GESTIONE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI PONTE SAN PIETRO DI VIA RIMEMBRANZE (FRAZIONE LOCATE)
GESTIONE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI PONTE SAN XXXXXX DI VIA RIMEMBRANZE (FRAZIONE LOCATE)
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A GARA A PROCEDURA NEGOZIATA.
IL DIRETTORE GENERALE RENDE NOTO
che:
• Il comune di Ponte San Xxxxxx è proprietario di un fabbricato (con più locali e servizi), sito in Ponte San Xxxxxx, frazione Locate, in via Rimembranze, destinato in parte al servizio degli impianti sportivi della predetta frazione, in parte ad uso campo da bocce (in disuso) e, per altra porzione, è prevista la destinazione a pubblico esercizio;
• per quest’ultima parte, meglio individuata nella planimetria allegata, l’Amministrazione Comunale concede apposita autorizzazione di pubblico esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svincolata dalla contigua attività sportiva e da affidare in gestione a terzi;
• che con deliberazione G.C. n. 109 In data 31/05/2018 è stata approvata la delibera di affidamento in house a Linea Servizi della gestione e manutenzione del Centro sportivo di Locate;
• Secondo l’art. 11 del contratto– ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE la società ha facoltà di sub-concedere a terzi i locali destinati alla somministrazione affinché gli stessi vi esercitino il relativo servizio al pubblico con i vincoli e i limiti previsti dal presente contratto. Il terzo, sub-concessionario, avrà titolo a presentata la Scia al Comune, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge.
Ritenuto che:
a) I concorrenti saranno chiamati ad offrire, oltre al canone di locazione dell’immobile, un progetto di gestione dell’esercizio in narrativa, nel quale si impegneranno alla gestione ed alla promozione dell’attività commerciale stessa e della funzione di aggregazione sociale;
Viste le norme vigenti in materia:
avvisa
che è indetta gara, procedura negoziata art 36 comma 2 lettera b d.lgs. 50/2016, per la scelta del gestore del pubblico esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel fabbricato di proprietà comunale sito in Ponte San Xxxxxx, frazione Locate, via Rimembranze, meglio individuato nella planimetria allegata, per l’ammissione alla quale gli interessati dovranno presentare apposita domanda, che dovrà pervenire allo scrivente Ufficio entro le ore 12.00 del 25.03.2019
La domanda stessa potrà essere presentata direttamente agli uffici di Linea Servizi, ovvero tramite pec all’indirizzo e-mail “xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx”.
Sin d’ora viene precisato che:
• la concessione manterrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza (presumibile) dall’23 Giugno 2019 con possibilità di rinnovo alla scadenza.
• per partecipare alla gara, gli interessati dovranno presentare un progetto offerta (in cui ogni partecipante enuncerà gli impegni che intende assumere sia in ordine agli acquisti di arredi ed impianti dei locali, sia sulle iniziative volte a rendere l’esercizio stesso luogo di aggregazione sociale), nonché l’offerta economica.
• l’aggiudicatario dovrà prestare idonea fidejussione a garanzia degli obblighi in misura pari ad una annualità del canone e comunque per importo non inferiore ad € 10.000,00 + IVA (diecimila/00) Iva Compresa;
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Chiunque voglia partecipare all’assegnazione in locazione dell’immobile in oggetto dovrà far pervenire a LINEA SERVIZI SRL, VIA PRIVATA BERNASCONI 13, 24039 SOTTO IL MONTE XXXXXXXX XXII (BG).
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara entro e non oltre entro le ore 12.00 del 25.03.2019, consegnata direttamente a mano agli Uffici. Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà recare all’esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la seguente dicitura: “Domanda di assegnazione in locazione dell’immobile Comunale ad uso Bar ubicato in Via Rimembranze” scadenza bando: entro le ore 12.00 del 25.03.2019.
Non saranno in nessun caso presi in considerazione plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere all’interno 3 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, contenenti la documentazione (BUSTA A), l’offerta tecnica (BUSTA B) e l’offerta economica (BUSTA C) con la medesima dicitura del plico originale
Il plico mancante dell’indicazione dell’immobile cui la medesima istanza si riferisce, non sarà ammesso
all’asta.
Le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte dall’offerente o dal legale rappresentante in caso di personalità giuridica e accompagnate da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore. La sopra elencata documentazione dovrà essere contenuta nella busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante esternamente la seguente dicitura: “Busta A – Documentazione”.
DOCUMENTI DI GARA LA BUSTA “A” – DOVRÀ CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) Istanza di ammissione alla gara, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale l’impresa attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000:
• che nella determinazione dell’offerta sono stati tenuti presenti tutti gli oneri ed i costi di qualsiasi natura previsti nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
• di aver preso conoscenza ed accettare integralmente senza riserve tutte le condizioni, circostanze e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e che comunque possano influire sulla concessione oggetto presente asta pubblica;
• dichiarazione esplicita, di aver verificato lo stato di fatto e di diritto dell’immobile e di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente bando e relativi allegati e di accettarle integralmente senza riserva alcuna;
• di aver disponibilità di mezzi e personale per la gestione del complesso turistico-ricettivo oggetto
del presente bando nei termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto;
• di essere a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’esibizione di dichiarazioni contenenti dati non rispondenti a verità equivale ad atto falso e che le dichiarazioni stesse sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale e quindi punite in base alla Legge Penale e dalle leggi speciali in materia;
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e ss. Della legge n. 689/1981;
• che l’impresa e i legali rappresentanti non sono incorsi in cause di esclusione, di cui all’art. 11 del
D. Lgs. N. 358/1992;
• di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e che non sussistono cause di divieto e/o sospensione dai procedimenti indicati nell’allegato 1) del d. Lgs. 490/1994, nei confronti dei soci amministratori e dei familiari degli stessi soggetti, anche di fatto, conviventi;
• di essere in regola nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi e infortunistici; L’Amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti relativi alle suddette dichiarazioni, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Dovrà contenere, inoltre:
B) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, con la quale si dichiari di non trovarsi in nessuna delle ipotesi ivi previste come motivo di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di gara, precisando che la disposizione normativa di cui trattasi, dispone quanto segue:
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291 quater
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis,
354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 xxx, xxxxx 0 x 0 xxx, xxx xxxxxxx del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente xxxxx non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
7. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
8. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
9. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
10. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati alla dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
11. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
C) Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o legale rappresentante dell’impresa nelle forme di legge, attestante l’iscrizione al Registro Imprese, tenuto presso la CC.II.AA. per l’attività di gestione ricettiva in corso di validità;
D) Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o legale rappresentante dell’impresa nelle forme di legge, attestante l’iscrizione al REC, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in corso di validità;
E) Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
• Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o legale rappresentante attestante l’iscrizione negli appositi registri istituiti presso la Prefettura; I) Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000:
• dichiarazione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante di data non anteriore al bando di gara.
F) Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 fino a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000:
• dichiarazione dalla quale risulti l’ottemperanza alla Legge 68/1999, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante di data non anteriore al bando di gara.
G) Attestato rilasciato dall’Ufficio di Linea Servizi Srl dal quale risulti che il concorrente – anche a mezzo di persona incaricata – ha effettuato la visita di sopralluogo dell’immobile, avendo complessivamente preso visione dei luoghi
H) Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo base indicato nel bando ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 (€ 10.000,00 x 3 anni= € 36.000 * 2% = € 720,00) a garanzia dell’offerta presentata, con polizza fideiussoria, assicurativa e/o bancaria.
BUSTA “B” OFFERTA TECNICA”, recante la scritta esterna “Offerta tecnica” dovrà contenere una dettagliata descrizione del Progetto di gestione (contenente il programma di apertura della struttura, il tipo di gestione e le attività di promozione e animazione ipotizzate per ciascun anno di gestione) e di tutti gli elementi necessari di valutazione.
BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA recante la scritta esterna “Offerta economica", dovrà contenere, l’indicazione del canone annuo offerto, espresso in cifre e in lettere (nel caso di discordanza prevarrà quello più vantaggioso per la Società)
Si rammenta che il canone annuale a base d’asta è fissato in € 10.000,00 + IVA (dieci/00) e verrà aggiornato annualmente a partire dal secondo anno e automaticamente nella misura ISTAT riferito al costo della vita. (dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegate al netto dei tabacchi.)
Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo posto a base di gara, pena
l’esclusione dalla gara.
ESCLUSIONI E ALTRE INFORMAZIONI
Resta inteso che:
• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, non ammettendosi reclamo alcuno;
• Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
• Non sono ammesse le offerte condizionate, parziali, espresse in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, o per persone da nominare;
• In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione;
• Si procederà anche nel caso sia pervenuta una sola offerta;
• Non sono ammesse offerte a ribasso;
• Non sono ammesse e pertanto non si darà corso all’apertura del plico, che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno fissato per la gara o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
• Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse, nell’istanza di ammissione alla gara, le indicazioni ed attestazioni ivi previste;
• Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia formulata in lingua italiana, non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara. In questo caso l’offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente con le irregolarità riscontrate, che saranno pure riportate nel verbale. La stessa rimane acquisita agli atti della gara;
• Non sono altresì ammesse le offerte, che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo
offerto;
• In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del II° comma dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827;
• Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo;
• La documentazione, non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R.
30.12.1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni;
• Verranno, altresì, escluse dalla gara quelle imprese per le quali risulti che sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza, indicate nell’allegato 1 al D.lgs. 08.08.1994, n. 490, a carico del titolare o dei legali rappresentanti o del direttore tecnico dell’impresa;
• Non è pure consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate;
• Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione d’imprese tra le quali sussistono situazioni di collegamento o controllo, oppure con identici rappresentanti o amministratori, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate;
• L’Amministrazione si riserva di effettuare le ricognizioni, di cui al D.lgs. 08.08.1994, n. 490 e di cui all'art. 43 D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica avverrà in seduta pubblica; l’apertura e la valutazione del plico contenente l’offerta tecnica avverrà in seduta riservata.
AGGIUDICAZIONE
Il giorno 26/03/2019 alle ore 10,00 la Commissione di gara procederà all’apertura delle offerte valide.
Con specifico verbale sarà dichiarata l’aggiudicazione al concorrente. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa, raggruppamento temporaneo di imprese, che avrà conseguito il maggior punteggio, attribuito sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
A) OFFERTA TECNICA: Punti 70
B) OFFERTA ECONOMICA: Punti 30
Il prezzo di aggiudicazione subirà un incremento annuo, come per legge, a partire dall’annata successiva a quella di aggiudicazione, in ragione dell’aumento percentuale ISTAT stabilito annualmente. (dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegate al netto dei tabacchi.)
Qualora pervengano due offerte uguali si procederà secondo i “Criteri di aggiudicazione” relativi al presente avviso. Si procederà all’aggiudicazione definitiva successivamente alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione all’incanto.
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è l'offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia all’articolo 94, co 2, del D. LGS. 50/2016 (ancorché la fattispecie contrattuale esuli dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti – locazione – si mutua il criterio di aggiudicazione in quanto ritenuto compatibile e coerente con il procedimento)
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo canone di locazione, pari al prezzo di aggiudicazione, deve avvenire semestralmente, entro la data stabilita in fase di sottoscrizione del contratto, mediante Bonifico Bancario. Non è prevista la possibilità di dilazioni di pagamento.
DURATA DELLA LOCAZIONE
Il contratto di locazione avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula dell’atto,
rinnovabile ai sensi della Legge 392/1978 (e s.m.i.).
CONDIZIONI D’AGGIUDICAZIONE
L’immobile è concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento, di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative occorrenti per l’uso, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte della Società. A tal fine l’aggiudicatario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione ordinaria.
Tali interventi saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte dei competenti Uffici Tecnici Comunali. È fatto salvo il diritto del Comune, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori, di richiedere le relative dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi d’adeguamento degli impianti alle vigenti normative. Le eventuali concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni e/o amministrative occorrenti per l’utilizzo dovranno essere richieste ed ottenute a cure e spese dell’aggiudicatario, senza che l’assegnazione costituisca impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi competenti. È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’immobile locato senza autorizzazione del locatore.
INFORMAZIONI
Ogni informazione è a disposizione di chiunque sia interessato, direttamente presso l’Ufficio di Linea Servizi Srl il martedì ed il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00, il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16,00, è possibile prendere visione dell’immobile previo appuntamento telefonico o per posta elettronica con il responsabile del procedimento di seguito indicato.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
CONDIZIONI CONTRATTUALI:
1. MODALITÀ’ DI GESTIONE
2. OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
3. DURATA DEL CONTRATTO
4. COPERTURE ASSICURATIVE E CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. MODALITÀ’ DI GESTIONE
SERVIZI MINIMI RICHIESTI Il soggetto che abbia formulato l'offerta più vantaggiosa ed assuma in locazione l'immobile (d’ora in poi denominato conduttore) è tenuto a offrire i seguenti servizi minimi, garantendone l’accessibilità a tutti e assicurando un livello qualitativo adeguato alle caratteristiche di un Centro Sportivo Comunale, anche attraverso l’uso di materiali idonei e l’adozione di accorgimenti e soluzioni di gestione eco-compatibili, così come di seguito descritti:
1.1 PERIODO DI APERTURA
Il conduttore è tenuto, pena la risoluzione del contratto, a garantire l’apertura al pubblico: Lunedi: 15.00-22.00
Martedì 9.00-22.00
Mercoledì 9.00-22.00
Giovedì 9.00-22.00
Venerdì 9.00-22.00
Sabato 9.00-18.00
Domenica 9.00-18.00
Con una apertura minima di 335 Giorni.
Detti tempi devono essere indicati con precisione nell'offerta e verranno valutati come da criterio di ponderazione di seguito meglio precisato.
Durante il periodo di apertura, qualunque esso sia, il gestore adotterà ogni iniziativa utile a scongiurare il verificarsi di danni connessi all’utilizzo della struttura in condizioni stagionali non ottimali e si assumerà ogni responsabilità in merito a detto rischio; Sarà possibile sospendere temporaneamente l’attività di gestione al fine di consentire l’effettuazione di eventuali lavori di manutenzione, ordinaria o straordinaria, dell’immobile. Anche in tal caso è fatto obbligo al conduttore di concordare i tempi e le modalità dei lavori con il locatore, dandone tempestiva e preventiva comunicazione al locatore che dovrà, comunque, assentire alla richiesta. Il conduttore è tenuto ad osservare gli orari di apertura al pubblico vigenti sul territorio Comunale ed a conformarsi alle norme che l’Amministrazione disporrà al riguardo.
2. OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
In considerazione delle condizioni del Complesso immobiliare in oggetto il conduttore, fermo restando la sua autonomia imprenditoriale, dovrà garantire adeguati livelli di qualità dei servizi e di assicurarne la fruizione per tutti. In particolare, risultano a totale carico del Gestore i seguenti obblighi: Gli arredi dovranno essere funzionali e confacenti alle caratteristiche architettoniche e tipologiche dell’immobile, nonché alle diverse tipologie d’uso degli spazi e dei servizi offerti. I materiali e le attrezzature dovranno essere conformi alle disposizioni di legge in particolar modo per quanto concerne le misure previste in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
• Il pagamento delle tasse di smaltimento rifiuti, nettezza urbana e ogni altro costo relativo alla locazione del complesso;
• La manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree esterne di pertinenza;
• Il servizio di pulizia di tutti i locali interni della struttura ricettiva, delle aree esterne, nel rispetto delle norme e degli obblighi di legge, con una frequenza tale da garantire sempre un ottimo livello di pulizia;
• La riconsegna in buono stato di manutenzione, allo scadere del contratto, dei beni immobili e mobili,
salvo il normale deterioramento dovuto all’uso;
• la pulizia e la manutenzione ordinaria delle strutture e delle aree esterne di pertinenza (compresi impianti, attrezzature, arredi e suppellettili);
• La raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’esercizio dell’attività;
• L’acquisizione delle autorizzazioni, sanitarie ecc., delle licenze commerciali necessarie per le attività connesse alla gestione del Complesso immobiliare;
• Ogni altro adempimento relativo al rispetto delle formalità previste dalla legge per lo svolgimento delle attività, ivi compresi i costi di intestazione temporanea delle licenze commerciali necessarie alla locazione del Complesso;
• Le utenze di Energia Elettrica, Gas, Acqua verranno suddivise tra locatore e locatario. (La spesa di Energia Elettrica verrà suddivisa tramite conta kWh installati mentre la fornitura di gas e acqua tramite computo metrico.
A titolo indicativo si elencano le spese imputate al conduttore nell’anno 2018
- Energia Elettrica consumo anno 2018 pari a Kwh 13880 pari ad € 3.592,14 + IVA
- Gas consumo anno 2018 pari a mc 1.677 smc pari ad € 1.140,00 + IVA
La determinazione degli importi del servizio viene effettuata sulla base del prezzo del combustibile e dell’energia elettrica come stabilito all’ARERA
- Acqua 50% dell’importo fatturato (per l’anno 20108 è pari a € 360,00 + IVA)
2.1 PAGAMENTO DEL CANONE
Il Canone, determinato dalla base d’asta e dall’importo a rialzo offerto, dovrà essere versato anticipatamente in rate semestrali, all’inizio di ogni anno di locazione.
L’importo della locazione è fissato in Euro 10.000,00 + IVA (diecimila/00) quale canone annuale di locazione, soggetto a offerta in aumento.
3. DURATA E FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla data della definitiva aggiudicazione. La forma del contratto sarà quella pubblico/amministrativa.
La durata del contratto è stabilita in tre anni, salvo richiesta di recesso, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente legislazione.
Al termine del contratto, se non rinnovato, sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il conduttore in cui si darà atto dello stato degli immobili e delle attrezzature riconsegnate al Comune.
Il conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto dando preavviso di sei mesi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In tal caso non avrà diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti, le spese sostenute e il canone versato anticipatamente.
4. COPERTURE ASSICURATIVE E CLAUSOLE CONTRATTUALI
La Società è sollevata da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale alle dipendenze del conduttore o a terzi fruitori durante la gestione. Il conduttore si impegna altresì a tenere indenne La Società da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata da soggetti terzi in relazione alla gestione dell’immobile.
La Società richiede:
• La stipula di apposita polizza assicurativa a copertura e a garanzia di eventuali danni, compresi quelli derivanti da incendio, atti vandalici cagionati alla struttura e/o ai beni oggetto della locazione, per l’importo non inferiore a €. 500.000,00;
• La stipula di apposita polizza assicurativa RCT / RCO a copertura e a garanzia di eventuali danni cagionati
a terzi nell’esercizio dell’attività, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00.
• Il deposito cauzionale previsto dall’art 103 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 dell’importo di aggiudicazione da
depositare all’atto della stipula del contratto di locazione;
• Il conduttore si impegna a garantire che la gestione del locale venga espletata in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente e a terzi.
5. MODIFICHE E MIGLIORIE
Sono consentite modifiche e migliorie dei beni immobili e delle attrezzature concesse in locazione, con oneri a totale carico del conduttore, previo consenso scritto dell’Ente. Tale consenso non è richiesto qualora si tratti di attività di ordinaria manutenzione. Le migliorie apportate agli immobili diventeranno “ipso facto” di proprietà del Comune di Ponte San Xxxxxx senza che il locatario abbia diritto a pretendere indennizzo di sorta. Sarà vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente, nonché La sub-locazione a terzi.
6. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’
Linea Servizi si obbliga a consegnare al conduttore i beni immobili nello stato in cui si trovano al momento, secondo un verbale di consegna che sarà redatto in contraddittorio tra le parti.
7. PROVENTI DELLA GESTIONE
Tutti i proventi derivanti dalla gestione del bar rimangono in capo al conduttore, ivi compreso qualunque conseguente rapporto di credito e di debito.
8. CONTROLLI E VERIFICHE
La Società si riserva la facoltà di verificare il pieno rispetto, da parte del conduttore, delle previsioni del presente Capitolato e delle obbligazioni assunte in sede di procedimento ad evidenza pubblica preordinato alla locazione. La Società si riserva inoltre la facoltà di effettuare sopralluoghi nella struttura, a mezzo di personale preposto, al fine di verificare lo stato di manutenzione dei beni immobili.
9. PENALITA’
Nel caso in cui le attività per qualsiasi ragione imputabile al conduttore, siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme al presente DISCIPLINARE verrà applicata una penale pari a euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di arbitraria sospensione e a euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di attività resa in modo non conforme alle previsioni del presente disciplinare.
10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 4 La Società ha facoltà, previa comunicazione scritta al conduttore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di risolvere di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Costituiscono, altresì, cause di risoluzione del contratto ai sensi all’art. 1456 del Codice Civile:
• il venir meno in capo all’affittuario dei requisiti richiesti per l’affidamento;
• la mancata richiesta ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio delle attività di cui trattasi;
• la revoca dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di cui trattasi;
• la morosità nel pagamento delle rate del canone;
• la destinazione delle strutture ad un uso diverso da quello previsto; • la cessione del contratto o il subaffitto degli immobili senza il consenso scritto del locatore;
• l’esercitare l’attività ricettiva con condotte che, sebbene non penalmente rilevanti, siano indecorose e tali da recare danno all’immagine dell’Ente proprietario. Nei casi sopra elencati, l’affittuario deve rilasciare immediatamente gli immobili senza che al medesimo possa essere riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo.
11. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia tra le parti relativa alla interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente Capitolato Speciale d’Appalto è competente il Foro di Bergamo.
12. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, responsabile del procedimento di cui trattasi, è il RUP della ditta nella persona del direttore generale Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
13. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato, in forma integrale sul sito web della società Linea Servizi Srl all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
14. INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 13, D.Lgs 30/06/2003, N. 196
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati personali, acquisiti dall’Ente in forza della partecipazione alla gara, di cui al presente bando, sono raccolti ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione con conseguente carattere obbligatorio del conferimento dei dati.
La mancanza di conferimento dei dati comporterà per i requisiti di ammissione l’esclusione dalla gara. I dati
saranno comunicati e diffusi nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale.
Titolare del trattamento dei dati personali è La Società Linea Servizi Srl, nei cui confronti i diritti sopracitati potranno essere fatti valere.
15. VARIE
Per quanto altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alle disposizioni vigenti in vigore. La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporterà la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti norme. Configurandosi come rapporto di locazione – come tale sottratto all’ambito di applicazione del D.lgs. 50/2016 - non è ammesso l’istituto dell’avvalimento.