Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autovetture
Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autovetture
Nuova 1° Global Linea Veicoli
Modello 14-000000085 - Ed. 01.12.2015
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Divisione
INDICE
PAG.
Nota Informativa 1 di 20
Condizioni Generali di Assicurazione 1 di 74
Vincoli 17 di 74
Condizioni Aggiuntive per la Copertura di Rischi 20 di 74
non compresi nell’Assicurazione Obbligatoria per la Responsabilità Civile
Condizioni Speciali di Assicurazione 24 di 74
E) Franchigia Fissa ed Assoluta 25 di 74
F) Bonus/Malus per Autovetture 26 di 74
Condizioni Auto Intelligente 36 di 74
Formula - Supereasy in comodato 37 di 74
Formula - Full in comodato 44 di 74
Formula - Full in proprietà 51 di 74
Formula - Top in comodato 58 di 74
Fonti Normative 65 di 74
Informativa al Cliente 1 di 4
NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA PER AUTOVETTURE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE
(Ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del
7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di di- rezione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
Sede Legale in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2014, il patrimonio netto dell’Im- presa è pari ad € 5.340.514.456,79, con capitale sociale pari ad € 1.996.129.451,62 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.592.797.831,51. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’am- montare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,72.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxx- mento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
NOTA INFORMATIVA
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
APPLICAZIONE
Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le ga- ranzie pattuite nella forma a Libro Matricola.
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO)
Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AUTO PRESTO & BENE
È il servizio di autoriparazione diretta in esclusiva per i Clienti del Gruppo Unipol gestito dal Circuito di Carrozzerie Auto Presto & Bene.
AVENTE DIRITTO
La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestazione (Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del veicolo, l’Usufruttuario, l’Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione finanziaria).
BANCA DATI
La banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
NOTA INFORMATIVA
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx – xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di assi- curazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discen- denti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo gra- do di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifre.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MASSIMALE
Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile.
MORA
Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei
Premi o delle rate di Premio – successive alla prima rata di Premio stabilita dal contratto
- entro il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il
Premio scaduto.
NOTA INFORMATIVA
E’ previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.
Alla luce dell’articolo 170 bis del Codice la garanzia è operante fino all’ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale.
NORME TARIFFARIE
Le norme di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che indicano le modalità di applicazione della
Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo contrattuale (regolamentato dall’articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicu- razione - Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI presta la garanzia assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Assicuratore, quale corrispettivo dell’obbliga- zione da questo assunta.
PREMIO NETTO
Somma dovuta dal Contraente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI al netto dell’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
PROVIDER TELEMATICO
La società che, direttamente o tramite altre società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel “Contratto di Abbonamento ai Servizi” stipulato dal Contraente.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico
NOTA INFORMATIVA
dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Il ripristino del veicolo, da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
STATO DI NECESSITÀ
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.
TARIFFA
L’insieme dei fattori di Xxxxxxx che concorrono a definire il Premio RC Auto determinato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
3. Coperture assicurative offerte
La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligato-
NOTA INFORMATIVA
xxx l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione dell’autovettura nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assi- curazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per le autovetture la formula tariffaria Bonus/Malus (Condizione Speciale F, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede a ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsabilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in ventiquattro classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale F.
Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 14 della stessa Condizione Speciale F Franchigia Fissa ed Assoluta. Per le Polizze amministrate nella forma a Libro Ma- tricola e destinate alla copertura di flotte di veicoli, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone in alternativa alle forme Bonus/Malus e Bonus /Malus con Franchigia la Condizione Speciale E Franchigia Fissa e Assoluta, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.
AVVERTENZA
Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente ca- gionati a Xxxxx durante la circolazione dell’autovettura in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta dell’autovettura medesima in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Ge- nerali di Assicurazione).
AVVERTENZA
Esclusioni, condizioni di sospensione e rivalsa
Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell’articolo 144 del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.
Alcune esclusioni di garanzia, tuttavia, potranno essere eliminate dietro pagamento di un sovrappremio.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli 2 “Esclu- sioni e rivalsa”, 3 “Estensione territoriale” e 6 “Determinazione del premio-comuni-
NOTA INFORMATIVA
cazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell’articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall’articolo 9 “Sospensione in corso di contratto”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.
Segnaliamo inoltre che, in caso di Sinistro, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà azione di rivalsa -fino ad un massimo di 2.500 euro per Sinistro - in proporzione del minor Premio corrisposto nei seguenti casi:
• qualora venga pattuita la Condizione Aggiuntiva X - Conducente esclusivo, se la persona alla guida del veicolo non è quella indicata in Polizza come Conducente esclusivo;
• qualora venga pattuita la Condizione Aggiuntiva Y - Conducente esperto, se la persona alla guida del veicolo non è di età pari o superiore a 26 anni e non ha conseguito la patente, valida per la guida del veicolo indicato in Polizza, da al- meno due anni.
Segnaliamo che in base alle Condizioni Auto Intelligente in caso di Sinistro UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di Responsabilità Civile ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo mede- simo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il termine di 15 giorni lavora- tivi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Auto Intelligente.
AVVERTENZA
Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (Condizio- ne speciale E) e punto 14 della Condizione Speciale F, si deve rimborsare a UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo.
Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla
NOTA INFORMATIVA
base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’as- sicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
AVVERTENZA
Come previsto dall’art. 170 bis del Codice, il contratto, di durata annuale (o su richie- sta dell’Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scaden- za senza alcun obbligo di disdetta.
Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo RC Auto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
3.1 Estensioni della copertura
Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a Rischi non com- presi nell’assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:
D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria;
K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati;
T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle suddette Condi- zioni Aggiuntive .
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Si ricorda che la garanzia non copre:
. i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
. i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato domi- nio ed il Locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i di- scendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente dell’autovettura e delle persone
NOTA INFORMATIVA
elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al capitolo “Fonti Normative” del contratto di assicurazione ed all’articolo 129 del Codice.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
AVVERTENZA
In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potreb- bero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 6 “Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
6. Premi
Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze, salvo diversi accordi, presso l’Agenzia o il punto di vendita al quale è assegnato il contratto (articolo 4 -“Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Per le Polizze a Libro Matricola, che assicurano flotte di veicoli, il Premio può essere sog- getto a regolazione annuale con le modalità indicate in Polizza cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento con- sentiti dalla legge ed attivati presso l’intermediario. Si segnala che il Premio viene deter- minato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa, come per esempio l’età e la professione del Proprietario ed anche con riferimento al tipo di condu- cente scelto in Polizza. L’importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI all’intermediario.
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. E’ prevista la possibilità di frazionare il Premio in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul Premio annuo lordo. L’eventuale frazionamento è indicato in Polizza.
NOTA INFORMATIVA
AVVERTENZA
Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto ven- dita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva dell’autovettura) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 8 “Trasferimento della proprietà del veicolo”, 14 ”Furto, Rapina e Appropriazione indebita del veicolo”, e 15 ”Distruzione o demolizione o esportazio- ne definitiva del veicolo” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
7. Informativa in corso di contratto
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della sca- denza del contratto, una comunicazione scritta riportante l’informativa prevista dalle dispo- sizioni vigenti in merito alla data di scadenza del contratto.
8. Attestazione dello stato del Rischio – classe di merito
L’Attestazione, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del Rischio da assicurare e quindi per stabilire un Premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità dell’autovettura assicurata (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 16 ”Attestazione dello stato del Rischio” delle Condi- zioni Generali di Assicurazione).
Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015 all’interno di un’Area Riservata è disponibile per il Contraente e per gli altri Aventi diritto - almeno 30 giorni prima della scadenza contrattua- le - l’Attestato di rischio relativo alla copertura assicurativa RC auto ove presente nel con- tratto; in particolare per il Contraente tale documento viene messo a disposizione nell’area riservata di Home Insurance. In aggiunta a questa modalità il Contraente, e gli altri Aventi diritto se differenti, possono richiedere la consegna dell’Attestato di rischio anche tramite posta elettronica, che avverrà entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta, facendone richiesta a xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx.
Per le Polizze amministrate nella forma a Libro Matricola e destinate alla copertura di flotte di veicoli, l’Attestato di rischio, su richiesta del Contraente, viene messo a disposizione nell’Area Riservata o consegnato con altre modalità concordate tra le parti.
Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale F
-, sull’Attestazione rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall’applicazione delle indicazioni contenute nell’Allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n. 4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).
NOTA INFORMATIVA
AVVERTENZA
Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU ripor- tata sull’Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RC Auto di ciascuna Compagnia.
Quest’ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.
Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previ- ste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006:
- in caso di prima assicurazione dell’autovettura a seguito di immatricolazione o voltura o a seguito di cessione del contratto ⮚ classe di merito CU 14.
- Negli altri casi, relativi a contratti che non risultino già assegnati ad una classe di merito CU, quest’ultima viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale.
Anni senza Sinistri | Classe di Merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B.: ⮚ non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
⮚ non si considera l’anno in corso.
Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli even- tuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale provocati nell’ul- timo quinquennio (compresa l’annualità in corso) ⮚ per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.
Nel caso in cui venga assicurata un’autovettura di prima immatricolazione o questa sia assicurata per la prima volta dopo una voltura, si ricorda che si può usufruire della classe di merito CU. Lo stesso vale per la classe di merito interna ove quest’ultima sia compatibile
NOTA INFORMATIVA
con quanto è previsto dalle condizioni di assicurazione applicate alla Polizza.
CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE INTERNA
La classe di merito di assegnazione interna viene stabilita nell’ambito delle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto, consultabili preventivamente presso l’Agenzia/punto di vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (xxx.xxxxxxxxx.xx). In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.
La Condizione Speciale F – Bonus/Malus delle Condizioni di Assicurazione stabilisce che, per le autovetture e gli autotassametri, la classe di merito di assegnazione è la 14 per i vei- coli assicurati per la prima volta dopo l’immatricolazione od una voltura (punto 2.1) (inva- riata rispetto a quanto previsto dall’Allegato n.2 del Regolamento ISVAP n. 4/2006). Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla Condizione speciale F dal punto 2 al punto 8.
INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
La Condizione Speciale F prevede il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il Proprietario (il Locatario nel caso di contratto di Leasing) - in caso di:
- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo (ad eccezione delle Polizze a Libro Matricola);
- furto, rapina ed appropriazione indebita del veicolo.
Qualora ricorra una delle precedenti circostanze il mantenimento della classe in corso è possibile anche per un veicolo di proprietà di un Famigliare convivente del Proprietario (o del Locatario, nel caso dei contratti di Leasing) del veicolo sostituito.
Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferi- mento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.
9. Recesso
La previsione del diritto di recesso, prevista nello schema di Nota Informativa di cui all’alle- gato 9 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è da intendersi superata in forza dell’art. 170 bis del Codice, che ha introdotto il divieto del rinnovo tacito per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
NOTA INFORMATIVA
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Xxxxxxxx si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 12.
11. Regime fiscale
Sul Premio imponibile di Xxxxxxx si applicano gli oneri fiscali in base alle aliquote sotto ri- portate e parafiscali (contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5% del Premio RC Auto) che sono a carico del Contraente e che, in base alla normativa vigente, sono soggetti alle seguenti aliquote:
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx |
RC Auto | 12,5 % (*) |
AVVERTENZA
Imposta sulla RC Auto
(*) Il Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n.68 (c.d. Decreto sul Federalismo Fiscale), dispo- ne che le Province potranno applicare, in loro piena autonomia, una variazione in misura non superiore a 3,5% punti percentuali in aumento o in diminuzione, dell’aliquota base del 12,5% della garanzia RC Auto.
Le variazioni di aliquota introdotte dalle Province vengono pubblicate sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (xxx.xxxxxxx.xxx.xx), sezione Fiscalità Locale – Im- posta RC Auto, ed hanno vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione. Decorso tale termine tutti i pagamenti di premi assicurativi RC Auto riferibili alle Province che hanno variato l’aliquota saranno assoggettati alla nuova aliquota.
NOTA INFORMATIVA
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Si ricorda che, qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice e il Contraente abbia optato per il Risarcimento del danno in forma specifica (articolo 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione), sul sito internet di Auto Presto & Bene xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx potrà essere facilmente consultato l’elenco degli autoriparatori convenzionati.
AVVERTENZA
Ricordiamo che, qualora sia stato scelto il Risarcimento del danno in forma spe- cifica, il Premio RCA viene ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e indicata in Polizza.
12. Procedura per il risarcimento del danno
Ai sensi dell’articolo 143 del Codice in caso di Sinistro il Contraente ha l’obbligo di far pervenire prontamente la relativa Denuncia alla Sede di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o all’A- genzia/punto di vendita presso il quale ha stipulato il contratto.
A questo scopo si deve utilizzare l’apposito modulo (Constatazione amichevole di incidente
- Denuncia di Sinistro) fornito da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 10 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri”.
AVVERTENZA
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 10 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile.
Per quanto concerne:
• la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006,
• il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codi- ce,
• le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.
NOTA INFORMATIVA
A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali le imprese di assicurazioni devono pro- cedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.
Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni comple- ta, l’impresa deve procedere all’offerta – eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula- oppure deve comunicare all’Assicurato i motivi che impedi- scono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche:
> per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i con- ducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;
> nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decor- renti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato o, qualora non sia pervenuta alcuna risposta, entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, l’impresa deve formulare l’offerta, oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro ses- santa giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).
In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della docu- mentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata ac- cettazione.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto l’offerta, l’impresa corrisponde comunque la somma offerta entro i quindici giorni successivi.
Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere all’of- ferta oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
Ricordiamo che sul sito internet di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (xxx.xxxxxxxxx.xx) è possibi- le trovare l’indicazione del centro di liquidazione Sinistri territorialmente competente.
NOTA INFORMATIVA
13. Incidenti stradali con controparti estere
In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice.
Se durante un viaggio all’estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si resti coinvolti in un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresen- tante nominato in Italia dall’impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”), si deve inviare apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all’indirizzo:
CONSAP S.p.A.
Centro di Informazione Italiano Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx
mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx fax: x00 00 00000000
telefono: x00 00 00000000
o accedere al sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/ centro-di-informazioneitaliano.
In entrambi i casi occorrerà indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai sog- getti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, impresa di assicu- razione del veicolo responsabile del Sinistro, se nota).
N.B.: Se l’incidente è provocato all’estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Pa- esi dello Spazio Economico Europeo, l’applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l’incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all’impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell’accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell’UCI).
NOTA INFORMATIVA
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’IVASS e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla Consap che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato oppure in caso di Sinistro causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa desi- gnata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la Consap.
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
Si ricorda che, al fine di evitare l’applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del Premio, si può decidere di rimborsare alla Consap (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) l’importo di uno o più Sinistri liquidati integralmente nel Periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale (articolo 10 Condi- zione Speciale F Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati).
15. Accesso agli atti dell’impresa
Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedi- menti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.
Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere invia- ta, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/ 2008.
Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di ricono- scimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, oppure gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione.
L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione.
L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti
NOTA INFORMATIVA
ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionaria, di cui al punto 12.
16. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamen- te sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di Xxxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet www. xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxx-
NOTA INFORMATIVA
bers_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del De- creto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assi- curativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di nego- ziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
• procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle As- sociazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx;
• procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato
Xxxxx Xxxxxx
Il rappresentante legale UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER AUTOVETTURE
(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005
“Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”)
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrisponde- re, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla cir- colazione del veicolo descritto in Polizza.
L’assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in Polizza per i danni involonta- riamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
6. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell’istruttore. Inoltre sono considerati Ter- zi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducen- te;
7. PER AUTOTASSAMETRI ED AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, rac- colte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professio- nali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
8. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCO- LAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontaria- mente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro
CONDIZIONI GENERALI
che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” ripor- tate nelle pagine successive, i Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 6, 7 e 8 i Massima- li convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.
L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
Salvo che non sia diversamente convenuto l’assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osser- vanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo colla- boratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in confor- mità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’ef- fetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, UNI- POLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al mo- mento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esa- me teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamen-
CONDIZIONI GENERALI
te rilasciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno- vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. É in ogni caso necessario che anche la pa- tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vatica- no, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Mo- naco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia il certificato internaziona- le di assicurazione (Carta Verde). L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Inoltre:
- per le scadenze intermedie di Premio trova applicazione l’articolo 1901, 2° comma del Codice Civile. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio interessate;
- per le scadenze di annualità, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che si verifichino fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo even- tualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di assicurazione e comunque prima della scaden- za indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest’ultima a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalsa.
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emes- se da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, va eseguito presso l’Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto, che sono autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’assicura- zione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONE DEL NUOVO PREMIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto, mette a di- sposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio, presso l’Agenzia od il Punto di Ven- dita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime.
ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ ultima Attestazione conseguita in corso di validità. In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu- sione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al Terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
ARTICOLO 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per l’applicazione delle regole evolutive, ove previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
CONDIZIONI GENERALI
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina
sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa; periodi successivi: in caso di permanenza presso lo stesso assicuratore iniziano sessanta
giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni
prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documenta- zione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L’alienante, previa restituzione all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto del certificato di assicurazione e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo Famigliare convivente: in questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’e- ventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una docu- mentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all’acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, fornendo tutte le in- dicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbli- go di disdetta. La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesi- mo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo con- tratto: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pertanto non elaborerà l’Attestazione.
CONDIZIONI GENERALI
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo contestualmente certificato di assicurazione e Carta Verde. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Con- traente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazio- ne e sempre che i predetti documenti siano stati restituiti.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usu- fruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Agenzia o al Pun- to di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al rimborso del Premio netto pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).
ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a dar- ne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo (in caso di furto, rapina o appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Con- traente. La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate sulla predetta appendice. Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pa- gato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.
Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però, da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato. Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia
CONDIZIONI GENERALI
richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demo- lizione, l’esportazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti con frazionamento del Premio il Contraente è tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da docu- mentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l’esportazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolute successive alla risoluzione del contratto.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
All’atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato defini- tivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appar- tenenza del veicolo assicurato.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni] Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione cor- risposta al momento della sospensione. Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni]
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
CONDIZIONI GENERALI
Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia tiene conto, ai fini dell’applicazione delle regole evo- lutive previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la so- spensione.
ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:
• per i contratti di durata inferiore all’anno;
• per i contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto;
• per i contratti amministrati con “libro matricola”;
• per i contratti per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.
ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. É esclusa la presenta- zione in via telematica.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro redatta sul modulo, fornito da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sini- stro, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle ver- tenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di
CONDIZIONI GENERALI
designare legali, periti, consulenti o tecnici:
- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo pre- vedano o UNIPOLSAI ASSICURAZIONI lo richieda.
ARTICOLO 12 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale o su richiesta dell’Assicurato di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno.
ARTICOLO 13 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO
I contratti di durata inferiore all’anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e per essi è esclusa la sospensione.
É altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
ARTICOLO 14 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, restituendo, se ancora in suo posses- so, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia della de- nuncia presentata all’Autorità competente.
CONDIZIONI GENERALI
Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell’articolo 9 –
Sospensione in corso di contratto, può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo rubato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appar- tenenza del veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richie- sta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usu- fruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo.
ARTICOLO 15 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di Xxxxxxx a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNI- POLSAI ASSICURAZIONI, restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:
• in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatri- colazione;
CONDIZIONI GENERALI
• in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo
distrutto, demolito od esportato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appar- tenenza del veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto cor- risposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempre che i predetti documenti siano stati restituiti.
Qualora certificato di assicurazione/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l’espor- tazione definitiva del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usu- fruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l’esportazione definitiva del veicolo.
ARTICOLO 16 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI consegna telematicamente al Contraente e, se persona diver- sa, all’Avente diritto almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un’Attestazio- ne contenente:
CONDIZIONI GENERALI
- la denominazione dell’Impresa di Assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se perso- na giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto
all’Attestazione;
- il numero di Polizza;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose);
- la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte.
Nel caso di stipula di Xxxxxxx ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.
Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione vengono indicati:
- la classe di merito interna/aziendale di provenienza e quella di assegnazione del con- tratto per l’annualità successiva;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nell’Allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU).
In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documenta- ta consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI consegna telematicamente al Contraente e, se persona diversa, all’Avente diritto l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, UNI- POLSAI ASSICURAZIONI consegna telematicamente l’Attestazione su richiesta del Contraente e:
- non elabora l’Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un
CONDIZIONI GENERALI
anno. Per tali veicoli l’Attestazione viene elaborata al termine della successiva annualità assicurativa della Polizza;
- elebora l’Attestazione in caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definiti- va all’estero, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo quando il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più Impre- se, l’Attestazione viene consegnata telematicamente dalla delegataria.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non elabora l’Attestazione nel caso di:
• contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso;
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti, o Applicazioni, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all’estero, do- cumentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;
• cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.
Validità dell’Attestazione
La validità dell’Attestazione è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.
In caso di Xxxxxxx sospesa la validità dell’ultima Attestazione conseguita è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.
Qualora il veicolo indicato nell’Attestazione sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, distruzione, demoli- zione o trasferimento di proprietà la validità dell’Attestazione stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest’ultima è stata rilasciata. In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l’Attestazione non è più valida.
ARTICOLO 17 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - DUPLICATO DI POLIZZA
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l’even- tuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certificato di assicurazione si sia accidentalmente deteriorato o comunque
CONDIZIONI GENERALI
sia venuto a mancare per causa giustificata, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un dupli- cato su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita del certificato di assicurazione è dovuta a sottrazione, distruzione od a smar- rimento il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
Ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un dupli- cato o una copia della Polizza su richiesta ed a spese del Contraente e può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Se la perdita della Polizza è dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contra- ente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Pre- mio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
ARTICOLO 19 - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (Codice del Consumo), è com- petente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l’Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
ARTICOLO 20 – RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA
Qualora il Contraente/Assicurato abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarci- mento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nella procedura e nella disci- plina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza. Il Contraente/Assicurato dovrà avvalersi del centro di autoriparazione indicato dall’Impresa tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene (per maggiori informazioni consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx).
La scelta del centro di autoriparazione potrà essere operata al momento del sinistro. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI manterrà costantemente aggiornato l’elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all’inserimen- to di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all’eliminazione o sosti- tuzione di alcune di esse.
Dopo ogni riparazione effettuata presso un centro di autoriparazione del circuito Auto Pre- sto & Bene, al Contraente sarà riconosciuto uno sconto di € 40,00 sul premio della ga- ranzia Responsabilità Civile Auto al netto del contributo al Servizio sanitario Nazionale e
CONDIZIONI GENERALI
dell’imposta sulle assicurazioni.
Tale sconto verrà riconosciuto al primo rinnovo annuale della polizza, purché il sinistro sia stato liquidato non oltre il sessantesimo giorno prima della scadenza della polizza.
Per i sinistri pagati nei 60 giorni precedenti la data di scadenza della polizza, lo sconto potrà essere riconosciuto in occasione dell’eventuale rinnovo alla successiva scadenza annuale. In nessun caso il premio netto della garanzia Rca, a seguito dell’applicazione dello sconto, potrà essere inferiore ad € 150,00.
Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il Contra- ente/Assicurato non sia responsabile neppure parzialmente in ordine alla causazione del danno; inoltre la predetta modalità di risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della Polizza per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla Polizza sostituente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalle Norme Tariffarie.
L’indennizzo corrisposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Obblighi a carico del Contraente/Assicurato
Qualora il centro di autoriparazione indicato dall’Impresa tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene sia ubicato ad oltre 20 chilometri dal luogo del sinistro, il Contraente/Assicurato potrà riparare il veicolo presso una struttura di sua fiducia e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconoscerà lo sconto di € 40,00.
Salvo il caso sopra indicato, se il Contraente/Assicurato viola l’obbligo assunto fa- cendo riparare il veicolo presso un centro di autoriparazione diverso da quello indi- catogli e chiede il rimborso delle spese sostenute:
- perde il diritto allo sconto di Premio;
- avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtato di una percentuale del 10% a titolo di risarcimento del danno subito dall’Impresa in conseguenza del maggior costo delle riparazioni derivante dall’utilizzo di centri diversi da quello indicato dall’Impresa.
ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e rego- lamentari vigenti.
VINCOLI
VINCOLI
CLAUSOLE
I) PER I VEICOLI LOCATI IN LEASING
CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero Premio di assi- curazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a fa- vore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’ Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.
In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile. Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
CLAUSOLA N. 2 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a fa- vore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’ Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a comunicare all’Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute, nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale.
In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella
VINCOLI
disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avva- lersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.
II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL’ ENTE FINANZIATORE
CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero Premio di assi- curazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale) La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’Ente vinco- latario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fin d’ora auto- rizzato dal Contraente.
Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.
Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’ Ente vinco- latario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della
VINCOLI
Polizza stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi- cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a comunicare all’Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale.
d) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fin d’ora auto- rizzato dal Contraente.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente può avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicu- razione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI
NELL’ ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiama- te in Polizza.
D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria
Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasiona- li, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle dispo- sizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psi- cotrope.
N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’As- sicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in confor- mità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sini- stri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostan- ze stupefacenti o psicotrope
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa:
• nel caso di Xxxxxxxx causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il traspor- to non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ul- timo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
X) Conducente esclusivo
Il Contraente dichiara che il veicolo viene guidato unicamente dalla persona indicata in
Polizza come conducente esclusivo.
Qualora al momento del Sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona di- versa dal conducente esclusivo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate.
Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Aggiuntiva X con il massimo di € 2.500.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:
• guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
• utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità;
• circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Y) Conducente esperto
Il Contraente dichiara che il veicolo viene guidato unicamente da persone di età pari o superiore a 26 anni che abbiano conseguito la patente, valida per la guida del veicolo indicato in Polizza, da almeno due anni. Qualora al momento del Sinistro alla gui- da del veicolo si trovi una persona priva dei requisiti sopra indicati UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della pre- senza in Polizza della Condizione Aggiuntiva Y con il massimo di € 2.500.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
• guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
• utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità;
• circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
W) Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese [30 giorni]
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sospensione in corso di contratto consente la proroga delle sca- denze, sia delle eventuali rate intermedie che della scadenza annuale, di un periodo uguale a quello della sospensione purché la sospensione stessa abbia avuto dura- ta pari o superiore ad un mese [30 giorni].
V) Bonus protetto
Fermo restando quanto pattuito nell’ambito della Condizione Speciale richiamata in Polizza, ai fini dell’evoluzione della classe di merito di Compagnia, UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI non terrà conto del primo Sinistro con Responsabilità principale che farebbe scattare il malus per il quale la Società ha effettuato un pagamento.
In presenza di soli Sinistri con Responsabilità paritaria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non terrà conto di quello che, in seguito al cumulo delle relative responsabilità, determine- rebbe il primo scatto di malus.
La classe di merito CU verrà invece regolarmente evoluta.
CONDIZIONI SPECIALI
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI SPECIALI
Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza. Si precisa che i riferimenti a FONDIARIA-SAI, FONDIARIA-SAI divisione La Fondiaria o divisione Sai devono intendersi relativi alla Società FONDIARIA-SAI
S.p.A. che, con effetto dal 6 gennaio 2014, a seguito di fusione per incorporazione con Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. (oltre che di Premafin Finanziaria S.p.A. –Holding di Partecipazioni), ha assunto la denominazione sociale di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
La presente assicurazione è stipulata con Franchigia fissa ed assoluta per ogni
Sinistro nell’ammontare precisato in Polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
CONDIZIONI SPECIALI
F) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus -che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione- che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:
TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO
Classi di merito | Coefficienti di determinazione del Premio |
S6 | 0,37 |
S5 | 0,39 |
S4 | 0,41 |
S3 | 0,43 |
S2 | 0,45 |
S1 | 0,47 |
1 | 0,49 |
2 | 0,52 |
3 | 0,56 |
4 | 0,59 |
5 | 0,62 |
6 | 0,66 |
7 | 0,70 |
8 | 0,74 |
9 | 0,78 |
10 | 0,82 |
11 | 0,88 |
12 | 0,94 |
13 | 1,00 |
14 | 1,15 |
15 | 1,45 |
16 | 1,81 |
17 | 2,20 |
18 | 2,70 |
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme
CONDIZIONI SPECIALI
Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.
2. AUTOVETTURE ASSICURATE PER LA PRIMA VOLTA
2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA
Se il contratto è relativo ad un’autovettura assicurata per la prima volta:
a) dopo la prima immatricolazione;
b) dopo una voltura;
è assegnato alla classe di merito 14.
Il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) – persona fisica - del veicolo o un suo Famigliare convivente, potrà usufruire per la nuova autovettura di sua proprietà o a lui locata:
- della classe di merito indicata dalla Tabella 2A se l’autovettura era assicurata con Po- lizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o con FONDIARIA-SAI divisione Sai con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1ªG- lobal nella formula Bonus/Malus (Condizione Speciale F) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la classe di provenienza 1 e la classe di assegna- zione interna 1;
TABELLA 2A - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
DIVISIONE SAI O FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI
Numero di anni di permanenza in classe di merito 1 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI | Classe di merito di assegnazione |
5 e più | S5 |
4 | S4 |
3 | S3 |
2 | S2 |
1 | S1 |
- della classe di merito indicata dalla Tabella 2B se l’autovettura era assicurata con Po- lizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione La Fondiaria o con FONDIARIA-SAI divisione
CONDIZIONI SPECIALI
La Fondiaria con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1ª Global-nella formula Bonus/Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la classe di assegna- zione da B1 a B5;
TABELLA 2B - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
DIVISIONE LA FONDIARIA O FONDIARIA-SAI DIVISIONE LA FONDIARIA
Classe di assegnazione indicata sull’Attestazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE LA FONDIARIA O FONDIARIA-SAI DIVISIONE LA FONDIARIA | Classe di merito di assegnazione |
B5 | S6 |
B4 | S5 |
B3 | S4 |
B2 | S3 |
B1 | S2 |
- della classe di merito risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità se l’autovettura era assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divi- sione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1ª Global o diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1ª Global purché non rientranti nei casi precedentemente riportati;
- della classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di vali- dità se l’autovettura non era già assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI.
Il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione dell’autovet- tura o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell’appendice di cessione del contratto precedente. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
2.2. IN LUOGO DI UN’ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/ APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, de- molizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente
CONDIZIONI SPECIALI
alla scadenza del rapporto contrattuale) di un’autovettura, in luogo della quale venga assi- curata un’altra autovettura di nuova proprietà, si procede come di seguito indicato purché l’ultima Attestazione conseguita sia in corso di validità:
Autovettura già assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisio- ne La Fondiaria o presso FONDIARIA-SAI con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1ª Global
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata per l’autovettura precedente purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
• copia della denuncia di xxxxx/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
• copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
• copia della carta di circolazione dell’autovettura da assicurare o della sua ricevu- ta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.
Autovettura già assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisio- ne La Fondiaria o presso FONDIARIA-SAI con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1ª Global
In presenza di un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/Malus (Con- dizione Speciale F) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la classe di provenienza 1 e la classe di assegnazione interna 1 il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2A sempre che il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. In presenza di un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/Malus (Con- dizioni Particolari P, PF e PFA) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la classe di assegnazione da B1 a B5 il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2B sempre che il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Negli altri casi il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull’At- testazione.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
• copia della denuncia di xxxxx/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
CONDIZIONI SPECIALI
• copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
• copia della carta di circolazione dell’autovettura da assicurare o della sua rice- vuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di pro- prietà.
Altri casi di autovettura già assicurata
Il contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione con- seguita in corso di validità consegnata per la precedente autovettura, e sempre che il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
• copia della denuncia di xxxxx/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
• copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
• copia del precedente contratto assicurativo;
• copia della carta di circolazione dell’autovettura da assicurare o della sua rice- vuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di pro- prietà.
3. AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza in una formula diversa da quella Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato:
• alla classe di assegnazione CU indicata sull’ultima Attestazione conseguita in corso di validità;
• alla classe di merito 13 se sull’ultima Attestazione conseguita in corso di validità non è indicata la classe di assegnazione CU.
In assenza dell’Attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Lo stesso ac- cade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque xxxx.Xx caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla formula tariffaria Bonus/ Malus, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate –ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell’annua- lità successiva alla stipulazione del contratto.
CONDIZIONI SPECIALI
4. AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE NELLA FORMULA BONUS/MALUS
4.1. CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O FONDIARIA-SAI DIVI- SIONE SAI CON CLASSE DI PROVENIENZA 1 E DI ASSEGNAZIONE INTERNA 1 E CON CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DIVERSE DA QUELLE NUOVA 1ª GLOBAL Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/ Malus (Condizione Speciale F) e l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indica la classe di provenienza 1 e la classe di assegnazione interna 1 il contratto stesso è asse- gnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2A.
4.2. CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE LA FONDIARIA O FONDIA- RIA-SAI DIVISIONE LA FONDIARIA CON CLASSE DI ASSEGNAZIONE DA B1 A B5 E CON CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DIVERSE DA QUELLE NUOVA 1ª GLOBAL Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/ Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA) e l’ultima Attestazione conseguita in corso di vali- dità indica la classe di assegnazione da B1 a B5 il contratto stesso è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2B.
4.3. CON ALTRE POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O DIVISIONE LA FONDIARIA O FONDIARIA-SAI
Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull’ultima Attestazio- ne conseguita in xxxxx xx xxxxxxxx.
0.0. ALTRI CASI DI AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA
Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall’ultima Atte- stazione conseguita in corso di validità se non è stata rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI .
4.5. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI 5 ANNI
Qualora all’atto della stipulazione della Polizza l’Attestazione non risulti presente nella Ban- ca Dati si applicano le indicazioni riportate nell’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
In assenza di documentazione probatoria la Società assegna il contratto alla classe di merito 18. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, emesso il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’Articolo n. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e, se del caso, procede alla riclassificazione della Polizza.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto alla classe di merito 18 qualora il
CONDIZIONI SPECIALI
contratto precedente sia scaduto da più di 5 anni.
5. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO Nel caso in cui l’autovettura fosse già assicurata con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”) si applicano le seguenti disposizioni.
5.1. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O DIVISIONE LA FONDIARIA o FONDIARIA-SAI
Il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione (eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalle Tabelle 2A e 2B) di quello precedente.
Qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
5.2. ALTRI CASI DI AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BO- NUS/MALUS
Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo. La nuova Polizza è assegnata alla classe di merito di assegnazione CU indicata nel predetto contratto. In mancanza di quest’ultimo, la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.
Qualora il precedente contratto temporaneo non riporti l’indicazione della classe CU la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 14.
5.3 AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN UNA FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL BO- NUS/MALUS
Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo qualora non fosse già assicurato con Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divi- sione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI. In mancanza di quest’ultimo, la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.
Qualora il contratto precedente sia scaduto da più di 5 anni, la Polizza viene asse- gnata alla classe di merito 18.
6. DICHIARAZIONE ESTERA
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un’autovettura già assicurata all’estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegna- zione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per una nuova autovettura, negli stessi casi previsti per l’Attestazione.
CONDIZIONI SPECIALI
7. RINNOVO DEL CONTRATTO
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto dell’eventuale rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 3, a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%.
Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus.
In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di Denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta Tabella 3.
TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE
Classe di merito di assegnazione in base a: – numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e – numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%. | |||||
Classe di merito di provenienza | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più |
S6 | S6 | S4 | S1 | 3 | 6 |
S5 | S6 | S3 | 1 | 4 | 7 |
S4 | S5 | S2 | 2 | 5 | 8 |
S3 | S4 | S1 | 3 | 6 | 9 |
S2 | S3 | 1 | 4 | 7 | 10 |
S1 | S2 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | S1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
CONDIZIONI SPECIALI
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
É data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 3 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
9. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e com- porta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
10. SOSTITUZIONE DELL’AUTOVETTURA
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un’altra autovettura - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, fur- to, rapina o appropriazione indebita, sempre che il Proprietario del veicolo sostituente (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
L’ultima Attestazione conseguita in corso di validità relativa ad un’autovettura consegnata
CONDIZIONI SPECIALI
in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della Polizza precedente se stipulata con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI oppure alla classe di merito 14 negli altri casi.
11. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L’ATTESTAZIONE RE- LATIVA AD UN’ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/ APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all’atto della stipula- zione del contratto benefici delle informazioni contenute nell’ultima Attestazione in corso di validità conseguita per un’altra autovettura - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebi- ta, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso Proprietario/Xxxxxxxxx o ad un suo Famigliare convivente. Tale operazione può essere compiuta un’unica volta.
12. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Qualora nel contratto sia stata pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Ai fini dell’evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
Qualora quest’ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI assegna il contratto stesso, all’atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto.
In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI elabora una nuova Attestazione.
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
Le seguenti Condizioni sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.
- Formula Supereasy in comodato -
1. Premessa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo con il Provider Telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conse- guenti riduzioni di Premio sono:
• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare con- cesso in comodato dal Provider Telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile;
• la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico. Si rinvia al predetto Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico sottoscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali
- diritti dell’interessato
- definizioni
- oggetto del contratto
- natura del contratto e sua durata
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione
- estensione territoriale
- canone e sue modalità di calcolo
- installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare
- cessione del contratto.
2. Condizioni valide per il Contatore satellitare
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue:
2.1 Obblighi del Contraente
Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI, si impegna a:
2.1.1 installare ed attivare direttamente il Contatore satellitare entro 15 giorni la- vorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva; in alternativa a farlo installare a proprie spese da un installatore convenzionato col Provider Telematico (di seguito denominato “installatore convenzionato”);
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2.1.2 qualora si scelga l’installazione presso un installatore convenzionato, avvisa- re immediatamente il Servizio Clienti del Provider Telematico o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissan- do un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
2.1.3 comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la re- peribilità ai fini della corretta erogazione dei servizi;
2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo assicu- rato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando autonomamente l’appuntamento per le operazioni di reinstallazione/ attivazione) entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure comunicare tempestivamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che in- tende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;
2.1.5 disinstallare il Contatore satellitare, o farlo disinstallare a proprie spese da un installatore convenzionato (in questo caso fissando autonomamente l’ap- puntamento per le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di man- cata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo consegnando il dispositivo in agenzia;
2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato fun- zionamento del contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del Pro- vider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicu- razione, dell’esistenza del Contratto di Abbonamento col Provider Telematico; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbona- mento, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione del Contatore satelli- tare dal veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzio- nato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando autonomamente l’appuntamento per le operazioni di disinstallazione) e darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;
2.1.8 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funziona- mento del Contatore satellitare:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato
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le parti che implicano un’installazione del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi te- lematici.
2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Ob- blighi del Contraente, in caso di Sinistro RCA avvenuto prima dell’attivazione del Conta- tore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a Terzi del veicolo stesso, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a non esperire rivalsa, di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo.
2.3 Sospensione della Polizza
A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – So- spensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte per annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L’ero- gazione del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, sarà ripristinato solo con la riattivazione della Polizza. In presenza della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
2.4 Richiesta dei dati in caso di Sinistro RCA
In caso di Sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider Telematico tutti i dati registrati dal contatore satellitare.
2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del Contraente L’inadempimento degli obblighi di cui al precedente punto 2.1 Obblighi del Contra- ente comporta quanto segue:
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.4, il Contraente dovrà rimborsa- re a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC
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Auto per la garanzia di RC Obbligatoria e il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo per l’intero periodo assicurativo;
> rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3, non potranno essere correttamente ero- gati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento col Provider Tele- matico;
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7 - oltre che nel caso di rinuncia del Con- traente ai servizi del Provider Telematico o rinuncia del Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto oppure sostituito con l’eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il Contraente, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza, dovrà corrispondere a UNI- POLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il Premio RCA applicato con il Contatore satellitare e il Premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo.
La rinuncia del Contraente / Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.6 del prece- dente punto 2.1 Obblighi del Contraente comportano la risoluzione del contratto.
3. Agevolazioni per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione di Premio derivante:
- dalla percentuale fissa prevista in quel momento dalla condizione Auto Intelligente; oppure
- dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indicate in Polizza.
Le predette percentuali di riduzione del Premio si sommano a quella eventualmente prevista nei casi di applicazione sul contratto di una convenzione: in ogni caso la percentuale com- plessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto.
In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l’intera per- centuale di riduzione del Premio derivante dalla convenzione e in seconda battuta
– e fino al raggiungimento della stessa soglia - la percentuale di riduzione prevista da Auto Intelligente.
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3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio
Presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio sono rappresentati dal fatto che il Contraente:
- abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Con- traente.
Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilo- metraggio, consente di beneficiare:
1) all’atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fissa indicata sul contratto;
2) agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base alla percorrenza (kilometraggio) rilevata dal contatore satellitare.
La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio nella misura fissa prevista in quel mo- mento dalla condizione Auto Intelligente. Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:
• il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:
• qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
• se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
• la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecni- che del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di Polizza; nel caso di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contraente,
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comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio
in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:
a) la perdita dello sconto fisso;
b) il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati col Provider Telematico si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare in- stallato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio assicurativo.
La rinuncia del Contraente o del Contraente cessionario alla riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio comporta l’automatica rinuncia ai servizi del Provider Telematico.
4. Rivalsa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria nei seguenti casi:
- assenza del dispositivo;
- inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle perso- ne incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.
Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza.
In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di € 5.000,00.
5. Informazione per il Contraente
Il Contraente prende atto che nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, nel caso in cui il dispositivo rilevi un crash uguale o superiore a 8 g, la Struttura Organizzativa - ricevuta la segnalazione d’allarme dal Centro Servizi del Provider Telematico - contatterà direttamente l’Assicurato per l’erogazione dell’Assistenza Stradale; a tale scopo la Struttura Organizzativa effettuerà una telefonata (con un massimo di due tentativi) ai numeri di cellulare comunicati dal Contraente/Assicurato.
Una volta effettuato il contatto ed avuto conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l’Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati
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in contratto fossero errati, la Struttura organizzativa provvederà comunque ad attivare la prestazione di soccorso stradale del veicolo.
Ogni prestazione sarà confermata dall’invio di apposito sms (qualora l’Assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l’sms riporterà l’indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).
L’Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite chia- mando il numero verde 800-050.050 per le divisioni La Fondiaria e Sai e 800-904.861 per le divisioni La Previdente e Nuova MAA.
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- Formula Full in comodato -
1. Premessa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo col Provider Telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conse- guenti riduzioni di Premio sono:
• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare con- cesso in comodato dal Provider Telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile;
• la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico. Si rinvia al Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico sottoscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- diritti dell’interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
- cessione del contratto.
2. Condizioni valide per il Contatore satellitare
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue:
2.1 Obblighi del Contraente
Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI, si impegna a:
2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzio- nato col Provider Telematico (di seguito denominato “installatore convenzio- nato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicu- rativo o di effetto della Polizza se successiva;
2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider Telematico o l’instal- latore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore,
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fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori pro- roghe;
2.1.3 comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la re- peribilità ai fini della corretta erogazione dei servizi;
2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissa- re autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;
2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecu- zione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo;
2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato fun- zionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del Pro- vider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicu- razione dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con col Provider Telematico; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenziona- to;
2.1.8 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal Provider Telematico (Numero Verde indicato nel Contratto di Abbonamento ai Servizi) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca;
2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funziona- mento del Contatore satellitare:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che implicano un’installazione del veicolo effettuate da installatori
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non convenzionati;
- dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi te- lematici.
2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Ob- blighi del Contraente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a:
- non applicare eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sulla scheda di Polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina verificatosi dopo l’attivazio- ne del Contatore satellitare;
- in caso di Sinistro (RCA o furto/rapina) avvenuto prima dell’attivazione del Contatore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
• non esperire rivalsa, di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria in proporzione della dif- ferenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo
• non applicare in sede di liquidazione del Sinistro furto o rapina l’ulteriore scoperto del 20% rispetto a quello eventualmente già previsto in Polizza indicato al suc- cessivo punto 2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a) Obblighi del Contraente; in questa ipotesi troveranno pertanto applicazione l’eventuale scoperto e relativo minimo o la Franchigia pattuiti in Polizza.
2.3 Sospensione della Polizza
A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – So- spensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte per annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa, la rilevazione dei dati rife- riti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L’erogazione del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e del servizio di ricerca del veicolo sarà ripristinato solo con la riattivazione della Polizza. In presenza della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rile- vazione delle percorrenze.
2.4 Richiesta dei dati in caso di Sinistro RCA
In caso di Sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti
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di del Provider Telematico tutti i dati registrati dal Contatore satellitare.
2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del Contraente
L’ inadempimento degli obblighi di cui al precedente punto 2.1 Obblighi del Contra- ente comporta quanto segue:
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.1,2.1.2 e 2.1.4:
a) il Contraente dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria e delle tariffe relative alle garanzie Incendio e Furto ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di dette tariffe in assenza del dispositivo per l’intero periodo assicurativo;
b) se prima del pagamento della predetta differenza di Premio si dovesse ve- rificare il furto o la rapina del veicolo, sulla liquidazione del Sinistro sarà applicato uno scoperto del 20% che si aggiungerà a quello eventualmente già previsto in Polizza;
> rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3 non potranno essere correttamente ero- gati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento col Provider Tele- matico ;
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7 - oltre che nel caso di rinuncia del Contraente ai servizi del Provider Telematico o rinuncia del Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto oppure sosti- tuito con l’eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il Contraente, limitata- mente al periodo successivo al verificarsi della circostanza, dovrà corrispondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il Premio RCA e Incendio e Furto applicato con il Contatore satellitare e il Premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo;
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.8 e 2.1.9 in caso di furto o rapina del veicolo, si applicheranno i limiti all’indennizzo indicati sulla scheda di Polizza, fermo re- stando il disposto dell’art. 1915 del codice civile (Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio).
La rinuncia del Contraente / Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.6 del prece- dente punto 2.1 Obblighi del Contraente comportano la risoluzione del contratto.
3. Agevolazioni per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione di Premio derivante:
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- dalla percentuale fissa prevista in quel momento dalla condizione Auto Intelligente; oppure
- dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indi- cate in Polizza.
Le predette percentuali di riduzione del Premio si sommano a quella eventualmente previ- sta nei casi di applicazione sul contratto di una convenzione: in ogni caso la percentuale complessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Tarif- farie in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto. In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l’intera per- centuale di riduzione del Premio derivante dalla convenzione e in seconda battuta
– e fino al raggiungimento della stessa soglia- la percentuale di riduzione prevista da Auto Intelligente.
3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio
Presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio sono rappresentati dal fatto che il Contraente:
- abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del
Contraente.
Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilo- metraggio, consente di beneficiare:
1) all’atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fissa indicata sul con- tratto;
2) agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base alla percorrenza (kilometraggio) rilevata dal Contatore satellitare.
La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio nella misura fissa prevista in quel mo- mento dalla condizione Auto Intelligente. Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:
• il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
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Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:
• qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
• se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
• la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecni- che del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di Polizza; nel caso di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contra- ente , comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:
a) la perdita dello sconto fisso;
b) il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale succes- siva annualità assicurativa.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati col Provider Telematico, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al Contatore satellitare installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio assicurativo.
La rinuncia del Contraente o del Contraente cessionario alla riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio comporta l’automatica rinuncia ai servizi del Provider Telematico.
4. Rivalsa
In caso di Xxxxxxxx, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria nei seguenti casi:
- assenza del dispositivo;
- inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle perso- ne incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.
Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza.
In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor
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Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di € 5.000,00.
5. Informazione per il Contraente
Il Contraente prende atto che nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, nel caso in cui il dispositivo rilevi un crash uguale o superiore a 8 g, la Struttura Organizzativa - ricevuta la segnalazione d’allarme dal Centro Servizi del Provider Telematico - contatterà direttamente l’Assicurato per l’erogazione dell’Assistenza Stradale; a tale scopo la Struttura Organizzativa effettuerà una telefonata (con un massimo di due tentativi) ai numeri di cellulare comunicati dal Contraente/Assicurato.
Una volta effettuato il contatto ed avuto conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l’Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati in contratto fossero errati, la Struttura organizzativa provvederà comunque ad attivare la prestazione di soccorso stradale del veicolo.
Ogni prestazione sarà confermata dall’invio di apposito sms (qualora l’Assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l’sms riporterà l’indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).
L’Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite chia- mando il numero verde 800-050.050 per le divisioni La Fondiaria e Sai e 800-904.861 per le divisioni La Previdente e Nuova MAA.
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1. Premessa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo col Provider Telematico che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conse- guenti riduzioni di Premio sono:
• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare di pro- prietà del Contraente o del Proprietario del veicolo stesso;
• la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico;
• la precedente stipulazione da parte del Contraente di un contratto, avente ad og- getto il servizio di ricerca del veicolo e/o assistenza in caso di crash, con Octo Tele- matics Italia s.r.l., xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx, società specializzata nella fornitura di sistemi e servizi telematici.
Si rinvia al predetto Contratto di Abbonamento a Servizi del Provider Telematico sottoscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- diritti dell’interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
- cessione del contratto.
2. Condizioni valide per il Contatore satellitare
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue:
2.1 Obblighi del Contraente
Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSICURA- ZIONI, si impegna a:
2.1.1 consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia del contratto stipulato con Octo Telematics Italia s.r.l. per il servizio di ricerca del veicolo e/o di assisten- za in caso di crash;
2.1.2 fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il contatore satellitare da un in-
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stallatore convenzionato col Provider Telematico (di seguito denominato “in- stallatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva;
2.1.3 comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la re- peribilità ai fini della corretta erogazione dei servizi;
2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissa- re autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;
2.1.5 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato fun- zionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del Pro- vider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
2.1.6 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicu- razione dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento col Provider Telematico se il Contraente ces- sionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;
2.1.7 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal Provider Telematico (Numero Verde indicato nel Contratto di Abbonamento ai Servizi) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di Abbonamento di cui al punto 1 Premessa. Qualora il servizio di ricerca del veicolo sia prestato in proprio da Octo Telematics Italia s.r.l., si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto;
2.1.8 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funziona- mento del Contatore satellitare:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che implicano un’ installazione del veicolo effettuate da installa- tori non convenzionati;
- dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare
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o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi te- lematici.
2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Ob- blighi del Contraente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a:
- non applicare eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sulla scheda di Polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina verificatosi dopo l’attivazio- ne del Contatore satellitare;
- in caso di Sinistro (RCA o furto/rapina) avvenuto prima dell’attivazione del Contatore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
• non esperire rivalsa, di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria in proporzione della dif- ferenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo
• non applicare in sede di liquidazione del Sinistro furto o rapina l’ulteriore scoperto del 20% rispetto a quello eventualmente già previsto in Polizza indicato al suc- cessivo punto 2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a) Obblighi del Contraente; in questa ipotesi troveranno pertanto applicazione l’eventuale scoperto e relativo minimo o la franchigia pattuiti in Polizza.
2.3 Sospensione della Polizza
A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – So- spensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte per annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa la rilevazione dei dati rife- riti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L’erogazione del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e del servizio di ricerca del veicolo sarà ripristinato solo con la riattivazione della Polizza. In presenza della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rile- vazione delle percorrenze.
2.4 Richiesta dei dati in caso di Sinistro RCA
In caso di Sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Ser- vizio Clienti del Provider Telematico tutti i dati registrati dal Contatore satellitare.
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2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del Contraente
L’ inadempimento degli obblighi di cui al precedente punto 2.1 Obblighi del Contra- ente comporta quanto segue:
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.4 :
a) il Contraente dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria e delle tariffe relative alle garanzie Incendio e Furto ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di dette tariffe in assenza del dispositivo per l’intero periodo assicurativo;
b) se prima del pagamento della predetta differenza di Premio si dovesse ve- rificare il furto o la rapina del veicolo, sulla liquidazione del Sinistro sarà applicato uno scoperto del 20% che si aggiungerà a quello eventualmente già previsto in Polizza;
> rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3 non potranno essere correttamente ero- gati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento col Provider Tele- matico;
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.5 e 2.1.6 - oltre che nel caso di rinuncia del Contraente ai servizi del Provider Telematico o rinuncia del Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto oppure sostituito con l’eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il Contraente, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza, dovrà cor- rispondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il Premio RCA e Incendio e Furto applicato con il Contatore satellitare e il Premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo;
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.7 e 2.1.8 in caso di furto o rapina del veico- lo, si applicheranno i limiti all’indennizzo indicati sulla scheda di Xxxxxxx, fermo restando il disposto dell’art. 1915 del codice civile (Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio).
La rinuncia del Contraente / Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.5 del precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente comportano la risoluzione del contratto.
3. Agevolazioni per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione di Premio derivante:
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- dalla percentuale fissa prevista in quel momento dalla condizione Auto Intelligente; oppure
- dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indi- cate in Polizza.
Le predette percentuali di riduzione del Premio si sommano a quella eventualmente prevista nei casi di applicazione sul contratto di una convenzione: in ogni caso la percentuale com- plessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto.
In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l’intera per- centuale di riduzione del Premio derivante dalla convenzione e in seconda battuta
– e fino al raggiungimento della stessa soglia- la percentuale di riduzione prevista da Auto Intelligente.
3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio
Presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio sono rappresentati dal fatto che il Contraente:
- abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati al punto 2.1Obblighi del Con- traente.
Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilo- metraggio, consente di beneficiare:
1) all’atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fissa indicata sul contratto;
2) agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base alla percorrenza (kilometraggio) rilevata dal Contatore satellitare.
La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio nella misura fissa prevista in quel momento dalla condizione Auto Intelligente.
Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rile- vati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:
• il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base
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alla percorrenza rilevata, si precisa che:
• qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
• se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
• la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecni- che del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di Polizza; nel caso di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contraente, comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:
a) la perdita dello sconto fisso;
b) il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati col Provider Telematico, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al Contatore satellitare installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio assicurativo.
La rinuncia del Contraente o del Contraente cessionario alla riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio comporta l’automatica rinuncia ai servizi del Provider Telematico.
4. Rivalsa
In caso di Xxxxxxxx, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria nei seguenti casi:
- assenza del dispositivo;
- inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle perso- ne incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.
Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza.
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In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di € 5.000,00.
5. Informazione per il Contraente
Il Contraente prende atto che nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, nel caso in cui il dispositivo rilevi un crash uguale o superiore a 8 g, la Struttura Organizzativa - ricevuta la segnalazione d’allarme dal Centro Servizi del Provider Telematico - contatterà direttamente l’Assicurato per l’erogazione dell’Assistenza Stradale; a tale scopo la Struttura Organizzativa effettuerà una telefonata (con un massimo di due tentativi) ai numeri di cellulare comunicati dal Contraente/Assicurato.
Una volta effettuato il contatto ed avuto conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l’Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati in contratto fossero errati, la Struttura organizzativa provvederà comunque ad attivare la prestazione di soccorso stradale del veicolo.
Ogni prestazione sarà confermata dall’invio di apposito sms (qualora l’Assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l’sms riporterà l’indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).
L’Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite chia- mando il numero verde 800-050.050 per le divisioni La Fondiaria e Sai e 800-904.861 per le divisioni La Previdente e Nuova MAA.
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- Formula Top in comodato -
1. Premessa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo col Provider Telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conse- guenti riduzioni di Premio sono:
• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare con- cesso in comodato dal Provider Telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile;
• la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico.
Si rinvia al Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico sottoscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto ri- guarda:
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- diritti dell’interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
- cessione del contratto.
2. Condizioni valide per il Contatore satellitare
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue:
2.1 Obblighi del Contraente
Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSI- CURAZIONI, si impegna a:
2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzio- nato col Provider Telematico (di seguito denominato “installatore convenzio- nato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicu- rativo o di effetto della Polizza se successiva;
2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider Telematico o l’instal-
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latore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori pro- roghe;
2.1.3 comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la re- peribilità ai fini della corretta erogazione dei servizi;
2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissa- re autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto, se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a UNIPOL- SAI ASSICURAZIONI che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;
2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecu- zione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo;
2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato fun- zionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del Pro- vider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicu- razione dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento col Provider Telematico; se il Contraente ces- sionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenziona- to;
2.1.8 qualora non abbia ricevuto la prevista segnalazione automatica di allarme furto, contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal Provider Telematico (Numero Verde indicato nel Contratto di Abbonamen- to ai Servizi) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca;
2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funziona-
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mento del Contatore satellitare:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che implicano un’installazione del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi te- lematici;
2.1.10 non lasciare i “trasponder” (dispositivi utilizzati dal Contatore satellitare per la rilevazione automatica di un eventuale furto) sul veicolo, quando lo stesso viene lasciato in sosta ed a restituirli nel caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina.
2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Ob- blighi del Contraente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a:
- non applicare eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sulla scheda di Polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina verificatosi dopo l’attivazio- ne del Contatore satellitare;
- in caso di Sinistro (RCA o furto/rapina ) avvenuto prima dell’attivazione del Contatore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
• non esperire rivalsa di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria in proporzione della dif- ferenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo
• non applicare in sede di liquidazione del Sinistro furto o rapina l’ulteriore scoperto del 20% rispetto a quello eventualmente già previsto in Polizza indicato al suc- cessivo punto 2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a) Obblighi del Contraente; in questa ipotesi troveranno pertanto applicazione l’eventuale scoperto e relativo minimo o la franchigia pattuiti in Polizza.
2.3 Sospensione della Polizza
A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – So- spensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte per annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa la rilevazione dei dati rife- riti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L’erogazione del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la
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Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e del servizio di ricerca del veicolo sarà ripristinato solo con la riattivazione della Polizza. In presenza della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rile- vazione delle percorrenze.
2.4 Richiesta dei dati in caso di Sinistro RCA
In caso di Sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider Telematico tutti i dati registrati dal Contatore satellitare.
2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera 2.1 Obblighi del Contraente L’inadempimento degli obblighi di cui al precedente punto 2.1 Obblighi del Contra- ente comporta quanto segue:
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.1,2.1.2 e 2.1.4 :
a) il Contraente dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria e delle tariffe relative alle garanzie Incendio e Furto ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di dette tariffe in assenza del dispositivo per l’intero periodo assicurativo;
b) se prima del pagamento della predetta differenza di Premio si dovesse ve- rificare il furto o la rapina del veicolo, sulla liquidazione del sinistro sarà applicato uno scoperto del 20% che si aggiungerà a quello eventualmente già previsto in Polizza;
> rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3 non potranno essere correttamente ero- gati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento col Provider Tele- matico;
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7 - oltre che nel caso di rinuncia del Contraente ai servizi del Provider Telematico o rinuncia del Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto oppure sosti- tuito con l’eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il Contraente, limitata- mente al periodo successivo al verificarsi della circostanza, dovrà corrispondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il Premio RCA e Incendio e Furto applicato con il Contatore satellitare e il Premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo;
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.8 e 2.1.9 in caso di furto o rapina del veicolo, si applicheranno i limiti all’indennizzo indicati sulla scheda di Polizza, fermo re- stando il disposto dell’art. 1915 del codice civile (Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio);
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> rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.10 in caso di mancata attivazione dell’allarme automatico Furto con contemporanea mancata restituzione dei transponder, l’indenniz- zo dovuto in caso di mancato ritrovamento del veicolo sarà ridotto del 10%.
La rinuncia del Contraente / Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.6 del prece- dente punto 2.1 Obblighi del Contraente comportano la risoluzione del contratto.
3. Agevolazioni per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione di Premio derivante:
- dalla percentuale fissa prevista in quel momento dalla condizione Auto Intelligente;
oppure
- dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indi- cate in Polizza.
Le predette percentuali di riduzione del Premio si sommano a quella eventualmente prevista nei casi di applicazione sul contratto di una convenzione: in ogni caso la percentuale com- plessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto.
In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l’intera per- centuale di riduzione del Premio derivante dalla convenzione e in seconda battuta
– e fino al raggiungimento della stessa soglia - la percentuale di riduzione prevista da Auto Intelligente.
3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio
Presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio sono rappresentati dal fatto che il Contraente:
- abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Con- traente.
Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilo- metraggio, consente di beneficiare:
1) all’atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fissa indicata sul contratto;
2) agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base alla percorrenza (kilometraggio) rilevata dal Contatore satellitare.
La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista in quel momento
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dalla condizione Auto Intelligente. Ai fini della determinazione della percorrenza sa- ranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:
• il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:
• qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
• se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
• la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecni- che del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di Polizza; nel caso di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contraente, comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:
a) la perdita dello sconto fisso;
b) il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati col Provider Telematico, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al Contatore satellitare installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio assicurativo.
La rinuncia del Contraente o del Contraente cessionario alla riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio comporta l’automatica rinuncia ai servizi del Provider Telematico.
4. Rivalsa
In caso di Xxxxxxxx, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria nei seguenti casi:
- assenza del dispositivo;
- inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle perso- ne incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.
Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza.
In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di € 5.000,00.
5. Informazione per il Contraente
Il Contraente prende atto che nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, che, nel caso in cui il dispositivo rilevi un crash uguale o superiore a 8 g, la Struttura Organizzativa - ricevuta la segnalazione d’allarme dal Centro Servizi del Provider Telematico - contatterà direttamente l’Assicurato per l’erogazione dell’Assistenza Stradale; a tale scopo la Struttura Organizzativa effettuerà una telefonata (con un massimo di due tentativi) ai numeri di cellulare comunicati dal Contraente/Assicurato.
Una volta effettuato il contatto ed avuto conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l’Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati in contratto fossero errati, la Struttura organizzativa provvederà comunque ad attivare la prestazione di soccorso stradale del veicolo.
Ogni prestazione sarà confermata dall’invio di apposito sms (qualora l’Assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l’sms riporterà l’indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).
L’Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite chia- mando il numero verde 800-050.050 per le divisioni La Fondiaria e Sai e 800-904.861 per le divisioni La Previdente e Nuova MAA.
FONTI NORMATIVE
FONTI NORMATIVE
FONTI NORMATIVE
CODICE CIVILE
Articolo 1888 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro docu- mento da lui sottoscritto.
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’origi- nale.
Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assi- curatore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha co- nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia cono- sciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Articolo 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattez- za delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicu- ratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
FONTI NORMATIVE
Articolo 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che ag- gravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicura- to entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicura- tore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggrava- mento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’ef- ficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicu- razione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)
Articolo 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assi- curatore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Articolo 2054 – Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei condu- centi abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
FONTI NORMATIVE
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del vei- colo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
FONTI NORMATIVE
Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Articolo 122 - Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai traspor- tati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del loca- tario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pub- blica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventual- mente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitual- mente.
Articolo 124 - Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l’organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.
2. L’assicurazione copre la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i dan- ni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
FONTI NORMATIVE
Articolo 129 - Soggetti esclusi dall’assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicura- zione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Articolo 134 – Attestazione sullo stato del rischio
(...)
4-bis. L’impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risul- tante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato
1. I l danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneg- giato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di
FONTI NORMATIVE
rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsa- bile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al dan- no alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbli- gata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al dan- neggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto per- venire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di
FONTI NORMATIVE
cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Articolo 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la defini- zione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempi- menti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risar- cimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquida- zione e la stabilità delle imprese.
Art. 170-bis. – (Durata del contratto)
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circola- zione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civi-
FONTI NORMATIVE
le. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente con- tratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza».
Articolo 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di pro- prietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assi- curazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicura- zione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo cer- tificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
FONTI NORMATIVE
Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)
Articolo 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente codice … si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività impren- ditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
(...)
Regolamento IVASS n° 9 del 19 maggio 2015
Art. 9 - (Acquisizione dell’attestazione sullo stato del rischio da parte dell’assicu- ratore)
1. All’atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le imprese acqui- siscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
2. Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l’impresa acquisisce telematica- mente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
3. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l’impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati.
4. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, l’impresa richiede al contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini pro- batori e di verifica , l’impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti.
INFORMATIVA AL CLIENTE
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SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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Nuova 1a Global - RC Autovetture - EDIZIONE 12/2015
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Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione(3); in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunica- zioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi as- sicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
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Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
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2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro gene- re, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell’interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell’autorizzazione generale n. 7 del Garante.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’adem- pimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
4) Ad esempio: (i) a IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) all’Amministrazione Finanzia- ria per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act), (iii) a UIF per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed