COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Città Metropolitana di Xxxxxx
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx 0 – 20092 – Tel. 02/66023.1 C.F. 01971350150 – P.I. 00000000000 – Fax 02/00000000
Settore Energia e Mobilità – UdP Mobilità e Trasporti
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE COMUNALI COMPRENSIVO DELLO SGOMBERO NEVE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI – TRIENNIO 2018/2021
SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Xxxxx Xxxxxxx
……………………………………………………………………………….………….
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
……………………………………………………………………………….………….
I PROGETTISTI
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
……………………………………………………………………………….………….
Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
……………………………………………………………………………….………….
Giugno 2018
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento generale: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Capitolato generale d’appalto: Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice dei contratti e agli artt. 9 e 10 del Regolamento generale;
- D.lgs. n. 81/2008: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall’art. 196 del Regolamento generale;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli artt. da 60 a 96 del Regolamento generale.
DEFINIZIONI
Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:
a) COMMITTENTE: Comune di Cinisello Balsamo;
b) ESECUTORE/OPERATORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in g.e.i.e., incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell’Accordo Quadro;
c) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali (schema di contratto) che disciplinano l’esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo, la descrizione delle lavorazioni e la specificazione delle prescrizioni tecniche;
d) ACCORDO QUADRO: l’accordo tra il Committente e l’Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte;
e) ELENCO PREZZI: il documento contenente i prezzi da applicare, così come determinati alla luce dell’offerta formulata dall’Operatore (dedotto quindi il ribasso d’asta offerto dall’Operatore):
• ai fini della contabilizzazione dei lavori;
• ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori;
• ai fini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro.
f) CAPITOLATO TECNICO: il documento contenente le norme tecniche di progettazione, di esecuzione, di misurazione e di accettazione inerenti l’Accordo Quadro che si dovessero rendere necessarie in fase di esecuzione;
g) PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
h) ORDINE DI LAVORO: il documento trasmesso dal Direttore dei Lavori con le modalità ritenute idonee, anche in via telematica, contenente l’indicazione del luogo di esecuzione, la tipologia dei lavori, le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell’oggetto nonché i termini per l’esecuzione dell’intervento, contenente l’importo presunto dell’intervento oggetto dell’Ordine di Lavoro. L’Ordine di Lavoro deve essere controfirmato dall’Appaltatore per accettazione e rispedito alla Stazione Appaltante;
i) CONTRATTO APPLICATIVO: il precedente Ordine di Lavoro.
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. Il presente Capitolato disciplina i contenuti riguardanti l’Accordo Quadro da stipulare con un solo Operatore economico (art. 54 del Codice dei contratti) per l’affidamento dei lavori di manutenzione invernale delle strade comunali comprensivo del trattamento antighiaccio e dello sgombero neve di strade e piazze comunali per il triennio 2018/2021, secondo quanto specificato negli elaborati grafici del progetto.
2. Sotto l’aspetto strettamente tecnico, si riassumono sinteticamente le operazioni previste dal presente Accordo Quadro:
FASE 1 – Trattamento antighiaccio
All’occorrenza, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dalla Direzione dei Lavori, si prevedono trattamenti antighiaccio consistenti nello spargimento di sali fondenti o loro miscele con inerti di adeguata granulometria, con l’utilizzo di veicoli muniti di attrezzature spargisale o a mano, al fine di prevenire o eliminare la scivolosità per ghiaccio sulla carreggiata e sui marciapiedi adiacenti gli edifici pubblici.
FASE 2 – Sgombero neve strade principali e percorsi pedonali adiacenti edifici pubblici
Intervento di pulizia e sgombero neve sulle principali arterie della città (con priorità per le strade percorse dai servizi pubblici) e sui marciapiedi adiacenti gli edifici pubblici.
L'articolazione degli interventi prevede una suddivisione del territorio in 6 (sei) aree equivalenti, per ciascuna delle quali è disposto l’intervento con idonei mezzi e spalatori. In questo modo si potrà garantire un intervento più tempestivo e omogeneo.
FASE 3 – Sgombero neve strade secondarie e piazze comunali
Intervento di pulizia e sgombero neve sulla viabilità secondaria di collegamento alle strade principali e sulle piazze comunali.
In analogia alla fase precedente, si mantiene inalterata la suddivisione in 6 (sei) zone omogenee, per ciascuna delle quali è disposto l’intervento con idonei mezzi. In questo modo si potrà garantire un intervento più tempestivo e omogeneo.
FASE 4 – Interventi di manutenzione invernale strade
Riguarda gli interventi manutentivi delle sedi stradali, da adottare in forma prioritaria e urgente, per normalizzare la viabilità dopo un evento meteorologico. In breve questa fase consiste nell'individuazione di tutte le anomalie della sede stradale (buche, cedimenti stradali, ecc.) ed il successivo intervento di ripristino con materiali idonei come ad esempio la stesa in opera di materiale bituminoso di tipo invernale.
La previsione di spesa dell'allegato progetto risponde alle esigenze di intervenire solo per le normali nevicate, intendendo come normali nevicate uno spessore della neve non superiore a 10 cm.
Sulla base dello Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, l’Impresa appaltatrice è in ogni caso tenuta a garantire il servizio anche in caso di nevicate abbondanti e persistenti.
Per quanto attiene l’eventuale supero della previsione di spesa progettuale, per via di precipitazioni nevose oltre la normalità, l’Amministrazione dovrà provvedere alla liquidazione delle prestazioni preventivamente autorizzate.
Gli interventi dovranno essere annotati in una scheda d’intervento riportante il luogo, la data, le opere eseguite, i materiali, i noleggi, la manodopera e i mezzi utilizzati.
3. L’elenco delle attività e dei materiali sono indicati nell’Allegato “Elenco Prezzi Unitari” che costituirà parte integrante ed essenziale dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi.
4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dallo Schema di ocntratto e Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall’Ordine di Lavoro.
5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’art. 1374 del Codice Civile.
6. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a base di gara e il contratto sarà stipulato a misura, mediante percentuale unica di ribasso “R” che il concorrente ritiene di poter applicare a tutti i prezzi di Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.
Art. 2. Tipologie di interventi, organizzazione dell’appalto e disposizioni per l’esecuzione
Nell’ambito dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro, come definiti all’art. 1, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:
a) Lavori non urgenti: si tratta di interventi che non limitano la funzionalità dell’utilizzo della strada, ma solo di limitatissime porzioni della medesima o dell’impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. L’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 3 giorni dalla comunicazione dell’Ordine di Lavoro;
b) Lavori urgenti: si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell’intervento che si richiede di effettuare. L’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 24 ore dalla comunicazione dell’Ordine di Lavoro;
c) Lavori di somma urgenza: si tratta di interventi caratterizzati dall’improcrastinabile necessità di provvedere. L’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 1 ora dalla comunicazione dell’Ordine di Lavoro.
Settori coinvolti nell’organizzazione dei lavori:
• il competente Settore dell’Ufficio Tecnico Comunale nell’espletamento della Direzione dei Lavori e relativa liquidazione;
• il Settore Polizia Locale nell’espletamento dei servizi di polizia stradale.
Disposizioni per l’esecuzione dei lavori di trattamento antighiaccio
I lavori di trattamento antighiaccio consistono nello spargimento di sali fondenti o loro miscele con inerti di adeguata granulometria, con veicoli muniti di attrezzature spargisale, al fine di prevenire o eliminare la scivolosità dei piani viabili per ghiaccio sulla carreggiata.
Disposizioni per l’esecuzione dei lavori di sgombero neve
I lavori di sgombero neve consistono nella movimentazione della massa di neve sulle strade e piazze comunali mediante idonei veicoli spartineve e spalatori.
Eventi nevosi eccezionali
In relazione all’entità delle precipitazioni nevose o dei fenomeni di raffreddamento atmosferico, la Ditta deve intervenire con uno o tutti i veicoli indicati, per ciascuna zona, secondo le indicazioni formulate, di volta in volta, dalla Direzione dei Lavori.
Nei casi di eventi atmosferici di particolare eccezionalità, per i quali la dotazione di veicoli prevista risulti insufficiente, la Stazione Appaltante si riserva di potenziare la capacità di intervento mediante:
1. intervento diretto di personale e veicoli propri, senza che la Ditta appaltatrice possa vantare diritti o richieste di alcun genere;
2. richiesta alla ditta di ulteriori veicoli a disposizione di potenza adeguata, previa accettazione da parte della Direzione dei Lavori;
3. impiego di veicoli supplementari di terzi, senza che la Ditta appaltatrice possa vantare diritti o richieste di alcun genere.
Orario di lavoro trattamento antighiaccio
Le prestazioni dovranno iniziare a seguito delle disposizioni di volta in volta impartite dalla Direzione dei Lavori.
L’Impresa dovrà indicare al Comune il luogo, la data, le opere eseguite, i materiali, i noleggi, la manodopera e i mezzi utilizzati, ed entro le ore 17:00 del giorno successivo all’intervento dovrà provvedere alla compilazione di rapportino giornaliero (scheda d’intervento), da recapitare al Direttore dei Lavori.
Orario di lavoro sgombero neve
Le prestazioni dovranno iniziare quando l’altezza della neve caduta abbia raggiunto la misura di 5 cm, anche in caso di nevicata notturna, e saranno proseguite nei giorni successivi fino alla completa pulizia delle sedi stradali.
L’Impresa dovrà indicare al Comune il luogo, la data, le opere eseguite, i materiali, i noleggi, la manodopera e i mezzi utilizzati, ed entro le ore 17:00 del giorno successivo all’intervento dovrà provvedere alla compilazione di rapportino giornaliero (scheda d’intervento), da recapitare al Direttore dei Lavori.
In caso di nevicata abbondante o persistente, per la quale si rende necessario garantire un turno di lavoro di ore 24 su 24, l’Impresa dovrà provvedere a garantire un’adeguata turnazione del personale.
Idoneità dei veicoli
Gli autoveicoli, e le macchine operatrici impiegate negli interventi di cui al presente appalto devono essere perfettamente funzionanti, dichiarati idonei alla circolazione nel loro assetto operativo dall’Ufficio della Motorizzazione Civile ed essere regolarmente mantenuti e revisionati.
Nel caso di dimensioni in sagoma o in massa superiori ai limiti previsti dalla legge, dovrà essere acquisita l’autorizzazione per il transito eccezionale al competente ufficio dell’Amministrazione Comunale, che vi provvederà a semplice richiesta della Ditta appaltatrice.
Non sono ammesse macchine agricole e operatrici prive di idonea cabina di guida né dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti dalla legge o senza carta di circolazione aggiornata per lo svolgimento del servizio sgombraneve.
Ciascun veicolo deve essere attrezzato in modo da assicurare la migliore efficienza d’intervento.
Spartineve a lama e vomere
Gli spartineve a spinta con lama diritta dovranno essere muniti di idonei dispositivi per orientare lo scarico della neve sia sul lato destro che su quello sinistro.
Le lame a più elementi sono ammesse purché il loro azionamento sia regolato idraulicamente.
Qualora l’Appaltatore impieghi lame spartineve, lo stesso dovrà curare che la velocità degli spartineve non costituisca pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose e che tali mezzi non abbiano ad accumulare neve sugli incroci, i quali dovranno, come già detto, essere mantenuti costantemente sgombri.
Omologazione
Tutti i veicoli utilizzati nello sgombraneve devono essere stati sottoposti ad accertamenti degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile sui dati di identificazione e sulla corrispondenza delle caratteristiche tecniche alle prescrizioni contenute nel Codice della Strada.
I veicoli, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie devono essere in possesso dei documenti attestanti l’omologazione del tipo.
Accessori in dotazione per lo sgombero neve
Tutti i veicoli impiegati nell’appalto dovranno essere corredati, oltre che di quella prevista dal Codice della Strada, della dotazione minima di accessori seguente:
- n. 1 cavo di traino;
- n. 2 badili;
- n. 1 lampada portatile a batterie;
- n. 1 cassetta per pronto soccorso.
Dispositivi di radiolocalizzazione
Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi impiegati, il progetto prevede di utilizzare un sistema di radiolocalizzazione dei veicoli impiegati per lo sgombero neve e il trattamento antighiaccio.
La Ditta Appaltatrice è obbligata a dotare i propri veicoli dell’apposito dispositivo di radiolocalizzazione, indicato con provvedimento della Stazione Appaltante, la cui installazione, manutenzione ed aggiornamento resta a carico della stessa Stazione Appaltante.
Il modello e le modalità di montaggio dei dispositivi di localizzazione sono definiti dalla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si impegna a non effettuare rilevazioni di movimento del veicolo durante i periodi esclusi dall’operatività del servizio.
Durante i periodi di emergenza neve e/o ghiaccio, il sistema di radiolocalizzazione rileverà con frequenza minima di 60 secondi la posizione e le attività dei veicoli operativi impegnati negli interventi lungo le strade comunali.
I dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi software gestionali, saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile delle attività dei singoli veicoli operativi, con riferimento alle ore di lavoro, ai chilometri percorsi e al funzionamento delle attrezzature in monitoraggio.
I dati riportati nei suddetti rapporti di sintesi, unitamente alle rilevazioni quali-quantitative del personale della Direzione dei Lavori, addetto alla gestione dell’appalto, costituiranno i valori di riferimento per la contabilità dei lavori.
Alla conclusione dell’appalto, i dispositivi suddetti saranno consegnati alla Stazione Appaltante.
I radiolocalizzatori saranno dati in custodia alla Ditta appaltatrice, la quale è responsabile in caso di danneggiamento o furto del dispositivo, provvedendone a sue spese alla sostituzione.
Attrezzature materiali e manodopera per sgombero neve
All’atto della firma del contratto l’Appaltatore dimostrerà di possedere le attrezzature necessarie per fare fronte alle lavorazioni dello sgombero neve.
II minimo delle attrezzature e delle macchine richieste e il seguente:
N° 2 AUTOCARRI
portata utile oltre 2 T fino a 5 T - lame frontali con larghezza da 2,20 a 2,50 m, n. 1 autista e n. 1 aiuto autista per ogni mezzo (operaio specializzato);
N° 6 AUTOCARRI
portata utile oltre 5 T fino a 8 T - lame frontali con larghezza da 2,50 a 3,85 m, n. 1 autista e n. 1 aiuto autista per ogni mezzo (operaio specializzato);
N° 1 PALA CARICATRICE XXXXXXX
oltre 70 HP fino a 120 HP, con autista;
N° 8 SPARGISALE AUTOMATICI DA MONTARE SU AUTOCARRO n° 2 da 2,00 a 5,00 m3;
n° 6 da 6,00 a 8,00 m3;
N° 3 MINI ESCAVATORI
muniti di lame frontali con larghezza da 1,00 a 1,20 m, n. 1 autista per ogni mezzo;
N° 3 MOTO SPALA NEVE
munite di personale di guida per ogni mezzo; N° 9 OPERAI COMUNI (Spalatori)
per le operazioni di pulizia e sgombero neve dai percorsi pedonali.
L’Appaltatore dovrà fornire i materiali necessari per la salatura delle sedi stradali, quali sale marino e sabbia vagliata miscelata al sale, necessari per l’espletamento delle prestazioni su tutto il territorio comunale, garantendo per tutta la durata della stagione invernale un adeguato quantitativo di sale e sabbia, presso il magazzino comunale. La fornitura dei materiali deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dei Lavori e verrà contabilizzata tramite certificazione di pesata.
L’Appaltatore dovrà comunicare al Comune di Cinisello Balsamo il luogo dove depositare gli automezzi attrezzati e gli attrezzi d’opera, luogo che dovrà essere ubicato entro un raggio massimo di 20 Km dai confini comunali. Per quanto riguarda il sale marino e la sabbia, prima dell’inizio della stagione invernale, dovranno essere protetti dalle intemperie e depositati presso il magazzino comunale secondo quanto indicato dalla Direzione dei Lavori.
Su richiesta della Ditta appaltatrice potrà essere autorizzato dal Direttore dei Lavori il deposito del sale e della sabbia presso il magazzino della stessa.
L’Appaltatore si obbliga a permettere al personale della Stazione Appaltante di accedere in qualsiasi momento ai propri depositi per verificare l’effettiva disponibilità e lo stato di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature adibiti al servizio.
Compensi per gli allestimenti
A fronte dell'impegno dell’Appaltatore per la messa a disposizione dei mezzi e delle attrezzature di cui al presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, per ogni stagione invernale (cioè dal 15 novembre al 30 marzo successivo), la Stazione Appaltante riconosce all'Impresa aggiudicataria una somma forfetaria di 16.000,00 euro (anch’essa soggetta a ribasso d’asta) per:
1. il minimo delle attrezzature e delle macchine richieste per l’appalto;
2. l’approntamento delle attrezzature meccaniche dello sgombraneve e del trattamento antighiaccio;
3. il montaggio e lo smontaggio delle suddette sui veicoli;
4. il montaggio e lo smontaggio dei dispositivi di segnalazione luminosa e d’ingombro previsti dal Codice della Strada;
5. l’istallazione e il collaudo dei dispositivi di radiolocalizzazione che saranno montati sui veicoli all’inizio di ogni stagione invernale;
6. lo smontaggio e la consegna al Comune dei dispositivi di radiolocalizzazione alla fine di ogni stagione invernale;
7. la manutenzione e assicurazione di tutti i dispositivi di radiolocalizzazione montati sui veicoli.
Segnalazione di inizio nevicate e definizione del tempo utile d’intervento
L’Impresa appaltatrice dovrà contattare telefonicamente il Direttore dei Lavori, all’inizio di ogni nevicata, in modo da permettere tempestivamente l’organizzazione delle operazioni di salatura e/o sgombero neve. Il relativo recapito telefonico sarà fornito preventivamente dalla Stazione Appaltante.
Tale perentoria prescrizione deve intendersi a totale carico dell’Appaltatore e sarà estesa per l’intera area temporale della giornata (24 ore su 24 ore) e per tutta la durata dell’appalto.
Termini per inizio e ultimazione delle prestazioni relative a trattamento antighiaccio e sgombero neve
Le prestazioni previste nel presente appalto dovranno iniziare perentoriamente nel territorio del Comune entro il termine massimo di 60 (sessanta) minuti e dovranno ultimarsi entro i termini sotto riportati:
- nel caso di precipitazioni dell’altezza massima di 10 cm, entro 24 (ventiquattro) ore dall’inizio delle operazioni;
- nel caso di precipitazioni dell’altezza massima di 20 cm, entro 48 (quarantotto) ore dall’inizio delle operazioni;
- nel caso di precipitazioni superiori a 20 cm ed in casi speciali, il termine verrà di volta in volta differito a giudizio della Direzione dei Lavori.
Nell’ambito delle operazioni di sgombero neve e di trattamento antighiaccio, non verrà corrisposto alcun compenso per il raggiungimento del luogo di rimessa, per ogni tipo di veicolo.
In sintesi la contabilizzazione delle attrezzature materiali e manodopera per sgombero neve avrà inizio dall’Ordine di Lavoro impartito dalla Direzione dei Lavori e terminerà alla fine delle operazioni di sgombero neve sul territorio comunale. Pertanto ai fini contabili non verranno liquidate le operazioni di rientro alla sede dei mezzi d’opera.
Ammasso, trasporto e bocche di scarico
I tempi e le modalità d’intervento saranno stabiliti di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.
Non appena la Direzione dei Lavori avrà impartito l’Ordine di Lavoro, l’Appaltatore dovrà iniziare tempestivamente i lavori senza eccezioni, impegnando sin dall’inizio operai e mezzi adeguati all’importanza dell’intervento ed alle caratteristiche delle precipitazioni nevose. Dovrà altresì curare che i mezzi addetti al trasporto della neve si dispongano per il carico in modo da ingombrare nella minor misura possibile il piano stradale.
L’Appaltatore sarà preventivamente informato sulla disponibilità e sull’ubicazione di terreni demaniali atti al deposito della neve raccolta.
Condotta dei lavori
Salvo differenti disposizioni della Direzione dei Lavori, lo sgombero della neve dovrà procedere dalla mezzeria della strada verso i marciapiedi, procurando innanzi tutto di liberare dalla neve una zona centrale sufficientemente larga da consentire la viabilità nei due sensi.
L’ammasso dovrà essere fatto per le superfici e sulle vie specificate nel progetto, formando due file regolari di cumuli (una per ciascun lato della strada). Per le vie con marciapiede inferiore a 2,00 m o mancanti di marciapiede la doppia fila di cumuli dovrà essere fatta in cunetta in modo tale però da permettere il libero deflusso delle acque. Non dovranno essere assolutamente lasciati cumuli in sede di carreggiata agli incroci.
Di regola il trasporto dovrà essere eseguito solamente dopo aver completato l’ammasso della neve. Nello svolgimento del servizio si dovrà osservare il seguente ordine di priorità:
a) fermate dei mezzi di trasporto pubblico per tutta la lunghezza necessaria, comunque almeno per 30 m, provvedendo anche agli accessi pedonali;
b) incroci e attraversamenti pedonali (si apriranno passaggi pedonali larghi almeno 1,50 m in tutte le direzioni dove il pubblico tende ad instradarsi);
c) scalinate pubbliche, passerelle, spazi antistanti le chiese, gli ospedali, i cimiteri, le scuole, i palazzi pubblici ed i luoghi dove si svolgono attività sportive;
d) percorsi pedonali antistanti strutture pubbliche;
e) sedi di mercato;
f) ogni altro eventuale spazio pubblico che sarà segnalato di volta in volta dalla Direzione dei Lavori. Durante lo sgelo dovranno essere sgomberate con precedenza le cunette e le bocchette di scarico stradali.
In ogni caso l’Appaltatore dovrà conformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Recapito elenco operai e assicurazioni
L’Appaltatore dovrà comunicare un recapito telefonico "funzionante 24 ore su 24 ore” al quale poter far
pervenire la comunicazione d’intervento. Tale recapito dovrà essere funzionante anche e durante e dopo gli interventi effettuati. XX recapito dovrà essere in funzione per tutte le richieste di intervento previste dal presente Capitolato.
Resta inteso che l’intervento potrà essere richiesto in qualsiasi momento (compresi giorni festivi e prefestivi), giorno o notte, da parte del Direttore dei Lavori.
Prima dell’inizio della stagione invernale, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi del personale e i mezzi d’opera (numero di targa, modello, caratteristiche di ciascun mezzo) da impiegare per lo svolgimento delle prestazioni.
L’Appaltatore dovrà altresì, sotto la propria responsabilità, trasmettere giornalmente alla Direzione dei Lavori l’elenco delle ore lavorative effettuate.
L’Appaltatore provvederà a sua cura e spese all’assicurazione contro gli infortuni di tutto il personale impegnato nell’opera di sgombero della neve e si impegna, qualora richiesto, a presentare la relativa documentazione. Parimenti l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura ad assicurare tutti i mezzi in servizio, e quindi dovrà sollevare la Stazione Appaltante e in particolare la Direzione dei Lavori per qualsiasi eventuale danno arrecato, nell’espletamento del lavoro, a persone, animali e cose.
Manutenzione invernale sedi stradali comunali
Le opere necessarie, individuate di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, saranno segnalate alla Ditta appaltatrice con apposito Ordine di Lavoro.
I criteri di misurazione saranno quelli previsti nel Capitolato Tecnico.
L’Impresa dovrà indicare al Comune il luogo, la data, le opere eseguite, i materiali, i noleggi, la manodopera e i mezzi utilizzati, ed entro le ore 17:00 del giorno successivo all’intervento dovrà provvedere alla compilazione di rapportino giornaliero (scheda d’intervento), da recapitare al Direttore dei Lavori.
Prestazioni in orario notturno o festivo
La Ditta è tenuta ad eseguire i lavori oggetto di appalto anche in orario notturno, anche nei giorni festivi e prefestivi, senza che ciò dia diritto ad avanzare eccezioni o pretese di maggiori compensi, salvo quelli espressamente previsti dal presente Capitolato.
Soste non retribuite
Le prestazioni di sgombero neve e trattamento antighiaccio non potranno essere interrotte per alcun motivo, salvo i casi di forza maggiore e per le necessità di rifornimento e/o cambio di turno del personale impiegato o altri giustificati motivi.
Potranno essere compensate esclusivamente le soste previste nell’ultima parte del comma precedente nei limiti di una sosta per ciascun turno di lavoro e per un massimo di 15 (quindici) minuti. Le altre soste, di qualunque natura, non saranno compensate.
Art. 3. Ammontare dell’appalto
1. Ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 16 del Codice dei contratti il valore stimato dell’appalto, basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA e comprensivo dei costi per la sicurezza è definito per un totale di 448.409,54 euro, come risulta dal seguente prospetto:
TRIENNIO | |
LAVORI A MISURA | IMPORTI PARZIALI (PER TRIENNIO) |
1° Stagione invernale (2018/2019) | 147.703,18 |
2° Stagione invernale (2019/2020) | 147.703,18 |
3° Stagione invernale (2020/2021) | 147.703,18 |
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta nel triennio | 443.109,54 |
COSTI PER LA SICUREZZA a corpo (da non sottoporre a ribasso d’asta) | 5.300,00 |
IMPORTO TOTALE LAVORI | 448.409,54 |
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI CON L'IMPUTAZIONE PRESUNTA DEI COSTI ANNUALI | |||||
Tabella riparto spese su base annuale | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Quota parte lavori | 36.925,80 | 147.703,18 | 147.703,18 | 110.777,38 | 443.109,54 |
Costi sicurezza per lavori | 441,66 | 1.766,67 | 1.766,67 | 1.325,00 | 5.300,00 |
TOTALE | 37.367,46 | 149.469,85 | 149.469,85 | 112.102,38 | 448.409,54 |
2. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante, oltre alla somma forfetaria riconosciuta per ciascuna stagione invernale, verrà stabilito, alla luce dell’attività eseguita sulla scorta dei singoli Ordini di Lavoro, con applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara sull’Elenco Prezzi Unitari.
3. Trattandosi di Accordo Quadro, non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità del Comune.
4. Il valore dell’Accordo non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti applicativi fino alla concorrenza dell’importo della singola stagione invernale innanzi indicato e, quindi, non costituisce in alcun modo il minimo garantito per l’Impresa aggiudicataria dell’Accordo Quadro.
5. Ciascun Ordine di Lavoro non è condizionato ad alcun importo minimo, e pertanto, nel rispetto del limite del valore dell’appalto, potrà essere di qualsiasi entità, oltre I.V.A.
6. L’Accordo Quadro non potrà comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione Appaltante superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio per ciascun anno finanziario.
7. Non è soggetto al ribasso d’asta l’importo relativo ai costi per la sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.lgs. n. 81/2008.
8. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi del Codice dei contratti, e dell’art. 43, comma 7 del Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
2. I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 3.
3. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.
Art. 5. Categorie dei lavori
Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti, del Regolamento generale e dell’art. 12 comma 2 della Legge n. 80/2014, i lavori che formano oggetto dell’appalto, appartengono alle categorie indicate nelle tabelle seguenti:
Categoria prevalente
Lavori | Categoria | Euro | Percentuale |
Manutenzione invernale delle strade comunali comprensiva del trattamento antighiaccio e dello sgombero neve di strade e piazze comunali - compresi costi sicurezza | OG 3 | 448.409,54 | 100 % |
Categorie scorporabili
Lavori | Categoria | Euro | Percentuale |
Categorie scorporabili o subappaltabili nei termini di legge
Lavori | Categoria | Euro | Percentuale |
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
1. In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell’Ordine di Lavoro dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione dei Lavori.
2. In caso di norme del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4. Ovunque nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 7. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto dell’Accordo Quadro, e sono ad esso materialmente allegati i seguenti documenti:
• Relazione generale tecnico descrittiva;
• Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto;
• Capitolato Tecnico;
• Elenco Prezzi Unitari;
• Elaborati grafici (Tavole da n. 1 a n. 7);
• Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del D.lgs. n. 81/2008;
• polizze di garanzia;
• Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui al D.lgs. n. 81/2008;
• Patto d’Integrità approvato dal Comune di Cinisello Balsamo.
2. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
• gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36 del Capitolato generale d’xxxxxxx, approvato con D.M. n. 145/2000;
• tutti gli elaborati grafici e gli altri atti di progetto del singolo intervento, ivi compresi particolari costruttivi, progetti delle strutture e degli impianti e relative relazioni di calcolo;
• l’eventuale cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolamento generale.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
• il Codice dei contratti;
• il Regolamento generale, per quanto applicabile;
• D.M. n. 49/2018;
• il D.lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati.
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
• il calcolo sommario della spesa, le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
• le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del contratto d’appalto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dell’Ordine di Lavoro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Direttore dei Lavori, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata:
a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all’Appaltatore:
• dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
• dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
• del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
b) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto;
c) alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;
d) alla presentazione di un Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008;
e) se l’Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991,
n. 187, attuativo dell’art. 17, terzo comma, della Legge n. 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
f) al versamento delle spese contrattuali.
4. A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell’Accordo Quadro. All’Aggiudicatario verrà anche richiesto,
contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa da allegare secondo quanto indicato nella modulistica predisposta.
5. All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l’Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
6. Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente a uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all’escussione della cauzione provvisoria e al riaffidamento dell’Accordo Quadro.
7. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla medesima.
Art. 9. Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del Codice dei contratti.
2. Se l’Esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l’art. 48 del Codice dei contratti.
Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 2 del
D.M. n. 145/2000, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente negli uffici comunali, dove il R.U.P. e il Direttore dei Lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
2. Se l’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Art. 11. Norme generali sui materiali, sui componenti, sui sistemi e sull’esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto segue:
a) I materiali e i componenti devono essere conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione Europea e alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti progettuali, nonché corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità.
b) I materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione Europea e alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto saranno rifiutati dal Direttore dei Lavori in qualunque tempo, con obbligo per l’Esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese (in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile). Xxx l’Esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’Esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
c) I materiali e i componenti possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori.
d) L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
e) Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
f) L’Esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
g) Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
h) I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Esecutore e sono rifiutati dal direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazio ne e messa in oepra, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze (il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione Europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito).
i) Rimangono a carico dell’Esecutore prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato Speciale d’Appalto disposte dal Direttore dei Lavori o dall’organo di collaudo finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante.
j) I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
k) Si applicano altresì gli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.
3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture 17 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 – Suppl. Ord. n. 8).
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 03.06.1971, n. 1182 (giorni lavorativi).
CAPO 3. - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13. Durata dell’Accordo Quadro
1. La durata dell’Accordo Quadro è fissata per il triennio 2018/2021 con decorrenza dal 15/11/2018 al 30/06/2021 in modo da coprire tre stagioni invernali. La stagione invernale, durante la quale sono previste le lavorazioni di trattamento antighiaccio e sgombero neve, va dal 15 novembre al 15 marzo (la prima delle quali decorrente proprio dal 15/11/2018), fermo restando che le manutenzioni delle strade potranno essere completate durante il tempo contrattuale.
2. L’Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti in bilancio. Non sono previste proroghe rispetto alla durata temporale dell’Accordo Quadro.
3. Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti applicativi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
4. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all’interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del Dirigente del competente Settore dell’Ufficio Tecnico e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
5. Il Direttore dei Lavori accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 42 prima della redazione del verbale di consegna. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
6. Le disposizioni sulla consegna anche in via d’urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli Ordini di Lavoro.
7. L’esecuzione dell’Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.
Art. 14. Termini per l’ultimazione dei lavori, gestione dei lavori e reperibilità
1. Il termine generale per l’ultimazione dei lavori scade il 30/06/2021 al fine di completare i ripristini stradali.
2. Il termine di ultimazione è indicato nell’Ordine di Lavoro con la seguente precisazione:
a) Lavori non urgenti: il termine per il compimento dei lavori non urgenti decorre dalla data di sottoscrizione dell’Ordine di Lavoro.
b) Lavori urgenti: ove l’urgenza consenta la sottoscrizione dell’ordine di lavoro, i termini di esecuzione decorrono dalla sottoscrizione stessa. In caso contrario, i termini avranno decorrenza dalla trasmissione dell’Ordine di Lavoro.
c) Lavori di somma urgenza: I termini avranno decorrenza dalla trasmissione dell’Ordine di Lavoro, nella persona del Direttore dei Lavori o di suo designato.
3. Nel calcolo del tempo indicato nei singoli Ordini di Lavoro è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
4. Il termine può essere sospeso a discrezione della Direzione dei Lavori con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori.
5. Le prestazioni in appalto devono essere eseguite a perfetta regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dal presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto e relativo Capitolato Tecnico, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
6. L’Impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà garantire la reperibilità tutti i giorni di durata dell’Accordo Quadro, per tutto l’arco delle 24 (ventiquattro) ore, sia nei giorni feriali che festivi.
Art. 15. Proroghe dei singoli Ordini di Lavoro o contratti applicativi
1. Qualora, l’Esecutore non riesca a ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione dei Lavori.
2. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P..
4. Il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro un congruo termine e può discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P..
5. La mancata determinazione del R.U.P. costituisce rigetto della richiesta.
Art. 16. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
1. Per quanto concerne i singoli contratti applicativi:
• nei casi previsti dall’art. 107 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto compilando il verbale di sospensione secondo le modalità di cui al medesimo art. 107 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
• nei casi previsti dall’art. 107 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 ove, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’Esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre il Direttore dei Lavori provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale secondo quanto previsto dal medesimo art. 107 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se l’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, se ne fa espressa menzione nel verbale di sospensione e si annotano le riserve sul registro di contabilità: in tal caso si procede alla presenza di due testimoni, i quali sottoscrivono il verbale stesso.
3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale accettato dal R.U.P.; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..
4. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori lo comunica al R.U.P., il quale dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale.
6. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal R.U.P., il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.. Esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
7. Qualora l’Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’Esecutore può diffidare il R.U.P. a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perchè provveda alla ripresa. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’Esecutore intenda
far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
8. Le contestazioni dell’Esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
9. Il Direttore dei Lavori è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
10. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati non spetta all’Esecutore alcun compenso o indennizzo.
Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può disporre la sospensione dei lavori nei casi previsti dall’art. 107 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
2. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori e ha efficacia dalla data di emissione.
3. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto a ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei Lavori.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, l’Esecutore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione appaltante si oppone, l’Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Esecutore negli altri casi.
5. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’art. 16 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Art. 18. Penali in caso di ritardo
1. L’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, sarà soggetto a penali, in caso di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente art. 14.
2. La misura delle penali è sin d’ora quantificata come dalla seguente tabella:
Lavori di somma urgenza | Lavori urgenti | Lavori non urgenti | Mancata segnalazione inizio nevicata |
€ 100,00 | € 800,00 | € 100,00 | € 2.000,00 |
per ogni ora di ritardo | per ogni giorno di ritardo | per ogni giorno di ritardo | per ogni mancata |
rispetto a quanto previsto | rispetto a quanto previsto | da quanto previsto | segnalazione |
nell’Ordine di Lavoro | nell’Ordine di Lavoro | nell’ordine di servizio |
3. Nel caso in cui l’Operatore non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’Esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.
4. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10% dell’importo dell’Accordo Quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale
maggior danno subìto.
5. In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziate.
6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art. 19. Monitoraggio degli interventi
1. Nel caso in cui l’Esecutore non intervenga per n. 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. Per qualsiasi intervento, l’Esecutore dovrà comunicare, ogni lunedì, al Direttore dei Lavori tramite posta elettronica, secondo le modalità dallo stesso indicate, i dettagli delle lavorazioni eseguite nella settimana precedente con la specifica degli operatori utilizzati e della tempistiche di lavorazione nonché, ove necessario, delle riprese video/fotografiche attestanti gli interventi stessi.
3. L’assenza di tale documentazione o il ritardo nell’invio della stessa superiore a 7 (sette) giorni comporta l’impossibilità della verifica dei lavori eseguiti nel periodo di riferimento. Per questo motivo, il Direttore dei Lavori provvederà a sollecitare tale invio non più di 5 volte. Dopo tale numero di solleciti, anche relativi a resoconti diversi, il Committente potrà risolvere l’Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Appaltatore in ragione dell’impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite.
4. L’inoltro degli Ordini di Lavoro e l’esecuzione degli stessi da parte dell’Esecutore equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
5. Sono a carico dell’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
• l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
• il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal Capitolato generale d’appalto;
• le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
• le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
• le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’art. 15, di sospensione dei lavori di cui all’art. 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’art. 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 55.
Art. 21. Ufficio di Direzione dei Lavori
1. Il Committente, prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, nomina un ufficio di Direzione dei Lavori, responsabile dell’esatto adempimento da parte dell’Esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei Lavori, coadiuvato da un assistente con funzione di Direttore operativo.
2. L’ufficio è competente al controllo della buona esecuzione dell’opera; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite, all’emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione dei lavori.
3. Il Direttore dei Lavori trasmette all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
4. Il Direttore dei Lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità dell’ordine di lavoro e interloquisce in via esclusiva con l’Esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
5. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
6. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.
CAPO 4. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22. Lavori a misura
1. Le opere oggetto dell’Accordo Quadro sono computate a misura. L’Esecutore trasmette al Direttore dei Lavori le quantità delle lavorazioni eseguite per ottemperare ai singoli contratti applicativi. Unitamente a tale documentazione, l’Appaltatore trasmette anche la documentazione video/fotografica eventualmente realizzata secondo le modalità che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
2. Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, o a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi Unitari secondo le specificazioni date dal Capitolato Tecnico.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 49/2018.
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dallo schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
6. Per quanto concerne opere e forniture a misura, la contabilizzazione avverrà applicando alle quantità eseguite i prezzi riportati nell’Elenco Prezzi Unitari al netto del ribasso d’asta.
7. Qualora dovessero essere realizzate lavorazioni in economia, queste verranno contabilizzate secondo quanto di seguito indicato:
• l'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal Direttore dei Lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti;
• l'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun lavoro in economia, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
• le liquidazioni dei lavori in economia avvengono contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento.
Art. 23. Eventuali lavori a corpo
1. Non sono previsti lavori a corpo.
Art. 24. Eventuali lavori in economia
1. Pur trattandosi di appalto “a misura”, è consentito contabilizzare interventi in economia.
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pie’ d’opera, ancorché accettati dal Direttore dei Lavori.
CAPO 5. - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazione
1. Per l’anticipazione si applica quanto previsto all’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla base degli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n. 123, d’importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 27. Pagamenti in acconto
1. La prima nota dei singoli lavori è presentata dall’Esecutore su formato informatico e software Excel con allegata l’eventuale adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati.
2. Ogni nota che non sarà presentata con gli allegati previsti sarà accantonata e contabilizzata solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell’ultimo stato di avanzamento prima dell’emissione dello stato finale.
3. Sulla base della contabilità dei lavori, il Direttore dei Lavori emette gli stati di avanzamento lavori con cadenza semestrale, nei mesi di giugno e dicembre, indipendentemente dall’importo maturato, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara e delle trattenute contrattuali; dalla data di maturazione degli stati di avanzamento decorrono i termini per l’emissione del certificato di pagamento.
4. La somma forfetaria prevista per la messa a disposizione dei mezzi e delle attrezzature, ammontante a 16.000,00 euro, sarà inserita, dedotto il ribasso d’asta offerto in sede di gara, a consuntivo della stagione invernale cui si riferisce e quindi in corrispondenza dello stato di avanzamento di giugno.
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 1, si precisa che l’importo della somma forfetaria comprende:
• la predisposizione degli attacchi speciali sui mezzi d’opera, nonché il collaudo presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile;
• la presenza, durante le operazioni di sgombero e pulizia, della figura di un tecnico con funzioni di coordinatore;
• ogni altro onere necessario per l’espletamento delle operazioni.
5. I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, di cui al relativo importo dell’art. 3 (5.300,00 euro), verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento.
6. Sull’importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
7. La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione dei Lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato al successivo art. 50 comma 1, previa verifica della regolarità del DURC, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come meglio specificato al successivo art. 56.
8. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente.
9. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato
dall’Esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
10. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:
a) Il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «Lavori a tutto il / / » con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
11. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
12. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 54, comma 2;
b) agli adempimenti di cui all’art. 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Art. 28. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione
1. Entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine finale di durata dell’Accordo Quadro verranno emessi, ricorrendone i presupposti, il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. Il termine decorre dalla produzione da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del Certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l’Esecutore non ottempererà a tale prescrizione.
2. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell’Esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l’ammontare complessivo delle prestazioni.
3. Dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto.
4. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
5. La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia applicate, nulla ostando, e previa costituzione e consegna della cauzione o garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, previa presentazione di regolare fattura.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
7. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
8. L’Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali di ritardo.
2. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
4. Si precisa che sono da considerare estranei al computo dei termini di pagamento:
• i termini occorrenti per i collaudi, anche parziali, per l’emissione dei certificati di pagamento ecc.;
• i tempi per la verifica di conformità della fornitura o della prestazione, decorso il quale decorre il termine di pagamento;
• i tempi per le certificazioni obbligatorie;
• i tempi necessari a verificare l’insussistenza di debiti con l’erario;
• i tempi necessari ad acquisire le quote di mutuo corrispondenti agli stati di avanzamento;
• i tempi necessari ad acquisire i contributi pubblici, nel caso in cui questi siano liquidati, previa certificazione di avanzamento dei progetti.
5. L’Operatore, con la stipula dell’Accordo, accetta la clausola di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di ritardo nel pagamento da parte della P.A., senza nessun diritto ad alcun risarcimento (xxxxxx Xxxxx 30 Ottobre 2014, n. 161).
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’art. 28, comma 5, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. L’Operatore, con la stipula dell’Accordo, accetta la clausola di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di ritardo nel pagamento da parte della P.A., senza nessun diritto ad alcun risarcimento (xxxxxx Xxxxx 30 Ottobre 2014, n. 161).
Art. 31. Revisione prezzi
1. Il presente appalto non prevede la revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma del Codice Civile.
2. Ai prezzi indicati nell’allegato Elenco Prezzi Unitari dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di procedura di gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
3. I predetti prezzi rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all’art. 2558, comma 1 del Codice Civile. Nessuna pretesa l’acquirente o locatario dell’azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del Codice dei contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell’Appaltatore.
CAPO 6. - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34. Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti e in conformità al D.M. n. 31/2018, agli offerenti è richiesta una “garanzia provvisoria”, con le modalità e alle condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara.
Art. 35. Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione a titolo di “garanzia definitiva”, pari al 10% dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia definitiva è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da uno dei soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, in conformità allo schema tipo 1.2 (1.2.1 nel caso di più garanti) e relative schede tecniche allegati al D.M. n. 31/2018, nonché al Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 103 comma 10 del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto all’Operatore economico che segue nella graduatoria.
Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 e dell’art. 103 comma 1 ultimo periodo del Codice dei contratti, l’importo della “garanzia provvisoria” e l’importo della “ garanzia definitiva” sono ridotti del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma
1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’art. 63, comma 3 del Regolamento generale.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei singoli lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda al suo interno anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; in caso di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, a emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Esecutore fino ai successivi 2 (due) mesi e devono essere prestate in conformità alla vigente normativa di settore.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma per un massimale corrispondente all’importo del contratto di Accordo Quadro;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a euro 5.000.000,00, in considerazione dello stato dei luoghi; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei Collaudatori in corso d’opera.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’art. 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’art. 48, comma 6 del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
CAPO 7. - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38. Verifica di regolare esecuzione dei lavori
1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformità al contratto e alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il Direttore dei Lavori, a seguito della comunicazione dell’Esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori relativi a ciascun singolo intervento, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso, accerta l’effettiva ultimazione dei lavori e ne verifica la regolare esecuzione.
2. Nell’ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per l’opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all’Esecutore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell’Esecutore non fossero accettate verrà applicata un’adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture.
Art. 39. Affidamento e contenuto dei singoli Ordini di Lavoro (contratti applicativi)
1. L’affidamento dei singoli Ordini di Lavoro avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore economico.
2. L’inoltro degli Ordini di Lavoro e la sottoscrizione con conseguente esecuzione degli stessi da parte dell’Esecutore equivalgono alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 40. Recapito operativo
1. L’Esecutore è obbligato a comunicare alla Direzione dei Lavori il recapito del proprio ufficio operativo, il numero del servizio fax, e-mail, e dell’utenza telefonica fissa e mobile, che saranno attivi per il periodo non coperto dall’apertura degli uffici e dal servizio di reperibilità interno, al quale poter far pervenire la comunicazione d’intervento. Tale recapito dovrà essere funzionante anche durante e dopo gli interventi effettuali. Il recapito dovrà essere in funzione per tutte le richieste di intervento indifferibile e urgente. Resta inteso che l’intervento potrà essere richiesto in qualsiasi momento, giorno o notte, da parte del Direttore dei Lavori.
Art. 41. Riprese video-fotografiche
1. Ove richiesto, l’Esecutore dovrà eseguire riprese video-fotografiche dei singoli interventi, attestanti l’esecuzione degli stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da indicazioni della Direzione dei Lavori.
CAPO 8. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Al fine di consentire le verifiche di cui all’art. 90, comma 9, e all’allegato XVII al D.lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.lgs. n. 81/2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 29, comma 5, primo periodo, del D.lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al Decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008;
g) il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere.
2. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del D.lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è un consorzio ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i) del D.lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 47, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 81/2008.
4. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 43. Piano sostitutivo di sicurezza
omissis
Art. 44. Piano di Sicurezza e di Coordinamento
1. L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.lgs. n. 81/2008.
I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, indicati all’art. 3, restano comunque fissi e invariabili.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’art. 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’art. 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli artt. 16 e 17.
4. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, qualora necessario, dovrà richiamare per iscritto l’Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l’intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all’eventuale risoluzione del contratto.
Art. 45. Piano Operativo di Sicurezza
1. L’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione o comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza è redatto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17, del Codice dei contratti l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Xxxxxxxxx redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’art. 48, comma 3, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato Speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani Operativi di Sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’art. 42, comma 4.
4. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis del D.lgs. n. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti Operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato D.lgs. n. 81/2008.
5. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
6. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 46. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento
1. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L’Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore.
3. Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
Art. 47. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l’iscrizione alla CCIAA, l’indicazione dei Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del Codice dei contratti, l’Affidatario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
3. Ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato:
• a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.lgs. n. 81/2008 e all’allegato XIII;
• a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
• a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
• ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
4. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
5. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori.
CAPO 9. - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 48. Subappalto e sub contratti
1. L’eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi della normativa di riferimento, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata; a tale scopo, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione sopraindicata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste.
3. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto. L’Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, in coerenza con il Piano di Sicurezza presentato dall’Appaltatore.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
6. Se l’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del D.lgs. n. 276 del 10/09/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
7. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione Committente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 49. Responsabilità in materia di subappalto
1. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.lgs.
n. 81/2008 e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D ecreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente Capitolato Speciale, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e se l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 5 del Codice dei contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi e secondo le modalità stabile dal Codice dei contratti.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 3 del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l’affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’art. 53 in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 50. Pagamento dei subappaltatori
1. Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si applicano le disposizioni di riferimento contenute nell’art. 105 del Codice dei contratti.
2. La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati dall’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nei casi indicati al comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti.
3. In caso di pagamento diretto, a norma del comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti, del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori, la liquidazione e la fatturazione delle spettanze dovute a tali soggetti, avverrà secondo la procedura e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante.
4. Anche nel caso di pagamento diretto, a norma del comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti, del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori, l’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Committente per l’esecuzione delle opere oggetto del subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dei lavori subappaltati.
CAPO 10. - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 51. Accordo bonario e transazione
1. Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste all’art. 205 commi da 2 a 6 del Codice dei contratti.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.
3. Ove il valore dell’importo oggetto di transazione sia superiore a 200.000,00 euro, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura della Stazione Appaltante, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento.
4. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal Dirigente competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.
5. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Art. 52. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’art. 51 e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il foro di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008, nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.
3. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente ai
sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo della Legge n. 136 del 2010.
4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da 100,00 euro a 500,00 euro per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 300,00 euro. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula dell’Accordo Quadro, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante.
Art. 55. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante può risolvere l’Accordo Quadro durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti dall’art. 108, comma 1 lett. a), b), c) e d) del Codice dei contratti.
2. La Stazione Appaltante deve risolvere l’Accordo Quadro durante il periodo di efficacia dello stesso qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 108, comma 2 lett. a) e b).
3. Il Direttore dei Lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il R.UP., nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso.
8. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
9. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice dei contratti. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la
presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
10. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità ad altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
11. Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.lgs. n. 159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
Art. 56. Clausola risolutiva espressa
1. Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso in cui l’Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
− mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell’esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per 5 volte anche non consecutive;
− inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dai provvedimenti stessi;
− manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
− rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
− ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell’importo dell’Accordo Quadro;
− sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
− non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
− affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;
− affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente;
− subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
− mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 o ai Piani di Sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;
− inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
− proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.lgs n. 81/2008;
− violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010);
− mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 (venti) giorni dalla formale messa in mora;
− perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
− violazione di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal comune di Cinisello Balsamo;
− ogni altro caso previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
3. Resta ferma l’applicazione dell’art. 108 del Codice dei contratti e di ogni altra disposizione normativa vigente al riguardo.
Art. 57. Effetti e disciplina della risoluzione
1. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Esecutore è obbligato a provvedere, immediatamente e in ogni caso alla data specificata con apposita comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, al fine della riconsegna e dell’immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
3. In caso di ritardo dell’Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l’Esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in 100,00 euro per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.
Art. 58. Recesso dal contratto
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter, e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori, previo il pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite (il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti).
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. L’Esecutore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2.
5. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
CAPO 11. - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 59. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Alla scadenza dell’Accordo Quadro (temporale o finanziaria) il Direttore dei Lavori ne dà comunicazione all’Appaltatore e redige entro 30 (trenta) giorni il certificato di ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori invia il certificato di ultimazione dei lavori al R.U.P. che ne rilascia copia conforme all’Esecutore.
2. Ai sensi del D.M. n. 49/2018, il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevede l’assegnazione di un termine, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni indicate.
3. Al termine dell’esecuzione dei lavori affidati con singolo contratto applicativo, si procede all’accertamento sommario. Senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di manutenzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.
4. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori dell’Accordo Quadro di cui al precedente comma 1 decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti.
5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Appaltatore non ha consegnato al Direttore di Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per l’accertamento della regolare esecuzione, né i termini per il pagamento della rata di saldo.
6. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell’Esecutore nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, nonché l’ammontare complessivo delle prestazioni.
Art. 60. Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la vigente disciplina di cui agli artt. da 215 a 235 del Regolamento generale.
Art. 61. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. I lavori ordinati vengono presi in consegna alla loro ultimazione.
CAPO 12. - NORME FINALI
Art. 62. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d’arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. È obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l’incolumità delle persone. L’Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell’opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l’Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento generale; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall’esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell’Appaltatore.
3. Oltre agli oneri generali prescritti dal Regolamento generale e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell’Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:
a) L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’apprestamento del cantiere quali:
- richiesta al Settore Polizia Locale, prima della consegna dei lavori, dell’ordinanza di occupazione del suolo pubblico;
- la maestranza, la fornitura, la posa e il ritiro della segnaletica verticale di divieto di sosta (art. 6 comma 4, lettera f del Codice della Strada) per i lavori contrattuali, richiedendo al settore Polizia Locale apposita ordinanza. Il divieto di sosta deve essere reso noto non meno di 48 (quarantotto) ore prima con il prescritto segnale (fig. II.74 e pannello integrativo ZONA RIMOZIONE COATTA mod.II.6m);
- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
- passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,
- tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell’Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
- allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
- la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l’esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
- l’adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
- l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili.
b) L’installazione e l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con
risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo benestare della Direzione dei Lavori.
c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo.
d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione dei Lavori.
e) L’Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell’esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l’organo di collaudo riterranno necessarie, nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione dei Lavori). La Direzione dei Lavori o l’Organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell’Appaltatore.
f) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d’opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell’Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.
La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata”.
L’Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e a eseguire la riparazione conseguente.
In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l’Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino a collaudo ultimato, rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all’osservanza delle norme di legge sulla circolazione e incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.
La manutenzione importa l’obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione dei Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 (quarantotto) ore dall’invito scritto si riserva di provvedere d’ufficio addebitando all’Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.
g) Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.
L’Esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore provocati da eventi eccezionali e nei limiti consentiti dal contratto.
Per i soli casi di forza maggiore provocati da eventi eccezionali l’Esecutore deve farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’Esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia dell’Esecutore, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’Esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Esecutore stesso.
I danni riconosciuti per cause di forza maggiore provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall’Appaltatore elusivamente a condizione che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell’Appaltatore.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.
Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all’Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni e alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.
h) La fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla Stazione Appaltante, salvo diversa espressa previsione.
L’Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.
i) La protezione delle opere: l’Esecutore dovrà provvedere all’idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante tettoie/coperture provvisorie, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all’asciutto e/o al riparo e all’adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l’efficacia di dette operazioni, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione.
j) La Direzione del cantiere: l’Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell’Ufficio Dirigente.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del Direttore di cantiere e l’accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l’Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ovvero, se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicarne il nominativo nonché l’accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.
L’Appaltatore dovrà attenersi ai vigenti Regolamenti Edilizi Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative.
k) La comunicazione immediata alla Stazione Appaltante circa il reperimento/la scoperta, nel corso dei lavori, di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.lgs. n. 42/2004 s.m.i.. L’Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi diritti e obblighi. L’Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente Autorità. Ai sensi dell’art. 35 del D.M. n. 145/2000 l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità e il diligente recupero.
l) Fornire alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per l’esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all’uso e alla manutenzione dell’opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’opera.
m) Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.
n) Assicurare in ogni momento l’esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede.
o) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:
a) L’Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell’apertura al transito; l’Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l’Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
b) L’Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali a uso alloggio e ufficio del personale di direzione e assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L’Appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell’acqua potabile agli operai e alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero o altro per gli operai stessi.
c) È fatto assoluto divieto all’Esecutore di servirsi dell’opera di personale della Stazione Appaltante.
d) L’Esecutore è obbligato a collocare il cartello di cantiere entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna. Il cartello, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovrà essere collocato in sito ben visibile. Per il contenuto, si rimanda alla Circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729 e lo stesso dovrà essere conforme all’art. 30 del Regolamento del Codice della Strada.
e) L’Esecutore si obbliga a procedere - prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, e all’uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall’Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l’Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l’Amministrazione. Resta inteso che l’attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.
f) L’Esecutore è obbligato a richiedere l’assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.
g) L’Esecutore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
h) L’Esecutore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l’area ricevuta in consegna dalla Stazione Appaltante per la realizzazione dell’opera.
i) L’Appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
j) Alla presentazione alla Direzione dei Lavori dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a.,
c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.
k) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della Legge 5 novembre 1971
n. 1086, del D.M. 17 gennaio 2018 e del D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al Collaudatore statico che sono a carico dell’Amministrazione.
l) L’Appaltatore deve adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata l’Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
m) L’Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e meccaniche dell’opera eventualmente realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.
5. In considerazione della situazione viabilistica del Comune di Cinisello Balsamo non è possibile autorizzare lavori o chiusure temporanee della viabilità principale dove vi è il passaggio del trasporto pubblico nelle ore di punta (dalle ore 07:30 alle ore 08:45 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30), pertanto l’Esecutore dovrà pianificare gli interventi tenendo conto di tale situazione. L’onere economico per il fermo cantiere è a totale carico dell’Appaltatore.
6. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.
Art. 63. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale dei lavori a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’Appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’Impresa Appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite;
d) l’Appaltatore dovrà presentare alla scadenza di ogni mese, all’Amministrazione comunale, copia di tutto il giornale dei lavori.
2. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica prima dell’inizio dei lavori, alla fine dei lavori e in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
3. Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 27 del D.M. n. 145/2000, ove l’esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nel tempo prefisso per cause non
ascrivibili all’Appaltatore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la Stazione Appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le sottostanti maggiorazioni.
4. Gestione dei lavori
L’Impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà garantire la reperibilità durante tutto l’arco delle 24 (ventiquattro) ore dei giorni sia feriali che festivi, al fine di garantire l’intervento urgente in caso di emergenza.
L’Impresa è tenuta a fornire all’atto della consegna dei lavori il nominativo del responsabile tecnico con relativo numero telefonico cui inoltrare le chiamate (detto numero deve essere sempre reperibile).
Per lo svolgimento delle attività di pronto intervento, pur rientrando nella categoria prevalente del presente appalto, non è consentito il ricorso al subappalto in quanto si tratta, per definizione, di lavorazione non programmabile.
La Direzione dei Lavori procederà alla contabilizzazione d’ufficio a misura e/o in economia con l’applicazione dei prezzi di contratto.
Applicazione indennità di reperibilità:
Non sono previste indennità di reperibilità, i prezzi rimangono invariabili per tutta la durata del contratto.
Interventi in sede di metrotramvia
L’Appaltatore dovrà garantire l’esecuzione di interventi sulle sedi stradali interessate dalle infrastrutture della metrotramvia in orario notturno dalle ore 02:30 alle ore 05:15 o in alternativa con altri orari autorizzati preventivamente dal gestore del trasporto pubblico ATM S.p.a.
5. Ferma restando la titolarità dei contratti di fornitura e i relativi oneri economici a carico del Comune, all’Appaltatore è demandato l’incarico di segnalare tempestivamente ai fornitori di energia elettrica, oltre che allo stesso Comune, eventuali guasti o malfunzionamenti, relativamente all’alimentazione elettrica per gli impianti oggetto dell’appalto, e conseguentemente di assistere il Comune con detti fornitori per le procedure amministrative e le fasi esecutive inerenti alla risoluzione dei problemi riscontrati o al soddisfacimento delle nuove esigenze. Analogamente, ferma restando la titolarità dei contratti di fornitura e i relativi oneri economici a carico del Comune, all’Appaltatore è delegato l’incarico di segnalare tempestivamente ai fornitori di servizi di telecomunicazione, oltre che al Comune, eventuali guasti o disfunzioni relativi alle linee e agli apparati di telecomunicazione asserviti ai sistemi oggetto del presente appalto, nonché nuove esigenze connesse ai nuovi impianti o al miglioramento delle funzionalità esistenti, e conseguentemente di assistere il Comune nei rapporti con detti fornitori per le procedure amministrative e le fasi esecutive inerenti all’eliminazione degli inconvenienti o al soddisfacimento delle nuove esigenze.
6. L’Appaltatore dovrà fornire la necessaria assistenza per il miglioramento della viabilità, ovvero dovrà fornire tempestivamente ogni indicazione utile per migliorare la viabilità in prossimità degli incroci o lungo gli itinerari semaforizzati. In particolare, l’Appaltatore dovrà segnalare le cause (soste abusive o altro) di riduzione di portata delle strade e le situazioni che danneggino le funzionalità dei sistemi di monitoraggio e di governo dei flussi di traffico.
7. Per tutti gli interventi, l’Appaltatore avrà cura e responsabilità di preavvisare, anche solo verbalmente, il comando della Polizia Locale affinché lo stesso assuma i provvedimenti di propria competenza e dia le direttive e le disposizioni esecutive necessarie per garantire, in ogni momento degli interventi stessi, la totale sicurezza del pubblico transito, decidendo, caso per caso, anche la necessità della contemporanea presenza di agenti di Polizia Locale, atti ad evitare qualsiasi situazione di pericolo.
8. L’Appaltatore dovrà avere, all’atto della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori, la disponibilità di una sede operativa da destinarsi a deposito di mezzi e materiali e uffici di gestione. L’Impresa, al momento della partecipazione alla gara, dovrà dichiarare, di essere in grado, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di costituire tale sede entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto stesso. I locali dovranno essere ad uso esclusivo dell’Appaltatore ed essere ubicati in un raggio di 20 (venti) km lineari dal Palazzo Comunale, in modo da poter espletare nel miglior modo possibile i lavori oggetto del presente appalto. Gli stessi dovranno essere conformi alle normative vigenti e con destinazione urbanistica compatibile. L’Appaltatore consentirà il
controllo della sede in qualsiasi momento venga richiesto dalla Stazione Appaltante.
Art. 64. Terre e rocce da scavo
1. L’Appaltatore deve provvedere a che tutti i materiali provenienti da scavi siano conferiti alle pubbliche discariche autorizzate o presso centro autorizzato della Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:
• riutilizzo presso il sito di produzione;
• attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi del D.P.R. n. 120/2017.
Per garantire la rintracciabilità del materiale l’impresa esecutrice è tenuta a compilare, per ogni trasporto, la dichiarazione di accettazione e presa in consegna del materiale.
2. L’Esecutore deve comunque attenersi a quanto disciplinato dal D.P.R. n. 120/2017.
Art. 65. Custodia dei cantieri
1. È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’art. 121 dell’allegato 1 al D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’art. 122 dell’allegato 1 al D.lgs. n. 104/2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 dell’Allegato 1 al D.lgs. n. 104/2010.
Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti
1. L’Appaltatore e il subappaltatore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i..
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 68. Patto d’integrità
1. Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati dalle parti, i contenuti previsti nel Patto d’Integrità, ai sensi di quanto previsto nel Piano vigente Triennale Prevenzione Corruzione, approvato dal Comune di Cinisello Balsamo.
Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; ad esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico per le sole aree oggetto di lavori e di cantiere, in quanto opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e) ai sensi dell’art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni previste dal Codice dei contratti.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del Capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Titolo II - Specificazione delle prescrizioni tecniche art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale
Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione invernale delle strade comunali comprensivo dello sgombero neve di strade e piazze comunali che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà di volta in volta ordinata dal Direttore dei Lavori nei singoli Ordini di Lavoro attenendosi al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro.
INDICE
ABBREVIAZIONI 2
DEFINIZIONI 2
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 3
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 3
Art. 1. Oggetto dell’appalto 3
Art. 2. Tipologie di interventi, organizzazione dell’appalto e disposizioni per l’esecuzione 4
Art. 3. Ammontare dell’appalto 9
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto 10
Art. 5. Categorie dei lavori 10
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 12
Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 12
Art. 7. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro 12
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 13
Art. 9. Fallimento dell’Appaltatore 14
Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere 14
Art. 11. Norme generali sui materiali, sui componenti, sui sistemi e sull’esecuzione 14
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 15
CAPO 3. - TERMINI PER L’ESECUZIONE 16
Art. 13. Durata dell’Accordo Quadro 16
Art. 14. Termini per l’ultimazione dei lavori, gestione dei lavori e reperibilità 16
Art. 15. Proroghe dei singoli Ordini di Lavoro o contratti applicativi 17
Art. 16. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori 17
Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P 18
Art. 18. Penali in caso di ritardo 18
Art. 19. Monitoraggio degli interventi 19
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 19
Art. 21. Ufficio di Direzione dei Lavori 20
CAPO 4. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 21
Art. 22. Lavori a misura 21
Art. 23. Eventuali lavori a corpo 21
Art. 24. Eventuali lavori in economia 21
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 21
CAPO 5. - DISCIPLINA ECONOMICA 22
Art. 26. Anticipazione 22
Art. 27. Pagamenti in acconto 22
Art. 28. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione 23
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 23
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 24
Art. 31. Revisione prezzi 24
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 24
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 24
CAPO 6. - CAUZIONI E GARANZIE 26
Art. 34. Garanzia provvisoria 26
Art. 35. Garanzia definitiva 26
Art. 36. Riduzione delle garanzie 26
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore 27
CAPO 7. - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 29
Art. 38. Verifica di regolare esecuzione dei lavori 29
Art. 39. Affidamento e contenuto dei singoli Ordini di Xxxxxx (contratti applicativi) 29
Art. 40. Recapito operativo 29
Art. 41. Riprese video-fotografiche 29
CAPO 8. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 30
Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 30
Art. 43. Piano sostitutivo di sicurezza 31
Art. 44. Piano di Sicurezza e di Coordinamento 31
Art. 46. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento 32
Art. 47. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza 32
CAPO 9. - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 34
Art. 48. Subappalto e sub contratti 34
Art. 49. Responsabilità in materia di subappalto 35
Art. 50. Pagamento dei subappaltatori 36
CAPO 10. - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 37
Art. 51. Accordo bonario e transazione 37
Art. 52. Definizione delle controversie 37
Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 37
Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 38
Art. 55. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori 38
Art. 56. Clausola risolutiva espressa 39
Art. 57. Effetti e disciplina della risoluzione 40
Art. 58. Recesso dal contratto 40
CAPO 11. - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 42
Art. 59. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 42
Art. 60. Termini per l’accertamento della regolare esecuzione 42
Art. 61. Presa in consegna dei lavori ultimati 42
CAPO 12. - NORME FINALI 43
Art. 62. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 43
Art. 63. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 47
Art. 64. Terre e rocce da scavo 49
Art. 65. Custodia dei cantieri 49
Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 49
Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti 49
Art. 68. Patto d’integrità 49
Art. 69 . Spese contrattuali, imposte, tasse 49
Titolo II - Specificazione delle prescrizioni tecniche art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale 51