CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO DI RITIRO CON RICONOSCIMENTO ECONOMICO DI ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI PRODOTTI PRESSO LE SEDI DI TRENTINO TRASPORTI S.P.A.
Art. 1 – Oggetto
L’affidamento del servizio oggetto della presente procedura riguarda il servizio di ritiro e recupero con riconoscimento economico dei rottami in metalli ferrosi, alluminio, metalli misti e cavi in rame derivanti da operazioni di manutenzione sui mezzi aziendali di Trentino trasporti S.p.A., adibiti al trasporto pubblico su gomma e ferrovia, nonché da demolizioni ferroviarie.
Art. 2 – Durata del contratto
La durata del contratto è di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di avvio del servizio e comunque fino alla concorrenza dell’importo complessivo netto contrattuale.
Art. 3 – Quantificazione delle prestazioni e ammontare dell’appalto
L'importo complessivo a base della presente procedura relativo al riconoscimento economico riferito all’intera durata del periodo contrattuale a decorrere dalla data di affidamento del servizio, è fissato in euro 150.550,00 (centocinquantamilacinquecentocinquanta/00) oltre I.V.A., di cui euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) oltre IVA, relativi agli oneri di sicurezza come dettagliati nell’Allegato D – “Proposta di documento unico di valutazione dei rischi interferenziali” (D.U.V.R.I.) e così suddivisi:
- euro 525,00 relativi alla sicurezza per la prevenzione e protezione da rischi interferenziali;
- euro 25,00 riconosciuti all’appaltatore per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid. Tale costo si intende valutato considerando cautelativamente il periodo presunto di 1 anno dalla data dell’affidamento.
Trentino trasporti si riserva la facoltà di aumentare il valore contrattuale del servizio, nei limiti di 1/5, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e pretendere alcunché, fatto salvo il corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti, che verrà regolata alle medesime condizioni contrattuali.
Art. 4 – Descrizione e modalità di esecuzione del servizio
Il servizio in affidamento prevede il ritiro e recupero con riconoscimento economico dei materiali indicati al precedente Art. 1.
Nella tabella di cui all’Allegato C si riporta nello specifico l’elenco dei C.E.R. oggetto del servizio, suddivisi per tipologie di materiali e distinti per le diverse sedi di produzione, con i relativi quantitativi stimati per la durata del contratto ed i riferimenti da considerarsi per il calcolo delle rispettive quotazioni. Le quantità riportate nella suddetta tabella, sono basate su una stima storica e pertanto puramente indicativa. Di conseguenza non costituiscono per l’aggiudicatario un minimo contrattuale garantito, in quanto le quantità effettive prodotte per ciascuna tipologia di rifiuto dipenderanno dalla concreta capacità produttiva di ogni singola sede aziendale.
Tutti i materiali oggetto del servizio dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero/riciclaggio e saranno sempre gestiti come rifiuto speciale non pericoloso.
Per lo svolgimento del servizio si richiede di garantire l’intervento di ritiro, presso le sedi aziendali interessate, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta formale via e-mail anticipata per via telefonica. In caso di mancato rispetto del giorno stabilito e concordato per il servizio d’asporto, ossia in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, sarà facoltà dell’amministrazione appaltante applicare una penale economica come indicata all’art. 13 del presente capitolato.
I formulari d’identificazione saranno sempre predisposti dal produttore Trentino trasporti.
Gli asporti presso le sedi dovranno essere effettuati, in base al caso specifico secondo quanto riportato nella tabella di cui all’Allegato C, mediante mezzi scarrabili, mezzi dotati di sistemi di sollevamento a gru e/o di pedana pneumatica e, per quanto riguarda i ritiri del C.E.R. 17.04.05
(rotaie d’acciaio, ruote e carrelli) effettuati lungo la linea ferroviaria Trento – Malè - Mezzana, mediante mezzi dotati di ragno.
La riconsegna dei container sarà concordata con il Servizio Ambiente di Trentino trasporti e non dovrà in alcun caso superare le 48 ore dalla data di ritiro. In caso di ritardata consegna, rispetto al limite temporale stabilito, sarà applicata una penale economica come indicata all’art. 13 del presente capitolato.
Le operazioni di ritiro dovranno sempre essere eseguite tramite trasportatori e mezzi autorizzati ed il conferimento dovrà avvenire presso idoneo ed autorizzato impianto di recupero e/o smaltimento.
L’aggiudicatario dovrà effettuare la raccolta ed il trasporto dei rottami e, previa autorizzazione scritta di Trentino trasporti, avrà la facoltà, se necessario, di conferire la merce ad impianti di trattamento non di sua proprietà, che comunque dovranno essere comunicati in sede di presentazione delle offerte economiche.
Tutti gli oneri di raccolta, trasporto e recupero dei rottami saranno completamente a carico dell’aggiudicatario, fatta eccezione per eventuali ritiri particolari effettuati lungo la linea ferroviaria Trento – Malè – Mezzana, per i quali si richiede di formulare la migliore offerta economica oraria (Euro/ora) per il riconoscimento dell’eventuale fermo macchina per attività di carico superiori a n. 2 ore, da indicare espressamente in cifre e in lettere sul “Modulo offerta economica” di cui all’Allegato E. Il prezzo di base relativo a tali oneri è fissato in 70,00 Euro/ora e non saranno accettati nell’offerta importi superiori.
Si richiede che, a seguito degli interventi di ritiro, ogni 4ª copia del formulario di identificazione di ciascun rifiuto speciale asportato, timbrata e firmata dal destinatario e con annotazione del peso verificato a destino, sia sempre anticipata a mezzo PEC all’indirizzo xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, entro 5 giorni di calendario dalla data dell’asporto, per permettere la registrazione corretta dello scarico nei termini di legge.
Le 4ª copie originali dei formulari d’identificazione dei rifiuti asportati dovranno essere consegnate a mano o a mezzo raccomandata A.R., direttamente al Servizio Ambiente di Trentino trasporti, entro e non oltre i 90 giorni di calendario dall’asporto, come previsto dall’art. 188 comma 3 del D.Lgs. 152/06. La mancata consegna, nei termini di legge, comporterà la comunicazione all’A.P.P.A. dell’accaduto e la contestuale applicazione di una penale economica come indicata all’art. 13 del presente capitolato. Il verificarsi di un secondo episodio analogo di mancata consegna nei termini, comporterà la risoluzione del contratto stesso, con la riserva di ogni risarcimento danni.
Ad ogni IVª copia del formulario d’identificazione rifiuto dovrà sempre essere allegato il tagliando di pesatura firmato da un responsabile della ditta aggiudicataria, che certifichi il peso verificato a destino. La mancata consegna dei certificati di pesatura sarà considerata inadempienza contrattuale e comporterà, dopo un solo sollecito senza riscontro, l’applicazione delle penali previste all’ art. 13 del presente capitolato speciale.
A seguito della richiesta d’asporto, l’aggiudicatario si impegna inoltre a trasmettere a mezzo email, per ciascuna tipologia di materiale, l’ultima quotazione specifica rilevata dal listino ufficiale vigente alla data del ritiro. La comunicazione dovrà essere inviata mediante trasmissione all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx della stampa del relativo listino/quotazione autorevole.
Alla fine di ogni mese Trentino trasporti provvederà all’emissione della fattura di riconoscimento economico il cui importo sarà determinato in funzione del peso verificato a destino e della percentuale di riconoscimento offerta, calcolata in base all’ultima quotazione ufficiale di riferimento per lo specifico materiale alla data del ritiro.
Trentino trasporti si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche per quanto riguarda le operazioni di pesatura dei rifiuti, che dovranno essere effettuate secondo le modalità come di seguito specificate, salvo diverse indicazioni puntuali definite in accordo tra la società appaltante e la ditta affidataria.
Le pesature a pieno carico ed a mezzo vuoto saranno eseguite presso una pesa pubblica ubicata entro il raggio di 25 km dall’unità locale relativa all’asporto, indicata all’aggiudicatario del servizio al momento della richiesta di prelievo del rifiuto. Le pese di riferimento per le operazioni di pesatura saranno individuate in modo da garantire complessivamente la copertura della distanza massima tra le unità locali oggetto del servizio, a partire da Trento fino al termine della linea
ferroviaria Trento-Malè-Mezzana, garantendo un’ottimizzazione degli spostamenti ciascuna per la propria zona di competenza.
A tal proposito si comunica che da parte di Trentino trasporti S.p.A. non sarà dovuto alla ditta aggiudicataria alcun onere aggiuntivo per il doppio transito (a mezzo pieno e a mezzo vuoto) del veicolo presso la pesa indicata.
In particolare, nel formulare l’offerta la ditta dovrà tener conto:
- del passaggio a vuoto presso la pesa pubblica;
- del servizio di carico dei rifiuti presso la ns. unità locale;
- del passaggio a pieno carico presso la pesa pubblica;
- del trasporto presso la propria sede per lo scarico del rifiuto.
Trentino trasporti si riserva inoltre la facoltà di effettuare nel corso di tutti gli asporti la determinazione preventiva del peso del rifiuto speciale asportato. In caso di evidenti incongruenze di peso (in difetto ≥ al 10%), non attribuibili alla diversa sensibilità dei sistemi di pesatura, sarà facoltà di Trentino trasporti, al terzo riscontro trasmesso per iscritto all’aggiudicatario, risolvere in tronco il contratto stesso, senza alcun obbligo di risarcimento del danno per la risoluzione.
Art. 5 – Variazione dei servizi
Trentino trasporti si riserva la facoltà d’integrare nuove tipologie di rifiuti speciali e/o sedi aggiuntive, attualmente non prevedibili e non contemplate nell’Allegato C, che potranno essere aggiunte nel periodo di durata del contratto e per le quali sarà richiesta una specifica offerta economica.
L’integrazione dovuta a nuovi rifiuti e/o nuove sedi rimarrà comunque contenuta all’interno dell’importo complessivo netto contrattuale, come indicato al precedente art. 3.
Trentino trasporti si riserva inoltre la facoltà di richiedere preventivi anche a terzi e decidere, a suo insindacabile giudizio, l’affidamento del servizio stesso per la gestione di nuovi
C.E.R. e/o altre sedi produttive.
Art. 6 – Xxxxx e obblighi dell’appaltatore in materia di sicurezza
L’aggiudicatario, nell’adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell’art. 9.
La stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi, delle norme che regolano la presente procedura, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del servizio.
Per la parte relativa agli oneri e obblighi in materia di sicurezza si fa espresso riferimento all’Allegato D – “Proposta di documento unico di valutazione dei rischi interferenziali” (D.U.V.R.I.).
La ditta affidataria dovrà essere in grado di svolgere tutte le prestazioni previste nel presente capitolato speciale nel rispetto delle procedure e delle norme comportamentali e di prevenzione dei rischi riportate nel D.U.V.R.I.
Il “D.U.V.R.I. proposta” è stato predisposto preventivamente all’affidamento del servizio in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”.
Il documento contiene le informazioni sui rischi specifici esistenti nelle sedi presso le quali verranno svolte le attività oggetto della presente procedura ed illustra le modalità operative e di gestione delle emergenze atte a ridurre al minimo i rischi interferenziali connessi agli ambienti in oggetto, che la ditta affidataria dovrà tenere in considerazione per la redazione delle procedure operative e di emergenza. Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori, già valutati all’interno del documento di valutazione dei rischi proprio dell’appaltatore, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Nel D.U.V.R.I. sono altresì riportate le misure di prevenzione contro il contagio da COVID- 19, nell’ambito dei rapporti con i soggetti esterni, in considerazione dell’emergenza dovuta all’epidemia in corso.
Il D.U.V.R.I. definitivo dovrà essere formalizzato successivamente all’aggiudicazione, contestualmente alla stipula del contratto, prima dell’inizio delle attività. Come attività preliminare e propedeutica alla stesura del contratto e del D.U.V.R.I. definitivo, il responsabile di Trentino trasporti organizzerà un incontro con la ditta affidataria al fine di attuare lo scambio di informazioni necessarie a caratterizzare gli ambienti, le attività da effettuare, valutare i rischi e definire le misure di sicurezza, compresa la gestione delle emergenze. Tale scambio di informazioni avverrà sulla base dei contenuti del “D.U.V.R.I. proposta” (Allegato D).
Art. 7 – Obblighi a carico della stazione appaltante
La stazione appaltante si impegna a riconoscere i corrispettivi previsti nel contratto solo e unicamente per le prestazioni correttamente eseguite.
Art. 8 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal X.Xxx. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
j) le norme del codice civile.
Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 9 – Documenti che fanno parte del contratto
Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto:
1. il capitolato speciale e suoi allegati;
2. l’offerta economica
3. il DUVRI.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 10 - Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali l’appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all’adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.
I costi diretti derivanti dall’applicazione delle precitate misure sono riconosciuti dalla stazione appaltante all’esecutore, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, e risultano quantificati all’art. 3 del presente Capitolato.
Art. 11 – Obblighi e responsabilità a carico della ditta affidataria
È fatto obbligo alla ditta affidataria di:
▪ garantire la regolarità e la continuità dei vari servizi e prestazioni previste dal presente capitolato speciale e pertanto fornire tutto il personale necessario e sufficiente alle esigenze di servizio, qualunque sia il carico di lavoro. Non saranno accettate, quali giustificazioni ad eventuali ritardi nell’esecuzione dei lavori, eventuali concomitanze di ulteriori lavori urgenti. Tutto il personale addetto al servizio lavorerà sotto la diretta responsabilità della ditta affidataria, ma Trentino trasporti potrà eventualmente chiedere l’esclusione di persone che risultino ad essa non gradite;
▪ operare in ogni momento nel pieno rispetto della normativa di legge vigente in ambito ambientale, sicurezza e trasporto di rifiuti speciali;
▪ collaborare con il Servizio Ambiente di Trentino trasporti ai fini del corretto utilizzo e funzionamento del sistema di tracciabilità e controllo dei rifiuti che potrà essere istituito, adeguandosi tempestivamente ad ogni eventuale futura prescrizione che la normativa introdurrà per la corretta gestione dei rifiuti speciali;
▪ essere regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 e xx.xx. e i., nella categoria 4 e/o 5 per l’attività di trasporto in conto proprio e/o conto terzi, con le classi necessarie per l’esecuzione del servizio in affidamento e per ciascuno dei rifiuti speciali prodotti da Trentino trasporti come riportati nell’Allegato C;
▪ essere in possesso di idonea garanzia fideiussoria, in corso d’efficacia, nei confronti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, atta a coprire, ai sensi della normativa vigente, ogni eventuale danno ambientale in conseguenza dell’attività svolta nell’ambito di tutte le categorie e classi interessate dal servizio in affidamento;
▪ consegnare la documentazione in copia conforme all’originale, resa tale anche con dichiarazione allegata da parte del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, della propria iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto, delle autorizzazioni vigenti degli impianti di trattamento finale complete di ogni atto integrativo, delle relative garanzie fideiussorie, delle convenzioni di conferimento e degli eventuali contratti
in essere ai sensi della vigente normativa. Qualora l’attività di recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi avvenisse presso un impianto di proprietà, la ditta affidataria dovrà fornire copia della propria autorizzazione e relativa garanzia fideiussoria per la gestione delle attività di recupero dei rifiuti previsti nel capitolato speciale, relative almeno all’attività di messa in riserva (operazione R13), ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Qualora l’attività di recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi avvenisse presso un impianto di terzi, la ditta affidataria dovrà dare comunicazione in sede di presentazione dell’offerta economica degli estremi dell’impianto di destinazione e fornire copia dell’autorizzazione e garanzia fideiussoria di detto impianto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
▪ consegnare tempestivamente al Servizio Ambiente della società ogni atto di rinnovo, variazione e/o integrazione o revoca delle autorizzazioni/iscrizioni in essere abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura rilasciate dalle competenti autorità; in caso di mancata comunicazione o consegna di tali atti, in maniera tempestiva, sarà facoltà di Trentino trasporti applicare le penali indicate all’art. 13 del presente capitolato;
▪ utilizzare per i trasporti dei rifiuti speciali esclusivamente mezzi autorizzati ed iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Consegnare al Servizio Ambiente di Trentino trasporti, prima dell’avvio del servizio e in caso di sostituzione anche di uno solo dei mezzi di trasporto, i dati identificativi degli stessi mezzi e copia delle autorizzazioni di trasporto relative a ciascun automezzo utilizzato, rilasciate dalle Autorità competenti. L’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dovrà inoltre essere attestata da perizia giurata e garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui si chiede copia in sede di sottoscrizione del contratto;
▪ comunicare, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, il nominativo del Responsabile Tecnico per il servizio;
▪ rispettare giorni e orari degli appuntamenti di servizio richiesti e concordati; in caso di ritardi Trentino trasporti procederà all’applicazione delle penali come indicate al successivo art. 13 del presente capitolato.
▪ assumere la responsabilità a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi ad essa affidati, restando inteso che le norme contenute nel presente capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limita né riduce la sua responsabilità. La società appaltante e tutto il personale di Trentino trasporti preposto alla direzione tecnico- amministrativa del servizio si intende esplicitamente esonerato da qualsiasi responsabilità inerente all’esecuzione del contratto e deve essere sollevato dalla ditta aggiudicataria da ogni e qualsiasi azione che potesse eventualmente essere promossa contro di essa;
▪ rispettare qualsiasi altra disposizione e provvedimento normativo, vigenti o futuri, che possa riguardare l’esecuzione del contratto, senza pretendere per ciò ulteriore compenso o rimborso e in ogni caso senza aggravio alcuno per Trentino trasporti;
▪ segnalare a Trentino trasporti eventuali modifiche e/o integrazioni normative previste da nuove normative emanate nel corso del contratto e relative al servizio affidato;
▪ adottare a propria cura e spese tutte le cautele e le misure preventive necessarie per evitare qualsiasi rischio di infortunio e garantire la salute e l’incolumità delle persone addette e di terzi, ivi inclusi dipendenti e amministratori di Trentino trasporti, nonché per evitare danni a beni e proprietà pubbliche e private, nel rispetto di tutte le procedure, norme comportamentali e prescrizioni riportate nell’Allegato D - “Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali” (D.U.V.R.I.). Ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’assuntore del servizio, restandone sollevata Trentino trasporti, nonché il personale della stessa preposto alla direzione e alla sorveglianza;
▪ fornire personale formato in ordine alla gestione delle emergenze in corso d’opera;
▪ applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto della presente procedura e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi nazionale e
territoriale di lavoro della categoria vigente, durante tutto il periodo contrattuale. La ditta affidataria è inoltre tenuta all’adempimento di qualsiasi obbligo verso i suoi dipendenti per quanto attiene le assicurazioni derivanti da leggi e contratti collettivi ed i contributi previdenziali;
▪ garantire adeguate coperture assicurative contro la morte e gli infortuni, nonché per responsabilità civile, degli addetti all’esecuzione del servizio di cui alla presente procedura, nei modi più appropriati ed in ogni caso in quelli prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore o che saranno emanati in corso del contratto, sollevando Trentino trasporti da ogni responsabilità al riguardo.
L’appaltatore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.T. - R.C.O. e polizze RC autoveicoli dei mezzi, in corso di validità, che si intendono utilizzare nell’esecuzione del servizio, come meglio specificate all’art. 12 del presente capitolato;
▪ mettere a disposizione della committente, qualora richiesto, documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei pagamenti contributivi, retributivi ed assicurativi, nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni svolte in esecuzione del contratto;
▪ indicare all’atto della stipula del contratto, il nominativo e tutti i recapiti del responsabile dell’organizzazione del servizio.
Art. 12 – Assicurazioni contro infortuni e danni
Qualora l’Impresa aggiudicataria non ne sia già in possesso, dovrà provvedere alla stipula di un’adeguata polizza assicurativa R.C.T. - R.C.O. a copertura di eventuali danni, causati nello svolgimento dell’attività oggetto della presente procedura, a persone e/o beni di Trentino trasporti, nonché a terzi, con massimale minimo di almeno euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni sinistro, compresa la responsabilità personale dei dipendenti ed estesa al danno ambientale.
I mezzi utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni del Codice della Strada e con idonea copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi, estesa all’attività di carico e scarico e al danno ambientale, con massimale unico per sinistro pari ad almeno euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Tale parco mezzi dovrà comprendere veicoli dotati di sistemi di sollevamento a gru e/o sponda idraulica e transpallet con bilancia, autorizzati al trasporto dei rifiuti speciali.
Copia di dette polizze, compresa la prova dell’avvenuto pagamento del premio di assicurazione, dovrà essere fornita dall’aggiudicatario, alla stipula del contratto e poi a cadenza annuale, a Trentino trasporti, che si riserva la facoltà di richiedere le modifiche e/o integrazioni che, a proprio giudizio, dovessero rendersi necessarie per adeguare la copertura prestata alla natura specifica del servizio oggetto della presente procedura.
Art. 13 – Ritardi e penalità
In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, Trentino trasporti procederà all’applicazione delle penali di seguito indicate, previa contestazione delle inadempienze per iscritto anche a mezzo e-mail (PEC), con possibilità per l’appaltatore di presentare eventuali controdeduzioni entro il termine che verrà indicato nella segnalazione della stazione appaltante.
1. Il servizio di asporto di ogni tipologia di rifiuto speciale dovrà essere garantito entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di richiesta a mezzo e-mail, indipendentemente dalla sede aziendale interessata. In caso di mancato rispetto del giorno stabilito e concordato per il servizio d’asporto, ossia in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, sarà facoltà dell’amministrazione appaltante applicare una penale economica, per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, pari ad Euro 100,00 (cento/00).
2. È richiesto alla ditta affidataria di rispettare gli orari degli appuntamenti di servizio richiesti, con una tolleranza massima di 30 minuti in ritardo. Oltre i 30 minuti di ritardo, non comunicati anticipatamente, sarà facoltà della società appaltante applicare una penale fissa pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora e proporzionalmente per ogni frazione di ora di ritardo.
3. Relativamente all’obbligo di riconsegna dei container di proprietà di Trentino trasporti entro il termine massimo delle 48 (quarantotto) ore successive all’asporto, in caso di ritardata
consegna, rispetto al limite temporale stabilito, sarà applicata una penale pari a Euro 100,00
(cento/00) per ogni giorno naturale di ritardo.
4. La mancata consegna del certificato di pesatura, sottofirmato dal responsabile dell’impianto, in allegato alla 4ª copia originale di ogni formulario, comporterà, dopo un primo sollecito senza riscontro, l’applicazione da parte di Trentino trasporti di una penale economica pari al 50% (cinquanta percento) dell’importo complessivo relativo al ritiro dello specifico rifiuto identificato dal formulario sprovvisto di tagliando.
5. La mancata consegna a Trentino trasporti entro 90 giorni di calendario della 4ª copia originale dei formulari d’identificazione rifiuti, come stabilito al precedente art. 4, comporterà l’applicazione di una penale economica pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni formulario, la contestuale comunicazione all’A.P.P.A. dell’accaduto e la consegna immediata della copia conforme. Il verificarsi di un terzo episodio analogo di mancata consegna nei termini, comporterà inoltre la risoluzione del contratto stesso, con la riserva di ogni risarcimento danni.
6. In caso di mancata comunicazione o consegna di ogni atto di rinnovo, variazione e/o integrazione delle autorizzazioni/iscrizioni in essere, sarà facoltà di Trentino trasporti applicare una penale fissa di Euro 200,00 (duecento/00) se la mancata consegna si sia verificata in un periodo in cui non si sono fatti ritiri e nella misura fissa di Euro 3.000,00 (tremila/00) se la mancata consegna è avvenuta in un periodo in cui sono stati eseguiti ritiri senza conoscere tali aggiornamenti.
Le penali saranno fatturate da Trentino trasporti.
Ogni penale, prevista dal presente capitolato, sarà preceduta o accompagnata da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata A.R. o via PEC, alla quale l’Impresa aggiudicataria avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro il termine che sarà indicato nella contestazione medesima.
Art. 14 – Tempo di avvio del servizio
La società aggiudicataria dovrà essere in grado di svolgere tutte le prestazioni previste nel presente capitolato speciale ed attuare tutte le procedure e le norme comportamentali e di prevenzione dei rischi riportate nel D.U.V.R.I. – “Allegato D” entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di affidamento del servizio.
Art. 15 – Prezzi
La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire il servizio riconoscendo le percentuali indicate nell’Allegato E - “Modulo offerta economica”, che saranno comprensive di tutti gli oneri necessari per la corretta e completa esecuzione dello stesso.
Le percentuali di riconoscimento offerte, per ogni tipologia di rifiuto, si intendono fisse e invariabili e non saranno soggette a revisione per tutta la durata del contratto.
Per i servizi non espressamente previsti dal presente capitolato, l’impresa aggiudicataria e Trentino trasporti dovranno preventivamente concordare le nuove percentuali sulla base dei seguenti principi:
a) analogia con le percentuali già definiti nel contratto per tipologie affini di rifiuti speciali;
b) ove il ricorso all’analogia non fosse possibile, di comune accordo in base alle proposte presentate dall’Impresa aggiudicataria.
Art. 16 – Modalità di fatturazione e pagamento
Alla fine di ogni mese ed a seguito del controllo delle 4ª copie dei formulari d’identificazione dei rifiuti trattati anticipate a mezzo PEC, con relativi certificati di pesatura, Trentino trasporti provvederà all’emissione della fattura di riconoscimento economico il cui importo sarà determinato in funzione del peso verificato a destino e della percentuale di riconoscimento offerta, calcolata in base all’ultima quotazione ufficiale di riferimento per lo specifico materiale alla data del ritiro.
Con riferimento agli oneri relativi alla sicurezza da interferenza e costi diretti derivanti dall’applicazione delle misure per contrasto al Covid–19 ed agli eventuali costi dovuti al fermo macchina per attività di carico superiori a n. 2 ore del C.E.R. 17.04.05 lungo la linea ferroviaria Trento-Malè-Mezzana (come specificato all’art. 4 del presente capitolato), Trentino trasporti riconoscerà gli importi pattuiti esponendoli direttamente in fattura, a diminuzione dell’importo complessivo dovuto.
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della Legge Provinciale n. 2/2016.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 18 – Risoluzione del contratto
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
a) xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell’art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 17 del presente capitolato;
e) il verificarsi di un terzo episodio di mancata consegna entro 90 giorni di calendario della 4ª copia originale dei formulari d’identificazione rifiuti, come stabilito all’art. 13 del presente capitolato;
f) il verificarsi di un terzo episodio di riscontro di evidente incongruenza di peso (in difetto ≥ 10%), come stabilito dall’art. 4 del presente capitolato;
g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione della presente procedura;
i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
Art. 19 – Responsabilità solidale – tutela dei lavoratori
In tema di responsabilità solidale negli appalti è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare tempestivamente eventuali contenziosi e di mettere a disposizione della committente, qualora richiesto, documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei pagamenti contributivi, retributivi ed assicurativi, nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni svolte in esecuzione del contratto.
L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Art. 20 – Definizione delle controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs.
n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 21 – Stipulazione del contratto e imposta di bollo
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’ammontare dell’imposta di bollo è interamente a carico dell’aggiudicatario e verrà addebitato nella prima fattura utile emessa da Trentino trasporti S.p.A. e versato dalla scrivente a valere sulla propria autorizzazione all’assolvimento virtuale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Trento n. 64200/2004 del 21.12.2004.
Art. 22 – Trattamento dati personali e riservatezza
1. Le parti si impegnano a trattare i dati necessari alla gestione della presente procedura nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d’ora in avanti, per brevità, GDPR) e della normativa nazionale in materia di tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018).
2. In relazione al servizio affidato, Titolare del trattamento è Trentino trasporti S.p.A., che determina le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del GDPR e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell’art. 29 del GDPR, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
3. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell’appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, con la stipula del contratto, l’appaltatore, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l’allegato “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” al presente capitolato speciale, per gli adempimenti previsti nel contratto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considererà revocata a completamento dell’incarico.
Art. 23 - Clausole sociali
Avuto riguardo all’art. 32 della L.P. n. 2/2016 in tema di clausole sociali, si prevede l’obbligo per l’aggiudicatario di applicare disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale; in considerazione dell’incidenza della manodopera stimata inferiore al 50% (circa 30%) del valore del servizio oggetto della presente procedura e delle tipologie di prestazioni previste nel contratto, non viene applicato il disposto relativo all’inserimento di persone svantaggiate e all’assunzione dei dipendenti uscenti per cambio di gestione.
Art. 24 - Disposizioni relative al rispetto del d.lgs. 231/2001
L’aggiudicatario prende atto dell’avvenuta adozione, da parte di Trentino trasporti S.p.A., di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché di un Codice Etico con allegato Codice di Comportamento e di Misure Integrative per la Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito della società stessa nella versione più attuale, e si impegna a rispettare le norme ed i principi di comportamento ivi contenuti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
L’adozione, da parte dell’aggiudicatario, di qualsiasi condotta contraria ai principi riportati nei documenti di cui al comma precedente configurerà un inadempimento grave delle obbligazioni di
cui al presente contratto e legittimerà Trentino trasporti S.p.a. a risolverlo con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 25 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell’appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).
Art. 26 - Norma di chiusura
L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del servizio in oggetto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.