l'offerta in sede di gara, che rimarranno comunque di sua proprietà anche al termine della concessione.
Articolo 6 – SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE
Le Ditte candidate dovranno effettuare un sopralluogo di presa visione della sede di svolgimento del servizio.
Per eseguire il sopralluogo gli interessati dovranno preventivamente prendere accordi con l'ufficio tecnico comunale, telefonando al geom. Xxxxx Xxxxxx – tel. 0000.000000.
Articolo 7 - CANONE DI CONCESSIONE ED INVESTIMENTO
L'importo a base d'asta del canone annuale da riconoscere al Comune con decorrenza dal ----- è stabilito in Euro 4.900,00 (quattromilanovecento) più IVA, rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ISTAT.
I concorrenti potranno presentare proposte in aumento del suddetto importo non inferiori ad Euro 100,00 (cento/00) ed eventuali multipli.
Il Comune di Terre del Reno si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, qualora – a prescindere dal giudizio della Commissione valutatrice – nessuna delle offerte presentate soddisfi le esigenze dell’Amministrazione, senza diritto per i concorrenti ad indennizzi od altra forma di ristoro patrimoniale in ragione della partecipazione alla gara.
Articolo 8 - SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande deve essere garantito con l'apertura quotidiana (O ALMENO 6 GG COMPRESO SABATO E DOMENICA) escluso periodo compreso nella stagione invernale (22/12-20/3). E’ fatto divieto di depositare materiale attinente l’attività del servizio negli spazi non di competenza del locale bar.
Articolo 9 - PERSONALE
Il concessionario dovrà garantire il funzionamento del servizio in concessione mediante l’utilizzo di personale in possesso dei requisiti di legge, in numero sufficiente a garantire la copertura oraria e necessaria, nel rispetto della normativa regionale di settore e in conformità a quanto dichiarato nell'offerta presentata in sede di gara.
A tutto il personale, sia dipendente sia, eventualmente, socio lavoratore, dovrà essere applicato il CCNL e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e sottoscritti dalla Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Il gestore risponde anche nei confronti di terzi, di eventuali danni causati dal suo personale.
Articolo 10 – SICUREZZA SUL LAVORO
E’ fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di rispettare le normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; in particolare il concessionario si impegna a comunicare la Comune il nominativo del RSPP e a dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Articolo 11 – ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati in relazione all’espletamento del servizio od a cause ad esso connesse.
Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di locali, attrezzature, di materiali e di quanto necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
Il concessionario è tenuto, prima dell’avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del contratto- concessione, pena la risoluzione della stessa, a dotarsi di apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto della presente concessione.
Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti e terzi, che venissero arrecati dal personale del concessionario nell’espletamento del servizio, dovrà prevedere una massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro.
Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre al concessionario,
il Comune di Terre del Reno, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti, e fornitori. La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:
a) Descrizione puntuale del rischio assicurato;
b) Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;
c) RC dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
d) Xxxxx a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
e) Xxxxx a terzi da incendio
f) Xxxxx a terzi da inquinamento accidentale;
g) Xxxxx a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori.
La polizza R.C.T. dev’essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione e per l'ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi dalla sua scadenza, qualora si rendesse necessario il proseguimento dell’attività, come previsto dall’art. 1 del presente Capitolato.
Il concessionario solleva il concedente da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa.
Il concessionario è tenuto, prima dell’avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del contratto- concessione, pena la risoluzione della stessa, a dotarsi di apposita CAUZIONE definitiva a garanzia del corretto
adempimento degli obblighi discendenti dalla conduzione della gestione, dell’importo di Euro 4.900,00+IVA costituita in una delle forme di legge.
Articolo 12 - CONTROLLI
Il Comune potrà esercitare ogni controllo sul servizio per il suo perfetto funzionamento, nonché richiedere controlli igienico-sanitari ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
Articolo 13 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Qualora il servizio di cui al presente capitolato non sia stato effettuato secondo quanto prescritto dal presente capitolato, e in sede di sopralluogo il Comune rilevi che non sono rispettate dal Concessionario le offerte presentate e valutate in sede di gara, previa contestazione ed eventuale diffida, potrà invocare la risoluzione del contratto in qualsiasi momento.
Articolo 14 - SUB-CONCESSIONE
Il servizio di che trattasi non può essere in alcun modo sub-concesso.
Articolo 15 - CANONE
Il concessionario corrisponderà all’Amministrazione Comunale il canone annuale pari all’importo offerto in sede di gara, da pagarsi in due rate semestrali entro il 10 gennaio ed entro il 10 luglio di ogni anno, --. Il versamento dovrà essere
effettuato presso la Tesoreria Comunale. Detto canone, offerto in sede di gara, vale per ciascun anno, per tutta la durata della concessione, senza rivalutazione.
Articolo 16 - PENALITA’
Nell’esecuzione del contratto, il concessionario avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di leggi e di regolamenti concernenti il servizio.
Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, salvo il caso in cui le norme del capitolato siano disattese per causa di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide dall’Amministrazione stessa, in caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione, o di violazione delle disposizione del presente capitolato, saranno applicate le seguenti penalità:
a) per ogni giorno di servizio non eseguito e non giustificato: Euro 100,00=
b) per un ritardo o trascurato o incompleto servizio: Euro 100,00=
c) per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell’esecuzione del servizio: Euro 100,00=
d) per ogni giorno di ritardo nel versamento del canone di concessione: Euro 50,00=
e) per qualsiasi altra violazione di patti contrattuali non espressamente indicata, come ad esempi il non rispetto di quanto proposto come offerta in sede di gara, potrà essere inflitta una penalità da Euro 50,00= ad Euro 200,00= ovviamente nel caso in cui la stessa segnalata al conduttore non trovi soluzione e venga opportunamente documentata.
Nel caso di recidiva, nel termini di un mese, le penalità sono raddoppiate.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale la Ditta//Società/Cooperativa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dal risarcimento del danno spettante al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
Articolo 17 – RECUPERO PENALITA’
In caso di applicazione di penalità la cui entità è stabilita come indicato nel precedente articolo, il Comune, previa comunicazione alla ditta concessionaria, procederà al recupero delle stesse.
La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari ed il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di contestazioni da parte del concessionario non ritenute accogliibili dall’Amministrazione Comunale.
Dopo reiterate inadempienze, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta concessionaria e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all’incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all’esecuzione del servizio in danno alla ditta concessionaria, a carico della quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’Amministrazione Comunale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Articolo 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Ditta/Società/Cooperativa concessionaria incorre nella risoluzione e/o decadenza del contratto nei seguenti casi:
mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
cessione parziale o totale del contratto o sub-concessione ad altri;
abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;
quando la Ditta/Società/Cooperativa si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza.
In tale ipotesi la Ditta/Società/Cooperativa aggiudicataria non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara sin d’ora di rinunciare.
Articolo 19 - OSSERVANZA NORME DI LEGGE
La Ditta/Società/Cooperativa è tenuta all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni emanate dai pubblici poteri, con particolare riferimento alla legislazione sanitaria ed H.A.C.C.P. sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
Articolo 20 - FORO COMPETENTE
Tutte le vertenze che dovessero eventualmente sorgere tra l’Amministrazione Comunale ed il concessionario, saranno di competenza del Foro di Ferrara.
Il concessionario elegge domicilio legale nel Comune di Terre del Reno ed in particolare presso la sede comunale.
Articolo 21 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196
I dati forniti dai partecipanti alla gara saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per la gestione del presente procedimento e per le finalità strettamente necessarie all’esecuzione del contratto di concessione.
Il trattamento degli stessi viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici.
I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà l’impossibilità di dar corso all’offerta.
Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.
I partecipanti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.