CUC DISTRETTO RIMINI - COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA Provincia di Rimini DISCIPLINARE DI GARA
CUC DISTRETTO RIMINI - COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
Provincia di Rimini
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN NUCLEO ASSISTENZIALE DEDICATO AD INTERVENTI SANITARI E SOCIO ASSITENZIALI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIME DISABILITA’ ACQUISITE IN ETA’ ADULTA – (D.G.R. 2068/2004 e D.G.R. 840/2008) PER RESIDENTI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI RIMINI
CODICE CIG: 8129296B45
1. PREMESSE
In data 25/06/2018 è stato sottoscritto l’accordo rep.atti privati n. 16/2018 ACCORDO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ RELATIVE A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARI E SANITARI TRA L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E I COMUNI DEL DISTRETTO di Rimini ( comune di Rimini, Comune di Bellaria Igea Marina, unione Vallemarecchia) per la gestione in forma associata nell’ambito del distretto socio sanitario di Rimini delle relative attività;
L’accordo di collaborazione sopracitato per i servizi e le prestazioni non accreditate, stabilisce che l’attività di committenza relativa alla fase di selezione del contraente e stipula dei contratti afferenti l’area disabili ed anziani è espletata dalla Centrale Unica di Committenza nei limiti e con le modalità di cui all’accordo sottoscritto tra l’Azienda USL della Romagna e gli Enti Locali territoriali dei Distretti di Rimini con cui è stato delegato a tale funzione il Comune di Bellaria Igea Marina che si è profilato come CUC Distretto Rimini;
Il Comitato di Distretto di Rimini ha dato indicazioni sull’avvio delle procedure di gara per l’affidamento, tra gli altri, sulla scorta di quanto stabilito dalla DGR 2068/2008 e DGR 840/2008, per la gestione di posti destinati ad interventi di tipo residenziale per persone affette da gravissima disabilità, secondo i criteri definiti nelle medesime DGR, che secondo il fabbisogno stimati nel distretto è di 10 posti + 2 posti di sollievo.
E’ opportuno procedere al convenzionamento con un soggetto gestore che sia in grado di organizzare e gestire un nucleo dedicato 2068 all’interno di altre strutture residenziali per anziani (RSA/Case Protette) o per disabili (CSRR) o altre strutture.
Le norme principali del quadro normativo entro cui si colloca il presente servizio sono le seguenti:
- l’art. 6 della L. n. 328/2000, in base al quale i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e provvedono all’autorizzazione, all’accreditamento ed alla vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- l’art. 15 della L.R. n. 2/2003, in base al quale i comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali; a tal fine esercitano le funzioni di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sociosanitarie;
- l’art. 1 del DPCM del 14/2/2001 dispone che: “L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati”.
- la DGR 1 marzo 2000 n. 564 - "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998 n. 34";
- l’articolo 38 della L. R. 12 marzo 2003, n. 2, recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, come in particolare modificato dall’articolo 39 della L. R. 22 dicembre 2005, n. 20;
- la DGR 2068/2004 "Sistema integrato d'interventi per le persone con gravissima disabilità";
- l’articolo 23 della L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
- la DGR 840/2008 "Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali e l'assistenza al domicilio per le persone con gravissime disabilità acquisite nell'ambito del FRNA e della DGR 2068/2004";
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 120 del 12 luglio 2017 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017-2019;
- la Delibera della Giunta Regionale n.1423 del 02/10/2017 avente per oggetto “Attuazione del Piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di indirizzi per l'elaborazione dei Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale”;
- La DGR 557/2014 "Modifica alla DGR 840/2008 in merito alle modalità di finanziamento delle residenze per le persone con gravi disabilità "DGR 2068/2004).".
2. AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
Il Comune di Bellaria Igea Marina svolge la funzione di Centrale di committenza per conto del Distretto socio sanitario di Rimini. il Contratto di appalto verrà sottoscritto dal Direttore del distretto di Rimini .
Con Determinazione del Responsabile CUC Distretto Rimini n° 924 del 09/12/2019 , si è stabilito di esperire procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs n. 50/2016 per l’appalto dell’organizzazione e gestione un eventuale soggetto già autorizzato a gestire servizi residenziali per anziani, disabili o ex art. 26 L. 833/1978 alla data odierna, in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 840/2008 per la gestione di un nucleo residenziale con capienza pari a 10 posti stabili più due di sollievo di posti ex DGR 2068/20048 nell’ambito territoriale del Distretto di Rimini Nord in quanto dedicato a utenti residenti in questo distretto . Le ragioni della prossimità territoriale sono specificate nella DGR n. 840/2008 e si riferiscono alla necessità di un approccio assistenziale globale allargato ai famigliari che vengono coinvolti nei processi assistenziali
Il luogo di svolgimento del servizio è nell’ambito territoriale del Distretto socio sanitario di Rimini - codice NUTS: ITH59
Responsabile del Procedimento:
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Direttore del Distretto socio sanitario Rimini, che sarà coadiuvato da un ufficio di direzione con direttori operativi.
Il responsabile di gara CUC è il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, tel. 0541/343721, Indirizzo di posta elettronica: x.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx-xxxx-xxxxxx.xx.xx .
L’Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Bellaria Igea Marina – settore Servizi Alle Persone – Xxxxxx xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, tel: 0541/343711, pec: xxx@xxx.xxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxx.xx.xx
3. PROCEDURA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D,Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 commi 2 e 7 del D.lgs n. 50/2016) sulla base della valutazione della sola offerta tecnica (max punti 100) . Le tariffe sono stabilite dalla Regione E.R. e sono considerate prezzo fisso non soggette a ribasso per cui l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata solo in base a criteri qualitativi.
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Xxxxxx-Romagna accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx .
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 0, xxx x.x.x. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.2.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
4. REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx-xx/xxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxx Numero Verde 800 810 799 da telefonia fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma di e-procurement.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.
5. dOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI
La documentazione di gara comprende:
- Bando di gara (pubblicato in GUCE)
- Allegato 1 – istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative DGUE
- Allegato 2 – Modello dichiarazione di impegno a costituire RTI
- Allegato 3 - Modello dichiarazione congiunta di avvalimento
- Allegato 4 - Modello dichiarazione requisiti art. 80 commi 1,2, 5 lett. l) D.Lgs n. 80/2016
- Allegato 5 – Schema di convenzione
- Allegato 6 - Modello attestazione pagamento imposta di bollo
- Allegato 7 – Modello DICHIARAZIONE integrativa dell’offerta tecnica
In merito al DGUE si precisa che l’operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER; in caso di RTI dovranno compilare il documento su SATER sia la mandataria che le mandanti, sia l’ausiliaria
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet di Intercent-ER/SATER al link xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xxxx/xxxxx-x-xxxxxx-xxxxx-xxxx e sul sito internet del Comune di Bellaria Igea Marina al link : xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx-xxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxx/xxxx-xxxxx_xxxxxxx/
La documentazione di gara, le eventuali rettifiche alla stessa, i chiarimenti e l’eventuale variazione della data di apertura delle offerte saranno comunicati sulla piattaforma Sater sia con pubblicazione sul sito comunale.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le Comunicazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune; diversamente la l’Ente pubblico declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxx non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro il 10/01/2020: non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema Sater. I chiarimenti saranno pubblicati anche sul sito della CUC al link : xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx-xxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxx/xxxx-xxxxx_xxxxxxx/
6. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, , DURATA E VALORE COMPLESSIVO APPALTO
Oggetto del servizio è la gestione di un nucleo assistenziale dedicato ad interventi sanitari e socio assistenziali a favore di persone con gravissime disabilita’ acquisite in eta’ adulta – (D.G.R. 2068/2004 e D.G.R. 840/2008), da parte di operatore economico già autorizzato a gestire servizi residenziali per anziani, disabili o ex art. 26 L. 833/1978 alla data odierna, in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 840/2008 per la gestione di un nucleo residenziale con capienza pari a 10 posti stabili più due di sollievo di posti ex DGR 2068/2004 nell’ambito territoriale del Distretto di Rimini.
Viste le finalità degli enti pubblici coinvolti , l’inserimento in una struttura residenziale rappresenta una delle possibilità all’interno del sistema integrato di interventi per le persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta disegnato dalla DGR 2068/2004.
Obiettivi strategici sono la garanzia di programmi a lungo termine (continuità assistenziale) e la scelta del domicilio come luogo privilegiato di vita e di cure.
Soltanto qualora non sia possibile l’assistenza presso il domicilio dell’utente l’accoglienza in strutture residenziali rappresenta una opportunità da prendere in considerazione.
Le soluzioni residenziali sono rivolte a situazioni stabilizzate, una volta che il percorso riabilitativo è stato completato. Tali opportunità non rappresentano una alternativa al corretto percorso riabilitativo e pertanto l’inserimento in queste strutture non può in alcun caso sostituire interventi di riabilitazione intensiva e/o estensiva.
Per una corretta definizione degli obiettivi e delle caratteristiche delle soluzioni residenziali è opportuno richiamare alcuni elementi enucleati delle DDGGR regionali:
- la personalizzazione delle risposte in considerazione dell’esistenza di bisogni eterogenei;
- la necessità di un approccio globale ed integrato ai bisogni della persona;
- l’attenzione costante al mondo vitale delle persone colpite da disabilità e dai loro familiari;
- il rispetto della volontà e delle scelte della persona, spesso in situazione di grave non autosufficienza, ma con capacità di autodeterminare le scelte relative alla propria esistenza;
- la necessità di sostenere le famiglie , valorizzando il ruolo delle reti informali e delle associazioni;
- l'impatto emotivo e materiale sulla persona e sulla sua famiglia, che comporta profonde modificazioni nello stile di vita di tutti i componenti il nucleo famigliare, nonché profondi sconvolgimenti nelle relazioni affettive e nei legami di coppia;
- il mantenimento ed il controllo delle condizioni sanitarie e dei parametri vitali;
- le conseguenze sociali e psicologiche legate alla difficoltà o impossibilità di un pieno reinserimento scolastico e lavorativo.
Il gestore è tenuto ad applicare le tariffe stabilite dalla Regione con la DGR 840/2008 e successivi aggiornamenti.
La gestione del nucleo include ogni attività enucleata nelle delibere regionali e nel progetto di servizio.
Dovranno essere garantiti lo svolgimento delle attività come richieste dalla convenzione di servizio e quanto offerto in sede di progetto di gestione che diventerà oggetto di prestazione contrattuale.
Per le modalità di esecuzione del servizio e le prestazioni richieste si rinvia alla bozza di convenzione allegata al presente invito quale sua parte integrante e sostanziali (Allegato A), nonché a quanto previsto dalle citate DDGGRR 2068/2004 e 840/2008.
Si invita a prendere attenta visione dell’allegato “A” al presente bando: “ BOZZA DI CONVENZIONE”
CONDIZIONI ECONOMICHE: la remunerazione di ogni singolo inserimento è corrispondente alla tariffa complessiva giornaliera pro-capite stabilita dalla DGR 840/2008 pari a € 176,00 al netto delle spese per le attività diagnostiche, le visite specialistiche e la fornitura delle dotazioni e degli accessori prescritti dal medico specialista necessari alla ventilazione assistita trattandosi di attività fornite direttamente dall'ASL , o qualora demandate all’ Ente Gestore la fornitura delle predette prestazioni, si provvederà a sottoscrivere un accordo economico separato. La tariffa complessiva giornaliera pro capite pro die è fissata in € 195,00 per pazienti in situazioni complesse. Si rinvia nel dettaglio allo schema di convenzione ed alla DGR n. 1840/2008.
L’importo a base di gara si riferisce al numero massimo di inserimenti nel nucleo calcolato al prezzo giornaliero di € 176,00 incrementato delle possibili variabili come da schema di convenzione, opzioni comprese .
La remunerazione del servizio è assicurata attraverso:
le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
il rimborso/fornitura, da parte dell’Azienda USL, delle prestazioni sanitarie previste dalla DGR 840 sono a carico del bilancio Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale)
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera . Trattasi di appalto ad alta intensità di manodopera ove il costo del personale ha un incidenza % sul costo a base di gara pari c.a all’85%.
In sintesi:
n. |
Descrizione servizi/beni
|
CPV |
P (principale) S (secondaria)
|
Importo totale a base di gara |
1 |
Organizzazione e gestione di un nucleo ex DGR 2068/2004 |
85110000-3 Servizi ospedalieri e affini |
Categoria unica e prevalente |
€ 2.312.640,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Per le modalità di esecuzione del servizio, non vi sono costi da interferenza lavorativa. Per tutti gli altri rischi, resta immutato l’obbligo per l’operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta. I prezzi offerti tengono conto degli oneri derivanti da tali obblighi
SUDDIVISIONE IN LOTTI: Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non viene suddiviso in lotti per le seguenti motivazioni: l’appalto è costituito da un unico lotto e prevede l’individuazione di un unico aggiudicatario perché il servizio in oggetto, per sua natura, gestione di un nucleo dedicato, non può essere suddiviso in quanto le attività e le funzioni che esso espleta sono integrate e complementari le une alle altre e, pertanto, non frazionabili. La gestione unitaria del nucleo consente di disporre di un ampio contingente di operatori socio sanitari e sanitari facenti capo ad un’unica organizzazione ed ad un unico contratto, così da poter utilizzare efficacemente l’eterogeneità delle specializzazioni, incidendo positivamente sul grado di completezza del servizio; Nell’ambito della rete pubblica che opera nel contesto vi sono evidenti vantaggi che militano in favore del conferimento dell’appalto in un unico lotto, poiché tale configurazione migliora l’efficacia dell’azione delle altre istituzioni pubbliche che operano nel contesto (AUSL Romagna, Distretto socio sanitari); un numero contenuto degli interlocutori semplifica la concertazione e migliora l’efficienza dei processi decisionali, permettendo alla Pubblica Amministrazione di dare risposte più celeri agli utenti.
DURATA E OPZIONI : La stipula della convenzione potrà avvenire ad intervenuta esecutività dell’aggiudicazione definitiva e comunque successivamente all’attestazione di esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di un nucleo 2068 conforme alle direttive regionali.
La convenzione decorre dalla firma ed ha la durata di anni tre.
Sono previste le seguenti opzioni:
Rinnovo del contratto per un ulteriore triennio.
Proroga del servizio per la durata massima di anni uno
Quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs n. 50/2016
VALORE DELL’APPALTO: il valore è determinato mediante stima basata sul presupposto di un utilizzo dei 10 posti oltre due di sollievo per 365 giorni all’anno. Considerato che ogni inserimento deve essere previamente ed obbligatoriamente autorizzato dall’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale, la quantificazione del valore dell’appalto non determina l’insorgenza di alcun obbligo in termini di utilizzo dei posti convenzionati a carico di questa stazione appaltante. Qualora i 10 posti letto dedicati ai pazienti con gravissima disabilità acquisita, oggetto della presente procedura non vengano occupati dagli Enti Locali del Distretto di Rimini o dal Distretto di Riccione, il gestore, previa acquisizione di nulla osta da parte di questa stazione appaltante, potrà aderire a che pervengono da enti e Aziende sanitarie di altre province.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore presunto viene quindi quantificato ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti e di servizi in € 6.475.392,00 per la durata triennale del servizio e le possibili opzioni, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, se dovuti, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a 0, così determinato:
A)
Prezzo orario base |
B)
Totale valore annuo stimato x 12 utenti x 365 gg
|
C)
Totale valore 3 anni (base di Gara a costo fisso) |
D)
Opzione rinnovo 3 anni |
E)
Opzione proroga Max 1 anno |
F)
Opzione quinto d’obbligo Calcolata su C+D+E
|
G)
Totale Valore Dato da somma C+D+E+ F
|
Tariffa giornaliera € 176 |
770.880,00 |
2.312.640,00 |
2.312.640,00 |
770.880,00 |
1.079.232,00 |
6.475.392,00 |
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare allo stesso lotto anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
E’ vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 48, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale.
Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell’art. 2359 del CODICE CIVILE, è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
Qualora, in qualunque momento della procedura, si accertasse che il concorrente si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o durante la procedura – opererà l’immediata esclusione dello stesso.
L’esclusione sarà altresì disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o in qualsiasi altro caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.
I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrente alle condizioni previste dall’art. 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, dovranno essere rispettati e posseduti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale indicati al punto 6 del presente disciplinare.
La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da parte di uno solo dei concorrenti che partecipano in forma aggregata, determinerà l’esclusione dell’intero raggruppamento/consorzio/.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
8.1 Requisiti di capacità generale
I concorrenti, a pena di esclusione,devono essere in possesso dei requisiti di capacità generale di cui:
a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016
b) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
c) accettazione delle clausole contenute protocolli di legalità sottoscritti dai Comuni della provincia di Rimini con la Prefettura di Rimini in data 08.02.2012 e 16.09.2013 reperibili al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx_x_xxxxxx_0000-00000.xxx con contestuale impegno in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
e) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente.
I requisiti di capacità generale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, consorzio e consorziata designata per l’esecuzione del servizi, ausiliaria.
8.2 Requisiti di idoneità professionale
I concorrenti, a pena di esclusione,devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Iscrizione ad altri registri o albi, in particolare:
· per le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti dalla legge n. 383/2000, in attesa dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. 117/2017;
· per le organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno dei registri previsti dalla legge n. 266/1991, in attesa dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. 117/2017;
· per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l'oggetto della presente procedura, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
· per i soggetti aventi diversa forma giuridica, iscrizione in elenchi, albi e registri previsti dalla specifica disciplina di riferimento (ad es. registro delle persone giuridiche, ecc.).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è insediato.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
I requisiti di capacità professionale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, consorzio e consorziata designata per l’esecuzione del servizi, ausiliaria.
8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria
I concorrenti, a pena di esclusione,devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui:
- Fatturato specifico medio annuo di € 1.500.000,00 IVA esclusa nel settore di attività oggetto dell’appalto (assistenza sociale o socio sanitaria residenziale o semiresidenziale in favore di utenti non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti) riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili; per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia disponibile al momento della presentazione dell’offerta.
tale requisito è richiesto in quanto il servizio in oggetto riguarda utenti non autosufficienti e richiede una solidità economica a garanzia di una professionalità medio alta e una prestazione continuativa per tutta la durata dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016)
I concorrenti, a pena di esclusione,devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui:
- disponibilità di una struttura gia autorizzata al funzionamento ai sensi della DGR n. 564/2000 ubicata nel territorio del Distretto socio sanitario di Rimini ( comprensivo del Comune di Rimini, Comune di Bellaria Igea Marina e Unione Vallemarecchia) residenziale per anziani (RSA/Case Protette) o per disabili (CSRR) o altre strutture o ex art. 26 L. 833/1978. Per disponibilità s’intende che l’occupazione dei 10 posti non devono essere già impegnati con un contratto di servizio a seguito di concessione di accreditamento o altra forma di convenzione/contratto.
La struttura deve essere idonea ad ospitare un nucleo avente i requisiti previsti dalle DGR 840/2008 e 2068/2004 ed, in particolare, nell’allegato DE della DGR n. 514/2009. Il nucleo dovrà essere perfettamente funzionante ed operativo entro il termine tassativo di 90 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, a pena di decadenza dall’affidamento ed incameramento della cauzione provvisoria, dotato di tutti requisiti obbligatori minimi di struttura e organizzazione degli spazi, di arredi ed attrezzature, sanitarie comprese, nonchè dei requisiti organizzativi, gestionali e di personale fissati dalla citata DGR 840/2008. Tale verifica sarà effettuata con uno o più sopralluoghi mirati ed è condizione per la stipula della relativa convenzione.
La comprova del requisito di disponibilità della struttura , è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice:
VERIFICA DEI REQUISITI: Ai sensi dell’art. 81 e 36 comma 5 e per quanto previsto dal comma 13 dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale e speciali tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPass. Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 .
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
9. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti generali di cui al punto 8.1 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo alla struttura deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: la struttura deve essere nella disponibilità della mandataria
9.1 Raggruppamenti temporanei di imprese
I Raggruppamenti temporanei sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. d), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi del citato comma 2 , si individua una prestazione unica e prevalente.
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei che non si sono ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti e deve essere presentata contemporaneamente una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono essere specificate:
le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
l’indicazione dell’impresa capogruppo (mandataria);
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
La costituzione formale del Raggruppamento temporaneo può quindi avvenire successivamente all’aggiudicazione del servizio pur se prima dell’inizio del servizio stesso.
Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si rinvia a quanto stabilito dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
9.2 Consorzi
I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della Legge n. 422/1990 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i., ed i consorzi tra imprese artigiane, di cui alla legge n. 443/1985, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tali consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
I Consorzi stabili sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi stabili sono tenuti ad indicare sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
I Consorzi ordinari sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte di consorzi ordinari che non si sono ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario di concorrenti e deve essere presentata contemporaneamente una dichiarazione (da rendersi secondo l’allegato 4) sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono essere specificate:
le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
l’indicazione dell’impresa capogruppo (mandataria);
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
La costituzione formale del consorzio può quindi avvenire successivamente all’aggiudicazione del servizio pur se prima dell’inizio del servizio stesso.
Per quanto concerne la costituzione e la disciplina dei consorzi ordinari di operatori economici si rinvia a quanto stabilito dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.
9.3 Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. f), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 48 del medesimo Decreto.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
9.4 Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (geie)
I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. g), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 48 del medesimo Decreto.
10. PASS-OE:
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale ANAC ( www. Xxxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx/XXXxxxx) secondo le istruzioni ivi contenute.
Dopo la registrazione al servizio AVCpass occorre indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. Il Sistema rilascia un “Pass OE “ che deve essere inserito firmato nella busta Documentazione amministrativa. Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, un proprio PassOE secondo le modalità indicate da A.N.A.C. Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il contact- center di A.N.A.C. al numero verde gratuito 800-896936 e all’indirizzo mail : xxxxxxx_xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
il documento “passoe” generato dal sistema avcpass comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti e deve essere inserito nella busta Documentazione amministrativa firmato digitalmente o allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa
In caso di partecipazione plurima (raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il passoe deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla stazione appaltante.
Il passoe è presupposto affinché l’operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema avcpass. la mancata inclusione del suddetto documento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. (cfr. faq avcp in materia di contratti pubblici , faq avcpass h.8). la mancata allegazione del passoe o la presentazione di un passoe non conforme comporta l’obbligo per il concorrente di regolarizzare o presentare il passoe.
11. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
In conformità a quanto stabilito dall’art. all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all’avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa specifica documentazione per cui dovranno essere presentati, a pena di esclusione:
dichiarazione di avvalimento sottoscritta congiuntamente dall’impresa ausiliata e dall’impresa, da rendersi secondo il modello allegato 4
DGUE dell’impresa ausiliaria, da rendersi secondo l’allegato 2, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
PASSOE dell’ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente. Il passoe comunque potrà essere allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa).
INTEGRAZIONE AL DGUE, da rendersi, per quanto di pertinenza secondo l’allegato 1 per la parte relativa , a firma dell’ausiliaria, per le dichiarazioni integrative al DGUE .
il contratto di avvalimento, in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Tali requisiti e risorse dovranno essere dettagliatamente indicati . Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per cui dovranno essere specificate, a pena di esclusione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che vengono messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto e per tutta la sua durata .
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
12. SUBAPPALTO
Data la natura del servizio non è ammesso subappalto.
Come previsto all’art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.
13. CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta , a pena di esclusione, è corredata da una garanzia provvisoria, conforme all’art. 93 del Codice, pari al 1% del prezzo a base d’asta per il triennio, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, di importo pari ad € 22.566,16, fatti salvi i casi di dimezzamento (0,50%) previsti dalla norma.
La cauzione, in favore del Comune di Bellaria Igea Marina, può essere costituita, a scelta dell'offerente, :
bonifico (UNICREDIT BANCA S.P.A., Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 con la causale “CAUZIONE PROVVISORIA NUCLEO 2068”, allegando copia della relativa ricevuta
Assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
Fideiussione bancaria o polizza assicurativa con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (CAUZIONE PROVVISORIA NUCLEO 2068 in favore del Comune di Bellaria Igea Marina)
essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio
La garanzia fidejussoria deve essere conforme agli schemi previsti dal Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31 e deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 93 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e cioe’: prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del cod.civ.e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valida costituzione del rapporto contrattuale tra fideiussore e impresa (quali, a titolo esemplificativo, data di stipula ed operatività, sottoscrizione in originale del fideiussore e dell’impresa) al fine di evitare che il fideiussore sollevi eccezioni al momento della richiesta di escussione della polizza .
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative devono avere, una validità minima almeno pari a 180 giorni,
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara vengano riaperti e/o prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dellla CUC deputata ad espletare la gara.
In caso di R.T.I., la cauzione, comunque costituita, deve essere intestata all’impresa capogruppo o delegataria con espressa menzione delle imprese facenti parte del raggruppamento o coassicurazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ; per tale motivo la fideiussione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
La fideiussione deve essere prodotta in una delle seguenti forme:
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
RIDUZIONI : L'importo della garanzia può essere ridotto nel caso in cui sussistano le condizioni previste al comma 7 dell'art. 93 Del D.Lgs n. 50/2016:
Condizione |
% riduzione |
a) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 |
riduzione 50% |
b) microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
|
riduzione 50% non cumulabile con lett.a) |
c.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
|
Riduzione 30% cumulabile con lett.a) |
c.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla c.1)
|
Riduzione 20% cumulabile con lett.a) |
d) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Uncione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 |
Riduzione 20% cumulabile con lett.a) cumulabile con lett. b)
|
e) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 |
Riduzione del 15% cumulabile con lett.a) o b) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) cumulabile con lett.a) o b) + c.2) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) +d) cumulabile con lett.a) o b) + c.2)+ d)
|
g) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
|
Riduzione del 30% Non cumulabile con altre riduzioni |
Nel caso l’operatore intenda avvalersi delle riduzioni di legge, segnala ALL’INTERNO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE (allegato 1) il possesso del requisito xxxxx titolo alla riduzione e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Allegare documentazione probatoria (copia conforme certificato di qualità)
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
NEL CASO DI RICORSO ALLA RIDUZIONE PER LO STATUS DI MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA:
Per definizione di «microimprese, piccole e medie imprese», si rinvia alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
Si precisa che la dicitura “Dichiarazione relativa al fatturato annuo”, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso.
Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso.
Si precisa che la dicitura “Dichiarazione importo totale di bilancio annuo”, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso.
Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento al valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO: Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione provvisoria, l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato
Tale impegno non deve essere presentato nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per la comprova di status di microimprese, piccole e medie imprese si rinvia al punto precedente.
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”. Il contributo dovuto è pari a € 200,00.
Il pagamento del contributo avviene attraverso il nuovo Portale dei Pagamenti dell’X.X.XX che ha aderito al sistema pagoPA.
Si accede al servizio al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/ , ove alla voce “Pagamenti in favore dell’Autorità” - sotto voci “Portale dei pagamenti dell’X.X.XX.” e “Gestione Contributi Gara” con le istruzioni per l’operatore economico.
Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
“Pagamento on line” scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
“Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).
L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxx.xx.
Per un periodo transitorio, l’OE, attraverso l’attuale servizio GCG, potrà comunque accedere alle vecchie funzionalità del Servizio Riscossione Contributi, qualora riscontrasse delle problematiche nell’utilizzo del nuovo servizio.Le istruzioni del Servizio Riscossione Contributi sono disponibili nel “manuale utente operatore economico”.
La causale del versamento deve riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura di gara.
Per i Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I) costituiti o costituendi, il versamento è unico e deve essere effettuato dall’impresa mandataria.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
L’Amministrazione è tenuta al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La documentazione amministrativa,l’offerta tecnica, e le altre dichiarazioni a corredo devono essere trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
La documentazione, l’offerta tecnica, e le altre dichiarazioni a corredo devono essere inviate con modalità telematica e con firma digitale (documento informatico, duplicato informatico, copia informatica di documento analogico conformi al D.Lgs n. 82/2005 ) solo nei casi espressamente richiesti.
Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di Euro 16,00. Il bollo potrà esser pagato mediante modello F23 di cui all’Allegato 6.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata dal SATER che consentono di predisporre:
1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;
2) una busta virtuale contenente il progetto tecnico;
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20/01/2020.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare, fatto salvo i casi di soccorso istruttorio ove attivabile . Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Bellaria Igea Marina ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l’impresa con un messaggio di notifica e attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
In ogni caso il concorrente esonera il Comune di Bellaria Igea Marina, nonché Intercent_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
Il Comune di Bellaria Igea Marina , si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.
Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che:
Modalità di sottoscrizione digitale : tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza, di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale (nel caso di offerta tecnica ed offerta economica, a pena di esclusione e senza soccorso istruttorio), rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.
Il DGUE , le dichiarazioni integrative l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore economico. Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA. Si applica sul punto l’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 in tema di soccorso istruttorio. Copia della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:
- in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
- ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Ad eccezione del DGUE (l’operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER; la domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante Comune e messi a disposizione su SATER e sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina al link : xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx-xxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxx/xxxx-xxxxx_xxxxxxx/
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Non è sanabile l’omessa dichiarazione di subappalto.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
17. SOPRALLUOGO: non pertinente.
18. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie, mandatarie e capogruppo, subappaltatori), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/.
In particolare dovranno essere inseriti a sistema::
18.1 Documento di gara unico europeo DGUE
L’operatore economico dovrà compilare on line il documento di gara unico europeo DGUE strutturato direttamente sul SATER secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle sezioni A e B per le parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 con la compilazione delle sezioni A - B – C -D.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compila anche:
la sezione A – Idoneità : punto 1 (iscrizione CCIAA) e 2 (per le cooperative sociali) per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 8.2 del presente disciplinare;
la sezione B - Capacità economica e finanziaria: punto 2 ( fatturato annuo medio) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.3 del presente disciplinare;
sezione C - Capacità tecniche e professionali: punto 13) (eventuali altri requisiti tecnici e professionali) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.4 del presente disciplinare in merito alla disponibilità di una struttura gia autorizzata al funzionamento ai sensi della DGR n. 564/2000 ubicata nel territorio del Distretto socio sanitario di Rimini ( comprensivo del Comune di Rimini, Comune di Bellaria Igea Marina e Unione Vallemarecchia) residenziale per anziani (RSA/Case Protette) o per disabili (CSRR) o altre strutture o ex art. 26 L. 833/1978.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato anche :
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria
Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 15 del presente disciplinare
18.2) Dichiarazione integrativa al DGUE, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, da rendersi secondo il modello Allegato 1, con cui l’operatore integra il DGUE presentato sui punti:
- la forma della partecipazione alla gara
- integra il DGUE presentato sui punti:
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- dichiara che il sottoscritto e i soggetti in carica e cessati, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/;
- dichiara le posizioni INPS /Inail /Altre casse
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
- dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di avere preso visione di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti nella Provincia di Rimini reperibili al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx_x_xxxxxx_0000-00000.xxx e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” , ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Xxxxxx, reperibili al link xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx-xxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxx/xxxx-xxxxxx_xxxxxxxxxxxx/ che l’impresa dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l’accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio;-
- accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- rende le dichiarazioni sulla formulazione, rimuneratività e vincolatività per 180 giorni dell’offerta presentata;
- si impegna, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X di cui al citato decreto;
- rende le dichiarazioni sul personale ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;
- rende le dichiarazioni ai fini della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 comma 7 e 8 del D.Lgs n. 50/2016;
- rende le dichiarazioni sull’accesso agli atti della procedura e alle giustificazioni della propria offerta che saranno eventualmente richieste in sede di verifica di anomalia;
- elegge domicilio e recapito per la procedura;
- rende la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale per il quale viene resa la dichiarazione;
caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare
La dichiarazione deve essere presentata:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria
Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 15 del presente disciplinare
In merito alle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:
- la dichiarazione sulle condizioni di cui all’art. 80 comma 1 e 2 è resa omnicomprensivamente dal legale rappresentante/ procuratore speciale riguardo tutti i soggetti indicati ai citati commi. E’ comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei soggetti cui la dichiarazione si riferisce sottoscritte digitalmente dagli stessi (da rendersi secondo l’allegato 6).
- ai fini dell’art. art. 80 comma 1 D.Lgs n. 50/2116: devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale per i reati di cui al citato articolo, xxx comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.
Si chiarisce che la dichiarazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1) per motivi legati a condanne penali, in forma singola o cumulativa, dovrà, a pena di esclusione, essere resa nei confronti dei seguenti soggetti di cui all’art. 80 comma 3: titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. n.b.: In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 00,xxxxx 0, xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, in relazione ad entrambi i suddetti soci.
N.B. per quanto riguarda l’individuazione dei «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», si rinvia al Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 ad oggetto “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 “ ove si indica come modello di riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:
1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;
3)
sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio
di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla
gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1,
c.c.).
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art.
80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:
- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia),di direzione (come indipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato dal Comunicato del presidente dell’ANAC del 26/10/2016, qualora non fornita dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante a titolo di soccorso istruttorio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.-
La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Se l’operatore economico si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
Se gli elementi indicati nel modello ai punti di cui sopra non sono noti al dichiarante e’ necessario che tali dichiarazioni siano rese dai singoli soggetti interessati (che allegheranno a tale dichiarazione anche il loro documento di riconoscimento a pena di esclusione) come indicati all’art. 80 comma 3 d.Lgs n. 50/2016;. se il dichiarante non è in grado di reperire tali dichiarazioni dovrà rendere apposita dichiarazione in tale senso .
Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una “visura” (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest’ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);
-ai fini dell’art. 80 comma 2, non individuando la norma i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia, così come indicato al Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ad oggetto “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 “.
-ai fini dell’art. 80 comma 4 si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48‐bis, commi 1 e 2‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
-ai fini dell’art. 80 comma 4 si intendono gravi le violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fatto salvo che il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
-ai fini dell’art. 80 comma 5 lett c) rientrano tra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del concorrente rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si rinvia alle Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» di cui alla delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016.
L’operatore economico partecipante dovrà dichiarare le misure decadenziali e/o risoluzioni contrattuali assunte nei suoi confronti anche da altre Pubbliche Amministrazioni in modo da consentire alla Stazione appaltante di esprimere una valutazione sui precedenti dichiarati rispetto all’affidabilita del partecipante
-ai fini dell’art. 80 comma 5 lett d) si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ai sensi del quale il. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
-ai fini dell’art. 80 comma 5 lett e) si ha distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto quando un offerente abbia fornito documenti di gara o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvo che in caso di consultazione preventiva l'amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.
18.3) PASSOE,con le modalità di cui al precedente punto 9.
18.4) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA : con le modalità ed importi di cui al precedente punto 12.
Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria ridotta, la cauzione deve essere accompagnata da dichiarazione ( contenuta all’interno del Modello allegato 1) sul possesso del requisito dante titolo alla riduzione accompagnata da idonea documentazione probatoria nei modi prescritti dalle norme vigenti.
18.5) (solo se dovuto) IMPEGNO PER GARANZIA DI ESECUZIONE: indipendentemente dalla modalità di costituzione, la cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, come disciplinato all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità e caratteristiche di cui al precedente punto , fatto salvo quanto previsto all’art 93 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016, per le micro, piccole e medie imprese.
18.6) RICEVUTA O SCONTRINO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC da effettuarsi con le modalità ed importi di cui al precedente punto 13.
18.7) PROCURA: secondo le modalità indicate al precedente punto 15.
18.8) solo nel caso di AVVALIMENTO
In conformità a quanto stabilito dall’art. all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all’avvalimento dovranno produrre nella busta Documentazione amministrativa i documenti di cui al precedente punto 11
18.9) SOLO NEL CASO IN CUI IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE NON ABBIA RESO LA DICHIARAZIONE che i soggetti in carica e cessati, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett.l) del D.Lgs. n. 50/2016, DICHIARAZIONI dei singoli soggetti in carica o cessati di cui all’art .80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, da rendersi da ciascuno dei soggetti, anche in forma cumulativa, secondo l’allegato 4.
19) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i soggetti associati il concorrente produrre nella busta Documentazione amministrativa
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione attestante, da rendersi preferibilmente secondo il modello messo a disposizione nella documentazione di gara in formato digitale editabile all’allegato 3.
l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
copia autentica del contratto di xxxx, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
20) CONTENUTO BUSTA VIRTUALE : OFFERTA TECNICA (PROGETTO DI GESTIONE).
La busta virtuale “OFFERTA TECNICA “, contiene a pena di esclusione, il progetto di gestione del servizio, ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Il progetto è sviluppato e articolato secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare di gara ed è composto da:
20.1 relazione sulle modalità di svolgimento del servizio:
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che dovrà illustrare e sviluppare i criteri e sub-criteri oggetto di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 21.1 Si consiglia pertanto di sviluppare la relazione seguendo l’ordine dei criteri indicati :
1.Esperienza del personale addetto al nucleo
2. Sistemi tecnologici e strumentazioni
3. Capacità dell’ente di gestire i percorsi socio-sanitari e sanitari complessi
4. Aspetti sociali – relazionali
5. Presenza di camere singole
6. Altri servizi aggiuntivi che possono migliorare il servizio base, non già previsti nell’offerta tecnica
La relazione, non dovrà superare le 15 facciate di testo numerate in formato A4, scrittura Arial carattere 11, interlinea 1 e massimo 50 righe, allegati compresi, esclusi i curricula. Le parti di relazione eccedenti le 15 facciate non saranno valutate dalla commissione anche se contenenti elementi soggetti a valutazione
20.2 – PLANIMETERIA , in scala , formato A3, che descriva l’organizzazione strutturale e gli spazi del nucleo all’interno della struttura, mettendo in evidenza gli spazi esclusivamente dedicati da quelli in comune con la struttura, e le relative misure.
20.3 ORGANIGRAMMA del personale dedicato stabilmente al nucleo con i singoli curricula degli operatori e del coordinatore che saranno assegnati stabilmente alla gestione del nucleo; il curriculum dovrà evidenziare gli anni (interi) di esperienza professionale presso un nucleo 2068 (OSS, infermieri, educatori e fisioterapisti) e la formazione specifica afferente la gestione dei nuclei 2068 svolta dal personale nell’ultimo triennio (OSS, infermieri, educatori e fisioterapisti).
20.4 DICHIARAZIONE integrativa dell’offerta tecnica , da rendersi secondo il modello allegato (All. 7) con :
- ACCETTAZIONE DELLE TARIFFE REGIONALI E DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE di cui alla convenzione allegata.
- INDICAZIONE dei costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo, che dovranno essere diversi da zero (relativi al triennio di contratto).
- i costi relativi alla manodopera da sostenersi da parte del concorrente per l’esecuzione del servizio in oggetto (relativi al triennio di contratto ) .
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella bozza di convenzione, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica non può essere sanata in sede di soccorso istruttorio.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE. in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento.
A pena di esclusione, dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente l’offerta economica. L’offerta tecnica non puo’ comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico degli enti committenti per cui sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato, in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. L’offerta tecnica non puo’ contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.
Le proposte contenute nelle dichiarazioni di offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di aggiudicazione faranno parte delle prestazioni contrattuali. L’offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce pertanto obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per il Comune di Bellaria Igea Marina ed integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara.
20.1 Segreti tecnici e commerciali
Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
Il concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, nonché si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che non si effettueranno ulteriori informative e si procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)
21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a costo fisso, sai sensi dell’art. 95, comma 2 e 7 del D.Lgs n. 50/2016.
Il sistema di remunerazione regionale e di convenzione è considerate prezzo fisso non soggetto a ribasso per cui l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata solo in base a criteri qualitativi.
|
punteggio massimo |
Offerta tecnica |
100 |
Offerta economica |
- |
totale |
100 |
21.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica avverrà sulla base dei criteri che seguono:
Criterio |
Descrizione |
Punti |
1.Esperienza del personale addetto al nucleo |
|
35/100 |
|
1.1 Verranno valutati gli anni (interi) di esperienza professionale presso un nucleo 2068 (OSS, infermieri, educatori e fisioterapisti) |
2,5 punti per anno per operatore fino ad un massimo di 25/100 punti; gli operatori indicati dovranno essere dedicati stabilmente al nucleo 2068. |
|
1.2 Verrà valutata la formazione specifica afferente la gestione dei nuclei 2068 svolta dal personale nell’ultimo triennio (OSS, infermieri, educatori e fisioterapisti) |
0,5 punto per ogni xxxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 ore ove sia prevista valutazione finale con esito, fino ad un massimo di 10/100 punti; gli operatori indicati dovranno essere dedicati stabilmente al nucleo 2068. |
2. Sistemi tecnologici e strumentazioni |
|
15/100 |
|
2.1 Verrà valutata la proposta progettuale in termini di funzionalità ed efficacia dei sistemi che si intendono adottare (impianto di videosorveglianza, interfono, ecc…) tenuto conto del rispetto della privacy e delle differenti esigenze di pazienti appartenenti al gruppo delle gravissime cerebrolesioni e stati vegetativi, rispetto al gruppo delle mielolesioni e patologie involutive. |
Da 0 a 5 punti |
|
2.2 presenza in ogni camera di sistemi a parete di ossigenoterapia e aspirazione |
Da 0 a 5 punti |
|
2.3 Verrà valutata la qualità e la funzionalità, dal punto di vista del benessere dei pazienti, delle procedure e degli ausili tecnologici utilizzati per il sollevamento. |
Da 0 a 5 punti |
3. Capacità dell’ente di gestire i percorsi socio-sanitari e sanitari complessi |
|
30/100 |
|
3.1 organizzazione percorso socio sanitarie sanitari complessi |
Da 0 a 10 punti |
|
3.2 presenza del medico della struttura H24 |
Da 0 a 10 punti |
|
3.3 presenza di consulenti/specialisti con accessi periodici (cardiologo, pneumologo) |
Da 0 a 5 punti |
|
3.4 presenza di personale specializzato disponibile (terapista occupazionale, logopedista, ecc…) |
Da 0 a 5 punti |
4. Aspetti sociali – relazionali |
. |
30/100 N.B.: Per tutti i sub criteri sottoriportati la valutazione terrà conto delle differenti esigenze di pazienti appartenenti al gruppo delle gravissime cerebrolesioni e stati vegetativi, rispetto al gruppo delle mielolesioni e patologie involutive |
|
4.1 Spazi dedicati alle attività di socializzazione ed ai famigliari. |
Verrà valutata la contiguità col nucleo, l’ampiezza e la funzionalità sulla base della planimetria allegata al progetto ed alla descrizione. Massimo 5/100 punti |
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4.2 Descrivere le modalità di valutazione multidimensionale continuativa dei pazienti e della relazione con i famigliari, le modalità di adattamento del piano individualizzato sulla base delle risorse personali, famigliari ed informali e l’approccio dell’ascolto dei famigliari da parte degli operatori. |
Verrà valutata la potenziale efficacia in concreto del modello proposto. Massimo5/100 punti |
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4.3 Strumenti di valutazione della soddisfazione degli utenti e dei famigliari, modalità di rilevazione, restituzione e processi per favorire il miglioramento continuo dell’organizzazione e della gestione del nucleo. |
Massimo 5/100 punti |
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4.4 Facile accessibilità: distanza dalle fermate dei servizi di trasporto pubblico, presenza parcheggi, ecc… |
Massimo 5/100 punti |
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4.5 Attività espressive, di animazione, ricreative, di socializzazione, rivolte agli ospiti con mielolesioni o con patologie neurologiche degenerative che hanno conservato un integro stato di coscienza e che necessitano pertanto di vivere una quotidianità di tipo famigliare nella quale esprimere se stessi in relazioni paritarie con altre persone. |
Massimo 5/100 punti |
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1 punto per ogni stanza singola messa a disposizione
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5. -Presenza di camere singole |
1 punto per ogni stanza singola messa a disposizione . |
Massimo punti 5/100 |
6. - Altri servizi aggiuntivi che possono migliorare il servizio base, non già previsti nell’offerta tecnica
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Massimo punti 5/100 |
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Totale punti 100 |
Si precisa che la mancanza nell’offerta tecnica di uno o più elementi sopra elencati non costituirà motivo di esclusione dalla gara, ma comporterà, nell’ambito della valutazione della parte dell’offerta tecnica cui la mancanza si riferisce, l’attribuzione di un punteggio pari a zero.
La determinazione del punteggio per l’offerta tecnica relativo a ciascun offerente e per ogni sub criterio, avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore (come definito dall’all. P del dpr 207/2010), a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:Pi=Σn [Wi * V(a)i].
Pi : Punteggio dell’offerta i-esima
n = numero totale dei requisiti
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno.
In particolare i coefficienti della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno saranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
GIUDIZIO |
COEFFICIENTE |
CRITERI DI GIUDIZIO |
Ottimo |
1,00 |
Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative |
Più che adeguato |
0,75 |
Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative |
Adeguato |
0,50 |
Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative |
Parzialmente adeguato |
0,25 |
Aspetti di miglioramento appena percettibili |
Inadeguato |
0,00 |
Nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
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I commissari potranno assegnare punteggi intermedi. La Commissione di gara avrà la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere ai concorrenti, per iscritto o con audizione, le precisazioni che riterrà necessarie in merito alla documentazione che essi presenteranno, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa.
Riparametrazione: viste le linee guida n.2 di attuazione del D.lgs n. 50/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvata dall’ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016, e visto che la valutazione attiene solo ad aspetti qualitativi non necessita procedere a riparametrazione.
Clausola di sbarramento: data la particolare natura del servizio si richiede uno standard alto di qualità. Si procederà pertanto all’esclusione del concorrente che non avrà raggiunto il punteggio minimo di 60 punti su 100 punti .
Risulterà aggiudicatario il soggetto che conseguirà il punteggio tecnico complessivamente più alto,
22. Modalità di espletamento della procedura di gara:
22.1 Apertura busta amministrativa e verifica della documentazione.
Considerato che la procedura di gara è attivata mediante una piattaforma digitale gestita da un soggetto terzo, può svolgersi prescindendo dalla presenza fisica e/o contestuale in remoto da parte dei concorrenti;
La procedura di affidamento condotta tramite una piattaforma telematica consente:
– agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito ,
– di garantire l' integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara.
Le ditte interessate potranno partecipare collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Al fine di assicurare, quanto più possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si preve una seduta pubblica del Seggio di gara di “apertura” (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e l'ultima seduta di “apertura” delle buste contenenti le offerte economiche.
Si svolgeranno altre eventuali sedute in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi e, la seduta relativa all’apertura e valutazione dell’offerta tecnica. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati.
La fase di ammissione sarà effettuata in seduta pubblica telematica, con apertura della busta virtuale “ documentazione amministrativa” alle ore12.30 del giorno 20/01/2020, fisicamente presso il Comune di Bellaria Igea Marina, Piazza Del Popolo n. 1- piano secondo , Ufficio del Direttore Amministrativo.
In quella sede l’Autorità di gara, coadiuvato da un seggio di gara, provvede a:
a)verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.
a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.
Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara che abbiano presentato offerta potranno visualizzare l’andamento dell’attività di verifica della documentazione amministrativa, seguendo le istruzioni riportate nell’apposita guida per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Se non vi è ricorso al soccorso istruttorio, si procede alla conseguente ammissione alla fase successiva.
Se del caso, l'Autorità di gara all'attivazione del soccorso istruttorio, sospende l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegna loro il termine ivi indicato per la regolarizzazione.
L’autorità di gara potrà sospendere la seduta, fissando la data della seduta successiva, ovvero procedere con le operazioni di gara ammettendo con riserva i concorrenti interessati alla regolarizzazione, disponendone in ogni caso la comunicazione ai concorrenti.
L’ autorità di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite ai sensi del presente bando e della normativa in vigore.
22.2 Apertura busta tecnica e valutazione dell’offerta .
A prosecuzione della stessa seduta di apertura della procedura, se non sospesa, o, in caso di sospensione, in altra seduta pubblica virtuale comunicata successivamente a mezzo sistema o pec, si insedierà la Commissione Giudicatrice che procederà poi all’apertura della busta virtuale “offerta tecnica”, e alla verifica della sua regolarità formale. Di seguito la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, per tutti i concorrenti ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nel presente bando, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più verbali.
La Commissione Giudicatrice verrà nominata (in conformità a quanto stabilito dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016), successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte e sarà composta da tre commissari. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche L'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina, xxx.xxxxxx.xxxxxxxx-xxxx-xxxxxx.xx.xx – alla sezione “Amministrazione trasparente” /Bandi & Avvisi).
In considerazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 che differisce al 31/12/2020 l’avvio del sistema dell’Albo dei commissari , per la nomina della Commissione giudicatrice della presente gara si procederà con le modalita in uso dalla stazione appaltante per la nomina delle Commissioni giudicatrici.
Gli operatori economici ammessi alla procedura di gara potranno visualizzare l’andamento dell’attività di ricognizione del contenuto dell’offerta tecnica, seguendo le istruzioni riportate nell’apposita guida per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx. it/agenzia/utilizzo-delsistema/ guide/.
22.3 Aggiudicazione provvisoria
La Commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà all’individuazione del miglior offerente mediante sorteggio.
Eventuali modifiche delle date di seduta pubblica, anche dovute a difficoltà tecniche legate al funzionamento del sistema che rendano non effettuabile la seduta, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sistema o tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico con preavviso di giorni uno.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Nel caso di unico concorrente si procede all’apertura delle buste senza ulteriori comunicazioni.
22.4 Verifica di anomalia delle offerte.
In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto.
22.5. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto.
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune di Bellaria Igea Marina né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
La stazione appaltante si riserva:
- la facoltà di non aggiudicare il servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;
- di procedere o non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
- la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, su miglior offerente;
- prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
- la stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto;
- l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- in caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati;
- nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011;
- trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011;
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
- all’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
- ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata;
- il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136;
- nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
In caso di aggiudicazione: l’aggiudicatario è tenuto alla costituzione di:
garanzia definitiva, conforme al combinato disposto di cui agli artt. 93 e 103 del D.lgs n. 50/2016;
polizza assicurativa RCT/RCO per le attività svolte, che preveda la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a persone o cose dal proprio personale nell’espletamento della gestione per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di polizze, anche annuali rinnovabili, il concessionario dovrà presentare al Comune copia dell’avvenuto pagamento del premio o altra documentazione probatoria della validità della polizza e polizza RCT/RCO;
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. C bis) del Codice.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rimini rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Sono a carico dell’aggiudicatario:
- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Le spese ammontano indicativamente a € 3.500,00 . Si comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
23. Trattamento Dei Dati Personali
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell’ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura, o comunque raccolti dal Comune di Bellaria Igea Marina a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Bellaria Igea Xxxxxx individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
· Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
· Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Bellaria Igea Marina, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
· Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
· Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
· Legali incaricati per la tutela del Comune di Bellaria Igea Marina in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Bellaria Igea Marina nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
24. Organo competente per le procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per l’Xxxxxx Xxxxxxx.
Indirizzo postale: 00000 Xxxxxxx (XX) - Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 , tel: x00 000000000
termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sulla GURI.
25. Data invio GUCE: 11/12/2019
26. Data pubblicazione GURI: 13/12/2019
Il Responsabile CUC Distretto Rimini Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx
(firma digitale)
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