Regolamento PRIVILEGIA
CREDIT SUISSE PRIVILEGIA Vorsorgestiftung 3. Säule CREDIT SUISSE PRIVILEGIA Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 0x xxxxxx
CREDIT SUISSE PRIVILEGIA Fondazione di previdenza 3° pilastro CREDIT SUISSE PRIVILEGIA Pillar 3 pension foundation
Regolamento PRIVILEGIA
1. Contraente
A titolo di semplificazione, il termine contraente utilizzato in questo Regolamento si riferisce sia ai contraenti sia alle contraenti.
2. Scopo
Aderendo a CREDIT SUISSE PRIVILEGIA Fondazione di previdenza 3° pilastro (di seguito denominata Fondazione), il contraente persegue lo scopo di costituire una previdenza vincolata ai sensi dell’art. 82 LPP e delle relative disposizioni esecutive.
3. Convenzione di previdenza e amministrazione
Per raggiungere questo scopo, il contraente stipula con la Fondazione una Convenzione di previdenza che stabilisce i dettagli della relazione previdenziale. La Fondazione può af- fidare a Credit Suisse (Svizzera) SA, Credit Suisse AG o a terzi l’amministrazione dei conti e dei depositi di previdenza e concedere loro un diritto di sostituzione.
4. Assistenza e consulenza
4.1 Assistenza e consulenza in generale L’assistenza e la consulenza del contraente vengono fornite da Credit Suisse (Svizzera) SA e da Credit Suisse AG.
Se il contraente è titolare di una relazione bancaria presso Credit Suisse AG o Credit Suisse Svizzera (SA), riceverà as- sistenza per la sua relazione di previdenza nell’ambito della relazione bancaria, ove possibile. Qualora intenda rinun- ciarvi, è tenuto a comunicarlo alla Fondazione. In tal caso, l’assistenza in merito alla relazione di previdenza viene fornita in modo indipendente dalla relazione bancaria. Le istruzioni di spedizione o altre comunicazioni relative al rapporto di previdenza dovranno essere effettuate separatamente per la relazione in questione.
4.2 Assistenza e consulenza in merito agli investimenti in titoli
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Credit Suisse AG o Credit Suisse (Svizzera) SA si accerta che il contraente sia informato in merito ai rischi e ai costi di un investimento in titoli. Prima di effettuare un investimento in titoli offerto dalla Fondazione, il contraente deve aver usu- fruito dell’informazione, rispettivamente della consulenza specifica sul prodotto da parte di Credit Suisse AG o Credit Suisse (Svizzera) SA. Per formulare una raccomandazione d’investimento, Credit Suisse AG o Credit Suisse (Svizzera) SA fa affidamento esclusivamente sui dati comunicati dal contraente a Credit Suisse AG o Credit Suisse (Svizzera) SA al momento della consulenza. Il contraente effettua autono- mamente la decisione d’investimento definitiva con la stra- tegia d’investimento prescelta, tenendo in considerazione la
sua situazione finanziaria, le conoscenze ed esperienze ac- quisite in veste di investitore, il suo obiettivo d’investimento, l‘orizzonte temporale, come pure il profilo di rischio definito in base ai suoi dati.
Se il contraente è disposto ad assumere un rischio d’inve- stimento più alto rispetto a quello consentito dalla raccoman- dazione d’investimento di Credit Suisse AG o Credit Suisse (Svizzera) SA, può procedere sotto la propria responsabilità. Credit Suisse AG o Credit Suisse (Svizzera) SA segnalerà al contraente i maggiori rischi una volta, ma non prima di ogni operazione.
Se la sua decisione d’investimento si colloca al di sotto della raccomandazione d’investimento proposta da Credit Suisse AG o Credit Suisse (Svizzera) SA, l’ordine d’investimento in titoli viene eseguito e il contraente accetta il potenziale di rendimento inferiore.
5. Online banking
Se il contraente dispone di online banking (con o senza documenti elettronici) presso Credit Suisse (Svizzera) SA o Credit Suisse AG ai sensi delle condizioni applicabili, è pos- sibile visualizzare e gestire la relazione previdenziale nell’on- line banking. Tale opzione di visualizzazione e gestione può essere limitata o sospesa in qualsiasi momento.
6. Dati dei clienti
La fondazione si impegna a trattare con la massima riserva- tezza i dati personali del contraente resi noti nel quadro della Convenzione di previdenza.
6.1 Protezione dei dati
La Fondazione pubblica i propri principi per il trattamento dei dati dei clienti e di tutte le informazioni correlate su Inter- net (all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xx/xx/xx- gal.html). Anche le eventuali modifiche vengono pubblicate su Internet, sul medesimo sito. Si prega di controllarne re- golarmente i contenuti.
6.2 Scambio e divulgazione di dati
Il contraente autorizza la Fondazione a trasmettere a Credit Suisse AG e/o a Credit Suisse (Svizzera) SA tutti i dati rela- tivi alla relazione di previdenza. Se il contraente è titolare di una relazione bancaria presso Credit Suisse AG o Credit Suisse (Svizzera) SA, la banca è autorizzata a trasmettere alla Fondazione le informazioni e i documenti necessari a ga- rantire l’assistenza e la gestione della relazione di previdenza (p. es. dati del conto, variazioni di indirizzo, specimen della firma o documenti in caso di decesso).Nel rispetto delle di- sposizioni di legge applicabili alla Fondazione, a Credit Suisse AG e a Credit Suisse (Svizzera) SA su richiesta pos- sono essere divulgate a terzi informazioni su eventuali rela- zioni di previdenza.
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Tale autorizzazione rimane in vigore anche dopo il decesso e l’insorgere dell’incapacità civile del contraente.
6.3 Utilizzo dei dati
La Fondazione, Credit Suisse AG e Credit Suisse (Svizzera) SA possono utilizzare i dati ricevuti per l’assistenza e la con- sulenza al cliente, per attività di marketing e per fini statistici. Un indirizzo e-mail comunicato dal contraente a Credit Suisse (Svizzera) SA o a Credit Suisse AG può essere utiliz- zato anche nell’ambito della relazione previdenziale.
6.4 Procuratori
Se il contraente, per la relazione bancaria nell’ambito della quale viene gestita la sua relazione previdenziale, ha nomi- nato un procuratore nei confronti di Credit Suisse (Svizzera) SA o Credit Suisse AG, tale procuratore potrà visualizzare la relazione previdenziale e ricevere informazioni in merito. Questa disposizione non si applica alle procure sulla rela- zione bancaria limitate a singoli conti o depositi.
La disposizione di cui al paragrafo precedente si applica anche alle autorizzazioni nell’online banking.
7. Forme di previdenza per la vecchiaia
La previdenza per la vecchiaia è attuata secondo i desideri del contraente sotto forma di risparmio individuale e/o d’in- vestimento in titoli.
7.1 Risparmio individuale
Se viene scelto il risparmio individuale, la Fondazione apre un conto a proprio nome in favore del contraente presso Credit Suisse (Svizzera) SA.
Su questo conto vengono accreditati i contributi versati dal contraente e gli interessi. Questo conto viene chiuso ogni anno al 31 dicembre e gode del privilegio accordato ai de- positi a risparmio ai sensi della Legge svizzera sulle banche. Il tasso d’interesse è aggiornato costantemente alle condi- zioni di mercato.
7.2 Investimento in titoli
7.2.1 Descrizione
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Se viene scelto l’investimento in titoli, la Fondazione acquista in favore del contraente un numero di diritti, corrispondenti alle sue istruzioni o ai suoi contributi, nei confronti di fonda- zioni d’investimento o quote di altri prodotti d’investimento, come p. es. investimenti collettivi, certificati o prodotti strut- turati (di seguito denominati diritti). Tutti i prodotti d’investi- mento offerti dalla Fondazione sono conformi alle prescri- zioni di legge della OPP2. Le descrizioni dei prodotti, le direttive d’investimento e i regolamenti sono disponibili se- paratamente e possono essere consultati in qualsiasi mo- mento. Il Conto di previdenza menzionato al punto 7.1 funge da base. I prodotti d’investimento vengono contabilizzati in un Deposito di previdenza intestato alla Fondazione presso Credit Suisse (Svizzera) SA. Il prezzo d’acquisto di un diritto corrisponde al prezzo unitario d’emissione determinato giornalmente, compresi le spese e il provento maturato.
Il contraente può incaricare in qualsiasi momento la Fonda- zione di vendere tutti o parte dei prodotti d’investimento. Il prezzo di vendita è pari al prezzo di riscatto unitario per diritto determinato giornalmente, compresi le spese, un’eventuale riduzione e il provento maturato. Il ricavo viene accreditato sul Conto di previdenza del contraente. La possibilità di un pagamento è esclusa. Per l’investimento dei capitali di pre- videnza si applicano le disposizioni di legge in materia di in- vestimenti.
Gli ordini incompleti, errati o poco chiari del contraente in relazione all’acquisto o alla vendita di prodotti d’investimento non vengono eseguiti.
7.2.2 Xxxxxx e responsabilità
Il contraente è consapevole del fatto che l’investimento in titoli può comportare anche perdite di corso che dovrà so- stenere egli stesso. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità in tal senso.
La responsabilità per la scelta del prodotto d’investimento specifico compete al contraente. Tale scelta dipende, tra l’altro, dal profilo di rischio individuale, dagli obiettivi d’inve- stimento specifici e dal rispettivo orizzonte d’investimento.
Inoltre, è responsabilità del contraente adeguare la scelta della strategia d’investimento se intervengono cambiamenti nella situazione di vita (p. es. divorzio, orizzonte d’investi- mento ridotto).
7.2.3 Modifiche nell’ambito dei prodotti d’investimento
I prodotti d’investimento possono essere soggetti a modifi- che (in particolare adeguamento delle direttive d’investi- mento, dei costi, della composizione del benchmark). Tali modifiche vengono attuate unilateralmente, senza l’approva- zione del contraente che ha effettuato l’investimento. Infor- mazioni aggiornate sono disponibili nel fact sheet del rispet- tivo prodotto d’investimento pubblicato mensilmente. Al contraente non viene trasmessa alcuna comunicazione esplicita in merito da parte della Fondazione.
7.2.4 Cambio di prodotto d’investimento
In caso di cambio (switch), la vendita del prodotto d’investi- mento esistente e l’acquisto del nuovo prodotto d’investi- mento non possono avvenire nella stessa giornata borsistica. Viene sempre calcolato l’esatto ricavo della vendita prima di conferire il successivo ordine di acquisto. Ne consegue un ritardo tra la vendita del prodotto d’investimento esistente e l’acquisto del nuovo prodotto d’investimento. Per la durata di tale ritardo, il contraente non partecipa a un eventuale in- cremento di corso né a un’eventuale perdita di corso del nuovo prodotto d’investimento.
7.2.5. Investimenti automatici (Piano previdenziale 3° pilastro)
Con il Piano previdenziale 3° pilastro, l’avere di previdenza esistente e i futuri versamenti effettuati sul Conto di previ- denza 3° pilastro vengono investiti automaticamente nel
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prodotto d’investimento prescelto. La consultazione del saldo avviene la sera di ciascun giorno lavorativo bancario. Si investe nel prodotto d’investimento prescelto a partire da un
avere di almeno CHF 200 sul conto di previdenza 3° pilastro. Qualora il contraente abbia fissato un importo di base, nel prodotto d’investimento prescelto viene investito l’avere su- periore all’importo di base, a partire da un importo di almeno CHF 200. Dopo un investimento si applica un periodo di at- tesa di non oltre 10 giorni lavorativi fino alla successiva con- sultazione del saldo. In caso di ordine di vendita, il piano di previdenza viene automaticamente cancellato. Non sussiste alcun diritto a un’esecuzione o una consultazione del saldo su base giornaliera. Il rischio di mercato è unicamente a carico del contraente.
7.2.6 Cancellazione di un ordine
Gli ordini di vendita o di acquisto conferiti sono vincolanti. Non sussiste alcun diritto di richiedere la cancellazione di tali ordini alla Fondazione.
7.2.7 Giorni di negoziazione
I diritti dei prodotti d’investimento vengono emessi o riscat- tati in ogni giorno lavorativo bancario. Nei giorni festivi na- zionali ed esteri, inclusi il 24 dicembre e il 31 dicembre, l’emissione o il riscatto dei diritti possono essere tempora- neamente sospesi.
7.2.8 Remunerazioni
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In relazione all’erogazione di prestazioni, Credit Suisse (Svizzera) SA può ricevere da terzi (ivi comprese altre banche ed entità giuridiche di Credit Suisse Group) retrocessioni, re- tribuzioni, spese, commissioni, incl. le commissioni di porta- foglio, rimborsi, acconti, ribassi, indennità di distribuzione, sussidi o altre prestazioni (complessivamente le «remunera- zioni»). Solitamente le remunerazioni si calcolano in punti percentuali rispetto al volume complessivo degli investimenti detenuto dalla banca in un prodotto d’investimento. Per gli investimenti collettivi di capitale, ivi inclusi i prodotti delle fon- dazioni d’investimento, le remunerazioni incassate dalla banca possono muoversi all’interno della seguente fascia di oscillazione: da 0 a un massimo del 2% p.a.. L’entità della remunerazione massima per cliente si ottiene moltiplicando la percentuale massima per il valore del volume d’investi- mento nella relativa categoria di prodotto. Credit Suisse (Svizzera) SA può ricevere la piena remunerazione annua, secondo la suddetta fascia di oscillazione, anche a fronte di annualità incomplete. Nel caso in cui tali remunerazioni, senza alcun accordo al riguardo, siano soggette all’obbligo di consegna nei confronti della Fondazione o del contraente, quest’ultimo rinuncerà al diritto alla consegna di tali remune- razioni, in particolare anche nel caso in cui tali remunerazioni superino le spese delle prestazioni erogate. da parte di Cre- dit Suisse (Svizzera) SA per la Fondazione.
Sono fatte salve le disposizioni normative obbligatorie.
7.2.9 Vendita senza ordine
Nei casi seguenti, l’ordine (parziale) d’investimento in titoli avviene sulla base di corrispondenti norme legislative o con- trattuali e senza l’ordine esplicito del contraente:
a) alla realizzazione del pegno;
b) in presenza di un provvedimento giudiziario (in particolare in caso di divorzio e scioglimento giudiziale dell'unione do- mestica registrata).
In tali circostanze, sussiste la possibilità che la vendita degli investimenti in titoli debba avvenire in un momento sfavore- vole e che pertanto il contraente subisca una perdita.
Si veda al riguardo anche la possibilità di cessazione ordina- ria della Convenzione di previdenza, secondo quanto esposto di seguito al punto 8.1.1.
7.3 Attestati
La Fondazione rilascia ogni anno al contraente un attestato che indica l’ammontare dell’avere di vecchiaia e i contributi versati durante l’anno civile trascorso.
8. Aventi diritto
8.1 Prelievo della prestazione di previdenza
8.1.1 Cessazione ordinaria della Convenzione di previdenza
La Convenzione di previdenza cessa con il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS.
Con la cessazione della Convenzione di previdenza l’avere di previdenza giunge a scadenza per il pagamento. La Fonda- zione liquida fino a tale data eventuali prodotti d’investimento acquistati su incarico del contraente (cfr. punto 7.2) senza che sia necessario un ordine del contraente. Il controvalore risultante dalla liquidazione di questi prodotti viene accredi- tato sul Conto di previdenza del contraente.
8.1.2 Prelievo anticipato
Un prelievo anticipato è possibile al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.
Prima di tale data non sono possibili prelievi dal Conto o dal Deposito di previdenza, se non per i motivi indicati di seguito:
se il contraente percepisce una rendita d’invalidità com- pleta dell’Assicurazione invalidità federale e non è assi- curato contro il rischio d’invalidità;
se il contraente utilizza la prestazione erogata per il ri- scatto in un’istituzione di previdenza esente da imposte o per un’altra forma di previdenza riconosciuta;
se il contraente avvia in Svizzera un’attività lucrativa indi- pendente come attività principale (possibilità di ritirare il capitale entro un anno dall’avvio dell’attività indipendente);
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se il contraente lascia un’attività lucrativa indipendente per iniziare un’attività lucrativa indipendente di altro ge- nere come attività principale (possibilità di ritirare il capi- tale entro un anno dal cambiamento dell’attività lucrativa indipendente);
se il contraente lascia definitivamente la Svizzera;
per l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio o per l’am- mortamento di un’ipoteca gravante su un’abitazione ad uso proprio ai sensi della OPP3. I prelievi sono consentiti soltanto ogni 5 anni.
Il pagamento anticipato della prestazione di previdenza può essere eseguito solo in presenza di una richiesta scritta del contraente, eventualmente con il consenso del coniuge o del partner in unione domestica registrata.
8.1.3 Decesso del contraente
Con il decesso del contraente cessa la Convenzione di pre- videnza e l’avere di previdenza giunge a scadenza.
I prodotti d’investimento acquistati su incarico del contraente (cfr. punto 7.2) vengono alienati non appena la Fondazione riceve una richiesta di prelievo corretta e completa. Il contro- valore risultante dalla liquidazione di questi prodotti viene ac- creditato sul Conto di previdenza del contraente.
I beneficiari possono far valere i diritti risultanti dalla Conven- zione di previdenza nella misura in cui al momento della morte le prestazioni non siano ancora state erogate confor- memente ai punti 8.1.1 e 8.1.2 Sono considerati beneficiari le seguenti persone nel seguente ordine:
1. il coniuge superstite o il partner superstite in unione domestica registrata
2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostenta- mento la persona defunta ha provveduto in modo consi- derevole oppure la persona che ha convissuto ininter- rottamente con quest’ultima durante i cinque anni pre- cedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni
3. i genitori
4. i fratelli e le sorelle
5. gli altri eredi.
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Il contraente può designare come beneficiario una o più per- sone indicate al punto 2 e definire in modo più particolareg- giato i diritti di ognuno. Egli ha pure il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari menzionati alle cifre 3–5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone. In caso i diritti di ognuno non vengano definiti in modo più particolareggiato, la ripartizione fra più beneficiari di una stessa categoria si effettua in quote uguali. Il contraente deve informare per iscritto la Fondazione se desidera eseguire delle modifiche all’ordine dei beneficiari. La Fondazione deve essere infor- mata per iscritto anche quando, in virtù del punto 2, devono figurare tra i beneficiari persone che vengono sostenute in modo considerevole dal contraente o che convivono con lo stesso.
La Fondazione si riserva il diritto di rifiutare il pagamento alle persone indicate, qualora venga constatata l’indegnità di succedere ai sensi del Codice civile svizzero.
8.1.4 Differimento del prelievo
Il prelievo della prestazione di vecchiaia può essere differito di al massimo 5 anni oltre l’età ordinaria di pensionamento AVS se il contraente certifica di continuare a svolgere un’attività lucrativa. In caso di un tale differimento del prelievo il contraente deve informare immediatamente la Fondazione per iscritto non appena cessa l’attività lucrativa.
Alla fine del periodo di differimento si applica il punto 8.1.1.
8.2 Saldo senza ordine di bonifico
Se entro la data di scadenza il contraente non conferisce alla Fondazione alcun ordine di bonifico o non fornisce alcuna documentazione che attesti la prosecuzione dell’attività lu- crativa (cfr. punto 8.4), quest’ultima è autorizzata a deposi- tare le prestazioni giunte a scadenza su un Conto di rispar- mio presso Credit Suisse (Svizzera) SA intestato alla Fondazione in favore del contraente con valuta a contare dal giorno della scadenza. A seconda del domicilio del con- traente e in conformità con il punto 10.2, viene inviata una comunicazione relativa alla liquidazione in capitale all’autorità fiscale competente oppure dall’importo della prestazione viene detratta l’imposta alla fonte.
Se i diritti nei confronti della Fondazione non vengono fatti valere entro un termine di 10 anni dalla scadenza, detti diritti decadono in favore del capitale della Fondazione. Se il diritto nei confronti della Fondazione viene fatto valere dopo la sca- denza del termine di 10 anni, la Fondazione verifica i diritti del contraente e rimborsa i crediti legittimi a spese del capi- tale della Fondazione.
La Fondazione è inoltre libera di procedere ai sensi delle disposizioni di legge in materia di mora del creditore (art. 91 segg. CO).
8.3 Diritto alle prestazioni
Gli aventi diritto devono fornire alla Fondazione tutte le informazioni necessarie per la rivendicazione del diritto alla prestazione di previdenza e addurre tutti i documenti e le prove che saranno richiesti. Le richieste di prelievo della prestazione di previdenza devono essere presentate per mezzo dei moduli ufficiali della Fondazione. In particolare, non è possibile in linea di principio l’elaborazione di e-mail e lettere scritte a mano. Per ciascuna relazione di previdenza è necessaria una richiesta di prelievo separata, comprensiva di allegati. La Fondazione si riserva comunque di procedere ad ulteriori accertamenti e ad esigere dal richiedente documenti, numero AVS, dati nonché autenticazioni, ecc. che la Fondazione ritiene necessari per provare il diritto alle prestazioni.
In caso di controversie in merito alla persona dell’avente di- ritto, la Fondazione ha la facoltà di depositare gli averi di ri- sparmio ai sensi dell’art. 96 CO.
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8.4 Forma della prestazione
La prestazione viene erogata esclusivamente in forma di ca- pitale e giunge a scadenza 30 giorni dopo la ricezione della legittima richiesta completa.
9. Contributi
Il contraente può stabilire liberamente l’ammontare e il mo- mento dei versamenti con privilegio fiscale sul suo Conto di previdenza 3° pilastro fino a concorrenza dell’importo annuo massimo cui è concesso il privilegio fiscale ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 OPP3 in combinazione con l’art. 8 cpv. 1 LPP. Per essere computati a fini fiscali nel rispettivo anno, i contributi devono essere versati sul Conto di previdenza entro l’ultimo giorno lavorativo bancario dell’anno civile. È esclusa la pos- sibilità di accreditare con effetto retroattivo i contributi pagati dopo questo termine di versamento.
La Fondazione è libera di rifiutare un versamento di contributi.
10. Imposte
10.1 I contributi versati dal contraente possono essere dedotti dal reddito secondo le disposizioni fiscali della Con- federazione e del cantone di domicilio. Il capitale di previ- denza accumulato e i relativi proventi sono esenti da imposte fino alla scadenza.
10.2 All’atto del pagamento delle prestazioni di previ- denza, la Fondazione è tenuta a rispettare le disposizioni di legge e a notificare eventuali prelievi all’autorità fiscale com- petente rispettivamente a trattenere le imposte dovute.
In caso di pagamenti soggetti all’imposta alla fonte, l’impo- sta viene detratta direttamente dalla prestazione previden- ziale. Sono soggetti a imposta alla fonte i pagamenti effet- tuati a favore di persone senza dimora o domicilio fiscale in Svizzera. In caso di pagamento, per determinare il domicilio la Fondazione può richiedere preventivamente un certificato di domicilio. In assenza di informazioni di domicilio complete, la Fondazione è tenuta in ogni caso a prelevare l’imposta alla fonte.
10.3 Non è consentito ripartire l’avere già accumulato in una Convenzione di previdenza.
11. Comunicazione di tutti i cambiamenti della situazione del contraente
Tutti i cambiamenti della situazione del contraente devono essere immediatamente comunicati per iscritto dal con- traente alla Fondazione (tramite Credit Suisse (Svizzera) SA o Credit Suisse AG o in forma diretta). Tra questi rientrano, ad esempio, la variazione di indirizzo, dati personali, stato ci- vile, status di affiliazione a una cassa pensione, attività lavo- rativa, ecc.
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Tutta la corrispondenza del contraente deve essere redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.
Le comunicazioni della Fondazione o di Credit Suisse (Svizzera) SA o di Credit Suisse AG sono considerate reca- pitate con validità legale se spedite all’ultimo indirizzo indi- cato dal contraente. La data indicata sulla copia o sulla lista di spedizione in possesso della Fondazione o di Credit Suisse (Svizzera) SA o di Credit Suisse AG vale come data di spedizione.
12. Disdetta della Convenzione di previdenza
12.1 La presente Convenzione di previdenza può essere disdetta anticipatamente solo nei casi menzionati al punto
8.1.2 Non esistono termini di disdetta.
12.2 Se il contraente utilizza la prestazione erogata per il riscatto in un’istituzione di previdenza esente da imposte o per un’altra forma di previdenza riconosciuta, il capitale di previdenza viene versato direttamente alla nuova istituzione di previdenza.
12.3 La Fondazione si riserva il diritto di estinguere i Conti e i Depositi di previdenza che per 5 anni non hanno registrato movimenti e aventi saldo CHF 0.
13. Cessione, costituzione in pegno e compensazione
Per la cessione, costituzione in pegno e la compensazione di diritti sono applicabili per analogia le disposizioni di legge (art. 331d CO; art. 30b LPP; art. 4 cpv. 1 OPP3; art. 2, 4, 8, 9 OPPA).
14. Spese di gestione
14.1 La Fondazione può richiedere al contraente e ai be- neficiari i contributi per la copertura delle spese di gestione.
14.2 Se il contatto con il contraente viene interrotto a causa di informazioni incomplete o della mancanza delle stesse (cfr. punto 11) e di conseguenza i valori patrimoniali restano senza contatto nella Fondazione, quest’ultima adde- bita al contraente le spese sostenute per le ricerche così come per il trattamento speciale e la sorveglianza di valori senza contatto.
15. Reclami
Le contestazioni di documenti ricevuti devono essere inol- trate entro 30 giorni. Trascorso tale termine, essi saranno ritenuti approvati.
16. Disposizioni di legge
Le disposizioni di legge e di ordinanza vincolanti sono priori- tarie rispetto a disposizioni contrarie del presente Regola- mento e della Convenzione di previdenza. In particolare, eventuali successive modifiche di leggi e ordinanze sono va- lide anche senza comunicazione ai contraenti.
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17. Responsabilità
La Fondazione non risponde delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli obblighi legali, contrattuali o regola- mentari da parte del contraente.
18 Verifica della legittimazione
Nell’ambito della verifica dell’identificazione, il contraente autorizza la Fondazione a richiedere le informazioni e i docu- menti necessari per la sua identificazione presso Credit Suisse AG e Credit Suisse (Svizzera) SA.
I danni risultanti dal mancato riconoscimento di vizi di legitti- mazione e di falsificazioni sono a carico del contraente, sem- pre che la Fondazione o le persone da lei incaricate abbiano agito con la consueta diligenza professionale.
19. Foro competente
Il foro competente è nel luogo della sede svizzera o del do- micilio svizzero della parte convenuta.
20. Modifica del Regolamento
La Fondazione ha la facoltà di modificare il presente Rego- lamento in qualsiasi momento di sua iniziativa. Le modifiche sono soggette all’approvazione dell’autorità di vigilanza e sa- ranno comunicate al contraente in modo appropriato.
21. Entrata in vigore
Questo regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2023 e sostituisce qualsiasi regolamento precedente.
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