Contract
CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI AUSILI PER INCONTINENZA EROGATI NELL’AMBITO DEL S.S.N. DI CUI AL MINISTERO DELLA SANITA’ N.332/1999
TRA
I sig.:
Dr. Xxxxx Xxxxxxx nato a Sassari il 16/11/1959, che interviene al presente atto non in proprio , ma in qualità di Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, codice fiscale 01687160901, giusta delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20/12/2014
E
Dr Xxxxxxxx Xxxxx nato a Bari (Ba) il 23/01/1972, residente in Buttapietra (VR) C.F.RNNGNN72A23A662F, in qualità di Amministratore delegato della ditta XXXX XXXXXXXX spa con sede in Verona, Via della Metallurgia,12 Codice fiscale e n. d’iscrizione al Registro Imprese di Verona 07179150151 e P.I. 02136540230, come da documentazione agli atti d’ufficio;
PREMESSO
- che con deliberazione n.1405 del 16/05/2013 l’Asl di Olbia ha aderito all’unione d’acquisto per l’espletamento della gara per la fornitura al domicilio di ausili per l’incontinenza, conferendo delega all’Asl n.3 di Nuoro -Capofila;
- che con delibera a contrarre del Direttore Generale dell’Asl di Nuoro n.
940 del 19/06/2013 veniva indetta una procedura aperta ex artt.55,63 e ss del Dlgs 163/2006 per l’affidamento della fornitura e distribuzione di ausili per incontinenza erogati nell’ambito del S.S.N. di cui al D.M. Ministero della Sanità 27/08/1999 n.332 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per un periodo di tre anni eventualmente prorogabile per altri due;
- Che con la stessa deliberazione si approvavano tra gli altri i seguenti atti:
1. Bando di gara;
2. Capitolato speciale; 3.Disciplinare di gara
- che con deliberazione n.978 del 23 luglio 2014 del Direttore Generale dell’Asl di Nuoro, approvando le determinazioni della Commissione di aggiudicazione, si aggiudicava definitivamente alla ditta XXXX XXXXXXXX spa con sede in Verona, come sopra generalizzata, l’appalto per la fornitura e distribuzione - in unione d’acquisto - con l’Asl di Olbia, di ausili per incontinenza erogati nell’ambito del S.S.N. di cui al D.M. Ministero della Sanità 27/08/1999 n.332, come da nota trasmessa dall’Asl di Nuoro prot. n. 44472 del 09/09/2014 acquisita agli atti d’ufficio con prot.41809 dell’11/09/2014;
- che il controllo preventivo dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna ex art.29 c.2 L.R. 10/2006, in ragione del silenzio assenso da parte di quest’ultimo, risulta concluso favorevolmente, come da nota sopracitata;
- che con determinazione n. 759 del 29/10/2014 del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione patrimoniale dell’Asl di Olbia si prendeva
atto dell’avvenuta aggiudicazione definitiva a favore della ditta XXXX XXXXXXXX spa, e si assumeva il relativo impegno di spesa;
- che sono in corso le verifiche di legge sulle dichiarazioni sostitutive rese e, non essendo ancora tutte pervenute le risposte dagli Enti e dalle Autorità interpellate, si conviene di procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva espressa, nell’ipotesi in cui dalle certificazioni dovessero risultare motivi ostativi alla stipulazione stessa;
- per quanto attiene l’informazione antimafia si conviene di procedere alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva nell’ipotesi in cui dalla certificazione dovessero risultare motivi ostativi alla stipulazione stessa;
- che con verbale del 01/11/2014, si procedeva all’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art.11 c.9 del dlgs 163/2006, poiché il precedente contratto di fornitura era in scadenza il 31/10/2014 ed era necessario garantire gli approvvigionamenti necessari per il benessere degli assistiti;
- che è stata acquisita agli atti d’ufficio l’informazione antimafia trasmessa dalla prefettura di Sassari da cui risulta che non sussistono nei confronti dell’impresa sopracitata, provvedimenti o procedimenti di prevenzione in corso né condanne che comportano divieti, sospensioni o decadenza a norma dell’art.67 del dlgs 159/2011, né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società, ai sensi degli artt.84,91 dello stesso dlgs 159/2011;
- la società XXXX XXXXXXXX spa, ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, ha costituito una garanzia fideiussoria per un importo pari a € 348.398,79 (diconsi euro trecentoquarantottomila trecentonovantotto/79),
mediante polizza fideiussoria n. 2062843 emessa da COFACE – Agenzia di San Martino Buon Albergo- (VR) in data 13/11/2014. L’importo risulta essere ridotto del 50% essendo l’appaltatore in possesso della certificazione del sistema di qualità ex art.40 c.7 del dlgs 163/2006;
- che l’impresa risulta in regola con il DURC che seppur non materialmente allegato risulta acquisito agli atti d’ufficio;
Tutto ciò premesso
Rendendosi ora necessario stipulare tra le parti apposito atto contrattuale si conviene e stipula quanto appresso:
Art.1 Premesse ed allegati
Le premesse e gli atti in esse richiamati (compresi i relativi allegati e gli atti e documenti cui si rinvia e di cui si fa menzione), che le parti dichiarano espressamente di ben conoscere, fanno parte integrante del contratto, pur se non materialmente allegati.
Art. 2 Volontà
1. L’ASL di Olbia affida alla ditta XXXX XXXXXXXX spa con sede in Verona, come sopra generalizzata, che accetta, l’appalto per la fornitura e distribuzione di ausili per incontinenza erogati nell’ambito del S.S.N. di cui al D.M. Ministero della Sanità 27/08/1999 n.332.
Art. 3 Oggetto
1. L’oggetto della prestazione dovuta dalla soc. XXXX XXXXXXXX spa consiste nella fornitura e distribuzione di ausili per incontinenza. La consegna dovrà essere fatta al domicilio o altro sito distributivo preferito dagli utenti aventi diritto residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale di Olbia. Tra le consegne a domicilio sono da comprendere
quelle ad utenti aventi diritto ricoverati presso residenze sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private insistenti nello stesso ambito territoriale sopracitato.
Ai fini di una più dettagliata individuazione della prestazione dovuta, si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto e al disciplinare di gara che seppur non materialmente allegati al presente atto costituiscono parte integrante dello stesso.
Art. 4 Durata
1. La durata del presente contratto viene fissata in tre anni decorrenti dal verbale della data di avvio di esecuzione del contratto, con eventuale opzione di estensione per un ulteriore biennio con il consenso di entrambi i contraenti.
Art. 5 Valore del contratto
Il valore annuale stimato del contratto è pari ad € 607.389,82 (euro seicentosettemila trecentoottantanove/82), per un importo complessivo pari ad € 1.822.169,46 (unmilioneottocentoventiduemilacentosessantanove/46) oltre IVA in misura di legge.
Gli ordini verranno, comunque, effettuati solo ed esclusivamente nei limiti delle effettive necessità, senza che l’appaltatore possa vantare pretese e diritti di sorta.
I prezzi unitari dei singoli componenti il sistema offerto e le eventuali riduzioni del 10%, nell’ipotesi di consegna presso un distributore come descritto all’art.1 del disciplinare di gara, sono indicati nel dettaglio nell’offerta economica presentata della società in sede di gara.
Art.6 Disciplina del contratto
Il contratto è disciplinato, in ordine di prevalenza: dal Capitolato speciale d’appalto, dal Disciplinare di gara, dall’offerta accettata, che incide in modo migliorativo su parti dei precedenti atti.
Per quanto non espressamente previsto negli atti sopracitati si rimanda al Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi dell’ASL di Nuoro, nonché alle norme civilistiche, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici.
Art. 7 Condizioni di esecuzione – gestori dei rapporti con l’appaltatore L’appaltatore dovrà ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate nel corso della durata del presente contratto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.
L’appaltatore si obbliga:
a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti dalle aziende di comparto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni oggetto del presente contratto. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Il rappresentante dell’impresa appaltatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza
o di qualsiasi altra natura, nonché avente interesse nell’attività dell’impresa medesima, è dipendente dell’ente appaltante anche se in posizione di aspettativa.
La società rimane obbligata a osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’Appaltatore dovrà rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008.
L’appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il personale da esso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga comunque in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili (dlgs 196/2003).
La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico dell’aggiudicatario in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all’Azienda di risolvere il presente contratto.
L’appaltatore assume ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo perciò sollevata e indenne l'Azienda medesima da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa. L’Azienda individua quali responsabili dell’esecuzione del contratto i Distretti Sanitari di Olbia e di Tempio Pausania. I relativi Direttori, potranno liberamente designare, nell’ambito di quelle strutture i soggetti incaricati
materialmente di curare l’esecuzione dell’appalto.
I responsabili dell’esecuzione del contratto hanno tra l’altro il compito di: liquidare i corrispettivi d’appalto; porre in essere ogni attività di controllo sull’appaltatore in ordine alla regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali, comprese le verifiche sul rispetto degli obblighi inerenti i controlli e le valutazioni di Qualità.
Art. 8 Pagamenti – Tracciabilità dei Flussi
L’appaltatore presenterà a carico dell’ASL fatture mensili posticipate secondo le indicazioni che saranno fornite dalla struttura preposta ed in osservanza di quanto stabilito dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara. L’ASL provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi oggetto d’appalto.
La liquidazione sarà disposta dai responsabili dell’esecuzione del contratto previa verifica della regolarità delle forniture stesse.
I pagamenti dovranno aver luogo nel pieno rispetto di quanto previsto dalla
L. 136/2010 e s.m.i, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sulla base dei dati forniti dall’appaltatore. Quest’ultimo dovrà comunque comunicare all’Asl n. 2 di Olbia, ogni modifica inerente i dati comunicati e acquisiti dall’Azienda, nello specifico, per ciò che concerne il conto corrente dedicato e le persone abilitate ad operare su di esso, nonché verificare che anche tutti i pagamenti verso gli eventuali sub appaltatori e altri soggetti compresi nella filiera delle
imprese abbiano luogo nel rispetto di detta normativa, segnalando immediatamente eventuali violazioni della disciplina per i conseguenti provvedimenti.
Art.9 Revisione Prezzi
I prezzi offerti e fissati al momento dell'aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per il primo anno di validità del contratto. A partire dal secondo sono soggetti alla revisione dei prezzi ai sensi e con le modalità previste dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.
La revisione sarà operata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile Aziendale in contraddittorio con l’impresa aggiudicataria sulla base di dati forniti dall’ISTAT.
In particolare la procedura di revisione in aumento sarà attivata solo a domanda di parte sulla base degli indici ISTAT di incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fatte salve le eventuali future modificazioni.
Art.11 Subappalto
Il subappalto, in conformità a quanto previsto in sede di gara così come confermato con nota prot. n. PG/2015/3754 dall’Asl di Nuoro, è assentibile per il solo servizio di trasporto e consegna degli ausili.
Art. 12 Penalità
Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal capitolato speciale d’appalto e/o da regolamenti, l’ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel Disciplinare, qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità, giornaliere e
cumulabili:
□ euro 300,00 per ogni giornata di ritardo nei tempi di consegna degli ausili; Nel caso in cui la consegna non avvenga entro i termini previsti, l’Azienda, dopo 7 giorni di ritardo, potrà far eseguire da altre imprese le forniture necessarie, detraendo l’importo della fornitura (compresa consegna) e delle penali dal corrispettivo dovuto o dalla cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno;
□ euro 500,00 per ogni consegna errata nella qualità e quantità rispetto all’ordine ASL.
Per ogni altro caso di violazione o inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali previsti, previa tempestiva contestazione scritta, si applicherà una penale massima di € 500,00 per ogni violazione contestata.
Le parti danno atto che alle procedure per l’irrogazione delle penali e per la risoluzione del contratto non è applicabile la legislazione in materia di procedimento amministrativo (con particolare riferimento alla legge 241/90).
Art.13 Risoluzione del Contratto
Nel caso in cui la Società aggiudicataria risultasse inadempiente nell’esecuzione dei servizi resi, l’ente appaltante potrà risolvere ex art. 1456 c.c., l’incarico, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
La revoca avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata. L’incarico si intenderà altresì risolto, con decorrenza immediata, e senza obbligo di informazione, qualora venga meno l’iscrizione all’albo dei mediatori dell’impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a darne comunicazione all’ente appaltante al verificarsi della circostanza. L’Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.,
qualora la Società aggiudicataria ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.
L’appaltatore, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con la stazione appaltante , gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento di questa Azienda”.
Art. 14 Registrazione
Le parti contraenti, soggette IVA ai fini dell’art. 4 D.P.R. 633/1972, chiedono la registrazione del presente contratto ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 131/1986 costituendo l’oggetto del contratto stesso un'operazione imponibile agli effetti dell’IVA.
Art. 15 Oneri Contrattuali
L’Appaltatore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso (copia, registrazione, bollo).
Art. 16 Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto d’appalto sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Tempio Pausania .
Lì 29/04/2015
PER L’ASL N. 2 – OLBIA- IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(X.xx digitalmente) Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
PER LA SOCIETA’ XXXX XXXXXXXX spa
(X.xx digitalmente) Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx particolarmente onerose
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Ditta, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici richiamati nel contratto, e specialmente del capitolato speciale e del disciplinare di gara, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente. La Ditta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico, nelle parti in cui possano configurarsi come particolarmente onerose, tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti e relativi rinvii:
Art. 1 - Premesse ed allegati Art. 6 – Disciplina del contratto
Art. 8 Pagamenti – Tracciabilità dei flussi Art. 12 - Penalità
Art.13 Risoluzione Art. 16 – Controversie
In relazione a quanto precede attinente le clausole particolarmente onerose, le parti lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.
L’atto consta di dodici pagine intere.
PER L’ASL N. 2 – OLBIA- IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(X.xx digitalmente) Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
PER LA SOCIETA’ XXXX XXXXXXXX spa
(X.xx digitalmente) Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx