ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CATEGORIA OG1
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE TECNICO E LOGISTICA
Servizio Attività Tecniche
Allegato 1)
ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CATEGORIA OG1
CAPITOLATO SPECIALE TIPO D’APPALTO GENERALE
Pagina 1 di 29
INDICE
ART. 1.0 - NOMENCLATURA E DEFINIZIONI 4 ART. 1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 4 ART. 1.2 - IMPORTO DELL’APPALTO 4 ART. 1.3 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 4 ART. 1.4 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 4 ART. 1.5 - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEI LAVORI PREVISTI 5 ART. 1.6 - NATURA, CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELL’APPALTO – ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA 5 ART. 1.7. - DISPOSIZIONI GENERALI 5 ART. 1.8. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 6 ART. 1.9. - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 6 ART. 2.0 - FORMA DELL'APPALTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 7 ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 7 ART. 2.2 - STIPULA DEL CONTRATTO 7 ART. 2.3 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 7 ART. 2.4 - GARANZIA FIDEIUSSORIA E ASSICURAZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE 8
Art. 2.4.1. - Garanzia Fideiussoria 8
Art. 2.4.2. - Assicurazione 8 Art. 2.4.3 - Manutenzione delle opere e garanzie accessorie 8 ART. 2.5 - CONTENZIOSO – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 10 ART. 2.6 - DANNI E DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE 10 ART. 2.7 - SUBAPPALTI 10 ART. 2.8 - ACCESSO AI LUOGHI D’INTERVENTO – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 10 ART. 2.9 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 11 ART. 2.10 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE 11 ART. 2.11 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 11
ART. 2.12 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE 12
PARTE TERZA – ESECUZIONE – ONERI – RESPONSABILITA’ – PAGAMENTI - PENALITA’. 13 ART. 3.0 - DIREZIONE LAVORI (DL) 13 ART. 3.1 - CONSEGNA DEI LAVORI 13 ART. 3.2 - NORME GENERALI ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI 13 ART. 3.3 - CRONOPROGRAMMA E PENALI 13
ART. 3.3.1 – Cronoprogramma dei lavori 13 ART. 3.3.2 - Penali 14 ART. 3.4 - SOSPENSIONI 15 ART. 3.5 - PROROGHE 16 ART. 3.6 - LAVORI FESTIVI E FUORI DELL’ORARIO NORMALE 16 ART. 3.8 - VARIAZIONI DELLE OPERE – VARIANTI 16 ART. 3.9 - RICONSEGNA DELLE OPERE ALLA STAZIONE APPALTANTE 16 ART. 3.10 - COLLAUDI 16 ART. 3.11 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI 17 ART. 3.12 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI 17 ART. 3.13 - PROVVISTA DEI MATERIALI 17 ART. 3.14 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI 17 ART. 3.15 - RESPONSABILITÀ TECNICA 18 ART. 3.16 - DIFETTI DI COSTRUZIONE 18 ART. 3.17 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 18 ART. 3.18 - RISERVE DELL’APPALTATORE 24 ART. 3.19 - PREZZI CONTRATTUALI 24 ART. 3.20 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO 24 ART. 3.21 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI 25
ART. 3.22 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE A VARIAZIONI PREZZI CONTRATTUALI 26
ART. 3.23 - CESSIONE DEL CONTRATTO 26 ART. 3.24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 26
ART. 3.25 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 26 ART. 3.26 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 27 ART. 3.27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 27 ART. 3.29 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 29
PARTE PRIMA – GENERALITA’ INFORMAZIONI E MODALITA’ OPERATIVE
ART. 1.0 - NOMENCLATURA E DEFINIZIONI
Le espressioni sotto indicate verranno utilizzate nel presente Capitolato d’Oneri con il significato a fianco riportato:
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE, STAZIONE APPALTANTE (S.A.): Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma/AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA che appalta le opere indicate nei documenti di contratto.
APPALTATORE: l'Impresa, sia singola sia capogruppo di un'associazione di Imprese, alla quale viene affidato l'incarico di realizzare le opere indicate nei documenti contrattuali.
DIREZIONE DEI LAVORI: Ufficio preposto alla Direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione degli interventi costituito da:
- DIRETTORE DEI LAVORI: il tecnico abilitato, incaricato dall'Amministrazione committente, di dirigere i lavori secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. di cui al D. Lgs. 50/2016
- DIRETTORI OPERATIVI: assistenti che collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti di lavori siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali.
- ISPETTORI DI CANTIERE: assistenti che collaborano con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori.
- DIRETTORE DI CANTIERE: il tecnico qualificato incaricato dall'Appaltatore di organizzare il cantiere e condurre i lavori previsti.
- COORDINATORE della SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE: Il tecnico qualificato incaricato dell’Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81.
- COORDINATORE della SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: Il tecnico qualificato incaricato dall’Amministrazione di sorvegliare i lavori ai sensi del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81.
Nell’ambito del presente Capitolato Speciale s’intendono per:
• Regolamento | il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (D.Lgs. 207/2010), per le parti tutt’ora vigenti; |
• Codice dei Contratti | il nuovo codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 |
ART. 1.1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto si riferisce all’esecuzione di lavori nell’ambito dell’Accordo Quadro quadriennale e contiene le disposizioni valide per tutte le tipologie di affidamenti possibili. Le indicazioni specifiche saranno riportate negli elaborati relativi ai singoli e distinti affidamenti.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla documentazione costituente il progetto, nonché in conformità di quanto previsto nei documenti di cui agli Elenchi prezzi posti a base di gara.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
ART. 1.2 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto dei singoli affidamenti verrà definito in occasione dell’individuazione degli stessi, tenuto conto dei prezzi unitari fissati in sede di gara.
Il corrispettivo contrattuale è da ritenersi comprensivo di ogni onere, nessuno escluso, per consentire la completa utilizzazione delle opere nelle condizioni e per gli scopi espressi nei documenti di gara.
ART. 1.3 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Il progetto esecutivo verrà definito in occasione dell’individuazione degli stessi.
ART. 1.4 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il termine fissato per la realizzazione globale di ogni singolo intervento è di verrà definito in occasione dell’individuazione degli stessi, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso in cui alla
stessa ditta vengano affidati più lavori, il termine viene fissato per la realizzazione di ciascuno.
Nel calcolo del tempo contrattuale verrà tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto in sede di progettazione esecutiva.
La stazione Appaltante potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie per garantire forniture o lavori da effettuarsi a cura di altre ditte per conto della medesima Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori.
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
ART. 1.5 - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEI LAVORI PREVISTI
Si rimanda a quanto descritto nelle relazioni specialistiche del progetto esecutivo che verrà definito per ogni singolo affidamento.
ART. 1.6 - NATURA, CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELL’APPALTO – ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA
Nel caso che debba operare all’interno di strutture nelle quali deve proseguire l’attività sanitaria, l’impresa aggiudicatrice dovrà procedere ai lavori per fasi successive in modo tale da garantire le attività sanitarie in corso, riducendo al minimo i disagi per l’utente e per il personale sanitario. L’impresa dovrà porre particolare cura nella segnalazione dei lavori in corso, nella recinzione del cantiere e dovrà organizzare i lavori in modo da lasciare libero il transito agli automezzi autorizzati, sempre senza pretendere alcun compenso o aumento dei corrispettivi.
La Direzione Tecnica (coordinamento, programmazione, attuazione), la responsabilità della conduzione dei lavori, comprensiva della direzione dei cantieri, dell’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori a norma del Capitolato Generale, del presente Capitolato Speciale, dei Disciplinari Tecnici, degli elaborati progettuali nonché dell’osservanza di qualunque disposizione di legge riguardante le norme di sicurezza, assicurative e previdenziali è a totale carico dell’Impresa Appaltatrice.
ART. 1.7. - DISPOSIZIONI GENERALI
La partecipazione da parte dell’appaltatore alla presente gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto relativo al singolo affidamento e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, dà atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto a base di gara predisposto dalla Stazione Appaltante;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza della documentazione posta a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di
coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
ART. 1.8. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Specifiche prescrizioni a cui l’Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento delle prestazioni di sua competenza potranno essere disposte nei documenti oggetto del singolo affidamento o giornalmente dalla D.L. in relazione ad attività sanitarie in corso.
Oltre lo scrupoloso rispetto di tali prescrizioni, l’Appaltatore dovrà in ogni caso approntare tutte le dovute accortezze e cautele affinché non si verifichino interferenze con le attività sanitarie in corso senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi o proroghe dei termini.
E’ fatto specifico obbligo all’Appaltatore, nel rispetto dei programmi lavori, di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto in modo tale da renderlo compatibile con le attività sanitarie in corso.
In particolare l’Appaltatore, nello sviluppo dei lavori in ambienti ove proseguono attività sanitarie, dovrà tenere conto delle necessità, di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori, di precedere o differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e maestranze da un ambiente all’altro per consentire l’ordinato proseguimento dell’attività sanitarie, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione.
Pertanto, l’Appaltatore dovrà tenere conto, nell’esecuzione dei lavori, dell’inderogabile necessità di non produrre, nè rumori che possono danneggiare o impedire le attività sanitarie, nè interruzioni della regolare e continua funzionalità degli impianti. In particolare per quanto attiene i rumori sarà obbligatorio l’impiego di attrezzature opportunamente silenziate e comunque le lavorazioni specifiche che producono rumore quali le demolizioni dovranno essere eseguite nei giorni e/o orari concordati con la direzione sanitaria.
Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività sanitarie, l’Appaltatore dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare il rischio di contagi, infezioni e/o pericoli per la salute delle maestranze e della mano d’opera impiegata in cantiere.
Per tali lavorazioni l’Appaltatore è altresì tenuto ad approntare ogni necessaria misura, in relazione allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività comunque connessa all’esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto, l’incolumità tanto dei degenti ed in generale dei fruitori del servizio sanitario, che del personale dipendente comunque impiegato nella struttura.
Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni del presente articolo sono a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti.
L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di manlevare il Committente da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articolo.
ART. 1.9. - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'appaltatore si assume tutti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti a suo carico dalla legge n. 136 del 13/08/2010.
A tal fine l'appaltatore dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP rilasciati dalla Stazione Appaltante.
L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Nel contratto sottoscritto per il singolo affidamento è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010.
La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.
PARTE SECONDA – AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, CONTRATTO E NORMATIVA
ART. 2.0 - FORMA DELL'APPALTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La forma dell’appalto e le modalità di aggiudicazione saranno definite in occasione dei singoli affidamenti, nell’ambito delle disposizione contenute nei documenti di gara dell’Accordo Quadro.
In ogni caso l’Impresa concorrente rimane interamente responsabile della completa esecuzione delle opere.
ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
I documenti contrattuali dei singoli affidamenti saranno definiti in occasione dei singoli affidamenti, nell’ambito delle disposizione contenute nei documenti di gara dell’Accordo Quadro.
ART. 2.2 - STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato con le modalità definite in occasione dei singoli affidamenti, nell’ambito delle disposizione contenute nei documenti di gara dell’Accordo Quadro.
L’Impresa aggiudicataria dei lavori dovrà addivenire, entro il termine all’uopo fissato nella lettera di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, alla stipulazione del formale contratto di appalto, dopo aver provveduto alla costituzione della cauzione definitiva. Nel caso che anche uno dei documenti richiesti, alla data di sottoscrizione del contratto, mancasse o risultasse anche parzialmente non rispondente al fine per il quale è richiesto, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare decaduta l’Impresa aggiudicataria, senza che essa possa avanzare pretese od eccezioni di sorta. Qualora l’Impresa aggiudicataria non addivenga, per propria inadempienza, alla stipulazione del formale contratto d’appalto, essa sarà decaduta dall’aggiudicazione, senza che ciò possa costituire per l’Impresa motivo di pretese od eccezioni di sorta. In tale caso, la Committente potrà aggiudicare l’appalto all’offerente risultato secondo, salvo l’esercizio di facoltà di eventuale risarcimento dei danni. Le tasse, le imposte, le spese e gli oneri tutti, inerenti e conseguenti alla stipulazione in forma di scrittura privata ed alla eventuale registrazione del contratto, sono a carico dell’Appaltatore.
ART. 2.3 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Nello sviluppo delle attività degli interventi, l’Impresa assuntrice ha l’obbligo di osservare, oltre alle norme contenute nei documenti facenti parte del contratto, ogni altra norma di legge nazionale o regionale, decreti vigenti che siano emanati in corso d’opera e che siano inerenti al lavoro in oggetto, compresi i regolamenti e le norme esistenti nel Comune in cui vengono svolti i lavori, in materia urbanistica, edilizia ed igiene.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta all’esatta osservanza delle norme di seguito riportate per l’intera durata dell’appalto.
a) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
b) Legge 136/2010;
c) D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti tutt’ora vigenti;
d) Leggi Regionali n. 22 del 29/03/1980 e n. 50 del 20/12/1994;
e) Tutte le norme di legge, decreti, regolamenti e protocolli vigenti ed emanandi che disciplinano i LL.PP., con particolare riguardo alla “normativa antimafia”;
f) Xxxxx e disposizioni vigenti ed emanandi circa l’assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione infortuni sul lavoro;
g) L’Impresa sarà tenuta all’osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la Progettazione (CSP) e ai successivi aggiornamenti apportati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
h) Contratti collettivi di lavoro. In particolare, l’Impresa aggiudicataria si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell’appalto, e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data dell’offerta in sede di gara, alla categoria nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L’Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o
receda da essi. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertati dalla Stazione appaltante o a questa segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Impresa e anche, se del caso, all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (venti per cento), sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.
i) Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti di lavori, concessioni, forniture e servizi nel settore dei LL.PP. nella provincia di Parma, sottoscritto in data 11/17/2016 con la Prefettura di Parma.
ART. 2.4 - GARANZIA FIDEIUSSORIA E ASSICURAZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 2.4.1. - Garanzia Fideiussoria
Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, come analiticamente indicato dal disciplinare di gara, tenuto conto delle disposizioni anche di importo riportate negli atti stessi.
Ai sensi dell'articolo 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, come analiticamente indicato dal disciplinare di gara, tenuto conto delle disposizioni anche di importo riportate negli atti stessi.
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, quantificate nei documenti dei singoli affidamenti.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata quantificata nei documenti dei singoli affidamenti, così come previsto dal comma 7 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
La polizza assicurativa dovrà inoltre, con riferimento alla sezione B del succitato schema tipo, espressamente includere i sotto elencati rischi:
⮚ danni a cose dovuti a vibrazioni;
⮚ danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
⮚ danni a cavi e condutture sotterranee o sotto traccia.
Si richiede con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, la copertura dei rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 2.4.3 - Manutenzione delle opere e garanzie accessorie
Dalla data del verbale di ultimazione dei singoli lavori sino a che non sia intervenuta l’approvazione del collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo, fatte salve le maggiori
responsabilità sancite dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
L’appaltatore con la partecipazione alla gara dichiara che i materiali impiegati nell’esecuzione dei lavori saranno di ottima qualità, durevoli nel tempo compatibilmente all’uso cui sono destinati e conformi alle prescrizioni tecniche contemplate nel capitolato d’oneri e negli altri documenti contrattuali.
In base all’art. 1669 del Codice Civile, l’Impresa è garante per un periodo di 10 anni, in caso di vizi dovuti ai materiali, forniture e posa in opera da parte dell’Impresa stessa. Tale garanzia copre oltre alla parte strutturale, anche gli impianti e le opere di finiture ad esclusione, naturalmente, della normale usura che subiscono i materiali.
L’appaltatore, dietro semplice diffida a mezzo posta elettronica certificata da parte dell’Amministrazione è obbligato a riparare tempestivamente, a sua cura e spese, ogni guasto, danno, deperimento e quanto altro si verificasse nel periodo di garanzia alle opere, alle forniture e agli impianti per effetto della cattiva qualità dei materiali o per difetto di costruzione, nonché di sostituire le parti difettose o deficienti con altre di buona qualità, corrispondenti alle specifiche tecniche dell’appalto e di eseguire tutti i lavori di demolizione, ricostruzione o ripristino di opere murarie e di rifinitura ed ogni altra opera comunque necessaria per la sostituzione del materiale garantito.
L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle indicazioni, prescrizioni e previsioni contenute nei documenti di contratto, dei progetti costruttivi e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatigli. L’appaltatore dovrà demolire, a proprie spese, quanto eseguito in difformità alle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. La Stazione appaltante potrà accettare tali opere, ma in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell’eventuale loro minor costo, restando obbligato l’appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali, o comunque impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L’appaltatore non potrà mai opporre, ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza in
cantiere del personale di direzione e di sorveglianza dell’appaltante nonché l’approvazione di disegni e di calcoli. L’appaltatore, od altro tecnico da lui nominato, sarà l’unico responsabile per tutte le incombenze del cantiere sia della direzione che della sorveglianza delle maestranze e del materiale, dell’esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisorie di qualunque genere sollevando il Direttore dei Lavori e il Committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Ogni onere e responsabilità, sia civile che penale, di qualsiasi genere, natura ed entità, sia diretta che indiretta, sia verso terzi che verso l’Amministrazione Committente, comunque derivante dall’assegnazione del singolo contratto all’Appaltatore, sarà a totale carico dell’appaltatore stesso che solleverà, nel modo più ampio e completo, il Committente da ogni peso, controversia e cause dirette o indirette, di qualsiasi specie, anche se dipendenti da infrazioni od omissioni alle leggi e regolamenti vigenti o che entreranno in vigore durante il corso dei lavori. In particolare, l’Appaltatore esonera, sin d’ora, il Committente da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi o prodursi in dipendenza dei lavori assegnati.
Spettano, pertanto all’Appaltatore, le responsabilità emergenti dall’esecuzione dei lavori con procedimenti,
materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali e cautele rispondenti alle buone regole dell’arte edilizia ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia.
Rientrano, pertanto, nelle responsabilità dell’appaltatore, le conseguenze derivanti dalla osservanza delle norme di comune prudenza e di quelle che regolano l’esecuzione dei lavori edilizi agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro; a tale riguardo, l’Appaltatore esonera espressamente da ogni responsabilità sia l’Amministrazione Committente ed i suoi rappresentanti, sia il Direttore dei Lavori, sia il personale facente parte, a qualsiasi titolo, della Direzione dei lavori.
Indipendentemente dall’esito del collaudo, permane, per l’Appaltatore, la responsabilità decennale se, per il vizio del suolo o per difetto della costruzione, le opere rovinino in tutto o in parte oppure presentino evidente pericolo di crollo oppure presentino gravi difetti che ne compromettano la stabilità (Art. 1669 C.C.).
Ciò anche se le opere sono state collaudate, prese in consegna dal Committente e pagate. Il termine di dieci anni decorre dalla data del collaudo definitivo favorevole, ma si estende oltre tale periodo se il Committente
avrà denunciato i difetti in parola entro il decennio stesso.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e degli interventi. L’inadempienza alle prescrizioni dei punti sopraindicati, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, può essere motivo di rescissione immediata del contratto.
ART. 2.5 - CONTENZIOSO – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia insorgesse sull’interpretazione ed esecuzione del contratto, nessuna esclusa, e che non si sia potuta definire con accordo bonario o con accettazione da parte dell’Impresa appaltatrice delle determinazioni definitive adottate dall’Azienda, sarà deferita al giudizio del giudice ordinario. Si esclude l’arbitrato e si pattuisce fin d’ora la competenza esclusiva del Foro di Parma.
ART. 2.6 - DANNI E DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Non sarà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.
Nessun compenso sarà dovuto per i danni di forza maggiore quando siano imputabili di negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, che non abbiano osservato le regole d’arte e le prescrizioni della direzione lavori.
Si rinvia all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Tutte le Imprese, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/16, dovranno indicare nell’ambito dell’offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi, pena il diniego della successiva autorizzazione al subappalto, nei limiti comunque del massimale previsto dalla normativa rispetto al singolo affidamento.
Si procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazione dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.
In questi casi sarà necessario trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione firmata dall’appaltatore e dal subappaltatore, riportante la tipologia dei lavori e l’importo da corrispondere.
Nel caso in cui non sussistono le condizioni sopra riportate e non si procede al pagamento diretto al subappaltatore, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ciascun pagamento relativo ad un SAL, il corrispettivo riconosciuto ai subappaltatori e copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzia. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere al pagamento né del SAL successivo, né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.
Ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che la quota massima subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del singolo contratto (fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo), e l’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di tale articolo, nonché quanto espressamente indicato in merito nello schema di contratto.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
ART. 2.8 - ACCESSO AI LUOGHI D’INTERVENTO – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
L’accesso ai luoghi di intervento del cantiere è riservato agli addetti ai lavori ed al personale della stazione appaltante. E’ fatto divieto all’Appaltatore di consentire a chicchessia l’accesso ai luoghi ove si svolgono gli
interventi senza la preventiva autorizzazione del RUP. L’appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi. Per la contravvenzione a quanto sopra esposto, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale, da detrarsi sull’ammontare dello stato di avanzamento al raggiungimento della quota prevista, ovvero sul pagamento dello stato finale; ciò non esonera l’appaltatore dal rispondere personalmente degli ulteriori danni, anche d’immagine, causati all’Amministrazione per comportamenti difformi rispetto a quanto sopra stabilito; egli è inoltre responsabile anche se il fatto è commesso da suoi dipendenti, da subappaltatori o fornitori autorizzati.
L’Appaltatore inoltre dovrà consentire, in attuazione della deliberazione n. 111 del 24/05/2010, il libero accesso
ai cantieri dei tecnici della Cassa Edile, dei tecnici del Comitato Paritetico Sicurezza (CPT) del Centro Servizi Edili di Parma.
ART. 2.9 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si applica l’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Per i Raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici. in caso di fallimento dell’appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 2.10 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
ART. 2.11 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva sarà sempre acquisito dalla .S.A. nei seguenti casi:
• per la verifica della dichiarazione prodotta al momento della partecipazione alla gara d’appalto;
• per l'aggiudicazione dell'appalto;
• per la stipula del contratto;
• per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori;
• per il collaudo e il pagamento del saldo finale;
• per i subappalti, nei confronti del subappaltatore
La Stazione Appaltante si riserva di effettuare ulteriori verifiche/controlli rispetto alla documentazione prodotta. A tal fine l’appaltatore s’impegna a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i dati necessari per consentire i riscontri sopraindicati.
ART. 2.12 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE
L’appaltatore deve eleggere domicilio, al quale si intenderanno ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Qualora il rappresentante dell’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
PARTE TERZA – ESECUZIONE – ONERI – RESPONSABILITA’ – PAGAMENTI - PENALITA’.
Il Responsabile del procedimento che assume anche il ruolo di Responsabile dei Lavori nominerà un Direttore dei Lavori il quale opererà ai sensi della vigente normativa, e prenderà l’iniziativa di fornire ogni disposizione necessaria affinché i singoli lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità con i relativi progetti e contratti.
ART. 3.1 - CONSEGNA DEI LAVORI
Il D.L. fissa il giorno per la consegna dei singoli lavori, secondo quanto previsto dalla normativa.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione analiticamente indicata nel Bando integrale di gara – disciplinare di gara all’art. 23.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto e l’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’impresa provvederà a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini concordati con i tecnici all’interno del termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal Direttore dei Lavori.
ART. 3.3 - CRONOPROGRAMMA E PENALI
ART. 3.3.1 – Cronoprogramma dei lavori
L’aggiudicatario dovrà produrre il diagramma di programmazione temporale, settimana per settimana, della realizzazione delle singole opere affidate, compresi l’ottenimento di autorizzazioni, costruzione, attrezzamento, collaudi e autorizzazioni all’uso.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore non ha diritto allo
scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di esecuzione d’ufficio, ai fini dell’applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal D.L. per compiere i lavori.
Il Cronoprogramma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell’Aggiudicatario;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
Eventuali aggiornamenti del cronoprogramma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore dovranno essere condivisi dal responsabile del procedimento, anche se non comportano modifica delle scadenze contrattuali.
In caso di consegna parziale, il cronoprogramma dovrà essere aggiornato, a cura e spese dell’appaltatore, prevedendo la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
Oltre a quanto espressamente previsto nel contratto per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, si definiscono le seguenti clausole con riferimento ai singoli affidamenti.
L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare alla penale come di seguito specificato. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale è ritenuto sul prezzo del lavoro. E’ ammessa la totale o parziale disapplicazione di essa quando si riconosca che in tutto od in parte il ritardo non sia imputabile all'appaltatore. Le spese di assistenza saranno computate dal Responsabile del procedimento sentito l’ufficio di Direzione Lavori, il Collaudatore, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e la Stazione Appaltante.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle singole opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma secondo, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori.
La penale irrogata ai sensi del comma 2 e 3, è disapplicata e se già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare l’importo di Euro 50.000,00 (valore fissato forfetariamente in funzione della tipologia del contratto in oggetto). Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al limite prima indicato, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di esecuzione d’ufficio, ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.
Nei casi previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’appaltatore non può mai attribuire causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte dell’appaltatore, ad esclusiva discrezione della S.A.
I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Le sospensioni e le proroghe di cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavori.
Fuori dei casi previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati, salvo quanto previsto nel periodo precedente, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 107, c. 5 del D. Lgs. 50/2016.
L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggiore durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione.
ART. 3.6 - LAVORI FESTIVI E FUORI DELL’ORARIO NORMALE
Le opere non verranno eseguite fuori dell’orario normale di lavoro (Lun. – Ven. 08.00-18.00 Sab. 08.00-13.00) se non nei casi seguenti:
⮚ che esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessità, urgenza o relativi ad attività sanitaria in corso;
⮚ che l’impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i lavori nel tempo stabilito.
ART. 3.8 - VARIAZIONI DELLE OPERE – VARIANTI
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
ART. 3.9 - RICONSEGNA DELLE OPERE ALLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
Dovrà essere emesso il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016. Tale certificato avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato si intenderà tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sarà intervenuto entro i successivi due mesi.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo tecnico o di verifica strutturale volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
ART. 3.11 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
L'appaltatore attraverso il Direttore Tecnico di Cantiere mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare al suo personale le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte col contratto. L'appaltatore non può assumere per suoi agenti e capi cantiere se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella conduzione e nella misurazione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere la sostituzione degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonché dalla malafede, o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Il Direttore Tecnico di Cantiere sarà responsabile del rispetto del piano di sicurezza secondo la normativa
vigente da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
ART. 3.12 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI
I materiali devono corrispondere alle prescrizioni contenute nei documenti di gara, essere della migliore qualità, e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.
L'accettazione dei materiali non è definitiva, se non dopo che sono stati posti in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo la introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Qualora le opere da realizzare richiedessero interventi particolari non chiaramente desumibili dall’appaltatore dagli elaborati progettuali in descrizione, numero, quantità, colore e forma, sarà propria cura chiedere gli opportuni chiarimenti alla D.L., la quale ne specificherà le modalità di esecuzione senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere l’aumento dei prezzi contenuti nell’elenco prezzi di riferimento.
Rientrano in questi casi i particolari costruttivi o decorativi comunque necessari come infissi, coperture speciali, zone di collegamento e contatto con le strutture esistenti, pannellature, davanzali, carpenterie, armatura delle strutture in c.a, particolari della carpenteria in ferro e in legno, ordinario e lamellare, ecc. che potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive dell’Impresa all’atto della realizzazione. In tal caso potranno essere richieste dall’impresa, qualora concordemente sia ritenuto confacente alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse, ma ugualmente efficaci, che andranno convalidate dalla D.L. Comunque l’appaltatore non avrà diritto al riconoscimento di alcun aumento dei prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari.
Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo. Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento dei prezzi. Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minor lavorazione, il direttore dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. La direzione dei lavori può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire la idoneità dei materiali. Le spese relative saranno imputate a carico dell’appaltatore.
ART. 3.13 - PROVVISTA DEI MATERIALI
L'appaltatore procura i materiali dove meglio crede, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto salvo che nei disciplinari siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono provenire. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.
ART. 3.14 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI
Qualora si verifichi il caso che, per qualsiasi ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre località per l’estrazione o l’approvvigionamento dei materiali stessi, l'appaltatore non può rifiutarsi al cambiamento ordinato
per iscritto della Direzione Lavori.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano stabiliti nel contratto, l'appaltatore non può cambiarli senza l'assenso scritto della Direzione Lavori.
ART. 3.15 - RESPONSABILITÀ TECNICA
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all’epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la maggior tutela della stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile. All’Impresa aggiudicataria incombe anzi l’obbligo (se richiesto dalla D.L) di preporre alla Direzione del Cantiere almeno un tecnico diplomato di specifica competenza. La nomina dei tecnici sopra indicati dovrà essere comunicata alla direzione dei lavori entro 30 giorni dalla esecutività del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori.
In particolare compete esclusivamente all’appaltatore ed al direttore del cantiere ogni decisione e responsabilità
per quanto riguarda:
• le modalità e i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
• le opere provvisionali, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio e danni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando la stazione appaltante sollevata ed indenne da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.
Per ogni altra responsabilità si fa riferimento a quanto riportato nei successivi articoli.
ART. 3.16 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese e rischio, i lavori che il Direttore dei Lavori riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti. Sulla opposizione dell'appaltatore decide il Responsabile del Procedimento e qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferisce al Responsabile del Procedimento, il quale può ordinare le necessarie verifiche. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore; in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.
ART. 3.17 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Gli oneri sono così suddivisi:
Gruppo 1 – di carattere generale;
Gruppo 2 – in fase di progettazione e precedenti all’inizio dei lavori; Gruppo 3 – durante il corso dei lavori;
Gruppo 4 – successivi all’ultimazione dei lavori;
Gruppo 1 – Di carattere generale
1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
2. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
3. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
4. l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori o dal collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Qualora la ditta non provveda a pagare entro 60 gg. le spese relative alle prove, queste verranno conteggiate in detrazione dal prossimo stato di avanzamento dei lavori, maggiorate del 50%;
5. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
6. il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;
7. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
8. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali. Si precisa che la gestione dei rifiuti prodotti compete esclusivamente all’appaltatore che dovrà provvedere a sua cura e spese ad effettuarne lo smaltimento in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative;
9. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, telefonici e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
10.l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
00.xx fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
00.xx costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
00.xx messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
00.xx consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo del materiale utilizzato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
15.l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
16.l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
17.gli oneri derivanti dall’osservanza di tutte le norme tecniche previste dalle vigenti norme e disposizioni dei competenti organismi (VV.FF.; ISPELS; USL; Commissione tecnica regionale, Direzione Sanitaria, ecc.).
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune di Parma, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Gruppo 2 – Precedenti l’inizio dei lavori
1. La presentazione della documentazione richiesta dal presente Capitolato Speciale d’Appalto o nei disciplinari tecnici; per la ritardata o incompleta presentazione della documentazione sopracitata, sarà applicata all’Impresa appaltatrice la penale indicata nei relativi articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Gruppo 3 – Durante il corso dei lavori.
1. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solida staccionata in legno, in muratura o metallica, secondo quanto indicato nel piano di sicurezza e secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
2. L’assicurare la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i beni di proprietà dell’Azienda in esso esistenti. Tale vigilanza s’intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante e per le opere consegnate;
3. Il deposito presso il cantiere e prima di eseguire i lavori oggetto dell’appalto, di una campionatura completa dei materiali e delle apparecchiature da installare. L’Impresa dovrà allontanare immediatamente dal cantiere i materiali rifiutati;
4. L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità;
5. Le opere di cantiere dovranno essere sviluppate, in linea di massima, mediante gli accorgimenti che proteggano le attività sanitarie che si svolgono nei padiglioni. In particolare tutte le opere dovranno essere eseguite in conformità del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
6. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori a scopo di sicurezza;
7. L’effettuazione, su richiesta della D.L., di lavori in economia fornendo la mano d’opera necessaria; i compensi per tali prestazioni saranno valutati applicando le paghe orarie previste nell’elenco prezzi unitari;
8. L’effettuazione di calcoli e dimostrazioni (timbrati e firmati da tecnici abilitati) inerenti all’appalto, eventualmente richiesti in corso d’opera dalla D.L.;
9. Se previste opere in c.a., prima dell’inizio di qualsiasi getto per opere in c.a., è fatto obbligo all’Impresa di avvertire in via ufficiale e con un anticipo di almeno 48 ore la D.L. allo scopo di consentire alla medesima la verifica delle armature predisposte. Per la mancata ottemperanza alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all’Impresa appaltatrice, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale. L’importo della penale verrà detratto dal Certificato di Pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza;
10. L’effettuazione della pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito di cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché la pulizia finale dei locali, a lavoro completato. Ogni volta che si riscontrerà il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata all’Impresa appaltatrice, una penale pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale. L’importo della penale verrà detratto dal Certificato di Pagamento in acconto o dal saldo;
11. Il consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono lavori per conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l’Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Imprese, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
12. Il consentire l’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
13. La gratuita riparazione, ripristino sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati dalla Stazione Appaltante, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest’ultima. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini la Stazione Appaltante ha piena facoltà di provvedere d’ufficio all’esecuzione degli interventi, addebitandone all’Impresa ogni onere relativo;
14. L’esecuzione, senza pretendere alcun compenso, delle necessarie prove e verifiche richieste dal Collaudatore e/o dal D.L. anche per lavorazioni non soggette a specifico collaudo;
15. la compilazione, a cura dell’Impresa, per ogni giorno di lavoro, del “giornale dei lavori” depositato presso il cantiere da redigere come segue:
1. all’inizio della giornata lavorativa:
• numero degli operai, nominativo, e specializzazione (per tutti gli operai presenti a qualunque titolo in cantiere);
• mezzi d’opera impiegati dall’impresa;
• osservazioni meteorologiche ed idrometriche;
• eventuali indicazioni sulla natura del terreno ed altre particolarità che possono essere utili;
2. alla fine della giornata lavorativa:
• consuntivo dell'attività svolta.
Il compilatore, indicato dall'Impresa, alla fine della giornata lavorativa provvederà alla sottoscrizione del giornale senza che sia pertanto possibile apporre modifiche.
Vanno inoltre indicate eventuali sospensioni e riprese dei lavori autorizzate con verbale dal D.L.
Per ogni volta che si riscontra il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata all’impresa appaltatrice, una penale pari allo 0,3 per mille del singolo importo dell’affidamento.
L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di Pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza o al saldo.
16. L’Appaltatore dovrà provvedere in modo che il personale dell’Impresa sia sempre riconoscibile ed abbia sempre esposto apposito tesserino riportante nominativo dell’operatore, nominativo e logo dell’Impresa. Ai sensi dell’art. 36 bis – comma 3 e 4 della Legge n°248 del 04.08.2006 e dell’art. 5 della legge n°136 del 13.08.2010, tutti i dipendenti della ditta appaltatrice e degli eventuali subappaltatori dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento corredata da foto e completa delle generalità del lavoratore e del datore di lavoro e della data di assunzione. In caso di subappalto è necessario inoltre indicare la relativa autorizzazione;
17. Per le forniture del materiale a piè d’opera, il piè d’opera va inteso come il luogo, all’interno del cantiere interessato ed al piano in cui si prevedono i lavori.
Per il mancato o parziale ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo del singolo affidamento. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di Pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza o al saldo.
Gruppo 4 – Successivi all’ultimazione dei lavori
La ditta appaltatrice dovrà prevedere successivamente all’ultimazione dei lavori e senza pretendere ulteriori oneri, a provvedere ad eseguire quanto segue:
1. Lo sgombero del cantiere, entro 10 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà.
2. La consegna, alla Direzione Lavori, entro il tempo indicato dalla D.L. e comunque non oltre 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, di:
- tutti i certificati di omologazione o simili della ditta produttrice per la fornitura e posa in opera di materiali ed elementi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco o elementi necessari comunque per l’antincendio (porte, pareti, vetrate, serrande tagliafuoco, intonaco, estintori, impianti, ecc.) e le autodichiarazioni dell’Impresa esecutrice;
- tutta la documentazione necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento da parte della Commissione Provinciale ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 n. 37 e della L. R. 34/98 ed i relativi adeguamenti eventualmente imposti durante i sopralluoghi;
- Dimensionamenti e verifiche strutturali relative a tutte le opere secondarie non strutturali (staffaggi impiantistici, parapetti metallici, strutture di sostegno controsoffitti, controtelai per porte tagliafuoco) ai sensi del D.M. 14/01/08 e della Circolare n°617 del 02/02/2009;
3. L’asseverazione a firma di tecnico abilitato e iscritto all’ordine o collegio professionale che assevera ai
fini della sicurezza antincendio (Mod. PIN 2.1_2012 Asseverazione dei VV. F.) la conformità delle opere realizzate e dell’intero padiglione in quanto obiettivo primario delle opere previste dal presente progetto.
La documentazione da trasmettere riguarderà inoltre (elenco indicativo e non esaustivo):
IMPIANTO ELETTRICO
Manutenzione impianti elettrici e speciali
• manuale di manutenzione degli impianti elettrici installati con indicazione delle attività manutentive e i tempi di intervento, compreso depliant esplicativi dei prodotti delle varie case costruttrici;
• manuale di manutenzione degli impianti speciali installati con indicazione delle attività manutentive e i tempi di intervento, compreso depliant esplicativi dei prodotti delle varie case costruttrici;
Verifiche impianti elettrici e speciali
verifica impianti elettrici secondo capitolo 61 della norma CEI 64-8 /6 fasc. 4136 art. 611 per gli esami a vista e art. 612 per le prove da eseguire sugli impianti che dovranno comprendere :
– verifica di tutti gli isolamenti circuitali a valle dei quadri;
– verifica dell’intervento degli interruttori differenziali sui circuiti derivati da quadro;
– verifica della impedenza di guasto ad ogni quadro elettrico;
Dichiarazioni
• dichiarazione di conformità degli impianti elettrici di cui al D.M. 37/08, completa degli allegati obbligatori;
• dichiarazione di corretta esecuzione degli impianti telefonici di cablaggio strutturato, con riferimento al progetto apposito, redatto da impresa abilitata ai sensi della legge 000/00 x xxx XXX 000/00 , xxxxxxxx delle misure effettuate mediante strumentazione;
• dichiarazione di conformità CE dei quadri elettrici con allegate le prove effettuate e lo schema elettrico unifilare;
Dichiarazioni di corretta posa
• Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte - INTONACI/SCHIUME/SIGILLANTI/LASTRE REI (mod. DICH. PROD. – 2008) completa degli allegati
Manuali e schede tecniche apparecchiature
• Manuale d’uso e manutenzione di TUTTE le apparecchiature ed accessori installati
• Schede tecniche materiali installati.
IMPIANTO DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Impianto di rivelazione fumi
• Dichiarazione di conformità impianto di rivelazione incendio e centrale di rivelazione,
• verifica di primo impianto rivelazione fumi,
• manuale d'uso e manutenzione impianto di rivelazione fumi,
• schede tecniche rilevatore fumo posizionato a controsoffitto e a soffitto, schede tecniche zoccolo allarme manuale e scheda allarme manuale, istruzioni operative e di installazione - centrale di segnalazione incendio, ecc.
Impianto EVAC
• Dichiarazione di conformità impianto EVAC,
• verifica di primo impianto,
• manuale d'uso e manutenzione impianto EVAC,
• schede tecniche, manuali e istruzioni operative dei componenti installati (diffusori, basi microfoniche, cavi elettrici, amplificatori, centrale, etc.)
Porte REI
• Certificato di omologazione porte REI, completo di dichiarazione di corretta posa in opera (mod.
• DICH:POSA) e dichiarazione inerente i prodotti impiegati a firma di tecnico abilitato (DICH. PROD.
2008),
• CERT. REI modello di certificazione di resistenza al fuoco di prodotti /elementi costruttivi in opera.
• DICH. PROT. dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte.
Pareti in cartongesso
• Certificato di omologazione parete in cartongesso REI, completo di dichiarazione di corretta posa in opera
• (mod. DICH:POSA) e dichiarazione inerente i prodotti impiegati a firma di tecnico abilitato (DICH. PROD.2008),
• CERT. REI modello di certificazione di resistenza al fuoco di prodotti /elementi costruttivi in opera.
• DICH. PROT. dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte
IMPIANTO MECCANICO
Elaborati grafici as-built degli impianti meccanici
• Impianto di condizionamento - canalizzazioni;
• impianto idrico-antincendio;
Certificazioni impianti meccanici
• Verbale di collaudo degli impianti di condizionamento;
• Dichiarazione di conformità impianto di condizionamento; (art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008);
• Dichiarazione di conformità impianto idrico-antincendio (art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008);
Manuali e schede tecniche apparecchiature impianti meccanici
• Manuale d’uso e manutenzione di TUTTE le apparecchiature installate
• Schede tecniche materiali installati
Certificazioni impianto idrico antincendio
• Dichiarazione di conformità dell’impianto idrico antincendio ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, con allegati:
• progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.M. n. 37/2008 (qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera)
• relazione con tipologie dei materiali utilizzati
• schema di impianto realizzato e planimetria impianto idrico antincendio;
• riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti oppure a dichiarazioni di rispondenza (DI.RI.);
• copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali collaudo impianto;
• per prodotti marcati CE: etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento o certificazione di conformità CE qualora non sia possibile trattenere l’etichettatura della marcatura CE;
Certificazioni intonaci/schiume/sigillanti/lastre REI
• Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (mod. DICH. PROD.) con allegati:
• certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984
• dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco (mod. DICH. POSA IN OPERA)
• per prodotti marcati CE: etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento o certificazione di conformità CE qualora non sia possibile trattenere l’etichettatura della marcatura CE
• dichiarazione di corretta posa dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre) per elementi costruttivi portanti e/o separanti ai fini della resistenza al fuoco (mod. DICH.RIV.PROT.–2004)
Per ogni lotto, al termine dei lavori dovrà essere presentata l’ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO, su modulo XXX.XXX 2.1_2012 ASSEVERAZIONE (art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno 7/08/2012, firmata da tecnico abilitato.
ART. 3.18 - RISERVE DELL’APPALTATORE
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del DPR 207/2010, per le parti tutt’ora in vigore. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall’art. 205, del D.Lgs. 50/2016.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
ART. 3.19 - PREZZI CONTRATTUALI
Con la firma del contratto l’appaltatore riconosce di essersi pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione del ribasso offerto. Dichiara, quindi, di avere preso esatta conoscenza dei luoghi in cui deve essere installato il cantiere ed eseguiti i lavori nonché, tra l’altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico ed elettrico e dei materiali, delle vie d’accesso, delle possibilità di transito, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della manodopera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli e le soggezioni particolari. L’importo contrattuale si riferisce a lavori, prestazioni e forniture interamente finiti e completi in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguiti a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni e modalità indicata nei documenti contrattuali. Pertanto l’importo contrattuale copre tutti gli oneri derivanti dal contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico della stazione appaltante, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento dei relativi lavori, prestazioni e forniture. Con la firma del contratto, l’Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dell’importo contrattuale. Detto importo copre, quindi, nel suo insieme l’utile dell’Appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle opere oggetto dell’appalto, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini di contratto. Resta, quindi, convenuto che l’Appaltatore deve provvedere, a sue cure e spese, alla manodopera, ai materiali tutti, agli impianti tutti, agli impianti di cantiere, alle opere provvisionali, a tutto quanto necessario per la realizzazione delle opere e per la loro manutenzione fino al collaudo e per il rispetto delle disposizioni contrattuali.
L’appaltatore, con la firma del contratto, riconosce di avere tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi
onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d’opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario festivo e notturno che fosse necessario per la esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.
ART. 3.20 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
I pagamenti disposti dalla D.L. avverranno per stati di avanzamento lavori al raggiungimento di importi netti definiti per ogni singolo affidamento.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
L’importo finale netto dei lavori dedotto degli acconti, sarà pagato dopo la sottoscrizione del conto finale, mentre
le ritenute delle 0,5% di cui sopra saranno svincolate a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione ed emissione della polizza di garanzia.
Entro i 20 giorni successivi all’avvenuta esecuzione delle opere di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (es. DURC, anagrafe tributaria; DURC subappaltatori; fatture quietanzate subappaltatori) mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi del D. Lgs. 231 del 9/10/2002.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell’appaltatore o del subappaltatore comporta l’impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti.
I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.
Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ART. 3.21 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI
La valutazione del lavoro è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le prescrizioni contenute nei documenti del singolo affidamento e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
ART. 3.22 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE A VARIAZIONI DEI PREZZI CONTRATTUALI
Le eventuali varianti, verranno contabilizzate con i prezzi unitari (se non diversamente concordato per specifici interventi) indicati nell’Elenco dei Prezzi Unitari (EPU) approntato per la procedura di accordo quadro.
ART. 3.23 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
ART. 3.24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
ART. 3.25 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie previste dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni .
Per cantieri non rientranti tra le fattispecie previste il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza.
Per cantieri di entità e tipologia previste il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti per i la tipologia di cantieri in esame.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 3.26 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Parma delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede alla sospensione sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
Ai sensi dell’articolo 105 commi 10 e 11 e dell’articolo 30 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
In base a quanto previsto dall'art. 36 bis comma III e IV della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 5 della legge n°136 del 13.08.2010, il personale occupato dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento con i seguenti elementi:
⮚ fotografia
⮚ generalità del lavoratore
⮚ l'indicazione del datore di lavoro e della data di assunzione
In caso di subappalto è necessario inoltre indicare la relativa autorizzazione
Tale obbligo sussiste anche per lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
ART. 3.27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera inviata tramite PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi, oltre a quelli previsti espressamente nel contratto di Accordo Quadro:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme
previdenziali;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli precedenti del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
j) qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 3.3.2, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall’appaltatore tutti i danni diretti ed indiretti subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio oppure tramite PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
La risoluzione del contratto obbliga l’appaltatore ad effettuare dalla data specificata con apposita PEC (posta elettronica certificata) inviatagli, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza poter apporre alcunché.
In caso di ritardo dell’appaltatore rispetto alla data fissata per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, l’appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto, salvo risarcimento del maggior danno.
Lo smantellamento del cantiere è a carico dell’appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante. Qualora non vi provveda, le operazioni di smantellamento saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell’appaltatore.
In caso di risoluzione del contratto, di recesso di della stazione appaltante e di fallimento dell’esecutore si applicano rispettivamente gli articoli 108, 109 e 110 del d.lgs. 50/2016.
ART. 3.28 - CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
ART. 3.29 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore è inoltre obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre all’ufficio di Direzione Lavori un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere almeno un tecnico diplomato di specifica competenza. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola;
f) garantire in ogni tempo la stazione appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte dei titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti le forniture gli impianti, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell’esecuzione del contratto.
Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
L’appaltatore s’impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per i motivi che non siano attinenti all’esecuzione tecniche del contratto, le informazioni tecniche messe a disposizione o delle quali venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del contratto.
Sono riservati alla Stazione appaltante i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque impianto provvisorio, con assoluto divieto per l’appaltatore di fare o concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni od impianti.