ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ai sensi ex art. 15 della L. 241/1990
per il completamento dell'azione _ del Progetto I Giardini Possibili
SCRITTURA PRIVATA REP. N.
TRA
Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale, con sede in Iglesias, Località San Xxxxxxx s.n, codice fiscale 02289800928, rappresentata dal presidente e rappresentante legale prof. xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
E
1) L’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, viale Xxxxx Xxxxxxx, Partita IVA 03669190922, agli effetti del presente atto rappresentato dal – , nato a il .
2) Il Centro Servizi di Ateneo - Hortus Botanicus Karalitanus – HBK (di seguito denominato HBK), con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx, X. XXX 00000000000, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore di HBK, Prof. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a il , che agisce in virtù della delega n. 192 conferitagli dal Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari Prof.ssa Xxxxx Xxx Xxxxx, in data 9.11.201553,
PREMESSO:
- che Casa Emmaus è un’associazione di volontariato, impresa sociale, iscritta in data 12/11/1996 al n°509 dell’Albo Regionale. Una casa, una famiglia per circa 6000 ragazzi in questi 30 anni, la cui “mission” consiste nel prendersi cura delle persone che si trovano in situazione di grave marginalità sociale e in particolare di persone con problemi psichiatrici, dipendenze patologiche, detenuti, gravi povertà, migranti e minori;
- che in qualità di capofila, l’Associazione ha predisposto un progetto dal titolo “I giardini possibili” e che al termine dell’istruttoria e stato valutato positivamente e finanziata l’esecuzione;
- che le finalità del progetto sono quelle di contrastare la povertà educativa minorile, agendo sul benessere complessivo e lo sviluppo armonico dei minori destinatari (studenti a rischio o in situazione di vulnerabilità di tipo economico, sociale e culturale, che vivono nel Sulcis Iglesiente, area particolarmente svantaggiata), prendendo contemporaneamente in carico sia il minore che il territorio, e valorizzando la cosiddetta “periferia”. I minori, insieme a famiglie e insegnanti, sviluppano competenze personali, relazionali e cognitive studiando il territorio per ideare, progettare e realizzare giardini multifunzionali condivisi;
- l’Associazione Casa Emmaus l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S e il Centro Servizi di Ateneo - Hortus Botanicus Karalitanus, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVC,P intendono realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;
- che l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, richiamata e confermata anche da recenti delibere in merito (cfr. Delibera 216 del 02-03-2016, n. 5 del 08-01-2015) ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- il parere dell'Autorità di Xxxxxxxxx è stato espresso sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE, sentenza 9 giugno 2009, Causa 480/06) e nazionale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4832/2013).
- l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.
CONSIDERATO
- che l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S, istituita con L.R. n. 8 del 27.04.2016, ha tra i suoi compiti istituzionali:
a) amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale, oltre che
b) svolgere attività vivaistica forestale, anche a fini promozionali, nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato;
c) svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura;
d) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale;
- che L’HBK, istituito presso l’Università degli Studi di Cagliari con D.R. 192 del 9 novembre 2015, ha tra le proprie finalità lo studio, la gestione e la conservazione della diversità vegetale della Sardegna e dei sistemi insulari del Mediterraneo, promuovendo e coordinando studi, ricerche e progetti interdisciplinari sulla diversità vegetale in ambito regionale, nazionale ed internazionale, ponendosi come strumento autonomo nonché di supporto alle pubbliche amministrazioni per l’organizzazione e il coordinamento delle attività scientifiche e didattiche di competenza.
- che nell’ambito delle proprie competenze l’HBK darà il suo supporto scientifico per le attività di sensibilizzazione, e formazione dei bambini e degli adulti che parteciperanno al progetto, oltre al supporto tecnico-scientifico nella fase di progettazione e monitoraggio dei 4 giardini che saranno realizzati.
DATO ATTO
- Che le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore a tutte le Parti coinvolte e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di salvaguardia dell’ambiente e conservazione della biodiversità;
- che l’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale ha stabilito di individuare l'Agenzia Forestas quale organismo di supporto per la realizzazione dell'attività di progetto “Realizzazione dei giardini possibili” con le finalità illustrate al punto 3) in premessa;
- che l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S con delibera dell’Amministratore Unico n° del ha approvato il presente schema di convenzione;
- che l’HBK in ottemperanza a quanto di sua competenza all'interno del progetto I Giardini Possibili opera in base all'accordo di partenariato.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
ART. 2 - Oggetto
1. Le finalità della presente convenzione sono quelle di rigenerare 4 aree identificate dai comuni di Iglesias, Villamassargia, Domusnovas e Musei, per la realizzazione di giardini multifunzionali idonei ad ospitare le attività dei bambini, come meglio descritto al punto 3) in premessa.
ART. 3 - Compiti delle parti e modalità di esecuzione delle attività
1. l’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale si impegna a fornire un calendario dettagliato delle attività e gli elaborati progettuali con relative autorizzazioni di legge, a monitorare costantemente l'andamento delle attività fornire il necessario supporto amministrativo nonché a dare la giusta visibilità all'impegno dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S e dell’HBK.
2. L’HBK si impegna a prestare attività di consulenza tecnico-scientifica e supervisione relativamente alle attività di realizzazione dei giardini, anche mediante sopralluoghi sia precedentemente all'avvio dell'azione di piantumazione sia nel corso dell'attività. Si impegna altresì a svolgere attività di formazione e sensibilizzazione verso gli utenti del progetto.
3. L’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. si impegna a fornire supporto tecnico e le proprie maestranze nelle attività di creazione e manutenzione dei giardini, fornire le piante dai propri vivai sulla base di quanto prescritto nei propri regolamenti, partecipare alle attività di formazione anche mediante la visita guidata alle proprie strutture, garantire il monitoraggio dei giardini sino alla scadenza della presente convenzione, come indicato all’Art. 4.
4. L’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. opererà, quanto alle azioni, alle modalità e alla tempistica, in stretto accordo con il capofila Casa Emmaus e sotto la supervisione scientifica di HBK.
ART.4 - Durata e decorrenza della Convenzione
1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione. Nel caso di firma disgiunta, ha effetto a partire dalla data in cui viene apposta l’ultima firma. Il termine di conclusione è fissato al 01 ottobre 2020, fatte salve proroghe da concordarsi di comune accordo.
ART. 5 – Spese
1. Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale si impegna a fornire all’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. un rimborso spese pari a euro 20.000,00 per la durata del progetto di cui al precedente Art.4.
2. L’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. si impegna a rendicontare periodicamente le spese vive sostenute mediante dettagliata relazione a cura del responsabile del progetto per conto dell’Agenzia. Sono ammesse a rendicontazione le seguenti tipologie di spese fino alla concorrenza massima di cui al punto 1., oltre il quale gli oneri aggiuntivi saranno a carico dell’Associazione Casa Emmaus:
- costo delle piante, anche da frutto;
- costo del personale dedicato, con l'indicazione delle ore mensilmente dedicate alle attività;
- costo dell’impiego dei mezzi, attrezzature e materiali necessari allo svolgimento delle attività;
- costo per l’acquisto di attrezzature, manuali, elettriche, meccaniche;
- rimborso spese vitto e trasporto.
ART. 6 - Modalità e termini di rimborso delle spese sostenute
1. Per le attività oggetto del presente accordo, l'associazione Casa Emmaus Impresa Sociale verserà all’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S, titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, nel limite di € 20.000,00 (fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72 in 3 tranche:
- il 30%, pari a € 6.000,00 (seimila/00), in acconto entro il 31 Dicembre 2018;
- il 40%, pari a € 8.000,00 (ottomila/00), entro il 28 febbraio 2019.
- il restante 30%, pari a € 6.000,00 (seimila/00), a saldo al completamento di tutti gli interventi elencati negli articoli precedenti e comunque entro il 1 ottobre 2020.
2. L’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S provvederà alla presentazione della rendicontazione delle spese per stati di avanzamento coincidenti con gli acconti versati di cui al punto 1. entro i 30 giorni successivi e a fornire l’attestazione che le somme sono state utilizzate per gli scopi di cui il presente accordo.
Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del saldo sarà predisposto uno stato finale con il riepilogo degli stati di avanzamento, l'elenco analitico dei documenti, giustificativi di spesa, estremi dei pagamenti effettuati debitamente quietanzati e fiscalmente regolati. Detto elenco dovrà essere corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal responsabile amministrativo. Gli originali contabili e amministrativi dovranno essere custoditi presso la sede dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S e messi a disposizione per ogni eventuale controllo.
3. Resta inteso che le attrezzature e materiali di qualsiasi natura acquistati nell’ambito del progetto resteranno di piena ed esclusiva proprietà dell’Agenzia che le iscriverà nell’ inventario dei beni mobili del Servizio Territoriale di Iglesias. La somma di € 20.000,00 (ventimila) trova copertura nel bilancio 2018 progetto denominato: .
ART. 7 - Individuazione dei Responsabili di Convenzione per gli Enti partecipanti
1. Il Responsabile di convenzione per l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S è .
2. Il Responsabile di convenzione dell'associazione Casa Emmaus Impresa Sociale è: prof. xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, presidente e rappresentante legale di Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale
3. Il Responsabile di convenzione per l’HBK è: Prof. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore di HBK.
ART. 8 – Sicurezza
1. Le parti garantiscono l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, fermo restando che la progettazione degli interventi nei quattro giardini, gli elaborati previsti per legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs n.81/2008., la direzione dei lavori sarà in capo ai partner dell’associazione Progetto Xxxxxx.Xxx.
ART. 9 - Trattamento dei dati
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e smi.
ART. 10 - Recesso
1. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.
ART. 11 - Domicilio
1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
- l’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale in località San Xxxxxxx a Iglesias
- l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S, in Cagliari, Viale Xxxxx Xxxxxxx 86
- HBK in Xxxxxxxx, X.xx X. Xxxxxxx xx Xxxxxx 0 - 11
ART. 12 - Variazione attività previste
2. Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d’opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo tra le parti. Analoga variazione potrà subire il contributo finanziario concesso agli Enti partecipanti.
ART. 13 - Riservatezza
1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E’ fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In caso di cessazione della Convenzione, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.
4. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.
ART. 14 - Accordi con soggetti terzi
1. Fatta salva la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le Parti, nell’ambito delle attività previste dalla presente Convezione, potranno stipulare specifici accordi con soggetti terzi qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
ART. 15 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni
1. I risultati del progetto e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà delle Parti sottoscrittrici il presente accordo che ne potranno disporre pienamente con i vincoli di cui al punto 2. e fatti salvi i diritti morali dell’autore.
2. Nelle eventuali pubblicazioni, convegni, congressi, bibliografie o altre divulgazioni a cura di una o più parti firmatarie la presente convenzione, si dovranno citare che tutte le parti hanno contributo in egual misura alle fasi progettuali, realizzative, di monitoraggio, studi e ricerca, facendo esplicito riferimento al presente accordo. Non sono necessarie ulteriori autorizzazioni. I firmatari si impegnano a consegnare congruo numero di copie di eventuali pubblicazioni o altro materiale divulgativo prodotto in riferimento al progetto in oggetto.
A RT. 16 - Norme applicabili
Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
ART. 17 – Obblighi
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna.
ART. 18 - Foro competente
Per ogni controversia sorgente dal presente Accordo è competente il Foro di Cagliari.
Resta altresì inteso che, essendo la parte normativa del presente atto oggetto di ampia valutazione tra le Parti, non trova applicazione nel caso di specie l’art. 1341 c.c.
ART. 19 – Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, gli estremi del presente accordo verranno pubblicati sul sito web della Provincia.
ART.20 - Forma della presente convenzione – xxxxxxxxx xxxxx e registrazione
1. Il presente accordo di collaborazione viene sottoscritto con firma digitale.
2. Relativamente agli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto
Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale (firmato digitalmente) | Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. (Firmato digitalmente) | Centro Servizi HBK Direttore (Firmato digitalmente) |
Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle “clausole eventuali”: art.13 (Riservatezza), art 15 (Proprietà dei risultati e pubblicazioni).
Le clausole della presente Convenzione, rilette ed approvate, vengono dalle Parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all’1341 e 1342 del Codice Civile.
Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale (Firmato digitalmente) | Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. (Firmato digitalmente) | Centro Servizi HBK Direttore (Firmato digitalmente) |