CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE INFORM E DELLA RELATIVA RACCOLTA PUBBLICITARIA.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE INFORM E DELLA RELATIVA RACCOLTA PUBBLICITARIA.
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di realizzazione grafica, stampa e distribuzione del periodico comunale "inFORM” (minimo 4 numeri annuali), del periodico “Settembre Formiginese” (un numero annuale), nonché della relativa raccolta pubblicitaria.
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di 3 (tre) anni, decorrenti dal verbale di consegna del servizio, con termine al compimento degli adempimenti relativi all’ultimo numero del 2022 di “inForm”.
Se del caso si darà luogo alla consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 al fine degli adempimenti relativi alla realizzazione del primo numero di “inForm” 2020.
Il Comune di Formigine si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a quella del contratto iniziale. Il Comune di Formigine esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE
1. L'importo stimato della concessione è pari ad Euro 85.500,00 oltre IVA ai sensi di legge.
2. L'importo stimato della concessione è indicato ai soli fini degli adempimenti di legge poiché, trattandosi di concessione di servizio, il compenso spettante al concessionario sarà:
a) quello che lo stesso ricaverà dalla raccolta pubblicitaria;
b) un prezzo massimo come risultante dagli esiti di gara, che verrà corrisposto dal Comune.
ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE
1. Il periodico comunale “inForm” dovrà essere realizzato secondo le caratteristiche tecniche di seguito indicate, fatto salvo le migliorie proposte dall’concessionario in sede di offerta, come da presente capitolato:
• periodicità: trimestrale, con uscita del primo numero entro marzo 2017; la periodicità potrà essere diversa secondo quanto riportato nell’offerta tecnica del concessionario;
• uscite indicative: febbraio o marzo, maggio o giugno, agosto, novembre;
• tiratura, per ogni numero: 15.000 (quindicimila) copie;
• facciate per numero: minimo 32 (trentadue);
• formato pagine: UNI A4 cm. 21x29,7 fascicolato con due punti metallici;
• carta: patinata lucida minimo 80/90 grammi;
• qualità di stampa: quadricromia bianca e volta.
2. Il periodico comunale “Settembre Formiginese” dovrà essere realizzato secondo le caratteristiche tecniche di seguito indicate, fatte salve le migliorie proposte dal concessionario in sede di offerta, come da presente capitolato:
• periodicità: annuale, con uscita entro il mese di agosto di ogni anno;
• tiratura, per ogni numero: 20.000 (ventimila) copie;
• facciate per numero: minimo 40 (quaranta) a disposizione del Comune;
• formato pagine: chiuso cm. 21,00 x 14,50, fascicolato con due punti metallici;
• carta: patinata lucida minimo 80/90 grammi;
• qualità di stampa: quadricromia bianca e volta.
3. Le suddette pubblicazioni sono edite dal Comune di Formigine e sono di sua proprietà con tutti i diritti connessi.
4. La carta utilizzata per le suddette pubblicazioni dovrà rispettare, al 100%, i criteri di cui al D.M. 4 aprile 2013 “Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013.” (G.U. 3 maggio 2013, n. 102), come stabilito dal D.M. 24 maggio 2016 (G.U. 7 giugno 2016, n. 131).
- il 62% dal 1° gennaio 2017;
5. I numeri aggiuntivi di inFORM offerti in sede di gara dovranno essere comunque pubblicati. Per quanto riguarda invece le eventuali pagine aggiuntive di inFORM, fermo restando l’obbligo del concessionario, dovranno essere concordate di volte in volta con il Comune; l’obbligo delle pagine aggiuntive offerte sussiste anche per i numeri aggiuntivi, come da offerta presentata.
ART. 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario dovrà provvedere, a sue cure e spese, per ciascuna pubblicazione:
a) alla progettazione e realizzazione grafica;
b) alla stampa;
c) alla distribuzione;
d) alla raccolta pubblicitaria.
2. Sono a carico del concessionario tutti i materiali ed i servizi necessari ed ogni altro onere.
3. Il concessionario dovrà, inoltre, fornire consulenza editoriale agli uffici del Comune preposti e, per le pubblicazioni per le quali non chiede progettazione grafica in sede di offerta, consulenza per la progettazione.
ART. 6 – PUBBLICITA’
1. Sui periodici comunali non potranno essere inserite comunicazioni pubblicitarie che contengano messaggi od informazioni contrarie all’ordine ed alla morale pubblica, ingannevoli, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l’uso di tabacco, alcolici, farmaci, attività di videopoker, slot machine e giochi con vincite di denaro, o che contengano messaggi in qualche modo ingannevoli, che richiamino stili di vita contrari alla morale corrente o, comunque, non adatti alla lettura e alla visione di minori (per es. in materia di consumo di droghe o di abitudini o comportamenti sessuali), che violino la privacy di persone fisiche, che non siano personaggi pubblici, che ritraggono immagini di minori chiaramente riconoscibili.
2. Per quanto riportato al precedente comma 1 del presente articolo, le categorie di potenziali inserzionisti dovranno essere preventivamente concordate con l’ufficio stampa del Comune, così come le inserzioni effettivamente realizzate saranno approvate dal responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune con l’apposizione del “visto si stampi”, senza che l’eventuale diniego motivato del Comune comporti alcuna responsabilità patrimoniale dello stesso. A tal fine il concessionario dovrà inserire nei contratti di vendita degli spazi pubblicitari apposita clausola.
3. Il concessionario è tenuto a rispettare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della stampa.
ART. 7 – SPAZI PUBBLICITARI
1. La percentuale massima degli spazi pubblicitari presente sul periodico “inFORM”, dovrà essere non superiore al 30% (trenta percento) dello spazio totale della pubblicazione, con le seguenti precisazioni:
a) fermo restando il limite massimo di pubblicità per l’intero periodico, la percentuale massima di pubblicità per facciata non potrà superare il 30% (trenta percento), ad eccezione delle facciate di copertina 2, 3 e 4 dove sarà possibile vendere moduli a facciata intera.
b) è facoltà del Comune chiedere sino a quattro facciate, oltre la copertina, senza pubblicità; in questo caso, al fine del raggiungimento del limite totale della copertura pubblicitaria, può essere derogato il limite per facciata di cui alla precedente lettera a).
c) il concessionario potrà aggiungere numero 4 facciate di inserzioni pubblicitarie, le suddette facciate sono escluse dal limite massimo del 30%, la dislocazione delle suddette facciate all’interno della pubblicazione dovranno essere concordate con il Comune; le suddette facciate sono aggiuntive rispetto al numero di facciate minimo e massimo previste all’art. 4.
2. La percentuale massima degli spazi pubblicitari presente sul periodico “Settembre Formiginese”, dovrà essere non superiore al 30% (trenta percento) del 50% (20 facciate) dello spazio totale delle facciate riservate al Comune, il restante 50% (20 facciate) deve essere privo di pubblicità; il concessionario può
vendere ulteriori spazi pubblicitari aggiungendo ulteriori facciate fino ad un massimo di 40 facciate per una pubblicazione totale di 80 facciate.
3. Le copertine delle pubblicazioni devono essere prive di pubblicità, ad eccezione dell’eventuale presenza dei loghi degli sponsor, da inserire solo dietro esplicita richiesta del Comune e che non rientrano nella raccolta pubblicitaria.
4. Le regole suesposte si applicano anche ai numeri aggiuntivi ed alle pagine aggiuntive di inFORM offerte in sede di gara dal concessionario.
ART. 8 - ASSISTENZA TECNICA
1. Il servizio richiesto al concessionario è il seguente:
a) impaginazione esecutiva definitiva;
b) fornitura di materiale iconografico d'archivio: fotografie e icone;
c) impianti di stampa, lastre, carta, stampa e confezione del prodotto;
d) distribuzione delle pubblicazione ai nuclei familiari, agli esercizi commerciali ed alle aziende del Comune di Formigine e consegna in Comune delle copie, come specificato nel presente capitolato;
e) realizzazione delle pubblicazioni in formato PDF, idoneo al caricamento sul sito istituzionale dell'Ente da inviare via e-mail al Comune di Formigine.
ART. 9 - TEMPI DI LAVORAZIONE E CONSEGNA
1. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla consegna dei materiali da parte del Servizio Stampa e Comunicazione del Comune – titolazione, testi, fotografie e struttura non grafica dell’impaginazione -, il concessionario dovrà fornire al Servizio Stampa e Comunicazione medesimo la bozza definitiva della pubblicazione, comprensiva delle inserzioni pubblicitarie e delle fotografie, impaginata secondo il progetto grafico presentato, per l’apposizione del “Visto si Stampi” da parte del direttore del giornale.
2. La consegna delle pubblicazioni e/o l’inizio della distribuzione alle famiglie del Comune di Formigine dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall’apposizione del “Visto si stampi”.
3. La distribuzione alle famiglie del Comune di Formigine dovrà essere conclusa in 5 (cinque) giorni lavorativi.
4. Il concessionario dovrà consegnare al Servizio Stampa e Comunicazione:
a) n. 200 copie del periodico “inFORM”, per ogni edizione;
b) n. 5.000 copie del periodico “Settembre Formiginese”, per ogni edizione.
La fornitura delle suddette copie dovrà avvenire in concomitanza con l’inizio della distribuzione alle famiglie;
5. Il concessionario, contestualmente alla consegna delle copie della pubblicazione, dovrà far pervenire al Comune, il file PDF della pubblicazione stessa da caricare sul sito Internet istituzionale.
ART. 10 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
1. A titolo di corrispettivo per quanto richiesto dal presente capitolato il concessionario ha diritto di incamerare tutte le somme derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari, oltre alla corresponsione di un contributo da parte del Comune, come definitivo in sede di gara.
2. Con i suddetti corrispettivi si intendono interamente compensati da parte del Comune tutti i servizi prestati dal concessionario nell'esecuzione del contratto ed, in ogni caso, ogni voce riguardante attività, oneri o incombenze che il contratto, il capitolato o la legge non pongano esplicitamente a carico del Comune.
3. La mancata vendita degli spazi pubblicitari rientra nei rischi di gestione del servizio, in capo al concessionario del servizio stesso, pertanto tale circostanza non può, in nessun caso, essere causa di sospensione del servizio o di richiesta di indennizzi o corresponsione di ulteriori somme a qualsiasi titolo al Comune.
ART 11 - DIVIETI
1. Al concessionario viene espressamente vietato:
a) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo ed esplicito consenso; in ogni caso, detti atti e/o contratti sono da ritenersi nulli;
b) di utilizzare il materiale fornito dal Comune per le pubblicazioni, per scopi diversi da quelli di cui al presente capitolato, senza il preventivo ed esplicito consenso del Comune stesso;
c) utilizzare i loghi ufficiali del Comune e/o di proprietà del Comune senza il preventivo ed esplicito consenso del Comune stesso;
d) di assumere qualsiasi iniziativa, ivi compreso l’utilizzo di lettere di presentazione agli inserzionisti, che non sia stata preventivamente concordata con il Comune.
2. Nei casi di cui ai commi precedenti, venendo meno il rapporto di fiducia tra il concessionario ed il Comune, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto con applicazione di una penale pari ad € 5.000,00, oltre all’incameramento della cauzione definitiva, e fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.
ART 12 - PENALITA'
1. Il concessionario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale.
2. Per nessun titolo ed in nessun caso, il concessionario potrà ritardare, oltre il termine fissatogli, la consegna del giornale. Per ogni giorno di ritardo nella consegna, viene fissata una penale pari a € 500,00.
3. Il concessionario dovrà provvedere con cura alla distribuzione del periodico alle famiglie ed alle attività industriali e commerciali del Comune di Formigine.
In caso di contestazione sulla mancata consegna, si provvederà ad effettuare una verifica a campione rappresentativo dell’intero territorio comunale.
Sulla base di tale verifica:
a) viene fissata una penale di € 500,00 per la mancata consegna del 10% della pubblicazione, aumentata di
€ 1.000,00 per ogni ulteriore 10% fino ad un massimo di € 4.000,00 per la mancata consegna del 60% della pubblicazione;
b) la mancata consegna di oltre il 60% della pubblicazione equivale alla mancata realizzazione della pubblicazione e si applica la penale pecuniaria prevista per questo caso, con facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto senza che il concessionario abbia niente da pretendere;
c) non è prevista nessuna penale per mancate consegne inferiori al 10%, fatto salvo che ciò non sia deliberatamente dovuto al concessionario; in ogni caso:
- il reiterarsi delle suddette mancate consegne per oltre tre volte, anche non consecutive, dà facoltà al Comune di procedere alla risoluzione del contratto senza che il concessionario abbia niente da pretendere;
- la mancata consegna della pubblicazione, per qualsiasi percentuale, per deliberata intenzione del concessionario, comporta l’applicazione di una penale pari ad € 5.000,00 e la risoluzione di diritto del contratto in danno del concessionario e l’incameramento della cauzione definitiva.
4. La mancata realizzazione della pubblicazione comporta l’applicazione di una penale pari ad € 5.000,00 e la risoluzione di diritto del contratto in danno del concessionario e l’incameramento della cauzione definitiva.
5. Decorsi sette giorni dalla contestazione degli addebiti, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, senza che siano state fornite dal concessionario valide giustificazioni, la penalità di cui sopra sarà trattenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata a cura del concessionario. Il mancato reintegro della cauzione definitiva è motivo di risoluzione di diritto del contratto con incameramento della stessa.
6. Nel caso la cauzione risulti insufficiente alla riscossione delle penali, si procederà a mezzo di ingiunzione e, nel caso, a riscossione coattiva diretta.
7. Tali sanzioni, fatti salvi i provvedimenti disciplinari di cui ai contratti di lavoro, non potranno essere addebitati ai dipendenti, neppure a titolo di ristorno danni.
8. L'applicazione delle penali non esime il concessionario dal rimborso delle spese sostenute dal Comune per il mancato servizio o per risarcimento danni.
ART.13 - DIFFORMITA' NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Quando, nel corso del contratto, il Comune ne accerta l'esecuzione difforme dal pattuito può fissare un termine entro il quale il concessionario deve conformarsi. Trascorso invano questo termine, il contratto è risolto di diritto; lo stesso vale per ogni inadempienza per gli obblighi contrattuali.
2. Ove le pubblicazioni risultino, dopo verifiche, difformi dal pattuito o comunque inaccettabili, il Comune ha diritto di respingerle e il concessionario deve ritirarle, per sostituirle, nel termine che verrà indicato, con altre conformi.
Se il concessionario non ritira prontamente le copie respinte, il Comune non risponde della perdita o del deterioramento durante la temporanea custodia.
3. Nel caso in cui la distribuzione delle pubblicazioni ai nuclei familiari, senza giustificato motivo, dovesse compiersi irregolarmente, il Comune concede al concessionario un termine ulteriore di 5 (cinque) giorni per completare la distribuzione, con spese e oneri relativi a totale ed esclusivo carico del concessionario e si riserva la facoltà di applicare le penalità previste al precedente art. 15 per i giorni di ritardo.
ART. 14 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Comune ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, nei termini previsti dalla normativa in materia di pubblicazioni a stampa e di regolazione della professione giornalistica, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del concessionario.
2. Il Comune potrà in ogni caso procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., senza che il concessionario abbia nulla a pretendere e con decorrenza immediata, alla risoluzione unilaterale del presente contratto d’appalto nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti di partecipazione di cui al bando di gara;
b) interruzione del servizio senza giusta causa;
c) inosservanza reiterata, dopo due diffide scritte delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
d) presenza, sulle pubblicazioni, di spazi pubblicitari in percentuale superiore a quella stabilita con il presente capitolato;
e) cessione di tutto o parte del contratto da parte dell’appaltatore;
f) cessione dell’azienda appaltatrice o del ramo dell’azienda appaltatrice interessato alla gestione del presente appalto, successione nella titolarità dell’azienda appaltatrice non preventivamente comunicate ed accettate dal Comune;
g) violazione dei divieti di cui all’art. 14;
h) reiterata ed ingiustificata inadempienza alle obbligazioni contrattuali;
i) mancato reintegro della cauzione definitiva, a seguito di incameramento parziale o totale di somme da parte del Comune, entro i termini stabiliti.
ART. 15 – SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO
1. E' fatto espressamente divieto di sub-concedere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma i servizi affidati in concessione, sotto pena di risoluzione del contratto.
2. E’ data facoltà al concessionario, nel rispetto della normativa vigente in materia, di affidare a terzi parti del servizio:
a) la stampa
b) la realizzazione grafica
c) la distribuzione delle pubblicazioni
d) la raccolta pubblicitaria
3. L’affidamento delle suddette parti di servizi a terzi è comunque subordinata a comunicazione preventiva al Comune che, per giustificati motivi, può non autorizzarla; in questo caso il concessionario dovrà conformarsi alla volontà del Comune e l’eventuale affidamento configura cessione di contratto non autorizzato.
4. Resta comunque impregiudicata l'esclusiva responsabilità del concessionario per l'integrale completo adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto anche da parte di eventuali subappaltatori.
5. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione mediante posta elettronica certificata.
6. Nei casi di risoluzione previsti dal presente articolo, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.
ART. 16 - PRESTAZIONI A CARICO DEL COMUNE
1. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le seguenti prestazioni:
a) pianificazione editoriale annuale;
b) direzione editoriale e nomina direttore responsabile;
c) redazione interna.
ART. 17 - PERSONALE IMPIEGATO
1. Il rapporto di lavoro del personale impiegato dal concessionario per l'attività editoriale, redazionale e per tutte le altre attività concesse, deve essere regolato nel rispetto delle vigenti norme, comprese quelle riguardanti l'assicurazione obbligatoria e la previdenza. Esso dovrà inoltre possedere tutti i requisiti professionali previsti.
2. Il concessionario deve individuare un referente, quale diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione dei servizio in concessione.
Il referente organizza le attività in concessione in accordo con gli uffici comunali competenti.
Il nominativo del referente dovrà essere comunicato dal concessionario al Comune entro 5 giorni dall’inizio dell’esecuzione del servizio in concessione.
ART. 18 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. L'Amministrazione individua il personale comunale responsabile per il servizio in concessione, il quale deve collaborare con il referente del concessionario per la migliore riuscita del servizio editoriale e connessi.
2. La redazione interna dell'Amministrazione Comunale collabora con il referente designato dal concessionario.
ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Il concessionario è obbligato a costituire, in relazione al contratto stipulato, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale stimato, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.
Per quanto concerne il valore del contratto, si fa riferimento all’importo stimato come da articolo 3.
2. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il concessionario deve provvedere al reintegro dello stesso entro 15 giorni. Il mancato reintegro della cauzione nei termini previsti è causa di risoluzione di diritto del contratto in danno del concessionario.
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 20 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA
1. Il concessionario solleva il Comune da qualunque pretesa o azione che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nel loro assolvimento.
2. Il concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso i terzi, dell'esecuzione dei servizi assunti.
3. Il concessionario deve essere in possesso di polizza assicurativa RCT/RCO con massimale minimo di € 1.000.000; la polizza deve essere mantenuta valida per tutta la durata della concessione.
ART. 21 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE – SOSTITUZIONI AMMINISTRATORI
0.Xx concessionario ha l’obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione societaria del medesimo, nonché ogni mutamento inerente l’Amministrazione e/o la rappresentanza, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere il contratto nei casi di cui all’art. 17.
ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del concorrente aggiudicatario le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto.
2. Ove nel termine fissato il concorrente aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto, il Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi e all'incameramento del deposito cauzionale.
L'Amministrazione Comunale potrà quindi aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria dell'esito di gara.
ART. 23 - CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie relative al contratto sono deferite al Tribunale di Modena.
ART. 24 - CONDIZIONI GENERALI E FINALI
1. Il concessionario accetta incondizionatamente tutte le clausole del presente capitolato speciale d'appalto e tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti e le concessioni di servizi.
2. Per quanto non espressamente previsto in questo Capitolato speciale d'appalto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.