CONVENZIONE
All. “A” alla deliberazione del Consiglio Comunale di Busseto n. del
CONVENZIONE
PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO
DELLE FUNZIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI PREVISTE DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA
ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali “ e
della L.R. 12 marzo 2003, n. 2
“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
E PER L’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
ai sensi della DGR N. 514 del 20 aprile 2009, “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. n. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”
L’anno 2009, il giorno..............del mese di ................ in Fidenza nella sede municipale con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge
TRA
il Comune di Busseto (PR) in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Busseto, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ;
il Comune di Fidenza (PR) in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Fidenza, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ;
il Comune di Fontanellato (PR) in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Fontanellato, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ;
il Comune di Fontevivo (PR) in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Fontevivo il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ;
il Comune di Noceto (PR) in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Noceto il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ;
il Comune di Roccabianca (PR) in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Roccabianca , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.
del ;
il Comune di Salsomaggiore Terme (PR) in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Salsomaggiore Terme , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ;
il Comune di San Secondo Parmense (PR) in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di San Secondo Parmense , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ;
il Comune di Sissa (PR) in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sissa , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ;
il Comune di Soragna (PR) in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Soragna , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ;
il Comune di Trecasali (PR) in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Trecasali , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ;
l'Unione Civica Terre del Po (PR) in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso il Comune di Polesine Parmense il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare
n. del ;
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “;
Vista la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, e in particolare gli artt. 10 e 57 in
cui si stabilisce che Comuni e Aziende USL individuano modelli organizzativi e gestionali per l’integrazione sociosanitaria, l’art. 29 che prevede come strumento della pianificazione sociale e sociosanitaria a livello distrettuale il Piano di zona, definendone analiticamente i contenuti e le modalità di approvazione, e gli artt. 38 “Erogazione dei servizi mediante accreditamento” e 41” Ulteriori disposizioni per gli affidamenti e gli acquisti dei servizi”;
Visto l'articolo 51 della L.R. 27/04, nel quale, nell'istituire il Fondo regionale per la non autosufficienza, si individua l'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni dell'ambito distrettuale e dall'Azienda Usl, come la struttura tecnica competente per l'elaborazione del piano delle attività per la non autosufficienza e per il monitoraggio dell'equilibrio e dei risultati del fondo distrettuale per la non autosufficienza;
Vista la D.G.R.n.509/2007 "Fondo regionale per la non autosufficienza. Programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009" e in particolare, nel programma allegato parte integrante, il "Sistema di governo del FRNA" che contiene la definizione del "nuovo" ufficio di piano come supporto tecnico e organizzativo al Comitato di distretto e al Direttore di distretto nella programmazione, gestione e monitoraggio del fondo distrettuale per la non autosufficienza;
Vista la D.G.R. n. 772/2007 “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. primo provvedimento attuativo art. 38 l.r. 2/03 e succ. modd.”
Vista la D.G.R. n. 1004/2007 “Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e D.G.R. 1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del Programma finalizzato per la promozione e lo sviluppo degli Uffici di Piano e in particolare, nel programma allegato parte integrante, “Programma finalizzato nuovi uffici di piano: Funzioni degli uffici, requisiti istituzionali e organizzativi, procedure per la presentazione del programma e l'erogazione dei contributi”;
Vista la D.G.R. n. 1206/2007 “Fondo regionale per la non autosufficienza. Indirizzi della deliberazione G.R. 509/2007 e in particolare nel programma allegato parte integrante, “Indirizzi e criteri di gestione e rendicontazione del Fondo regionale per la non autosufficienza”, che definisce le modalità dell’esercizio delle funzioni amministrative tecnico contabili della gestione del FRNA.
Vista la DGR n. 1230/2008, “Fondo regionale per la non autosufficienza - Programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità”;
Visto l’art. 45, della Legge regionale 2/2003, con il quale, al primo comma, viene previsto il finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso fondi statali, fondo sociale regionale e Fondo Sociale Locale;
Vista la L.R. 19 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità-ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” e in particolare l’art. 23 “Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie”;
Vista la DGR 166/2008 con la quale la Regione Xxxxxx-Romagna, ha costituito il Fondo Sociale Locale, e la successiva determinazione n. 1450 del 3/03/2009, avente come oggetto “Assegnazione, concessione e impegno della somma spettante ai comuni ed enti capofila degli ambiti distrettuali per la costituzione del fondo sociale locale in attuazione della delibera Assemblea legislativa n.196/2008 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 166/2009”, con la quale il Responsabile-Servizio Programmazione e Sviluppo del Sistema dei Servizi Sociali. Promozione Sociale, Xxxxx Xxxxxxx, Servizio Civile, ha quantificato, assegnato e concesso all’ente capo-fila Comune di Fidenza dell’ambito distrettuale di Fidenza la somma di € 447.871,02 per l’attuazione dei piani di zona;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna 22 maggio 2008, n. 175: “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010”, ed in particolare il capitolo 5, che disciplina il processo di accreditamento in ambito socio-sanitario”;
Visto l’Accordo di Programma per il Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale, anni 2009-2011, sottoscritto in data 04 Marzo 2009 dai Sindaci dei Comuni del Distretto di Fidenza, dall’Azienda Usl e dalla Provincia di Parma;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. n.4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto e finalità
1. La presente convenzione riguarda la gestione in forma associata ed integrata delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali conseguenti ai contenuti dell’Accordo di Programma con il quale si approva il Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale e per l’accreditamento dei servizi socio-sanitiari.
2. I Comuni intendono altresì ricercare la massima integrazione fra i servizi sociali e quelli socio- sanitari coordinando le proprie competenze attraverso l’Ufficio di Piano distrettuale.
3. I Comuni individuano, attraverso la presente convenzione, il Comune capofila ai sensi del TUEL. Il Comune capofila provvederà:
1. a gestire le risorse del Fondo Sociale Locale;
2. a gestire la funzione amministrativa dell’accreditamento dei servizi socio-sanitari;
3. a svolgerà l’attività istruttoria e di progettazione dell’ufficio per la gestione associata dei servizi sociali, per l’individuazione del modello di governante, committenza e gestione delle funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie;
4. a stipulare apposita convenzione con l’Azienda U.S.L., finalizzata al governo congiunto delle politiche e degli interventi sociosanitari, alla gestione del Fondo Regionale per la non autosufficienza ed alla costituzione dell’Ufficio di Piano;
Art. 2 Funzioni di programmazione
1. Le funzioni di governo ed indirizzo della attività sono svolte dal Comitato di Distretto, d’intesa col Direttore di Distretto, integrato dall’Amministrazione Provinciale per gli ambiti di competenza.
2. Il Comitato di Distretto ha un proprio regolamento interno che ne disciplina l’attività e che sarà adeguato alle indicazioni della presente convenzione.
3. L’Ufficio di Piano svolge le funzioni di supporto alla programmazione dei servizi integrati. In particolare, svolge funzioni di supporto alla pianificazione sociale e socio-sanitaria, nei confronti del Comitato di Distretto e dei Comuni. I Comuni si coordinano per la partecipazione a tali funzioni di programmazione attraverso il Gruppo Tecnico Distrettuale.
Art. 3 Pianificazione territoriale in campo sociale e socio-sanitario
Il Comitato di Distretto approva:
il Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, di durata triennale che:
● individua, in coerenza con l'atto triennale della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, le priorità strategiche di salute e di benessere sociale nelle diverse aree d'intervento
● definisce la programmazione finanziaria triennale relativa agli interventi sociali e sociosanitari;
● specifica inoltre le integrazioni e i relativi strumenti, con tutte le politiche che concorrono a realizzare gli obiettivi di benessere sociale e salute individuati.
il Programma attuativo annuale, che costituisce la declinazione annuale di quanto definito nel Piano di zona distrettuale (triennale) per la salute e il benessere sociale.
Il percorso di elaborazione del Piano di Zona distrettuale e del Programma attuativo annuale prevede il sistematico coinvolgimento delle organizzazioni del volontariato, di promozione sociale, della cooperazione e del privato sociale che possono aderire all’Accordo di Programma di approvazione del Piano triennale e del Programma annuale.
La pianificazione viene adottata dai singoli Enti Locali secondo le forme e le modalità previste dalle rispettive norme di funzionamento interno.
Art. 4 La programmazione partecipata
• Il Comitato di Distretto garantisce lo svolgimento dei momenti di confronto con le Organizzazioni Sindacali previsti dagli accordi regionali e locali.
• Al fine di assicurare una costante partecipazione delle associazioni e organizzazioni di volontariato e promozione sociale alla programmazione, realizzazione e monitoraggio delle attività comprese nell’ambito della Pianificazione territoriale, si riconoscono come momenti strutturali di confronto i gruppi di lavoro già operativi nel territorio.
• Il coinvolgimento della società civile alla funzione di indirizzo e attuazione degli interventi sociali e socio-sanitari territoriali, è garantito dai Tavoli tecnici distrettuali a cui partecipano:
- i Comuni sottoscrittori della presente convenzione;
- l’Azienda USL;
- i referenti per le Scuole;
- i rappresentanti delle XX.XX.;
- i referenti di area tematica provinciali;
- i referenti per il Terzo Settore;
- i referenti delle Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale.
Art. 5 Individuazione e compiti del Comune capofila
Viene individuato, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il Comune di FIDENZA quale comune capofila, coincidente con il ruolo di comune capo distretto, al quale i Comuni aderenti delegano tutte le funzioni per la gestione amministrativa, economico-finanziaria e contabile derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma relativi al piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale, per l’accreditamento e per la formalizzazione dei rapporti esterni, compresi quelli con l’AUSL territoriale.
Il Comune di Fidenza, per conto dei Comuni del Distretto, dovrà pertanto provvedere:
1. a gestire il Fondo Sociale Locale e le altre risorse che si renderanno disponibili all’interno del Piano Attuativo Annuale;
2. a gestire le funzioni amministrative per l’accreditamento dei servizi socio-sanitari;
3. ad organizzare e svolgere anche altri compiti su apposita decisione del Comitato di Distretto nell’ambito della programmazione distrettuale socio-sanitaria compresa nel Piano di zona;
4. a stipulare apposita convenzione con l’Azienda U.S.L. per :
• la costituzione del nuovo Ufficio di Piano, strumento tecnico ed organizzativo a supporto del Comitato di distretto e del Direttore del distretto per la programmazione e la gestione
dell'integrazione socio – sanitaria.
• la definizione delle modalità per l’esercizio della funzione di programmazione ed indirizzo, di monitoraggio e verifica dell’equilibrio finanziario, di gestione delle funzioni amministrative tecnico contabili del FRNA.
5. Viene inoltre attribuita al comune capofila l’attività istruttoria e di progettazione dell’ufficio per la gestione associata dei servizi sociali, in collaborazione con l’Ufficio di piano per l’individuazione del modello di governante, committenza e gestione delle funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Art. 6 - Strutture operative
a) L’Ufficio di Piano
1. L’ufficio di Piano è composto da:
I. RESPONSABILE: Figura in possesso di diploma di laurea, con comprovate competenze in materia di programmazione e pianificazione in campo socio-sanitario, con riguardo anche ai profili economico-finanziari e competenze in materia di controllo di gestione, oltre una esperienza almeno
quinquennale nella gestione di organismi complessi.
II. COMPONENTE: Figura di impiegato amministrativo–contabile con competenza ed esperienza nella predisposizione ed istruttoria di procedimenti amministrativi e di natura contrattuale connessi alla programmazione, gestione, controllo e rendicontazione delle spese.
III. COMPONENTE: Figura tecnico-amministrativa di raccordo tra UdP e Comune capofila.
IV. COMPONENTE: Figura tecnica esperta in progettazione a cui è demandato il compito di supportare i singoli comuni nell’ambito della progettazione in campo sociale e sanitario e garantire il coordinamento degli interventi in ambito comunale in un’ottica distrettuale.
2. L’Ufficio di piano, ha funzioni di:
1. attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e socio - sanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non
autosufficienza e del Programma delle attività territoriali);
2. attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;
3. coordinamento degli strumenti tecnici per l'accesso e la valutazione d'accesso;
4. attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione delle ASP e successivo monitoraggio dello svolgimento delle attività, della qualità di erogazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari nel rispetto degli standards stabiliti;
5. attività di verifica della coerenza programmatica, istruttoria, valutazione e monitoraggio per le tre tipologie di accreditamento, con particolare riferimento alla definizione dei contenuti del contratto di servizio;
6. azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento:
all’utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza;
all’impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati, e per la gestione di alcuni servizi comuni, nella prospettiva della costituzione del Fondo sociale locale;
alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e sanitari;
al presidio e alla promozione dell’integrazione della progettualità e degli interventi sociali e socio - sanitari con le altre politiche (es.: funzione di raccordo per inserimento lavorativo disabili e fasce deboli, figura di sistema nell'area minori, .);
al raccordo e all’utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali;
alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;
al monitoraggio dell’andamento del benessere e della salute, con riferimento alle determinanti ed agli indicatori presi in considerazione nella programmazione.
7. funzioni di segreteria del Comitato di Distretto;
b) Aree tematiche
La gestione in forma associata ed integrata delle funzioni sociali e socio-sanitarie comporta l’organizzazione degli attuali servizi territoriali in QUATTRO macro-aree di attività: 1. Area “Responsabilità familiari, infanzia, adolescenza e giovani”; 2. Area “Adulti”; 3. Area “Anziani” e Servizio Assistenza Anziani; 4. Area “Disabili”.
Le aree tematiche, come sopra definite, sono a supporto dell’UDP. L’attività di ogni area e dell’insieme delle diverse aree sarà organizzata secondo la metodologia del lavoro di rete al fine di favorire il miglioramento delle progettazione integrata e dei livelli quanti-qualitativi dei servizi erogati. L’organizzazione verrà disciplinata con modalità operative proposte dal responsabile dell’ufficio di piano e validate dal comitato di distretto.
C) l’Ufficio di Coordinamento, composto dai responsabili di ciascuna delle diverse aree di intervento, assicura:
• l’accesso complessivo a tutta la rete dei servizi sociosanitari e quindi anche di quelli gestiti attraverso il FRNA, la prima valutazione, la presa in carico complessiva, il controllo e la valutazione degli interventi attraverso gli strumenti tecnici per la valutazione (ad esempio UVGT, UVM, etc.) e i responsabili del caso e:
a. garantisce l’elaborazione, in accordo con le scelte delle persone e dei familiari, della proposta di Progetto individualizzato di vita e di cure, ne valuta la compatibilità con le risorse assegnate e l’impatto per l’intero anno dei progetti individualizzati e ne autorizza l’attuazione;
b. assicura la costante verifica del budget assegnato, monitorando costantemente l’utilizzo delle risorse rispetto ai programmi autorizzati,
c. valuta ed autorizza modifiche ai Progetti che comportino un aumento delle risorse destinate complessivamente al singolo progetto;
d. assicura un costante rapporto di collaborazione con i soggetti gestori dei servizi e degli interventi.
D) Il Gruppo Tecnico Distrettuale, composto da tutti i responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni, dal Responsabile Amministrativo del Distretto di Fidenza e dal Responsabile dei Servizi Sociali delegati, concorre all’elaborazione delle proposte di programmazione delle attività da sottoporre al Comitato di Distretto ed alla realizzazione degli interventi nel territorio di competenza; è responsabile dello svolgimento delle funzioni amministrativo tecnico contabili di competenza di ciascun ente. Il Gruppo Tecnico Distrettuale è un organismo di corrispondenza dell’Ufficio di Piano a livello di subambito ed il suo compito è quello di coordinare e gestire il coinvolgimento dei Comuni nel processo di costruzione del Piano di Zona.
Le Unità responsabili dei criteri di selezione, UVGT e UVM, èquipe multiprofessionali che attraverso l’utilizzo di strumenti professionali di valutazione, effettuano una valutazione unitaria multidimensionale e multiprofessionale dei soggetti che devono accedere o già fruiscono dei servizi per quanto riguarda l’accertamento delle condizioni di eligibilità.
E) “l’Ufficio per la salute ed il benessere sociale”.
1. Per la concreta attuazione della convenzione e per ottimizzare la gestione associata secondo criteri di efficacia ed efficienza, viene utilizzato il modello organizzativo dell’ufficio comune, pertanto al fine di svolgere i compiti assegnati con la presente convenzione, presso il Comune di Fidenza è istituito “l’Ufficio per la salute ed il benessere sociale”; tale ufficio è posto presso il Settore “Servizi alla persona ed alla comunità”, quale unità operativa del Servizio “Servizi Sociali” ed impiega personale già in organico al servizio stesso.
2. Il Comune capofila mette a disposizione il proprio personale amministrativo tecnico- contabile, con le seguenti caratteristiche e che verrà rimborsato come segue:
n. 1 Funzionario Amministrativo– Comune di Fidenza (Comune Capofila) | indennità responsabile del procedimento per l’accreditamento. | 16.000,00 |
n. 1 Funzionario Amministrativo– Comune di Fidenza Responsabile Amministrativo per la gestione del FSL | Rimborso percentuale 100 % | 42.500,00 |
Spese per materiali di cancelleria ed attrezzature | 1.500,00 | |
Totale | Euro 60.000,00 |
3. Le spese relative all’esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione sono a carico degli Enti aderenti, in base alla programmazione distrettuale che annualmente viene predisposta.
4. Il Comune di Fidenza provvederà a svolgere la gestione amministrativa, tecnico-contabile delle risorse del Fondo Sociale Locale e delle ulteriori risorse finanziarie previste nei Programmi Attuativi Annuali, per garantire la gestione in forma associata dei programmi definiti nella programmazione distrettuale.
5. Il Comune di Fidenza, svolgerà per conto dei comuni del distretto, la funzione amministrativa di accreditamento dei servizi sociosanitari, e come soggetto istituzionale competente provvederà alla concessone dell’accreditamento nel rispetto delle procedure disciplinate ai punti 5 (accreditamento definitivo), 6 (accreditamento transitorio) e 7 (accreditamento provvisorio) della DGR 514/2009, garantendo criteri di non discriminazione, pubblicità, trasparenza, nonché assicura la comunicazione pubblica delle procedure;
6. Il Comune capofila mette a disposizione il proprio personale amministrativo, tecnico contabile per svolgere le seguenti attività:
c) predisposizione atti deliberativi, convenzioni, accordi di fornitura, conferimento di incarichi, determinazioni, acquisto di forniture, etc.;
d) redazione atti di impegno di spese , liquidazione delle spese, rendicontazione;
e) verifiche equilibri di bilancio;
f) raccolta e produzione delle informazioni, collaborazione nella stesura dei reports periodici;
g) predisposizione, implementazione e manutenzione del sistema informativo.
Art. 7 Risorse economiche, risorse umane, programmazione e bilancio
1. Annualmente, di norma entro il mese di Ottobre, vengono individuate le risorse finanziarie occorrenti al funzionamento dell’Ufficio per la salute ed il benessere sociale per l’anno successivo. Lo schema di bilancio viene sottoposto al Comitato di Distretto e, se approvato, é su base annua secondo la tempistica scandita dalle linee regionale in materia di approvazione dei Piani sociali di zona;
2. I soggetti sottoscrittori la presente convenzione concorrono alla compartecipazione alla spesa secondo il criterio della popolazione residente, al 31.12 dell’anno precedente.
3. I termini di pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sono definite come segue: entro il 30 giugno versamento delle rispettive quote, fatta salva una diversa modalità nel Programma Attuativo Annuale del piano di zona;
5. Le somme verranno gestite dal Comune capofila su centri di costo separati dalle altre spese correnti del bilancio di previsione, in quanto servizi per conto terzi.
6. Quando risultasse necessaria una variazione di risorse il Comune capofila ne da comunicazione agli Enti aderenti, attraverso il Comitato di Distretto, per una decisione in proposito e quindi per l’adozione di eventuali variazioni ai propri bilanci di previsione.
Art. 8 Consultazione tra enti
La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo nelle materie oggetto della gestione associata, è svolta dal Comitato di Distretto.
Art. 9 Gli immobili e le risorse strumentali
Gli Enti concordano di mettere a disposizione la sede e le dotazioni strumentali occorrenti per la realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione, mantenendo un impegno in continuità con la gestione precedente, ricercando soluzioni organizzative migliorative, più funzionali ed efficienti.
Art. 10 Sistema Informativo, monitoraggio e controllo
I Comuni sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a collaborare, con proprie risorse umane e strumentali, alla realizzazione e mantenimento del sistema informativo capace di assolvere ai debiti informativi stabiliti dalla normativa regionale in ambito sociale e sociosanitario e funzionale alla pianificazione territoriale, al suo monitoraggio e controllo.
Per un corretto funzionamento del sistema informativo, l’Ufficio di Piano definisce i tempi di rilevazione ed effettua il monitoraggio nel rispetto della tempistica definita dalla Regione.
Art. 11 Modalità di recesso
Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso scritto con Raccomandata AR di almeno tre mesi dalla scadenza.
Al Comune che intende recedere dalla convenzione resta in carico, fino alla fine dell’esercizio finanziario in corso, l’onere relativo a quanto già preventivato compreso il trasferimento delle quote a favore del Comune di Fidenza.
Art. 12 Durata
La presente convenzione, decorrente dal 01.01.2010 ed ha durata fino al 31 dicembre 2014 e potrà essere prorogata previa formale deliberazione da parte degli Enti contraenti.
Art. 13 Rinvio
Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda ai Regolamenti e alle specifiche intese di volta in volta raggiunte dal Comitato di Distretto con l’adozione – quando necessario – di atti da parte degli organi comunali, nonché al codice civile ed alla normativa vigente.
Art. 14 Registrazione
Il presente atto composto da n. facciate scritte per intero e n. righe della facciata sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:
Xxxx Xxxxxxx
Comune di Busseto Il Sindaco
Xxxxx Xxxxxxx
Comune di Fontanellato
Comune di Fidenza Il Sindaco Il Sindaco
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxx
Comune di Noceto
Comune di Fontevivo Il Commissario Straordinario Il Sindaco
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Comune di Roccabianca Il Sindaco
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Comune di Salsomaggiore T. Il Sindaco
Comune di Sissa
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Comune di San Secondo X.xx Il Sindaco Il Sindaco
Comune di Soragna
Grazia Capanna Il Sindaco
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx
Comune di Trecasali Il Sindaco
Xxxxxx Xxxxx
Unione Civica Terre del Po Il Presidente