SCHEMA DI ATTO DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PER IL PERIODO 01.01.2016–31.12.2017
Xxx.xx 1
SCHEMA DI ATTO DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PER IL PERIODO 01.01.2016–31.12.2017
L’anno duemilasedici, il giorno del mese di dicembre, con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente
tra
la REGIONE PUGLIA, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse 80017210727, rappresentata da
nella sua qualità di con sede a Bari,
codice fiscale seguito denominata “Regione”
e
la Società “TRENITALIA S.p.A." – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, iscritta al R.E.A. al n.
883047, rappresentata da , nella sua qualità di , di seguito denominata “Trenitalia” (di seguito, congiuntamente, anche “Parti” e singolarmente “Parte”)
premesso che:
1) Trenitalia è la Società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato l'azienda "Trasporto" da "Ferrovie dello Stato- Società di Trasporti e Servizi per azioni "con Contratto di compravendita in data 28 novembre 2000;
2) a far data dall’anno 2001 la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, già in concessione a FS S.p.A.;
3) dalla suddetta data i servizi erogati da Trenitalia sono stati regolamentati da specifici contratti di servizio;
4) il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
• DLgs 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente
“Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59”;
• Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
• Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
• Legge 23 luglio 2009, n. 99, che all’art. 61
prevede “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”;
• Art. 16-bis del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95
convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente sostituito dall’art,
1 comma 301 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che istituisce il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
• D.P.C.M. 11 marzo 2013 e s.m.i. attuativo del
suddetto art. 16-bis della L. 135/2012 che definisce i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e
razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale fissati dal citato art. 16-bis della L. 135/2012;
• Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70
concernente la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2017”;
5) la Regione e Trenitalia in data 24 febbraio 2010 hanno sottoscritto, al Rep. n. 011405 del 25 febbraio 2010, il “Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (ex art. 9 dDLgs 422/97)” con decorrenza dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, di seguito anche “Contratto di servizio”;
6) alla luce del quadro normativo ed amministrativo sopra delineato è necessario assicurare, senza soluzione di continuità, i servizi di trasporto pubblico ferroviario, nel rispetto dei livelli di servizio e delle condizioni individuate nel sopracitato “Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (ex art. 9 DLgs 422/97)” sottoscritto in data 24 febbraio 2010;
7) in considerazione del fatto che Trenitalia ha continuato senza soluzione di continuità ad erogare i
servizi di trasporto anche dopo la scadenza del 31.12.2015, è necessario regolare per il biennio 2016/2017 i termini della succitata erogazione del servizio attraverso il rinnovo del contratto anche al fine di garantirne la continuità.
Tutto ciò premesso, con DGR n. del , la Regione Puglia ha approvato il presente “Atto di rinnovo del contratto di servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di interesse regionale” (di seguito anche “Atto”), disponendo l’aggiudicazione diretta in favore di Trenitalia del contratto di servizio di trasporto per ferrovia ai sensi dell’art. 5, paragrafo 6 del Regolamento 1370/2007, fatti salvi gli obblighi di preinformazione di cui all’art. 7 del succitato regolamento, da pubblicare sulla GUUE entro il 31 dicembre 2016, nonchè esperite le disposizioni di cui all’art. 7, punto 4 e verificata la permanenza dei principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n° 241.
Il suddetto contratto con decorrenza dal 1 gennaio
2018 avrà la durata di 10 anni, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 4, punto 4 del Regolamento 1370/2007.
Art. 1
Durata affidamento dei servizi a Trenitalia
Le Parti concordano di stipulare il presente Atto di rinnovo del Contratto di servizio sottoscritto in data 24.02.2010, rep. 011405 del 25.02.2010, valevole per il biennio 2016-2017 con il quale regolamentare i servizi di trasporto resi senza soluzione di continuità – dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2017.
Art. 2
Regolamentazione rapporti delle Parti anni 2016 -2017 Le Parti condividono per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2017 le seguenti condizioni:
1. Programma di esercizio
Trenitalia effettuerà il servizio di trasporto nel rispetto del programma di esercizio di cui all’Allegato
A. Per l’anno 2016, la produzione è stata regolata come da DGR n. 604/2016. In particolare, per l’anno 2017, le Parti concordano su un progetto di revisione dell’offerta, a partire dal cambio orario di giugno 2017, con l’obiettivo di definire un nuovo modello di esercizio sulla rete regionale, in linea con quanto stabilito nell’Accordo Quadro che la Regione ha stipulato con RFI nell’anno 2016 e delle linee guida definite dalla Regione nel Piano Regionale Trasporti di cui alla L.R. 16/2008.
2. Corrispettivi
a) A fronte del Programma di esercizio di cui al precedente x.xx 1, la Regione corrisponderà a Trenitalia un corrispettivo, per l’annualità 2016, come definito dalla DGR 604/2016 e per l’annualità 2017, per l’importo, omnicomprensivo, di € 60.589.815,00 oltre IVA come per legge.
b) L’importo del corrispettivo contrattuale sarà erogato in rate trimestrali, possibilmente entro il primo mese del trimestre di riferimento, previa acquisizione della fattura.
c) La Regione riconosce a Trenitalia, oltre quanto previsto dal precedente punto a), null’altro chela compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità stabiliti entro i limiti previsti dalla vigente normativa regionale.
d) Le parti convengono che tale corrispettivo, per il solo biennio 2016/2017, compensa gli obblighi di servizio pubblico, determinato a conto economico, e non eccede quanto necessario a coprire i costi netti originati dall’assolvimento di tali obblighi (Allegato B).
e) Le Parti convengono, ove ricorra, così come previsto dal Reg. 1370/2007, l’adozione dall’anno 2018 di un sistema di gestione contrattuale che tenga conto di
un Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato da parte di Trenitalia per il nuovo periodo di affidamento. f) Il corrispettivo è comprensivo e remunera i costi previsti da Trenitalia per il canone di accesso all’infrastruttura e quello per l’energia elettrica. Il prezzo del canone di accesso all’infrastruttura e quello per l’energia elettrica per trazione sono riconosciuti a Trenitalia, nella misura | |||
effettivamente | corrisposta | al | Gestore |
dell’Infrastruttura | per i treni | oggetto del | presente |
Atto, al netto delle eventuali penali comminate dal Gestore dell’Infrastruttura a Trenitalia in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall’art.21 del D.Lgs. n. 112/2015. g) Limitatamente all’anno 2017, ogni eventuale eccedenza di costo dell'energia elettrica per trazione più canone di accesso all’infrastruttura, derivante da sopravvenute disposizioni normative o regolamentari delle Autorità competenti, a parità di servizio, sarà compensata dalla Regione Puglia, previa richiesta da parte della Società Trenitalia, con specifico atto di Giunta. h) Nella contabilizzazione degli oneri di produzione del |
servizio ferroviario, sarà garantita la distinzione dei valori di pedaggio da quelli di energia elettrica
per trazione così come previsto nell’Allegato B.
3. Investimenti
Le Parti condividono che il rinnovo del parco rotabile costituisce un elemento essenziale per il miglioramento del servizio offerto, ragion per cui anche la Regione si impegna, entro i termini di validità del presente Atto di rinnovo, a reperire le risorse necessarie, per il massimo importo stimato di euro 12.760.000,00 (dodici milionisettecentosessantamila/00), per l’acquisto di n.
2 (due) elettrotreni nuovi di fabbrica (con l’impegno a valutare la possibilità di ammetterne a finanziamento un terzo), rivenienti da regolari procedure di acquisizione poste in essere da Trenitalia nei confronti di terzi fornitori, a supporto di una politica volta all’ammodernamento del materiale rotabile.
Le Parti si impegnano, con successivo Atto, a disciplinare le caratteristiche della fornitura e le modalità di erogazione delle risorse per le finalità di cui sopra. I rotabili di proprietà regionale saranno concessi in comodato d’uso gratuito a Trenitalia, in qualità di gestore del servizio ferroviario, applicandosi al riguardo la disciplina civilistica nonché fiscale in materia di trattamento delle quote di
ammortamento dagli stessi scaturenti, fermo restando l’onere a carico di Trenitalia delle relative spese di manutenzione ordinaria.
4. Sistema tariffario
Le tariffe sono quelle riportate nell’Allegato C. Restano salve le disposizioni di cui alla Legge regionale n. 18/2002.
Art. 4 Disposizioni transitorie
Le Parti concordano che per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto di rinnovo si rinvia, ove compatibili, alle disposizioni del Contratto di servizio sottoscritto in data 24 febbraio 2010, nelle more dell'adozione di un nuovo sistema di gestione contrattuale in coerenza con i principi del Regolamento (CE) 1370/2007.
Art. 5 Trasparenza dei prezzi
Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxx;
• dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e
comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
• si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Xxxx, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibili alla Parte che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 6
Codici Etici/Disciplinari
1. Le Parti si impegnano a rispettare i principi contenuti nei rispettivi Codici Etici/Disciplinari. Detti codici, seppur non allegati al presente Atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. In caso di violazione da parte di Trenitalia del proprio codice Etico e/o da parte della Regione delle seguenti norme: Legge 6 novembre 2012 n. 190
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, entrambe le Parti avranno il diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 C.C., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
***
La presente scrittura privata viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.L.
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.221, come modificato dal
D.L. 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla L.21 febbraio 2014, n.9.
Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che il presente Atto di rinnovo ha per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., e pertanto è oggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 lett.b), della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche.
XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX X.x.X
X. 0 Allegati
Allegato A: programma di esercizio Allegato B: prospetto biennale Allegato C: tariffe applicate