ACCORDO
ACCORDO
RECANTE MODIFICA DELL'ACCORDO SUL TRASFERIMENTO E LA MESSA IN COMUNE DEI CONTRIBUTI AL FONDO DI RISOLUZIONE UNICO
TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
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PREAMBOLO
LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia ("firmatari");
RICORDANDO la dichiarazione dell'Eurogruppo e dei ministri ECOFIN del 18 dicembre 2013 sul dispositivo di sostegno al meccanismo di risoluzione unico che contiene l'impegno di sviluppare un dispositivo di sostegno comune pienamente operativo al più tardi dopo dieci anni;
RICORDANDO ULTERIORMENTE che alla riunione del Vertice euro del 14 dicembre 2014 in formato inclusivo, i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno approvato un pacchetto globale al fine di rafforzare l'Unione economica e monetaria, inclusi i termini di riferimento per il dispositivo di sostegno comune al Fondo di risoluzione unico ("Fondo"). In virtù di tali termini, il dispositivo di sostegno comune dovrebbe essere introdotto prima dello scadere del periodo transitorio mediante modifiche limitate dell'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico entro la fine del periodo di transizione a condizione che siano stati compiuti progressi sufficienti nella riduzione dei rischi, a seguito di una decisione politica ponderata sulla base di una valutazione della riduzione dei rischi degli enti e delle autorità competenti nel 2020. Inoltre, i requisiti per la riduzione dei rischi dovrebbero essere commisurati al livello di ambizione del dispositivo di sostegno comune nel periodo transitorio rispetto a quello a regime;
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RICONOSCENDO che qualora il dispositivo di sostegno comune sia introdotto prima dello scadere del periodo transitorio, durante il quale i contributi ex ante al Fondo sono allocati in comparti distinti soggetti a una progressiva messa in comune, analogamente la transizione da siffatta struttura del Fondo suddivisa in comparti ad una struttura completamente messa in comune sarebbe resa più agevole dalla messa in comune dei contributi straordinari ex post;
RICORDANDO ULTERIORMENTE che alla riunione dell'Eurogruppo del 4 dicembre 2019 in formato inclusivo, i ministri delle Finanze hanno approvato le modalità tecniche per la messa in comune dei contributi straordinari ex post al Fondo;
RICORDANDO ULTERIORMENTE che il presente accordo modificativo non dovrebbe trovare applicazione fino a quando tutte le parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico non abbiano concluso che sono stati compiuti progressi sufficienti nella riduzione dei rischi come da termini di riferimento per il dispositivo di sostegno comune al Fondo di risoluzione unico, approvati dai capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro al Vertice euro del 14 dicembre 2018 in formato inclusivo e fino a quando non sarà entrata in vigore una risoluzione del consiglio dei governatori del meccanismo europeo di stabilità relativa alla concessione del dispositivo di sostegno
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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ARTICOLO 1
Modifiche dell'accordo sul trasferimento
e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico
L'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico è così modificato:
1) l'articolo 5, paragrafo 1, è così modificato:
a) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"d) in quarto luogo e fatti salvi i poteri del Comitato di cui alla lettera e), qualora i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non siano sufficienti a coprire i costi di una specifica azione di risoluzione, le parti contraenti trasferiscono al Fondo, dagli enti autorizzati nei rispettivi territori, i contributi straordinari ex post raccolti conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 71 del regolamento SRM, conformemente a quanto segue:
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− Come prima misura, le parti contraenti interessate di cui alla lettera a), o nel caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, le parti contraenti interessate che non hanno fornito mezzi finanziari sufficienti ai sensi delle lettere da a) a c), in relazione alla risoluzione di entità autorizzate nei loro territori, trasferiscono al Fondo contributi straordinari ex post fino all'importo calcolato come importo massimo dei contributi straordinari
ex post che possono essere raccolti presso gli enti autorizzati nei rispettivi territori in conformità dell'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM moltiplicati per la percentuale corrispondente ("importo massimo"). Ai fini del presente trattino, la percentuale è determinata facendo riferimento alla data di entrata in vigore del programma di risoluzione. A decorrere dalla data di applicazione del presente trattino e durante il resto del trimestre di calendario in cui rientra tale data, essa è pari al 30%. La percentuale diminuisce su base trimestrale di un importo pari a 30 punti percentuali diviso per il numero dei restanti trimestri di calendario del periodo transitorio, incluso il trimestre in cui rientra la data di applicazione del presente trattino. Ai fini del presente trattino, è dedotta dall'importo massimo la somma dei contributi straordinari ex post già raccolti nello stesso anno e ancora da raccogliere nello stesso anno a norma del presente trattino in relazione a precedenti azioni di risoluzione;
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− Come seconda misura, se i mezzi finanziari disponibili ai sensi del primo trattino non sono sufficienti, tutte le parti contraenti trasferiscono al Fondo i contributi straordinari ex post necessari per coprire la parte rimanente dei costi della specifica azione di risoluzione fino all'importo calcolato come importo massimo dei contributi straordinari ex post che possono essere raccolti dagli enti autorizzati nei loro territori in conformità dell'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM moltiplicato per una percentuale pari al 100% meno la percentuale applicata in conformità del primo trattino ("importo massimo messo in comune"). Ai fini del presente trattino, è dedotta dall'importo massimo messo in comune la somma dei contributi straordinari ex post già raccolti nello stesso anno e ancora da raccogliere nello stesso anno a norma del presente trattino in relazione a precedenti azioni di risoluzione.
e) se i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non sono sufficienti a coprire i costi di una specifica azione di risoluzione e finché non saranno immediatamente accessibili i contributi straordinari ex post di cui alla lettera d), anche per motivi connessi alla stabilità degli enti interessati, il Comitato può esercitare il potere di contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno conformemente agli articoli 73 e 74 del regolamento SRM, oppure il potere di effettuare trasferimenti temporanei tra i comparti conformemente all'articolo 7 del presente accordo.
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Qualora il Comitato decida di esercitare i poteri di cui al primo comma della presente lettera, le parti contraenti, fatto salvo il terzo comma della presente lettera, trasferiscono al Fondo i contributi straordinari ex post al fine di rimborsare i prestiti o le altre forme di sostegno, o il trasferimento temporaneo tra comparti, in conformità della lettera d), primo e secondo trattino, durante il periodo di scadenza e fino al rimborso completo. A scanso di dubbi, la stessa percentuale corrispondente determinata in conformità della lettera d) si applica per tutto il periodo di scadenza.
Per uno specifico programma di risoluzione entrato in vigore durante il periodo transitorio, si applica quanto segue:
− la somma dei contributi straordinari ex post che le parti contraenti interessate devono trasferire in relazione a tale specifica azione di risoluzione e quelli che devono ancora trasferire in relazione a precedenti azioni di risoluzione a norma i) della lettera d), primo trattino, e ii) della presente lettera e), applicata in conformità della lettera d), primo trattino, non supera il triplo dell'importo massimo;
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− successivamente, la somma dei contributi straordinari ex post che tutte le parti contraenti devono trasferire in relazione a tale specifica azione di risoluzione e di quelli che le stesse devono ancora trasferire in relazione a precedenti azioni di risoluzione a norma i) della lettera d), secondo trattino, e ii) della presente lettera e), applicata in conformità della lettera d), secondo trattino, non supera l'importo pari alla somma di tutti i contributi ex ante pagati alla data di entrata in vigore di tale particolare programma di risoluzione esclusi quelli raccolti in relazione a precedenti versamenti del Fondo (livello effettivo del Fondo, senza tener conto di possibili versamenti).";
b) è inserita la lettera seguente:
"f) Se i mezzi finanziari di cui alla lettera e) non sono sufficienti a coprire i costi di una specifica azione di risoluzione, la parti contraenti interessate, durante il periodo di scadenza e fino al rimborso completo, trasferiscono i contributi straordinari ex post che possono ancora essere raccolti presso gli enti autorizzati nei rispettivi territori entro il limite fissato in conformità dell'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM, al fine di rimborsare i prestiti e le altre forme di sostegno che il Comitato può contrarre a norma degli articoli 73 e 74 del regolamento SRM.";
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2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), durante il periodo transitorio le parti contraenti interessate dalla risoluzione possono richiedere al Comitato di impiegare temporaneamente la parte non ancora messa in comune dei mezzi finanziari disponibili nei comparti del Fondo corrispondenti alle altre parti contraenti. In tal caso si applica l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e).".
ARTICOLO 2
Deposito
Il presente accordo modificativo è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ("depositario"), il quale trasmette copie certificate a tutti i firmatari.
ARTICOLO 3
Consolidamento
Il depositario predispone una versione consolidata dell'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico e la trasmette a tutti i firmatari.
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ARTICOLO 4
Ratifica, approvazione o accettazione
1. Il presente accordo modificativo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.
2. Il depositario notifica agli altri firmatari ogni deposito e la relativa data.
ARTICOLO 5
Entrata in vigore, applicazione e adesione
1. Il presente accordo modificativo entra in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte di tutti i firmatari che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, fatto salvo il paragrafo 2.
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2. A condizione che il presente accordo modificativo sia entrato in vigore in conformità del paragrafo 1 e a meno che le condizioni definite più avanti non siano state rispettate prima dell'entrata in vigore, il presente accordo modificativo si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico hanno concluso, sulla base della valutazione degli enti e delle autorità competenti nel 2020, che sono stati compiuti progressi sufficienti nella riduzione dei rischi di cui ai termini di riferimento per il dispositivo del sostegno comune al Fondo di risoluzione unico, approvati dai capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro al Vertice euro del 14 dicembre 2018 in formato inclusivo; e
b) è entrata in vigore una risoluzione del consiglio dei governatori del meccanismo europeo di stabilità relativa alla concessione del dispositivo di sostegno di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.
3. Prima dell'entrata in vigore, il presente accordo modificativo è aperto all'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che aderiscano all'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico a norma dell'articolo 13 dello stesso.
L'articolo 13 dell'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico si applica anche all'adesione al presente accordo modificativo.
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Lo Stato membro aderente deve presentare domanda di adesione al presente accordo modificativo contestualmente alla domanda di adesione all'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico. L'adesione ha effetto dal deposito contestuale degli strumenti di adesione all'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al meccanismo di risoluzione unico e al presente accordo modificativo.
Fatto in un unico esemplare, i cui testi in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese fanno ugualmente fede.
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