CONTRATTO QUADRO MOLTIPLICAZIONE SEMENTI FORAGGERE
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CONTRATTO QUADRO MOLTIPLICAZIONE SEMENTI FORAGGERE
Visto il DLgs 102/2005, e in particolare gli artt. 10 e 11
Visto l’art 62 del DL 1/2012, convertito in Legge 27/2012 e il Decreto applicativo
Preso atto dell’intesa di filiera sottoscritta da Assosementi e da Coams il 25 gennaio 2012 a livello regionale e dell’intesa nazionale per il settore sementiero sottoscritta in data 14 marzo 2013 da Assosementi, da Coams, da Asseme, dalle Organizzazioni professionali agricole e dalle rappresentanze delle Cooperative agricole;
1. Richiamati gli impegni in esse sottoscritti, e in particolare il reciproco riconoscimento del ruolo ed impegno di Assosementi e Coams per tutelare e rappresentare rispettivamente le Aziende sementiere produttrici di sementi e gli Agricoltori- moltiplicatori di sementi aderenti alle singole Organizzazioni di produttori, nonché per valorizzare la produzione di sementi di specie foraggere;
Considerato
che la moltiplicazione di sementi foraggere interessa circa 35.000 Ha di SAU sul territorio nazionale e che l’Italia è tra i principali produttori mondiali, con una posizione di assoluta leadership sotto il profilo qualitativo;
che una produzione qualificata di sementi foraggere è la base per una
- produzione foraggera adeguata a sostenere il sistema zootecnico nazionale, che rappresenta una quota importante della PLV agricola e che esprime, tra l’altro, prestigiose produzioni lattiero-casearie che proprio dal sistema foraggero traggono la propria tipicità. La produzione sementiera inoltre alimenta un significativo flusso di esportazione;
che la produzione di sementi certificate è obiettivo prioritario per mantenere
- tali standard qualitativi e quantitativi;
Ritenuto necessario salvaguardare la selezione e la moltiplicazione di sementi foraggere attraverso l’adozione degli opportuni strumenti contrattuali, allo scopo di garantire qualità del prodotto, trasparenza, maggiore uniformità di trattamento e di fornire reciproche garanzie per le ditte sementiere e per gli agricoltori moltiplicatori;
Condiviso che la definizione di un quadro di riferimento contrattuale stabile per la moltiplicazione delle sementi delle colture foraggere consente di:
- favorire, nel rispetto di tecniche razionali di produzione, il miglioramento qualitativo del prodotto ottenuto, per caratteristiche germinative, fitosanitarie e di purezza genetica;
- perseguire una soddisfacente remunerazione della professionalità degli Agricoltori-moltiplicatori, così come di assicurare alle Aziende sementiere una ragionevole programmazione e sicurezza della produzione ed il suo adeguamento alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
Il settore delle sementi di foraggere necessita di azioni che possano promuoverne, consolidarne e qualificarne le capacità produttive, sia in funzione del mercato nazionale sia dei mercati internazionali. Tali obiettivi possono essere rafforzati da processi di innovazione e da programmi di ricerca condivisi utili al settore.
Tutto ciò premesso
ASSOSEMENTI – via dell’Industria, 33 Bologna, a nome delle ditte sementiere del settore foraggero di seguito indicate:
CITTANTI XXXX XXXXX | Xxxxxxxx (Fe) |
CONTINENTAL SEMENCES spa | Traversetolo (Pr) |
XX.XX.XX. xxx.xxxx.xxx. | Conselice (Ra) |
XXXXX XXXXX XXXXXXX xxx | Xxxxxxx (Mo) |
X. XXXXXXXXXX & C. spa | Pergine Valdarno (Ar) |
SEMFOR srl | X. Xxxxxx Xxxxxxx (Vr) |
SEMINART srl | Tombolo (Pd) |
SIVAM spa | Casalpusterlengo (Lo) |
XXXXX F.LLI snc | Torricella Sicura (TE) |
S.I.S. spa | San Xxxxxxx di Savena (BO) |
XX.XX.XX. snc | Tombolo (PD) |
DSE EUROPA srl | Tortoreto (TE) |
PADANA SEMENTI ELETTE srl | Tombolo (PD) |
ZANANDREA SEMENTI srl | Bolzano Vicentino (VI) |
e
COAMS – via Xxxx’Xxxxxxxx, 60 – Pievesistina di Cesena (FC), a nome delle Organizzazioni Produttori e Cooperative associate di seguito indicate:
C.A.C. soc. Coop. agr. | Martorano di Cesena (FC) |
CONASE soc. coop. Agr. | Conselice (RA) |
PROPAR soc. coop. Agr. | Ravenna (RA) |
APSOV Coop, soc. Coop. agr | Voghera (PV) |
O.P. Sementi Romagna Srl | Cesena (FC) |
APROS Soc. Agr. Coop | Ravenna (RA) |
CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art 1
Il presente contratto quadro regola la moltiplicazione di tutte le sementi foraggere prodotte direttamente o indirettamente dalle imprese firmatarie sul territorio nazionale per le campagne 2019-2020-2021.
Art 2
La superficie potenzialmente interessata dal presente accordo è di Ha 35.000 sulla base dei dati CREA e Assosementi).
Art 3
Le parti concordano che possono essere parte integrante dei contratti di cui agli artt. 4 e 5 i disciplinari tecnici di coltivazione specifici.
Art 4
Tutta la produzione di seme foraggero deve essere supportata dalla sottoscrizione di un contratto di coltivazione. Il contratto deve stabilire se il prodotto è destinato ad essere certificato ufficialmente. Nel caso di prodotto da certificare, la certificazione deve essere richiesta dalla ditta sementiera.
Le ditte sementiere sottoscrivono prioritariamente contratti con le Organizzazioni di Produttori, impegnativi per le imprese agricole socie, secondo il modello allegato A (contratto tipo A).
Tale contratto deve contenere i seguenti elementi:
- la superficie complessiva messa a disposizione
- le specie e le varietà da seminare
- la categoria di seme fornito
- la quantità di seme fornito
- l’elenco delle imprese agricole con le rispettive superfici e dati catastali impegnate: tale elenco può essere sostituito, in accordo tra le parti, da copia dell’impegno di coltivazione tra OP e impresa agricola.
Le Organizzazioni di produttori si impegnano a sottoscrivere accordi di coltivazione, integrativi del normale rapporto associativo, con le imprese agricole socie e a rendere disponibili alle ditte sementiere l’elenco delle aziende impegnate.
Art 5
Le ditte sementiere sottoscrivono contratti con le singole imprese agricole moltiplicatrici non socie di Organizzazioni di Produttori, secondo il modello allegato B (contratto tipo B).
Art 6
I firmatari del presente contratto si impegnano al rispetto delle norme di produzione e di controllo emanate dalle Autorità competenti in materia di certificazione delle sementi.
In particolare, in mancanza di diverso accordo nei singoli contratti, il numero dei raccolti sarà al massimo uguale a quello autorizzato dalle norme succitate.
Art 7
Tutti i contratti devono contenere riferimenti ai seguenti standard qualitativi generali:
- germinabilità
- impurità
- umidità
Oltre i suddetti parametri possono essere inseriti, nei singoli contratti e negli accordi di coltivazione, ulteriori parametri riferiti alle singole specie quali, a titolo esemplificativo,
esenzione da sementi di specie infestanti tipo Cuscuta e Rumex o di sementi di altre specie.
Art 8
Al fine di salvaguardare la sicurezza fitosanitaria del settore, le parti si impegnano a rispettare i seguenti comportamenti:
- obbligo di immediata comunicazione alla ditta sementiera da parte dell’OP/impresa agricola di eventuali sintomi di fitopatia di particolare rilievo;
- obbligo di immediata comunicazione da parte della ditta sementiera al Servizio Fitosanitario competente per territorio di particolari situazioni fitosanitarie anomale o potenzialmente pericolose;
- stabilire modalità concordate di indennizzo delle spese in caso di fitopatie per le quali sia esclusa la negligenza da parte dell’impresa agricola moltiplicatrice.
L'industria sementiera si riserva la possibilità, previa informazione della controparte, di effettuare controlli durante la fase produttiva e di eventuale lavorazione ai fini della verifica del rispetto delle condizioni concordate.
Art 9
Le parti concordano le seguenti modalità di pagamento:
a) collegare ai parametri di cui all’art.7 e ad eventuali ulteriori parametri inseriti nel singolo contratto, il sistema di calcolo del prezzo attraverso la definizione di premi o detrazioni rispetto al prezzo base. Le OP si impegnano a trasferire alle aziende agricole gli eventuali premi/detrazioni relativi alla qualità richiamati all’art. 7 o a particolari impegni tecnici a carico dell’impresa agricola;
b) tempi di pagamento: le parti concordano di pagare un acconto, la cui entità viene definita nei contratti, al più tardi entro 60 gg. dalla consegna del prodotto in natura. I tempi di definizione dei prezzi di liquidazione vengono stabiliti nei singoli contratti tipo;
c) il prezzo base da utilizzare nei contratti può essere:
1) un prezzo fisso stabilito tra le parti nel singolo contratto;
2) un prezzo definito dal “Comitato economico moltiplicazione sementi foraggere” sulla base dei costi sostenuti durante il processo produttivo ed in relazione alle caratteristiche del prodotto ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 27 maggio 2005, n. 102
3) il prezzo indicato dalla Borsa merci di Bologna per le referenze quotate.
Con apposito regolamento, allegato C al presente contratto, si definiscono la costituzione e le modalità di funzionamento del suddetto Comitato.
Art 10
Le OP si impegnano ad attivare un sistema di assistenza tecnica e contrattuale che supporti l'applicazione del presente contratto quadro, in particolare dei disciplinari di produzione e degli accordi di coltivazione; tale sistema di supporto alla produzione può trovare sostegno economico nell’ambito delle specifiche misure adottate dalle singole regioni, con particolare riferimento ai Piani di Sviluppo Rurale.
Art 11
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 e 1455 del CC, la violazione delle obbligazioni stabilite nel presente contratto quadro costituisce inadempimento grave.
Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore.
In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.
Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.
La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo di telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.
Art.12
Ogni controversia sorta circa l’esecuzione del presente contratto dovrà venire sottoposta, prima di adire all’autorità giudiziaria e previo tentativo di conciliazione, ad un Collegio arbitrale composto da tre Membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti interessate ed il terzo scelto di comune accordo tra i due arbitri di parte, salvo diversi accordi tra le parti.
Ferma restando la validità della clausola compromissoria, per l’ipotesi di ricorso all’autorità giudiziaria le parti dichiarano di accettare come Foro esclusivo competente il Tribunale competente in base alla località di coltivazione, salvo diversi accordi tra le parti.
Art.13
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 relativo alla tutela dei dati personali, le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti la stipulazione e la gestione del presente contratto.
Art.14
Le parti, ai fini di verificare l’applicazione del presente accordo, con particolare riguardo al monitoraggio di eventuali criticità tecniche, fitosanitarie e organizzative, decidono di costituire un Comitato Tecnico Interprofessionale sementi foraggere, al cui interno siano rappresentati in maniera paritetica la componente agricola, la parte industriale e le Regioni interessate, che affronti le problematiche di carattere produttivo, fitosanitario e industriale e consenta nel tempo di sviluppare, aggiornare e implementare il presente Contratto quadro.
Art 15
Eventuali servizi e/o attività specifiche richieste dalle Aziende sementiere, saranno comunque definiti separatamente fra le singole Aziende e le Organizzazioni di Produttori interessate.
Annualmente, entro il 15 luglio le Aziende sementiere si impegnano a comunicare al COAMS tramite l’ASSOSEMENTI, il numero dei contratti in essere in base al presente accordo, indicando la superficie interessata per specie e distinguendo tra nuovi contratti e contratti precedenti già in essere.
Al fine di favorire la realizzazione di iniziative, studi e ricerche relativi al settore della moltiplicazione e produzione di sementi di foraggere, le parti che sottoscrivono il presente accordo concordano di definire annualmente le suddette azioni e gli importi utili al loro cofinanziamento.
Art.16
Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti contraenti.
Le parti si impegnano ad approfondire l’eventuale esigenza di modelli contrattuali diversi.
Art. 17
Sono salvaguardati i contratti già in corso.
Sono parte integrante del presente Contratto Quadro gli Allegati A, B, C e D. Bologna, 5 novembre 2018
PER LE AZIENDE SEMENTIERE PRODUTTRICI DI SEMENTI:
ASSOSEMENTI Presidente Xxxxxxx
Sezione sementi foraggere Xxxxxxx Xxxxxxxxx
PER LE ORGANIZZAZIONI DEI PRODOTTORI MOLTIPLICATORI:
COAMS Presidente
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
ALLEGATO A
CONTRATTO TIPO DI COLTIVAZIONE
PER LA MOLTIPLICAZIONE DI SEMENTI DI FORAGGERE TRA DITTA SEMENTIERA E ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
DATI DELL’ ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI:
Ragione sociale Sede legale
Tel. Fax E-mail
Sede operativa
Provincia Partita IVA
Riconosciuta dalla r e g i o n e … … … … … … … … . . c on provvedimento n . … … … … ..
DATI DELLA DITTA SEMENTIERA:
Ragione sociale Sede legale
Tel.
Fax
Centro di lavorazione Ubicazione
Tel.
Fax
Autorizzazione regionale sementiera n. Partita IVA
OGGETTO DEL CONTRATTO:
Specie | Varietà | Categoria seme fornito | Quantità seme fornito Kg | Anno di Xxxxxx | Xxxxxx impegnati |
1) CONDIZIONI GENERALI
Quando la produzione è destinata ad essere certificata ufficialmente, dovrà rispettare le norme di produzione e di controllo emanate dal CREA “Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria" che le parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare.
In particolare, in mancanza di diverso accordo scritto, il numero dei raccolti sarà al massimo uguale a quello autorizzato dalle norme succitate.
In caso di specie poliennali (esempio: erba medica), il numero di raccolti convenuto è pari a tre, più un eventuale altro raccolto se accettato dall’Azienda sementiera.
2) IMPEGNI DELL’ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
L’Organizzazione di Produttori moltiplicatori si impegna e si obbliga per sé e per conto dei propri soci:
a) a stipulare coi propri associati specifici accordi di coltivazione, integrativi del normale rapporto associativo, che contengano la definizione della superficie e le condizioni di coltivazione e che riportino i seguenti impegni:
- ad utilizzare esclusivamente la semente la cui quantità e varietà sono sopra precisati. Queste sementi saranno fornite dall’Azienda sementiera ed i cartellini ufficiali presenti sulle confezioni dovranno essere conservati dall’agricoltore fino al termine dei controlli da parte del CREA. L’agricoltore-moltiplicatore ha facoltà di prelevare un campione del portaseme per eventuali controlli qualitativi;
- a non cedere, a qualsiasi titolo, la semente prodotta oggetto del presente contratto ad altro operatore diverso dal Commissionario;
- ad eseguire la semina, utilizzando esclusivamente la semente fornita, nei limiti delle superfici specificate nel contratto;
- ad avvisare prontamente l’Azienda sementiera per iscritto, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, nel caso in cui le superfici seminate siano inferiori a quelle stabilite nel contratto, ovvero se la coltura portaseme venga per cause di forza maggiore in tutto o in parte distrutta. In ogni caso questa informazione dovrà pervenire all’Azienda sementiera entro il termine per ritirare o modificare la richiesta di controllo in campo della coltura presso il CREA. Qualora l’Azienda sementiera non venga informata in tempo utile, le eventuali spese di controllo in campo saranno addebitate al moltiplicatore;
- a realizzare la coltivazione secondo le migliori tecniche agronomiche (secondo i disciplinari di coltivazione allegati ai singoli contratti), effettuando tutte le pratiche necessarie alla buona riuscita della moltiplicazione ed in particolare a non distruggere la coltura o a procedere allo sfalcio della stessa – previo comunicazione per iscritto, come sopra - senza il consenso scritto dell’Azienda sementiera. In quest’ultima ipotesi, la mancata risposta dell’Azienda sementiera entro 7 giorni lavorativi sarà equivalente al consenso;
- ad evitare qualsiasi possibilità di inquinamento specifico e varietale, sia in campo, che durante le operazioni di raccolta;
- ad evitare l’utilizzo di eventuali prodotti che possano creare modificazioni morfologiche alla varietà;
- a consentire la visita della coltura da parte dei tecnici dell’Azienda sementiera, previa informazione dell’OP, così come del CREA, ed il prelievo di campioni da destinare all’analisi, prima del ritiro del raccolto;
b) a fornire all’azienda sementiera l’elenco delle singole aziende agricole moltiplicatrici, corredato dalla superficie messa a coltura da ciascuno;
c) a concordare modalità di controllo e di assistenza tecnica presso le aziende socie;
d) a garantire la tracciabilità del prodotto;
e) a non cedere, per qualsiasi motivo, tutta la produzione ottenuta ad altro acquirente che non sia l’Azienda sementiera, né ad utilizzare direttamente la produzione ottenuta;
f) nel caso un’azienda agricola ceda il terreno oggetto del contratto, ad avvertire l’Azienda sementiera e a prendere le misure necessarie affinché il subentrante prosegua nella esecuzione del contratto, di cui l’OP resta comunque garante;
g) nel caso un’Azienda sementiera ceda il contratto, a proseguire l’esecuzione del contratto col cessionario, il primo firmatario resta comunque garante della corretta esecuzione dello stesso;
h) a mettere a disposizione la semente prodotta non appena sia pronta per la consegna e comunque entro 30 giorni dalla data della raccolta o dell’essiccazione. La messa a disposizione dovrà essere fatta solo per seme secco con umidità massima del 10% (con una tolleranza massima del 5%), salvo diversi accordi che potranno essere concordati;
i) a prendere tutte le misure necessarie alla buona conservazione del seme, sino alla sua consegna.
3) OBBLIGHI DELL’AZIENDA SEMENTIERA
L’Azienda sementiera si impegna:
a) a fornire la semente corrispondente alla superficie concordata in tempo utile per la semina. La semente sarà spedita franco destino e se la coltura è destinata ad essere certificata, essa sarà fornita in imballaggi chiusi ufficialmente; la consegna potrà essere concordata presso la sede dell’OP, che provvederà alla distribuzione ai soci;
b) a richiedere la certificazione al CREA, se la coltura è destinata ad essere certificata ufficialmente;
c) a rispondere nel termine di 7 gg lavorativi alla richiesta di distruzione totale o parziale della coltivazione che dovesse pervenire dall’agricoltore moltiplicatore, tramite l’OP. L’eventuale rifiuto alla richiesta dovrà essere motivato adeguatamente ed in questo caso un accordo dovrà essere ricercato fra le parti;
d) a fornire, in buono stato e franco destino, gli imballaggi necessari a contenere le sementi raccolte;
e) a prendere, in accordo con l’OP per conto delle aziende agricole moltiplicatrici, le misure pratiche di salvaguardia della coltura che si dovessero rendere necessarie. Qualora il seme consegnato non rispetti i parametri concordati per l’umidità, a provvedere immediatamente all’essiccazione del seme e ad addebitare al moltiplicatore gli eventuali costi;
f) a proseguire il contratto con l’eventuale cessionario dell’agricoltore-moltiplicatore;
g) in caso di cessione dell’azienda sementiera o del contratto, ad obbligare il cessionario alla prosecuzione dell’accordo di moltiplicazione di cui comunque resta garante;
h) a segnalare al CREA l’eventuale cessione ad altra Ditta sementiera del prodotto ottenuto dal presente accordo di moltiplicazione;
i) a comunicare anche all’OP quanto previsto ai punti g) e h) e l’eventuale cambio di destinazione d’uso nel caso in cui la partita sia divenuta inidonea successivamente al controllo in campo;
j) salvo accordi diversi, a ritirare l’intero raccolto realizzato entro 40 giorni dalla messa a disposizione da parte dell’agricoltore moltiplicatore. Decorso tale termine, l’Azienda sementiera deve corrispondere all’agricoltore-moltiplicatore i maggiori costi di stoccaggio e conservazione;
k) a ritirare la produzione franco partenza azienda del moltiplicatore o sede dell’OP;
l) a non acquisire prodotto derivante da contratti di coltivazione commissionati da altre aziende sementiere.
4) PORTASEME
La semente ceduta dall’Azienda sementiera per impiantare la coltura oggetto del presente contratto sarà fatturata al prezzo di € /Kg …, fatta salva la fornitura gratuita o altra forma concordata.
5) CAMPIONAMENTO DEL SEME IN NATURA E DETERMINAZIONE DELLA TARA
a) La tara di lavorazione viene determinata su campione rappresentativo, da un laboratorio concordato tra le parti.
I costi delle analisi di laboratorio (determinazione della “purezza meccanica completa”, mediante l’utilizzo di macchine pulitrici-selezionatrici di laboratorio) sono a carico dell’Azienda sementiera;
anche i costi delle operazioni di prelievo dei campioni rappresentativi del prodotto in natura sono a carico dell’Azienda sementiera.
b) La scelta del luogo di campionamento è concordata tra l’Azienda sementiera e l’OP.
c) Nel caso che il campionamento sia eseguito presso l’agricoltore, sul seme in natura, il lotto sarà piombato al momento del ritiro da parte dell’Azienda sementiera. Qualora non sia possibile prelevare i campioni presso l’agricoltore, il lotto sarà piombato dall’agricoltore stesso o dai tecnici dell’OP e lo resterà fino al prelievo dei campioni da farsi, sempre in contraddittorio, nel luogo designato dall’Azienda sementiera.
d) Il campione prelevato sarà omogeneizzato e poi diviso in 4 parti uguali ed ognuna chiusa e piombata da parte sia dell’agricoltore-moltiplicatore che dall’Azienda sementiera o da loro delegati.
Il peso minimo di ciascuna frazione di campione dovrà essere di gr 800 per le graminacee e di gr 1.200 per le leguminose.
e) Ciascuno dei contraenti trattiene una aliquota del campione, mentre la terza e la quarta aliquota saranno conservate dall’OP o dall’agricoltore se il prelievo è stato fatto presso il moltiplicatore o dall’Azienda sementiera se il prelievo del campione è stato fatto altrove.
f) L’Organizzazione di Produttori ha diritto di assistere con i propri tecnici e/o con l’azienda agricola moltiplicatrice socia, alle operazioni di determinazione della tara di lavorazione su campione, così come a quelle di campionamento.
g) L’Azienda sementiera trasmette l’esito delle analisi all’OP entro 8 giorni lavorativi.
h) Qualora il prodotto ottenuto non rispetti i parametri minimi di legge richiesti ai fini della certificazione o secondo quanto concordato, l’Azienda sementiera potrà rifiutare il seme moltiplicato senza corrispondere nessun pagamento;
i) Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere, un nuovo campione verrà prelevato in contraddittorio - alla presenza delle parti o dei rispettivi delegati - sul lotto prodotto, in maniera tale che l’insieme del lotto sia ben rappresentato. Il nuovo campionamento, così come le nuove analisi del prodotto presso il laboratorio di analisi convenuto sono a carico della parte che le ha richieste.
6) PAGAMENTO DELLA PRODUZIONE
Il raccolto ottenuto e consegnato sarà pagato come segue:
a) acconto sul prodotto consegnato di almeno il 50% del prezzo definito sulla base dell’opzione sottoscritta, da corrispondere entro 60 gg dal ritiro della produzione;
b) saldo entro il termine massimo del 15 gennaio, calcolato sulla base del seme prodotto al netto della tara.
Il prezzo base da utilizzare nei contratti può essere (indicare l’opzione scelta):
1) un prezzo fisso stabilito tra le parti nel singolo contratto;
2) un prezzo definito dal “Comitato economico moltiplicazione sementi foraggere” sulla base dei costi sostenuti durante il processo produttivo ed in relazione alle caratteristiche del prodotto ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 27 maggio 2005, n. 102
3) la media delle rilevazioni dalla Borsa merci di Bologna nel periodo settembre- novembre.
Standard qualitativi: sono definiti eventuali premi/detrazioni per i parametri indicati all’art.7 del Contratto Quadro. Per il seme di erba medica si rimanda all’allegato D del presente contratto (‘Parametri tecnici e qualitativi seme di erba medica’).
7) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.
Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo di telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento
8) CONTROVERSIE ED ARBITRATO
Ogni controversia sorta circa l’esecuzione del presente contratto dovrà venire sottoposta, prima di adire all’autorità giudiziaria e previo tentativo di conciliazione, ad un Collegio arbitrale composto da tre Membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti interessate ed il terzo scelto di comune accordo tra i due arbitri di parte, salvo diversi accordi tra le parti.
Ferma restando la validità della clausola compromissoria, per l’ipotesi di ricorso all’autorità giudiziaria le parti dichiarano di accettare come Foro esclusivo competente il Tribunale competente in base alla località di coltivazione, salvo diversi accordi tra le parti.
ALLEGATO B
CONTRATTO TIPO DI COLTIVAZIONE
PER LA MOLTIPLICAZIONE DI SEMENTI DI FORAGGERE TRA DITTA SEMENTIERA E SINGOLA IMPRESA AGRICOLA
DATI DELL’AGRICOLTORE-MOLTIPLICATORE:
Nome e/o Ragione sociale Residenza
Tel. Fax E-mail
Luogo di coltivazione
Provincia Partita IVA
DATI DELLA DITTA SEMENTIERA:
Ragione sociale Sede legale
Tel.
Fax
Centro di lavorazione Ubicazione
Tel.
Fax
Autorizzazione regionale sementiera n. Partita IVA
OGGETTO DEL CONTRATTO:
Specie | Varietà | Categoria seme fornito | Quantità seme fornito Kg | Anno di Xxxxxx | Xxxxxx impegnati |
1) CONDIZIONI GENERALI
Quando la produzione è destinata ad essere certificata, essa dovrà rispettare le norme di produzione e di controllo emanate dal CREA che le parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare.
In particolare, in mancanza di diverso accordo scritto, il numero dei raccolti sarà al massimo uguale a quello autorizzato dalle norme succitate.
In caso di specie poliennali (esempio: erba medica), il numero di raccolti convenuto è pari a tre, più un eventuale altro raccolto se accettato dall’Azienda sementiera.
2) IMPEGNI DELL’AGRICOLTORE-MOLTIPLICATORE
L’Agricoltore-moltiplicatore si impegna:
a) a non stipulare, per la varietà oggetto del presente accordo, alcun altro contratto di moltiplicazione se non specificatamente autorizzato dall’Azienda sementiera. In caso di ulteriori impegni di moltiplicazione autorizzati, l’Agricoltore-Moltiplicatore si impegna a comunicare le coltivazioni impegnate all’Ente e all’Azienda sementiera prima commissionaria;
b) ad utilizzare esclusivamente i portasemi la cui quantità e varietà sono sopra precisati. Queste sementi saranno fornite dall’Azienda sementiera ed i cartellini ufficiali presenti sulle confezioni dovranno essere conservati dall’agricoltore fino al termine dei controlli da parte del CREA. L’agricoltore-moltiplicatore ha facoltà di prelevare un campione del portaseme per eventuali controlli qualitativi;
c) a non cedere, a qualsiasi titolo, il portaseme oggetto del presente contratto;
d) ad eseguire la semina, utilizzando esclusivamente il portaseme fornito, nei limiti delle superfici specificate nel contratto;
e) ad avvisare prontamente l’Azienda sementiera per iscritto, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, nel caso in cui le superfici seminate siano inferiori a quelle stabilite nel contratto, ovvero se la coltura portaseme venga per cause di forza maggiore in tutto o in parte distrutta. In ogni caso questa informazione dovrà pervenire all’Azienda sementiera entro il termine per ritirare o modificare la richiesta di controllo in campo della coltura presso il CREA. Qualora l’Azienda sementiera non venga informata in tempo utile, le eventuali spese di controllo in campo saranno addebitate al moltiplicatore;
f) a realizzare la coltivazione secondo le migliori tecniche agronomiche, effettuando tutte le pratiche necessarie alla buona riuscita della moltiplicazione ed in particolare a non distruggere la coltura o a procedere allo sfalcio della stessa – previo comunicazione per iscritto, come sopra - senza il consenso scritto dell’Azienda sementiera. In quest’ultima ipotesi, la mancata risposta dell’Azienda sementiera entro 7 giorni lavorativi sarà equivalente al consenso;
g) ad evitare qualsiasi possibilità di inquinamento specifico e varietale, sia in campo, che durante le operazioni di raccolta;
h) ad evitare l’utilizzo di eventuali prodotti che possano creare modificazioni morfologiche alla varietà;
i) a consentire la visita della coltura da parte dei tecnici dell’Azienda sementiera, così come del CREA, ed il prelievo di campioni da destinare all’analisi, prima del ritiro del raccolto;
j) a non cedere, per qualsiasi motivo, tutta la produzione ottenuta ad altro acquirente che non sia l’Azienda sementiera, né ad utilizzare direttamente la produzione ottenuta;
k) in caso di cessione del terreno oggetto del contratto, ad avvertire l’Azienda sementiera e prendere le misure necessarie per assicurare che il cessionario prosegua nella esecuzione del contratto, di cui comunque resta garante;
l) in caso di cessione del contratto da parte dell’Azienda sementiera, a proseguire il contratto col cessionario, restando il primo firmatario garante della corretta esecuzione dello stesso;
m) a mettere a disposizione la semente prodotta non appena sia pronta per la consegna e comunque entro 30 giorni dalla data della raccolta o dell’essiccazione. La messa a disposizione dovrà essere fatta solo per seme secco con umidità massima del 10% (con una tolleranza massima del 5%), salvo diversi accordi che potranno essere concordati;
n) a prendere tutte le misure necessarie alla buona conservazione del seme, sino alla sua consegna.
3) OBBLIGHI DELL’AZIENDA SEMENTIERA
L’Azienda sementiera si impegna:
a) a fornire il portaseme corrispondente alla superficie concordata in tempo utile per la semina. Il portaseme sarà spedito franco destino e se la coltura è destinata ad essere certificata, esso sarà fornito in imballaggi chiusi ufficialmente;
b) a richiedere la certificazione al CREA, se la coltura è destinata ad essere certificata ufficialmente, ed a fornire al moltiplicatore o alla sua Organizzazione ogni assistenza perché questi possa provvedere a registrare il contratto di moltiplicazione e richiedere l’aiuto alla produzione di sementi certificate previsto dalla politica agricola comune, qualora ne abbia titolo, fornendo ogni documento a tal fine necessario;
c) a rispondere nel termine di 7 gg lavorativi alla richiesta di distruzione totale o parziale della coltivazione che dovesse pervenire dall’agricoltore moltiplicatore. L’eventuale rifiuto alla richiesta dovrà essere motivato adeguatamente ed in questo caso un accordo dovrà essere ricercato fra le parti;
d) a fornire, in buono stato e franco destino, gli imballaggi necessari a contenere le sementi raccolte;
e) a prendere, in accordo con il moltiplicatore, le misure pratiche di salvaguardia della coltura che si dovessero rendere necessarie. Qualora il seme consegnato non rispetti i parametri concordati per l’umidità, a provvedere immediatamente all’essiccazione del seme e ad addebitare al moltiplicatore gli eventuali costi;
f) a proseguire il contratto con l’eventuale cessionario dell’agricoltore-moltiplicatore;
g) in caso di cessione dell’azienda sementiera o del contratto, ad obbligare il cessionario alla prosecuzione dell’accordo di moltiplicazione di cui comunque resta garante;
h) a segnalare al CREA l’eventuale cessione ad altra Azienda sementiera del prodotto ottenuto dal presente accordo di moltiplicazione;
i) a comunicare all’agricoltore moltiplicatore l’eventuale cambio di destinazione d’uso nel caso in cui la partita sia divenuta inidonea successivamente al controllo in campo;
j) salvo accordi diversi, a ritirare l’intero raccolto realizzato entro 40 giorni dalla messa a disposizione da parte dell’agricoltore moltiplicatore. Decorso tale termine, l’Azienda sementiera deve corrispondere all’agricoltore-moltiplicatore i maggiori costi di stoccaggio e conservazione;
k) a ritirare la produzione franco partenza azienda del moltiplicatore.
l) a non acquisire prodotto derivante da contratti di coltivazione commissionati da altre aziende sementiere.
4) PORTASEME
La semente ceduta dall’Azienda sementiera per impiantare la coltura oggetto del presente contratto sarà fatturata al prezzo di € /Kg , fatta salva la fornitura gratuita o altra forma concordata.
5) CAMPIONAMENTO DEL SEME IN NATURA E DETERMINAZIONE DELLA TARA
a) La tara di lavorazione viene determinata su campione rappresentativo, da un laboratorio concordato tra le parti. I costi delle analisi di laboratorio (determinazione della “purezza meccanica completa”, mediante l’utilizzo di macchine pulitrici-selezionatrici di laboratorio) sono a carico dell’Azienda sementiera.
Anche i costi delle operazioni di prelievo dei campioni rappresentativi del prodotto in natura sono a carico dell’Azienda sementiera.
b) La scelta del luogo di campionamento è lasciata all’Azienda sementiera, salvo diverso accordo tra le parti;
c) Nel caso che il campionamento sia eseguito presso l’agricoltore, sul seme in natura, il lotto sarà piombato al momento del ritiro da parte dell’Azienda sementiera. Qualora non sia possibile prelevare i campioni presso l’agricoltore, il lotto sarà piombato dall’agricoltore stesso o da suoi delegati e lo resterà fino al prelievo dei campioni da farsi, sempre in contraddittorio, nel luogo designato dall’Azienda sementiera;
d) Il campione prelevato sarà omogeneizzato e poi diviso in 4 parti uguali ed ognuna chiusa e piombata da parte sia dell’agricoltore-moltiplicatore che dall’Azienda sementiera o da loro delegati.
Il peso minimo di ciascuna frazione di campione dovrà essere di gr 800 per le graminacee e di gr 1.200 per le leguminose.
e) Ciascuno dei contraenti trattiene una aliquota del campione, mentre la terza e la quarta aliquota saranno conservate dall’agricoltore se il prelievo è stato fatto presso il moltiplicatore o dall’Azienda sementiera se il prelievo del campione è stato fatto altrove.
f) L’agricoltore ha diritto di assistere personalmente, o tramite proprio delegato, alle operazioni di determinazione della tara di lavorazione su campione, così come a quelle di campionamento.
g) Qualora il prodotto ottenuto non rispetti i parametri minimi di legge richiesti ai fini della certificazione o secondo quanto concordato, l’Azienda sementiera potrà rifiutare il seme moltiplicato senza corrispondere nessun pagamento.
h) Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere, un nuovo campione verrà prelevato in contraddittorio - alla presenza delle parti o dei rispettivi delegati - sul lotto prodotto, in maniera tale che l’insieme del lotto sia ben rappresentato. Il nuovo campionamento, così come le nuove analisi del prodotto presso il laboratorio di analisi convenuto sono a carico della parte che le ha richieste.
6) PAGAMENTO DELLA PRODUZIONE
Il raccolto ottenuto e consegnato sarà pagato come segue:
a) acconto sul prodotto consegnato di almeno il 50% del prezzo definito sulla base dell’opzione sottoscritta, da corrispondere entro 60 gg dal ritiro della produzione;
b) saldo entro il termine massimo del 15 gennaio, calcolato sulla base del seme prodotto al netto della tara.
.
Il prezzo base da utilizzare nei contratti può essere (indicare l’opzione scelta):
1) un prezzo fisso stabilito tra le parti nel singolo contratto;
2) un prezzo definito dal “Comitato economico moltiplicazione sementi foraggere” sulla base dei costi sostenuti durante il processo produttivo ed in relazione alle caratteristiche del prodotto ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 27 maggio 2005, n. 102
3) la media delle rilevazioni dalla Borsa merci di Bologna nel periodo settembre- novembre.
Standard qualitativi: sono definiti eventuali premi/detrazioni per i parametri indicati all’art.7 del Contratto Quadro. Per il seme di erba medica si rimanda all’allegato D del presente contratto (‘Parametri tecnici e qualitativi seme di erba medica’).
7) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.
Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo di telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.
9) CONTROVERSIE ED ARBITRATO
Ogni controversia sorta circa l’esecuzione del presente contratto dovrà venire sottoposta, prima di adire all’autorità giudiziaria e previo tentativo di conciliazione, ad un Collegio arbitrale composto da tre Membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti interessate ed il terzo scelto di comune accordo tra i due arbitri di parte, salvo diversi accordi tra le parti.
Ferma restando la validità della clausola compromissoria, per l’ipotesi di ricorso all’autorità giudiziaria le parti dichiarano di accettare come Foro esclusivo il Tribunale competente in base alla località di coltivazione, salvo diversi accordi tra le parti.
ALLEGATO C
REGOLAMENTO DEL “COMITATO ECONOMICO MOLTIPLICAZIONE SEMENTI FORAGGERE”
Art. 1)
Tra i firmatari del presente contratto quadro è costituito il “comitato economico moltiplicazione sementi foraggere”, avente lo scopo di stabilire ed indicare i prezzi “interprofessionali” per le specie e tipologie merceologiche di interesse e di vigilare sul rispetto delle clausole del sopracitato contratto anche segnalando alle autorità competenti le eventuali violazioni.
Tale indicazione di prezzo tiene conto dei costi sostenuti durante il processo produttivo ed in relazione alle caratteristiche del prodotto ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 27 maggio 2005, n. 102.
Il comitato curerà inoltre la pubblicazione periodica dei dati relativi agli andamenti dei mercati nazionali ed esteri.
Art. 2)
Il comitato economico moltiplicazione sementi foraggere convocato tramite PEC o lettera raccomandata, oltre che tramite posta elettronica almeno con 15 giorni di anticipo rispetto la data della riunione ove non sussistano motivazioni di urgenza, si riunisce come segue:
- entro la prima decade del mese, indicativamente il primo giovedì, per una valutazione delle giacenze e per condividere considerazioni sul mercato nazionale ed estero;
- con una frequenza mensile o anche più volte, durante i periodi di raccolta, orientativamente dal mese di agosto, o per eventuali contingenze, se richiesto da una delle parti firmatarie del contratto quadro;
- delibera all’unanimità dei presenti.
Le risultanze del comitato economico moltiplicazione sementi foraggere verranno fornite, per la divulgazione, alle parti firmatarie del contrato quadro ed alla stampa specializzata.
Il comitato è composto dai firmatari del contratto quadro, come segue:
n. 5 rappresentati delle aziende sementiere (Assosementi);
n. 5 rappresentanti delle O.P e delle Cooperative dei moltiplicatori (COAMS).
Ogni categoria designa i propri rappresentanti, nonché un numero pari di supplenti, che potranno intervenire con diritto di voto quando manchi il relativo rappresentante ufficiale. Tali rappresentanti dovranno essere rinnovati ogni 2 anni. La stessa persona fisica non potrà venire confermata per più di tre mandati consecutivi.
Nel corso della prima riunione del comitato economico moltiplicazione sementi foraggere verrà nominato un coordinatore. Il coordinatore assolverà a tale incarico per il primo anno e dovrà essere sostituito nel secondo anno da un rappresentante dell’altra parte firmataria del contratto quadro.
Eventuali sostituzioni dei componenti il comitato economico moltiplicazione sementi foraggere dovranno essere comunicati per iscritto al coordinatore entro 15 giorni. Nel caso di dimissioni, il coordinatore uscente provvederà all’immediata convocazione del comitato che provvederà alla sua sostituzione fino al termine dell’incarico mediante una nuova votazione tra i componenti del comitato stesso. Alle riunioni del comitato potranno partecipare, previo parere unanime dei componenti, figure espressamente invitate, senza diritto di voto.
Coloro che non partecipano ad una riunione possono preventivamente avvisare il Coordinatore e comunicare per iscritto il proprio orientamento sull'andamento commerciale, orientamento che sarà divulgato durante la riunione solo dopo gli interventi dei presenti.
La riunione e la conseguente divulgazione delle risultanze sono valide solo se è presente almeno la maggioranza dei rappresentanti di ogni categoria; nel caso non si raggiunga il quorum necessario, la seduta va riconvocata entro non oltre 15 giorni.
Art. 3)
Al coordinatore del comitato competono le seguenti funzioni:
a) coordinare i lavori del comitato stesso fungendo da moderatore e dando e togliendo la parola agli aventi diritto;
b) introdurre le riunioni con una breve relazione economica sullo stato delle colture e dei mercati;
c) curare la divulgazione delle indicazioni e dei prezzi stabiliti dal Comitato economico moltiplicazione sementi foraggere e fornire alla stampa le relative informazioni;
d) farsi carico di riferire al comitato ogni comunicazione a lui indirizzata circa
l’andamento dei mercati o che riguardano l’attività del comitato stesso;
Art. 4)
Il presente regolamento, essendo parte integrante del contratto quadro moltiplicazione sementi foraggere, risulta approvato all’atto della sottoscrizione del contratto quadro.
XXX.XX D
PARAMETRI TECNICI E QUALITATIVI SEME DI ERBA MEDICA
Su proposta del Comitato tecnico interprofessionale sementi foraggere di cui all’Art. 14 del Contratto quadro di moltiplicazione sementi foraggere sottoscritto fra COAMS e ASSOSEMENTI presso la Regione Xxxxxx-Romagna il 19 dicembre 2013, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 7 del medesimo contratto, per le sementi di erba medica sono individuati i seguenti parametri qualitativi in funzione dei quali vengono considerate possibili premialità o penalità.
Parametri standard di riferimento per semente in natura
- purezza meccanica: > 80%
- germinabilità minima: 85%, inclusi i semi duri
- umidità: <10%
- presenza di Cuscuta e Rumex: trascurabile
(ove trascurabile significa tale da non obbligare a lavorazioni ripetute e più accurate)
- presenza di trifoglio pratense: ≤0,5%.
Partendo da tali riferimenti di base sono individuate situazioni di:
Premialità
Le seguenti condizioni:
1) assenza di Cuscuta, assenza di Rumex, presenza di trifoglio pratense in quantità <0,1% determinano una entità del premio di +5% del prezzo
2) assenza di Cuscuta, assenza di Rumex, presenza di trifoglio pratense: <0,1%, calo: <15%, determinano una entità del premio di +10% del prezzo
Penalità:
Il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
1) a) presenza evidente* di Cuscuta e di Rumex,
b) presenza di trifoglio pratense: >1%,
c) calo: dal 25 al 35%,
determinano una entità della penalità di -5% del prezzo
2) a) presenza evidente* di Cuscuta e di Rumex,
b) presenza di trifoglio pratense: >1%
c) calo: dal 35 al 40%
determinano una entità della penalità di -10% del prezzo
================
* ove evidente significa tale da obbligare a lavorazioni ripetute e più accurate
N.B.: per determinare l’insorgenza della penalità è sufficiente che si realizzi almeno una delle condizioni indicate)
Mancato ritiro della produzione:
Per il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) presenza di Cuscuta: >5%
b) presenza di Rumex: >5%
c) presenza di trifoglio pratense: >1,5%
d) calo: >40%
la ditta xxxxxxxxxx può rifiutare il ritiro della merce nel caso in cui il prodotto non si presenti sano, leale e mercantile.