AEMME LINEA AMBIENTE Srl
AEMME LINEA AMBIENTE Srl
via Per Busto Arsizio, n. 53 20025 LEGNANO
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA
Legnano, lì 27 maggio 2015
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione del parco automezzi di proprietà della Società come successivamente dettagliato.
La prestazione principale del presente appalto consiste in manutenzione meccanica e di elettrauto degli automezzi.
Le prestazioni secondarie del presente appalto consistono in manutenzione inerente la carrozzeria degli automezzi e il recupero su strada degli automezzi in avaria.
Il servizio oggetto del presente capitolato consiste nel garantire il perfetto stato di manutenzione e funzionamento, in ogni momento, di tutti gli automezzi costituenti il parco automezzi dell’Azienda anche mediante un servizio di pronto intervento 24h/24h per 365 giorni l’anno.
Il parco automezzi oggetto del presente contratto, nella sua composizione attuale è riepilogato nell’allegato A al presente capitolato con indicazione della targa del mezzo, del modello di mezzo, anno di immatricolazione, numero di telaio, della massa complessiva, di tipologia di alimentazione, nonché della sede operativa di prevalente utilizzo di ogni singolo automezzo. Tale parco automezzi è soggetto ad invecchiamento e variazioni di quantità, marche e modelli. L’impresa appaltatrice è obbligata ad assoggettarsi alle suddette variazioni alle stesse condizioni del presente capitolato.
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato. La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’appalto.
Art. 2 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata di 12 mesi dal verbale di avvio della prestazione, con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.
Art. 3 - Opzioni per proroga contratto
La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell’originario contratto. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno successivo a quello iniziale.
L’opzione va esercitata non oltre il termine di tre mesi precedenti l’anno per il quale si intende prorogare il contratto.
Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all’indizione della nuova gara per l’appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d’appalto.
Art. 4 - Revisione prezzi
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà esclusivamente all’adeguamento periodico dei prezzi.
Per l’adeguamento annuo, si procederà come segue: la percentuale di sconto offerta in sede di gara sarà mantenuta invariata per tutta la durata dell’appalto ma la stessa sarà applicata sul listino prezzi e tempario vigente nell’anno di riferimento. A tal fine la ditta appaltatrice si impegna a consegnare alla stazione appaltante al momento della proroga del contratto il listino vigente per l’anno in questione.
Art. 5 – Importo dell’appalto
L’importo stimato dell’appalto ammonta per il primo anno ad Euro 610.000,00 Non sono previsti oneri per interferenze in quanto le prestazioni di manutenzione saranno svolte direttamente presso la sede della ditta appaltatrice; nel caso in cui dovessero svolgersi piccoli interventi manutentivi (ad es. cambio lampadine, specchietto retrovisore, rabbocco liquidi ecc.) gli oneri derivanti dalle interferenze saranno gestiti e quantificati separatamente. Il contratto sarà stipulato a misura nel senso che la stazione appaltante pagherà solo ed esclusivamente le prestazioni effettivamente rese dalla ditta appaltatrice ed in base ai prezzi scontati risultanti dalla gara di appalto.
Art. 6 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie
Ai sensi dell’art. 37, c. 2 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. si precisa:
- la prestazione principale del presente contratto consiste nel servizio di manutenzione meccanica ed elettrica dei mezzi, ammontante all’incirca ad annui Euro 563.000,00 (cinquecentosessantatremila)
- le prestazioni secondarie consistono nei servizi di
o carrozzeria, ammontanti all’incirca ad annui Euro 37.000,00 (trentasettemila)
o soccorso e recupero dei veicoli in avaria su strada, ammontanti all’incirca ad annui Euro 10.000,00 (diecimila)
Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell’arco dell’anno precedente, sono da ritenersi indicativi e comprensivi di prestazioni di manodopera.
Il costo orario della manodopera è fissato in Euro 28,00 / ora e non è soggetto a ribasso di gara; in caso di interventi in giorni festivi dalle ore 6.00 alle ore 20.00 il costo orario della manodopera sarà incrementato del 15%; in caso di interventi notturni dalle 20.00 alle 6.00 dal lunedì al sabato il costo orario della manodopera sarà incrementato del 15%; in caso di intervento notturno in giornata festiva il costo orario della manodopera sarà incrementato del 30%. In caso di proroga del contratto il costo della manodopera è aggiornato in base all’incremento dell’indice ISTAT FOI prendendo come riferimento la fine del mese precedente a quello in cui viene effettuata la revisione (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 dicembre 2015, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 dicembre 2016 prendendo come riferimento la variazione ISTAT FOI decorsa tra il 30/11/2015 e il 30/11/2016).
Art. 7 - Descrizione dei servizi
I servizi che formano oggetto del presente capitolato possono riassumersi, in modo indicativo e non esaustivo, come appresso, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione dell’esecuzione.
A tal fine sommariamente, e non a titolo esaustivo, si intendono per:
MANUTENZIONE ORDINARIA A RICHIESTA (PROGRAMMATA): la ditta appaltatrice
dovrà provvedere alla riparazione di guasti ed anomalie dei veicoli conseguenti al normale utilizzo, compresi ricambi e materiali di consumo. Nella manutenzione ordinaria rientra altresì il controllo periodico del livello dei fluidi (ad es. radiatore, olio motore, olio cambio ecc.) ed al loro rabbocco o sostituzione, ogni qualvolta si rilevi la necessità indipendentemente dai chilometri percorsi.
Per tali manutenzioni la stazione appaltante comunicherà alla ditta appaltatrice la necessità della manutenzione con un preavviso di almeno 72 ore; la ditta appaltatrice dovrà effettuare la manutenzione e riconsegnare il mezzo entro 24 ore dal ritiro.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (A GUASTO): la ditta appaltatrice provvederà ad ogni intervento meccanico necessario a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso.
Per tali manutenzioni la stazione appaltante comunicherà alla ditta appaltatrice la necessità della manutenzione con un preavviso di almeno 24 ore; la ditta appaltatrice dovrà effettuare la manutenzione e riconsegnare il mezzo entro 24 ore dal ritiro.
CARROZZERIA: la ditta appaltatrice provvederà ad ogni intervento di carrozzeria necessario a sostituire parti o componenti danneggiati impiegando materiali originari oppure non originali di primo impianto della casa produttrice.
Per tali manutenzioni la stazione appaltante comunicherà alla ditta appaltatrice la necessità della manutenzione con un preavviso di almeno 72 ore; la ditta appaltatrice dovrà effettuare la manutenzione entro 24 ore dal ritiro del mezzo.
CONTROLLI PERIODICI AI SENSI DI LEGGE: la ditta appaltatrice dovrà gestire ed ottenere le certificazioni inerenti alle revisioni periodiche dei veicoli (art. 80 Codice della strada di cui al D.Lvo n. 285/92 e s.m.i.) ed al controllo periodico delle emissioni (bollino blu), compresa la preparazione meccanica dei veicoli per invio e superamento dei citati controlli. La ditta appaltatrice dovrà provvedere al pagamento delle imposte di revisione che gli saranno poi rimborsate dall’Azienda (extra importo contrattuale, trattandosi di imposte).
REPORT RELATIVI AGLI INTERVENTI SVOLTI: ogni intervento manutentivo dovrà essere rendicontato su apposito “foglio di lavoro”. In tale documento dovranno essere necessariamente riportate la data e l’ora del ritiro nonché della riconsegna del mezzo, la targa del mezzo, il codice dell’intervento manutentivo come indicato nel tempario della casa costruttrice, i codici dei pezzi di ricambio sostituiti cosi come indicati nel listino prezzi di riferimento.
Il foglio di intervento sarà consegnato dall’appaltatore all’Azienda entro tre giorni dall’esecuzione dell’intervento manutentivo.
La ditta appaltatrice dovrà inoltre predisporre mensilmente e consegnare all’ufficio competente dell’Azienda una reportistica di monitoraggio degli interventi effettuati.
Tutte le prestazioni suddette dovranno essere svolte secondo i tempari-orari di manutenzione delle Case madri, al netto del ribasso offerto. Eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria non contemplati nei tempari-orari di manutenzione delle Case madri, dovranno essere comunicati e poi concordati, per quanto riguarda la quantificazione delle ore necessarie all’intervento, con il responsabile della stazione appaltante, previo chek-up effettuato dallo stesso aggiudicatario e senza impegno da parte dell’Azienda, per l’effettuazione della manutenzione e/o riparazione stessa.
La ditta appaltatrice dovrà a propria cura e spese recuperare i mezzi presso i seguenti centri di competenza della stazione appaltante:
- Legnano, Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx, x. 00
- Xxxxx Xxxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0
- Xxxxxxx, Via Murri snc
e riconsegnarli dopo aver effettuato la riparazione.
Per ogni ritiro e riconsegna dei mezzi presso i punti sopraindicati la stazione appaltante riconoscerà alla ditta appaltatrice la somma di Euro 50,00 omnicomprensiva di andata e ritorno. Tale importo, in caso di proroga del contratto, sarà adeguato in base all’incremento dell’indice Istat FOI come sopra indicato per il costo del personale.
In caso di mezzi guasti o incidentati sulla rete stradale, la ditta appaltatrice dovrà provvedere al recupero degli stessi ed effettuare gli interventi nel proprio centro di assistenza, fatto salvo per gli interventi di lieve entità che dovranno essere garantiti direttamente su strada tramite un servizio di officina mobile. A tal fine si precisa che di norma i mezzi oggetto di manutenzione con il presente contratto svolgono servizi diversi sul territorio dei seguenti Comuni:
LEGNANO, PARABIAGO, CANEGRATE, MAGNAGO, BUSCATE, SAN GIORGIO SU LEGNANO, VILLA CORTESE, MAGENTA, ROBECCO SOPRA TICINO, CUGGIONO, MARCALLO CON CASONE, BOFFALORA SOPRA TICINO, OSSONA.
Nel caso in cui durante il periodo di validità del presente appalto la società appaltante diventi affidataria di servizi in altri Comuni, la ditta appaltatrice si impegna a svolgere il servizio di recupero dei mezzi incidentati o guasti sul territorio dei medesimi Enti alle condizioni e prezzi di cui al presente capitolato.
Art. 8 - Subappalto.
L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 118 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile.
Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 118.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo D.lgs. 163/06.
In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’obbligo dell’Impresa di trasmettere alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Impresa di cui al comma precedente.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’azienda
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
Art. 10 – Domicilio dell’appaltatore, rappresentante dell’appaltatore e referente aziendale
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 79, c. 5 quinquies del D.Lvo
n. 163/06 e s.m.i., ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e di telefax ed all’indirizzo di posta elettronica degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell’esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. L’appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente appalto.
L’appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. Il direttore dell’esecuzione nominato dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 299 e 300 del DPR 207/2010 e s.m.i. ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.
Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi.
L’esecuzione dei servizi deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte della Ditta appaltatrice del contratto, fatto salvo l’avvio della prestazione dopo l’aggiudicazione. Dalla sottoscrizione decorre il termine utile per il compimento dei servizi. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto, la Direzione dell’esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto con la ditta inadempiente e di procedere alla esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.
Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo contratto, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante in ogni fase di cui all’art. 6, c. 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione dei servizi.
I servizi e le prestazioni saranno valutati a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di servizi e, comunque, di ordine generale e necessari a dare i servizi compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali i mezzi in riparazione, onde dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite ed allo scopo cui sono destinate.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed
obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, lo smaltimento dei materiali oggetto di manutenzione e materiali di consumo, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.
La Direzione dell’esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.
Le quantità dei servizi e delle provviste necessarie all’esecuzione delle singole riparazioni saranno determinate in relazione a quanto è previsto e precisato nella stima delle prestazioni da eseguire.
Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati in occasione della gara di appalto e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le manutenzioni dei mezzi devono essere effettuate a perfetta regola d’arte ed i materiali e pezzi di ricambio forniti devono essere di prima scelta e originali delle case costruttrici del mezzo o di primo impianto; tutte le prestazioni e tutte le forniture che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a cura e spese dell’Impresa.
Art. 13 - Elenco dei prezzi unitari.
Ai fini del presente appalto vigono i listini prezzi ufficiali della case produttrici o dei pezzi di ricambio di primo impianto sui quali la ditta appaltatrice deve applicare lo sconto che formulerà in sede di gara.
Pertanto i prezzi unitari offerti in sede di gara saranno gli importi in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagate le prestazioni, i materiali ed i pezzi di ricambio oggetto dei singoli appalti specifici; per eventuali prezzi mancanti in detto elenco si farà riferimento al listino ufficiale della casa madre del mezzo in riparazione vigente al momento dell’affidamento delle riparazioni sui quali si applicherà lo sconto minimo del 15%. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono compresi tutti gli oneri necessari a rendere le prestazioni di riparazione, montaggio e collaudo.
I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie prestazioni da rendere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie prestazioni si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dell’esecuzione.
Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.
Art. 14 - Forniture a piè d’opera
Il prezzo dei materiali e pezzi di ricambio comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli completamente montati in opera.
Art. 15 – Programma degli interventi – scheda veicolo
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto l’appaltatore, presa visione dell’elenco e condizione dei mezzi, dovrà predisporre un cronoprogramma, organizzato per data o chilometri, relativo ad ogni singolo veicolo, relativo agli interventi di manutenzione programmata e controllo periodico.
Per ogni singolo veicolo dovrà essere redatta e/o aggiornata una apposita scheda che dovrà indicare le date di programmazione degli interventi (o i chilometri), le scadenze relative ai controlli periodici con relativa data di effettuazione, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull’autoveicolo, con relativa descrizione (individuazione guasto, pezzi di ricambio ecc.). Copia di tale scheda dovrà essere sempre depositata sul veicolo. Le schede tecniche aggiornate dovranno essere disponibili anche su supporto informatico.
Art. 16 – Centri di assistenza
La ditta appaltatrice deve definire le modalità organizzative del servizio e deve presentare l’elenco dei centri di assistenza convenzionati.
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante almeno un centro di assistenza nel raggio di 30 km dalle sedi sopra indicate dotato di officina di riparazione, elettrauto e carrozziere. Le tre suddette attività non necessariamente devono essere svolte nella stessa sede né dallo stesso soggetto giuridico e devono essere indicate nell’oggetto di attività riportato nel certificato di iscrizione alla CCIAA dello stesso.
I centri di assistenza convenzionati devono garantire la presa in carico e riconsegna degli automezzi tutti i giorni, in tutte le fasce orarie.
Il numero di centri di assistenza convenzionato deve essere mantenuto costante per tutta la durata dell’appalto. La sostituzione di un centro assistenza che per qualsiasi motivo (anche chiusura feriale) non sia disponibile resta a carico della ditta appaltatrice che deve garantire la continuità del servizio. L’appaltatore ha l’onere di mantenere aggiornato l’elenco completo degli operatori convenzionati con esatta indicazione della competenza (meccanico, elettrauto, carrozziere).
Il suddetto elenco dovrà indicare il nome del responsabile a cui la stazione appaltante potrà fare riferimento, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi per lo svolgimento del servizio con la massima celerità e precisione.
Art. 17 – Esecuzione a regola d’arte delle manutenzioni, riparazioni e sostituzioni
Ogni intervento programmato, ordinario o straordinario dovrà essere svolto a regola d’arte ed ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo a cura del direttore dell’esecuzione o persona appositamente incaricata.
La ditta appaltatrice è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore dell’esecuzione.
Qualora l’appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, la stazione appaltante potrà far eseguire le manutenzioni/riparazioni/sostituzioni da officina di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Il recupero dei mezzi in avaria dovrà essere garantito 24 ore su 24 e per 365 giorni l’anno; l’intervento dovrà avvenire entro i 120 minuti successivi alla chiamata.
Per quanto riguarda i tempi di intervento e delle lavorazioni, gli automezzi dovranno avere massima precedenza, con un tempo di accettazione massimo di 24 ore dalla richiesta.
Art. 18 – Pezzi di ricambio
Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l’utilizzo di ricambi originali o di qualità certificata pari all’originale, ovvero prodotti da case che forniscono il “primo equipaggiamento” alle case produttrici e dalle stesse autorizzate, nonché il corretto smaltimento dei pezzi sostituiti. Nell’ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato la stazione appaltante si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese dell’appaltatore. I pezzi di ricambio forniti e montati sui mezzi si intendono in garanzia per almeno un anno dalla data del montaggio.
Art. 19 – Tempistiche di intervento
Tutti gli interventi programmati dovranno essere effettuati entro 24 ore dal ritiro del mezzo, fatti salvi casi particolari che dovranno essere segnalati per iscritto dall’appaltatore e che dovranno essere autorizzati per iscritto dal Direttore dell’esecuzione.
Gli interventi per manutenzioni straordinarie (a guasto) dovranno essere programmati entro 24 ore dal ritiro del mezzo e comunque effettuati entro il periodo concordato con la stazione appaltante.
Art. 20 – Referente
L’appaltatore dovrà nominare ai fini del presente appalto un referente che dovrà essere reperibile dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore 19:00 tramite mezzo telefonico.
Relativamente alla attività di soccorso stradale, il referente indicato dalla Azienda dovrà essere reperibile 24h/24h per 365 giorni all’anno.
Art. 21 – Variazioni al parco automezzi
Nel corso di validità del presente appalto il parco automezzi di cui all’allegato A) al presente capitolato potrà essere soggetto a variazioni in relazione allo stato dei veicoli soggetti ad inevitabile usura ed invecchiamento, nonché in relazione alla quantità dei mezzi, soggetta ad aumento o diminuzione. La ditta appaltatrice nulla ha da eccepire e si impegna a svolgere le attività manutentive richieste.
Art. 22 – Direttore dell’esecuzione
Ai sensi dell’art. 299, 300 e 301 del DPR 5.10.2010, n. 207 la prestazione sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.
Art. 23 - Consegna e inizio dei servizi
L’esecuzione dei servizi ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto di appalto.
É facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 11, c. 9 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. dell’art. 302, commi 2, 3 e 4, del DPR 207/2010; in tal caso il direttore dell’esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il direttore dell’esecuzione fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio attività effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Tutti i servizi affidati dovranno essere resi in modo che gli stessi siano completi e pronti all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante.
In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione e di consegna dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
Non costituiscono motivo di mancata o continuativa conduzione dei servizi appaltati a seguito del presente appalto o ritardata ultimazione degli stessi:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell’esecuzione;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dell’esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nelle officine o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
f) le sospensioni dell’attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l’eventuale risoluzione dell’appalto.
Art. 24 – Esecuzione delle prestazioni, sospensioni e ripresa dei servizi
Dopo che il contratto di appalto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010 e s.m.i., qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell’art. 160 del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto compatibile.
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applicano gli articoli da 302 a 308 del DPR 207/2010 e s.m.i.
Art. 25 – Ultimazioni delle prestazioni
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.
Art. 26 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Ai sensi dell’art. 310 del DPR 207/2010 e s.m.i. nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 27 – Varianti in corso di esecuzione
Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.
Ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale
limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Art. 28 - Programma dei servizi manutentivi
Trattandosi di servizi manutentivi di veicoli la programmazione degli interventi può essere redatta solo per quanto attiene la manutenzione programmata.
Allo scopo la ditta aggiudicataria al momento dell’aggiudicazione dovrà predisporre un programma dettagliato prevedendo le diverse manutenzioni tenuto conto delle tipologie e vetustà di veicoli oggetto dell’appalto; tale programma sarà trasmesso alla stazione appaltante e costituirà integrazione del rapporto contrattuale.
Art. 29 - Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento; in allegato alla fattura dovrà essere prodotto, per ciascun automezzo gestito, un rapporto riportante:
1. I riferimenti dell’automezzo (targa, modello, totale km. percorsi);
2. Gli interventi eseguiti, specificando le date dell’intervento e il dettaglio materiali sostituiti, i materiali di consumo, le ore di manodopera impiegate, nonché eventuali servizi di recupero vetture.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207 nonché le disposizioni di cui all’art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013. La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell’art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231, i pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla data della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente, mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare in fattura.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
− DURC irregolare.
Art. 30 – Percentuale interessi per ritardato pagamento
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 prima parte del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La ditta appaltatrice con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
Art. 32 – Cessione del credito
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l’articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Art. 33 – Verifica di conformità
Le prestazioni affidate e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Trattandosi di prestazioni continuative, ai sensi dell’art. 313 del DPR n. 207/2010 e smi, viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio.
La verifica di conformità finale è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano gli articoli da 312 a 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..
Art. 34 – Riservatezza
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
Art. 35 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale | ||||
Mancata designazione del referente aziendale (per ogni inadempienza) | 10 - 20 | € 500,00 | ||||
Mancata comunicazione della modifica del domicilio aziendale o del referente aziendale (per ogni inadempienza) | 10 | € 300,00 | ||||
Mancata trasmissione alla Stazione Appaltante, della documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici | 11 | € 300,00 | ||||
Mancata presentazione assistenza convenzionati | dell’elenco | del | centro | di | 16 | € 250,00 |
Mancata presentazione delle quietanze della polizza RCT | 44 | € 200,00 | ||||
Xxxxxxx nella presa in carico e riconsegna degli automezzi | 7 | € 20,00/Giornaliera | ||||
Mancato o ritardato recupero veicolo in avaria | 7 | € 50,00/Giornaliera | ||||
Mancata produzione o mancato aggiornamento delle schede tecniche (schede veicolo) | 15 | € 60,00/Giornaliera | ||||
Interventi manutentivi non risolutivi | 7 | Riserva di incarico effettuazione del servizio ad altra ditta (con spese a carico impr. aggiudicataria) |
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) la stazione appaltante contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altre penalità specifiche.
Art. 36 – Grave errore contrattuale
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
Grave errore | Art. Capitolato |
Mancato recupero automezzo in avaria per tre volte nell’arco dell’anno | 7 |
Interventi non risolutivi per due volte sullo stesso mezzo | 7 |
Grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali | |
Sospensione o interruzione del servizio non autorizzata dalla stazione appaltante | 24 |
Utilizzo pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici o non di primo impianto | 7 |
Subappalto non autorizzato | 8 |
Violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio | 39 |
Smaltimento dei materiali usurati, danneggiati, olii, ecc. non effettuato a norma di legge | 39 |
Mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori | 40 |
Cessione dell’Azienda, cessazione dell’attività o fallimento | 9 |
Applicazione di due penali della medesima tipologia nel periodo di un anno |
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui agli artt. 135 e seguenti del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
Art. 37 – Riserve e reclami
Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla stazione appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, o mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Art. 38 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06, al DPR 207/2010 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
Art. 39 - Obblighi a carico dell’impresa.
Sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi:
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l’espletamento del servizio.
Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
a. l’approntamento e l’organizzazione dei servizi manutentivi, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione dei servizi stabilita dalla stazione appaltante.
b. l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l’apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attività d’istituto all’interno delle singole strutture;
c. la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
d. l’appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
e. la spesa per esecuzione di fotografie delle prestazioni in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dell’esecuzione, le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei servizi affidati.
f. l’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
g. l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
h. l’impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
i. lo smaltimento dei materiali usurati, danneggiati, olii, ecc. dovrà essere effettuato a norma di legge.
Art. 40 - Rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.
L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l’attività lavorativa in oggetto.
Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa stazione appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’appaltatore ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, ecc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.
Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.
Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità competenti.
Prima dell’inizio dell’appalto l’impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il RSPP della stazione appaltante in data da concordare fra le parti.
Prima dell’inizio del servizio, l’Impresa appaltatrice dovrà presentare alla stazione appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lvo n. 81/2008 precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell’art. 26 c. 3 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i..
A tal fine l’Impresa dovrà procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con la stazione appaltante, ad un’attenta visita dei locali oggetto del servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio.
Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati questa stazione appaltante provvederà all’immediata revoca dell’incarico.
Art. 41 - Anticipazione
Alla ditta appaltatrice non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 42 – Cauzione definitiva
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e smi.
La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.
Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
Art. 43 – Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’art. 75, c. 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000.
Art. 44 - Assicurazioni a carico dell’impresa
La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei servizi appaltati, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:
- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:
La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti i servizi affidati, con le seguenti caratteristiche minime:
a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento al servizio oggetto del presente appalto;
b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell’appalto affidato;
c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimite non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona;
d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;
e) La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalla proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall’appaltatore;
f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall’appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
g) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.
Art. 45 – Xxxxx a cose e persone.
La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all’amministrazione.
L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati dell’Impresa.
A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima.
Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.
Art. 46 - Stipula dell’appalto – Interpretazione del contratto
Il presente appalto sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 11, c. 8 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 11, c. 10 del medesimo decreto.
La ditta aggiudicataria dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Xxxxx parte integrante del contratto i seguenti documenti:
1) il presente Capitolato descrittivo e prestazionale;
2) l’elenco dei veicoli;
3) le polizze di garanzia.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto sono tutti a carico dell’Impresa appaltatrice. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 47 - Imposte e oneri fiscali.
Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico della stazione appaltante.
Art. 48 - Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 135 e 136 del DLvo 163/06 e s.m.i..
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’art. 37 del DLvo 163/06 e s.m.i.
Art. 49 - Recesso dal contratto
Ai sensi dell’art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite.
Art. 50 – Accordo bonario e transazione
Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, nell’appalto, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9bis, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dell’esecuzione e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’Appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a l’Amministrazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
La procedura può essere reiterata nel corso delle prestazioni affidate una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 51 - Tribunale competente.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente contratto è competente il foro di Busto Arsizio. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 52 – Videosorveglianza – informativa ai dipendenti
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si segnala che le aree della stazione appaltante sono soggette a videosorveglianza e che le registrazioni sono effettuate da AMGA Legnano S.p.A. per fini di sicurezza e tutela del patrimonio.
Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale dipendente ed eventuali subappaltatori di quanto sopra.
Art. 53 – Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice pere la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate
Allegati: A) Elenco automezzi
ALLEGATO A – ELENCO AUTOMEZZI
N. | TARGA | MODELLO | IMMATR. | Telaio | Massa Complessiva Kg | Carburante | Cantiere di appartenenza |
1 | CS279KP | Iveco 150 Spazzatrice Xxxxxxxx 00 Xxxxxx | 10/11/2006 | XXXX0XX0000000000 | 15.000 | gasolio | Busto Garolfo |
2 | CV954YT | Iveco 150 Spazzatrice Xxxxxxxx 00 Xxxxxx | 20/04/2005 | XXXX0XX0000000000 | 15.000 | gasolio | Legnano |
3 | AF642DX | DAILY 35.8 pianale ribaltabile | 15/01/1996 | XXXX0000000000000 | 3.500 | gasolio | Busto Garolfo |
4 | AM574MW | DAILY 35.8 pianale ribaltabile | 17/01/1997 | XXXX0000000000000 | 3.500 | gasolio | Legnano |
5 | BE024YE | DAILY 35.8 vasca ribaltabile MC.5 | 20/07/1999 | XXXX0000000000000 | 3.500 | gasolio | Legnano |
6 | CL157GR | DAILY 35 C 9A vasca ribaltabile MC.5 | 16/12/2003 | XXXX0000000000000 | 3.500 | gasolio | Busto Garolfo |
7 | CP505PJ | DAILY 35 C 9A vasca ribaltabile | 06/07/2004 | XXXX0000000000000 | 3.500 | gasolio | Busto Garolfo |
8 | CP506PJ | DAILY 35 C 9A vasca ribaltabile | 06/07/2004 | XXXX0000000000000 | 3.500 | gasolio | Busto Garolfo |
9 | CP507PJ | DAILY 35 C 9A vasca ribaltabile | 06/07/2004 | XXXX0000000000000 | 3.500 | gasolio | Busto Garolfo |
10 | CS810XX | DAILY 35 C 9A vasca ribaltabile MC.5 | 21/12/2004 | XXXX0000000000000 | 3.500 | gasolio | Busto Garolfo |
11 | CS811XX | DAILY 35 C 9A vasca ribaltabile MC.5 | 21/12/2004 | XXXX0000000000000 | 3.500 | gasolio | Busto Garolfo |
12 | CS812XX | DAILY 35 C 9A vasca ribaltabile MC.5 | 21/12/2004 | XXXX0000000000000 | 3.500 | gasolio | Busto Garolfo |
13 | CV324YV | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.7 | 27/04/2005 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
14 | CV325YV | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.7 | 27/04/2005 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
15 | CV327YV | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.7 | 27/04/2005 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
16 | CV328YV | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.7 | 27/04/2005 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
17 | CV329YV | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.7 | 27/04/2005 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
18 | CV848YV | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.7 | 05/05/2005 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
19 | CV037YW | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.7 | 10/05/2005 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
20 | CV039YW | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.7 | 10/05/2005 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
21 | EC305TR | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.7 | 11/05/2005 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
22 | CV107YW | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.7 | 11/05/2005 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
23 | CV285YW | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.7 | 13/05/2005 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
24 | DC672TY | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.6 | 24/07/2006 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
25 | DC673TY | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.6 | 24/07/2006 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
26 | DC366TZ | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.6 | 04/08/2006 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
27 | DC367TZ | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.6 | 04/08/2006 | XXXX0000000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
28 | CR767YC | GASOLONE EFFEDI TSP28 vasca rib. | 28/09/2004 | XX000X00000000000 | 2.800 | Gasolio | Busto Garolfo |
29 | CR768YC | GASOLONE EFFEDI TSP28 vasca rib. | 28/09/2004 | XX000X00000000000 | 2.800 | Gasolio | Legnano |
30 | DW875AJ | Porter PIAGGIO S 85 LP vasca rib. | 16/06/2009 | XXXX0000000000000 | 1.500 | benzina /GPL | Legnano |
31 | DW876AJ | Porter PIAGGIO S 85 LP vasca rib. A.V.C. | 16/06/2009 | XXXX0000000000000 | 1.500 | benzina /GPL | Legnano |
32 | DW877AJ | Porter PIAGGIO S 85 LP vasca rib. | 16/06/2009 | XXXX0000000000000 | 1.500 | benzina /GPL | Legnano |
N. | TARGA | MODELLO | IMMATR. | Telaio | Massa Complessiva Kg | Carburante | Cantiere di appartenenza |
33 | DW878AJ | Porter PIAGGIO S 85 LP vasca rib. A.V.C. | 16/06/2009 | XXXX0000000000000 | 1.500 | benzina /GPL | Legnano |
34 | CS813XX | Porter PIAGGIO S 85 LP vasca rib. | 21/12/2004 | XXXX0000000000000 | 1.550 | gasolio | Busto Garolfo |
35 | CS814XX | Porter PIAGGIO S 85 LP vasca rib. | 21/12/2004 | XXXX0000000000000 | 1.550 | gasolio | Busto Garolfo |
36 | CP975PH | Porter PIAGGIO S 85 LP vasca rib. | 25/06/2004 | XXXX0000000000000 | 1.550 | gasolio | Busto Garolfo |
37 | CP976PH | Porter PIAGGIO S 85 LP vasca rib. | 25/06/2004 | XXXX0000000000000 | 1.550 | gasolio | Busto Garolfo |
38 | CP977PH | Porter PIAGGIO S 85 LP vasca rib. | 25/06/2004 | XXXX0000000000000 | 1.550 | gasolio | Busto Garolfo |
39 | CP978PH | Porter PIAGGIO S 85 LP vasca rib. | 25/06/2004 | XXXX0000000000000 | 1.550 | gasolio | Busto Garolfo |
40 | CP980PH | Porter PIAGGIO S 85 LP vasca rib. | 25/06/2004 | XXXX0000000000000 | 1.550 | gasolio | Busto Garolfo |
41 | CP981PH | Porter PIAGGIO S 85 LP vasca rib. | 25/06/2004 | XXXX0000000000000 | 1.550 | gasolio | Busto Garolfo |
42 | CV425YW | Porter PIAGGIO S 85 LP vasca rib. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
43 | CV426YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
44 | CV427YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
45 | CV428YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
46 | CV429YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
47 | CV430YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
48 | CV432YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
49 | CV433YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
50 | CV434YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
51 | CV435YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
52 | ES 269 AE | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
53 | CV437YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. A.V.C. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
54 | CV438YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. A.V.C. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
55 | CV439YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. A.V.C. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
56 | CV440YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. A.V.C. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
57 | CV441YW | Porter PIAGGIO S 85 LP TRMCE vasca rib. | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | benzina /GPL | Legnano |
58 | AF816EH | IVECO 150 E 18 (ragno) | 1996 | XXXX0XX0000000000 | 15.000 | gasolio | Legnano/Busto Garolfo |
59 | AM288MW | IVECO 150 E 18 K Comp. post. MC.15 SAIM | 1997 | XXXX0XX0000000000 | 15.000 | gasolio | Legnano |
60 | BN134XE | IVECO 150 E 18 KA Comp. post. MC.15 C. MOD. | 18/10/2000 | XXXX0XX0000000000 | 15.000 | gasolio | Xxxxx Xxxxxxx |
00 | XX000XX | XXXXXX CV P114 carica posteriore Farid MC. 22 | 16/12/2004 | XX0X0X00000000000 | 26.000 | metano | Legnano |
62 | CS583XX | SCANIA CV P114 carica posteriore Farid MC. 22 | 16/12/2004 | XX0X0X00000000000 | 26.000 | metano | Xxxxx Xxxxxxx |
00 | XX000XX | XXXXXX CV P114 carica posteriore Farid MC. 22 | 16/12/2004 | XX0X0X00000000000 | 26.000 | metano | Xxxxx Xxxxxxx |
00 | XX000XX | XXXXXX CV P114 carica posteriore Farid MC. 22 | 16/12/2004 | XX0X0X00000000000 | 26.000 | metano | Busto Garolfo |
65 | CV346YV | SCANIA CV P114 carica posteriore Farid MC. 22 | 27/04/2005 | XX0X0X00000000000 | 26.000 | metano | Legnano |
66 | CV347YV | SCANIA CV P114 carica posteriore Farid MC. 22 | 27/04/2005 | XX0X0X00000000000 | 26.000 | metano | Legnano |
N. | TARGA | MODELLO | IMMATR. | Telaio | Massa Complessiva Kg | Carburante | Cantiere di appartenenza |
67 | CV348YV | SCANIA CV P114 carica posteriore Farid MC. 22 | 27/04/2005 | XX0X0X00000000000 | 26.000 | metano | Legnano |
68 | CV349YV | SCANIA CV P114 carica posteriore Farid MC. 22 | 27/04/2005 | XX0X0X00000000000 | 26.000 | metano | Legnano |
69 | CX174TR | SCANIA CV P114 carica posteriore Farid MC. 22 | 30/08/2005 | XXXX0X00000000000 | 26.000 | metano | Busto Garolfo |
70 | DR 713 GR | DAILY 35 CNG vasca ribaltabile MC.6 | 07/08/2008 | XXXX00X0000000000 | 3.500 | metano | Legnano |
71 | DS 815 RR | MERCEDES ECONIC Comp. Post. MC. 25 | 18/02/2009 | XXX0000000X000000 | 26.000 | metano | Legnano |
72 | DW 287 AJ | MERCEDES ECONIC Comp. Post. MC. 25 | 23/04/2009 | XXX0000000X000000 | 26.000 | metano | Legnano |
73 | EC 148 TR | DAIMLER AG XXXXXXXX XXXX 906 | 01/09/2010 | XXX0000000X000000 | 5.000 | metano/benzina | Busto Garolfo |
74 | EC 149 TR | DAIMLER AG XXXXXXXX XXXX 906 | 01/09/2010 | XXX0000000X000000 | 5.000 | metano/benzina | Legnano |
75 | EC 150 TR | DAIMLER AG XXXXXXXX XXXX 906 | 01/09/2010 | XXX0000000X000000 | 5.000 | metano/benzina | Legnano |
76 | ED 520 PN | MERCEDES ECONIC Comp. Post. MC. 25 | 01/12/2010 | XXX0000000X000000 | 26.000 | metano | Legnano |
77 | EJ 677 JH | DAILMER AG 906 | 07/10/2011 | XXX0000000X000000 | 5.000 | metano/benzina | Legnano |
78 | EJ 678 JH | DAILMER AG 906 | 07/10/2011 | XXX0000000X000000 | 5.000 | metano/benzina | Legnano |
79 | EK 048 EJ | PIAGGIO S90THWR-SG | 30/12/2011 | XXXX00XXX00000000 | 1.500 | benzina /GPL | Legnano |
80 | EK 049 EJ | PIAGGIO S90THWR-SG | 30/12/2011 | XXXX00XXX00000000 | 1.500 | benzina /GPL | Legnano |
81 | EY 057 MZ | IVECO FIAT IS35CI2AID11C2C | 11/03/2015 | XXXX000X000000000 | 3.500 | Benzina /Metano | Busto Garolfo |
82 | EY 058 MZ | IVECO FIAT IS35CI2AID11C2C | 11/03/2015 | XXXX000X000000000 | 3.500 | Benzina /Xxxxxx | Xxxxxxx |
00 | EY 059 MZ | IVECO FIAT IS35CI2AID11C2C | 11/03/2015 | XXXX000X000000000 | 3.500 | Benzina /Xxxxxx | Xxxxxxx |
00 | EY 060 MZ | IVECO FIAT IS35CI2AID11C2C | 11/03/2015 | XXXX000X000000000 | 3.500 | Benzina /Xxxxxx | Xxxxxxx |
00 | CY 164 RD | PIAGGIO Porter S85LP | 18/11/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | Benz - Gpl | Magenta |
86 | DL 983 SF | PIAGGIO Porter S85LP | 23/09/2008 | XXXX0000000000000 | 1.500 | Benz - Gpl | Magenta |
87 | DS 812 DF | PIAGGIO Porter S85LP | 04/09/2008 | XXXX0000000000000 | 1.500 | Elettrico | Magenta |
88 | EK046EJ | PIAGGIO Porter S90 THWR | 30/12/2011 | XXXX00XXX00000000 | 1.500 | Benz - Gpl | Magenta |
89 | EK047EJ | PIAGGIO Porter S90 THWR | 30/12/2011 | ZAP90THW00000797 | 1.500 | Benz - Gpl | Magenta |
90 | CV427YW | PIAGGIO Porter S90 THWR | 17/05/2005 | XXXX0000000000000 | 1.550 | Benz - Gpl | Magenta |
91 | XX 000 DN | IVECO 35 C9A con vasca | 09/06/2004 | XXXX0000000000000 | 3.500 | Gasolio | Magenta |
00 | XX 000 XX | XXXXX 00 X0X con vasca | 23/02/2005 | XXXX0000000000000 | 3.500 | Gasolio | Magenta |
93 | CY 328 RF | IVECO 35 C9A con vasca | 08/11/2005 | XXXX0000000000000 | 3.500 | Gasolio | Magenta |
94 | DG 631 MX | IVECO 35 C9A con vasca | 19/04/2007 | XXXX0000000000000 | 3.500 | Gasolio | Magenta |
95 | DM 249 SA | IVECO 35 C9A con vasca | 15/02/2008 | XXXX0000000000000 | 3.500 | Gasolio | Magenta |
96 | DW 851 KS | FAMM con vasca | 20/05/2009 | XX0XX0000XX000000 | 3.500 | Metano | Magenta |
97 | BV 900 CR | IVECO CURSOR MAGIRUS carico posteriore | 22/05/2001 | XXXX0XX0000000000 | 26.000 | Gasolio | Magenta |
98 | BR 739 YA | IVECO MAGIRUS 260 E31/E3/75 carico posteriore | 14/02/2001 | XXXX0XX0000000000 | 26.000 | Gasolio | Magenta |
99 | CE 159 GB | IVECO 110E17N120-compattatore mc.10 | 19/12/2002 | XXXX0XX0000000000 | 11.990 | Gasolio | Magenta |
100 | DS 236 RR | IVECO 110/120/E4 | 10/02/2009 | XXXX0XX0000000000 | 11.990 | Gasolio | Magenta |
N. | TARGA | MODELLO | IMMATR. | Telaio | Massa Complessiva Kg | Carburante | Cantiere di appartenenza |
101 | CG 833 LV | IVECO MAGIRUS 206 E31 carico posteriore | 04/04/2003 | XXXX0XX0000000000 | 26.000 | Gasolio | Magenta |
102 | AF 804 AS | Daily 59.12 minicompattatore 5 mc. PTT 6 ton. | 30/06/1995 | XXXX0000000000000 | 6.000 | Gasolio | Magenta |
103 | AF 401 EV | Daily 59.12 minicompattatore 5 mc. PTT 6 ton. | 12/06/1996 | XXXX0000000000000 | 6.000 | Gasolio | Magenta |
104 | BK 677 VY | Daily 59.12 minicompattatore 5 mc. PTT 6 ton. | 30/03/2000 | XXXX0000000000000 | 6.000 | Gasolio | Magenta |
105 | BV 735 NJ | Iveco Daily 60C minicompattatore 5 mc. PTT 6 ton. | 04/07/2001 | XXXX00X0000000000 | 6.000 | Gasolio | Magenta |
106 | DW 486 AJ | IVECO 65/CNG | 08/05/2009 | XXXX00X0000000000 | 6.500 | Metano | Magenta |
107 | DX 743 DN | IVECO 65/CNG | 05/03/2010 | XXXX00X0000000000 | 6.500 | Metano | Magenta |
108 | DZ 685 AZ | IVECO 65/CNG (leasing) | 13/01/2010 | XXXX00X0000000000 | 6.500 | Xxxxxx | Xxxxxxx |
000 | XX 227 AE | IVECO 100 - compattatore mc. 10 | 29/12/2005 | XXXX0XX0000000000 | 10.000 | Gasolio | Magenta |
110 | EB 329 NN | IVECO 50 con vasca (leasing) | 04/05/2010 | XXXX00X0000000000 | 5.200 | Metano | Magenta |
111 | EK 907 EH | Iveco Eurotech 190E30K - multilift PTT 26 ton. | 02/08/1995 | XXXX0XXX000000000 | 26.000 | Gasolio | Magenta |
112 | EW524PN | Iveco Eurotech 240E42PS multilift con gru PTT 26 t. | 03/01/1994 | XXXX0XXX00X000000 | 24.000 | Gasolio | Magenta |
113 | EJ 558 JH | IVECO MAGIRUS 260 S/E4 (leasing) | 22/09/2011 | XXXX0XXX00X000000 | 26.000 | Gasolio | Magenta |
000 | XX00000 | Xxxxxxxxx Xxxxx | 28/11/1997 | XXX00X00000X00000 | 20.000 | --- | Magenta |
115 | AZ 329 ER | Daily 59.12 cassone ribaltabile e gru | 16/11/1995 | XXXX0000000000000 | 6.000 | Gasolio | Magenta |
116 | EW 282 PN | RENAULT F241 con sponda post. idraulica | 17/09/2014 | XX0XXXX00X0000000 | 3.500 | Gasolio | Magenta |
117 | EK199ZD | XXXXX XXXXX MCV | 24/11/2011 | XX0XXXX0X00000000 | gpl/benzina | Legnano | |
118 | EN026RG | DACIA SANDERO | 10/10/2012 | XXX00000000000000 | gpl/benzina | Legnano | |
119 | DC636ZK | FIAT PUNTO VAN | 27/06/2006 | XXX00000000000000 | metano/benzina | Busto Garolfo | |
120 | EK198ZD | XXXXX XXXXX MCV | 24/11/2011 | XX0XXXX0X00000000 | gpl/benzina | Legnano | |
121 | DN616KG | FIAT Panda | 30/04/2008 | XXX00000000000000 | metano/benzina | Legnano | |
122 | EK199ZD | XXXXX XXXXX MCV | 24/11/2011 | XX0XXXX0X00000000 | gpl/benzina | Legnano | |
123 | DN616KG | FIAT Panda | 30/04/2008 | XXX00000000000000 | metano/benzina | Legnano | |
124 | EP888TB | FIAT PANDA | 20/03/2013 | XXX00000000000000 | metano/benzina | Xxxxxxx | |
000 | XX 000 XX | Fiat Panda 4x4 | 28/11/1996 | XXX000X0000000000 | Benzina | Magenta | |
126 | DJ 632 WR | Fiat Panda Natural Power | 02/08/2007 | XXX00000000000000 | Benz - Met | Magenta | |
127 | EK424EP | Fiat Panda 4x4 | 23/11/2011 | XXX00000000000000 | Benzina | Magenta | |
128 | EK749ML | Fiat 500 | 16/12/2011 | XXX00000000000000 | Benzina | Magenta |