CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO1
Convenzione 161
CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO1
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 7 giugno 1985 per la sua settantunesima sessione;
Notando che la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e gli incidenti risultanti dal lavoro costituisce uno dei compiti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro in virtù della sua Costituzione;
Notando le convenzioni e le raccomandazioni internazionali del lavoro in materia, in particolare la Raccomandazione sulla protezione della salute dei lavoratori del 1953; la Raccomandazione sui servizi di medicina del lavoro del 1959; la Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori del 1971, come pure la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori del 1981, che stabiliscono i principi di una politica nazionale e di una azione a livello nazionale;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai servizi di medicina del lavoro, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale,
adotta oggi ventisei giugno millenovecentoottantacinque la convenzione seguente che verrà denominata Convenzione sui servizi sanitari sul lavoro del 1985.
PARTE I. PRINCIPI DI UNA POLITICA NAZIONALE
Ai fini della presente Convenzione:
a) l’espressione «servizi sanitari sul lavoro» indica un servizio preposto a funzioni essenzialmente preventive ed incaricato di consigliare il datore di lavoro, i lavoratori ed i loro rappresentanti nell’impresa su:
i) i requisiti per stabilire e mantenere un ambiente lavorativo sicuro e salubre, atto a favorire una salute fisica e mentale ottimale in relazione al lavoro;
ii) l’adattamento del lavoro alle capacità dei lavoratori, tenuto conto del loro stato di salute fisica e mentale;
b) l’espressione «rappresentanti dei lavoratori nell’impresa» indica le persone riconosciute come tali in virtù della legislazione o della prassi nazionale.
Alla luce delle condizioni e della prassi nazionale, ed in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, qualora esistano, ogni Membro deve definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente relativa ai servizi sanitari sul lavoro.
1. Ogni Membro si impegna a stabilire progressivamente servizi sanitari sul lavoro per tutti i lavoratori, ivi compreso quelli del settore pubblico ed i membri delle cooperative di produzione, in
1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell’Ufficio ILO di Roma.
tutte le branche di attività economica ed in tutte le imprese; le disposizioni prese dovrebbero essere adeguate ed adatte ai rischi specifici esistenti nelle imprese.
2. Qualora non sia possibile istituire immediatamente servizi sanitari sul lavoro per tutte le imprese, ogni Membro interessato, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, qualora esistano, deve elaborare piani per la loro istituzione.
3. Ogni Membro interessato, nel suo primo rapporto sull’applicazione della Convenzione che esso è tenuto a presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, deve indicare i piani che egli ha elaborato in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, ed esporre, nei rapporti ulteriori, ogni progresso compiuto sulla via della loro applicazione.
L’autorità competente deve consultare le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, qualora esistano, sulle misure da prendere per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione.
PARTE II. FUNZIONI
Senza pregiudicare la responsabilità di ogni datore di lavoro circa la salute e la sicurezza dei lavoratori suoi dipendenti, e tenendo debito conto della necessità per i lavoratori di partecipare alle questioni di salute e di sicurezza sul lavoro, i servizi sanitari sul lavoro devono assicurare, fra le seguenti funzioni, quelle che sono adeguate ed adatte ai rischi dell’impresa per la salute sul lavoro:
a) identificare e valutare i rischi per la salute sui luoghi di lavoro;
b) monitorare i fattori dell’ambiente lavorativo e le prassi lavorative che possono nuocere alla salute dei lavoratori, ivi compreso gli impianti sanitari, le mense e l’alloggio, qualora questi servizi vengano forniti dal datore di lavoro;
c) dare consigli sulla pianificazione e sull’organizzazione del lavoro, ivi compreso sulla progettazione dei luoghi di lavoro, sulla scelta, sulla manutenzione e sullo stato dei macchinari e degli impianti, come pure sulle sostanze adoperate nel lavoro;
d) partecipare all’elaborazione dei programmi di miglioramento delle prassi lavorative, come pure al collaudo ed alla valutazione dei nuovi impianti per quanto riguarda la salute;
e) dare consigli nell’ambito della salute, della sicurezza e dell’igiene sul lavoro, dell’ergonomia, come pure in materia di attrezzature di protezione individuale e collettiva;
f) monitorare la salute dei lavoratori in relazione al lavoro;
g) promuovere l’adattamento del lavoro ai lavoratori;
h) contribuire alle misure di riabilitazione professionale;
i) collaborare alla diffusione dell’informazione, alla formazione ed all’educazione sulla salute e sull’igiene nel lavoro, come pure sull’ergonomia;
j) organizzare il pronto soccorso e le cure di emergenza;
k) partecipare all’analisi degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali;
PARTE III. ORGANIZZAZIONE
Xxxxx prese disposizioni per l’istituzione di servizi sanitari sul lavoro:
a) per via legislativa;
b) attraverso i contratti collettivi o attraverso altri accordi tra datori di lavoro e lavoratori interessati;
c) attraverso ogni altro mezzo approvato dall’autorità competente in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
1. A seconda dei casi, i servizi sanitari sul lavoro possono essere organizzati come servizi destinati ad una singola impresa oppure come servizi destinati a diverse imprese.
2. Conformemente alle condizioni ed alla prassi nazionale, i servizi sanitari sul lavoro possono essere organizzati da:
a) le imprese o i gruppi di imprese interessate;
b) le autorità pubbliche o i servizi ufficiali;
c) le istituzioni di sicurezza sociale;
d) ogni altro organismo abilitato dall’autorità competente;
e) ogni combinazione delle formule precedenti.
Il datore di lavoro, i lavoratori ed i loro rappresentanti, qualora esistano, devono cooperare e partecipare, su base equa, all’applicazione degli aspetti organizzativi e delle altre misure relative ai servizi sanitari sul lavoro.
PARTE IV. CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
1. Conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale, i servizi sanitari sul lavoro dovrebbero essere multidisciplinari. La composizione del personale va determinata in funzione della natura dei compiti da eseguire.
2. I servizi sanitari sul lavoro devono adempiere le proprie funzioni in collaborazione con gli altri servizi dell’impresa.
3. Vanno prese misure per assicurare una cooperazione ed un coordinamento adeguato tra i servizi sanitari sul lavoro e, se necessario, con gli altri servizi interessati dall’erogazione di prestazioni sanitari, conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale.
In relazione alle funzioni enumerate all’articolo 5, il personale che fornisce servizi in materia di salute sul lavoro deve godere di completa indipendenza professionale nei confronti del datore di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, qualora esistano.
L’autorità competente deve determinare le qualifiche richieste per il personale chiamato a fornire servizi in materia di salute sul lavoro, in funzione della natura dei compiti da eseguire e conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionale.
Il monitoraggio della salute dei lavoratori in relazione al lavoro non deve comportare per loro alcuna perdita di guadagno; il monitoraggio deve essere gratuito ed avvenire, per quanto possibile, durante l’orario lavorativo.
Ogni lavoratore va informato dei rischi per la salute inerenti al proprio lavoro.
I servizi sanitari sul lavoro vanno informati dal datore di lavoro e dai lavoratori circa ogni fattore conosciuto e circa ogni fattore presunto nell’ambiente lavorativo che potrebbe nuocere alla salute dei lavoratori.
I servizi sanitari sul lavoro vanno informati dei casi di malattia fra i lavoratori e delle assenze dal lavoro per ragioni di salute, in modo da essere in grado di identificare ogni relazione che potrebbe esistere tra le cause di questa malattia o di questa assenza, ed i rischi per la salute che potrebbero esistere sui luoghi di lavoro. Al personale che fornisce servizi in materia di salute sul lavoro non deve essere richiesto da parte dei datori di lavoro di accertare le ragioni dell’assenza dal lavoro.
PARTE V. DISPOSIZIONI GENERALI
La legislazione nazionale deve individuare l’autorità o le autorità incaricate di monitorare il funzionamento dei servizi sanitari sul lavoro e di consigliarli una volta istituiti.
Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.
1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.
Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :
a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l’articolo 19 qui sopra, un’immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l’abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.
Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.