Firmato da: TOMMASO TAFURI Codice fiscale: TFRTMS65H21F839N Valido da: 05-09-2014 10:58:37 a: 05-09-2017 10:58:37
Firmato da:
XXXXXXX XXXXXX
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Valido da: 05-09-2014 10:58:37 a: 05-09-2017 10:58:37
Certificato emesso da: TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., IT Riferimento temporale 'SigningTime': 31-05-2016 12:22:33
Motivo: Approvo il documento
Rep
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura aperta esperita ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura di “software”, “hardware” e relativi servizi per la costituzione di una soluzione tecnologica per l’acquisizione, la trascrizione, l’indicizzazione e la ricerca delle fonti audio e video da più sorgenti.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno , addì del mese di in Roma, nella sede del , avanti a me Dott
Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto
Ministeriale in data
. .
, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio , Visto n
- sono presenti:
1) Il Dott. , agente in nome e per conto del Ministero dell’ Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di
, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il Sig. , nato a il – nella sua qualità di della Società . con sede in e rappresentanza legale in – il quale dichiara che la Società , rappresentata, è iscritta nel Registro delle Imprese di , al n.
, dal , Codice fiscale e Partita I.V.A. n. , domicilio fiscale e sede in Via , _ -
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n 600/C/PR447/4/0003768/16 del 26/05/2016, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica “aperta” ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura di “software”, “hardware” e relativi servizi per la costituzione di una soluzione
tecnologica per l’acquisizione, la trascrizione, l’indicizzazione e la ricerca delle fonti audio e video da più sorgenti;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in 1.600.000,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
c) con decreto in data 06/05/2016 a firma del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all’attività di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale è stata autorizzata all’espletamento ed aggiudicazione della procedura di gara in argomento in deroga alle previsioni di cui all’articolo all’art.1, commi 512 e 514, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi e per gli effetti del comma 516 della medesima norma;
d)c)l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 12/08/2015 / / n. 2015 /S
154_ - 284552,, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi dell’articolo
72, comma 1, del gli artt. 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a-b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. 93 del
10/ 08/ 2015 , ai sensi del successivo articolo 73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio e Campania;
e)d)sono pervenute n. 3 _ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del 01/ 09/2015 , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società “Telecom Italia S.p.A. ”, con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxx , 0- 00000 Xxxxxx , al prezzo di Euro 2.372.067,89 , , cui sono da aggiungere Euro , 521.854,93 per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro 2.893.922,82 ;
f)e) la Società . viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la fornitura di “software”, “hardware” e relativi servizi per la costituzione di una soluzione tecnologica per l’acquisizione, la trascrizione, l’indicizzazione e la ricerca delle fonti audio e video da più sorgenti, nel seguito denominata anche “fornitura”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico ed all’offerta dell’Impresa in data , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
Fornitura:
Costituisce oggetto della fornitura l’acquisizione di una soluzione tecnologica il cui obiettivo è sia quello di supportare le esigenze del CRAIM (Centro di Ricerca per l'Analisi delle Informazioni Multimediali) nella memorizzazione ed elaborazione dei contenuti digitali di vario formato (testuale, web, audio e video) sia la realizzazione di un sistema di “Broadcasting Intelligence” a supporto del processo di analisi delle fonti aperte (Open Source Intelligence - OSINT).
Nello specifico, la fornitura oggetto del presente appalto consta di::
A. Software e Apparati:
⮚ Antenna Parabolica: sistema fisico per la ricezione di trasmissioni televisive da satelliti da così detti “canali in chiaro”;
⮚ Sistema di registrazione: sistema comprensivo di apparati hardware, per la registrazione e la transcodifica di segnali “DVB-T, DVB-T2, DVB-C DVB-S e DVB-S2”;
⮚ “Broadcasting Monitoring”: componente logica per l’acquisizione (streaming/registrazione) e la trascrizione automatica dei contenuti audio dei canali radiotelevisivi prescelti e la fruizione dei contenuti audio/video sincronizzati con il testo trascritto;
⮚ “Media Monitoring”: componente logica per la trascrizione automatica di fonti audio/video presenti su “web”, mediante l’ausilio di strumenti di “speech to text” multilingua in grado di effettuare “crawling” e “speaker identification” (identificazione automatica e ricerca di determinate impronte vocali);
⮚ “Knowledge Management” Semantico-ontologico: componente logica per l’indicizzazione dei contenuti trascritti e la ricerca dei temi di interesse, finalizzata alla più efficace ricerca delle informazioni acquisite in modalità multicanale;
⮚ Database impronte vocali: componente logica che si occupa di archiviare dati “voce” con dati anagrafici così da renderli disponibili al motore di ricerca ed al confronto per individuare quelli rispondenti a soggetti noti.
B. Servizi professionali:
⮚ Implementazione della soluzione;
⮚ Supporto per la formazione;
⮚ Manutenzione correttiva e adeguativa;
⮚ Manutenzione evolutiva;
⮚ Gestione applicativa;
⮚ Integrazione della soluzione per la traduzione automatica multilingue: sarà cura dell’Amministrazione fornire e mettere a disposizione della Società aggiudicataria le licenze relative alla soluzione da integrare.
L'ammontare complessivo del contratto è di € , cui sono da aggiungere per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile .
(articolo completabile solo a seguito di presentazione dell’offerta)
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare delle varianti in corso d’opera, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 nel rispetto delle soglie di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € 1.920.000,00, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
3. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti),
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro,
che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termini di adempimento – Verifica di conformità ) VALIDITA’ CONTRATTUALE
La durata complessiva dell’intero progetto è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Articolo 4.bis
4.bis.1 - Installazione, configurazione e approntamento alla verifica di conformità funzionale della soluzione tecnologica
L’Impresa, entro il termine di 120 (centoventi) giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà approntare alla verifica di conformità funzionale la realizzazione oggetto di fornitura, a seguito dell'avvenuta posa in opera, installazione e configurazione dei sistemi nel sito di Roma – Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0.
Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
4.bis.2 – Piano dei Test
Entro il medesimo termine di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, l’Impresa dovrà presentare un “Piano dei test” contenente un efficiente programma di “test” e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema fornito e la verifica dei suoi requisiti.
Tale “Piano dei test”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso. Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei Test” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano dei Test” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
4.bis.3. – Verifica di conformità funzionale finale
La verifica di conformità funzionale della realizzazione oggetto di fornitura sarà eseguita presso i luoghi di consegna da un’apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente articolo 4.bis., Paragrafo 4.bis.1.
La verifica di conformità della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell’offerta tecnica dell’Impresa, documento che costituisce parte integrante del presente contratto, oltre ad ogni altra prova e verifica che il Direttore dell’esecuzione del contratto riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo stesso.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno. Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 5 (Servizi)
5.1 – Servizi di implementazione della soluzione
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale favorevole, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, erogherà un servizio comprendente tutte le attività necessarie per rendere operativa l’intera soluzione proposta in tutte le componenti “software” installate, garantendo, in particolare, le attività di parametrizzazione, customizzazione e configurazione dei singoli moduli e la loro interoperabilità, nonché l’eventuale integrazione con i “sistemi” dell’Amministrazione già in esercizio.
A tale scopo, l’Impresa, per il tramite del Responsabile di progetto di cui al precedente articolo 3, quale unico referente per l’Amministrazione, curerà il coordinamento delle attività in fase di installazione e configurazione.
In particolare, al medesimo faranno capo, tra gli altri, gli adempimenti di seguito indicati:
· le relazioni con l’Amministrazione;
· il rilascio nei tempi previsti di tutta la documentazione di progetto;
· la disponibilità delle risorse e del personale specializzato per le attività di realizzazione;
· il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto;
· il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;
· la rappresentanza dell’Impresa nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento lavori nelle fasi di realizzazione e di esercizio.
L’Impresa deve altresì produrre la documentazione relativa alle configurazioni di dettaglio di tutti i “sottosistemi” coinvolti nonché alle specifiche tecniche, concordandone le modalità e tempistiche con il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il mancato rispetto degli impegni indicati e concordati con il Direttore dell’Esecuzione del contratto al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
5.2 – Servizi di addestramento e formazione
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale favorevole, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, erogherà altresì un servizio di addestramento e formazione dedicato al personale dell’Amministrazione sui prodotti, sulle procedure e sulle modalità gestionali dell’intera infrastruttura progettata, realizzata e fornita, tale da consentire la conseguente gestione delle apparecchiature “hardware” e dei prodotti “software” previsti nell’ambito della fornitura.
Il servizio comprende le attività di supporto e affiancamento agli utenti indicati dall’Amministrazione, sotto forma di addestramento, di erogazione di sessioni formative e” training on the job”.
Le sessioni di formazione e addestrative dovranno essere così articolate:
• 2 settimane (10 giorni lavorativi) di lezione frontale;
• 4 settimane (20 giorni lavorativi) di “training on the job”.
Le sessioni di formazione e addestrative dovranno essere erogate a n.10 discenti.
L’Impresa dovrà inoltre provvedere alla documentazione didattica per i discenti sia su supporto cartaceo sia su supporto elettronico, con una pianificazione delle sessioni di formazione e addestramento sugli argomenti trattati.
Le attività di formazione richieste avranno come obiettivo l’addestramento degli operatori per:
• il settaggio, la calibrazione e la configurazione della piattaforma;
• la definizione dei processi ed attività necessari a soddisfare il bisogno informativo;
• l’identificazione delle fonti di interesse;
• l’identificazione delle parole chiavi più efficaci;
• l’interpretazione e la correlazione dei dati ottenuti;
• la verifica del funzionamento di eventuali analisi automatiche effettuate;
• la presentazione dei risultati ottenuti, in maniera chiara, comprensibile e con un livello di dettaglio e/o astrazione necessario all’argomento trattato.
In questa fase dovrà essere altresì previsto un contributo da parte di analisti dell’Impresa per la definizione iniziale della “sitologia’ di contesto” (scenario di partenza all’avviamento della piattaforma) e nella definizione delle “ontologie di scenario”.
Al termine della formazione “on the job” l’operatore dovrà essere in grado di:
• utilizzare la piattaforma interpretando, correlando i dati e presentando i risultati;
• effettuare analisi specifiche su eventuali argomenti emersi e ritenuti di interesse;
• effettuare analisi di criticità o emergenze riconducibili a delle evidenze rilevate;
• aggiornare autonomamente le “ontologie” di riferimento;
• segnalare e gestire, almeno in una prima fase, eventuali disservizi o malfunzionamenti della piattaforma.
Il completo e corretto espletamento delle sessioni di formazione sarà certificato mediante apposita relazione comprendente un questionario che indichi il livello di gradimento del corso da parte dei discenti, redatta a cura dell’Impresa ed accettata dal personale dell’Amministrazione, nella quale verranno indicati l’oggetto e la durata delle sessioni di formazione svolte.
La pianificazione e lo svolgimento del servizio di formazione in argomento come dettagliato nell’offerta tecnica dovranno essere approvate formalmente dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il mancato rispetto delle modalità e dei termini indicati in offerta tecnica e/o la mancata approvazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto comporteranno l’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 12.
5.3 – Servizi di assistenza e manutenzione 5.3.1 – Manutenzione correttiva ed adeguativa
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale
favorevole, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, erogherà per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi un servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa.
L’Impresa nello specifico dovrà assicurare un servizio di manutenzione che comprenda:
• la manutenzione correttiva: la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti delle malfunzioni delle procedure e dei programmi;
• la manutenzione adeguativa: l’attività di manutenzione volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d’ambiente).
Le predette manutenzioni sono erogate mediante messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione ed esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento degli apparati di proprietà dell’Amministrazione, con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti al successivo Paragrafo “Livelli di Servizio” per 24 (ventiquattro) mesi.
Inoltre, l’Impresa provvederà a realizzare gli interventi, oltre che su tutte le eventuali componenti opzionali offerte, anche sul sistema operativo, sull’eventuale “software di base” e “firmware” costituenti le apparecchiature, nonché assicurerà, per tutto il periodo di durata del contratto, la fornitura di tutte le “release” e versioni successive dei componenti “software” emesse dal produttore degli apparati forniti. Il ripristino degli apparati deve avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non bloccante, intendendosi per guasto qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità del sistema in questione o, in ogni caso, qualsiasi difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori rispetto a quelli dei livelli di servizio di cui al successivo Paragrafo sarà facoltà dell’Amministrazione concederli.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico dell’Impresa.
Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di verifica di conformità da parte dell’Amministrazione. Qualora l’Impresa non dovesse provvedere, nel termini indicati e/o concordati con il Direttore dell’esecuzione del contratto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia e all’effettuazione degli interventi di manutenzione, saranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 12.
Dal conteggio delle predette penalità saranno esclusi i periodi compresi tra la data di comunicazione dell’approntamento alla verifica di conformità del materiale sostituito o riparato in garanzia e la data di ricezione, da parte dell’Impresa, della comunicazione della verifica negativa.
Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale alla verifica comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.
L’interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.
Gli interventi di manutenzione saranno attivati su istanza dell’Amministrazione mediante richiesta alla “Linea dedicata”, di cui al successivo articolo 6, messa a disposizione dall’Impresa, comunicando il numero identificativo della chiamata e tutte le altre informazioni necessarie per eseguire l’intervento.
5.3.1.1 – Livelli di servizio manutenzione correttiva e adeguativa
L’Impresa deve garantire il rispetto dei seguenti livelli di servizio:
Durata: | 24 mesi |
Modalità: | On Site |
Copertura: | 5gg su 7, dalle 09.00 alle 18.00 |
Tempo di Ripristino | Guasti bloccanti: ⮚ entro 12 ore dalla chiamata per il 95% dei casi e 18 ore dalla chiamata nei restanti Guasti non bloccanti: ⮚ entro 24 ore dalla chiamata per il 99% dei casi e 36 ore dalla chiamata nei restanti |
Si precisa che, ai fini della misurazione dei livelli di servizio e per l’applicazione delle previste penali, si farà riferimento temporale all’orario di inoltro della chiamata da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
5.4 – Manutenzione evolutiva
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale favorevole, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, metterà a disposizione dell’Amministrazione un pacchetto di servizi professionali specifici, da erogare da parte di personale
specializzato sulle tecnologie utilizzate a consumo dietro esplicita richiesta dell’Amministrazione per tutta la vigenza del presente atto negoziale.
Il servizio di manutenzione evolutiva (MEV) è rivolto a tutti gli interventi pianificabili e finalizzati a migliorare la soluzione mediante evoluzioni architetturali, predisposizione di nuove funzionalità, modifica di funzionalità esistenti.
Nella fattispecie, i sottocasi inclusi in questo servizio sono lo sviluppo di “software” comprendente:
⮚ sviluppo di interi nuovi sistemi informativi o applicazioni, o parti autonome degli stessi, che risolvano esigenze specifiche a fronte di funzionalità non informatizzate;
⮚ rifacimento di sistemi informativi o applicazioni, le cui funzionalità non sono soddisfatte con le modalità o le caratteristiche richieste;
⮚ manutenzione evolutiva comprendente la realizzazione di funzionalità volte a soddisfare esigenze dell’ufficio utente riguardanti funzioni aggiuntive, modificate o complementari del sistema esistente;
⮚ adeguamento delle procedure “software” e delle “basi dati” a variazioni normative o procedurali;
⮚ esecuzione di interventi generati da modifiche introdotte su altri moduli o sulla base informativa;
⮚ esecuzione di interventi di limitate dimensioni non previsti in fase di sviluppo.
Il servizio verrà erogato in modalità progettuale e remunerato sulla base dei punti funzione associati ad ogni intervento, di seguito denominato “Obiettivo”.
L’Amministrazione, per il tramite del proprio Direttore dell’esecuzione del contratto, per ogni nuovo “Obiettivo” evolutivo redigerà una apposita scheda, denominata “Scheda obiettivo”, che sarà trasmessa a cura del medesimo all’Impresa la quale avrà cura di integrarla con informazioni di dettaglio, quali:
⮚ documentazione di dettaglio, con l’indicazione se trattasi di un progetto di sviluppo o di manutenzione evolutiva;
⮚ requisiti utente e dettagliata descrizione delle funzionalità aggiuntive, modificate e/o cancellate. Nel caso di un progetto di sviluppo, è necessario specificare da parte dell’Impresa:
• la dimensione funzionale delle nuove funzioni fornite all’utente (ADD);
• la dimensione funzionale delle funzioni di conversione (CFP). Nel caso di un progetto di manutenzione evolutiva, è necessario specificare:
• il conteggio dei “Function point” dell’applicazione prima del progetto di manutenzione evolutiva – AFPB;
• il conteggio dei “Function point” dell’applicazione dopo il progetto di manutenzione evolutiva – AFPA;
• la dimensione funzionale delle nuove funzioni fornite all’utente (ADD), delle funzioni di conversione (CFP), delle funzioni modificate del progetto di manutenzione evolutiva (CHGA), delle funzioni cancellate (DEL);
• l’elenco di tutte le funzioni di “tipo dati” e di “tipo transazionale” con l’indicazione se le stesse sono state aggiunte (ADD), modificate (CHG) o cancellate (DEL) e l’eventuale presenza di funzioni di conversione (CFP) con la relativa complessità e il numero di “FP” assegnato;
• per ciascuna funzione di “tipo transazionale” (aggiunta, modificata o cancellata o di conversione) il numero e il nome di “DET” e “FTR”;
• per ciascuna funzione di “tipo dati” o di “tipo transazionale” modificata, il numero di “DET” e “RET/FTR” sia prima (CHGB – “change before”) che dopo l’intervento di manutenzione evolutiva (CHGA – “change after”);
• elenco dei campi di visualizzazione e di inserimento;
• schema del “database”;
• ogni altro documento utile eventualmente associato al progetto.
⮚ pianificazione di massima delle fasi/macro-attività (es. data consegna prodotti, approntamento alla verifica).
La “Scheda obiettivo”, opportunamente integrata/completata con le informazioni di cui sopra, assumerà la denominazione di “Scheda Progetto” e sarà trasmessa dall’Impresa all’Amministrazione per la necessaria approvazione e autorizzazione all’intervento che sarà rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, con connessa comunicazione dell’esito di tale valutazione all’Impresa entro 15 (dieci) giorni dalla trasmissione all’Amministrazione.
Il medesimo Direttore dell’esecuzione del contratto avrà cura di notiziare contestualmente l’Impresa e la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio per l’Attività Contrattuale per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, dell’avvenuta approvazione della “Scheda Progetto” per ogni singolo “Obiettivo” da realizzare.
Approntamento alla verifica di conformità di nuove funzionalità realizzate
Le modifiche evolutive al sistema applicativo saranno sottoposte a relativa verifica di conformità secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo.
La data di approntamento di tale verifica dovrà essere comunicata dall’Impresa contestualmente al Direttore dell’esecuzione del contratto e alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio per l’Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano.
Verifica di conformità delle attività di manutenzione evolutiva/adeguativa
La verifica di conformità delle attività di manutenzione evolutiva previste nel presente atto negoziale dovrà essere effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che dovrà rilasciare idonea dichiarazione attestante il corretto funzionamento delle componenti “software” realizzate.
Il medesimo Direttore dell’esecuzione del contratto avrà quindi cura di notiziare formalmente e comunque secondo le modalità sopradescritte l’Amministrazione dell’esito di ogni verifica funzionale positivamente espletata.
Le verifiche funzionali saranno eseguite presso gli Uffici dell’Amministrazione coinvolti nella presente realizzazione.
Le verifiche suddette dovranno essere effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di approntamento alla verifica redatta per ogni singolo modulo realizzato, sulla base della documentazione prodotta dall’Impresa stessa.
In caso di esito negativo della verifica, questa potrà essere ripetuta entro un massimo di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’esito negativo della stessa.
Verifica dei Function Point
Completate le attività di adeguamento, le applicazioni, con il supporto dell’Impresa, saranno installate e configurate nei vari ambienti e l’Impresa provvederà a sottoporle ai relativi “test di non regressione” e di “integrazione” con i vari sistemi connessi. La dimensione dell’intera MEV è di 200 Punti Funzione. Nella stima del massimale i PF indicati si assumono di tipo “ADD” (previsione cautelativa ai fini dell’offerta economica).
La valutazione dimensionale in “Punti Funzione” (FP), a preventivo ed a consuntivo dei singoli interventi, sarà eseguita secondo la metodologia per il calcolo dei “Function Point IFPUG” versione 4.3.
Il conteggio dei “Punti Funzione” verrà effettuato da personale certificato dell’Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di conformità.
L’eventuale differenza tra i “FP” realizzati e quelli contrattualizzati non costituirà oggetto di pagamento, oppure, sulla base delle esigenze dell’Amministrazione, potrà essere convertita in ulteriori attività/servizi.
Ai fini della successiva liquidazione, i Punti Funzione di tipo “Change” (CHG) verranno remunerati al 50% rispetto a quelli di tipo “ADD” mentre quelli di tipo “Deleted” (DEL) verranno remunerati al 10% sempre rispetto ai Punti funzione di tipo “ADD”.
Le attività sono stimate e pertanto, qualora sorga l’esigenza, l’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzarle in maniera mutuale con un fattore di conversione tra “PF” e “G/U” pari a 2 (2PF = 1G/U). (Il presente articolo è da considerarsi orientativo e sarà, qualora sia necessario, rivistato nell’ottica della stipula del presenta atto negoziale)
5.5 – Gestione applicativa
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale favorevole, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, erogherà un servizio di gestione applicativa.
Il servizio di gestione applicativa è svolto da risorse professionali dell’Impresa, ed è orientato all’esercizio delle applicazioni ed all’assistenza degli utenti.
Tale servizio corrisponde alla classe di fornitura “Gestione Applicativi e Basi Dati” individuata da CNIPA.
Per servizio di “gestione applicativa” si intende, a titolo indicativo e non esaustivo, le attività di seguito elencate:
• gestione delle funzionalità in esercizio;
• risoluzione delle richieste di intervento effettuate dall’utente;
• intercettazione e registrazione dei problemi alla fonte, classificazione, eventuale riproduzione dell’errore e, se necessario, conseguente attivazione del servizio di Manutenzione Correttiva e verifica dell’esito dell’intervento effettuato;
• validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di assicurare l’integrità e la correttezza dei dati presenti sulla base informativa, del contenuto dei flussi informativi provenienti o destinati ad organismi esterni, dei dati esposti negli elaborati del “sistema”;
• ripristino “base dati”;
• modifiche di parametri di esecuzione o di tabelle di riferimento o decodifica e quindi verifica ed aggiornamento di eventuale documentazione di area che descrive le modalità di esecuzione di particolari attività del servizio di gestione applicativa (ad esempio, manutenzione preventiva, ecc.) in collaborazione con i gruppi di lavoro;
• gestione della configurazione.
Al fine di consentire l’ottimizzazione dell’utilizzo della soluzione richiesta, si ritiene necessaria l’acquisizione di un pacchetto di servizi professionali specifici, da erogare da parte di personale specializzato sulle tecnologie utilizzate, per un totale complessivo massimo di 300 giorni/persona, a consumo e su esplicita richiesta dell’Amministrazione, dalla data di completamento con esito positivo della verifica di conformità finale della nuova soluzione e per tutta la vigenza del contratto.
La pianificazione e lo svolgimento delle attività di cui al servizio in argomento come dettagliato nell’offerta tecnica dovranno essere concordate e approvate formalmente dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il mancato rispetto degli impegni concordati ed approvati dal Direttore dell’esecuzione del contratto indicati nel presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
6.1 – Linea dedicata
Articolo 6
(Linea dedicata e livelli di servizio)
Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di manutenzione oggetto della fornitura, l’Impresa metterà a disposizione dell’Amministrazione una “linea dedicata” che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazione ed assistenza tecnica per malfunzionamento.
L’Amministrazione invierà la richiesta alla predetta “linea dedicata” dell’Impresa, tramite i “gruppi di lavoro” abilitati all’apertura della segnalazione, che in risposta restituirà un proprio identificativo a cui verrà associato l’orario di apertura della chiamata.
Al termine di ciascun intervento, dovrà essere redatta un’apposita nota, sottoscritta dal Direttore dell’esecuzione del contratto per conto dell’Amministrazione e dal Responsabile di progetto dell’Impresa, nella quale saranno registrati:
⮚ il numero identificativo del prodotto per la quale è stato richiesto l’intervento;
⮚ il numero identificativo della chiamata e l’orario di apertura della chiamata;
⮚ il luogo di esecuzione dell’intervento;
⮚ l’ora ed il giorno di intervento;
l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o di chiusura dell’intervento).Tale “linea dedicata” dovrà essere attiva per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
L’orario di servizio per il servizio in argomento è 5 gg su 7 con orario 09:00/18:00.
Si precisa che, ai fini della misurazione dei livelli di servizio, l’orario di inoltro della chiamata via telefono da parte dell’Amministrazione è considerato il riferimento temporale di apertura della chiamata e pertanto le chiamate effettuate oltre le 18.00 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 09.00 del giorno lavorativo successivo
6.2 - Livelli di servizio
L’Impresa dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
1) Risposta entro 20” per il 90% delle chiamate ricevute.
Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore. In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.
2) Percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.
L’Impresa inoltre dovrà presentare una reportistica mensile che evidenzi il numero delle chiamate ricevute, i tempi di intervento e di risoluzione, il rispetto dei livelli di servizio prescritti.
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
Articolo 7
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 8
(Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica di conformità funzionale finale)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica di conformità funzionale finale, l’Impresa potrà alternativamente:
a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica di conformità funzionale finale con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione della/dei nuova realizzazione/beni in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detta nuova realizzazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4.bis del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento della garanzia definitiva per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica di conformità funzionale finale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intera garanzia definitiva nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica di conformità risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4.bis del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 9 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 10 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 11 (Garanzia definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2006, ha costituito una garanzia definitiva di € pari al % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, munite di autentica notarile ai sensi della Legge 10/6/1982, n.348.
Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della garanzia, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la garanzia residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La polizza fideiussoria prestata a titolo di garanzia avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 12
(Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale) .
12.1 – Installazione, configurazione e approntamento alla verifica di conformità funzionale della soluzione tecnologica – “Piano dei test”
I ritardi maturati nelle operazioni di installazione configurazione e approntamento alla verifica di conformità funzionale della soluzione tecnologica di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, primo comma, nonché della presentazione del “Piano dei Test”, di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2,primo comma, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
12.2 - Servizi di implementazione della soluzione
La mancata effettuazione delle attività nei termini concordati con il Direttore dell’Esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.1, terzo comma, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
12.3 - Servizi di addestramento e formazione
I ritardi maturati nell’erogazione dei servizi di addestramento e formazione di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.2, rispetto a quanto pianificato e concordato con il Direttore dell’esecuzione del contratto comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
12.4 - Servizi di Manutenzione correttiva ed adeguativa
Il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.3.1.1, comporterà l’applicazione delle seguenti penalità:
GUASTI BLOCCANTI:
Tempi di ripristino
Per ogni ora di ritardo oltre le 12 (dodici) ore tollerabili nel 95% dei casi ed oltre le 18 (diciotto) ore nei restanti casi sarà applicata una penale pari allo 0,4 per mille del valore contrattuale;
GUASTI NON BLOCCANTI:
Tempi di ripristino
Per ogni ora di ritardo oltre le 24 (ventiquattro) ore tollerabili nel 99% dei casi ed oltre le 36 (trentasei) ore nei restanti casi sarà applicata una penale pari allo 0,2 per mille del valore contrattuale;
12.5 - Servizi di Manutenzione evolutiva
I ritardi maturati nella integrazione della scheda “Obiettivo”, nell’approntamento alla verifica funzionale delle modifiche evolutive realizzate di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.4, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
(articolo completabile solo dopo la presentazione dell’offerta)
12.6 - Servizi di gestione applicativa
I ritardi maturati nell’erogazione dei servizi di gestione applicativa di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.5, rispetto a quanto pianificato e concordato con il Direttore dell’esecuzione del contratto comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto
12.7 - Linea dedicata
In caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi per le attività riferite alla “Linea dedicata” di cui al precedente articolo 6, Paragrafo 6.2, saranno applicate le seguenti penalità:
Valori di Soglia | Penali |
Causale | Importi | ||
Tempo Max Attesa | 20 secondi nel 90% dei casi 60 secondi nel 10% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Chiamate Entranti perdute | Max 5% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
12.8 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 13
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
Apparecchiature “hardware” e “Licenze “software”
Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale finale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale finale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone (Importo totale pari a € esclusa IVA al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di n. canoni dell’importo di € , , IVA esclusa, di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata (Importo totale pari a € , )
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il
numero CODICE CIG trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del
24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG
Conti correnti di riferimento:
Persone autorizzate ad operare sul conto: CODICE FISCALE AZIENDA
Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 14 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 15
(Clausola dell' Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica di conformità, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 16 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 17
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni). L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 18
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l’attività in corso.
Il personale impiegato dall’ Impresa dovrà essere di gradimento dell' Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dalle Imprese Associate stesse, nell' esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall' Amministrazione.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 19 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 20
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l' Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 21
(Recesso dell' Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 22 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 23 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è
tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 24 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 25
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.8, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.3.1, xxxx xxxxx;
− articolo 5, Paragrafo 5.3.1.1, ultimo comma;
− artcolo 5, Paragrafo 5.4, comma 17;
− artcilo 5, Paragrafo 5.5, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.2, ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.8, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 7, comma 7;
− articolo 8, comma 4;
− articolo 9, ultimo comma ;
− articolo 11, commi 4 e 6;
− articolo 13, commi 5 e 6;
− articolo 28, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 25, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 26 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 27 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 28
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 29
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Articolo 30
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 23 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
o articolo 4 – Validità contrattuale – Termini di adempimento – Verifiche di conformità;
o articolo 5 – Servizi
o articolo 6 - Linea dedicata e livelli di servizio;
o articolo 7 – Scioperi e cause di forza maggiore;
o articolo 8 - Rifiuto e ripresentazione alle verifiche di conformità funzionale finale;
o articolo 9 – Adempimenti antimafia e subappalto;
o articolo 10 – Modifiche e varianti tecniche
o articolo 11 - Garanzia definitiva;
o articolo 12 – Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
o articolo 13 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
o articolo 14 - Vizi
o articolo 15 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
o articolo 16 - Brevetti e diritti d' autore;
o articolo 17 – Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
o articolo 18- Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza;
o articolo 19 – Decadenza e diritti dell’assuntore;
o articolo 21 – Recesso dell' Amministrazione;
o articolo 25 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
o articolo 26- Cessione del credito;
o articolo 27 - Salvaguardia dell’obsolescenza;
o articolo 28- Risoluzione in caso di condanna penale.