CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
Allegato “B” Determinazione n. del
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile.
L’anno duemiladiciotto, il giorno …………… del mese di , presso la sede municipale,
TRA
………………………, nato a ………………. il ………………………………..., residente a
…………………….., codice fiscale ………………….., in qualità di Responsabile del Settore dell’Area Affari Generali, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA, con sede in Monteroni d’Arbia – Xxx Xxxx, 00 - codice fiscale 00229690524, ai sensi degli artt. 107 e segg. del T.U.E.L. approvato con X.Xxx. 18 agosto 2000, n. 267, ed in forza della nomina intervenuta con decreto del Sindaco n. ………del di
seguito denominato per brevità «committente»;
E
…………………………………………….. nato/a ……………………..il ……………………..
codice fiscale ……………………, residente codice fiscale
………………………., di seguito denominato per brevità «collaboratore»;
PREMESSO:
che con determinazione n. 522 del 29-10-2018 è stato approvato l’Avviso di Selezione Pubblica;
SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
Art. 1
Natura dell’incarico
L’incarico oggetto del presente disciplinare si configura quale prestazione d’opera a norma degli artt. 2222 e segg. del codice civile, trattandosi di incarico conferito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e del Titolo VII – Rapporti di collaborazione autonoma - Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma del vigente “Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 20/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, le cui disposizioni sono conosciute ed accettate dal collaboratore, senza costi aggiuntivi per oneri previdenziali ed assistenziali, fiscali, spese di viaggi, ecc., non ponendo in essere alcun rapporto di subordinazione nei confronti dell’Amministrazione Comunale, né comportando osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell’incaricato nella struttura organizzativa dell’Ente.
Art. 2
Oggetto dell’incarico
Il collaboratore sarà chiamato a svolgere le attività di cui all’art. 7, comma 4, del Regolamento 41/R/2013 di attuazione della Legge Regionale Toscana n.32/2002, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n.41/R.
Il collaboratore si occuperà, in particolare, di realizzare gli interventi individuati con il Progetto Tecnico di Coordinamento Pedagogico – Comune di Monteroni d’Arbia a.e.2018/2019, presentato ai fini della partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico, che diventa parte integrante del presente contratto d’opera professionale. Gli uffici preposti provvederanno a
verificare e monitorare costantemente che il progetto pedagogico proposto dal soggetto gestore sia effettivamente e puntualmente realizzato.
Il detto incarico dovrà svolgersi in stretto contatto con l’apparato amministrativo dell’Ufficio Pubblica Istruzione e con l’Assessorato di riferimento, con i quali il collaboratore dovrà confrontarsi periodicamente.
Il collaboratore provvederà, altresì, ad elaborare e presentare ogni mese un report dettagliato delle varie attività svolte, delle eventuali criticità riscontrate e delle soluzioni proposte per ovviare a dette criticità.
Art. 3
Modalità di svolgimento della collaborazione
L’attività prevede l’effettuazione della prestazione professionale all’interno delle strutture sotto elencate, presenti nel Comune di Monteroni d’Arbia, secondo le modalità specificate nel Progetto Tecnico presentato dal collaboratore :
- n. 1 nido d’infanzia comunale;
- n. 1 servizio di prolungamento orario nido d’infanzia comunale;
- n. 1 spazio gioco;
- n. 1 scuola dell’infanzia comunale;
- n. 1 centro gioco tre-sei anni.
Art. 4
Obblighi di riservatezza
Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
Le clausole del presente articolo hanno, per il committente, carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Comune di Monteroni d’Arbia, pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
Art. 5
Durata dell’incarico
Il presente contratto ha decorrenza dalla stipulazione dello stesso e fino al 31 luglio 2019, per la durata dell’anno educativo 2018/2019.
Art. 6
Compenso
A fronte dell’attività svolta sarà riconosciuto al collaboratore un corrispettivo complessivo pari ad Euro 8.000,00= per la durata dell’incarico. Detto compenso è da intendersi comprensivo del rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute o comunque in questi casi dovute (di qualsiasi natura, nessuna esclusa od eccettuata). Il corrispettivo dovuto sarà liquidato bimestralmente, in ragione proporzionale, dietro presentazione di fattura od altro documento giustificativo, corredati del report di cui al precedente art. 2 e di apposita nota riepilogativa delle ore effettuate.
Art. 7
Controlli
Eventuali controlli sulla presenza e sullo svolgimento del Progetto Tecnico presentato potranno essere svolti dal Responsabile del Servizio competente del Comune di Monteroni d’Arbia.
Art. 8
Responsabilità
Il collaboratore esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.
Art. 9
Estinzione del contratto
1. Il contratto cessa alla scadenza del termine concordato.
2. L’Ente e il collaboratore possono, rispettivamente, recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancato preavviso il professionista sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 50% dell’importo pattuito.
4. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino:
• gravi inadempienze contrattuali;
• commissioni di reati tra quelli previsti dall’art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
• danneggiamento o furto di beni;
• inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.3 e 4;.
• impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
Art. 10
Controversie
Tutte le controversie che possono sorgere e che non possono essere definite in via amministrativa sono devolute alla competenza del Foro di Siena.
Art. 11
Spese fiscali
Le eventuali spese per tasse ed imposte correlate alla presente convenzione sono a carico del collaboratore. Il presente atto, ai sensi dell’art. 10, parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Art. 12
Normativa sulla privacy
Il collaboratore si obbliga al rispetto e alla stretta osservanza di tutte le norme di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento di dati personali dei quali può venire a conoscenza. In caso di inadempimento il collaboratore sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopraccitata legislazione, soprattutto con riferimento ai “dati sensibili” così come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera d) del D.lgs n. 196/2003 e norme del medesimo decreto ad esso connesse e collegate ed eventuali modifiche nel tempo. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali del collaboratore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell’espletamento dell’incarico, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 13
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, la raccolta dei dati personali di cui alla presente stipula del contratto persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l’affidamento di incarichi. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo,
si precisa che i dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art.6 del Regolamento UE) per le finalità esplicitate. Si precisa inoltre che:
1. per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’affidamento della gestione dei servizi oggetto del presente contratto, il collaboratore è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di decadenza dall’affidamento medesimo.
2. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
a. al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
b. a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge n. 241/90 e smi e del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
c. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di affidamento di incarichi.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico dei soggetti concorrenti.
Art. 14
Codice di comportamento
Il collaboratore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice integrativo. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso, ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 62/2013, copia del codice integrativo. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto (al collaboratore) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 15
Trasparenza
Il collaboratore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di trasparenza imposti dal D.lgs. 33/2013.
Art. 16
Tracciabilità
Si dà atto che l’incarico di collaborazione autonoma di cui al presente disciplinare non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, perché non configura un contratto d’appalto.
Art. 17
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le vigenti norme civili e fiscali in materia.
Il presente atto, redatto in unico originale da tenere agli atti dell’Ente, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti.
Il Committente
Il Collaboratore
Per il Comune di Monteroni d’Arbia Responsabile Settore Area Affari Generali