DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E COMUNALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
1. PREMESSE
Con determinazione a contrarre n. 1425/73655/2019 del 29/11/2019 del dirigente del Settore Viabilità, questa Amministrazione ha disposto di affidare in concessione il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade provinciali e comunali della Provincia di Treviso.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Il luogo di svolgimento della concessione sono le strade di competenza della Provincia di Treviso e dei seguenti comuni:
1) ALTIVOLE
2) ARCADE
3) BREDA DI PIAVE
4) CARBONERA
5) CASALE SUL SILE
6) CASTELLO DI GODEGO
7) CAVASO DEL TOMBA
8) CESSALTO
9) CHIARANO
10)CONEGLIANO
11) CROCETTA DEL MONTELLO 12)GIAVERA DEL MONTELLO 13)GORGO AL MONTICANO 14)ISTRANA
15)LORIA
16)MARENO DI PIAVE
17)MONTEBELLUNA
18)MORGANO
19)NERVESA DELLA BATTAGLIA
20)PEDEROBBA dal 01/10/2019
21)PIEVE DI SOLIGO
22)PORTOBUFFOLE’
23)POSSAGNO
24)QUINTO DI TREVISO
25)REVINE LAGO
26)REFRONTOLO
27)SAN XXXXXX DI FELETTO
28)SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
29)SILEA
30)SPRESIANO
31)TREVISO
32)VILLORBA
33)XXXXXXXX XXXXXX
34)VOLPAGO DEL MONTELLO dal 01/10/2019
35)ZENSON DI PIAVE
36)ZERO BRANCO
37)CASTELFRANCO VENETO
codice NUTS ITH34 CIG 81108526CE
CPV 90611000-3 Servizi di pulizia strade
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l'ing. Xxxxxxxx Xxxxxx.
MODALITA' DI ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA
La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”). L'accesso è consentito attraverso il sito di ARIA S.p.A (xxx.xxxxxxx.xx) nella sezione “ACCEDI A SINTEL", mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
L'operatore economico dovrà necessariamente registrarsi al portale per poter accedere alla gara, visualizzare il bando e il presente disciplinare e per poter presentare i documenti richiesti. La registrazione dovrà essere eseguita dal legale rappresentante dell'impresa cliccando sul menu “ACCEDI” ==> Registrazione.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.
Il contact center per assistenza tecnica è disponibile al numero verde 800.116.738.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
Capitolato speciale d'appalto
Planimetria aree
Schema di contratto
Bando di gara;
Disciplinare di gara e allegati
Linee guida per la compilazione del DGUE
Manuale partecipazione alle procedure di gara
Modalità tecniche di utilizzo
Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture siglato dalla Regione Veneto, Prefetture- Uffici Territoriali del Governo del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 06/04/2017;
La documentazione di gara è disponibile nella piattaforma telematica Sintel.
2.2 CHIARIMENTI
E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara sulla Piattaforma SINTEL.
Le relative risposte verranno pubblicate sul sito internet della Provincia di Treviso, nell'apposita sezione creata per la pubblicità del bando e del disciplinare di gara.
Sarà possibile presentare faq solo fino a dieci giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte indicato nel bando e nel presente disciplinare.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/ nell’apposita sezione “Stazione Unica Appaltante – Bandi attivi” alla voce “Domande/Risposte”, raggiungibile direttamente dalla home page.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO E IMPORTO DELLA CONCESSIONE
La concessione non è suddivisa in lotti
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Descrizione del servizio | CPV | P (principale) S (secondaria) |
Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade di competenza della Provincia di Treviso e dei Comuni elencati nelle premesse | 90611000-3 | P |
L’importo del servizio è stato calcolato sulla base dello storico delle fatture quietanzate del precedente appalto per quanto riguarda gli interventi sulle SS.PP. e sulla base di quanto dichiarato dai Comuni aderenti; taleb importo ammonta ad € 239.520,00 annui/iva esclusa.
Il servizio non comporta nessun onere economico a carico della Provincia di Treviso e dei Comuni aderenti ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016: il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.
4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata della concessione è di due anni decorrenti dalla data di consegna del servizio, come stabilito dall’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
E’ prevista la facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni nonchè la proroga fino al completo espletamento di una nuova gara e comunque per un periodo massimo di 60 giorni.
La stazione appaltante esercita tali facoltà comunicandole al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 e art. 167, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad € 998.000,00 al netto di iva (gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a 0,00).
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Si precisa che per i consorzi di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere c) del Codice, invece, tale indicazione è una facoltà e non un obbligo, essendo dotato di una comune struttura d'impresa che gli consente di eseguire il servizio anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, così come novellato dall'art. 2 della legge 55/2019, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all’oggetto del servizio da affidare in concessione. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale.
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”.
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 2bis “produttori iniziali di rifiuti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi”.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
- Fatturato globale medio annuo per la concessione del servizio di cui all'oggetto, relativo agli ultimi 2 esercizi finanziari disponibili, antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad € 240.000,00. Tale requisito è richiesto in relazione alla complessità e alla specificità del servizio oggetto della presente procedura di gara. In particolare assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantire la capacità professionale, per assicurare un adeguato livello qualitativo delle prestazioni richieste.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove l'informazione sul fatturato non sia disponibile, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Aver effettuato, negli ultimi tre anni (2017-2018-2019 o 2016 – 2017 - 2018), servizi analoghi a quello posto a base di gara, a favore di Enti locali/Amministrazioni, o enti concessionari stradali di importo complessivo minimo pari ad € 300.000,00. Saranno ritenuti validi i contratti che si sono conclusi nel periodo di riferimento, così come quelli che sono stati avviati e tuttora in corso.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione;
- copia autentica dei contratti.
b) Possesso certificazione di Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a),
nonché quello relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alle cat. 5 e 2-bis di cui al punto
7.1 lett. b), devono essere posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto di cui al punto 7.2, relativo al fatturato globale medio annuo, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito relativo ai servizi prestati di cui al punto
7.3 lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo al possesso della certificazione ambientale di cui al punto 7.3 lett. b) devono essere posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) nonché quello relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alle cat. 5 e 2-bis di cui al punto
7.1 lett. b), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nei termini previsti dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della concessione
e precisamente di importo pari ad €19.960,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx;
x xxxxx restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria della Provincia di Treviso, banca UNICREDIT X.x.X. - X.xxxxx Xxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxxx Cod. IBAN: XX00X0000000000000000000000;
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non previsto.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In deroga al bando tipo, in relazione al principio esposto dalla sentenza Tar Lazio-Roma ( sentenza 6 novembre 2017, n.11031), confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 19 aprile 2018 n. 2386, è ammesso il tardivo pagamento del contributo ANAC, purché l' iscrizione al sistema AVCPass (Authority Virtual Company Passport), per il successivo rilascio del PassOE (Passaporto Operatore Economico), sia perfezionata entro i termini di scadenza di gara.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La documentazione amministrativa e l'offerta tecnica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all'indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxx/xxxx entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del 24/01/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di XXXXXX, che consentono di predisporre:
una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
una busta telematica contenente la documentazione tecnica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto al completamento di tutte le fasi all'interno della procedura Sintel.
La procedura aperta verrà espletata in seduta pubblica il giorno 27/01/2020 alle ore 9.00 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale, sita in Via Cal di Breda n. 116 – 00000 Xxxxxxx – Xxxxxxxx x. 0 xxxxx xxxxx.
Sono ammessi ad assistere all'espletamento della procedura di gara esclusivamente i legali rappresentanti degli operatori economici invitati o persone da questi ultimi delegati.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre la “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa. La documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa in un'unica soluzione, secondo le modalità specificate al successivo punto “Documentazione amministrativa”.
Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa a livello, l’operatore economico deve predisporre e inviare una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
accedere tempestivamente per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta, per i lotti per cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità.
Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma Sintel.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).
Si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire l'offerta di cui sopra sul sistema ed entro il termine sopra indicato.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative e l’offerta tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
IMPORTANTE
La presentazione dell’offerta mediante Sintel è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all’articolazione delle fasi descritte ed alla gara cui il concorrente intende partecipare.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nel presente Disciplinare. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare di allegare tutti i documenti richiesti.
Il concorrente esonera la SUA da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazioni delle prescrizioni sopra descritte.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
1) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
2) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
3) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
4) la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
5) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’ esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Attraverso l’apposita funzionalità “Invia offerta amministrativa”, disponibile nel “Dettaglio” della procedura presente in Sintel, il concorrente dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire tutta la documentazione di seguito elencata, debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore autorizzato con comprovati poteri di firma.
Tutta la documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dovrà essere inclusa in un'unica cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato .zip ovvero equivalente software di compressione dati (si fa presente che lo spazio massimo a disposizione per la cartella e di 100 MB).
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE
La domanda di partecipazione, con applicazione della marca da bollo debitamente annullata, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A“domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative del DGUE” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative del DGUE è sottoscritta digitalmente e
presentata:
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, sulla sezione documentazione di gara della piattaforma Sintel.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione ovvero compilando quanto segue:
la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c- quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice;
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012).
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 del Codice;
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui al par. 15.3.1, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione attestante:
l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA
Al successivo step di sottomissione di offerta, nel Campo “Offerta Tecnica” il concorrente dovrà allegare esclusivamente l'Offerta Tecnica firmata digitalmente.
La busta telematica – Offerta tecnica” dovrà contenere una relazione suddivisa in paragrafi numerati secondo i sub-criteri, redatta in formato A4 di carattere leggibile per un numero massimo totale di pagine pari a 15 (quindici). Si avverte che la Commissione Giudicatrice, nel caso di relazioni che superino il limite di pagine indicato, non esaminerà il contenuto delle pagine eccedenti tale numero..
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2-7 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Il punteggio complessivo da assegnare è pari a 100 e riguarda la sola componente tecnica, non essendo prevista la formulazione dell’offerta con componente economica, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1, con la relativa ripartizione dei punteggi.
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MAX SUB-CRITERIO | PUNTEGGI MAS SIMI | |
Ponderazione relativa (sub-peso) | |||
Criterio “A” Organizzazione della struttura aziendale messa a disposizione e modalità di ge stione operativa | Punti 65 | ||
Sub- cri terio A1 | Organizzazione della struttura dell'operatore economico | Punti 15 Il punteggio verrà attribuito secon do la formula: p = mc x 15 dove mc è la media dei coefficien ti, variabili tra zero e uno, attribui ti discrezionalmente dalla Com missione Giudicatrice (*) | |
Il concorrente dovrà indicare nella relazione la struttura organizzativa messa a disposizione per la conces sione di servizio oggetto dell’appal to criteri motivazionali: | |||
Criteri motivazionali: | |||
- Idoneità ed adeguatezza del mo dello organizzativo e della struttura che l’operatore economico intende adottare per la gestione dell’appalto. | |||
- Modalità di gestione delle varie segnalazioni di tracciabilità e tempi di risposta operativa. | |||
- Attività di coordinamento dei centri logistici operativi dislocati nel territorio | |||
- Flessibilità e capacità di adatta mento della struttura nel fronteggia re eventuali emergenze. |
Dislocazione, organizzazione e struttura dei centri logistici opera tivi individuati e loro funzionalità in base alla distribuzione sul xxxxxx xxxxx della Provincia di Treviso | ||||
Il concorrente dovrà fornire una planimetria (formato A3) con la di slocazione dei centri logistici ed il lustrare nella relazione la struttura | ||||
Sub- cri terio A2 | organizzativa dei centri logistici operativi messi a disposizione: Criteri motivazionali: | Punti 30 Il punteggio verrà attribuito secon do la formula: p = mc x 30 dove mc è la media dei coefficien ti, variabili tra zero e uno, attribui ti discrezionalmente dalla Com missione Giudicatrice (*) | ||
-Funzionalità dei centri operativi in base alla loro dislocazione e accessi bilità alla rete stradale oggetto della concessione | ||||
- Numero e tipologia dei mezzi di sponibili presso ciascun centro ope rativo | ||||
- Composizione e modalità di ge stione e coordinamento delle squa dre operative nei centri logistici | ||||
- Valutazione dei mezzi messi a di sposizione (tipologia, idoneità al servizio, vetustà, ecc.) | ||||
- Valutazione dell'attrezzatura in dotazione per ogni mezzo | ||||
- Capacità e flessibilità di adatta mento dei mezzi ed attrezzature a fronteggiara eventuali situazioni di emergenza viabilità | ||||
Sub- cri terio A3 | Scambio dati e reportistica degli interventi eseguiti, tra l'operatore economico, l'Amministrazione ed i Comuni aderenti | Punti 10 Il punteggio verrà attribuito secon do la formula: p = mc x 10 dove mc è la media dei coefficien ti, variabili tra zero e uno, attribui ti discrezionalmente dalla Com missione Giudicatrice (*) | ||
Il concorrente dovrà dimostrare nella relazione come intende gestire i dati di cui all'art. 13 del Capitola to: | ||||
Criteri motivazionali: | ||||
- Tempestività ed adeguatezza nel l'acquisire i dati relativi agli inter venti |
- Modalità di trasmissione/condi visione dei dati relativi agli inter venti con l'Amministrazione e con i Comuni aderenti, al fine di poter di sporre di informazioni tempestive e complete sull'attività svolta. | ||||
Formazione specifica del persona le impiegato nelle squadre operati ve; misure e procedure operative utilizzate per garantire la sicurez za degli operatori durante gli in terventi Il concorrente dovrà dimostrare l'e ventuale formazione specifica degli | ||||
Sub- cri terio A4 | operatori e descrivere le misure e modalità oeprative adottate per ga rantire la sicurezza sia degli opera tori che degli utenti della strada | Punti 10 Il punteggio verrà attribuito secon do la formula: p = mc x 10 dove mc è la media dei coefficien ti, variabili tra zero e uno, attribui ti discrezionalmente dalla Com missione Giudicatrice (*) | ||
Criteri motivazionali: | ||||
-Valutazione di eventuale formazio ne specifica attinente l’appalto, fatta al personale impiegato nelle squadre di intervento, da documentarsi con idonei attestati/certificazioni, in par ticolare per quanto riguarda la sicu rezza dei lavoratori, la segnaletica per i cantieri stradali, gli aspetti am bientali ecc | ||||
- Valutazione dell’efficacia delle misure di sicurezza, e modalità ope rative adottate dalle squadre operati ve per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ri pristino | ||||
Criterio “B” Caratteristiche dei prodotti utilizzati per l’attività di ripristino, con riferimento all’ecocompatibilità e alla tutela dell’infrastruttura | Punti 20 | |||
Sub- cri terio B1 | Caratteristiche prodotti utilizzati | Punti 10 Il punteggio verrà attribuito secon do la formula: p = mc x 10 | ||
Il concorrente dovrà indicare nella relazione i prodotti utilizzati e le loro caratteristiche | ||||
Criteri motivazionali: |
- Valutazione delle caratteristiche dei prodotti utilizzati per le attività di ripristino post- incidente, con par ticolare attenzione all’aspetto am bientale, risultante dalle schede tec niche dei prodotti. - Modalità di gestione delle varie segnalazioni di tracciabilità e tempi di risposta operativa. - Attività di coordinamento dei centri logistici operativi dislocati nel territorio - Flessibilità e capacità di adatta mento della struttura nel fronteggia re eventuali e diverse tipologie di emergenze. | dove mc è la media dei coefficien ti, variabili tra zero e uno, attribui ti discrezionalmente dalla Com missione Giudicatrice (*) | ||
Sub- cri terio B2 | Smaltimento dei rifiuti derivanti dagli interventi post-incidente Il concorrente dovrà indicare nella relazione le procedure e metodolo gie di smaltimento dei rifiuti deri vanti dagli interventi Criteri motivazionali: - Valutazione dell’efficacia delle procedure e metodologie di smalti mento dei rifiuti, a garanzia della tracciabilità delle operazioni - Individuazione dei siti che potran no essere utilizzati per il “deposito temporaneo” dei rifiuti raccolti per la successiva valutazione tecnica fi nalizzata all’individuazione del ma teriale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto a trattamen to. Tali siti dovranno essere funzio nali alla rete viaria oggetto della concessione. | Punti 10 Il punteggio verrà attribuito secon do la formula: p = mc x 10 dove mc è la media dei coefficien ti, variabili tra zero e uno, attribui ti discrezionalmente dalla Com missione Giudicatrice (*) | |
Criterio “C” Servizi aggiuntivi e migliorativi | Punti 15 | ||
Sub- cri | Tempi di intervento | Punti 5 |
terio C1 | L’operatore economico dovrà indi care il tempo massimo proposto per il raggiungimento del luogo del si nistro dall’orario di ricezione della chiamata 1 punto ogni 2 minuti in meno di quelli indicati all’art. 11 del CSA, per max 5 punti. | ||
Sub- cri terio C2 | Servizi aggiuntivi offerti dall’o peratore economico L’operatore economico dovrà in dicare nella relazione gli eventuali servizi aggiuntivi offerti senza alcun onere per l'Amministrazione, per i Comuni e per gli utenti, attinenti con l’oggetto dell’appalto La valutazione terrà conto del grado di rilevanza e di utilità del/dei servi zi aggiuntivi offerti | Punti 10 Il punteggio verrà attribuito secon do la formula: p = mc x 10 dove mc è la media dei coefficien ti, variabili tra zero e uno, attribui ti discrezionalmente dalla Com missione Giudicatrice (*) |
(*) Al fine di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi agli elementi da valutare, la Commissione giudicatrice procederà ad assegnare per tutti i sub-criteri sopraindicati un giudizio tra quelli sotto riportati, al quale corrisponde il rispettivo coefficiente:
x |
x |
x |
x |
x |
x non valutabile: coefficiente pari a 0,0 insufficiente: coefficiente pari a 0,2 sufficiente: coefficiente pari a 0,4 buono: coefficiente pari a 0,6
ottimo: coefficiente pari a 0,8 eccellente: coefficiente pari a 1,0
Giudizio | Descrizione | Coefficiente |
NON VALUTABILE | nel caso di trattazione assente che denota nulla o assenza di rispondenza con le aspettative | 0,0 |
INSUFFICIENTE | nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti | 0,2 | |
SUFFICIENTE | nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti | 0,4 | |
BUONO | nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti | 0,6 | |
OTTIMO | nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti | 0,8 | |
ECCELLENTE | nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell’ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti | 1,0 |
17.2 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi di natura qualitativa secondo quanto indicato nella tabella di cui al punto 17.1, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio finale secondo il metodo aggregativo compensatore sulla base della seguente formula:
Pi = Σ n [Wi*Vai]
dove:
Pi = punteggio dell’offerta i-esima n = numero totale dei sub-criteri
Wi = peso o punteggio attribuito al sub-criterio (i);
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sub-criterio (i) variabile tra zero ed uno.
I punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.
ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI
La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita pagina, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografa dall'offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 22 e ss. L. 241/90 s.m.i. da parte di xxxxx, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.
In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Dovrà, altresì, fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.
Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione Appaltante. Il concorrente, comunque, non potrà considerare riservata e/o secretata l'intera relazione.
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.
Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E RELATIVA VERIFICA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. La Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.
La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e ora sopra indicati presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, sita in Via Cal di Breda n. 116 – 00000 Xxxxxxx – edificio 8 sala riunioni e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara sulla Piattaforma SINTEL, e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara sulla Piattaforma SINTEL, e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare, tramite la piattaforma SINTEL, la corretta ricezione delle offerte e la presenza e validità della firma digitale apposta sul documento di offerta prodotto in automatico dal sistema;
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) con riferimento a ciascun Concorrente, ad aprire le buste telematiche contenenti la Documentazione Amministrativa dando contestualmente atto dei documenti ivi contenuti e della presenza della firma digitale;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.
c) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte con l'indicazione delle esclusioni e delle ammissioni alla procedura di gara;
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all’art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell’Albo, tali prescrizioni verranno aggiornate. Le incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti .
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE OFFERTA TECNICA E RELATIVE VALUTAZIONI
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta telematica concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della
garanzia provvisoria.
La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa secondo le misure e le modalità previste dall’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del
D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Provincia di Treviso entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La Provincia di Treviso comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Treviso, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il Dirigente del Settore Viabilità ing. Xxxxxxxx Xxxxxx
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa. La presente ha piena efficacia legale ed è depositata agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.