Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti
Regolamento di Bacino
per il servizio di gestione dei rifiuti
Approvato con deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. 002 del 19/04/2016
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi
Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba, Treviso (Italy)
SOMMARIO
CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento 4
Art. 2 - Principi generali e finalità 4
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti 7
Art. 5 - Competenze del Consiglio di Bacino Priula 8
Art. 6 - Competenze del Gestore 9
Art. 7 - Competenze del Comune 9
Art. 8 - Assimilazione ai rifiuti urbani 11
CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 13
Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare 13
Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata 14
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA 15
Art. 11 - Relazioni con l’utenza 15
Art. 12 - Classificazione del territorio servito 15
Art. 13 - Modalità operative di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone standard 15
Art. 14 - Modalità aggiuntive di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici 16
Art. 15 - Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a bassa densità abitativa 16
Art. 16 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani 17
Art. 17 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle zone standard 17
Art. 18 - Contenitori per le zone urbanisticamente complesse e per i centri storici 19
Art. 19 - Regole per la raccolta domiciliare 19
Art. 20 - Raccolta manuale degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche 20
Art. 21 - Raccolta manuale degli imballaggi in plastica o plastica/lattine per le utenze non domestiche 20
Art. 22 - Raccolta materiale tessile e accessori 21
Art. 23 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di provenienza domestica 21
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali 21
Art. 25 - Raccolta dei rifiuti costituiti da materiali potenzialmente pericolosi di impiego domestico 21
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) 22
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali 22
Art. 28 - Raccolta dei rifiuti sanitari assimilati 22
Art. 29 - Raccolta con Servizio dedicati per le utenze non domestiche 23
TITOLO III SERVIZI AL TERRITORIO 25
Art. 31 - Raccolta rifiuti abbandonati 25
Art. 32 - Spazzamento stradale 25
Art. 33 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio 25
Art. 35 - Aree occupate da esercizi pubblici 25
Art. 36 - EcoCentri. Regole generali. 26
Art. 37 - Accesso e regole di conferimento 26
TITOLO V – MANIFESTAZIONI ED EVENTI ECOSOSTENIBILI 28
Art. 38 - Servizio EcoEventi - Disciplina generale 28
TITOLO VI – SERVIZI PER UTENZE DOMESTICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE 29
Art. 39 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione. 29
Art. 40 - Servizio per nuclei famigliari con bambini in età inferiori ai due anni e mezzo. 29
TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI 30
Art. 41 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati 30
Art. 42 - La raccolta differenziata nelle scuole 31
CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 32
Art. 43 - Servizio pubblico di gestione dei rifiuti speciali 32
CAPO V VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI 33
Art. 44 - Vigilanza e controllo 33
CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 36
Art. 47 - Osservanza di altre disposizioni 36
Art. 48 - Entrata in vigore del Regolamento 36
CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento stabilisce, in ottemperanza all’art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo D.Lgs. 152/2006 o T.U.A.), in conformità all’art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, recante “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e alle altre normative vigenti in materia, le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (nel proseguo anche solo “Servizio”) nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità.
In particolare sono oggetto del presente Regolamento:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all’interno e all’esterno dei perimetri suddetti;
d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
e) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
f) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (e di quelli secondari e terziari conferiti in raccolta differenziata) in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
h) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri fissati ai sensi dell’articolo 195 comma 2, lettera e) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..
2. Il presente Regolamento contiene altresì la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti speciali in attuazione del disposto di cui all’art. 188 del D.lgs. 152/2006.
3. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni disposte dall’art. 185 D.lgs. 152/2006.
Art. 2 - Principi generali e finalità
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti (ad esempio attraverso l’utilizzo di tecnologie pulite, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa - anche sperimentali - finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti).
5. Il presente Regolamento, inoltre, sostiene iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.
6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità previsti all’art.179 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) la prevenzione;
b) la preparazione per il riutilizzo;
c) il riciclaggio;
d) il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia.
8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dai piani di settore approvati dalle Autorità competenti.
9. Negli ambiti di competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione oppure nell’acquisto di attrezzature o prodotti, deve essere favorito, nel rispetto delle norme specifiche in materia, l’utilizzo di materiali idonei provenienti dal recupero e riciclo dei rifiuti.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento valgono, innanzitutto, le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti. Le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate.
a) autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e da utenze non domestiche relativamente ai prodotti da attività agricola e/o vivaistica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
b) conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
d) cd. dual use: apparecchi elettronici e/o elettrodomestici che si prestano, per qualità, prezzo, canale di vendita, all’uso sia domestico che professionale (es. un personal computer, un Pc/telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali);
e) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
f) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
g) imballaggi multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
h) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
i) gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
j) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
k) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
l) produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
m) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli EcoCentri, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
n) raccolta porta a porta (o raccolta domiciliare): la raccolta dei rifiuti effettuata in corrispondenza del confine di proprietà dell'utenza o presso punti individuati dal Gestore e concordati con l'utenza interessata;
o) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso o una frazione di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
p) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, in modo non esaustivo, nell’allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
q) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
r) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
s) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;
t) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell’allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
u) spazzamento strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
v) trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
2. Ai fini dell’interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
a) contenitore: attrezzatura (bidone, sacco, cassonetto, ecc.) fornita dal Gestore per il contenimento e il conferimento dei rifiuti;
b) Contratto di servizio: contratto o convenzione sottoscritto col soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Gestore) che disciplina lo svolgimento, nei confronti degli utenti, del servizio;
c) EcoBus: mezzo mobile itinerante diviso in due scomparti, che consente il conferimento di due diverse tipologie di rifiuto normalmente raccolte porta a porta: esso sosta in zone ed orari prestabiliti;
d) EcoCalendario: pubblicazione del Gestore che viene distribuita annualmente a tutte le utenze attive che contiene il calendario delle raccolte delle varie tipologie di rifiuto, riferite al Comune presso cui insiste l’utenza attivata;
e) EcoCentro (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata): centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii presidiato e allestito per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dagli utenti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento o all’eventuale smaltimento;
f) EcoEventi: manifestazioni temporanee o eventi (es. sagre), compresi gli spettacoli viaggianti (es. circo), che si svolgono sul territorio di competenza del Consiglio di Bacino;
g) EcoPunto: struttura composta da contenitori per il conferimento in maniera differenziata dei rifiuti per i fruitori di eventi e manifestazioni;
h) EcoStop: attrezzatura mobile suddivisa in quattro scompartimenti separati, che consente il contemporaneo conferimento delle quattro principali frazioni di rifiuti raccolte porta a porta: sosta in zone ed orari prestabiliti;
i) matricola: codice alfanumerico impresso sul contenitore che lo identifica in maniera univoca;
j) punto di conferimento: superficie atta alla sola esposizione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
k) raccolta differenziata interna o raccolta interna: raccolta dei rifiuti fatta all’interno dei locali scolastici e non o nel giardino di pertinenza attraverso l’uso di contenitori appositi, diversi da quelli utilizzati per l’esposizione dei rifiuti;
l) servizio Dedicati: servizio rivolto alle utenze non domestiche con elevata produzione di rifiuti; prevede specifiche modalità di raccolta e tariffe;
m) sportelli territoriali: locali gestiti dal Gestore dislocati nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino e dedicati al ricevimento degli utenti per: gestione richieste, evasione pratiche, distribuzione di contenitori e sacchetti necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.;
n) utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio di competenza del Consiglio di Bacino. Nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti
1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento e in base al D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e aree a uso di civile abitazione;
b) i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi (in base alla classificazione del D.Lgs. n. 152/2006) provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti
urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento e in base ai criteri del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
c) i rifiuti derivanti da spazzamento delle strade: i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico;
d) i rifiuti abbandonati: i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d);
g) i rifiuti sanitari: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992, n.502, e ss.mm.ii., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23/12/1978, n. 833, e in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 254/2003, assimilati ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento.
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 186 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, a esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera f), del presente articolo.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.
Art. 5 - Competenze del Consiglio di Bacino Priula
1. Il Consiglio di Bacino Priula, ente di governo del Servizio ai sensi della vigente normativa statale e regionale, esercita in forma associata tutte le funzioni comunali di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo del Servizio nel territorio di sua competenza (attualmente il bacino ottimale denominato “Destra Piave”).
2. Nell’ambito del presente Regolamento al Consiglio di Bacino Priula (nel proseguo “Consiglio di Bacino”) competono in particolare le seguenti attività:
a) la definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei criteri generali fissati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
b) la definizione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
c) l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
d) la regolazione ed il controllo, in conformità alla disciplina di legge, di iniziative e/o attività connesse od integrative alla gestione dei rifiuti da parte di Comuni e associazioni senza scopo di lucro.
Art. 6 - Competenze del Gestore
1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dal Consiglio di Bacino dello svolgimento del Servizio, competono in regime di privativa tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui in particolare:
a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi, nonché dei rifiuti assimilati avviati a smaltimento;
b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
c) l’attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
d) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e/o delle deliberazioni del Consiglio di Bacino.
2. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività:
a) la gestione dei rifiuti assimilati avviati a recupero;
b) la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione prevista all’art. 43 del presente Regolamento;
c) assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione raccolta differenziata interna, campagne di comunicazione, riscossione);
d) iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi del Consiglio di Bacino ed alle previsioni del Contratto di servizio.
3. Al Gestore è altresì demandata l’individuazione in concreto, in conformità alle indicazioni del Consiglio di bacino, delle situazioni che giustificano l’applicazione delle deroghe alle regole ordinarie di conferimento e/o raccolta come disciplinate nel presente Regolamento.
Art. 7 - Competenze del Comune
1. Ferme restando le competenze esercitate in forma congiunta mediante il Consiglio di Bacino ai sensi del precedente articolo 5, ai comuni competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali:
a) l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
b) l’adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell’inquinamento dei siti e l’emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.;
c) l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un’area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell’art. 242 del
X.Xxx. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006;
d) sulla base della pianificazione del Consiglio di Bacino, l’approvazione urbanistica e/o edilizia:
- l’approvazione del progetto degli Ecocentri;
- l’allestimento di una o più strutture fisse per l’esposizione e/o lo stazionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in caso di costruzioni condominiali o aggregati di edifici di particolare complessità ovvero di particolare pregio architettonico e/o storico;
e) la definizione delle strade ed aree ove viene svolto il servizio spazzamento standard in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e, eventualmente, oltre lo standard.
CAPO II ASSIMILAZIONE
Art. 8 - Assimilazione ai rifiuti urbani
1. Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale contenente i nuovi criteri qualitativi e quali- quantitativi di cui all’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stabiliti i seguenti criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi che corrispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di cui all’allegato1 prodotti da:
a) attività commerciali e di servizi, direzionali, culturali, sociali e istituzionali, compresi i rifiuti prodotti nell’ambito di manifestazioni ed eventi in genere;
b) attività artigianali;
c) attività industriali;
d) a prescindere dall’attività prevalente, le aree e i locali adibiti a mense, uffici ed attività amministrativa in genere, spacci e/o aree di vendita, bar e i locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi indicati nella tabella “A” dell’allegato 1: tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. Sono quantitativamente assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti non superi le quantità annue previste nella tabella “B” dell’allegato 1: tali criteri sono vincolanti per quanto riguarda il rifiuto secco residuo, mentre per le altre frazioni di rifiuto sono indicativi e possono essere derogati previa verifica di sostenibilità tecnica da parte del Gestore.
5. Gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari (es. plastica che avvolge confezioni d’acqua o altro) e terziari (es. bancali), fatto salvo quanto previsto dagli articoli 221, comma 4 e 226, comma 2, del D.lgs. 152/2006, possono essere conferiti al servizio pubblico nei limiti di cui al comma precedente.
6. L’accertamento della natura dei rifiuti ai fini dell’assimilazione può avvenire:
a) d’ufficio, ovvero sulla scorta delle analisi di laboratorio autorizzato prodotte dall’interessato;
b) su richiesta dell’interessato, previa presentazione di adeguata documentazione dati contenente gli elementi identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti.
7. In sede di verifica e controllo periodico, il Gestore può chiedere alle utenze non domestiche (che hanno dichiarato di produrre rifiuto secco qualitativamente e/o quantitativamente non assimilabile agli urbani) di presentare la documentazione idonea (formulari di identificazione, M.U.D., sistemi di tracciabilità, ecc.) per l’anno di riferimento e l’attestazione dell’attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti. In caso di omessa presentazione di tale documentazione da parte del produttore dei rifiuti entro i trenta giorni successivi alla richiesta, i rifiuti prodotti si intenderanno rientranti nei limiti di cui al precedente comma per l’intero anno di riferimento e quindi trattati in regime di privativa.
8. Le utenze non domestiche devono dichiarare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell’anno superino la quantità dichiarata, gli stessi saranno ugualmente considerati assimilati ai rifiuti urbani e il servizio all’utenza interessata non potrà, però, più essere garantito a decorrere dall’anno successivo, salvo eventuali modifiche del ciclo produttivo che permettano all’utenza di dimostrare il rispetto dei criteri quantitativi di assimilazione.
9. Le utenze non domestiche devono comunque conferire al servizio pubblico, entro i limiti quantitativi dell’allegato I, il rifiuto indifferenziato risultante dalle corretta differenziazione dei propri rifiuti finalizzata al loro avvio a riciclo.
10. Resta ferma l’assimilazione dei rifiuti sanitari disposta dalla vigente normativa, oggi articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del presidente della Repubblica 15 luglio 2013, n. 254 recante “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”.
11. Resta altresì ferma la disciplina dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il
cd. dual use, prevista dalla normativa di settore.
CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
TITOLO I – REGOLE GENERALI
Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata domiciliare (cosidetto “porta a porta”) per le seguenti frazioni di rifiuto: umido, vegetale, imballaggi misti o vetro e imballaggi in plastica e lattine, carta e cartone, rifiuto secco residuo.
2. A tal fine ogni utenza ha l’obbligo di dotarsi degli appositi contenitori forniti in comodato d’uso dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nei successivi articoli 13-19. Qualora vengano introdotti nuovi standard di contenitori, l’utenza può continuare ad utilizzare i contenitori già in suo possesso fino a che gli stessi sono in buono stato salvo che vengano emanati indirizzi o prescrizioni di immediato adeguamento al nuovo standard.
3. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. In ogni caso, le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato.
4. Le frequenze ed i giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all’utenza attraverso l’EcoCalendario ed altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web, app o altro). Le raccolte vengono svolte nelle fasce orarie più idonee per ciascuna zona del territorio servito.
5. La raccolta viene svolta esclusivamente con i contenitori dati in comodato d’uso dal Gestore alle utenze secondo le regole di seguito indicate:
a) i contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta e, ove previsto, entro l’orario indicato nell’EcoCalendario e devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto;
b) dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l’avvenuta raccolta; il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, l’utente deve provvedere a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L’utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato;
c) i contenitori vanno esposti pieni e con il coperchio chiuso;
d) i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati in modo tale da non consentirne l’agevole uscita all’atto dello svuotamento o conferiti in contenitori diversi da quelli cui sono destinati: fatto salvo tali divieti, il Gestore potrà provvedere comunque allo svuotamento addebitando all’utenza i connessi oneri aggiuntivi (ad esempio, pulizia o doppio svuotamento).
6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento, viene predisposto un sistema di controllo attuato mediante l’applicazione sui contenitori di idonei adesivi di segnalazione.
7. Il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge del 12 giugno 1990, n. 146 e, pertanto, il diritto di sciopero è esercitato in conformità a tale normativa.
8. Ad integrazione e completamento del servizio domiciliare, oltre alle raccolte presso gli EcoCentri, sono attivate ulteriori raccolte per specifici flussi di rifiuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, abiti e tessili usati, farmaci scaduti, pile e batterie, piccole apparecchiature elettroniche domestiche (P.A.E.D.). Per esse sono utilizzati appositi contenitori in siti presidiati definiti dal Gestore in conformità alle indicazioni/indirizzi del Consiglio di Bacino.
9. Tutti i servizi non obbligatori o comunque oltre lo standard sono in ogni caso subordinati al regolare pagamento del servizio, anche pregresso.
10. I contenitori non conformi e/o obsoleti rilevati sul territorio per i quali l’utente non abbia provveduto al necessario adeguamento ai sensi del precedente comma 2, sono ritirati d’ufficio previo avviso alle utenze interessate.
Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata
1. La raccolta differenziata domiciliare si scompone nelle seguenti frazioni e flussi di rifiuti:
a. umido: frazione costituita da materiali a componente organica fermentescibile quali, ad esempio, scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, piatti e posate in materiale compostabile, ecc.;
b. vegetale: frazione costituita da sfalci d’erba, ramaglie, piante domestiche, ecc., provenienti da aree verdi quali giardini e parchi;
c. vetro-plastica-lattine (VPL): flusso costituito da imballaggi in plastica, vetro, alluminio, banda stagnata, acciaio;
d. carta-cartone: flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce) o comunque di materiali diversi;
e. vetro: frazione che comprende imballaggi in vetro;
f. plastica-lattine (PL): flusso costituito da imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, acciaio;
g. residuo: flusso costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nelle lettere che precedono. In ogni caso, nel rifiuto residuo non possono essere conferiti: rifiuti speciali, rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti elencati nell’art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 (quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti derivanti dalle attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola e i materiali esplosivi);
h. solo per le utenze non domestiche, cartone: frazione costituita esclusivamente da imballaggi in cartone;
i. solo per le utenze non domestiche, plastica molle: frazione costituita esclusivamente da imballaggi in plastica molle.
Ulteriori raccolte differenziate a domicilio (es. ingombranti) possono essere richieste al Gestore e sono soggette a specifica tariffa.
2. La raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto di seguito indicate è effettuata a mezzo di appositi contenitori distribuiti su punti presidiati e riservati alle utenze domestiche in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli 22-25:
a) abiti e tessili usati
b) pile;
c) farmaci;
d) piccoli apparecchi elettronici domestici (P.A.E.D.);
Ulteriori raccolte potranno essere attivate in conformità alla normativa vigente.
3. La raccolta differenziata presso gli EcoCentri è effettuata in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli 36 e 37.
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA
Art. 11 - Relazioni con l’utenza
1. Il Gestore attiva, in conformità al Contratto di servizio, sportelli territoriali dove gli utenti possono attivare e cessare i contratti di gestione dei rifiuti, ricevere informazioni, ritirare sacchetti e contenitori, ecc..
2. Il Gestore progetta e realizza, in accordo con il Consiglio di bacino, azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con lo scopo principale di favorire la collaborazione dei cittadini per un’efficace gestione dei rifiuti, aumentando la consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti ed alle conseguenze dei propri comportamenti a tutela dell’ambiente e della salute umana.
Art. 12 - Classificazione del territorio servito
1. Le zone servite sono classificate in base alle caratteristiche del territorio ed al grado di complessità urbanistica distinguendosi in:
a) zone standard, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale, da condomini e utenze non complesse, con presenza di giardini e spazi di proprietà.
b) zone urbanisticamente complesse, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente verticale con alta densità abitativa, condomini e utenze complesse con spazi di proprietà ridotti o assenti per il posizionamento dei contenitori.
c) zone centro storico: aree o zone che oltre ad avere le caratteristiche di cui alla lettera precedente, hanno valore storico-artistico di particolare pregio, concentrazione di attività commerciali e/o direzionali e per presenza di uffici pubblici con funzioni sovracomunali, attraggono importanti flussi di persone e veicoli. Per queste zone è necessario porre una maggiore attenzione al decoro urbano.
d) zone a bassa densità abitativa, caratterizzate da edifici sparsi, coincidente generalmente con zone montane dove le utenze sono spesso utilizzate stagionalmente.
2. Per ciascuna tipologia di zona è prevista un’organizzazione specifica del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.
Art. 13 - Modalità operative di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone standard
1. La raccolta viene effettuata mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; a tal fine i contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta
- al limite della proprietà dell’utente o presso appositi punti o strutture concordate col Gestore- in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi: nel caso in cui i contenitori non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell’addetto alla raccolta il servizio di raccolta non sarà garantito.
2. La raccolta può essere svolta anche su aree e strade private, intese come zone per le quali è consentito l’accesso dei mezzi per l’esecuzione del servizio. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L’accesso è comunque subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione sottoscritta da parte della totalità dei proprietari e/o aventi titolo delle aree interessate.
3. Fatto salvo il rispetto da parte dell’utente delle norme di conferimento di cui al presente Regolamento, la responsabilità civile derivante dall’esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel
giorno di raccolta è a carico del Gestore.
4. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, l’utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti: il Gestore provvederà quindi a recuperare il disservizio in conformità a quanto stabilito nel Contratto di servizio e nella Carta di qualità. Non costituiscono disservizi mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore.
5. Eventuali raccolte straordinarie possono essere richieste al Gestore che le effettuerà in conformità alle disposizioni del Contratto di servizio.
Art. 14 - Modalità aggiuntive di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici
1. Nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici la raccolta avviene con le medesime modalità di cui all’articolo che precede, ma con una frequenza maggiore determinata in ragione del grado di complessità urbanistica e specificata nel Contratto di Servizio.
2. Al fine di garantire il decoro urbano in zone urbanisticamente complesse e nei centri storici di particolare complessità possono essere attivati servizi aggiuntivi quali i servizi EcoBus ed EcoStop: essi sono riservati agli utenti che hanno in dotazione contenitori di dimensioni ridotte rispetto a quelli delle zone standard o appositi sacchetti.
3. Il servizio EcoBus consente il conferimento delle due frazioni di rifiuti domestici raccolti, in quello stesso giorno, col sistema porta a porta. Gli utenti conferiscono i propri rifiuti recandosi presso la fermata dell’EcoBus e consegnando i propri contenitori x xxxxxxxxx al personale addetto a tale servizio.
4. Il servizio EcoStop consente il contemporaneo conferimento delle quattro principali tipologie di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Gli utenti conferiscono i propri rifiuti recandosi presso l’area di sosta dell’EcoStop e consegnando i propri contenitori x xxxxxxxxx al personale addetto a tale servizio.
5. I comuni, gli orari, i luoghi ed i tempi di sosta dei servizi EcoBus ed EcoStop sono definiti nel Contratto di servizio e comunicati agli utenti delle zone in cui tali servizi sono attivati attraverso appositi canali, quali l’ecocalendario, sito e app.
Art. 15 - Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a bassa densità abitativa
1. Nelle zone a bassa densità abitativa la raccolta avviene con le medesime modalità di cui al articolo precedente articolo 13, ma con una frequenza ridotta determinata in ragione della stagionalità d’uso delle utenze e/o del numero di edifici da servire e/o della condizione delle strade e della loro percorribilità in particolari periodi dell’anno.
2. A seguito di particolari esigenze potranno essere attivate soluzioni alternative specifiche per la raccolta dei rifiuti, quali i servizi i Ecobus e Ecostop.
3. I comuni, gli orari, i luoghi ed i tempi di sosta dei servizi EcoBus ed EcoStop sono definiti nel Contratto di servizio e comunicati agli utenti delle zone in cui tali servizi sono attivati attraverso appositi canali, quali l’ecocalendario, sito e app.
Art. 16 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani
1. I contenitori per la raccolta differenziata, di cui l’utente ha l’obbligo di dotarsi all’atto dell’attivazione dell’utenza, sono soggetti alla ordinaria disciplina del comodato d’uso prevista dal codice civile. Pertanto, l’utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l’uso cui essi sono destinati e con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti o rimuovere gli adesivi applicati.
2. La volumetria dei contenitori richiesti dall’utente deve essere idonea a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta.
3. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore presso gli sportelli territoriali o direttamente a domicilio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio. La dotazione standard di sacchetti per la raccolta dei rifiuti e di sacchetti per il conferimento dei rifiuti è contenuta nell’allegato II al presente Regolamento: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e, pertanto, la sua eventuale modifica non costituisce modifica allo stesso.
4. La fornitura di sacchetti oltre lo standard è a pagamento. La fornitura di sacchetti all’utenza è in ogni caso condizionata alla regolarità dei pagamenti al Gestore.
5. L’utente deve custodire i propri contenitori all'interno di aree private, anche condominiali. In casi eccezionali, verificati dal Gestore, nei quali gli spazi privati non siano sufficienti al posizionamento dei contenitori in dotazione, gli stessi potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente.
6. I contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 litri possono essere dotati di un sistema di chiusura solo in casi di comprovata necessità previamente verificata dal Gestore.
7. In caso di rottura di uno o più contenitori non imputabile all’utente, il Gestore provvede alla sua/loro sostituzione previa richiesta dell’utente e restituzione del/i contenitore/i danneggiato/i.
8. In caso di furto di un contenitore il Gestore procede, su richiesta dell’utente, alla consegna di un nuovo contenitore: tale richiesta deve essere corredata da apposita autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi in cui oggetto di furto sia un contenitore di volumetria non superiore a 360 litri, mentre per volumetrie superiori dovrà essere allegata copia di regolare denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
9. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell’utente. Su richiesta dell’utente il lavaggio può essere effettuato dal Gestore in conformità al Contratto di servizio.
10. I contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della chiusura del servizio, pena l’addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di contenitori dotati di sistemi di chiusura deve essere riconsegnata anche la relativa chiave se presente.
Art. 17 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle zone standard
1. Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un colore specifico che lo identifica. Attualmente i colori associati alla singola tipologia di rifiuto sono i seguenti:
Tipologia rifiuto | Colore identificativo |
secco residuo | grigio |
umido | marrone |
vegetale | beige |
carta e cartone | giallo |
vetro – plastica – lattine | blu |
imballaggi in plastica e lattine | azzurro |
vetro | blu |
2. Ogni contenitore è dotato di un numero di matricola associato all’utenza e di un transponder per registrare gli svuotamenti.
3. I contenitori previsti nelle zone a servizio standard sono i seguenti:
Tipologia rifiuto | Capacità dei contenitori (Litri) |
Secco non riciclabile | 120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli |
Umido | 22 litri (più sottolavello da 6,5 l aerato) 120 litri 240 litri o multipli |
Carta e cartone | 120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli |
Vetro, plastica e lattine (dove previsto) | 120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli |
Plastica e lattine (dove previsto) | 100 litri con sacco 120 litri in alternativa ai sacchi 240 litri o multipli 360 litri o multipli |
Vetro (dove previsto) | 120 litri 240 litri o multipli |
Vegetale | 120 litri 240 litri o multipli |
4. Per le utenze non domestiche con servizio di raccolta degli imballaggi in plastica e lattine (ove previsto), non sono previste forniture aggiuntive di sacchetti oltre allo standard. Nel caso non
fossero sufficienti i sacchetti previsti, obbligatoriamente tali utenze dovranno passare a un servizio con contenitori della volumetria necessaria alle proprie esigenze.
5. Eventuali deroghe alle volumetrie di cui al precedente comma 3 sono ammesse in casi eccezionali, quali mancanza di spazi interni e/o esterni (esposizione), eccessiva distanza dal punto di esposizione ecc.. Le situazioni che giustificano le deroghe sono accertate dal Gestore sulla base delle indicazione e/o determinazioni del Consiglio di bacino.
6. Alle utenze domestiche all’interno di condomini che presentano situazioni di oggettiva indisponibilità di spazi idonei allo stazionamento e/o all’esposizione dei contenitori verificate dal Gestore, possono essere assegnati, su richiesta di tutte le utenze del condominio e per le sole frazioni riciclabili, contenitori condominiali. L’assegnazione di tali contenitori viene in ogni caso revocata se gli stessi non vengono correttamente utilizzati.
7. In via sperimentale possono essere forniti contenitori e/x xxxxxxxxx diversi dallo standard per servizi di raccolta ordinari o sperimentali specificando modalità di esecuzione e quantitativi forniti.
Art. 18 - Contenitori per le zone urbanisticamente complesse e per i centri storici
1. Nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici lo standard ordinario dei contenitori è il medesimo di quello indicato nell’articolo che precede.
2. In caso di comprovata insufficienza di spazi interni/esterni, verificata dal Gestore, possono essere forniti per le frazioni secco residuo, carta e cartone, vetro plastica e lattine, contenitori da 30 litri. Per le utenze domestiche all’interno delle zone dove sono attivati i servizi di Ecobus ed Ecostop, in alternativa ai contenitori possono essere forniti sacchetti per il conferimento dei rifiuti.
3. I sacchetti forniti sono i seguenti:
Tipologia rifiuto | Capacità dei sacchetti (litri) |
Secco residuo | 30 litri |
Carta | 40 litri |
Umido | 12 litri |
Vetro, plastica e lattine | 30 litri |
Tali sacchetti devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei rifiuti ai servizi di Ecobus ed Ecostop: in nessun caso pertanto essi possono essere esposti su suolo pubblico.
Art. 19 - Regole per la raccolta domiciliare
1. I rifiuti, ad eccezione del vetro che va conferito il più integro possibile, devono essere previamente ridotti di volume o dimensione e puliti dove possibile.
2. I rifiuti, ad eccezione del rifiuto umido e del rifiuto residuo per i quali valgono le regole di seguito specificate, devono essere introdotti negli appositi contenitori sfusi. In ogni caso non devono essere utilizzati sacchetti di qualsiasi genere a protezione del contenitore.
3. Il rifiuto umido va introdotto nel contenitore utilizzando solamente sacchetti compostabili forniti dal Gestore.
4. Il rifiuto residuo va introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti trasparenti o gli appositi sacchetti forniti dal Gestore. I rifiuti taglienti o acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta o di danneggiare i contenitori, vanno introdotti all’interno dello stesso opportunamente protetti.
Art. 20 - Raccolta manuale degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche
1. Per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta viene attivato un servizio specifico per la raccolta manuale dei soli imballaggi in cartone: tale servizio è effettuato dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
2. Il servizio prevede il conferimento degli imballaggi in cartone senza alcun contenitore con le seguenti modalità:
a) il materiale deve essere conferito sfuso piegato, ridotto di volume ed accatastato: il giorno, l’ora ed il luogo di raccolta sono definiti e comunicati dal Gestore;
b) di regola il singolo conferimento non dovrà superare i 2 mc ed eventuali conferimenti superiori dovranno essere previamente concordati col Gestore; nei centri storici il limite del singolo conferimento, compreso tra 0,5 e 2 mc, è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di servizio; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all’assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;
c) la frequenza di raccolta è stabilita nel Contratto di servizio;
d) in ogni caso il materiale non deve essere esposto alle intemperie.
3. La raccolta viene effettuata in proprietà privata o, in subordine, presso punti individuati dal Gestore previa intesa con l’utente secondo frequenze e giorni di raccolta specifici: essi verranno comunicati di volta in volta.
Art. 21 - Raccolta manuale degli imballaggi in plastica molle per le utenze non domestiche
1. La raccolta manuale degli imballaggi in plastica molle è attivata nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici previa richiesta dell’utenza non domestica interessata. Tale servizio viene svolto in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
2. La raccolta avviene con le seguenti modalità:
a) gli imballaggi in plastica molle vengono conferiti mediante appositi sacchetti da richiedersi al Gestore, da esporsi nel giorno, ora ed luogo di raccolta definiti e comunicati dal Gestore;
b) il limite del singolo conferimento, compreso tra 0,5 e 2, è stabilita dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di decoro; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all’assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;
c) la frequenza di raccolta è definita nel Contratto di servizio.
3. La raccolta viene effettuata in proprietà privata o, in subordine, presso punti individuati dal Gestore previa intesa con l’utente secondo frequenze e giorni di raccolta specifici: essi verranno comunicati di volta in volta.
Art. 22 - Raccolta materiale tessile e accessori
1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti urbani, prodotti da utenze domestiche, costituiti da prodotti tessili ed accessori, quali a titolo di esempio:
a) prodotti tessili e capi di abbigliamento;
b) calzature, borse e cinture;
c) biancheria per la casa.
2. Il materiale viene raccolto pulito in apposite campane posizionate presso gli EcoCentri e presso siti opportunamente individuati dal Gestore in conformità alle indicazioni del Consiglio di bacino.
3. Eventuali raccolte straordinarie possono essere autorizzate dal Consiglio di Bacino in conformità alla vigente normativa.
Art. 23 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di provenienza domestica
1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole del presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare:
a) pile a bottone;
b) pile a stilo;
c) batterie per attrezzature elettroniche;
d) accumulatori al piombo.
2. La raccolta di tali rifiuti, da conferire sfusi, avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso gli EcoCentri e all’interno di negozi o supermercati. Per gli accumulatori al piombo è previsto esclusivamente il conferimento presso l’EcoCentro.
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali
1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da farmaci e medicinali, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole riportate nel presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare:
a) farmaci;
b) fiale per iniezioni inutilizzate;
c) disinfettanti.
2. La raccolta di tali rifiuti avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso gli EcoCentri o presso i luoghi di vendita di farmaci e medicinali ovvero presso strutture attinenti quali farmacie ed ambulatori medici. Detti rifiuti devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile (ad es. i flaconi contenenti sciroppi o altri liquidi).
Art. 25 - Raccolta dei rifiuti costituiti da materiali potenzialmente pericolosi di impiego domestico
1. I rifiuti potenzialmente pericolosi di provenienza domestica vanno conferiti esclusivamente all’EcoCentro negli appositi contenitori. Tali rifiuti comprendono in particolare:
a) contenitori etichettati tossico, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto;
b) oli esausti minerali;
c) oli esausti vegetali;
d) cartucce e toner.
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
1. La raccolta dei rifiuti ingombranti – ossia dei rifiuti di provenienza domestica non potenzialmente pericolosi che, per peso e/o volume, non sono conferibili all’ordinario sistema di raccolta domiciliare (ad esempio, divani, materassi, giochi ecc.) – e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) avviene:
a) mediante conferimento diretto dell’utente presso gli EcoCentri;
b) mediante raccolta a domicilio su richiesta dell’utente in conformità alle previsioni del Contratto di servizio;
c) per i piccoli apparecchi elettronici domestici (P.A.E.D.) mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati all’interno dei centri commerciali o di grandi strutture di vendita, previa sottoscrizione di apposito accordo col Gestore.
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali
1. I rifiuti cimiteriali, in quanto rifiuti urbani, devono essere conferiti al Gestore del servizio secondo le modalità qui di seguito indicate.
2. I rifiuti provenienti dall’ordinaria fruizione del cimitero vengono conferiti con le normali modalità, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all’interno del cimitero ed esporre nei giorni di raccolta.
3. I rifiuti di cui all’art. 2, comma1, lettera e), DPR 254/2003 [ossia, provenienti da esumazioni ed estumulazioni] devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale (art. 12 D.P.R. n. 254/2003) e locale (es. Regolamenti di polizia mortuaria).
4. I rifiuti di cui all’art. 2, comma1, lettera f), DPR 254/2003 [ossia, materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale ecc, oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione] devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati. I materiali lapidei, gli inerti da edilizia cimiteriale, le terre di scavo, murature e similari, in alternativa al conferimento al servizio pubblico, possono essere riutilizzati all’interno della struttura cimiteriale.
Art. 28 - Raccolta dei rifiuti sanitari assimilati
1. La raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1), lettera g), numeri 1-7, del D.P.R. 254/2003 avviene con le modalità ordinarie, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all’interno dell’utenza ed esporre nei giorni di raccolta.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, previo specifico procedimento di sterilizzazione come previsto dalle norme vigenti, sono assimilati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g, numero 8, del
D.P.R. 254/2003 e devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
Art. 29 - Raccolta con Servizio dedicato per le utenze non domestiche
1. La raccolta dei rifiuti riservata alle utenze non domestiche che hanno esigenze di contenitori superiori allo standard massimo ordinario, viene garantito per ogni tipologia di rifiuto attraverso un servizio dedicato. Tale servizio può prevedere, nel rispetto del contratto di servizio, o la pesatura del rifiuto raccolto o il conteggio della volumetria vuotata. Il servizio è attivato su richiesta dell’utenza non domestica interessata e presuppone la disponibilità di spazi idonei in proprietà privata.
2. Il servizio avviene con le seguenti modalità:
a. posizionamento e svuotamento dei contenitori in proprietà privata;
b. svuotamento a chiamata.
3. Le attrezzature fornite dal Gestore alle utenze possono essere, a seconda delle necessità delle utenze:
a. cassonetti della volumetria di 660 l, 1000 l o 1700 l con frequenza indicata nel Contratto di servizio;
b. contenitori con volumetrie superiori (es. cassoni scarrabili) per i quali è garantito nell’erogazione del servizio un sistema a pesatura del rifiuto conferito in conformità al Contratto di servizio.
4. Il Gestore garantisce l’esecuzione del servizio presso le utenze non domestiche che attivano il servizio e che consentono il posizionamento e la movimentazione in sicurezza di contenitori di media e grande dimensione, nonché agevoli spazi di manovra per gli automezzi utilizzati.
5. Per i servizi a pesatura sono comunque definiti dei pesi standard. I pesi standard attualmente applicati sono contenuti nell’allegato III: esso non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e, pertanto, la sua eventuale modifica non costituisce modifica allo stesso.
6. In caso di utilizzo non conforme dei contenitori da parte dell’utenza o di sopravvenute modifiche delle caratteristiche dei rifiuti conferiti dall’utenza, il Gestore può modificare il servizio dedicati o convertirlo in servizio con le ordinarie regole di raccolta.
7. Per quanto non derogato dal presente articolo si applicano le regole generali della raccolta domiciliare (art. 9 e ss.).
Art. 30 - Autocompostaggio
1. In alternativa alla raccolta porta a porta per il rifiuto umido e/o vegetale le utenze domestiche possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico da cucina, sfalci e potatura da giardino.
2. Per attivare la pratica del compostaggio l’utenza interessata deve compilare un apposito modulo di richiesta e restituire le attrezzature eventualmente assegnate per la raccolta domiciliare del rifiuto organico. Non possono accedere al compostaggio le utenze domestiche con servizio condominiale per il rifiuto secco non riciclabile e/o per il rifiuto organico.
3. Il compostaggio domestico deve essere effettuato secondo le regole che seguono:
a. essere eseguito esclusivamente nelle aree scoperte di propria pertinenza, utilizzando adeguati strumenti e metodi per svolgere il processo in maniera controllata (composter, concimaia, cumulo, ecc.) e comunque secondo le specifiche regole tecniche;
b. essere effettuato nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissione di cattivi odori.
4. All’utenza domestica che aderisce alla pratica di compostaggio in conformità alle predette regole è riconosciuta una riduzione tariffaria.
5. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricole e vivaistiche possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico derivante da tali attività.
6. L’avvio del compostaggio di comunità, fatta salva la normativa di legge, necessita di apposita regolamentazione da parte del Consiglio di Bacino.
TITOLO III SERVIZI AL TERRITORIO
Art. 31 - Raccolta rifiuti abbandonati
1. I rifiuti abbandonati vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore che vi provvede in conformità alle specifiche previsioni del Contratto di servizio. In ogni caso, la raccolta dei rifiuti abbandonati su area privata o comunque imputabile all’utente costituisce un servizio a richiesta ed a carico dell’utente.
2. Il Gestore, in conformità agli indirizzi e/o alle indicazioni del Consiglio di Bacino, può attivare servizi di pulizia dei rifiuti solidi galleggianti e depositati sulle rive di corsi d'acqua sulla base di progetti specifici eventualmente elaborati per singolo alveo o ambito fluviale. L'attività può essere svolta anche in collaborazione con associazioni operanti in ambito fluviale a mezzo di natanti a basso impatto ambientale o con i consorzi di bonifica.
Art. 32 - Spazzamento stradale
1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio. Le strade ed aree pubbliche e/o a uso pubblico oggetto di spazzamento sono definite dal Consiglio di Bacino in accordo col Comune.
Art. 33 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio
1. Il Gestore effettua servizi di pulizia del territorio in conformità alle previsioni del vigente Contratto di servizio. I principali servizi di pulizia del territorio sono: la pulizia di caditoie e griglie stradali, la rimozione di carogne di animali, la pulizia di fontane, monumenti pubblici e simili, il lavaggio delle pavimentazioni e dei loggiati a uso pubblico, ecc..
Art. 34 - Cestini stradali
1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze.
2. Il Gestore provvede allo svuotamento dei cestini stradali di proprietà comunale in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio.
Art. 35 - Aree occupate da esercizi pubblici
1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono i concessioni di aree pubbliche o i uso pubblico, quali ad esempio caffè, alberghi, ristoranti, trattorie e simili, gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali gelaterie, pizzerie da asporto, edicole, tabaccherie e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza.
2. I rifiuti provenienti dalla aree in concessione e/o dai suddetti esercizi devono essere raccolti e conferiti, a cura dei concessionari e dei gestori di cui al comma precedente, in conformità al presente Regolamento.
TITOLO IV – ECOCENTRI
Art. 36 - EcoCentri. Regole generali.
1. La gestione degli EcoCentri è organizzata dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del Contratto di servizio.
2. Gli EcoCentri sono accessibili in orari prestabiliti, durante i quali è prevista la presenza di personale addetto alla guardiania che provvede a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature.
3. Gli EcoCentri sono aperti tutto l’anno nei giorni e negli orari di apertura indicati nell’EcoCalendario.
4. Gli EcoCentri non sono utilizzabili per il conferimento del rifiuto secco residuo e del rifiuto organico. Agli Ecocentri inoltre non può essere conferito il rifiuto vegetale derivante da attività di giardinaggio svolta per terzi. In ogni caso non possono essere conferite tipologie di rifiuto per le quali non sia attivata una raccolta specifica presso l’EcoCentro. Possono essere conferiti agli EcoCentri solo i rifiuti ingombranti aventi dimensioni eccezionali rispetto all’ordinaria produzione di rifiuti dell’utenza e che non possano, con semplici operazioni, essere ridotti di volume in modo tale da poter essere conferiti nel contenitore in dotazione per la raccolta “porta a porta”.
5. Le tipologie di rifiuto conferibili, in conformità a disposizioni regolamentari e normative vigenti, presso gli EcoCentri sono indicate nell’allegato IV: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
6. E’ in ogni caso fatta salva la normativa speciale prevista per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il cd. dual use.
Art. 37 - Accesso e regole di conferimento
1. L’accesso all’EcoCentro è riservato alle utenze domestiche attive nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino Priula per il conferimento dei rifiuti di provenienza domestica. A tal fine il personale di guardiania verifica le generalità degli utenti e provvede a registrare, o comunque a monitorare, i rifiuti conferiti.
2. Possono altresì accedere agli EcoCentri le utenze non domestiche per il conferimento dei propri rifiuti previa autorizzazione rilasciata dal Gestore in conformità alle regole di seguito indicate: l’autorizzazione è rilasciata alle utenze non domestiche che ne facciano richiesta a condizione che siano in regola con il pagamento delle fatture del Servizio ed abbiamo ritirato il contenitore per il conferimento del rifiuto residuo nonché, salvo che per le situazioni di indisponibilità di spazi accertate dal Gestore, lo standard minimo dei contenitori per il conferimento dei rifiuti riciclabili. L’autorizzazione può avere una durata mensile oppure annuale.
3. E’ consentito l’accesso contemporaneo all’EcoCentro di un numero di utenti tale permettere l’utilizzo dell’EcoCentro in condizioni di sicurezza. Le operazioni di conferimento possono essere momentaneamente interrotte per permettere la movimentazione dei contenitori.
4. Il conferimento dei rifiuti presso gli EcoCentri è eseguito secondo le seguenti regole generali:
a) prima dell’accesso all’Ecocentro l’utente provvede a separare le diverse tipologie di rifiuto e/o a scomporre i rifiuti composti da materiali diversi facilmente separabili;
b) il conferimento avviene a cura dell’utente secondo le indicazioni del personale di guardiania e/o dell’apposita segnaletica;
c) i rifiuti vanno conferiti esclusivamente negli appositi contenitori, mai al di fuori di essi e comunque avendo cura di non sporcare.
5. Per garantire la maggior fruizione dell’Ecocentro sono previsti limiti di conferimento per ogni tipologia di rifiuto come di seguito indicato:
a) 1 mc per singola giornata di apertura fino ad un massimo di 3 mc al mese;
b) per l’utenza non domestica per i soli rifiuti ingombranti entro il limite massimo di n. 2 pezzi/anno.
Per le seguenti tipologie di rifiuto, in deroga al limite mensile di cui al precedente punto a), le quantità riportate nella tabella sottostante:
RIFIUTO | QUANTITATIVO MASSIMO MENSILE | QUANTITATIVO MASSIMO ANNUALE |
Pneumatici | 0,5 mc | 1 mc |
Inerti | 3 mc | 6 mc |
Oli minerali esausti | 15 litri | 30 litri |
Oli e grassi commestibili | 100 litri | 1200 litri |
Prodotti etichettati “T” e/o “F” | 80 litri | 80 litri |
Pile | 5 litri | 10 litri |
Medicinali | 5 litri | 10 litri |
Cartucce e Toner esauriti | 10 litri | 120 litri |
La traduzione in concreto dei limiti indicati nel presente comma, ossia la conversione convenzionale delle quantità espresse in metri cubi o litri (es. un metro cubo corrisponde ad un determinato numero di pezzi), è demandata al Gestore previa condivisione col Consiglio di Bacino.
6. E’ espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all’interno dei contenitori.
TITOLO V – MANIFESTAZIONI ED EVENTI ECOSOSTENIBILI
Art. 38 - Servizio EcoEventi - Disciplina generale
1. Per i rifiuti prodotti nell’ambito di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, regolarmente autorizzate e aperti al pubblico ovvero private, che prevedano l’occupazione temporanea – per un periodo non superiore a 21 giorni consecutivi - di locali o aree scoperte, è istituito un servizio dedicato denominato “Servizio Ecoeventi”.
2. Al fine di poter attivare tempestivamente il Servizio Ecoeventi, gli organizzatori almeno una settimana prima del loro inizio, devono compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito web e trasmetterlo al Gestore sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente o associazione organizzatrice.
3. Il Comune competente per territorio comunica al Gestore gli eventi e le manifestazioni autorizzati.
4. L’attivazione del servizio è comunque subordinata:
a) al regolare pagamento delle fatture precedentemente emesse;
b) all’esistenza di spazi idonei al posizionamento delle attrezzature necessarie, ossia in aree di facile accesso ed adeguatamente pavimentate.
5. Sulla base della produzione stimata di rifiuto del singolo evento è configurato uno specifico servizio: attualmente sono previste le due tipologie denominate EcoEvento Minor e EcoEvento Maior, disciplinate rispettivamente nell’allegato V. Tale allegato non costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e pertanto la loro eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
6. Il servizio di raccolta, trasporto e ritiro finale di contenitori e/x xxxxxxxxx viene in ogni caso effettuato dal Gestore in giornate previamente concordate. Per il solo rifiuto umido, se conferito a mezzo di contenitori carrellati, è possibile usufruire delle raccolte ordinarie secondo le regole generali. I contenitori per la raccolta del rifiuto umido prevedono l’obbligatorio utilizzo di appositi sacchi compostabili (denominati cuffie) da richiedersi al Gestore.
7. Le stoviglie compostabili sono fornite dal Gestore in conformità alle disposizioni del Contratto di servizio.
8. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 2 e/o delle altre condizioni di utilizzo del kit prescelto determina l’applicazione di specifiche penali definite dal Consiglio di Bacino.
9. Eventuali ulteriori e nuove iniziative di prevenzione e/o riduzione dei rifiuti potranno essere comunque avviate dal Consiglio di Bacino.
TITOLO VI – SERVIZI PER UTENZE DOMESTICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE
Art. 39 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione.
1. Per i soggetti che si trovano in una particolare situazione di disagio sanitario è istituito un servizio dedicato riservato esclusivamente alla gestione dei rifiuti derivanti dalla loro patologia.
2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che:
a) versano in situazione di disagio per condizioni sanitarie, risultanti da certificazione medica, quali, ad esempio, quelle sotto elencate le persone incontinenti, dializzati, stomatizzati;
b) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e hanno residenza nel territorio servito dal Gestore;
c) sono in regola con i pagamenti della tariffa.
3. L’accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell’apposita istanza scaricabile dal sito web dei Comuni e del Gestore. Il Comune di residenza, effettuate le dovute verifiche, provvede all’inoltro al Gestore delle domande idonee il prima possibile e comunque nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda.
4. Il Gestore, entro i successivi 30 giorni, invierà comunicazione agli utenti beneficiari per il ritiro presso lo sportello territoriale del contenitore dedicato.
5. E’ fatto salva l’eventuale regolamentazione ISEE di ciascun Comune.
6. Il servizio di cui al presente articolo prevede un contenitore aggiuntivo per la raccolta del rifiuto residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i rifiuti derivanti dal disagio sanitario in conformità alla vigente normativa ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi del Consiglio di Bacino.
7. Al venir meno di una delle condizioni che legittimano l’attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l’utente o gli aventi causa, sono tenuti a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata con decorrenza dalla data dell’evento che ha determinato il venir meno di un presupposto per l’accesso al servizio.
8. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l’automatica cessazione della tariffa dedicata e l’immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera b) del Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.
Art. 40 - Servizio per nuclei famigliari con bambini in età inferiori ai due anni e mezzo.
1. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a due anni e mezzo è istituito un servizio dedicato riservato alla gestione dei rifiuti costituiti esclusivamente da pannolini pediatrici «usa e getta».
2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che:
a) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e hanno residenza nel territorio servito dal Gestore ovvero sono affidati ai sensi di legge ad un nucleo famigliare costituente utenza domestica nel territorio servito dal Gestore;
b) sono in regola con i pagamenti della tariffa.
3. L’accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell’apposita istanza scaricabile dal sito web dei comuni e del Gestore.
4. Il servizio di cui al presente articolo prevede, per ciascun bimbo di età inferiore ai due anni e mezzo, un contenitore aggiuntivo per la raccolta del rifiuto residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i pannolini pediatrici ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi del Consiglio di Bacino.
5. Al compimento del 30 mese del bambino per il quale è stato attivato il servizio e/o comunque al venir meno di una delle condizioni che legittimano l’attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l’utente è tenuto a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata agli utenti del servizio con decorrenza dal compimento del 30 mese o comunque dal venir meno di altro presupposto per l’accesso al servizio.
6. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l’automatica cessazione della tariffa dedicata e l’immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera b) del Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.
TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI
Art. 41 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati
1. Le utenze mercatali, ossia le utenze non domestiche relative ai mercati rionali, fissi e precari, nonché quelle dei venditori ambulanti, sono tenute a conferire obbligatoriamente al Gestore del servizio pubblico i propri rifiuti in modo differenziato con le modalità di seguito indicate:
a) utilizzando i sacchetti e/o i contenitori forniti dal Gestore ad inizio mercato per le seguenti tipologie di rifiuto:
i. umido;
ii. plastica lattine, ad eccezione di cassette e plateau del pesce da conferirsi sfusi;
iii. secco residuo;
b) gli imballaggi in carta, cartone e legno (es. cassette) vanno conferiti puliti, sfusi e impilati in modo ordinato.
2. A fine mercato il Gestore provvede alla ritiro di contenitori, xxxxxxxxx e rifiuti sfusi.
TITOLO VIII – SCUOLE
Art. 42 - La raccolta differenziata nelle scuole
1. Costituiscono “scuole” o “scuola” ai sensi del presente articolo, tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado.
2. Per ciascuna scuola lo standard dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è determinato dal Consiglio di bacino in base al criterio denominato “litro/alunno”, calcolato in base alle quantità di rifiuto prodotte a scuola rapportate al numero degli alunni iscritti. Tale criterio è proporzionato al grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado) ed alla frequenza di svuotamento dei contenitori prevista per la raccolta domiciliare ed è periodicamente aggiornabile. L’attuale standard è previsto nell’allegato VI: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, le scuole statali hanno l’obbligo di aderire al progetto oggi denominato “Impariamo a rifiutare”, mentre le scuole paritarie hanno facoltà di aderirvi.
4. I contenitori per la gestione dei rifiuti scolastici delle scuole statali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei rifiuti prodotti all’interno dei locali destinati all’attività didattica, mentre per i rifiuti prodotti all’interno di locali adibiti ad attività non didattiche (es. mense e palestre locali ad uso promiscuo, etc.) la Scuola o altro soggetto ha l’obbligo di dotarsi di appositi e specifici contenitori.
5. Le scuole paritarie possono utilizzare i contenitori assegnati ai sensi del precedente comma 2 per i rifiuti prodotti all’interno di qualsiasi locale adibito sia ad uso scolastico, tanto per attività didattiche che non didattiche, sia per usi extrascolastici. Le scuole paritarie, ove lo standard di cui al precedente comma 2 non sia sufficiente, debbono richiedere servizi aggiuntivi secondo le regole generali delle utenze non domestiche.
6. Il Gestore, in accordo con il Consiglio di bacino, attiva gratuitamente per le scuole del territorio servito aderenti al progetto “Impariamo a rifiutare” dei percorsi formativi didattici di educazione ambientale, compresi nel progetto oggi denominato “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani”: obiettivi e finalità sono specificati nell’allegato VII: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Art. 43 - Servizio pubblico di gestione dei rifiuti speciali
1. Ai sensi dell’art. 188, comma 1, D.lgs. 152/2006 i produttori iniziali di rifiuti speciali possono conferirli ad un ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti oppure al Gestore (in quanto soggetto affidatario del servizio di raccolta degli urbani): in quest’ultima ipotesi il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti speciali viene svolto previa sottoscrizione di apposita Convenzione col Gestore. La Convenzione tipo per la raccolta e la gestione di una o più tipologie di rifiuti speciali è approvata dal Consiglio di bacino.
2. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini del recupero o dello smaltimento, a cura e spese del produttore iniziale, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.
3. Nel caso siano stati attivati dei circuiti organizzati di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti, la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce il contatto di servizio ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp), del D.Lgs. 152/2006.
CAPO V VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI
Art. 44 - Vigilanza e controllo
1. Il Consiglio di bacino, avvalendosi del personale addetto all’Ufficio di Vigilanza Ambientale, la Polizia Locale e il personale preposto dagli enti competenti, svolgono tutte le funzioni di polizia amministrativa relative alla gestione dei servizi dei rifiuti come disciplinati dal presente Regolamento compresa l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare danni e pregiudizi a soggetti e cose nello svolgimento delle attività di competenza.
2. Il personale addetto all’Ufficio di Vigilanza Ambientale, qualora siano riscontrate violazioni alle norme del presente Regolamento, può procedere, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, ad assumere informazioni, ad effettuare attività ispettive di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, nonché all’accertamento ed alla contestazione delle violazioni oltre all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative conformemente alle prescrizioni della legge n. 689/1981.
3. Il personale addetto all’Ufficio di Vigilanza Ambientale è autorizzato ed incaricato al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e può, altresì, svolgere attività di controllo con l’ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale.
4. Il personale di Vigilanza Ambientale non può svolgere funzioni di Polizia Giudiziaria e ha l’obbligo di presentare tempestiva e dettagliata denuncia scritta al P.M. o ad un Ufficiale di P.G., in ordine ad ogni reato procedibile d’ufficio di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. Il personale di Vigilanza Ambientale è organo di polizia amministrativa preposto alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni amministrative in materia ambientale e, in particolare, di quelle di cui al presente regolamento; collabora con la Polizia Locale e gli altri organi di polizia giudiziaria, dai quali può anche essere nominata ausiliare di P.G. ai sensi dell’art. 348, comma 4, c.p.p. per il compimento di atti od operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Art. 45 - Divieti
1. Fatto salvo quanto già stabilito nel D.Lgs. n. 152/2006, sono altresì vietati ai sensi del presente Regolamento:
a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
b) l'esposizione di contenitori e/x xxxxxxxxx autorizzati contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
c) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
d) l’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza per il conferimento dei rifiuti;
e) il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento;
f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
g) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
h) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento;
i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
j) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi liquefatto in sacchetti non autorizzati;
l) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sfuso o in sacchetti non conformi;
m) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile;
n) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto plastica-lattine sfuso o in sacchetti non conformi;
o) insudiciare il suolo, pubblico o a uso pubblico, con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), anche con attività di volantinaggio e simili;
p) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
q) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto vetro-plastica-lattine all’interno di sacchetti;
r) il conferimento al servizio pubblico di rifiuto senza autorizzazione o adesione allo specifico servizio, ove prevista;
s) l’utilizzo improprio dei cestini stradali;
t) conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l’utilizzo degli appositi contenitori.
2. In particolare, presso gli EcoCentri, sono vietati:
a) il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuti;
b) il conferimento di rifiuti della tipologia di rifiuti diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
c) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche senza preventiva autorizzazione;
d) l’utilizzo improprio dei sistemi destinati alla raccolta;
e) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo dell’EcoCentro;
f) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o in altro modo accumulati.
Art. 46 - Sanzioni
1. Ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 per la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 Euro a 500 euro. Per le violazioni di cui all’elenco che segue si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come indicato per ciascuna fattispecie:
Violazione | RIf. | Importo Minimo | Importo Massimo |
a) L’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti; | Art. 45, comma 1, lett. c) | € 25,00 | € 500,00 |
b) il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento; | Art. 45, comma 1, lett. e) | € 25,00 | € 500,00 |
c) conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l’utilizzo degli appositi contenitori. | Art. 45, comma 1, lettera t) | € 100,00 | € 500,00 |
d) L’imbrattamento, l’affissione di manifesti o altro sui contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti; | Art. 45, comma 1, lett. f) | € 25,00 | € 500,00 |
Violazione | RIf. | Importo Minimo | Importo Massimo |
e) Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi; | Art. 45, comma 1, lett. g) | € 25,00 | € 500,00 |
f) comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento; | Art. 45, comma 1, lett. h) | € 25,00 | € 500,00 |
g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti; | Art. 45, comma 1, lett. j) | € 25,00 | € 500,00 |
h) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, liquefatti o in sacchetti non autorizzati; | Art. 45, comma 1, lett. k) | € 25,00 | € 500,00 |
i) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sfuso o in sacchetti non conformi; | Art. 45, comma 1, lett. l) | € 25,00 | € 500,00 |
j) il conferimento al servizio di raccolta del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile e biodegradabile; | Art. 45, comma 1, lett. m) | € 25,00 | € 500,00 |
k) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche, senza autorizzazione preventiva presso gli ecocentri; | Art. 45, comma 2, lett. c) | € 80,00 | € 500,00 |
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981, ai fini dell’estinzione della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, salvo che per le violazioni per le quali, il Comune, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981, stabilisca con apposita deliberazione un diverso importo.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti, oltre al risarcimento per gli oneri sostenuti dal Gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento. Il Consiglio di Bacino, per il ripristino dello stato dei luoghi, potrà determinare le somme dovute anche in via forfettaria a carico del responsabile od obbligato in solido.
CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 47 - Osservanza di altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti.
Art. 48 - Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
ALLEGATI
al Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti
SOMMARIO
Allegato II – Standard sacchetti 41
Allegato III – Pesi standard servizi a pesatura 44
Allegato IV - Tipologie di rifiuti conferibili presso gli Ecocentri 45
Allegato V – Servizi Ecoeventi 47
Allegato VI – Standard Scuole 49
Allegato VII – Progetti Scuole 52
Allegato I – Assimilazione
TABELLA A - criteri qualitativi
Codice CER | Descrizione | |
Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa | ||
02 03 04 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | |
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili | ||
03 01 01 | Scarti di corteccia e sughero | |
03 01 05 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | |
Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone | ||
03 03 01 | Scarti di corteccia e legno | |
Rifiuti della lavorazione dei pelle e pellicce | ||
04 01 09 | Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura | |
Rifiuti dell’industria tessile | ||
04 02 09 | Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) | |
04 02 15 | Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14 | |
04 02 21 | Rifiuti da fibre tessili grezze | |
04 02 22 | Rifiuti da fibre tessili lavorate | |
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche gomme sintetiche e fibre artificiali | ||
Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa | ||
08 03 18 | Toner per stampa esauriti , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | |
Rifiuti dell’industria fotografica | ||
09 01 07 | Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell’argento | |
09 01 08 | Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell’argento | |
09 01 10 | Macchine fotografiche monouso senza batterie | |
Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro | ||
10 11 03 | Scarti di materiali in fibra a base di vetro | |
10 11 12 | Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 | |
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche | ||
Imballaggi |
Codice CER | Descrizione | |
15 01 01 | Imballaggi di carta e cartone | |
15 01 02 | Imballaggi in plastica | |
15 01 03 | Imballaggi in legno | |
15 01 04 | Imballaggi metallici | |
15 01 05 | Imballaggi in materiali compositi | |
15 01 06 | Imballaggi in materiali misti | |
15 01 07 | Imballaggi in vetro | |
15 01 09 | Imballaggi in materia tessile | |
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi | ||
15 02 03 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 | |
Batterie e accumulatori | ||
16 06 04 | Pile alcaline (tranne 16 06 03) | |
Rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi | ||
19 05 01 | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata | |
19 05 02 | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata | |
19 08 01 | Vaglio (esclusivamente rifiuti provenienti dalla grigliatura iniziale acque reflue degli impianti di depurazione pubblici) | |
Raccolta differenziata | ||
20 01 01 | Carta e cartone | |
20 01 02 | Vetro | |
20 01 08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | |
20 01 10 | Abbigliamento | |
20 01 11 | Prodotti tessili | |
20 01 25 | Oli e grassi commestibili | |
20 01 32 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 | |
20 01 38 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | |
20 01 39 | Plastica | |
20 01 40 | Metallo | |
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) | ||
20 02 01 | Rifiuti biodegradabili |
Codice CER | Descrizione | |
20 02 03 | Altri rifiuti non biodegradabili | |
Altri rifiuti urbani | ||
20 03 01 | Rifiuti urbani non differenziati | |
20 03 02 | Rifiuti dei mercati | |
20 03 03 | Spazzamento delle strade e dei piazzali | |
20 03 07 | Rifiuti ingombranti |
TABELLA B - Assimilazione: criteri quantitativi
Frazione omogenea di rifiuto | quantità (t/anno) |
Rifiuto residuo | 24 |
Carta e cartone | 300 |
Metalli non contaminati | 300 |
Rifiuti ingombranti non pericolosi | 24 |
Vetro | 300 |
Vetro plastica lattine | 300 |
Rifiuto umido | 300 |
Rifiuto vegetale | 300 |
Altre frazioni omogenee | Nei limiti del rifiuto secco non riciclabile |
Allegato II – Standard sacchetti
Rifiuto secco non riciclabile
Fornitura massima* annua di sacchetti per il rifiuto secco non riciclabile Utenze domestiche | ||
Quantità sacchetti | ||
60 litri circa | 110 litri circa | |
100 | 50 |
* La quantità standard da assegnare a ciascuna utenza è stabilita dal Comitato di Bacino con proprio atto in ragione del numero dei componenti.
Fornitura massima annua di sacchetti per il rifiuto secco non riciclabile Utenze non domestiche | ||
Quantità sacchetti | ||
60 litri circa | 110 litri circa | |
Standard per contenitore da 30 litri | 50 | - |
Standard per contenitore da 120 litri | 50 | 25 |
Standard per contenitore da 240 litri | 100 | 50 |
Standard per contenitore da 360 litri | 150 | 75 |
Fornitura massima annua di sacchetti per il rifiuto secco non riciclabile servizio dedicato Utenze non domestiche | ||
Quantità sacchetti | ||
60 litri circa | 110 litri circa | |
Standard per contenitore da 660 litri | 150 | 75 |
Standard per contenitore da 1000 litri | 175 | 100 |
Standard per contenitore da 1700 litri | 325 | 175 |
Volume oltre i 1700 litri | In proporzione al contenitore da litri 1700 con un massimo di 1000 | In proporzione al contenitore da litri 1700 con un massimo di 500 |
Rifiuto umido
Fornitura massima* annua di sacchetti per il rifiuto umido Utenze domestiche | ||
Quantità sacchetti | ||
7 litri circa | ||
300 |
* La quantità standard da assegnare a ciascuna utenza è stabilita dal Comitato di Bacino con proprio atto in ragione del numero dei componenti dell’utenza
Fornitura massima annua di sacchetti per il rifiuto umido Utenze non domestiche | ||||||
Quantità sacchetti | ||||||
7 litri circa | 40 litri circa | fodere | ||||
Standard per contenitore da 25 litri | 200 | 75 | - | |||
Standard per contenitore da 120 litri | 400 | 200 | Fodere n. 100 | da | 120 | litri |
Standard per contenitore da 240 litri | 600 | 400 | Fodere n. 100 | da | 240 | litri |
Rifiuto plastica lattine
Fornitura massima* annua di sacchetti per imballaggi in plastica e lattine (ove previsto) Utenze domestiche | |
Quantità sacchetti | |
100 litri circa | |
Per ogni utenza | 60 |
* La quantità standard da assegnare a ciascuna utenza è stabilita dal Comitato di Bacino con proprio atto in ragione del numero dei componenti dell’utenza
Fornitura massima annua di sacchetti per imballaggi in plastica e lattine (ove previsto) Utenze non domestiche | |
Quantità sacchetti | |
100 litri circa | |
Per ogni utenza | 60 |
Sacchetti Ecobus Ecostop
Tipologia rifiuto | Capacità dei sacchetti (litri) | Quantità |
Secco residuo | 30 litri | 100 |
Carta | 40 litri | 100 |
Umido | 12 litri | 100 |
Vetro, plastica e lattine | 30 litri | 100 |
Allegato III – Pesi standard servizi a pesatura
Tipologia rifiuto | Peso specifico minimo (Kg/lt) | Peso specifico massimo (Kg/lt) | Peso specifico medio (Kg/lt) |
Rifiuto residuo (secco non riciclabile) | 0,06 | 0,12 | 0,09 |
Rifiuto umido | 0,25 | 0,75 | 0,50 |
Vetro Plastica Lattine | 0,06 | 0,08 | 0,07 |
Carta e cartone | 0,05 | 0,15 | 0,10 |
Vetro | 0,17 | 0,23 | 0,20 |
Cartone | 0,05 | 0,1 | 0.07 |
Rifiuto vegetale | 0,20 | 0,32 | 0,26 |
Legno | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Imballaggi in plastica | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
Vetro Lattine | 0,07 | 0,23 | 0,15 |
Allegato IV - Tipologie di rifiuti conferibili presso gli Ecocentri
RIFIUTO | PROVENIENZA | CODICE CER |
Vetro | 15 01 07 imballaggi in vetro | |
20 01 02 rifiuti in vetro | ||
Plastica | 15 01 02 imballaggi in plastica | |
20 01 39 rifiuti plastici | ||
Metallo | 15 01 04 imballaggi in metallo | |
20 01 40 rifiuti metallici | ||
Sfalci e ramaglie | 20 02 01 rifiuti biodegradabili | |
Inerti | (solo se provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) | 17 09 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* |
20 02 02 terra e roccia | ||
Cartone | 15 01 01 imballaggi in carta e cartone | |
20 01 01 rifiuti di carta e cartone | ||
Rifiuti ingombranti | 20 03 07 ingombranti | |
Legno | 15 01 03 imballaggi in legno | |
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37* | ||
Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) | domestica | 20 01 21* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
20 01 35* - 20 01 36 rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche | ||
Pneumatici | domestica | 16 01 03 pneumatici fuori uso |
Oli minerali esausti | domestica | 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 |
Oli e grassi commestibili | 20 01 25 oli e grassi commestibili | |
Prodotti etichettati “T” e/o “F” | domestica | 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da tali sostanze |
20 01 13* solventi | ||
20 01 14* acidi | ||
20 01 15*sostanze alcaline | ||
20 01 17* prodotti fotochimici | ||
20 01 19* pesticidi | ||
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | ||
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27* | ||
20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose |
RIFIUTO | PROVENIENZA | CODICE CER |
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29* | ||
Pile | domestica | 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* | ||
Cartucce e Toner esauriti | domestica | 08 03 18 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* |
Medicinali | domestica | 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici |
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31* | ||
Indumenti usati | domestica | 20 01 10 abbigliamento 20 01 11 accessori e prodotti tessili |
Allegato V – Servizi Ecoeventi
ECOEVENTO MAIOR
1. Il servizio denominato “EcoEvento Maior” prevede l’utilizzo di appositi contenitori, consegnati e ritirati dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
2. Lo standard attuale dei contenitori utilizzabili è riportato nella tabella che segue:
3. In ogni caso, i contenitori carrellati del singolo evento possono avere una volumetria massima complessiva di 8.000 litri.
4. Il Gestore di regola provvede allo svuotamento dei contenitori a fine evento, contestualmente al loro ritiro. Per lo svuotamento del rifiuto umido, se conferito a mezzo di contenitori carrellati, è comunque possibile usufruire delle raccolte ordinarie secondo le regole generali. Eventuali svuotamenti intermedi per altre frazioni di rifiuto possono essere richiesti e concordati col Gestore che vi provvede in conformità alle specifiche previsioni del Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva.
5. A richiesta degli organizzatori possono essere fornite in comodato d’uso dal Gestore una o più strutture denominate Ecopunto, da utilizzarsi per il conferimento diretto dei rifiuti da parte dei partecipanti alla manifestazione. Gli Ecopunti non possono mai essere utilizzati per il conferimento finale dei rifiuti al Gestore. Sono a carico degli organizzatori i seguenti oneri:
a) l’allestimento degli EcoPunti presso l’area di svolgimento della manifestazione od evento;
b) il periodico svuotamento dei rifiuti raccolti tramite EcoPunti e il loro corretto conferimento differenziato presso gli appositi contenitori per la raccolta finale dei rifiuti;
c) la vigilanza circa la corretta differenziazione dei rifiuti da parte degli utenti presso gli EcoPunti;
d) la restituzione della struttura EcoPunti congiuntamente all’attrezzatura dell’Ecoevento al termine della manifestazione o evento.
ECOEVENTO MINOR
1. Il servizio denominato “EcoEvento Minor” prevede il conferimento dei rifiuti, a scelta del richiedente, mediante appositi sacchi o contenitori da ritirarsi presso un Ecosportello/sportello zonale abilitato.
2. Lo standard attuale dei sacchi e contenitori utilizzabili è riportato nella tabella che segue:
TIPOLOGIA | SERVIZIO A SACCHETTI | SERVIZIO A CONTENITORI |
ATTREZZATURA | ATTREZZATURA | |
Secco non riciclabile | N. 2 sacchi da 110 lt | N. 1 bidone da 240 lt (inclusi 2 sacchi) |
Stoviglie usa e getta (PS+PP) | N. 3 sacchi da 110 lt | N. 1 bidone da 240 lt |
Vetro-Plastica-Lattine o Plastica-Lattine | N. 2 sacchi da 110 lt | N. 1 bidone da 240 lt |
Carta | N. 3 sacchi da 110 lt | N. 1 bidone da 240 lt |
Vetro (in TV Tre) | N. 1 bidone 120 lt | |
Umido | N. 1 bidone 120 lt (inclusa 1 cuffia) da esporre durante giro ordinario se possibile | |
Olio | N. 1 bidone da 50 lt | |
Cartone e imballaggi (plastica, vetro, metallo, legno), stoviglie usa e getta in plastica | Autorizzazione accesso all’Ecocentro (durata 1 mese) | |
Ritiro finale sacchi e contenitori |
Allegato VI – Standard Scuole
Zone Standard
SECCO INFANZIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-70 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 211 |
SECCO PRIMARIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-95 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 281 |
SECCO SECONDARIA 1° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-100 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 291 |
SECCO SECONDARIA 2° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-70 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 191 |
CARTA INFANZIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-30 |
000 | 00-00 |
000 | 00-00 |
multipli di 360 | > 76 |
CARTA PRIMARIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-40 |
000 | 00-00 |
000 | 00-000 |
multipli di 360 | > 101 |
CARTA SECONDARIA 1° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-50 |
000 | 00-00 |
000 | 00-000 |
multipli di 360 | > 141 |
CARTA SECONDARIA 2° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-35 |
000 | 00-00 |
000 | 00-000 |
multipli di 360 | > 101 |
VPA INFANZIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-150 |
000 | 000-000 |
360 | da 301 |
VPA PRIMARIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-240 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
XXX XXXXXXXXXX 0x | |
XXXXX XXXXXXXXXX | XXXXX XX XXXXXX |
120 | 0-175 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 526 |
XXX XXXXXXXXXX 0x | |
XXXXX XXXXXXXXXX | XXXXX XX XXXXXX |
120 | 0-175 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 526 |
PLASTICA LATTINE INFANZIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-80 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
PLASTICA LATTINE PRIMARIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-110 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 331 |
PLASTICA LATTINE SECONDARIA 1° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-160 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 491 |
PLASTICA LATTINE SECONDARIA 2° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | 0-80 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 236 |
UMIDO | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
22 | 0-400 |
00 | 000-000 |
120 | 601-1200 |
240 | da 1201 |
VETRO | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
120 | TUTTE LE SCUOLE |
Zone Urbanisticamente complesse
SECCO INFANZIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-35 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 401 |
SECCO PRIMARIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-45 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 541 |
SECCO SECONDARIA 1° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-45 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 571 |
SECCO SECONDARIA 2° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-30 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 371 |
CARTA INFANZIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-10 |
000 | 00-00 |
000 | 00-00 |
000 | 00-000 |
multipli di 360 | > 131 |
CARTA PRIMARIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-15 |
000 | 00-00 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 201 |
CARTA SECONDARIA 1° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-20 |
000 | 00-00 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 261 |
CARTA SECONDARIA 2° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-15 |
000 | 00-00 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 181 |
VPA INFANZIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-70 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
360 | da 591 |
XXX XXXXXXXX | |
XXXXX XXXXXXXXXX | XXXXX XX XXXXXX |
00 | 0-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-0000 |
XXX XXXXXXXXXX 0x | |
XXXXX XXXXXXXXXX | XXXXX XX XXXXXX |
00 | 0-85 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-0000 |
multipli di 360 | > 1041 |
XXX XXXXXXXXXX 0x | |
XXXXX XXXXXXXXXX | XXXXX XX XXXXXX |
30 | 0-85 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-0000 |
multipli di 360 | > 1041 |
UMIDO | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
22 | 0-400 |
00 | 000-000 |
120 | 601-1200 |
240 | da 1201 |
Zone centro storico
SECCO INFANZIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-65 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 811 |
SECCO PRIMARIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-90 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-0000 |
multipli di 360 | > 0000 |
XXXXX SECONDARIA 1° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-95 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-0000 |
multipli di 360 | > 0000 |
XXXXX SECONDARIA 2° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-60 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 741 |
CARTA INFANZIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-20 |
000 | 00-00 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 261 |
CARTA PRIMARIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-30 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 401 |
CARTA SECONDARIA 1° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-40 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 531 |
CARTA SECONDARIA 2° | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-30 |
000 | 00-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
multipli di 360 | > 371 |
VPA INFANZIA | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
30 | 0-100 |
000 | 000-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-0000 |
XXX XXXXXXXX | |
XXXXX XXXXXXXXXX | XXXXX XX XXXXXX |
00 | 0-000 |
000 | 000-000 |
000 | 000-0000 |
360 | da 1391 |
XXX XXXXXXXXXX 0x | |
XXXXX XXXXXXXXXX | XXXXX XX XXXXXX |
00 | 0-100 |
000 | 000-000 |
000 | 000-0000 |
000 | 0000-0000 |
multipli di 360 | > 1561 |
XXX XXXXXXXXXX 0x | |
XXXXX XXXXXXXXXX | XXXXX XX XXXXXX |
00 | 0-100 |
000 | 000-000 |
000 | 000-0000 |
000 | 0000-0000 |
multipli di 360 | > 1561 |
UMIDO | |
LITRI CASSONETTO | FASCE DI ALUNNI |
22 | 0-400 |
00 | 000-000 |
120 | 601-1200 |
240 | da 1201 |
Allegato VII – Progetti Scuole
Progetto “Impariamo a rifiutare”
1. Il progetto “Impariamo a rifiutare” ha l’obiettivo di promuovere l’assunzione di comportamenti positivi verso la salvaguardia dell’ambiente, favorendo una riduzione complessiva del volume dei rifiuti prodotti e realizzando una gestione dei rifiuti interna alla scuola efficiente ed efficace.
2. Il progetto prevede:
a) la fornitura in comodato gratuito dei contenitori per la raccolta differenziata interna, di seguito specificati; tale materiale va utilizzato secondo le regole del “buon padre di famiglia”.
Volume contenitori | Durata |
120 litri | 5 |
40 litri | 5 |
25 litri | 5 |
10 litri (cestini) | 2 |
7 litri (sottolavello per umido) | 2 |
Materiale di comunicazione | 5 |
In caso di rottura accidentale, non dolosa o non gravemente colpevole, del materiale fornito, questo verrà sostituito gratuitamente su richiesta della scuola; diversamente, in caso di rottura dolosa o gravemente colpevole, la sostituzione sarà a pagamento.
b) la realizzazione di attività di formazione e comunicazione specifiche sulle regole di raccolta per tutti i soggetti presenti a scuola (insegnanti, alunni, personale ATA);
c) l'individuazione di persone che siano di riferimento all'interno della scuola per la gestione dei rifiuti.
2. Per aderire al progetto è necessario sottoscrivere un’apposita convenzione con il Gestore. I principali impegni a carico della scuola sono i seguenti:
a) comunicare il numero degli alunni all’inizio di ogni anno scolastico;
b) avere regolare situazione contabile relativamente al servizio di gestione dei rifiuti;
c) per le scuole paritarie, utilizzare stoviglie lavabili nel servizio mensa.
Progetto “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani”
1. Le scuole che aderiscono a “Impariamo a rifiutare” possono iscriversi, tramite apposito modulo online, al progetto didattico di educazione ambientale oggi denominato “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani”, che si pone lo scopo di favorire in alunni, insegnanti e collaboratori scolastici l’acquisizione di una maggior consapevolezza sulle tematiche ambientali e dell’ecosostenibilità, stimolando l’adozione di comportamenti rispettosi dell’ambiente.
2. Gli interventi formativi del progetto “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani” sono gratuiti. Sono a carico della scuola: eventuali costi di trasporto verso gli impianti dove si svolgono le visite guidate, il recupero di materiale per le attività, la strumentazione informatica.
3. Gli incontri (salvo le visite guidate) si svolgono presso le sedi scolastiche, secondo un calendario, adeguato alla durata dell’anno scolastico, stabilito dal Gestore dopo aver raccolto le adesioni;
4. La realizzazione degli interventi di educazione ambientale è vincolata alla presenza costante in aula di un insegnante; in caso di assenza, l’intervento viene annullato.