MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP
Nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE ACCORDO 2018/2019 N.
L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
L’accordo in ogni caso deve essere firmato e consegnato all’ufficio obbligatoriamente prima della partenza.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE I TRIESTE01
XXXXXXXX XXXXXX, 0 – I – 00000 XXXXXXX
In seguito denominato “l’Istituto”, rappresentato da: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Rettore
Da una parte, e
Sig./Sig.ra nome e cognome:
In seguito denominato “Il Partecipante” CODICE FISCALE:
Data di nascita:
Sesso: 🞏 M 🞏 F Nazionalità:
Indirizzo per esteso:
Indirizzo di posta elettronica:
Telefono:
Anno Accademico: 2018/2019 1
Ciclo di Studi: 🞏 I Ciclo 🞏 II Ciclo 🞏 Ciclo unico 🞏 III Ciclo 🞏 Neo laureato Corso di studio o Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza:
Codice/ Codice ISCED:
Anno di corso in cui si svolge la mobilità: 🞏 I 🞏 II 🞏 III 🞏 IV 🞏 V 🞏 VI
Lo studente gode di:
🞏 Un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
🞏 Un contributo finanziario con fondi ministeriali
🞏 Una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ (“zero Grant”)
🞏 Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi comunitari Xxxxxxxx congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ (“zero grant”)
Il contributo finanziario include:
🞏 Un contributo finanziario per bisogni speciali
🞏 Un contributo finanziario aggiuntivo del MIUR pari a € 200,00 mensili.
Dati bancari:
il contributo verrà erogato direttamente sul conto corrente (o carta prepagata purché provvista di IBAN) intestato e/o cointestato al beneficiario sulla base dei dati inseriti dallo stesso nell’area personale del sistema ESSE3 (il mancato inserimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare il versamento)
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for traineeship concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Impresa ospitante e lo studente
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’Istituto erogherà il contributo finanziario, da fondi ministeriali o dell’Unione europea, al Partecipante per intraprendere una mobilità ERASMUS traineeship nell’ambito del Programma Erasmus+.
1.2 Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità traineeship, come descritto nell’Allegato I.
1.3 Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti. 2
2.2 La mobilità può iniziare solo dopo l’entrata in vigore del presente accordo, e nello specifico
Inizierà il | |
E si concluderà il |
Riportare le date presunte di inizio e fine della mobilità, che devono coincidere rispettivamente con il primo e l’ultimo giorno di presenza presso l’Ente/Istituto ospitante. Tali date devono essere congrue con quelle riportate nel Learning Agreement.
Denominazione dell’Impresa ospitante | |
Codice ERASMUS (solo per Atenei) | |
Paese |
2.3 Il Partecipante percepisce una borsa per mesi e giorni ;
Il contributo complessivo sarà calcolato dall’Università di Trieste a conclusione della mobilità sulla base delle date di inizio e fine mobilità dichiarate dall’Istituto ospitante (secondo l’anno commerciale di 360 gg che si basa sulla durata convenzionale del mese di 30 gg), e in ogni caso non potrà essere superiore al contributo calcolato in base ai dati indicati all’art. 2.2, salvo richiesta di prolungamento autorizzata.
2.4 La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo. La durata minima è di 2 mesi consecutivi (60 giorni).
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.
2.6 L’Attestato rilasciato dall'Impresa ospitante al termine del periodo di traineeship all'estero (Transcript of Records) o il Certificato di Tirocinio (Traineeship Certificate) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro al mese e Euro per i giorni extra. Si riportano gli importi mensili stabiliti dalle nuove disposizioni per singolo gruppo di appartenenza:
gruppo 0 - Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Svezia: € 400,00 3
gruppo 2 - Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo,
Spagna: € 350,00
gruppo 0 - Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria: € 350,00
3.2 L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei mesi di mobilità (come specificato nell’Articolo 2.3), moltiplicato per l’importo mensile in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.4 I beneficiari di una borsa Erasmus+ non possono usufruire contemporaneamente di altro contributo dell’UE finalizzato a un’attività di formazione all’estero, né di altra borsa erogata dall’Ateneo di Trieste con la medesima finalità.
3.5 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nel Learning Agreement, salvo diverse disposizioni inerenti gli iscritti al terzo ciclo.
3.6 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se il Partecipante recede dall'Accordo prima del termine previsto dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nel Learning Agreement per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui all’Articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di Appartenenza e accettati dall’Agenzia Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all’Articolo 2 dell’Allegato II (parte integrante del presente Accordo).
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Il finanziamento sarà accordato al Partecipante entro (a seconda di quale delle due situazioni si verifichi per prima):
a. 30 giorni di calendario dopo la firma dell’Accordo da entrambe le parti;
b. la data di inizio del periodo di mobilità.
Tale finanziamento rappresenta il 100% dell’ammontare del contributo specificato nell’Articolo 3. Un ritardo nell’erogazione del finanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
5.1 Per le sole attività previste dal Learning Agreement lo studente è assicurato contro gli infortuni sul lavoro con l’INAIL (Infortuni sul lavoro INAIL: gestione per conto dello Stato prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. INAIL (DPR N. 124/65) e regolamentato dal
D.M. 10.10.85) e per la responsabilità civile con la Compagnia Assicurativa ACE European Group ITCASC03613, la scadenza della Polizza è prevista per il 30/06/2019. I dati relativi alla nuova polizza, che entrerà in vigore a partire dal 01/07/2019 saranno comunicati al partecipante non appena disponibili. In caso di infortunio durante il periodo di mobilità per studio e/o mobilità combinata, l’Università straniera provvederà ad informare immediatamente l’Università di Trieste dell’accaduto e a fornire le prime cure necessarie allo studente. L’Università di Trieste provvederà ad informare le competenti autorità e l’INAIL dell’accaduto nei termini stabiliti dalla legislazione vigente.
5.2 Il partecipante dispone di una copertura di base fornita dal Servizio Sanitario Nazionale anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, dal momento che la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia potrebbe non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico, potrebbe essere utile stipulare un’assicurazione integrativa privata.
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Il Partecipante è tenuto a prendere visione dei siti del Ministero della Salute per maggiori informazioni sulla copertura assicurativa (xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/x0_0.xxx?xxxxxXxxxxxxxxx%00xxxxxxxxx xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/x0_0.xxx?xxxxxxxxxxxxxxx&xxx000&xxxxxXxxxxxxxxx%00xxxx taria&menu=vuoto.)
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE: Applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell’insegnamento è il bulgaro, il croato, il ceco, il danese, l’olandese, l'inglese, l’estone, il finlandese, il francese, il tedesco, il greco, l’ungherese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il portoghese, il rumeno, il slovacco, lo sloveno, lo spagnolo o lo svedese (o eventuali lingue aggiuntive che saranno disponibili nell'Online Linguistic Support OLS) con l'eccezione di madrelingua.
6.1 Al Partecipante sarà richiesta una verifica obbligatoria online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
6.2 Il Partecipante ha la possibilità di seguire un corso (facoltativo) di lingua OLS. Il Partecipante che si impegna a seguire il corso facoltativo di lingua OLS è tenuto a portarlo a termine o a informare immediatamente l'Istituto nel caso in cui sia impossibilitato a farlo
6.3 L’istituto si riserva il diritto di richiedere un rimborso parziale della borsa pari al 10% del totale erogato in caso di mancato espletamento della verifica on line alla fine del periodo di mobilità.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
7.1 Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione, che verrà inviata all’indirizzo di posta istituzionale del Partecipante. Ai Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo potrà essere richiesto un rimborso parziale della borsa pari al 20% del totale erogato da parte del loro Istituto.
7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
8.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
8.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante | Per l’Istituto | |
Nome/cognome/ | Il delegato del Rettore per la Mobilità Internazionale Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | |
Firma Luogo e data | Firma Luogo e data |
5
LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx- plus/resources/documents-for-applicants/learning-agreement_en
6
Articolo 1: Responsabilità
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato. diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
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Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO III
CARTA DELLO STUDENTE XXXXXXX
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- student-charter_en
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx- plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/charteritaly_it.pdf
8
ap/tt/SDL/CPv.1 15/05.2017