DISEGNO DI LEGGE
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
--------------------------------- V L E G I S L A T U R A ---------------------------------
(M. 150-B)
DISEGNO DI LEGGE
approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 febbraio 1969 modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 ottobre 1969,
(V. Stampato n. 1024)
presentato dal Ministro degli Xxxxxx Xxxxxx (MEDICI)
di concerto col Ministro del Tesoro (XXXXXXX XXXXXX)
col Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste (SEDATI)
col Ministro dell’ Industria, del Commercio e dell’Artigianato (XXXXXXXXX)
e col Ministro del Commercio con l ’ Estero (RUSSO)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Xxxxxxxxxx X 00 ottobre 1969
Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell’Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967
A tti Parlamentari 2 — Senato della Repubblica — 150-B
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DISEGNO DI LEGGE
A p p r o v a t o d a l S e n a t o d e l l a R e p u b b l ic a
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autoriz zato a ratificare il Protocollo per la ricon duzione 'dell'Accordo internazionale sull’olio d ’oliva 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data al Pro tocollo di cui all’articolo precedente a de correre dalla sua entrata in vigore in con form ità all’articolo 7 del Protocollo stesso.
Art. 3.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 94.000.000 per l’anno finanziario 1968, si provvede median te riduzione dello stanziamento del capitolo
n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finan ziario medesimo, concernente il fondo oc corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad ap portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
DISEGNO DI LEGGE
A p p r o v a t o d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i
Art. 1.
Identico.
Art. 2.
Identico.
Art. 3.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 94.000.000 per l’anno finanziario 1968 e in lire 97.200.000 per l’anno finanziario 1969, si provvede me diante corrispondenti riduzioni degli stan ziamenti rispettivam ente iscritti al capitolo
n. 3525 dello sitato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finan xxxxx xxxxxxxx.
Identico.
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A lleg a to
PROTOCOLLO PER LA RICONDUZIONE DELL’ACCORDO INTERNAZIONALE SULL’OLIO D’OLIVA DEL 1963
I Governi firmatari del presente Protocollo,
Considerando che, con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del suo articolo 37, l’Accordo internazionale sull’olio d’oliva del 1963 viene a scadere il 30 settembre 1967, e,
Considerando che è auspicabile che l’Accordo internazionale sull’olio d ’oliva del 1963 continui a produrre i suoi effetti dopo questa data,
Hanno convenuto su quanto segue:
Articolo primo.
L ’Accordo intemazionale sull’olio d’oliva del 1963 (in appresso denominato « l’Accordo ») con tinuerà a produrre i suoi effetti tra le parti del presente Protocollo sino alla fine della cam pagna oleicola 1968-69.
Articolo 2.
Per le parti del presente Protocollo, l’Accordo ed il Protocollo verranno letti e interpretati come costituenti un solo strumento e verranno considerati come l’Accordo internazionale sull’olio d’oliva del 1963 ricondotto debitamente.
Articolo 3.
1. I Governi potranno divenire parti del presente Protocollo, conformemente alle loro procedure costituzionali :
a) firmandolo; o
b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
c) aderendovi.
2. Firmando il presente Protocollo, ogni Governo firmatario dichiarerà formalmente se, in con formità della sua procedura costituzionale, la sua firma dovrà essere o no sottoposta a ratifica, accetta zione o approvazione.
Articolo 4.
II presente Protocollo sarà aperto a Madrid, presso il Governo della Spagna, Governo depositario dell’Accordo, fino al 30 giugno 1967, alla firma di ogni Governo che, a questa data, è parte dell’Accordo.
Articolo 5.
1. Allorché viene richiesta la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, gli strumenti corrispondenti devono essere depositati, non più tardi del 30 settembre 1967, presso il Governo depositario.
2. Ogni Governo firmatario che non abbia ratificato, accettato o approvato il presente Protocollo al 30 settembre 1967, può ottenere dal Consiglio una proroga del termine per il deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione. Tale termine non dovrà superare il 30 settem
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bre 1968, a meno che in virtù del disposto del seguente articolo 7, il presente Protocollo non sia già provvisoriamente o definitivamente entrato in vigore.
Articolo 6.
1. Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Governo non firmatario d’uno Stato Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo o dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.
2. L’adesione al presente Protocollo da parte di un Governo che non è parte dell’Accordo verrà considerata come adesione all’Accordo ricondotto dal presente Protocollo.
3. L’adesione avverrà mediante il deposito d’uno strumento di adesione presso il Governo depo sitario e prenderà effetto a contare dalla data del deposito di questo strumento o dalla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, se la seconda data è posteriore alla prima.
Articolo 7.
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1° ottobre 1967 tra i Governi che lo avranno firmato e, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, l’avranno ratificato, accettato o approvato, se appaiono tra essi i Governi di cinque paesi principalmente produttori e i Governi di due paesi principalmente importatori. In mancanza, entrerà in vigore a qualunque altra data alla quale queste condizioni saranno soddisfatte, non potendo questa data essere posteriore al 30 settembre 1968.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito d’uno strumento di ratifica, d ’accettazione o d’approvazione rispetto ad ogni Governo firmatario che effettuerà il deposito di questo strumento posteriormente alla data di entrata in vigore del Protocollo ai termini del precedente paragrafo 1.
3. Il presente Protocollo potrà entrare in vigore provvisoriamente. A tale fine, ogni Governo firmatario potrà depositare presso il Governo depositario, non più tardi del 30 settembre 1967, una notifica con la quale si impegnerà a cercare di ottenere, nel più breve termine possibile, la ratifica, l’accettazione o l’approvazione del presente Protocollo, in conformità della sua procedura costitu zionale. Tale notifica verrà considerata, ai soli fini dell’entrata in vigore provvisoria, come producente lo stesso effetto d ’uno strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.
4. Ogni Governo firmatario che, alla data del 1° ottobre 1967, non avrà ratificato, accettato o approvato il presente Protocollo, ma che avrà effettuato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo, potrà, se lo desidera, prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto.
5. Ogni Governo firmatario che avrà depositato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo potrà ugualmente informare il Governo depositario che si impegna ad applicare provvisoria mente il presente Protocollo. Ogni Governo che avrà preso un tale impegno verrà considerato provvi soriamente come parte del presente Protocollo, con tutti i diritti ed obblighi afferenti, fino alla data in cui depositerà il suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione o, in mancanza, fino al 30 settembre 1968.
Se, al 30 settembre 1968, un Governo non ha ancora depositato il suo strumento di ratifica,
d’accettazione o d’approvazione, cesserà, a contare dal 1° ottobre 1968, d ’essere considerato provvi soriamente come parte del presente Protocollo, eccetto che il Consiglio non decida altrimenti. Tuttavia, questo Governo avrà il diritto di prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto.
6. Se, al 30 giugno 1967, il presente Protocollo non ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli d’entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, ma se i Governi di quattro
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paesi principalmente produttori e i Governi di due paesi principalmente importatori hanno firmato e se, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, hanno ratificato, accettato o approvato detto Protocollo al 30 settembre 1967, detti Governi potranno decidere di comune accordo che il presente Protocollo entrerà in vigore per ciò che li concerne oppure potranno prendere ogni altra misura che la situazione sembrerà loro richiedere.
7. Se, alla data del 1° ottobre 1967, il presente Protocollo non è entrato in vigore, sia provvisoria mente sia definitivamente, alle condizioni indicate ai precedenti paragrafi 1 e 3, ma ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli di entrare in vigore, dopo ratifica, accettazione o approva zione, conformemente alle disposizioni previste a questo fine nel presente Protocollo, l’Accordo del 1963 sarà di pieno diritto prorogato fino alla data di entrata in vigore, provvisoria o definitiva del pre sente Protocollo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.
Articolo 8.
Se al 30 settembre 1969, un accordo destinato a ricondurre o a rinnovare l’Accordo del 1963 ricondotto regolarmente è stato negoziato e ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli di entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni pre viste a questo fine, ma se questo nuovo accordo non è entrato in vigore, provvisoriamente o definiti vamente, il presente strumento sarà prorogato fino all’entrata in vigore del nuovo accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.
Articolo 9.
Il Governo depositario informerà senza indugio ciascun Governo che è parte dell’Accordo o del presente Protocollo, o che è provvisoriamente considerato come parte di quest’ultimo, di ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione a detto Protocollo, di ogni notifica depositata in con formità dei paragrafi 3 e 5 dell’articolo 7 del presente Protocollo, nonché della sua data d’entrata in vigore.
In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo alle date che appaiono accanto alla loro firma.
I testi del presente Protocollo in lingua francese, inglese, italiana e spagnola fanno tutti ugual mente fede; gli originali sono depositati presso il Governo della Spagna che ne comunicherà copie conformi certificate a ciascun Governo che avrà firmato il presente Protocollo o che vi avrà aderito.
Fatto a Ginevra, il trenta marzo mille novecento sessantasette.
Per l’Algeria:
A h m e d L a i d i Sujet à ratification le 27/6/1967.
Per l'Argentina :
C e s a r U r i e n Madrid, 30 de junio de 1967. A reserva de ratificación.
Per il Belgio ed il Lussemburgo:
B a r o n B e y e n s Madrid, le 15 juin 1967. Cette signature est donnée pour l’Union Eco nomique belgo luxembourgeoise.
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Per la Francia:
R. D e B o i s s e s o n le 28 juin 1967. Cette signature, conformément aux pouvoirs donnés par le Gouvernement français et à la procédure constitutionnelle française, n’est soumise ni à rati fication, acceptation ou approbation.
Per la Grecia:
G. B e n s i s Sujet à ratification. 23/6/1967.
Per Israele:
R. N a l l Subject to ratification. 31/5/1967.
Per l’Italia:
F r a n c e s c o S i l j Je déclare que ma signature est soumise à la ratification d’après la procédure constitutionnelle italienne. Madrid 5-VI-67.
Per la Libia:
M. A b d e l k a f i Es-Samin Subject to ratification. 7 June 1967.
Per il Marocco:
Sujeto a ratificación en Rabat. Madrid, 27 junio 1967. M o h a m e d M e z ia n Z a h a r a o u i
Per il Portogallo:
Xxxx d a C a m a r a P i n t o - C o e l h o Sob reserva de ratificaçao. Madrid, 23 de junio del 1967.
Per la Spagna:
X. X a v ie r E l o r z a Madrid, 10 junio 1967. A reserva de ratificación.
Per la Tunisia:
Conformément au paragraphe (2) de l’Article 3 du présent accord, je déclare que ma signature est soumise à ratification d’après la procédure constitutionnelle de mon Gouvernement Madrid le 30/5/67. M o h a m e d H a b ib G h e r a b .
Per la Turchia:
A. K u r a l Sujet à ratification. 13 juin 1967.
Per la Repubblica Araba Unita:
A . A n w a r Conformément au paragraphe (2) de l’Article 3 du présent Protocole, je déclare que ma signature est soumise à ratification d’après la procédure constitutionnelle de mon Gouver nement A.A.
Per il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord:
This signature is not subject to ratification, acceptance or approval. A l a n W i l l i a m s , 27 June 1967.