ACCORDO TRANSATTIVO
Tra:
ACCORDO TRANSATTIVO
Il COMUNE DI BREGANZE con sede in Xxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxxx, codice fiscale e partita IVA 00254180243 nella persona del Responsabile del Servizio Patrimonio Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx
e
THE SISTERS SNC di Xxxxxx Xxxxx da Xxxxx & C. con sede in Xxx Xxxxxxxx x. 0, codice fiscale e partita IVA 03499630246 numero di iscrizione registro imprese della Provincia di Vicenza R.E.A. con i soci amministratori:
XXXXXX XXXXX XX XXXXX, X.X. XXXXXX00X00X000X residente in Breganze via Ferrarin
n. 5 e XXXX XXXXX XXXXX XXXXX, C.F. LRS MSL 77E44 Z602D residente in Breganze xxx Xxxxxxxx x. 0
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Premesso che:
1) A seguito della messa in liquidazione della società “Breganze servizi srl” interamente partecipata dal Comune di Breganze, quest’ultimo è rientrato nella piena disponibilità della sua proprietà, costituita per quel che qui interessa, dall’azienda denominata “Bar degli impianti sportivi di Breganze “ e relativo immobile, sito a in Breganze in Xxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x. 0 e n. 19, dove si svolge l’attività di pubblico esercizio (costituita da
n. 2 bar), unitamente ad un appartamento ad uso civile abitazione per la così detta “casa del custode” in xxx Xxxxxxxx x. 0, catastalmente censito al foglio n. 6 particella n. 139, gestiti e locati dalla Società “The Sisters s.n.c. di Xxxxxx Xxxxx da Xxxxx & c.” (di seguito indicata anche:”the Sisters”) con due contratti in essere, rispettivamente uno di affitto d’azienda ed uno di locazione, entrambi scadenti il 30.11.2011;
2) Il Comune di Breganze, previa deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 26.10.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, ha quindi stipulato in data 26.10.2011 con la società “The Sisters”, i seguenti nuovi rapporti contrattuali, rinegoziandone i contenuti come segue:
a. Contratto rep. N. 10 di affitto d’azienda del solo bar posto al civico n. 7 (con esclusione del secondo bar sito nel palazzetto dello sport) per anni sei dall’1.12.2011 al 30.11.2017 al canone anno di € 15.600,00 (comprensivo del rimborso forfettario delle spese per utenze utilizzate);
b. Contratto rep. N. 11 ad uso foresteria, dell’appartamento ad uso del custode, per anni uno dall’1.12.2011 al 30-11-2012, al canone annuo di € 3.600,00, rinnovabile per uguale periodo, salvo disdetta da notificare con raccomandata almeno un mese prima della data di scadenza;
3) Il Comune di Breganze, con raccomandata A/R prot. N. 13.840 del 9.10.2012 notificava alla società “The Sisters” formale disdetta del contratto di locazione ad uso foresteria rep.
N. 11 del 26 ottobre 2011, per impedire il tacito rinnovo della locazione;
4) Il Comune di Breganze notificava in data in data 16 ottobre 2013 sfratto per morosità relativamente all’appartamento sito in Breganze alla via Ferrarin n. 5 (Appartamento locato ai sensi del contratto succitato, siglato il 26.10.2011 e regolarmente registrato in data 10.11.2011, presso l’Agenzia delle Entrate di Thiene) a cui seguiva la convalida di sfratto in data 19 novembre 2013 (Tribunale di Vicenza dott. Xxxxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx);
5) In data 20 dicembre 2013 veniva notificato il precetto per l’esecuzione del rilascio intimato, con fissazione della data del 14.1.2014, in forza dello sfratto di cui sopra (munito di formula esecutiva a data 19.11.13);
6) La società The Sisters notificava l’atto di citazione per revocazione, datato 23.12.2013, ex art. 395 cpc n. 1, chiedendo la revoca della convalida dello sfratto per morosità, pronunciato in data 19.11.2013, ed in via preliminare la sospensione dell’esecuzione, ivi sostenendo che il provvedimento di convalida stesso sarebbe stato ottenuto con xxxx;
7) Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento in data 24.3.2014, assunto nella procedura rubricata al N. 119/2014 R.G. ha confermato la sospensione dell’esecuzione dello sfratto, sostenendo che alla data dell’udienza non vi era alcuna morosità ed inoltre che nessun danno derivava al locatore dalla sospensione, mentre riteneva degno di valutazione il grave danno che certamente avrebbe comportato al conduttore l’esecuzione dello sfratto stesso;
8) Il Comune di Breganze ha inoltre attivato una procedura d’urgenza, ex art. 700 cpc al fine di ottenere un ordine di immediata restituzione dell’azienda adibita a bar e concessa in affitto alla soc. The Sisters, sulla base di due presupposti: una morosità dell’affittuaria nel pagamento dei canoni ed una conduzione e gestione del bar non consona alla
frequentazione di giovani ed adolescenti, conclusasi con il rigetto del ricorso da parte del Tribunale di Vicenza con pronuncia del 17 settembre 2014;
9) Il Tribunale di Vicenza ha rigettato il ricorso suddetto condannando il Comune di Breganze al pagamento delle spese legali quantificandole in euro 945,00 per fase di studio, euro 640,00 per fase introduttiva, euro 1.000 per fase istruttoria ed euro 504,00 per fase decisoria, oltre spese generali e CPA per un totale di euro 3.815,24.
10) Le parti quindi sono pervenute, alla comune determinazione di definire extragiudizialmente la controversia insorta, facendosi reciproche concessioni e rinunce;
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Tutto ciò premesso, le parti (stanti queste premesse che sono da considerarsi parte integrante del presente accordo) intendono ora addivenire ad una soluzione bonaria della questio come segue:
a) Il contratto d’affitto ad uso foresteria fra il Comune di Breganze e la società “The Sisters” relativo all’appartamento di xxx Xxxxxxxx x. 0, sarà risolto per mutuo consenso a far data dall’1.12.2015;
b) Le parti stipuleranno (entro il 30.11.2015) un nuovo contratto di comodato modale, avente ad oggetto l’appartamento di Xxx Xxxxxxxx x. 0, ad uso “casa del custode”, con durata dall’1.12.2015 al 30.11.2017, al canone di locazione di soli 50 euro mensili. Sarà previsto un deposito cauzionale infruttifero di € 500. A fronte del ridotto canone di locazione la società “The Sisters” è tenuta a sostenere una serie di nuovi oneri inerenti all’attività di custodia e guardiania degli impianti sportivi, consistenti nell’esecuzione delle attività che si elencano di seguito e che formeranno parte integrante e sostanziale degli oneri da eseguire a favore del comune di Breganze, in forza del contratto di comodato modale:
- E’ fatto obbligo al custode di risiedere stabilmente nell’alloggio messo a disposizione dall’Amministrazione e situato all’interno degli impianti sportivi che viene concesso in comodato modale. Al custode, per l’occupazione di tale alloggio, competono tutte le spese relative ai consumi idrici – elettrici, riscaldamento e tariffa rifiuti.
- Durante le ore di apertura degli impianti sportivi è altresì obbligatoria la presenza del custode, il quale vigila sul rispetto delle norme comportamentali, da parte degli
utenti, già previsti dai regolamenti d’uso sottoscritti dalle singole Società Sportive gestori degli impianti.
- Nel caso il custode si avvalesse di collaboratori per il servizio di custodia diurna dovrà comunque garantire la sua personale presenza sul luogo di lavoro per la maggior parte dell’attività di servizio. Resta inteso che il custode sarà comunque responsabile in via diretta dell’esercizio dell’attività che si svolgerà in sua assenza.
- Il custode esegue le indicazioni stabilite dal Comune in ordine: agli orari di apertura degli impianti sportivi, al calendario delle attività e informa prontamente il Comune su ogni irregolarità relativa allo svolgimento delle varie attività sportive in programma negli impianti sportivi.
- Il servizio di vigilanza e custodia consisterà nello svolgimento delle seguenti operazioni:
. apertura e chiusura dei cancelli principali di accesso agli impianti sportivi;
. custodia e sorveglianza in ogni tempo degli immobili affidati e di quanto in essi contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione degli impianti e delle attrezzature;
. controllo degli ingressi principali d’accesso, affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante i periodi di apertura e utilizzo degli impianti;
. controllo sull’accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull’eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature;
. controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;
. controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all’interno dell’impianto;
. spegnimento di tutte le luci dei locali e dell’impianto diverse da quelle già gestite e controllate dalle singole Società e/o destinate alla vigilanza notturna;
. chiusura degli ingressi principali di accesso agli impianti sportivi;
. custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e protetto;
. segnalazione al Concedente – Comune di eventuali disservizi che si dovessero verificare;
. effettuare servizio di svuotamento dei cestini per la raccolta dei rifiuti presenti all’esterno degli impianti sportivi;
. effettuare servizio di pulizia e riordino del piazzale presente davanti l’area di accesso al bar degli impianti sportivi;
. tenere in ordine e pulito il locale ad uso del custode come abitazione e l’area di pertinenza;
. effettuare eventuali servizi di prenotazione e/o riscossione di denaro per conto delle varie Società Sportive per eventuali usi degli impianti sportivi.
c) Con la sottoscrizione del presente accordo transattivo, le parti sopraindicate dichiarano di non aver più nulla a pretendere, nei confronti l’una dell’altra, per le causali di cui alle premesse e per ogni altro qualsivoglia titolo o ragione, anche non dedotti in causa, comunque connessi ai fatti di cui alla controversia pendente, nessuna esclusa, reciprocamente rinunciando espressamente agli atti e all’azione ed accettando le rispettive rinunce, fatto salvo di quanto indicato al punto successivo;
d) Le azioni legali di cui in premessa saranno abbandonate da entrambe le parti, a spese compensate. In particolare la società “The Sisters”, ut supra rappresentata con la sottoscrizione del presente atto rinuncia espressamente a qualsiasi azione o pretesa relativamente alla gestione del bar presso il palazzetto dello sport, nonchè all’azione di revocazione pendente presso il Tribunale di Vicenza, rubricata al N. 119/2014 R.G. per la quale verrà seguito quanto previsto dall’art. 309 c.p.c.;
e) Le spese di un’eventuale registrazione della presente scrittura saranno a carico della parte che ne avrà dato causa;
f) Il presente accordo avrà efficacia se, e solamente se, sarà approvato dalla Giunta Comunale. Ove tale approvazione non avvenga, il presente accordo non potrà essere fatto valere in alcuna sede e sarà considerato privo di alcuna efficacia;
g) Xxxxxxxxxxxxx il presente accordo i procuratori di ciascuna parte anche per autentica e rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 della legge 31-12-2012, n. 247 (nuova disciplina sull'ordinamento della professione forense).
h) Il presente accordo si compone di 5 pagine ed è redatto in n. 2 originali consegnati a ciascuna delle parti.
DATA
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