CAPITOLATO D’ONERI DELLA
CAPITOLATO D’ONERI DELLA
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERARORE, DI DURATA QUADRIENNALE, PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA.
TITOLO 1 PARTE GENERALE
1. Oggetto
Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, con unico operatore economico, in conformità a quanto stabilito dall’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici per il “Servizio di somministrazione Lavoro temporaneo” per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Sanità Pubblica personale non Medico, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell’Ente.
I profili professionali che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell’Accordo Quadro sono quelli elencati nella declaratoria di cui al Contratto Collettivo Nazionale vigente per il Comparto Sanità – Personale delle categorie (allegato 1 CCNL 07.04.1999, come modificato dall’allegato 1 CCNL integrativo 20.09.2001 e dall’allegato 1 CCNL 19.04.2004), nel rispetto dei relativi costi del lavoro disciplinati dalla medesima contrattazione – parte economica.Fatti salvi i requisiti specifici, che di volta in volta potranno essee richiesti dall’Amministrazione, i lavoratori messi a disposizione dovranno possedere i titoli prescritti dalle norme di legge e/om contrattuali, applicabili.
L’Accordo Quadro ha ad oggetto l’aggiudicazione di “appalti specifici” per la somministrazione di Lavoratori temporanei che verranno attivati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, da parte dell’Ente con le modalità di cui al presente Capitolato.
Con la stipula dell’Accordo, l’aggiudicatario della presente procedura, si impegna a rispondere ai singoli appalti specifici da parte dell’Ente, fino alla conclusione del periodo di valenza del presente accordo ed alle condizioni di cui al presente Capitolato.
2. Definizioni
Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
Accordo quadro: accordo concluso tra ASL di Pescara e l’Agenzia aggiudicataria, il cui scopo e’ quello di stabilire le clausole principali relative agli appalti specifici da aggiudicare durante il periodo di vigenza dell’accordo stesso;
Contratto Specifico: contratto di somministrazione stipulato tra l’Ente e l’Agenzia in favore, nell’ambito di vigenza dell’Accordo Quadro, a seguito di richieste di fornitura (missione) e secondo le disposizioni di cui all’art. 7 del presente capitolato.
Ente: Azienda Sanitaria Locale di Pescara
Agenzia: si intende l’Agenzia per il Lavoro, abilitata all’attività di somministrazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 276/2003, firmataria dell’accordo quadro.
Richiesta di fornitura (o missione): singola missione attivata sulla base dei Contratti Specifici ed attivabili dall’Ente.
3 ― Corrispettivo, fatturazione e aggiornamento prezzi
Il moltiplicatore unico orario (markup) indicato in offerta, da ciascuna Agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.
Detto moltiplicatore, opportunamente valorizzato in termini assoluti, decorsi i primi 12 mesi dall’avvio dell’accordo quadro potrà essere sottoposto ad adeguamento del prezzo; tale adeguamento avverrà con le modalità di cui all’art. . 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente. In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento automatico. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.lgs. N.231/2002.
4 - Cauzione a garanzia dell’accordo quadro
L’Agenzia sarà tenuta, nella fase di perfezionamento dell’Accordo Quadro, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva nei modi e misura di cui La costituzione della cauzione definitiva trova specifica regolamentazione agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel disciplinare di gara.
La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.
La fidejussione, da emettere con le formalità riportate nel disciplinare di gara, deve chiaramente riportare il periodo di validità dell’Accordo Quadro cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta“ dell’ente, entro 15 giorni, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c.. L’Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di Lettera Liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Ente in base quanto previsto dall’Accordo Quadro.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Agenzia a mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici nei termini fissati in sede
di appalto specifico, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l’Ente in base quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di risoluzione dell’Accordo l’Agenzia incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, salvi comunque i maggiori danni.
TITOLO 2 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
5 - Somministrazione di personale: procedura di stipula dei contratti
L’Ente provvederà ad interpellare l’Agenzia aggiudicataria per stipulare contratti specifici aventi ad oggetto il servizio di somministrazione lavoro temporaneo, secondo la seguente procedura:
• preliminarmente l’Ente, sulla base delle proprie esigenze, procederà a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto/appalto (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego ove noti, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro;
• successivamente l’Ente, procederà all’invio di tale fabbisogno presunto di Lavoratori in somministrazione, all’Agenzia aggiudicataria; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato;
• L’Agenzia elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all’accordo Quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel “fabbisogno” il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, Formatemp ed Ebitemp) e del moltiplicatore unico (Markup) fissato nell’Accordo Quadro;
• L’Ente procederà all’analisi dei medesimi, all’aggiudicazione del contratto/i specifico/i di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza);
L’Agenzia aggiudicataria adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto una scheda “modulo d’ordine” indicando le retribuzione ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto (mark up) e la relativa tariffa conseguente l’applicazione del moltiplicatore con l’indicazione dell’IVA dovuta sul margine d’agenzia. L’Ente procederà, di volta in volta alla richiesta di singole forniture di lavoratori, sulla base delle esigenze che si
manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate. Nella formulazione dei fabbisogni relativi ai singoli contratti specifici, l’Ente si riserva di richiedere ulteriori categorie professionali che dovessero rendersi necessarie, diverse da quelle indicate al precedente articolo 1., ricomprese nel vigente C.C.N.L. Sanità Pubblica.
6 – Disciplina dei contratti
Il contratto Specifico verrà stipulato tra l’Ente e l’Agenzia aggiudicataria. Tale contratto:
• determinerà il fabbisogno specifico di Lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi, della durata e del costo orario omnicomprensivo determinato compilando la scheda “modulo d’ordine”;
• potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
• potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
• prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Xxxxxx, secondo La normativa vigente;
• potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
• potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.
Con la stipula del contratto l’Agenzia aggiudicataria si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
7 - Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale
Il ricorso alla somministrazione di Lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell’Ente oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea. Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate. L’Ente procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Agenzia delle singole forniture di Lavoro entro la data ultima di durata dell’Accordo Quadro. Tali richieste dovranno
essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:
• La descrizione della professionalità richiesta
• La corrispondente categoria,
• Il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
• Le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
• I dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
• Eventuali ulteriori informazioni.
I prestatori di Xxxxxx saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. Sanità Pubblica e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia. L’Agenzia, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto, in possesso di adeguati requisiti autorizzativi, tecnici e professionali, entro il termine fissato nella propria offerta tecnica e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla richiesta.
I lavoratori richiesti all’aggiudicatario dovranno essere in possesso di idoneo titolo di studio, ai sensi della normativa vigente; con particolare riferimento ai titoli conseguiti all’estero si richiede che lo stesso sia riconosciuto come equipollente dal Ministero della Salute. Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente ai profili si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente. E’ inoltre richiesta l’iscrizione all’Albo del Collegio e/o Ordine della relativa Professione, ove previsto dalla normativa vigente. II personale somministrato dovrà comunque svolgere attività attinenti alla professionalità specifica relativa alla qualifica, con modalità previste dall’organizzazione e dai contratti decentrati aziendali (per quanto riguarda, ad esempio, l’orario di lavoro, l’articolazione dell’orario di servizio nell’arco della giornata e della settimana, ecc.).
L’Agenzia dovrà garantire, laddove richiesti, in base al profilo:
• idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti;
• padronanza della lingua italiana.
Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto
dall’Ente. Il personale somministrato, approvato dall’Azienda, verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria per l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, dal medico competente dell’Azienda stessa ed applicando i protocolli aziendali. Tutti gli accertamenti sanitari sono a carico dell’Azienda utilizzatrice così come l’applicazione della sorveglianza sanitaria periodica è a carico della stessa. Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente dell’Azienda sia con limitazioni o prescrizioni, l’Azienda stessa ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro. Ogni candidato in sostituzione nella missione di un altro candidato deve essere approvato dall’Azienda e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con le modalità di cui sopra. I giudizi di idoneità alla mansione specifica sono espressi dal medico competente dell’Azienda richiedente e gestiti dal personale con funzioni di datore di Lavoro dell’Azienda stessa. In ogni momento l’Azienda potrà richiedere l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti. Nella conduzione delle attività il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere e ad attenersi ai prontuari e alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso nell’Azienda e ad utilizzare la modulistica in uso.
8 – Trattamento Retributivo
Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Il trattamento retributivo è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica, dalla contrattualistica territoriale ed aziendale, tenuto conto di tutte le sue componenti (voci retributive fisse ed accessorie). Relativamente alla retribuzione accessoria, data l'aleatorietà delle voci retributive e delle diverse politiche aziendali, la corresponsione sarà eventualmente determinata dalla singola azienda conseguentemente all'assegnazione e al raggiungimento di specifici obiettivi o alla partecipazione a determinati progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali.
9 - Sede di lavoro, orario di esecuzione delle prestazioni lavorative.
Le prestazioni richieste dovranno essere effettuate nelle diverse strutture organizzative aziendali a loro volta indicate nelle “richieste di fornitura” (missione). L'orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità in coerenza con le esigenze e le modalità di funzionamento delle strutture organizzative di utilizzazione. Le ore di presenza, legate allo svolgimento dell’attività professionale, saranno documentate attraverso l’uso di appositi moduli o altri strumenti (es. badge aziendale) che permettano il calcolo delle proprie spettanze e denominato “foglio riepilogativo delle presenze”. Mensilmente verranno inviate all’Agenzia dall’Azienda, rielaborate, con la comunicazione delle variabili da mettere in pagamento. Eventuali ore di lavoro straordinario
potranno essere effettuate unicamente in presenza di specifica autorizzazione preventiva rilasciata dalla Azienda.
10 - Periodo di prova.
Il lavoratore è sottoposto ad un “periodo di prova” nei tempi stabiliti dal CCNL delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo. L'Azienda richiedente si riserva, altresì, la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di richiedere la sostituzione del personale oggetto di valutazione negativa anche nel caso di superamento del periodo di prova; in questo caso, ed in quello precedente (mancato superamento del periodo di prova), l’Agenzia si impegna alla sostituzione del personale entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione di valutazione negativa o di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
11 - Compiti, obblighi e responsabilità dell’Agenzia aggiudicataria
L’aggiudicatario è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei. In particolare l’ aggiudicatario si obbliga a quanto di seguito:
a. a fornire i lavoratori , entro 5 giorni lavorativi, od altro minor termine fino ad un minimo di 24 ore solari dalla richiesta fax o e–mail.
b. stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
c. a corrispondere, direttamente al prestatore di lavoro, le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento ivi incluse le ferie , le festività soppresse e quelle che si verificano durante il periodo lavorativo in base al vigente C.C.N.L del comparto Sanità secondo le tariffe previste; L’Ente potrà richiedere in qualsiasi momento all’aggiudicatario l’esibizione del Libro matricola o documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea e/o reportistica riepilogativa. Qualora da tali documenti, l’aggiudicatario risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l’amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute
d. a versare i contributi dovuti (previdenziali, assicurativi ed assistenziali) a norma dell’art. 25 del D.L.vo 276 del 10/09/2003, ivi inclusi quelli per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 1124/1965 e ss.mm.ii ;
e. a fornire all’Azienda copia delle buste paga dei lavoratori e /o dei documenti necessari per accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
f. fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
g. trasmettere all’Azienda, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia di somministrazione e il prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.lgs 276/2003;
h. a comunicare immediatamente all’Azienda l’assenza del lavoratore e a sostituirlo, su richiesta della stessa, entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione dell’assenza, a meno che l’Ente, a suo insindacabile giudizio dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro.
i. a sostituire il lavoratore, in caso di interruzione della prestazione derivante dal mancato superamento del periodo di prova, dalla segnalata inidoneità dello stesso da parte dell’Azienda o dalla sopravvenienza di una giusta causa di recesso;
x. a garantire al lavoratore la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2118 e 2119 del C. C., artt. 18 e 35 L. 300/1970 e delle leggi 604/1966 e 108/1990, senza che ciò comporti oneri e/o decurtazioni contrari alla vigente normativa;
k. a garantire, su segnalazione dell’Azienda, l’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro secondo le modalità e le sanzioni previste dal vigente C.C.N.L. comparto Sanità ;
l. a fornire all’ Azienda lavoratori in possesso delle caratteristiche, delle competenze e dei requisiti richiesti e necessari secondo il profilo e la categoria di inquadramento;
m. a garantire una stretta ed efficiente collaborazione con i servizi aziendali evadendo le richieste amministrative e/o di chiarimento entro e non oltre sette giorni solari dal loro inoltro;
n. a garantire il completo e flessibile adeguamento alle esigenze di servizio quali dimostrate dall’ azienda per iscritto;
o. a fornire prestazioni di lavoro flessibili ed anche ad orario ridotto .
p. a subentrare , nei contratti di lavoro temporaneo già stipulati dall’ azienda .
12.1 - Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali
L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L’appaltatore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
12.2 Sicurezza nell’esecuzione dell’appalto
E’ onere dell’impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell’offerta, dei propri costi relativi alla sicurezza e della manodopera, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell’attività d’impresa.
12.3 - Obblighi di comunicazione
• L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla U.O.C ABS ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.
• L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla U.O.C ABS, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m. e i.
13 - Responsabilità e oneri a carico dell'Ente.
L’Ente utilizzatore si obbliga a:
• comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di Lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
• corrispondere all’aggiudicatario il compenso, comprensivo del rateo ferie ed ex festività, per il servizio nella misura determinata nell’offerta, riferito alle ore effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con
esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell’Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L’aggiudicatario dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
• versare direttamente, in caso di inadempimento dell’agenzia aggiudicataria, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l’azione di rivalsa verso l’Agenzia;
• adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/08;
• fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali;
• far fruire, ove disponibile, ai lavoratori in somministrazione, il servizio di mensa aziendale, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente e secondo le modalità di accesso stabilite dal Regolamento dell’Ente; la quota pasto a carico del lavoratore è la medesima di quella posta a carico del personale dipendente. La restante parte è a carico dell’Azienda utilizzatrice.
14 - Corrispettivo
Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico delle ore lavorate, per il costo orario risultante dall’offerta per il numero dei lavoratori temporanei forniti. La quota di corrispettivo che l'Ente corrisponderà all’Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA. La quota viceversa che l’Ente andrà a corrispondere all’agenzia a titolo di compenso per l’attività resa (moltiplicatore “markup”) è soggetta ad IVA nella misura di Legge. Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro) ogni qualvolta si verifichi sarà comunicata dall’Ente utilizzatore all’Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d’agenzia (moltiplicatore) offerto.
15 - Fatturazione e modalità dei pagamenti
1. Per il servizio di somministrazione, l’Ente si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo aggio. L’aggiudicatario emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili posticipate intestate all’Ente, contenenti i seguenti dati:
• riferimento al numero di contratto, al nominativo del Lavoratore
• quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione suddivise per singolo Lavoratore;
• costo orario finito;
• prestazioni retribuzione accessoria; costo unitario retribuzione accessoria; totale costo retribuzione accessoria; margine di agenzia;
• IVA sul margine;
• totale fattura;
2. L’Ente corrisponderà all’Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente lavorate da parte dei singoli lavoratori, oltre a festività, festività cadenti di domenica e infrasettimanali al loro verificarsi e solo per il personale in missione, rimanendo a carico esclusivo dell’agenzia ogni altra assenza a qualsiasi titolo effettuata. In caso di assenza del lavoratore, per motivi previsti dalla normativa vigente o da norme contrattuali, sarà riconosciuto al lavoratore la tutela di Xxxxx e pertanto l’Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita. Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate, il lavoratore somministrato è tenuto all’utilizzo del badge elettronico da ritirare con congruo anticipo presso l’Azienda Usl, obliterando la presenza in servizio sia in entrata che in uscita nonché obliterando le uscite per eventuali allontanamenti o pause. Tali obliterazioni, verificate mensilmente dal responsabile del servizio di afferenza del lavoratore somministrato, determinano lo sviluppo orario mensile, entro il limite massimo giornaliero dell’orario autorizzato in Azienda USL Pescara al singolo lavoratore somministrato. Il servizio interno dell’Azienda, volta per volta individuato, provvede mensilmente alla trasmissione dei report informatizzati dello sviluppo orario individuale all’Agenzia, entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo quello di riferimento. I dati per il pagamento delle indennità accessorie, eventualmente spettanti, vengono trasmessi all’Agenzia unicamente dal predetto servizio interno dell’Azienda utilizzatrice, per la messa in liquidazione al secondo mese successivo quello di maturazione. In relazione ai turni notturni si specifica che nella giornata di inizio turno viene conteggiato l’orario reso fino alle ore 24.00 (fino alla mezzanotte). Il restante orario fino allo smonto notte viene computato sulla giornata successiva. Il lavoratore somministrato che utilizzi impropriamente il badge elettronico in dotazione per la rilevazione della presenza in servizio ne risponde personalmente.
3. La ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
4. I pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di verifica delle prestazioni, da concludersi entro 30 giorni dalla fine del mese in cui sono state rese.
5. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e i termini di cui al precedente punto 5 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
6. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere.
7. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.
8. In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI , il pagamento sarà effettuato nei confronti della impresa indicata come mandataria o capogruppo. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell’ATI/RTI.
9. L’appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all’art.22.
16 ― Subappalto
E’ consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell’importo del contratto; in tale caso il concorrente ha l’obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della AUSL di Pescara di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 al quale espressamente si rinvia. Si precisa che l’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un’apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all’Amministrazione ai fini della verifica. La ASL di Pescara non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista.
17 - Inadempienze e penalità
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, l’Ente utilizzatore, contesta mediante lettera raccomandata A/R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. L’aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. L’Azienda potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
• Ritardo di presa in servizio del Lavoratore € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l’Agenzia;
• Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto al precedente articolo 7;
• Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti) da € 100,00 a € 500,00 in relazione all’entità delle inadempienze.
• Mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di Lavoro temporaneo prima infrazione € 500 per singolo addetto; seconda
infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante escussione della cauzione definitiva prestata dall'Agenzia, salvo che questa chieda di trattenere le somme sulle fatture ancora da pagare, a partire dalle più vecchie. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.
18 - Diritti sindacali
Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L.300/70 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.
19 – Polizza assicurativa
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’ Impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L’appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, all’Amministrazione in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto. A tale riguardo l’Appaltatore dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali:
• polizza RCT a copertura di danni arrecati all’Amministrazione con un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro; la copertura deve essere esente franchigia. Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti della AUSL di Pescara. La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti dell’Amministrazione, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 C.C. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
20 – Risoluzione per inadempimento dell'appaltatore
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’appaltatore, l’appaltatore stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario alla svolgimento del procedimento di gara per l’affidamento ad altro soggetto.
21- Clausola risolutiva espressa
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:
a. mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
b. interruzione,abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
d. ripetuto mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
e. in caso di fallimento dell’impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
f. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
g. mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni;
h. in caso di cessione totale o parziale del contratto;
i. subappalto effettuato in difformità alle previsione di legge o del presente capitolato;
x. xxxxx o malafede nell’esecuzione del contratto;
k. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
l. perdita dei requisito del possesso della autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività;
m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i).
In tali casi l’Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni
conseguenti l’inadempimento stesso. La ASL , per l’incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, la ASL potrà rivalersi sui crediti vantati dall'Agenzia fino a concorrenza.
22 – Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore e dell'Amministrazione
1. Nel caso in cui l’appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l’Amministrazione oltre all’escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.
2. L’Amministrazione può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato o per altri motivi di interesse pubblico, previa dichiarazione da comunicare all’Agenzia fornitrice del servizio, in cui siano specificate le ragioni di interesse pubblico del recesso.
3. Qualora dopo l’aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.
Nel caso sub. 2, si applica l’art. 21 quinquies della legge 241/1990, nel caso sub 3, si applica l’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012.
23 – Cessione e/o fusione di azienda
In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016.
24 – Divieto di cessione del contratto e del credito
È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente art. 23. E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione della fornitura senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione, pena l’incameramento della cauzione, l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. L’Amministrazione consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio di crediti di impresa.
In tale ultima ipotesi, l’atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato all’Amministrazione ( mediante raccomandata A/R) almeno trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione alla citata Amministrazione. In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l’incameramento della cauzione, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale .
25 - Riservatezza
L’aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 96/2003. L’Amministrazione aggiudicatrice autorizza l’aggiudicatario a conservare nel suo archivio i dati forniti ed a utilizzarli esclusivamente nell’ambito dell’attività oggetto della presente gara.
Le notizie relative alle attività oggetto della presente gara, comunque venute a conoscenza del personale dell’aggiudicatario in relazione all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, non devono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell’aggiudicatario o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
26 – Validità della graduatoria – Fallimento dell'appaltatore – Morte del titolare
L’Amministrazione si riserva in caso di revoca dell’aggiudicazione, di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.
L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 17, 18 e
19 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
27 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall’Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Direttore generale della AUSL di Pescara.
28 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Pescara. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
29 - Clausola anticorruzione
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento gara, la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
B. artt. 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), 322 (istigazione corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o
irregolare finanziamento a partiti politici);
- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
31 – Rinvio a norme di diritto vigente
Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore .
Per accettazione
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA