LODO
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto dai signori
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Presidente Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Arbitro
riunito in conferenza personale in Roma in data 25.6.2012, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2151 dell’ 15.9.2011) promosso da:
Sig. Xxxxxxxxx Xxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxxxxxx Xxxx del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito in Milano, Viale Monte Nero n. 84
- istante -
contro
Federazione Italiana Gioco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri n. 14, in persona del presidente Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, via Panama n. 58
- intimata -
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. La controversia tra le parti
1. La vicenda nasce nell’ambito dell’inchiesta penale avviata dalla Procura della Repubblica di Cremona ed avente ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive. La Procura Federale, una volta acquisiti gli atti, ha svolto un’autonoma attività, procedendo all’audizione dei tesserati coinvolti nella vicenda.
2. A conclusione di tali indagini, per quanto qui rileva, la Procura Federale, con provvedimento 603/1615PF10-11/SP/BLP del 25 luglio 2011, ha deferito Xxxxxxxxx Xxxx, giocatore tesserato della squadra Atalanta Bergamasca Calcio, per la fattispecie di illecito sportivo ex art. 7, commi 1, 5 e 6 C.G.S. “per avere, prima della gara ATALANTA – PIACENZA del 19 marzo 2011 posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta”.
Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37 - 1°piano - stanza 1.54 00000 Xxxx
tel. (x00) 00 0000 0000 (x00) 00 0000 0000 - fax (x00) 00 0000 0000
xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx - xxx.xxxx.xx
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni
In particolare, secondo l’atto di deferimento, i Xxxx.ri Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx avrebbero organizzato la combine dell’incontro suddetto al fine di trarre illecito guadagno da ingenti scommesse effettuate sul risultato alterato. Secondo la Procura, l’illecito sarebbe stato reso possibile grazie all’intermediazione di Xxxxxx Xxxxxxx, preparatore atletico dei portieri del Ravenna e amico di Xxxxxxxxx Xxxx, il quale ultimo avrebbe rappresentato il principale referente per combinare le partite.
3. La Commissione Disciplinare nazionale, con decisione di cui al C.U. N. 13/CDN del 9.8.2011, affermava la responsabilità del Doni infliggendogli la squalifica per anni 3 e mesi 6 « in ordine alla realizzazione dell’illecito sportivo relativo alla gara Atalanta
/Piacenza del 19.3.2011 ».
Nella motivazione a sostegno della decisione, la CDN così, tra l’altro, argomentava:
«per quanto riguarda l’Atalanta … il referente dell’accordo risulta essere proprio Xxxx, come si evidenzia nell’esame dell’intercettazione della telefonata del 18.3.11, avvenuta tra Santoni e Xxxxxxx, nella quale il primo, tra l’altro precisa che è tutto a posto. In proposito, ancora Xxxxxxx ha dichiarato, in sede di audizione, di avere sì detto a Parlato di avere coinvolto Xxxx, ma di averlo fatto solo per avvalorare la bontà dell’informazione fornita allo stesso Xxxxxxx. Quest’ultima dichiarazione del Santoni, tuttavia, non risulta credibile posto il tenore estremamente chiaro della su citata conversazione telefonica e della complessiva condotta dallo stesso tenuta, compresa anche l’ingente scommessa effettuata. D’altra parte lo stesso Xxxxxxxx, nella propria audizione, riferisce che Doni è il principale referente per combinare le gare. A dimostrazione del’accordo illecito raggiunto poi, nella telefonata datata 17.3.11, Xxxxxxxx dice al suo interlocutore Xxxxxxx di aver concordato con Xxxxxxxxx – contattato dall’ex compagno di squadra Xxxxxxx – che questi debba andare in campo a stringere la mano a Xxxx. Nella telefonata del giorno seguente, invece, è Xxxxxxx che comunica a Xxxxxxxx che Xxxxxxxxx deve andare da Doni per dirgli che è tutto a posto. Dopo la gara, Xxxxxxx consegna anche 40.000,00 a Parlato, somma che era stata tra gli stessi concordata – come risulta da altre intercettazioni telefoniche – da consegnare ai giocatori del Piacenza ai tempi dell’illecito. Tale circostanza, al di là delle discordanze sull’entità della somma concretamente consegnata a Xxxxxxx, che si spiegano con l’interesse di Xxxxxxx a riferire all’esito delle scommesse la consegna dell’importo, è particolarmente significativa poiché ricalca i termini dell’accordo telefonicamente raggiunto tra Santoni e Parlato, costituendone il puntuale perfezionamento».
4. Avverso tale decisione proponeva appello Xxxxxxxxx Xxxx deducendo assenza di motivazione, in quanto la CDN si sarebbe limitata ad estrarre dall’atto di deferimento due circostanze: una relativa alla valorizzazione di una voce corrente, l’altra all’interpretazione di una sola conversazione telefonica. Censurava inoltre, sotto plurimi aspetti, la ricostruzione fattuale operata dalla CDN.
5. Con decisione pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 19.8.2011 (C.U. n. 030/CGF) e poi in forma integrale il 4.10.2011 (C.U. 056/CGF) la Corte di Giustizia Federale respingeva le censure sollevate dall’istante e confermava la sanzione irrogata. In particolare la CGF così motivava:
«Si può passare a valutare la posizione del calciatore Xxxxxxxxx Xxxx.
Il nominativo del giocatore Doni ricorre frequentemente nelle indagini effettuate dalla Procura Federale, ed in particolare con riguardo alle sue abituali frequentazioni con soggetti coinvolti nel presente giudizio.
Sta di fatto che non può contestarsi la compartecipazione del Doni all’andamento dell’incontro tra Xxxxxxxx e Piacenza, di cui si è fatto appena cenno.
Le indagini della Procura Federale riportano senza incertezze e senza possibilità di equivoci i collegamenti del Doni con Erodiani, Xxxxxxx e Xxxxxxxxx.
E l’oggetto dell’intesa è facilmente individuabile, dalle intercettazioni telefoniche, nella partita ricordata; ed ancora, non può seriamente escludersi l’interessamento del Doni in tale intesa.
È ben vero che il Doni in sede di interrogatorio ha escluso qualsivoglia partecipazione alla “combine”, ma nel riferire i fatti ha pur sempre confermato la conoscenza dei soggetti più volte menzionati pur escludendo qualsiasi suo intervento nell’illecito concordamento.
In definitiva, il convincimento che deriva dalla relazione della Procura Federale risulta non superabile. Dall’indagine dell’Organo federale requirente, tra l’altro, sono emersi “rapporti di consolidata conoscenza fra gli interlocutori; l’affidamento insorto in questi ultimi sulle informazioni attese o ricevute; la reciprocità delle informazioni richieste; l’assoluta inverosimiglianza o contraddittorietà delle giustificazioni fornite dai soggetti esaminati nel ricorso delle indagini”; questi “rappresentano tutti elementi gravi, palesi e concordanti, in ordine all’illiceità di molte delle condotte in esame e che consentono di escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di indagini”
Sul punto la Procura Federale ribadisce “l’interazione di tali contatti persone, tesserati o comunque vicine all’ambiente calcio, intrecciati con altri soggetti, tesserati o comunque legati allo stesso ambiente….”. Ed ancora, si precisa che “…gli interlocutori…utilizzano un linguaggio palese tutte le volte in cui non ritengono di essere intercettati ovvero laddove l’oggetto delle conversazioni non è di per sé stesso illecito, ricorrendo invece ad esposizioni convenzionali tutte le volte in cui l’esplicito riferimento ad un oggetto determinato potrebbe essere compromettente.
Per la Procura Federale in definitiva tutto concorre a configurare una fattispecie di cui all’art. 416 c.p..
Ed in questo contesto si colloca la partita Atalanta/Piacenza, alla quale fanno ripetuto riferimento i soggetti sopra ricordati. Basterà ricordare che nei loro colloqui (Buffone, Xxxxxxxx) fanno esplicito riferimento alla partita Atalanta/Piacenza confermando l’intesa sul risultato concordado.
E Xxxxxxxxxx Xxxxxxx è il componente che funge da “corriere” del danaro realizzato per l’aggiustamento delle gare.
E che la partita in considerazione fosse combinata è confermato in sede delle audizioni dell’11 luglio 2011, ove si ribadisce (da parte di Xxxxx Xxxxxxx con riferimento a Doni) che “sono sicuro che del suo coinvolgimento nella partita Atalanta/Piacenza».
B. Lo svolgimento dell’arbitrato
6. Con istanza in data 15 settembre 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il ricorrente dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC. Con tale istanza il ricorrente, dato atto che non era ancora intervenuta la pubblicazione delle motivazioni della decisione della CGF, si limitava a riprodurre le argomentazioni già svolte nell’atto di appello proposto avverso la decisione della CDN, riservandosi di articolare motivi aggiunti e chiedendo comunque, in riforma della decisione della CGF, l’annullamento, o in subordine la riduzione, della
sanzione da questa confermata. Avanzava inoltre istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione della sanzione disciplinare inferta.
Nella stessa istanza di arbitrato il ricorrente designava quale arbitro il prof. avv. Xxxxx Xxxxxxxxx.
7. Con provvedimento del 16.9.2011 il Presidente del TNAS differiva «ogni pronuncia sulla richiesta di sospensione del provvedimento impugnato in attesa dell’acquisizione agli atti della decisione impugnata».
8. Con memoria datata 19.9.2011, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale chiedendo, previo rigetto delle richieste cautelari, che l’istanza avversaria venisse respinta. Nominava quale arbitro il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx. In data 4.10.2011, poi, la FIGC depositava una serie di documenti.
9. A seguito della mancata accettazione dell’arbitro originariamente designato, in data 30.9.2011 la resistente indicava quale arbitro il prof. avv. Xxxxxxx Xxxxxxx.
10. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il Pres. Xxxxxxxxxx Xxxxx, che accettava l’incarico.
11. Il 24.10.2011 si teneva in Roma la prima udienza della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini alla ricorrente per il deposito di memoria e alla resistente per il deposito di replica, e fissando successiva udienza di discussione.
12. Con memoria, contenente motivi aggiunti, del 7.11.2011, l’istante censurava la decisione impugnata sotto plurimi ed articolati profili.
La prima censura attiene alla natura meramente “apparente” della motivazione resa dalla CGF.
Con essa l’istante lamenta che il contenuto della decisione si risolverebbe in un “collage” di petizioni di principio di dubbio valore argomentativo, nella allegazione di circostanze oggettivamente non rispondenti al vero e confutate dalla documentazione in atti, e, infine, nella reiterata proposizione di affermazioni apodittiche.
Con il secondo motivo aggiunto si censura la decisione in quanto basata su considerazioni astratte e generiche che non conserverebbero alcun nesso di pertinenza rispetto alla posizione dell’intimante.
Con il terzo motivo si affronta specificamente la circostanza della partecipazione dell’istante alla partita Atalanta-Piacenza del 19.3.2011, facendosi rilevare come il suo impegno atletico sarebbe stato incompatibile con la certezza della vittoria determinata dagli accordi con i giocatori del Piacenza.
Con il quarto motivo si deduce la non corrispondenza al vero di talune circostanze enunciate nella pronuncia impugnata, con particolare riguardo alle frequentazioni dell’istante con altri soggetti coinvolti nel giudizio, alla asserita ammissione di tale conoscenza da parte dello stesso Xxxx, alla dichiarazione di tale Xxxxx Xxxxxxx.
Con il quinto motivo l’istante nega, in particolare, di aver ammesso la conoscenza di Xxxxx Xxxxxx e di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
Con il sesto motivo viene evidenziato che non esisterebbe tale Xxxxx Xxxxxxx che, secondo la pronuncia, avrebbe affermato innanzi alla Procura Federale il coinvolgimento del Doni negli episodi contestati.
Il settimo motivo è dedicato a ribadire l’inesistenza di relazioni tra Doni e altri soggetti coinvolti nella vicenda.
Con l’ottavo e il nono motivo aggiunto l’istante rimarca come il Xxxxxxx abbia ammesso di aver mentito con i propri interlocutori Xxxxxxx e Buffone rispetto al suo coinvolgimento nella combine.
L’intimante dedica, poi, i motivi 10 e 11 alla propria ricostruzione dei fatti, insistendo sulla inesistenza di alcuna frequentazione con i protagonisti della combine. L’intimante deduce ampiamente sulla stretta di mano avvenuta in campo con il giocatore del Piacenza Xxxxxxxxx, rilevando di essere stato inconsapevole del significato convenzionale che gli scommettitori avevano dato a quel gesto.
Con il dodicesimo motivo si denuncia l’illogicità della pronuncia nella parte in cui vengono valutate diversamente le condotte di Xxxxxxxxx Xxxx e del suo compagno di squadra Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Con l’ultimo motivo l’istante rileva che la decisione impugnata sarebbe basata sull’esame di sole tre circostanze, le quali non sarebbero però rispondenti al vero.
13. Replicava, con memoria in data 21.11.2011, la FIGC.
A giudizio della resistente le critiche mosse dall’istante alla decisione impugnata non possono trovare condivisione, in quanto palesemente volte a fornire una diversa e non credibile interpretazione degli elementi acquisiti.
In particolare, secondo la FIGC il coinvolgimento dell’istante nell’illecito sportivo e il suo diretto interessamento per influenzare l’esito dell’incontro emergerebbe dalle numerose conversazioni telefoniche intercorse tra alcuni soggetti coinvolti nella vicenda (Parlato ed Xxxxxxxx) nei giorni 15, 16 e 18 marzo 2011.
Il contenuto di tali intercettazioni troverebbe, secondo la difesa della FIGC, conferma nelle dichiarazioni dei soggetti ascoltati nel corso delle indagini, tra cui Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
La FIGC, pertanto, dopo aver svolto ulteriori e più specifiche repliche alle singole censure mosse dall’istante al provvedimento impugnato, conclude insistendo per il rigetto dell’istanza avversaria.
14. All’udienza del 2.12.2011, fissata per la discussione, le parti illustravano le rispettive posizioni, anche in relazione all’istanza di riunione del procedimento con quello pendente dinanzi allo stesso Collegio Arbitrale tra l’Atalanta Bergamasca Calcio
S.p.A. e la FIGC.
Il Collegio, dopo aver rigettato l’istanza di riunione, invitava le parti a chiarire i contenuti della conversazione telefonica intercorsa il 18.3.2011 (vigilia della partita Atalanta-Piacenza) tra i Sigg.ri Santoni e Parlato. Il sig. Doni, presente in aula, rilasciava alcune dichiarazioni.
Il Collegio Arbitrale invitava quindi le parti alla discussione; i legali delle parti si riportavano agli atti. All’esito, le parti dichiaravano di essere soddisfatte dallo svolgimento del procedimento arbitrale, dando atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. Il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava.
15. In data 23.12.2011 il Collegio Arbitrale emetteva ordinanza con la quale, rilevato, quale fatto notorio, che erano “emersi nuovi elementi apparentemente relativi ai fatti sui quali verte il presente procedimento o comunque idonei ad influire sulle argomentazioni dedotte o sulle conclusioni già formulate dalle parti”, e “ritenuta l’opportunità di concedere alle parti termini per illustrare la loro posizione in relazione all’impatto di tali fatti sul presente procedimento arbitrale, ed in particolare circa un’eventuale riapertura della fase istruttoria”, fissava termine alle parti per depositare brevi memorie “intese ad illustrare la loro posizione in relazione all’impatto di tali fatti sul presente procedimento arbitrale, ed in particolare circa una eventuale riapertura della fase istruttoria”.
16. Con istanza in data 27.12.2011 la FIGC chiedeva un differimento del termine fissato per il deposito delle memorie di cui all’ordinanza collegiale del 23.12.2001 e depositava contestualmente copia dell’ordinanza di custodia cautelare del 9.12.2011.
17. Il Collegio Arbitrale, con ordinanza in data 11.1.2012, fissava l’udienza del 18.1.2012 “per discutere modalità e tempistica relative alla prosecuzione della procedura arbitrale”.
In tale udienza veniva discussa l’opportunità di acquisire agli atti del procedimento ulteriori documenti, ritenuti di interesse per la controversia, ed in particolare copia dei verbali degli interrogatori raccolti a seguito dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare del 9.12.2011. Inoltre, le parti prorogavano al 31 marzo 2012 il termine per la pronuncia del lodo.
18. In data 3.2.2012, il Collegio Arbitrale emetteva ordinanza con la quale richiedeva al Procuratore Federale presso la FIGC il rilascio alla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport di copia dei verbali di deposizione presso l’Ufficio del GIP, nonché di fronte al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Cremona relativi ai Sigg.ri Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx e fissava alle parti il termine di giorni dieci dall’acquisizione degli atti per il deposito di brevi memorie.
19. Con nota in data 28.2.2012 il Procuratore Federale, a seguito dell’ordinanza collegiale del 3.2.2012, ed acquisite le autorizzazioni sia del Giudice per le indagini preliminari che del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, trasmetteva al Collegio i verbali di interrogatorio sia di fronte al Giudice per le indagini preliminari che di fronte al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona di Xxxxxx Xxxxxxx, di Xxxxxxxxx Xxxx e di Xxxxx Xxxxxxxxx, nonché il verbale dell’interrogatorio reso al Giudice per le indagini preliminari da Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
20. In data 13.3.2012 il Collegio Arbitrale disponeva la trasmissione alle parti dei documenti depositati dalla Procura Federale, e fissava la successiva udienza per il giorno 26.3.2012.
21. In data 23.3.2012 le parti depositavano le memorie autorizzate dal Collegio con l’ordinanza del 3.2.2012.
22. All’udienza del 26.3.2012 veniva disposta la proroga, ex art. 25, comma 3, del Codice, di ulteriori novanta giorni del termine di pronuncia del lodo, riservandosi il Collegio di provvedere in ordine alla prosecuzione del giudizio.
23. Con istanza in data 1.4.2012 il Sig. Xxxxxxxxx Xxxx, unitamente al proprio difensore, presentava all’Alta Corte di Giustizia Sportiva istanza di ricusazione dei componenti del Collegio Arbitrale, i quali, preso atto della ricusazione, con atto del 13.4.2012 dichiaravano di rinunciare all’incarico di componenti del Collegio Arbitrale.
24. Con successivi atti del 19.4.2012 e del 23.4.2012 la parte istante e quella intimata provvedevano a nominare quali arbitri rispettivamente l’avv. Xxxxx Xxxxxxxx e il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, i quali nominavano Presidente del Collegio Arbitrale l’avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx che il 4 maggio 2012 accettava l’incarico.
25. Il Collegio arbitrale così ricomposto, con ordinanza del 15.5.2012, «ravvisata l’opportunità, anche al fine di assicurare il più ampio rispetto del principio del contraddittorio, che le parti indichino al Collegio Arbitrale gli atti difensivi, le memorie e i documenti già acquisiti al procedimento, di cui intendono avvalersi e che intendono sottoporre al Collegio arbitrale ai fini della decisione», concedeva alle parti il termine del 28.5.2012 per il relativo adempimento, e xxxxxxx l’udienza dell’11.6.2012 per il prosieguo della controversia.
Nel termine così fissato, la parte istante con nota del 23.5.2012 depositava copia dei motivi aggiunti di impugnazione già rassegnati in data 8.11.2011 e si opponeva «alla produzione di atti o documenti acquisiti, nell’ambito della procedura instaurata avanti al precedente Collegio, successivamente all’udienza di discussione del 2.12.2011»; la parte resistente, con nota del 17.5.2012, dichiarava «di volersi avvalere di tutti gli atti già acquisiti al procedimento promosso dal Sig. Xxxxxxxxx Xxxx con istanza del 15.9.2011» e depositava: 1) atto di costituzione in data 22.9.2011, con mandato in calce; 2) produzione 4.10.2011; 3) memoria 23.11.2011, in replica ai motivi aggiunti
avversari con allegata produzione; 4) verbale udienza 2.12.2011; 5) istanza 27.12.2011 di differimento, con contestuale deposito ordinanza custodia cautelare emessa nei confronti del sig. Xxxxxxxxx Xxxx; 6) memoria conclusiva in data 23.3.2012.
26. Con nota in data 30.5.2012 il difensore della parte istante dichiarava di rinunciare, in nome e per conto del proprio assistito, agli atti del giudizio promosso da Xxxxxxxxx Xxxx nei confronti della FIGC e chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate.
27. Con ordinanza emessa in data 31.5.2012, il Collegio Arbitrale, rilevato che l’estinzione del procedimento può pronunciarsi solo quando la rinuncia è accettata dalla parte costituita che potrebbe aver interesse alla prosecuzione del procedimento, confermava l’udienza del 13.6.2012, così posticipata quella inizialmente fissata per l’11.6.2012, e si riservava ogni ulteriore provvedimento al riscontro della XXXX.
00. All’udienza del 13.6.2012 la difesa della FIGC dichiarava «di aver interesse a che la controversia venga definita dal Collegio Arbitrale, anche in considerazione del fatto che la rinuncia è limitata ai soli atti del procedimento, e non prevede rinuncia all’azione e ad eventuali pretese risarcitorie».
La difesa della parte istante confermava che la rinuncia doveva intendersi riferita solo agli atti del procedimento arbitrale.
Il Collegio, preso atto della mancata accettazione della rinuncia da parte della FIGC, disponeva la prosecuzione del procedimento e, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del Codice, fissava l’udienza di discussione per il 25.6.2012.
29. In data 23.6.2012 perveniva alla Segreteria del Tribunale una dichiarazione dell’istante di rinuncia al giudizio ampliativa della precedente, e comprensiva di ogni azione o pretesa risarcitoria nei confronti della FIGC, ivi incluso l’accollo delle spese.
30. All’udienza del 25.6.2012 la FIGC dichiarava di non accettare neppure tale rinuncia e di avere interesse ad «una pronuncia accertativa della responsabilità del ricorrente».
La difesa dell’istante si riportava alla rinuncia e si dichiarava, in caso di accettazione della stessa, disposta a farsi carico di tutte le spese.
Il Collegio, preso atto della mancata accettazione, espressamente motivata, da parte della FIGC, della rinuncia proposta dall’istante, disponeva la prosecuzione del procedimento e invitava le parti alla discussione. Queste, concordemente, rinunciavano alla discussione sul merito, e si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
All’esito il Collegio si riservava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
31. Preliminarmente, riguardo alla rinuncia presentata il 30 maggio 2012 e riformulata una seconda volta in forma ampliativa della precedente dall’odierno instante il 23 giugno 2012 , il Collegio ha ritenuto di non poter pronunciare l’estinzione del giudizio e ha disposto la prosecuzione del medesimo.
In base , infatti, al principio contenuto nell’art. 306 c.p.c. che trova applicazione alla fattispecie, ai fini della legittima estinzione del giudizio , la rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite che abbiano dimostrato di avere interesse alla prosecuzione del giudizio ovvero che con il proprio comportamento processuale abbiano dimostrato di avere interesse ad un pronuncia nel merito. La Federazione intimata ha espressamente dichiarato agli atti del giudizio di avere interesse ad una pronuncia accertativa della responsabilità della parte istante.
Compete certamente al Collegio la valutazione della sussistenza in concreto dell’interesse della FIGC, regolarmente costituita, alla prosecuzione del giudizio nonché della non palese pretestuosità della determinazione di non accettare la rinuncia. Il Collegio ritiene che nella fattispecie sussista l’interesse della FIGC e la determinazione della Federazione di non accettare la rinuncia è, ad avviso del Collegio , non pretestuosa ma motivata . Valga in proposito una duplice considerazione: quella del ruolo peculiare della FIGC nell’ambito del movimento e dell’ordinamento calcistico nazionale nonché quella derivante dalla particolare rilevanza del procedimento all’esame del Collegio e dalle modalità di svolgimento dello stesso. La FIGC è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana ed è indubbiamente pertanto titolare di un interesse qualificato a conoscere dell’accertamento della responsabilità di un proprio tesserato al più alto grado possibile, ivi compreso il giudizio instaurato dal Doni dinanzi al TNAS. Anche la particolare rilevanza ed il clamore anche mediatico destato dalla vicenda che ha coinvolto il calciatore giustificano l’interesse della FIGC ad una pronuncia sulla responsabilità di Doni , all’esito di un procedimento particolarmente lungo, articolato e complesso.
32. Riguardo, inoltre, agli atti e documenti che il Collegio ha ritenuto di porre legittimamente a base della decisione definitoria del presente giudizio, si ribadisce che questo Collegio arbitrale , con ordinanza del 15.5.2012, «ravvisata l’opportunità, anche al fine di assicurare il più ampio rispetto del principio del contraddittorio, che le parti indichino al Collegio Arbitrale gli atti difensivi, le memorie e i documenti già acquisiti al procedimento, di cui intendono avvalersi e che intendono sottoporre al Collegio arbitrale ai fini della decisione», concedeva alle parti il termine del 28.5.2012 per il relativo adempimento, e xxxxxxx l’udienza dell’11.6.2012 per il prosieguo della controversia.
Nel termine così fissato, in rituale adempimento di quanto disposto dal Collegio, la parte istante con nota del 23.5.2012 depositava copia dei motivi aggiunti di impugnazione già rassegnati in data 8.11.2011 e si opponeva «alla produzione di atti o documenti acquisiti, nell’ambito della procedura instaurata avanti al precedente Collegio, successivamente all’udienza di discussione del 2.12.2011»; la parte resistente, con nota del 17.5.2012, dichiarava «di volersi avvalere di tutti gli atti già acquisiti al procedimento promosso dal Sig. Xxxxxxxxx Xxxx con istanza del 15.9.2011» e depositava:
1) atto di costituzione in data 22.9.2011, con mandato in calce; 2) produzione 4.10.2011;
3) memoria 23.11.2011, in replica ai motivi aggiunti avversari con allegata produzione;
4) verbale udienza 2.12.2011; 5) istanza 27.12.2011 di differimento, con contestuale
deposito ordinanza custodia cautelare emessa nei confronti del sig. Xxxxxxxxx Xxxx; 6) memoria conclusiva in data 23.3.2012.
Sul punto appare a questo Collegio opportuno richiamare la giurisprudenza ormai consolidata degli organi arbitrali presso il TNAS, in ordine ai poteri dell’organo giudicante: come confermato da svariate pronunce, il Codice TNAS infatti conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento TNAS ha natura pienamente devolutiva: di conseguenza, nemmeno irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, possono eventualmente comportare di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio.
Siffatte osservazioni consentono al Collegio Arbitrale di ritenere dunque assorbite le osservazioni relative alla presunta compressione dei diritti della difesa nel procedimento di appello di fronte alla CGF. Infatti, lo svolgimento del presente arbitrato e il potere di questo Collegio di valutazione de novo della controversia, nel pieno e non ristretto contraddittorio delle parti, offre all’istante in arbitrato la possibilità di ottenere piena tutela, senza subire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle pronunce degli organi disciplinari della FIGC.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che adeguati ed idonei elementi di valutazione possano essere legittimamente e sufficientemente tratti dalla documentazione richiamata dalla difesa della parte istante nella nota depositata in adempimento dell’ordinanza di questo Collegio in data 15 maggio 2012, sopra richiamata, per poter affermare la congruità ed adeguatezza della decisione della CGF in ordine all’accertamento della responsabilità dell’odierno istante ed alla legittimità dell’irrogazione della sanzione al Xxxxxxxxx Xxxx.
33. Questo Collegio valuta erronea l’affermazione della parte istante secondo cui “vanamente, persino ad una sommaria lettura del provvedimento reso, si cercherebbero elementi e passaggi capaci di esplicitare, agli occhi del lettore, il percorso logico ed argomentativo posto a premessa della decisione di conferma della sanzione”.
Al contrario, la Corte di Giustizia e la Commissione Disciplinare hanno correttamente inquadrato la posizione dell’odierno istante nella vicenda in parola, indicando le fonti di prova, l’attenta valutazione delle quali ha condotto alla affermazione di responsabilità in questa sede contestata.
Con riferimento alla gara Atalanta - Piacenza, infatti, il giudice sportivo di prime cure ha affermato: che, “per quanto riguarda l’ATALANTA, … il referente dell’accordo risulta essere proprio DONI, come si evidenzia dall’esame dell’intercettazione della telefonata del 18.3.11, avvenuta fra SANTONI e PARLATO, nella quale il primo, tra l’altro, precisa che è tutto a posto” e che “d’altra parte, lo stesso ERODIANI, nella propria audizione, riferisce che DONI è il principale referente per combinare le gare” (cfr. C.U. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, pag. 40).
La Corte di Giustizia, a sua volta, ha ribadito che:
- “il nominativo del giocatore Doni ricorre frequentemente nelle indagini” con la conseguenza “che non può contestarsi la compartecipazione del Doni all’andamento dell’incontro tra Atalanta e Piacenza”;
- “le indagini della Procura Federale riportano senza incertezza e senza possibilità di equivoci i collegamenti del Doni con Erodiani, Xxxxxxx e Xxxxxxxxx”, collegamenti stabiliti -come si è detto- per mezzo di Xxxxxx Xxxxxxx;
- “l’oggetto dell’intesa è facilmente individuabile, dalle intercettazioni telefoniche, nella partita ricordata” […] “non può seriamente escludersi l’interessamento del Doni in tale intesa”.
Né ad avviso del Giudicante è condivisibile la doglianza di parte istante secondo cui la decisione gravata conterebbe solo “considerazioni astratte e generiche, che non conservano alcun nesso di pertinenza rispetto alla posizione del tesserato Doni”.
34. Le ulteriori considerazioni, volte a mettere in luce la sussistenza dell’associazione illecita ai sensi dell’art. 416 c.p. e 9 CGS (addebito non esteso al Doni) sono state richiamate dalla Corte federale al solo fine di inquadrare e contestualizzare la più complessa vicenda nell’ambito della quale si è realizzato l’illecito in parola, nonché il ruolo rivestito da tutti i soggetti che hanno avuto -direttamente o indirettamente- contatti con il capitano del sodalizio orobico.
Riguardo all’affermazione di parte istante, secondo la quale costituirebbero “circostanze non corrispondenti al vero” quelle riportate dalla Corte in relazione: a) alle abituali frequentazioni di Doni con soggetti coinvolti nel presente giudizio; b) alle dichiarazioni rese dall’istante in sede di audizione circa la conoscenza dei soggetti più volti menzionati; c) alla dichiarazioni di tal “Xxxxx Xxxxxxx”, il Collegio reputa corretti i rilievi della difesa della FIGC .
Va pertanto riconosciuto l’errore in cui è incorsa la Corte nel richiamare tale ultima dichiarazione, in primo luogo perché resa da Xxxxx Xxxxxx (e non da Xxxxx Xxxxxxx), ma soprattutto in quanto il riferimento è al calciatore xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e non all’odierno ricorrente, circostanza riconosciuta in atti dalla difesa della Federazione intimata
Si tratta, pertanto, di un riferimento di cui non si terrà conto nel valutare gli elementi a carico dell’odierno istante e, comunque, inidoneo ad inficiare l’impianto della decisione gravata, attesa -per stessa ammissione del Doni- la non dirimente rilevanza della dichiarazione erroneamente riportata.
35. Quanto agli argomenti sub a) e b), basti evidenziare che, nel riferirsi ad “abituali frequentazioni con soggetti coinvolti nel presente giudizio” e alla “conoscenza dei soggetti più volte menzionati”, la Corte di Giustizia non allude ad un rapporto diretto tra Xxxx ed altri compartecipi, quali Xxxxxxxx, Xxxxxxx o Bellavista, ma ai frequenti contatti con l’amico e socio in affari Xxxxxx Xxxxxxx (contitolare di uno stabilimento balneare), che -a sua volta- come risulta dalle intercettazioni in atti, interagiva direttamente con gli altri personaggi coinvolti.
Osserva questo Collegio come risulti in atti che, al termine dell’incontro incriminato, Santoni (referente di parte Xxxxxxxx) consegnò a Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (referente di parte Piacenza) la somma di euro 40.000 precedentemente concordata, proveniente “dall’Atalanta, così come mi aveva fatto intendere il Santoni” (cfr. audizione Parlato dinanzi Procura FIGC): il che conferma l’avvenuta combine della partita.
In merito a tale dazione di denaro è meno verosimile quanto affermato da Santoni (cfr. audizione Santoni dinanzi Procura FIGC), mentre assai più credibile risulta la
versione di Xxxxxxx, che ha dichiarato di aver effettivamente ricevuto -come da accordi- la somma di 40.000 euro (cfr. audizione Parlato dinanzi Procura FIGC).
36. Non è, poi, possibile inferire l’estraneità dell’odierno istante dalle dichiarazioni rese dallo stesso Xxxxxxx in ambito federale.
Secondo la difesa del Doni “la spiegazione offerta da Xxxxxxx … merit[erebbe] pieno credito, non solo perché proviene da un soggetto che - per aver reso ampie ammissioni della sua responsabilità - gode per ciò solo di una ampia attendibilità (tanto da aver potuto fruire, già innanzi alla CDN, di una consistente riduzione della sanzione inflitta - quattro anni di squalifica - rispetto alle ben più severe richieste della Procura Federale), ma anche - e soprattutto - perché si pone in una relazione di armonia rispetto agli intenti che hanno animato lo stesso Xxxxxxx, all’epoca delle partite di campionato prese in considerazione dall’inchiesta e, in particolare, dell’incontro Atalanta - Piacenza del marzo 2011”.
Ritiene il Collegio di condividere il rilievo della difesa della FIGC che le affermazioni di Xxxxxxx, mirate a scagionare l’odierno istante , non sono attendibili per una concorrente serie di ragioni.
In effetti, perché, per loro stessa ammissione, Xxxx e Xxxxxxx sono buoni amici e soci in affari: sicché è ovvio che il secondo abbia tentato di rimediare alle proprie disattenzioni (per es. l’aver menzionato espressamente Xxxx nelle conversazioni telefoniche, poi, risultate intercettate), fornendo una versione dei fatti volta ad escludere la responsabilità disciplinare del calciatore, che -rispetto al Santoni- aveva molto più da perdere da un suo eventuale coinvolgimento nella vicenda.
Ed ancora, perché, se si ritiene di attribuire maggior credito alle dichiarazioni provenienti dai soggetti che hanno ammesso le proprie responsabilità, lo stesso criterio di valutazione deve valer a maggior ragione per quei tesserati (Parlato) che abbiano definito la loro posizione disciplinare ai sensi degli articoli 23 e 24 del CGS, fornendo un contributo fattivo all’accertamento dei fatti.
Di talché, quanto all’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Santoni ed il Parlato - allorquando lo scandalo era già esploso- va certamente privilegiata l’attendibilità del secondo, il quale non ha mai cambiato versione ed ha ammesso, a suo danno, di avere ricevuto 40.000 euro da Santoni per perfezionare l’accordo illecito avente ad oggetto la partita Atalanta - Piacenza.
37. La difesa di parte istante mira , inoltre, a corroborare la propria linea difensiva attraverso le dichiarazioni rese dell’allora D.S. dell’Atalanta, Xxxxx Xxxx ( , che godrebbero “di un particolare crisma di attendibilità, in quanto scaturiscono da un soggetto: a) estraneo e disinteressato ai fatti di causa; b) in grado di riferire le notizie circolanti in un ambito più circoscritto e, soprattutto, qualificato (l’ambiente atalantino), cui difficilmente sarebbero sfuggite ‘voci’ su comportamenti ‘illeciti’ di Doni; c) per di più, certo non particolarmente ben disposto verso il club bergamasco, avendo risolto in modo conflittuale il suo rapporto con l’attuale amministrazione”.
Sul punto la difesa della FIGC replica, e questo Collegio condivide il rilievo, che -dando per scontata la totale estraneità dell’ex D.S. all’illecito sportivo de quo- qualora egli avesse ammesso di essere stato anche solo a conoscenza di un coinvolgimento del Doni, il non avere denunciato la circostanza alla Procura Federale avrebbe comportato il suo deferimento per omessa denuncia ai sensi dell’art. 7, comma 7, CGS. Sicché la attendibilità delle sue dichiarazioni si scolora notevolmente.
38. “Ulteriore, e piuttosto macroscopico, elemento di illogicità” risiederebbe, ad avviso della parte istante, “nella diversa valutazione (e nel conseguente diverso
trattamento)” riservato dalla Corte federale al Doni rispetto al Xxxxxxxxxx, prosciolto in appello per mancanza di prove.
Questo rilievo a parere del Collegio non può trovare legittimo ingresso nell’istanza volta ad accertare la responsabilità di un soggetto diverso.
Ove pure l’operato federale fosse criticabile sotto il profilo di una eccessiva indulgenza dimostrata nei confronti del Xxxxxxxxxx - ciò non varrebbe sicuramente a dimostrare la lamentata disparità di trattamento, in quanto la legittimità della misura sanzionatoria contestata dall’odierno istante va valutata ex se sulla scorta di un sindacato riferito alle peculiarità proprie del caso concreto, che verifichi la rispondenza del decisum alla normativa di riferimento.
Va, comunque, osservato che l’affermazione di responsabilità del Xxxxxxxxxx, fondata sulla mera circostanza che lo stesso avrebbe detto al suo ex compagno di squadra Xxxxxxxxx che entrambe le squadre potevano trarre beneficio dal pareggio della partita (circostanza riferita dal Xxxxxxxxx, che nelle intercettazioni afferma di aver aderito alla presunta richiesta, ma di non aver trovato appoggio nei compagni di squadra, mentre nelle successive dichiarazioni sostiene di aver opposto un netto rifiuto a qualsiasi tentativo di accordo), risultava in effetti non adeguatamente motivata: attesa, da un canto, la contraddittorietà ravvisabile fra i contenuti delle intercettazioni e le dichiarazioni del Xxxxxxxxx e, dall’altro, la intrinseca innocenza della frase addebitata al giocatore, nei confronti del quale non sussistevano altri elementi probatori a carico.
Di talché a ben vedere risulta evidente la diversità delle posizioni che la parte istante pretenderebbe di mettere a raffronto al fine di inferirne una asserita, quanto inesistente, disparità di trattamento.
39. Da ultimo questo Collegio si riferisce all’ulteriore argomento utilizzato dalla difesa di parte istante a sostegno della estraneità del Doni a qualsiasi tentativo di combine della partita Atalanta/Piacenza. Estraneità si vorrebbe far derivare, quale automatica e logica conseguenza, dall’impegno profuso dall’odierno istante nel corso della gara, documentato attraverso l’allegazione della match analysis svolta dai preparatori atletici del club.
L’assunto è inidoneo a comprovare alcunché se non l’interesse del Doni, rispetto al risultato predeterminato, ad offrire una ottima prestazione, postoché -come visto- l’organizzazione illecita si era adoperata per ottenere una vittoria dell’Atalanta con un risultato over (almeno tre goal): con la conseguenza che l’atteggiamento tenuto in campo dal capitano Xxxx non stride in alcun modo (semmai si coniuga) con la combine.
A pretesa riprova della regolarità della gara in parola la difesa del Doni adduce “lo stesso svolgimento dell’incontro” che -a suo dire- “non offre spunti significativi e valorizzabili per intravedere indici di ‘anomalia’ … nella stessa determinazione del risultato finale (3-0 a favore della squadra di casa)”.
Dalla documentazione versata in atti risulta al Collegio che la gara è costellata di episodi dubbi, verificatisi, guarda caso, in piena sintonia con la predeterminata tempistica delle segnature scandita dall’associazione illecita (la prima rete dopo 20 minuti di gioco, la seconda entro la fine del primo tempo e la terza entro il primo quarto d’ora della ripresa.). Episodi che hanno indotto il direttore di gara a fischiare due calci di rigore nei primi 43 minuti di gioco (evenienza abbastanza insolita), per falli in area che avrebbero potuto essere certamente evitati.
Né sposta i termini della questione la circostanza che uno degli autori di tali falli (il calciatore Xxxxxx) non sia stato deferito in relazione alla vicenda di cui trattasi, giacché è evidente che l’errore di giuoco ex se si palesa inidoneo a costituire valida ragione di
deferimento, laddove non ricorrano ulteriori elementi rivelatori di un possibile tentativo di manipolazione.
Con riferimento alla terza rete, provocata da una clamorosa svista difensiva del Xxxxxxxxx, autore anche del secondo fallo da rigore (SIC!), è lo stesso Xxxx a dichiarare “dopo le notizie apprese sui giornali mi sono andato a rivedere il filmato della gara ed effettivamente sul terzo goal poteva sussistere qualche perplessità”.
E non è un caso che il calciatore del Piacenza Xxxxxxxxx sia stato deferito e sanzionato per “avere partecipato all’illecito sportivo volto ad alterare il risultato della gara” Atalanta/Piacenza (cfr. C.U. n. 61/CGF 2011).
40. Alla luce dei principi enunciati, va constatato che la motivazione delle decisioni rese dalla CDN e dalla CGF nei confronti dell’odierno istante è adeguata agli scopi cui è deputata, consentendo l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base delle stesse sul punto relativo alla responsabilità del Doni..
41. Il Collegio ritiene di rilevare ancora in conclusione, sulla sanzione inflitta all’odierno istante che nel sistema TNAS le indicazioni recate, pur nel sistema previgente, già dal lodo del 25 febbraio 2002, (Ferrigno c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e più di recente dalle decisioni pronunciate il 27 ottobre 2006, nei casi Fiorentina, Juventus, Lazio e Milan in ordine ai poteri dell’organo giudicante, sono state confermate da ormai svariate pronunce (per tutte Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx/Associazione Italiana Arbitri (AIA). Anche il Codice TNAS conferisce ai nominati Xxxxxxx arbitrali o gli Arbitri unici un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento TNAS appare avere natura pienamente devolutiva: di conseguenza il potere di cognizione dell’organo adito si esercita direttamente sulla violazione attribuita al soggetto ritenuto responsabile e non è limitato alla verifica della legittimità formale della decisione impugnata. Dunque, si ribadisce, questo Collegio Arbitrale può conoscere dei fatti sui quali è intervenuta la pronuncia contestata e giudicare sulla sussistenza della responsabilità del Xxxxxxxxx Xxxx odierno istante. Ne discende , per tutto quanto sin qui osservato, che la decisione della CGF sulla dichiarazione di responsabilità dell’odierno istante Xxxxxxxxx Xxxx e sulla sanzione irrogata al medesimo appare assolutamente congrua, e dunque meritevole di essere integralmente confermata, tenuto conto del paramento della gravità dell’illecito commesso , quale elemento rilevante ai fini della determinazione della sanzione da infliggere.
42. Alla luce di quanto precede, questo Xxxxxxxx ritiene che la decisione assunta dalla CGF sia conforme alla lettera ed allo spirito delle norma vigenti e che la sanzione irrogata sia appropriata, come confermato dai riscontri emergenti dalla documentazione acquisita agli atti in corso di arbitrato.
C. Sulle spese
Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
IL COLLEGIO ARBITRALE
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. rigetta integralmente l’istanza di arbitrato presentata dall’istante Xxxxxxxxx Xxxx e conferma l’impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., meglio indicata in motivazione;
2. condanna l’istante Xxxxxxxxx Xxxx al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella misura di € 2.00,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge;
3. condanna l’istante Xxxxxxxxx Xxxx, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari e delle spese di questo Collegio Arbitrale, liquidati complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00), e al rimborso delle spese documentate sostenute da questo Collegio Arbitrale , nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
4. condanna l’istante Xxxxxxxxx Xxxx al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicati.
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
X.xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx X.xx Xxxxx Xxxxxxxx