Allegato A
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze X.xx Xxxxxxxxxxxx 0/x
00000 Xxxxxxx
Tel.: 000 000000 Fax 000 0000000
Allegato A
Schema di contratto
Allegato A
Schema di contratto per la fornitura di 2 cluster a 2 nodi di Server Intel con sistema operativo Linux e relativo sistema di storage
L’anno .... il giorno ............ del mese di ...... in Firenze
TRA
la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ( C.F. n° ), con sede in Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx 0 – di seguito denominata BNCF - nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx nata a xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli dal D.D. del 5/6/02 registrato al n 386 del 12/6/02 Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero per i Beni e le attività Culturali.
E
la xxxxxxxxxxxxxxxx (Partita X.X.X. xxxxxxxxxxxxxx X.X. xxxxxxxxxxxxxxx), xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxxx, - X.X.X.X.X. xxxxxxxxxx, Registro Imprese xxxxxxx
, che nel seguito viene definita “Impresa” - nella persona del xxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxx, il xxxxxxxx, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
PREMESSO CHE
a) Per l’affidamento della fornitura la BNCF ha espletato un’apposita gara alla quale l’Impresa ha partecipato ed è risultata aggiudicataria ai sensi dell’articolo 19, comma 1 lettera b) del
D. Lgs. 358//92 come modificato 402/98, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
b) L’Impresa ha dichiarato di possedere i prerequisiti, l’organizzazione, i mezzi e le risorse professionali per effettuare la fornitura alle condizioni tutte di cui al presente contratto ed all’allegato Capitolato Tecnico;
c) L’Impresa ha prestato cauzione sotto forma di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per un importo pari a xxxxxxxxxxxxxxxx Euro.
d) L’Impresa ha dichiarato che quanto risulta dal Contratto e dal Capitolato Tecnico d’Appalto definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle forniture e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse.
Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE
1. Le Parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. La fornitura è regolata, -- oltre che dal presente contratto e dai seguenti atti che, quali allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
• Disciplinare di gara (Allegato F al Bando di Gara)
• Capitolato Tecnico (Allega B al Bando di Gara);
• dichiarazione d’offerta e di conoscenza dell’oggetto del contratto (Allegato C al Bando di Xxxx);
• certificazione CCIA o autocertificazione di composizione societaria valida alla data di stipula del contratto;
-- dalle vigenti disposizioni di legge, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non regolato negli atti di cui sopra.
3. Le Parti convengono che, in caso di contrasto, le clausole previste nel presente contratto prevalgano su quelle contenute nei predetti atti.
ART. 2 OGGETTO
Il contratto ha per oggetto la fornitura di 2 cluster a 2 nodi di Server Intel con sistema operativo Linux e relativo sistema di storage, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico (Allegato B)
ART. 3
PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO
La fornitura dovrà essere eseguita entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto. L’Impresa s’impegna a rispettare con la BNCF tutte le clausole previste dal presente contratto
In particolare dovranno essere garantite e rispettate le modalità di assistenza in garanzia per tutti i
................ mesi previsti.
ART. 4
RESPONSABILITA’
1. L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità derivante dall’espletamento della fornitura, impegnandosi a tenere indenne la BNCF e terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili e beni mobili, tanto della BNCF che di terzi, in dipendenza dalla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ovvero dalla loro mancata esecuzione.
2. L’Impresa risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone o cose sia della BNCF che di terzi, manlevando e tenendo indenne conseguentemente la BNCF stessa da qualsiasi pretesa di terzi al riguardo.
3. L’Impresa si impegna espressamente a tenere indenne la BNCF da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti da terzi alla BNCF stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili alla sua responsabilità.
4. L’impresa a dimostrazione di quanto sopra ha stipulato apposita polizza assicurativa con massimale pari a Euro 500.000,00
ART. 5
VERIFICHE E CONTROLLI
1. L’Impresa riconosce alla BNCF il diritto di procedere anche senza preavviso – sia direttamente sia per mezzo di persone e/o enti all’uopo designati nel corso delle esecuzioni delle prestazioni contrattuali - a verifiche e controlli volti ad accertare la conformità delle forniture agli obblighi assunti con il presente contratto ed alle prescrizioni del Capitolato tecnico.
2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 10, nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra nonché a prescrizioni di legge, la BNCF previa contestazione degli addebiti all’Impresa e previa assegnazione di un congruo termine per l’adempimento, potrà dichiarare la risoluzione per inadempienza del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
ART. 6
CAUZIONE
1. La cauzione di xxxxx Euro di cui alla lettera c) della premessa, si intende prestata dall’Impresa a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, nonché a garanzia dei crediti della BNCF derivanti dall’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10). La cauzione verrà svincolata, su richiesta dell’Impresa, dopo la scadenza del contratto, previo accertamento dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
2. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto al precedente punto 1, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario da quello del ricevimento da parte dell’Impresa della relativa comunicazione della BNCF. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.
ART. 7
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
La BNCF emetterà un ordine d’acquisto per la totalità della fornitura entro dieci giorni dalla firma del presente contratto e per un importo pari a Euro XXXXX + IVA sul capitolo 7465 del corrente
E.F. che presenta la necessaria copertura. ART. 8
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. L’Impresa emetterà la fattura corrispondente all’importo ordinato, all’atto della ricezione del verbale di avvenuto collaudo positivo. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione, a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente intestato a ..........
n° ................ presso la Banca .......................... Agenzia ................... Codice.........
ABI ............. Codice CAB .....................
ART. 9
DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
E’ fatto divieto all’Impresa di cedere in qualsiasi forma i crediti derivanti alla stessa a norma del presente atto, nonché di conferire procure all’incasso che in nessun caso avranno efficacia per la BNCF.
ART. 10 PENALI
1. Qualora si verifichino ritardi rispetto ai termini di consegna previsti, si applicherà la penale di EURO 250,00 per ogni giorno maturato di ritardo
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla BNCF l’ammontare delle penali che la stessa dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo
3. L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente atto sarà detratto, da parte della BNCF, dagli importi della fattura, previa emissione da parte dell’Impresa di apposita nota di credito.
4. La BNCF per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali potrà rivalersi, a sua insindacabile scelta ed in alternativa a quanto previsto al comma 3, sulla cauzione di cui all’articolo 6 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto della BNCF a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ART. 11
RISERVATEZZA
1. L’Impresa si impegna a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
2. L’Impresa è tenuta a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni ritenute riservate.
3. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all’Impresa e/o ai suoi dipendenti, l’Impresa sarà tenuta a risarcire alla BNCF gli eventuali danni subiti sia da BNCF sia dall’Ente utente che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data conclusiva di consegna della fornitura di cui al presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.
ART. 12
CONTROVERSIE
Per ogni controversia è competente il foro di Firenze
ART. 13
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono alla BNCF.
2. A tal fine l’Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi d’operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che l’Impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n° 633 e successive modificazioni.
Il presente atto si compone di numero xxx pagine e numeroxxx righe, fino a questo punto scritte in parte a macchina e in parte a penna
Le parti trovandolo rispondente alla loro volontà lo sottoscrivano
Firenze,
BNCF L’Impresa