Titolo V - Compravendita di prodotti Capitolo Secondo – Prodotti dell’agricoltura
Titolo V - Compravendita di prodotti Capitolo Secondo – Prodotti dell’agricoltura
a) Frumento
b) Granoturco
c) Riso
d) Cereali minori
Sommario USI COMUNI | ||
CONTRATTAZIONI IN GENERE Conclusione del contratto …………………………………………………………………………………….. | Art. | 1 |
Clausola «vista e gradita» …………………………………………………………………………………….. | » | 2 |
Vendita su denominazione ……………………………………………………………………………………. | » | 3 |
REQUISITI DELLA MERCE Caratteristiche generali ……………………………………………………………………………………….. | » | 4 |
Merce sana ……………………………………………………………………………………………………. | » | 5 |
Merce leale ……………………………………………………………………………………………………. | » | 6 |
Merce mercantile ……………………………………………………………………………………………… | » | 7 |
IMBALLAGGI Imballi ………………………………………………………………………………………………………….. | Art. | 8 |
CONSEGNA Termini di consegna ……………………………………………………………………………………………. | Art. | 9 |
Consegna in imballi del compratore ……………………………………………………………………………. | » | 10 |
Reclami .…………………………………………………………………………………………………….…... | » | 11 |
Disposizioni per la consegna ……………………………………………………………………...…………..... | » | 12 |
Luogo di consegna ………………………………………………………….………………………………….. | » | 13 |
Tolleranze sui quantitativi contrattati ………………………………………………………………………….. | » | 14 |
Peso ………………………………………………………………………………………………...…………… | » | 15 |
Termini e disposizioni per la esecuzione del contratto …………………………………………………………. | » | 16 |
Mancata osservanza dei termini di consegna o di ritiro ………………………………..……………………..... | » | 17 |
Causa di forza maggiore ..………………………………………………………………………………………. | » | 18 |
RICEVIMENTO E CONTROLLO
Ricevimento della merce Art. 19
Differenze qualitative - Mancato controllo da parte del venditore e prelievo campioni .………………………. | » | 20 |
Campionamento - Analisi e perizie ..…………………………………………………………………………… | » | 21 |
Abbuoni per differenza di qualità o di condizionamento ..……………………………………………………... | » | 22 |
Rischi di viaggio ………………………………………………………………………………………………... | » | 23 |
PREZZO E PAGAMENTO Prezzo …………………………………………………………………………………………………………... | » | 24 |
Pagamento ………………………………………………………………………………………………….…… | » | 25 |
Pagamento contro apertura di credito …………………………………………………………………………... | » | 26 |
Pagamento contro reversali .…………………………………………………………………………………….. | » | 27 |
Ritardato o mancato pagamento ………………………………………………………………………………... | » | 28 |
Ritardato o mancato pagamento di altri contratti …………………………………………………………..…... » 29 Pagamento nei casi di contestazione ……………………………………………………………………………. » 30 Variazioni tributarie ……………………………………………………………………………………….……. » 31
MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Risoluzione del contratto Art. 32
USI PARTICOLARI
GRANI - MAIS – GRANAGLIE NAZIONALI
Requisiti della merce …………………………………………………………………………………………… Art. 33
Peso specifico (ettolitrico) ……………………………………………………………………………………… | » | 34 |
Deficienza di peso specifico (ettolitrico) .……………………………………………………………………… | » | 35 |
Tolleranza di corpi estranei ..…………………………………………………………………………………… | » | 36 |
Tolleranze (umidità del mais)…………………………………………………………………………………… | » | 37 |
Calo di trasporto ….…………………………………………………………………………………………….. | » | 38 |
Provvigione ..…………………………………………………………………………………………………..... | » | 39 |
CEREALI DI PROVENIENZA ESTERA
Conclusione del contratto ………………………………………………………………………………………. Art. 40
Vendite su certificato di qualità o di condizionamento ………………………………………………………… | » | 41 |
Abbuoni .……………………………………………………………………………………………………....... | » | 42 |
Vendite a condizioni di pagamento contro buono di consegna ………………………………………………… | » | 43 |
Provvigione .…………………………………………………………………………………………………….. | » | 44 |
SFARINATI E CASCAMI DI GRANO E DI MAIS
Calo di trasporto …………………………………………………………………………………………………Art. 45 Peso uniforme ..………………………………………………………………………………………………..... » 46
Abbuono per eccedenza percentuale di ceneri …………………………………………………………………. » 47
Provvigione ..……………………………………………………………………………………………………. » 48
RISONI
Peso ..…………………………………………………………………………………………………………….Art. 49 Tolleranze (peso) ……………………………………………………………………………………………….. » 50
Tolleranze (umidità) ……………………………………………………………………………………………. » 51
Tolleranze (corpi estranei) ……………………………………………………………………………………… » 52
Provvigione ……………………………………………………………………………………………………... » 53
RISI E ROTTURE DI RISO
Tolleranze (corpi estranei) - Xxxxxxx ………………………………………………………………………….. Art. 54 Calo di trasporto ………………………………………………………………………………………………... » 55
Merce destinata all’estero (peso e qualità) - Campionamento ..………………………………………………… » 56
Provvigione ……………………………………………………………………………………………………... » 57
SEMENTI IN NATURA
Estensione degli usi .……………………………………………………………………………………………. Art. 58
Vendite su campione reale ……………………………………………………………………………………… | » | 59 |
Vendita con garanzia di purezza e germinabilità .………………………………………………………………. | » | 60 |
Omogeneità ……..…………………………………………………………………………………………….… | » | 61 |
Peso dei colli .…………………………………………………………………………………………………… | » | 62 |
Reclami - Analisi ..……………………………………………………………………………………………… | » | 63 |
Provvigioni ..……………………………………………………………………………………………………. | » | 64 |
SEMI OLEOSI
Contrattazioni ………………………………………………………………………………………………….. Art. 65 Differenze qualitative tolleranze ed abbuoni …………………………………………………………………… » 66
Reclami - Campionamento e Analisi ..………………………………………………………………………….. » 67
Provvigioni ..……………………………………………………………………………………………………. » 68
CONCIMI, ANTICRITTOGAMICI E AFFINI
Reclami, campionatura, analisi ………………………………………………………………………………… Art. 69
ITER DELL’ACCERTAMENTO
Primo accertamento:
27 maggio 1878.
Ultima revisione:
a) esame del Comitato tecnico: 12 dicembre 1996/1997.
b) approvazione del testo definitivo dalla Commissione usi: 27 novembre 1997.
c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione n. 66 del 26 gennaio 1998.
Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi
a) esame del Comitato tecnico: Maggio 0000 - Xxxxxxx 0000.
b) approvazione del testo definitivo dalla Commissione usi: 2 dicembre 2009.
c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta: deliberazione 116 del 23 dicembre 2009.
USI COMUNI
CONTRATTAZIONI IN GENERE
Art. 1 - Conclusione del contratto.
I contratti relativi a compravendite di cereali, di farine, di legumi, di sementi in natura, di semi oleosi, di mangimi (alimenti complementari ad uso zootecnico), di granaglie diverse e di imballi, conclusi sulla piazza di Lodi, anche a mezzo di mediatori di altre piazze, si ritengono nel silenzio delle parti stipulati secondo gli usi e le consuetudini della piazza di Lodi.
Se il contratto è stipulato a mezzo di mediatore, questi rilascia o invia alle parti uno stabilito o fissato di compravendita, contenente tutti gli estremi del contratto.
Lo stabilito di mediazione ha valore confirmatorio, fa fede dell’affare e si intende valido e vincolativo tra le parti.
Se il contratto è stipulato senza intervento di mediatore, le parti sogliono darsi conferma dell’affare concluso anche mediante semplice lettera raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico1.
Art. 2 - Clausola «vista e gradita».
Con la clausola «vista e gradita» (quando sia usata nel senso «da vedere e gradire») o «salvo visita», il compratore si riserva di perfezionare il contratto dopo aver predisposto le analisi di carattere morfologico e analitico ritenute opportune, ma è obbligato a sciogliere tale riserva nel termine non superiore di norma a due giorni lavorativi successivi.
Il venditore è liberato da ogni impegno se il compratore non adempie all’obbligo nel termine concordato.
Art. 3 - Vendita su denominazione.
Il venditore che abbia contrattato merce su denominazione è tenuto a consegnare merce conforme alla qualità corrispondente alla denominazione medesima, avuto riguardo alla buona media dell’annata, al tempo di consegna ed alla provenienza della merce.
REQUISITI DELLA MERCE
Art. 4 - Caratteristiche generali.
Se la merce non è contrattata «su campione reale» o con le clausole «vista e gradita» o «salvo visita» o «tal quale» od altre simili, si intende sempre contrattata alla condizione di «sana, leale e mercantile».
Art. 5 - Merce sana.
Per merce sana s’intende merce esente da odori anormali, che non sia riscaldata, né fermentata, né germogliata e che non abbia macchie di muffa, non contenga granelle carbonate e cotte o tarlate: il tutto secondo la buona media dell’annata e in rapporto all’epoca della consegna.
Art. 6 - Merce leale.
Per merce leale si intende merce che non ha subìto manipolazioni tendenti ad occultare in tutto o in parte vizi e difetti.
1 Gli operatori aderenti all’Associazione Granaria (che gestisce il Mercato dei Cereali ed affini di Milano per conto della C.C.I.A.A. di Milano) sogliono confermare i loro affari mediante scambio di contratti predisposti dall’Associazione Granaria.
Art. 7 - Merce mercantile.
Per merce mercantile si intende merce che non ha vizi o difetti speciali tali da impedirne la sua classificazione, all’epoca della consegna, nella buona media del prodotto dell’annata, in relazione alla provenienza della merce stessa.
IMBALLAGGI
Art. 8 - Imballi.
Gli imballi devono essere atti all’uso e generalmente forniti dal venditore. CONSEGNA
Art. 9 - Termini di consegna.
Se la merce è contrattata per «consegna prontissima» o «immediata», la merce si intende a disposizione del compratore dalla data di conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.
Per contratti stipulati alla condizione di consegna pronta/disponibile, la merce si intende a disposizione del compratore dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.
Per i contratti stipulati alla condizione di consegna differita in una o più epoche, il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce.
Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.
I predetti termini di franchigia valgono anche per l’esecuzione delle vendite stipulate alla condizione «franco arrivo».
Nei termini per la consegna pronta o prontissima e in quelli per consegna da eseguire in un periodo non superiore a 15 giorni, i giorni festivi e comunque non lavorativi non sono computati.
Se il giorno terminale cade in giornata festiva o non lavorativa, la consegna è protratta al giorno immediatamente successivo non festivo e lavorativo.
Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali.
Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
Per consegna o spedizione o ritiro o decade o quindicina o mensile, s’intendono:
- per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
- per seconda decade: il periodo del mese che va dall’11° al 20° giorno incluso;
- per terza decade: il periodo che va dal 21° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
- per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
- per seconda quindicina: il periodo che va dal 16° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
- per mensile: il periodo che va dal 1° all’ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto. Ogni quota di contratto viene considerata come un contratto separato a tutti gli effetti.
Se le parti non precisano in contratto il termine di consegna, questo si intende per consegna pronta da eseguire entro otto giorni successivi alla data del contratto.
La merce, quando la vendita non sia stata conclusa «salvo visita», deve essere sempre acquisita dal compratore.
Art. 10 - Consegna in imballi del compratore.
Se la merce contrattata deve essere insaccata in imballi del compratore, costui deve far pervenire gli imballi al venditore. I termini di consegna di cui ai primi cinque commi dell’articolo precedente decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento degli imballi stessi.
Art. 11 - Reclami.
Il compratore che intende proporre reclami e/o contestazioni suole dare comunicazione non oltre due giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce, nel caso di «coacervo»2 successivi all’ultimo ricevimento. Il giorno lavorativo successivo al ricevimento della merce, limitatamente ai prodotti «da essiccare».
Il reclamo contiene l’esposizione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.
Qualora la merce venga consegnata per conto del venditore da altra ditta, il reclamo viene contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.
I venditori/compratori intermedi ritrasmettono tale comunicazione al loro diretto venditore/compratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione.
Art. 12 - Disposizioni per la consegna.
La messa a disposizione da parte del venditore viene effettuata entro il termine contrattuale, viene fatta a mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e contiene indicazioni chiare affinché il compratore possa adeguarvisi con normale diligenza.
Se fatta l’ultimo giorno lavorativo di detto periodo è comunicata per mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico entro le ore 12.
Negli altri giorni del periodo contrattuale la messa a disposizione dovrà essere rispettivamente spedita non oltre le ore 18. Se spedita dopo le ore 18, la messa a disposizione ha effetto dal giorno lavorativo successivo.
Tuttavia, il venditore può anticipare l’invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini degli altri adempimenti contrattuali.
La franchigia in tal caso decorre dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.
Nella vendita con la condizione «ritiro» il venditore effettua la messa a disposizione entro l’ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.
In caso di più messe a disposizione riferite ad una medesima quota il quantitativo non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno/autoarticolato per singolo luogo di consegna.
Per i contratti che prevedono l’esecuzione «prontissima» o «pronta/disponibile», non è richiesta la messa a disposizione.
Art. 13 - Luogo di consegna.
Per luogo di consegna, s’intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce a proprio rischio e spese.
Per le vendite effettuate alla condizione di franco partenza, è fatto obbligo al venditore di indicare, nella messa a disposizione, il luogo in cui la merce verrà caricata.
Art. 14 - Tolleranze sui quantitativi contrattati.
Se le parti non specificano in contratto che la quantità contrattata deve intendersi bloccata o precisa il venditore è autorizzato a consegnare il 2% in più o in meno della quantità stessa al prezzo di contratto.
Nei contratti a consegna ripartita, le tolleranze sopra indicate sono ammesse su ogni singola quota e non già sul quantitativo globale del contratto.
Art. 15 - Peso.
Peso netto in imballi del compratore: il peso degli imballi non è calcolato nel peso della merce. Peso netto in imballi del venditore: il peso degli imballi non è calcolato nel peso della merce.
2 Campione medio omogeneo nel caso di più consegne ravvicinate facenti parte della stessa quota contrattuale.
Art. 16 - Termini e disposizioni per la esecuzione del contratto.
I termini e le disposizioni per l’esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione e sono gli stessi stabiliti all’art. 9.
Art. 17 - Mancata osservanza dei termini di consegna o di ritiro.
La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all’altro contraente di ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
a) scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di «prontissima»,
«pronta/disponibile» o comunque quando l’esecuzione debba iniziare entro 15 (quindici) giorni consecutivi e successivi alla data della contrattazione;
b) negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce. Durante i predetti due giorni, il venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il compratore il diritto/dovere di ritirare la merce, restando però a carico della parte negligente l’eventuale differenza esistente tra il prezzo di mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell’effettiva consegna o ritiro o spedizione. L’eventuale differenza-prezzo non è reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il pagamento nei termini di franchigia preesistenti.
L’inadempienza di una delle parti dà diritto all’altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.
Art. 18 - Causa di forza maggiore.
Per eventi imprevedibili che impediscono in maniera definitiva l’esecuzione, il contratto è risolto per la parte da eseguire.
Se l’impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.
Qualora l’impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.
La parte che invoca la causa di forza maggiore ne dà comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico, alla propria controparte con l’obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.
RICEVIMENTO E CONTROLLO
Art. 19 - Ricevimento della merce.
La constatazione della quantità e della qualità e condizionamento della merce deve aver luogo:
a) in partenza, se la merce è ritirata con mezzi del compratore o da lui procurati, oppure dal vettore all’atto della spedizione per ferrovia;
b) in arrivo, se la merce è consegnata o spedita con mezzi del venditore.
La constatazione della merce deve aver luogo a destinazione, ancorché la merce sia stata ritirata con mezzi del compratore o da lui procurati.
Il compratore in ogni caso deve conservare diligentemente, nell’interesse delle parti, la merce pervenutagli o da lui ritirata, anche se ritenga per una qualsiasi ragione di avere diritto di rifiutarla. Nel caso però in cui la merce sia «alla rinfusa», se il ricevitore ritiene di respingerla e non sia in grado di ricoverarla separatamente, deve previamente prelevare regolare campione.
Art. 20 - Differenze qualitative – Mancato controllo da parte del venditore e prelievo campioni. Qualora il compratore constati differenze qualitative o di condizionamento fra la merce contrattata e quella ricevuta, ne dà comunicazione al venditore o all’incaricato della consegna al massimo entro due giorni successivi al ricevimento della merce, esclusi i giorni festivi o comunque non lavorativi.
Il compratore procede al campionamento della merce, così come previsto all’art. 21.
Art. 21 - Campionamento - Analisi e perizie.
a) Campionamento
Il prelevamento dei campioni sigillati– se richiesto – compete anche per gli oneri relativi al venditore per le vendite «franco partenza» ed al compratore per le vendite «franco arrivo».
I campioni vengono prelevati nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna, siano essi il venditore od il compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale, anche senza specifica autorizzazione, rappresenta nel campionamento la parte che gli ha affidato il trasporto.
I campioni per la determinazione dell’umidità, delle altre caratteristiche analitiche e/o per il condizionamento, sono confezionati in contenitori di vetro o plastica a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 grammi.
b) Analisi
In caso di reclamo, il campione od i campioni sono presentati per l’analisi ad un laboratorio di fiducia delle 2 parti in possesso della necessaria certificazione di qualità per la valutazione da effettuare:
- entro 8 giorni consecutivi se depositati, o 5 giorni consecutivi se spediti a mezzo Posta o Corriere decorrenti dal giorno successivo al prelevamento.
- limitatamente ai prodotti «da essiccare», i campioni sono depositati entro 4 giorni decorrenti dal giorno successivo al prelevamento e non è prevista la spedizione a mezzo Posta.
In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all’ultimo prelevamento.
I risultati delle analisi sono vincolanti per i contraenti e sono spediti entro 8 giorni dal ricevimento alla controparte a mezzo raccomandata.
Qualora il venditore intenda avvalersi della “contro-analisi”, deve presentare allo stesso laboratorio d’analisi nei termini suindicati, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo stesso, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia alla controparte, a mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico.
A seguito del ricorso alla seconda analisi, viene considerata finale e definitiva la media delle risultanze.
Le spese d’analisi e contro-analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte in difetto.
Nel caso di “filiera” i filieristi provvedono a trasmettere nel più breve tempo possibile (debito corso) e comunque non oltre 8 giorni le comunicazioni relative agli accertamenti analitici menzionati al rispettivo filierista.
Della mancata osservanza di tale obbligo è responsabile ad ogni effetto la parte che non ha adempiuto all’osservanza.
Art. 22 - Abbuoni per differenza di qualità o di condizionamento.
L’abbuono che il venditore deve accordare al compratore per constatate differenze di qualità o di condizionamento è determinato di solito mediante arbitrato di qualità e condizionamento, su constatazioni fatte e su campioni suggellati prelevati nel modo stabilito dall’articolo precedente.
Art. 23 - Rischi di viaggio.
La merce venduta «franco partenza magazzino del venditore» viaggia a rischio e pericolo del compratore.
La merce venduta «franco arrivo magazzino del compratore» viaggia a rischio e pericolo del venditore.
I cali, gli ammanchi e le avarie, non imputabili al trasporto, vanno immediatamente notificati dal compratore al venditore e constatati con apposito verbale sottoscritto dal vettore.
PREZZO E PAGAMENTO
Art. 24 - Prezzo.
Il prezzo è commisurato alla tonnellata e si riferisce alla merce nelle condizioni di imballo pattuite.
Art. 25 - Pagamento.
Il pagamento, salvo diversa pattuizione, viene effettuato al domicilio del venditore e/o spedizioniere incaricato, per pronta valuta e franco di spese, ad ogni singola consegna.
Per «pagamento pronto», s’intende un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 giorni successivi alla consegna o ritiro a spedizione della merce. Quando la merce è venduta alla generica condizione di
«consegna franco valuta», il pagamento s’intende pattuito «pronto».
Per pagamenti «differiti», cioè oltre gli 8 giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione.
Art. 26 - Pagamento contro apertura di credito.
Se il pagamento è convenuto con apertura di credito contro documenti di spedizione ed entro un determinato limite di tempo, l’apertura di credito stessa si intende irrevocabile, confermata, valida per il periodo contrattualmente utile per la spedizione o consegna.
Art. 27 - Pagamento contro reversali.
Il pagamento se è convenuto contro reversali, deve essere eseguito nella sua totalità alla presentazione della reversale o ricevuta di spedizione.
Art. 28 - Ritardato o mancato pagamento.
Nel caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce a consegne ripartite, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa diffida ad adempiere entro 8 giorni a mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa.
Art. 29 - Ritardato o mancato pagamento di altri contratti.
Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa diffida ad adempiere entro 8 giorni a mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico, di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione.
Art. 30 - Pagamento nei casi di contestazione.
I reclami per deficienza di peso o di condizionamento o per differenza di qualità non esonerano il compratore dalla osservanza del termine pattuito per il pagamento.
Art. 31 - Variazioni tributarie.
Salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione di prezzo finito a tutti gli effetti, qualora fra il giorno della conclusione dell’affare e quello della messa a disposizione della merce vi fossero istituzioni, abolizioni o variazioni di oneri imposti dalle Autorità nazionali e/o comunitarie gravanti sul costo d’importazione e di nazionalizzazione della merce o della materia prima da cui è ottenuta, il prezzo del contratto subirà proporzionali aumenti e/o diminuzioni.
Gli aumenti e/o diminuzioni sono calcolati con riferimento al valore della merce assunto per l’applicazione dell’onere, della tassa e/o dell’imposta istituita, abolita o modificata.
MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 32 - Risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione del contratto per totale o parziale inadempimento, il danno è determinato in base ai prezzi correnti sulla piazza di Lodi, accertati nella riunione di mercato immediatamente successiva alla inadempienza medesima, o mediante arbitrato amichevole.
USI PARTICOLARI
GRANI - MAIS - GRANAGLIE NAZIONALI
Art. 33 - Requisiti della merce.
Se nel contratto è convenuto grano di tipo «fino» la merce consegnata deve risultare di produzione e provenienza notoriamente pregiata e di varietà omogenea.
Se è stato convenuto grano «buono mercantile» la merce deve essere almeno di provenienze comuni costituite anche da diverse varietà ma similari purché convenientemente miscelate.
Il grano contrattato come «mercantile» deve essere almeno di produzione comune, anche di varietà diverse.
Art. 34 - Peso specifico (ettolitrico).
Per peso specifico (ettolitrico) si intende il peso naturale del cereale riferito all’ettolitro. Per i contratti di grano, segale, orzo e avena «su denominazione», se non è esplicitamente convenuto, non è garantito un peso minimo specifico (ettolitrico).
Art. 35 - Deficienza di peso specifico(ettolitrico).
La deficienza di peso specifico (ettolitrico) accertata nei cereali nazionali dà diritto ai seguenti abbuoni a favore del compratore:
– Grano fino: deficienza tollerata Kg. 1 contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,75%;
– Grano buono mercantile: deficienza tollerata Kg. 2 contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50% per il primo Kg. di deficienza e 0,75 % per il secondo;
– Grano mercantile: deficienza tollerata Kg. 3 contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50% per il primo Kg. di deficienza e 0,75% per ciascuno degli altri 2 Kg.
In caso di maggiori deficienze di peso specifico, l’abbuono relativo è determinato, salvo intervenuto accordo tra le parti, attraverso una valutazione arbitrale.
Il peso specifico (ettolitrico) risultante superiore a quello contrattato non dà diritto ad aumento di prezzo.
Art. 36 - Tolleranza di corpi estranei.
La percentuale di corpi estranei, purché non dannosi, tollerata per ciascuna delle qualità contrattate e i relativi abbuoni sono i seguenti:
GRANO FINO
Impurità tollerata senza abbuono 1,50%:
Eccedenza tollerata fino al 3,50% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dell’1% per ogni punto (frazioni in proporzione);
Chicchi spezzati tollerati senza abbuono 2%:
Eccedenza tollerata dal 2,01% al 4% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50% per ogni punto di eccedenza.
GRANO BUONO MERCANTILE
Impurità tollerata senza abbuono 2%:
Eccedenza fino al 2,50% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dell’1%;
Chicchi spezzati tollerati senza abbuono 2%:
Eccedenza tollerata dal 2,01% al 4% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50% per ogni punto di eccedenza;
Chicchi germinati tollerati fino ad un massimo dell’1%
contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50%.
GRANO MERCANTILE
Impurità tollerata senza abbuono 2%:
Eccedenza tollerata per corpi utilizzabili fino al 4,50% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dell’1% per punto;
Chicchi spezzati 3%:
Eccedenza tollerata fino al 6% contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50 per ogni
punto di eccedenza;
Chicchi germinati 1%:
tollerati contro abbuono proporzionale sul prezzo di contratto dello 0,50.
Qualora sia espressamente convenuto il minimo di indice di caduta “fallino number” (in secondi), una eventuale deficienza di 10 secondi è tollerata.
Ulteriori deficienze comporteranno un abbuono pari a 0,1% sul valore della merce, per ogni secondo, e sino a un massimo di abbuono dell’1,5% sul valore della merce.
MAIS E CEREALI MINORI
(Orzo, segale, avena, etc.)
La tolleranza di corpi estranei è per il mais dell’1% e per i cereali minori del 3%. Per le eccedenze valgono gli usi di cui all’art. 22.
Art. 37 - Tolleranze (umidità del mais).
Per mais a stagione da essiccare, intendesi il prodotto avente un tenore di umidità base del 30%, salvo altra specificazione. Tutti gli abbuoni, indicati nella tabella sotto riportata, sono validi e applicabili anche per una diversa pattuita base di umidità.
GRANOTURCO SECCO
Umidità eccedente il 15%:
– dal 15,01% al 16,00%: abbuono proporzionale del 2%;
– oltre il 16,00%: il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
Chicchi spezzati: (cariossidi frantumate che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di mm. 4,50 e trattenute da vaglio a maglie di mm. 0,50):
– fino al 4,00%: tollerati senza abbuono;
– da 4,01% all’8,00%: abbuono proporzionale dello 0,25%;
– da 8,01% al 10,00%: abbuono proporzionale dello 0,50%.
Impurità relative ai chicchi e chicchi alterati (chicchi di altri cereali attaccati da parassiti, germinati, tinti per riscaldamento ma con mandorla di colorazione chiara):
– fino a 2,00%: tolleranze senza abbuono;
– da 2,01 a 4,00%: abbuono proporzionale dello 0,50%.
Impurità varie (Nulle) (tutto ciò che passa attraverso un vaglio a maglie di mm. 0,50, nonché i chicchi
avariati da fermentazione, ammuffiti, tarlati, tostati da essiccazione x xxxxx per autoriscaldamento e con mandorla di colorazione non chiara – pietre, sabbia, frammenti minerali o legnosi, pule, semi estranei, insetti morti e frammenti di insetti):
– fino a 1,00%: tollerate senza abbuono;
- da 1,01% a 4,00%: abbuono proporzionale dell’1%.
GRANOTURCO A STAGIONE DA ESSICCARE
Si applicano i seguenti coefficienti di abbuono o bonifico, per ogni punto (o frazione):
Umidità eccedente quella pattuita:
– per i primi 2 punti: abbuono dell’1,50%;
– da 2,01 a 4 punti: abbuono dell’1,75%;
– da 4,01 a 8 punti: abbuono del 2,00%;
– da 8,01 a 10 punti: abbuono del 3,00%.
Umidità inferiore a quella pattuita:
bonifico dell’1,40% per ogni punto o frazione, in proporzione, fino al limite del 18% di umidità.
In ogni caso, il compratore ha diritto di rifiutare la merce allorquando sia riscontrato un tenore di umidità di 10 punti percentuali superiore al tasso pattuito.
Il mais venduto alla condizione di «secco» non deve avere un grado di umidità superiore al 15%. Per il mais «secco» è tollerato l’1% di maggiore umidità, con abbuono proporzionale del 2%.
Art. 38 - Calo di trasporto.
Il calo naturale di trasporto è tollerato nella misura massima dello 0,25%.
Art. 39 - Provvigione.
La provvigione spettante al mediatore, per la conclusione di contratti di compravendita di cereali, è dovuta da ciascuna delle parti nella misura:
grano 0,5% del prezzo complessivo.
mais 0,5% del prezzo complessivo.
miglio, scagliola, panico e granaglie varie 0,5% del prezzo complessivo. CEREALI DI PROVENIENZA ESTERA
Art. 40 - Conclusione del contratto.
I contratti di compravendita conclusi sulla piazza di Lodi per cereali di provenienza estera sono conclusi secondo le condizioni generali previste dai contratti interassociativi nazionali.
Art. 41 - Vendite su certificato di qualità o di condizionamento.
Se il contratto è concluso su certificato ufficiale di qualità o condizionamento rilasciato dal paese di provenienza, il venditore è tenuto a esibire al compratore il certificato stesso.
Art. 42 - Abbuoni.
La deficienza di peso specifico (ettolitrico) in confronto a quello contrattato, accertata nei grani esteri
importati dà luogo ai seguenti abbuoni:
– fino allo 0,50%: nessun abbuono;
– dallo 0,51% al 2,00%: abbuono dello 0,50% per ogni punto (frazioni in proporzione);
– dal 2,01% al 3,00%: abbuono dell’1%.
Eventuali maggiori deficienze di peso specifico (ettolitrico) ed eccedenze di corpi estranei sono solitamente regolate a mezzo di valutazioni arbitrali.
Art. 43 - Vendite a condizioni di pagamento contro buono di consegna.
Se convenuto il pagamento contro ritiro del buono di consegna, il compratore ritira e paga il buono entro le 48 ore successive alla messa a disposizione del buono stesso.
Art. 44 - Provvigione.
La provvigione spettante al mediatore, per la conclusione di contratti di compravendita di cereali di provenienza estera, è dovuta da ciascuna delle parti contraenti nella seguente misura:
grano 0,5% del prezzo complessivo.
mais 0,5% del prezzo complessivo.
miglio, scagliola, panico e granaglie varie… 0,5% del prezzo complessivo. SFARINATI E CASCAMI DI GRANO E DI MAIS
Art. 45 - Calo di trasporto.
Il calo e lo sfrido per trasporto e manipolazione sono tollerati nella misura massima dello 0,30%.
Art. 46 - Peso uniforme.
Il peso uniforme dei colli confezionati in imballi è solitamente di Kg. 50.
Art. 47 - Abbuono per eccedenza percentuale di ceneri.
Se gli sfarinati sono contrattati con una precisata percentuale di ceneri inferiore ai massimi di legge, l’eccedenza di ogni centesimo di punto dà diritto a un abbuono proporzionale dello 0,30%.
Art. 48 - Provvigione.
La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di farine, cascami di grano e mais, è dovuta da ciascuna delle parti contraenti nella seguente misura:
sfarinati 0,5% del prezzo complessivo.
cascami di grano e mais, farinette 0,5% del prezzo complessivo.
farinaccio, crusca e cruschello 0,5% del prezzo complessivo. RISONI
Art. 49 - Peso.
Nei casi di contestazione del peso della merce, fa fede il peso accertato sulla pesa pubblica del luogo di consegna oppure il peso accertato dalla pesa dell’acquirente se regolarmente bollata.
Art. 00 - Xxxxxxxxxx (xxxx).
Se le parti non specificano in contratto che la quantità contrattata deve intendersi “bloccata” o “precisa” è ammessa la consegna del 5% in più o in meno della quantità stessa, di cui il 2% al prezzo di contratto e il 3% al prezzo ufficiale di mercato del giorno di consegna o ritiro.
Se la merce è stata preventivamente visitata in «monte» e accettata in quantità, il venditore consegna la quantità visitata. Se invece la quantità della merce è indicata o stimata o stabilita in forma approssimativa, il quantitativo da consegnarsi non può superare o essere inferiore al 10% della quantità indicata, stimata o stabilita in via approssimativa.
Art. 51 - Tolleranze (umidità).
Il risone venduto alla condizione di «secco» non deve avere un grado di umidità superiore al 14,50%; è tollerata un’eccedenza dello 0,50% con abbuono dello 0,50% sul prezzo di contratto.
Art. 00 - Xxxxxxxxxx (xxxxx estranei).
Nelle vendite concluse senza riferimento a campioni o a particolari caratteristiche, le tolleranze sono le seguenti:
• corpi estranei:
è tollerata la presenza di semi, parti di semi o loro derivati commestibili fino al limite massimo dello 0,30 per mille. Oltre tale limite, il compratore può rifiutare la merce.
• corpi estranei non commestibili:
le sostanze minerali o vegetali non commestibili, sempre che esse non siano tossiche sono tollerate fino al limite massimo dello 0,15 per mille.
Oltre tale limite il compratore può rifiutare la merce.
Art. 53 - Provvigione.
La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di risone, è dovuta nella misura di € 0,052 al quintale da parte del venditore e di € 0,361 da parte del compratore.
RISI E ROTTURE DI RISO
Art. 00 - Xxxxxxxxxx (xxxxx estranei) - Xxxxxxx.
Nelle vendite concluse senza riferimento a campioni o particolari caratteristiche garantite, gli abbuoni a favore del compratore, per deficienze qualitative, rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo di contratto.
a) RISO LAVORATO:
ECCEDENZA ABBUONO
Umidità Fino allo 0,50 % 1% Per eccedenze superiori allo 0,50% il compratore può rifiutare la merce.
Rotture | Fino all’1% | 0,50% |
Dall’1,01% al 2,00% | 1% | |
Grani spuntati | Fino al 2% | 0,20% |
Dal 2,01% al 5,00 % | 0,40% | |
Grani striati rossi | Fino allo 0,50% | 1% |
Dallo 0,51% al 2,00% | 2% | |
Disformità verticali e impurità varietali | Fino al 2% | 1% |
Dal 2,01% al 5,00% | 2% | |
Grani gessati | Fino allo 0,50% | 1% |
Dallo 0,51% all’1,50% | 2% | |
Grani danneggiati | Fino allo 0,30% | 1,50% |
Dallo 0,31% all’1,00% | 3% | |
Grani danneggiati dal calore | Fino allo 0,01% | 1,50% |
Dallo 0,02% allo 0,05% | 3% | |
Corpi estranei | ||
(compresi i grani vestiti) | Fino allo 0,01% | 1,50% |
Dallo 0,01% allo 0,02% | .3% |
b) ROTTURE DI RISO:
- Umidità
Eccedenza rispetto al pattuito fino a 0,50% = abbuono dell’1%.
Per eccedenze superiori allo 0,50%, il compratore può rifiutare la merce.
- Calibratura
Qualora la vendita faccia riferimento a una percentuale massima di rottura che passi attraverso un setaccio con fessure di calibro prestabilito, è consentita una tolleranza del 2% senza abbuono.
Per ulteriore eccedenza fino al 3% = abbuono dell’1%.
- Corpi estranei
Eccedenza fino allo 0,50% = abbuono dell’1%. Eccedenza dallo 0,51% all’1% 0 abbuono del 2%.
Art. 55 - Calo di trasporto.
Il calo naturale per il trasporto è tollerato nella misura massima dello 0,50%.
Art. 56 - Merce destinata all’estero (peso e qualità) - Campionamento.
Salvo quanto previsto dall’art. 21, per la merce contrattata con la esplicita dichiarazione che essa è destinata all’esportazione, il controllo della merce stessa in peso e qualità è effettuato in partenza.
Se il campionamento è convenuto «al confine» o al «porto di imbarco», il compratore dà tempestivo preavviso al venditore del luogo e del tempo in cui procederà al campionamento.
Il campionamento al «porto d’imbarco» è fatto all’atto dello scarico dal veicolo con il quale la merce arriva al porto. Il prelevamento dei campioni è eseguito a scandaglio su almeno il 10% degli imballi a mezzo sonda, all’imboccatura, al centro e al fondo di ciascun imballo.
Per tutte le varietà di riso e derivati vendute in confezioni speciali, il prelevamento dei campioni è eseguito a scandaglio su almeno il 5% delle confezioni. Le confezioni speciali dalle quali dovranno essere prelevati i campioni non devono superare il numero di 10 pezzi complessivamente per ogni singola pezzatura e qualità.
Il prodotto prelevato è mescolato per assicurare l’omogeneità dei campioni che dovranno essere di 800 grammi ciascuno.
Art. 57 - Provvigione.
La provvigione spettante al mediatore per la conclusione di contratti di compravendita di riso e rotture di riso è corrisposta nella misura dell’1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore da calcolarsi sul prezzo3 di contratto.
SEMENTI IN NATURA4
Art. 58 - Estensione degli usi.
Si applicano gli usi alle contrattazioni di sementi in natura (prodotte dall’agricoltore e cedute al selezionatore) di cereali, foraggere, oleaginose, piante da fibra, barbabietole, tuberi-seme di patata e ortive.
Art. 59 - Vendita su campione reale.
Nelle vendite su campione quest’ultimo è diviso fra il mediatore ed il compratore. La parte in mano del mediatore fa fede in caso di contestazione. Nelle vendite dirette il campione è trattenuto dal compratore.
Art. 60 - Vendita con garanzia di purezza e germinabilità.
Se il venditore garantisce una determinata percentuale di purezza e germinabilità, il compratore riceve la merce anche se questa non risponde in tutto alla garanzia espressa in contratto, purché la
3 Vedi art. 6 della legge 03.02.1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione del mediatore): «Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli” . 4 Per le specie regolamentate dalla legge 1096/71, la vendita di sementi in natura è limitata alla cessione da parte dell’agricoltore- moltiplicatore al selezionatore.
differenza non superi l’1% sulla purezza ed il 3% sulle germinabilità. Il compratore ha, in tale ipotesi, diritto al rimborso percentuale del minore valore della semente, conteggiando separatamente la purezza dalla germinabilità.
Art. 61 - Omogeneità.
Le sementi devono essere in ogni caso omogenee, vale a dire della stessa varietà5 o tipo e della stessa categoria.
Art. 62 - Peso dei colli.
Qualora le sementi in natura vengano vendute in imballi (tela per merce), gli stessi devono essere nuovi.
Art. 63 - Reclami - Analisi.
I vizi apparenti e le differenze di qualità della merce sono denunciati, secondo gli usi contrattuali, al venditore entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, a mezzo raccomandata o mediante conferma su supporto elettronico, contenente l’invito alle verifiche ed all’eventuale prelievo in contraddittorio dei campioni relativi, se a tale prelievo non sia stato provveduto in partenza.
In difetto di ciò, la parte dirigente procede al prelevamento e suggellamento dei campioni tramite un Pubblico Ufficiale.
Se per l’accertamento delle caratteristiche contrattuali o di legge si rende necessario l’esame analitico presso un laboratorio autorizzato, i campioni debitamente sigillati sono inviati all’analisi entro cinque giorni dal ricevimento della merce o dal loro prelevamento.
I responsi analitici sono comunicati al venditore di solito entro due giorni lavorativi successivi a quelli del ricevimento del certificato del competente laboratorio di analisi.
Art. 64 - Provvigioni.
La provvigione spettante ai mediatori per la compravendita è corrisposta nelle seguenti misure:
a) nelle contrattazioni fra produttori e commercianti: 1% dal solo compratore;
b) nelle contrattazioni fra commercianti: da ciascuna delle parti contraenti, nella seguente misura:
1. Erba medica - Trifoglio violetto - Trifoglio incarnato - Trifoglio alessandrino - Lupinella sgusciata - Lotus.
€ 0,103 il q.le per partite fino a 50 x.xx
€ 0,077 il q.le per partite superiori ai 50 x.xx
2. Lino - Lupinella in xxxxxx - Xxxxxxx tutti - Colza - Ravizzone - Senape - Fieno-greco - Vigna - Soia
- Piselli - Sorgo zuccherino - Sorgo gentile - Sorgo nero - Miglio - Panico – Veccia bianca - Veccia nera - Scagliola - Cicerchia - Cicerchiola - Mochi - etc.
€ 0,077 il q.le per qualsiasi quantitativo
3. Favino - Avena - Segale - Orzo
€ 0,036 il q.le per qualsiasi quantitativo
4. Sulla sgusciata - Graminacee - Rape- Barbabietole
€ 0,155 il q.le per qualsiasi quantitativo
5. Ladino
€ 0,258 il q.le per qualsiasi quantitativo
6. Scarti diversi per uso bestiame
€ 0,103 il q.le per qualsiasi quantitativo
7. Frumento in natura
€ 0,052 il q.le per affari normali
€ 0,052 il q.le per prestazioni sussidiarie, assistenza tecnica, etc.
8. Frumenti selezionati
5 Cultivar.
€ 0,103 il q.le per le vendite al dettaglio (si intendono per «dettaglio» partite fino a 50 x.xx)
€ 0,036 il q.le per vendite all’ingrosso (si intendono per «ingrosso» partite oltre 50 x.xx)
9. Frumentone in natura e selezionato
€ 0,052 il q.le per qualsiasi quantitativo
10. Risone da seme
€ 0,103 il q.le per qualsiasi quantitativo
La provvigione è corrisposta dal solo venditore se trattasi di risone selezionato. SEMI OLEOSI
Art. 65 - Contrattazioni.
Per i contratti relativi a semi oleosi conclusi sulla piazza di Lodi, si applicano gli usi di cui all’art. 1.
Art. 66 - Differenze qualitative tolleranze ed abbuoni.
Nelle vendite di semi oleosi concluse senza riferimento a campioni o a particolari caratteristiche garantite per merce sana-secca, le tolleranze ed abbuoni a favore del compratore, da detrarsi dal prezzo di contratto, sono regolati, in proporzione per ogni punto (o frazioni), secondo le indicazioni sotto riportate.
Oltre i limiti massimi il compratore può rifiutare la merce.
– Semi di soia
Tolleranza senza abbuono: fino al 2%. Dal 2,01% al 5,00%: abbuono dell’1%.
– Semi di arachide, colza, girasole Tolleranza senza abbuono: fino al 2%. Dal 2,01% al 3,00%: abbuono dell’1%.
In caso di disaccordo tra le parti per le eventuali eccedenze si fa rinvio all’art. 22.
– Umidità e Acidità
a) Umidità
– Semi di soia
L’umidità base è fissata al 14%.
Nel caso in cui all’analisi risulti un contenuto inferiore al 14% si procede ad un bonifico a favore del venditore dell’1% per ogni punto (frazione in proporzione) da calcolarsi sul prezzo di contratto. Qualora, invece, i risultati analitici eccedano l’umidità base gli abbuoni a favore del compratore saranno calcolati come segue:
– dal 14,01 al 15,00%: abbuono dell’1,50%;
– dal 15,01 al 15,50%: abbuono del 2%.
– Semi di colza e girasole
Il contenuto di umidità dei semi venduti è tollerato fino al 9% senza abbuono.
Dal 9,01% al 12% abbuono dell’1%.
Art. 67 - Reclami - Campionamento e Analisi.
Per i reclami e le contestazioni si rinvia all’art. 11. Per il campionamento e l’analisi si rinvia all’art. 21.
Art. 68 - Provvigioni.
La provvigione spettante ai mediatori per la conclusione di contratti sul mercato interno deve essere corrisposta da ciascuna delle parti contraenti nella seguente misura:
– semi oleosi:
di produzione nazionale 0,5% del prezzo complessivo; di provenienza estera, xxxxxx xxxxxx 0,5% del prezzo complessivo;
CONCIMI, ANTICRITTOGAMICI E AFFINI
Art. 69 - Reclami, campionatura, analisi.
Nella compravendita di anticrittogamici, insetticidi, disinfestanti, diserbanti e concimi si applicano, quanto ai reclami, alla campionatura e alle analisi, gli usi di cui all’art. 63.