ACCORDO QUADRO FRA LA PROVINCIA DI TRENTO E LE PARTI SOCIALI TRENTINE SUI CRITERI DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 22 DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020.
ACCORDO QUADRO FRA LA PROVINCIA DI TRENTO E LE PARTI SOCIALI TRENTINE SUI CRITERI DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 22 DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020.
Visto il DL x. 00 xxx 00 xxxxx 0000 (XX n. 70 del 17 marzo 2020);
Visto l’articolo 40 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148;
Visto il D. Lgs 5 marzo 2013, n. 28, recante Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
visto il Decreto interministeriale del 9 agosto 2019, n. 103593 di costituzione del Fondo territoriale di solidarietà intercategoriale del Trentino;
Su proposta dell’Assessore competente allo sviluppo economico di procedere alla definizione di criteri circa l’utilizzo della cassa integrazione guadagni in deroga (d’ora in avanti CIGD).
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Ambito di applicazione
Possono richiedere la CIGD tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.
Sono esclusi i datori di lavoro domestici.
La CIGD è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate in provincia di Trento, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta a situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico “COVID 19” nonché per le misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
Per datori di lavoro che intendono/devono sospendere o ridurre l’orario di lavoro di lavoratori operanti in unità produttive site nel territorio della Provincia autonoma di Trento e in altre 4 o più Regioni (compresa eventualmente la Provincia autonoma di Bolzano), il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
2. Durata della prestazione
Per ciascuna unità produttiva la CIGD può essere concessa con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020, per un periodo non superiore a nove settimane, anche non continuative, salvo diversi termini o durate eventualmente fissati dalla successiva normativa.
3. Condizioni per l’accesso
La domanda al Fondo Territoriale di solidarietà intercategoriale del Trentino (d’ora in poi Fondo) ai sensi dell’art.22 del decreto legge 18/20, può essere presentata dai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.
Possono accedere alla CIGD le aziende beneficiarie della sola CIGS (ad es. aziende commercio e agenzie viaggio con più di 50 dipendenti), in quanto attualmente non ricomprese nelle tutele di cui all’articolo 19 del DL 18/20 su citato.
Non è dovuta la contribuzione addizionale.
4. Lavoratori beneficiari
Il trattamento di CIGD ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, che risultino in forza presso il datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 o alla diversa data che dovesse essere successivamente stabilita dalla normativa nazionale.
Possono inoltre accedere alla CIGD anche i lavoratori passati in forza senza soluzione di continuità a datori di lavoro subentrati successivamente al 23 febbraio 2020 a seguito di cambio di appalto, di trasferimento di azienda o di cessione del contratto.
Il trattamento di CIGD, limitatamente al settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Tenendo conto che per il settore agricolo il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolati in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro, (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuative.
È possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, di cui al periodo precedente, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.
I lavoratori intermittenti, dipendenti dai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo, possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro effettuate, sulla base della media dei 12 mesi precedenti.
Non è condizione per l’accesso la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità, comprese le ferie.
5. Procedura di accesso
I datori di lavoro presentano domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga - in via telematica al Fondo attraverso il Sistema Informativo reso disponibile da INPS - entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti
I datori di lavoro dovranno:
- allegare alla domanda di intervento l’adesione alla disciplina stabilita dal presente accordo secondo il modello facente parte integrante dello stesso, nel quale si certifica che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno, l’entità e la durata prevedibile della sospensione, il numero di lavoratori interessati. Lo stesso modello dovrà essere comunicato alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e alle RSA/RSU se presenti, preventivamente alla domanda di intervento.
Datori di lavoro con più di 5 dipendenti
I datori di lavoro dovranno:
- allegare alla domanda di intervento l’adesione alla disciplina stabilita dal presente accordo secondo il modello facente parte integrante dello stesso, nel quale si certifica che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno, l’entità e la durata prevedibile della sospensione, il numero di lavoratori interessati. Lo stesso modello dovrà essere comunicato preventivamente alla sospensione alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e alle RSA/RSU se presenti. Qualora non sia possibile procedere alla comunicazione preventiva, la stessa dovrà avvenire tempestivamente e comunque entro i due giorni successivi alla sospensione. Le parti convengono che l'accordo previsto dall'articolo 22 si considera raggiunto qualora non intervenga richiesta di consultazione ed esame congiunto da parte di un’organizzazione sindacale (o dell’RSA/RSU, se presenti) entro i tre giorni dall’invio alle stesse. L'accordo, raggiunto ai sensi del presente paragrafo o a seguito di consultazione ed esame congiunto, può sanare l’eventuale mancato rispetto dei termini per la comunicazione alle XX.XX.. Lo stesso va inviato alla Provincia autonoma di Trento all’indirizzo xxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
Il datore di lavoro dovrà dare atto che per l’unità produttiva e per i lavoratori interessati non può beneficiare della CIGO, della CISOA o dell’assegno ordinario, compreso quello riconosciuto dal Fondo ai propri aderenti ai sensi dell’art. 19 del decreto n. 18/20 , secondo quanto indicato al punto 3.
La domanda può essere presentata retroattivamente anche per periodi di sospensione avvenuti nel periodo decorrente dal 23 febbraio: in tale caso, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuta valida anche l’adesione all’accordo stipulata in data successiva alla sospensione, in deroga ai termini sopra riportati.
Le autorizzazioni per la CIGD saranno effettuate dal Fondo sulla base delle risorse disponibili, di cui all’articolo 22, comma 3 del D.L. n. 18 in premessa citato, ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il pagamento avverrà secondo le modalità previste dall’art. 22 del decreto-legge n. 18/20.
Il datore di lavoro dovrà effettuare mensilmente una rendicontazione analitica del reale utilizzo del trattamento secondo la modulistica messa a disposizione dal Fondo.
6. Disposizioni finali
Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo di riferimento.
Resta inteso che le procedure di consultazione sindacale legate alla concessione dei trattamenti di CIGD potranno essere riviste una volta conclusa la fase di emergenza epidemiologica.
Per quanto non previsto da questo accordo e dalla normativa nazionale, valgono le disposizioni regolamentari del Fondo.
Le parti concordemente ritengono che sia opportuno che il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale trasferisca al Fondo le ulteriori risorse di cui all’articolo 44 bis del D. Lgs. 148/2015.
Le parti concordemente ritengono altresì che, vista la particolarità del Fondo di solidarietà del Trentino, che tutela anche imprese ricomprese, a livello statale, nella disciplina della cig in deroga, i datori di lavoro tenuti al versamento contributivo al Fondo di solidarietà del Trentino (codice 7V), possano presentare domanda a valere sul presente accordo, qualora siano state interamente impegnate le risorse previste ai sensi dell’articolo 19 del DL in premessa citato e le ulteriori risorse in disponibilità al medesimo Fondo, purchè tale possibilità sia prevista dal predetto DL. Pertanto si richiede all’uopo un pronto chiarimento normativo o amministrativo da parte dello Stato.
Le parti concordano di ritrovarsi prontamente per verificare le modalità di utilizzo dei fondi della cassa in deroga in relazione ad ulteriori modalità, definite dalla normativa sopravvenuta, di accesso alla stessa, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impossibilità di accesso agli strumenti ordinari secondo la disciplina dell’art. 19 del DL 18/2020 per esaurimento delle risorse.
Al presente accordo possono aderire anche altre associazioni di categoria datoriali comunicando l’adesione, anche via mail, all’Assessorato allo sviluppo economico, ricerca e lavoro.
La presente convenzione acquista efficacia espressa con l’inoltro del testo da parte dei sottoscrittori del presente accordo con mail anche non certificata all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx.
Le parti convengono infine che il modello allegato al presente accordo potrà essere adeguato, dalla Provincia autonoma di Trento, alle eventuali modifiche normative intervenute inviandone copia ai sottoscrittori.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E LAVORO
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx -
CONFINDUSTRIA TRENTO
Il Presidente
- Xxxxxx Xxxxxxx –
CONFCOMMERCIO TRENTO IMPRESE PER L'ITALIA TRENTINO
Il Presidente
- Xxxxxxxx Xxxx -
CONFESERCENTI DEL TRENTINO
Il Presidente
- Xxxxxx Xxxxxxxx -
CONPROFESSIONI DEL TRENTINO
La Presidente
- Xxxxxxx Xxxxxxxxx -
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE
Il Presidente
- Xxxxx Xxxxxxx -
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE
Il Presidente
- Xxxxxx Xxxxxxxxx -
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
La Presidente del Collegio sindacale
- Xxxxxxxx Xxxxxx –
COLDIRETTI DEL TRENTINO
Il Presidente
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxx –
CGIL DEL TRENTINO
Il Segretario generale
- Xxxxxx Xxxxxxxxx -
CISL DEL TRENTINO
Il Segretario generale
- Xxxxxxx Xxxxx –
UIL DEL TRENTINO
Il Segretario generale
- Xxxxxx Xxxxxx –