CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008 s.m.i. PER LE GLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI CATANIA E L’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA.
N. CIG ZC412CF90A.
TRA
Ministero della Giustizia - Tribunale di Catania – con sede legale e domiciliato ai fini del presente atto in Catania, Piazza Xxxxxxxx Xxxxx, snc – Palazzo di Giustizia, C.F.80010390879 in persona del xxxx. Xxxxx Xx Xxxxx, nato a Xxxxxxxxx il 14.01.1946, in qualità di Presidente del Tribunale – Datore di Lavoro, munito dei relativi poteri attribuiti con determina del Direttore generale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi n. 1209/2014 del 30.12.2014 (nel seguito, per brevità, anche denominato “Amministrazione” o “Datore di Lavoro”)
Il
E
nat_ a
il
- C.F.
, in qualità di ,
, di seguito indicata come “Società” (1)
PREMESSO CHE
attraverso la presente Convenzione l‘Amministrazione intende assicurarsi lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria del personale occupato presso gli uffici delle Sedi del TRIBUNALE E DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA, nonché delle altre
attività contemplate dal Dlgs. 81/2008 s.m.i.;
CHE
la Società attribuisce le funzioni di Medico Competente, oggetto della presente Convenzione, al dr. di seguito denominato “Medico Competente”, il quale possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06 s.m.i., nonché quelli previsti all’art. 38 del Dlgs. 81/2008 s.m.i, come attestato dall’iscrizione nell’apposita lista del Ministero della Salute e dal Curriculum Vitae allegati;
CHE
con la sottoscrizione per accettazione della presente Convenzione, il Medico Competente esprime la propria immediata disponibilità ad assicurare al TRIBUNALE DI CATANIA E ALLL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA, le attività connesse alle proprie attribuzioni ed espletate ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. a) del Dlgs. 81/2008 s.m.i. senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto le attività connesse al ruolo di Medico Competente così come previste dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), compresa l’attività di consulenza globale in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Il numero di CIG relativo al presente contratto è ZC412CF90A.
2. Resta inteso che la Convenzione si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., salva revisione del compenso qualora l’impegno divenisse significativamente più oneroso.
Art. 3 Attribuzioni del Medico Competente
1. Il Medico Competente si impegna ad effettuare nei confronti di tutto il personale in servizio presso gli uffici del TRIBUNALE DI CATANIA E DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA la sorveglianza sanitaria, a dare attuazione alle disposizioni di legge vigenti in materia ed a tutti gli adempimenti di competenza previsti nel D.Lgs. 81/2008 s.m.i. con specifico riferimento agli obblighi previsti dagli artt. 25 e 29, comma 1 ed alle prescrizioni di cui alla sezione V del medesimo Decreto;
2. In via indicativa e non esaustiva e secondo le modalità previste, sarà sua cura:
- la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, nei casi prescritti dalla vigente normativa, comprendente sia gli accertamenti preliminari, intesi a constatare l’assenza di controindicazioni e la loro idoneità alla mansione specifica, che i successivi controlli periodici e le verifiche di idoneità nei cambi mansione;
- la collaborazione con il Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi e la predisposizione delle modalità attuative delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
- la visita agli ambienti di lavoro, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, secondo la periodicità di legge, al fine delle valutazioni e dei pareri di sua competenza;
- la redazione di una relazione annuale sull’andamento generale della sorveglianza sanitaria, da consegnare al Datore di lavoro;
- la collaborazione all’attività di formazione ed informazione di cui al titolo I, capo III, sezione IV del Dlgs. 81/2008 s.m.i;
- informare per iscritto il Datore di lavoro e il lavoratore su ogni giudizio di inidoneità espresso, parziale o temporaneo;
- effettuare le visite mediche eventualmente richieste dal lavoratore in relazione ai rischi professionali;
- elaborare uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria nei confronti del rischio rappresentato dal fumo passivo;
- istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria da custodire presso l’Ente con salvaguardia del segreto professionale;
- fornire al lavoratore informazioni sui risultati della visita medica e degli accertamenti sanitari cui lo stesso è stato sottoposto e rilasciare al medesimo, dietro sua richiesta, copia della documentazione sanitaria;
- coadiuvare l’Amministrazione per qualsiasi altra evenienza che si dovesse verificare, quali, a titolo esemplificativo, convocazioni o controlli da parte di Enti od Autorità preposte;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all’art. 45 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- tenere i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto stabilito dall’art. 40 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
Art. 4 Aspetti organizzativi
Il Medico Competente svolgerà la propria attività presso i locali aziendali siti in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, xxx X. Xxxxxx, Via X. Xxxxxxxx, 226, Via X. X’Xxxxxxxx, 37, nei giorni e nelle ore che saranno concordati con gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Amministrazione.
Art. 5 Svolgimento delle prestazioni
1. La Società si impegna a fornire le prestazioni oggetto della presente Convenzione ( art. 3 comma 1) attraverso l’operato del dr. . (1)
2. Qualora la Società intenda sostituire il medico competente indicato con altro medico dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di quest’ultimo all’Amministrazione, nonché inoltrare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008. L’inizio dell’attività del nuovo medico sarà subordinata altresì alle verifiche inerenti al possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
3. L’Amministrazione rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il Medico Competente e la Società.
4. E’ fatto divieto alla Società di cedere, in tutto o in parte, le attività oggetto della presente Convenzione.
5. La Società si impegna, altresì, ad informare tempestivamente l’Amministrazione della presenza, tra i soggetti in favore dei quali la stessa o il Medico competente presti l’eventuale assistenza medica, di dipendenti dell’Amministrazione, convenendo le parti sulla non opportunità, salvo situazioni eccezionali per le quali sussiste l’impegno sopra descritto, dell’instaurarsi di rapporti medico-paziente con il personale dell’Amministrazione
Art. 6 Durata
La presente Convenzione avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipulazione. Resta fermo il diritto di recesso riconosciuto alle parti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2237 c.c.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recesso del contratto qualora sopraggiunga l’attivazione di apposita convenzione Consip che abbia parametri migliorativi in termini di qualità e servizi erogati. Questo diritto sarà esercitato ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 co. 1 del d.l. n. 95/2012, previa comunicazione al contraente affidatario con preavviso non inferiore ai 15 gg. e previo pagamento delle prestazioni eseguite.
Art. 7 Oneri
Sono a carico della Società gli oneri relativi alla copertura assicurativa per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n.136/10, la Società si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, indicati nella dichiarazione allegata alla presente Convenzione, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. La Società si impegna a comunicare all’ Amministrazione , entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per la Società nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
Art. 9 Corrispettivo
1. Il compenso si intende comprensivo di ogni altro onere e spesa, sia presente che futura, sostenuta per l’esecuzione dell’incarico nei modi stabiliti.
2. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà costituito dal prezzo offerto per ogni singola prestazione indicato in sede di gara moltiplicato per il numero di prestazioni indicate dal protocollo sanitario proposto. I servizi verranno remunerati in base all’attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione.
3. il corrispettivo sarà erogato, dietro presentazione di regolare fattura, in tre rate quadrimestrali.
4. Ciascun pagamento comporterà il preventivo accertamento delle prestazioni svolte, della regolarità delle stesse, nonché della regolarità contributiva risultante dal DURC.
5. Le fatture, corredate del numero di CIG ZC412CF90A relativo al presente contratto dovranno essere intestate a: Ministero della Giustizia - Tribunale di Catania –Piazza Xxxxxxxx Xxxxx, snc – Palazzo di Giustizia, C.F.80010390879.
6. L’ Amministrazione provvederà alla liquidazione del dovuto entro 60 gg. (sessanta) dalla data di ricevimento delle stesse, a mezzo bonifico sul c/c indicato nella scheda fornitore allegata.
7. Per le attività di cui alla presente Convenzione, sarà corrisposto alla Società il compenso, da intendersi esente da IVA, di seguito articolato:
Descrizione | Quantità | Costo Unitario | Costo totale |
Piano di Sorveglianza Sanitaria e attività di cui all’art. 3 della Convenzione (Tribunale + Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxx) | 0 | ||
Visita medica (preventiva, periodica - annuale, in occasione di cambio di mansione, al rientro dopo positività, per ragionevole dubbio) compresa gestione dei risultati | 410 | ||
Visita ergoftalmologica (ergovision) | 380 | ||
ECG | 50 | ||
Prove di funzionalità respiratoria (spirometria) | 30 | ||
Audiometria con esame otoscopio | 10 | ||
Glicemia | 10 | ||
Creatininemia | 10 | ||
Emocromo completo (comprensivo di prelievo) | 10 | ||
Ezimi epatici SGPT | 10 | ||
Ezimi epatici SGOT | 10 | ||
Gamma GT | 10 | ||
Bilirubina totale | 10 | ||
Urine | 10 | ||
Alcool test - etilometro su aria aspirata | 10 | ||
Costi per la sicurezza (se dovuti) | |||
TOTALE COSTO ANNUO (ESENTE IVA) |
Art. 10 Penalità
In caso di inadempimento di una o più prestazioni nei termini previsti dalla legge e/o comunicati di volta in volta dall’Amministrazione, verrà applicata una penale nella misura di € 30,00 per ogni giorno di ritardo. L’applicazione delle penali avverrà dietro contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante al verificarsi del ritardo nell’adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo. È sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.
Art. 11 Risoluzione
1. In caso di inadempimento agli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, l’Amministrazione provvederà a costituire in mora la Società a mezzo di lettera raccomandata A/R, concedendo un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione per porre rimedio al contestato inadempimento, con l’espressa avvertenza che, in caso di perdurante inadempienza e mancata rimozione degli effetti pregiudizievoli di essa, la presente Convenzione dovrà intendersi risolta, fermo restando il risarcimento di ogni danno e spesa.
2. Qualora durante l’esecuzione del servizio venga emesso un provvedimento definitivo nei confronti dell’amministratore unico della Società o del medico competente designato, la Società ha l’obbligo di comunicarlo all’Amministrazione e di trasmettere alla stessa il relativo provvedimento. L’Amministrazione, vista la natura della prestazione oggetto della presente Convenzione, valuterà la possibilità di risolvere il contratto in base all’incidenza della condanna sulla moralità professionale.
3. E’ fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data della risoluzione.
4. A seguito della risoluzione, l’Amministrazione potrà affidare l’esecuzione delle attività o di parte di esse ad altro soggetto di propria fiducia.
Art. 12 Riservatezza e conservazione delle informazioni
1. La Società, attraverso i propri organi ed incaricati, si impegna, pena la risoluzione della presente Convenzione e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti, a non rivelare a terzi alcuna informazione acquisita in occasione o a causa dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione medesima, salva esplicita autorizzazione.
2. Resta inteso che, in caso di risoluzione, la Società si impegna a restituire all’Amministrazione tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all’attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull’archivio dati.
Art. 13 Codice Etico
1. La Società si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Stazione Appaltante ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre la Stazione Appaltante al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
2. La Società si impegna, inoltre, a manlevare la Stazione Appaltante da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.
Art. 14 Controversie
Le parti concordano che qualsivoglia controversia scaturente dalla presente Convenzione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Catania.
Art. 15 Consenso al trattamento dei dati personali
1. Ai sensi di quanto previsto dal Dlgs. 196/03 s.m.i in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della Convenzione, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali derivante dall’esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Fermo quanto previsto nei commi che precedono, il Medico competente esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse all’esecuzione del presente servizio.
Art. 16 Domicilio
Per tutti gli effetti nascenti dalla presente Convenzione:
-la Società elegge il proprio domicilio in -
-l’Amministrazione elegge il proprio domicilio in Catania, Piazza X. Xxxxx, s.n.c.
Art. 17 Comunicazioni
Ogni comunicazione relativa al presente incarico dovrà essere trasmessa, agli indirizzi di cui all'art. 16.
Art. 18 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice civile.
Catania, …………………
LA SOCIETA’ L’AMMINISTRAZIONE
………………….. …………………..
Per accettazione,
IL MEDICO COMPETENTE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. la Società dichiara espressamente di accettare le clausole contenute agli artt. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della presente Convenzione.
LA SOCIETA’ L’AMMINISTRAZIONE
………………….. …………………..
(1) Solo nel caso di aggiudicazione a raggruppamenti costituiti o costituendi, le società di servizi, ecc… - nel caso di singolo professionista il termine “società” sarà sostituito da “medico competente” e saranno omessi nell’articolato i riferimenti relativi alle persone giuridiche.