PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI AL PATRIMONIO MOBILIARE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI AL PATRIMONIO MOBILIARE
CIG: 713180794F
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
INDICE
Premesse
Art. 1 - Norme regolatrici Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Durata dell’Accordo Quadro
Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle attività contrattuali Art. 5 - Modalità di affidamento dei singoli Ordinativi
Art. 6 - Esecuzione dei singoli Ordinativi Art. 7 - Variazioni in corso di esecuzione
Art. 8 - Ulteriori obblighi a carico dell’Esecutore
Art. 9 - Responsabilità dell’Esecutore e garanzia fideiussoria Art. 10 - Penali
Art. 11 - Recesso
Art. 12 - Risoluzione dell'Accordo Quadro
Art. 13 - Divieto di cessione, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva Art. 14 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 15 - Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva
Art. 16 - Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy
Art. 17 - Responsabile dell’Accordo Quadro e Responsabile del servizio. Comunicazioni Art. 18 - Normativa in tema di contratti pubblici
Art. 19 - Fatturazione e pagamenti Art. 20 - Documentazione antimafia Art. 21 - Reclami e foro competente Art. 22 - Spese
Art. 23 - Clausola finale
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Tra EPPI - Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei periti industriali laureati, con sede legale in Xxxx, Xxx X. X. Xxxxxxxx, x. 00/X, Edificio C, C.F. 97144300585, in persona di Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Xxxxx Xxxxxxx (BO) il 03/05/1956, in qualità di Presidente P.T. dell’EPPI, munito di relativi poteri (in seguito più brevemente “EPPI” o anche, singolarmente, l’“Ente”),
e
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F. …………… e partita IVA
……………, iscritta presso …………… al n. ……., in persona del ……………. nato a ………. il ………, in qualità di …………… della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente “aggiudicatario” oppure “Esecutore”);
in seguito chiamate congiuntamente, più brevemente, “Parti”.
Premesso che
a) EPPI – Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei periti industriali laureati ed ENPAPI – Ente Nazionale di previdenza e assistenza delle professioni infermieristiche (di seguito, congiuntamente, “Enti destinatari”) hanno deciso di avviare una procedura “in forma aggregata” per la conclusione ai sensi dell’art. 54 d.lgs n. 50/2016 di un Accordo Quadro con unico fornitore per l’affidamento del servizio di banca depositaria, al fine di rispondere all’esigenza di abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara ed alla semplificazione nei rapporti contrattuali;
b) a tal fine, con delibera di ENPAPI n. 194 del 21.6.2017, è stata conferita espressa delega ad EPPI per l’indizione e la gestione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui al punto precedente, nonché per la sottoscrizione del relativo Accordo Quadro in favore di entrambe;
c) con bando spedito per la pubblicazione in GUCE in data 11/7/2017 e pubblicato in GURI in data 19/07/2017 è stata avviata la procedura di gara, avente un valore complessivo pari a € 2.383.000,00 oltre IVA se dovuta, e durata pari ad anni 4 (quattro), salva la facoltà di proroga del contratto nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara per l’individuazione del successivo affidatario del servizio; è altresì prevista la facoltà di rinnovo del contratto, per due volte consecutive, ciascuna della durata di 12 (dodici) mesi, per un totale di 24 (ventiquattro) mesi;
d) alla gara hanno presentato offerta n operatori;
e) all’esito del confronto competitivo è risultato aggiudicatario , avendo presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, allegata al presente contratto;
f) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett. a) del Codice;
g) l’aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, co. 5 e 32, co. 7 del Codice;
h) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
i) l’aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
j) le Parti, con il presente Accordo Quadro (di seguito anche “Accordo”), intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’Accordo Quadro in oggetto.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Norme regolatrici
1. Le Premesse e tutti gli Allegati all’Accordo Quadro di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
− Capitolato Tecnico;
− Offerta Tecnica;
− Offerta Economica;
− Accettazione espressa delle clausole onerose ex artt. 1341 e 1342 del codice civile.
2. Il presente Accordo Quadro è regolato:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per EPPI ed ENPAPI, di cui l’aggiudicatario dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Atto;
e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. I singoli Ordinativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
4. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per gli Enti destinatari.
5. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’aggiudicatario, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Art. 2 - Oggetto
1. L’Accordo Quadro definisce il contenuto del contratto per la gestione del “Servizio di Banca Depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare” con un unico operatore economico individuato all’esito del confronto competitivo di cui alle Premesse, nonché la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Ordinativi da parte degli Enti aderenti. Attraverso questi ultimi, di volta in volta, saranno stabiliti specificatamente i servizi, gli importi e la durata delle prestazioni richieste.
2. Il valore economico, indicato del Disciplinare, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell’Accordo Quadro.
3. La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione nei confronti dell’Esecutore né per l’Ente sottoscrittore, né per gli Enti destinatari, e non è impegnativo in ordine all'affidamento all’Esecutore degli Ordinativi per un quantitativo minimo predefinito; l’affidamento sarà di volta in volta basato sulle condizioni, eventualmente precisate, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
4. L’Esecutore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Ordinativi che gli Enti destinatari, in attuazione del presente Accordo Quadro, decideranno di affidargli.
5. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste all’Esecutore, dei requisiti, dei termini e delle modalità di esecuzione delle stesse si rinvia al Capitolato Tecnico che si intende qui integralmente richiamato, seppure non materialmente allegato.
6. L’Ente potrà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, chiedere all’Esecutore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 3 - Durata dell’Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di stipula del presente atto. Tale durata potrà essere prorogata nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo affidatario del servizio, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara, previa comunicazione scritta dell’Ente, da inviare all’Aggiudicatario con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
2. In particolare, poiché le singole richieste all’Aggiudicatario dovranno essere inviate entro la data di scadenza dell’Accordo Quadro, l’esecuzione dell’Ordinativo sarà comunque regolata dal presente Accordo Quadro.
3. Per “durata” dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale gli Enti destinatari potranno stipulare gli Ordinativi. Questi ultimi dovranno essere regolarmente eseguiti e conclusi entro la data di scadenza naturale dell'Accordo Quadro, ovvero entro l’ulteriore periodo di durata dell’Accordo, nel caso di proroga e, eventualmente, di rinnovo. Alla scadenza degli anzidetti termini, l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto, salvi gli eventuali effetti prodotti da singoli Ordinativi, qualora così stabilito al loro interno.
4. Ad EPPI è riconosciuta la facoltà di rinnovare il presente contratto, in favore di entrambi gli Enti destinatari o solo in favore di uno di questi, per un massimo di 2 (due) volte consecutive, ciascuna per un periodo di 12 (dodici) mesi, nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 del Disciplinare di gara.
Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle attività contrattuali
1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerte Tecnica dell’Esecutore, se migliorativa, alle quali si rimanda in toto per un’esaustiva trattazione. L’Esecutore deve, inoltre, mettere a disposizione dell’Ente un Responsabile del Contratto che sia in grado di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi e che operi in conformità con le esigenze espresse dall’Ente.
Art. 5 - Modalità di affidamento dei singoli Ordinativi
1. L'affidamento dei singoli Ordinativi all'Esecutore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.
2. In sede di trasmissione dei singoli Ordinativi, ciascun Ente destinatario, potrà chiedere per iscritto all'Esecutore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.
3. Ogni Ordinativo si perfezionerà mediante l’invio via pec dall’Ente destinatario all’Esecutore, delle prestazioni da eseguire, del valore economico dello stesso calcolato in base ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione, nonché l’eventuale durata, qualora differente da quella del presente Accordo Quadro.
3. Per quanto riguarda la cauzione definitiva, si farà riferimento a quella prodotta in sede di stipulazione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 9 che segue.
4. In sede di conclusione dei singoli Ordinativi, non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione né il termine dilatorio previsti dall'art. 76 e dall'art. 32, commi 9 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 6 - Esecuzione dei singoli Ordinativi
1. L'esecuzione dei servizi di cui ai singoli Ordinativi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. L'Esecutore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità dell’Ente, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
3. Delle prestazioni eseguite dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti.
Art. 7 - Variazioni in corso di esecuzione
1. L’Esecutore non potrà variare in alcun modo le prestazioni affidate senza la preventiva autorizzazione dell’Ente. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro ai sensi del successivo art. 12.
2. L’Esecutore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste dall’Ente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente. Si applica l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 8 - Ulteriori obblighi a carico dell’Esecutore
1. L’Esecutore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie, organizzative nonché i requisiti minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni oggetto dell’Accordo e si impegna a mantenerli per l’intera durata del contratto, nonché ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche richieste nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
2. L’Esecutore eseguirà le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione del servizio, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, l’Esecutore si impegna espressamente a
manlevare e tenere indenne l’Ente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.
3. L’Esecutore si impegna a prestare l’attività oggetto del presente Accordo e degli Ordinativi con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall’oggetto e dalla tipologia delle prestazioni in oggetto, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico ed eventualmente migliorate in offerta, ed a quant’altro stabilito negli ordinativi; in ogni caso, l’Esecutore si impegna ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell’Esecutore che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell’Ente, assumendosene ogni relativa alea.
6. L’Esecutore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei singoli ordinativi secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro e negli stessi Ordinativi;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Ente per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell’Accordo Quadro e degli Ordinativi;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità del servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Ente;
f) comunicare tempestivamente all’Ente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre all’Ente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi connessi;
h) manlevare e tenere indenne l’Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. n. 50/2016.
7. L’Esecutore è tenuto a comunicare all’Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire tempestivamente a seguito dell'intervenuta modifica.
8. L’operatore economico, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara di aver preso visione dei vigenti Codice Etico, Regolamento per la Gestione dei Conflitti di Interesse e Modello organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, adottati dal C.d.A. dell’EPPI (disponibili sul sito xxx.xxxx.xx) che, seppure non materialmente allegati al contratto, si intendono qui
interamente richiamati, e che si impegna a rendere i servizi oggetto del presente contratto rispettando i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 9 - Responsabilità dell’Esecutore e garanzia fideiussoria
1. L’Esecutore, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte dall’Ente o da terzi da esso incaricati, assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Ente o da terzi che trovino causa od occasione nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte dei servizi oggetto di affidamento. L’Esecutore, pertanto, si impegna a tenere sollevato ed indenne l’Ente da ogni e qualsiasi pretesa ad essa rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni causati dall’Esecutore in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente Accordo Quadro, l’Esecutore ha regolarmente costituito e consegnato all’Ente una garanzia ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'Accordo Quadro (Euro
=) mediante la stipula di una fideiussione bancaria / assicurativa, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del d.lgs. 50/2016. Nel caso in cui il ribasso di gara offerto fosse superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'importo della cauzione sarà ridotto secondo quanto stabilito dall’art. 93 c. 7 del d.lgs. 50/2016. In presenza di inadempimenti dell’Esecutore, l’Ente potrà trattenere, in tutto o in parte, la relativa garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti.
3. Tale garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente.
4. La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Esecutore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata stipula degli Ordinativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, salvo il risarcimento del maggior danno. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dall’Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro, come previsto dagli artt. 11 e 12 che seguono.
5. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
• l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro disposta in danno dell’Esecutore;
• il pagamento di quanto dovuto dall’Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del singolo Ordinativi.
6. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Ente verso l’Esecutore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
7. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento della regolare esecuzione dell’Accordo Quadro, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell’Ente. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Ente.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro, fermo restando il risarcimento del danno.
Art. 10 - Penali
1 La mancata stipulazione dell’Ordinativo relativo al singolo affidamento entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'invito comunicato formalmente dall’Ente, per causa imputabile all'Esecutore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari allo 0,3 per mille del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto dell’Ente di avvalersi della risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi del seguente art. 12.
2. L’Ente avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta penale. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro. Superato detto limite, sarà consentito risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 12.
Art. 11 - Recesso
1. L’Ente potrà recedere dall’Accordo Quadro qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini dei servizi affidati e per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione per iscritto da trasmettere all’Esecutore, nonché in ogni altro caso consentito dalla normativa.
2. Nel provvedimento di recesso saranno indicate le motivazioni e fissati il termine di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni. In tutti i casi, fermo restando il diritto dell’Esecutore al pagamento della prestazione già resa, nessun indennizzo è dovuto all’Esecutore, che si impegna sin d’ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Ente.
3. Il recesso dal presente Accordo Quadro è causa ostativa all’affidamento di nuovi Ordinativi e legittima il recesso dai singoli Ordinativi già trasmessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi.
Articolo 12 - Risoluzione dell'Accordo Quadro
1. L’Ente potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione all'Esecutore inviata a mezzo PEC, nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dall’Ente;
b) mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di venti (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dall’Ente, in caso di proroga dell’Accordo Quadro;
c) applicazione di penali in misura superiore al 10%, di cui all’art. 10 del presente Accordo Quadro.
2. Negli stessi termini l’Accordo Quadro, così come i singoli Ordinativi attivati in sua esecuzione, cesseranno la loro efficacia, oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, nei seguenti altri casi:
a) in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Esecutore, salvo il caso di proseguimento dell’attività di quest’ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori oppure entri in liquidazione;
b) nel caso in cui si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione dell’Ordinativo, inclusa la perdita dei requisiti dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
c) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla L. n. 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall’Esecutore nei singoli Ordinativi;
d) per inadempimento dell'Esecutore a un Ordinativo stipulato in attuazione del presente Accordo Quadro;
e) violazione del Codice Etico di EPPI;
f) rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Esecutore nella attivazione dei servizi conseguenti all’invio di un Ordinativo;
g) violazione dei divieti di cessione, ai sensi dell’art. 13 che segue, del presente Accordo Quadro;
h) in tutti i casi contemplati nel Capitolato Speciale nei quali è prevista la risoluzione dell’Accordo Quadro;
i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
j) sia subappaltato il presente Accordo Quadro e/o un Ordinativo;
k) qualora il Prefetto:
a. segnali precedenti impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
b. fornisca informazioni prefettizie ai sensi dell’art.1-septies, del D.L. 629/82, convertito in legge n. 726/82;
c. fornisca informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del DPR 252/98 e/o dell’art. 4 comma 4 del d.lgs. n. 490/94;
x. xxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 575/65 e/o dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 252/98, l’adozione di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previsti all’art. 10 della legge 575/65
3. Alla risoluzione dell'Accordo Quadro nel caso di cui alla predetta lett. c) consegue anche l’inefficacia degli Ordinativi in corso di esecuzione. Negli altri casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, gli affidamenti in corso di esecuzione potranno essere portati a conclusione qualora non sia diversamente stabilito e non vi ostino cause specifiche relative ai singoli Ordinativi.
4. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'Esecutore, l’Ente avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Ordinativi. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Esecutore, è consentita all’Ente la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 13 - Divieto di cessione, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, è espressamente vietata la cessione del presente Accordo Quadro, così come dei singoli Ordinativi.
2. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito a favore dell'Esecutore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro. La cessione dei crediti derivanti dai singoli Ordinativi attivati in attuazione dell'Accordo Quadro è invece consentita, salvo il diritto di opposizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.
3. È espressamente vietato il ricorso al subappalto, tanto per l’Accordo Quadro, quanto per i singoli Ordinativi, pena la risoluzione del contratto di cui al precedente art. 12.
4. L’Esecutore si impegna a garantire e tenere sollevato ed indenne l’Ente da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale impiegato e da eventuali sanzioni irrogate all’Ente ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.
4. Nel caso in cui il personale impiegato, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti dell’Ente, l’Esecutore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia dell’Ente ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione. Nei casi d’inadempienze contributive o retributive dell’Ente, l’Ente procederà secondo quanto previsto agli artt. 30, commi 5 e 6 nonché 105, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016.
5. In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico dell’Esecutore inadempiente le spese legali affrontate dall’Ente, comprensive di diritti, spese ed onorari, oltre IVA se dovuta ed oneri ulteriori.
6. L’Ente, in caso di violazione da parte dell’Esecutore degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che l’Esecutore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l’Esecutore non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.
Art. 14 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Nei singoli Ordinativi attivati in esecuzione del presente Accordo Quadro dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.
2. L’Esecutore assume detti obblighi nella piena consapevolezza che, in conformità a quanto indicato al comma 9 bis dell’art. 3 della L. n. 163/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 15 - Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva
1. L’Esecutore garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente a qualsiasi titolo impiegato nell’esecuzione dell’Accordo, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. L’Esecutore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L’Esecutore dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l’esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nell’Offerta economica allegata, sono:
− pari ad Euro …………..,…. (Euro ………………………../…..) per ;
− pari ad Euro …………..,…. (Euro ………………………../…..) per ;
− pari ad Euro …………..,…. (Euro ………………………../…..) per ;
− pari ad Euro …………..,…. (Euro ………………………../…..) per ...................
4. L’Ente dichiara che i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad € 0, ferma restando la possibilità di eventuali successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
5. L’Esecutore ribadisce espressamente l’impegno a manlevare e tenere indenne l’Ente, da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
Art. 16 - Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy
1. L’Esecutore garantisce che il proprio personale tratterà come riservata ogni informazione della quale venisse a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione degli Ordinativi. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione dell’Ente, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
2. L’Esecutore si obbliga a rispettare ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Accordo le prescrizioni previste dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., impegnandosi in particolare, nel trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3. L’Esecutore si obbliga altresì al rispetto delle prescrizioni previste dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i.
4. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal medesimo d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e relativi allegati, l’Esecutore, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Accordo, provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’attività. Qualora nell'esecuzione del presente Accordo sia necessario il rilascio al personale impiegato dall’Esecutore di codice identificativi e/o parole chiavi che consentono l'accesso all'interno della rete dell’Ente, il rilascio avverrà solamente previa autorizzazione scritta da parte dell’Ente e limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività contrattuali. In tali casi, l’Esecutore si obbliga a vigilare affinché il personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo utilizzi i codici identificativi e le parole chiave unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento dell’Accordo e nei limiti delle autorizzazioni concesse, avvertendolo altresì che l’eventuale utilizzo, diffusione o comunicazione dei codici e/o delle parole chiave al di fuori dei limiti previsti nel presente Accordo può integrare gravi fattispecie di responsabilità.
5. L’Esecutore si obbliga a tenere indenne e manlevare l’Ente da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato dall’Ente circa la violazione delle suddette previsioni.
6. L’Esecutore si impegna a tenere sollevata ed indenne l’Ente da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
7. Il Titolare del trattamento è Eppi, con sede in Xxxx, xxx X. X. Xxxxxxxx x. 00/X, Edificio C. Il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l’esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi al presente contratto, è ………………….. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell’area organizzativa di appartenenza.
Art. 17 – Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e Responsabile del servizio. Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione relativa all’Accordo sarà effettuata, da ciascuna delle parti, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi specificati nel presente articolo.
2. Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data risultante dalla ricevuta di consegna della comunicazione medesima.
3. L’Ente indica, quale Direttore della fase esecutiva del presente Accordo Quadro: per EPPI:
- Sig. , PEC ; per ENPAPI:
- Sig. , PEC .
4. L’Esecutore nomina, quale Responsabile del servizio:
- Sig. , PEC per ;
5. Il suddetto Responsabile interagirà con l’Ente, in nome e per conto dell’Esecutore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
6. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione, una delle Parti intenda sostituire il proprio Responsabile, dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte comunicandole il nominativo del nuovo Responsabile e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni. Sino alla generazione della ricevuta di consegna di tale messaggio, le comunicazioni effettuate al precedente Responsabile si intendono validamente effettuate.
Art. 18 - Normativa in tema di contratti pubblici
1. L’Esecutore prende atto che l’efficacia del presente Accordo Quadro è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016. In particolare, l’Esecutore garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall’Accordo per il legittimo affidamento delle prestazioni contrattuali e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente atto.
2. L’Esecutore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all’Ente ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo. Resta inteso che qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, l’Accordo si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
3. L’Esecutore prende atto che l’Ente si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 19 – Fatturazione e pagamenti
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale rispetto agli ordinativi di riferimento di cui all’art. 5, l’Esecutore dovrà emettere fattura con cadenza trimestrale. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed al relativo Ordinativo, al CIG (Codice Identificativo Gare) derivato, alle singole tipologie di attività fatturate, indicando la fase di riferimento ed il periodo di competenza.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Ente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dagli Enti, non produrrà alcun interesse.
4. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate singolarmente all’Ente aderente che abbia emesso il singolo Ordinativo cui si riferisce la fattura, secondo quanto stabilito nel singolo Ordinativo e dovranno prevedere il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) ex art. 1 D.L. 50/2017.
5. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è quello indicato nel singolo Ordinativo.
6. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Ente sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Esecutore.
Art. 20 - Documentazione antimafia
1. L’Esecutore dovrà tempestivamente comunicare all’Ente le variazioni sostanziali intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine all’Ente nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
2. Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza del presente Accordo, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, il presente Accordo s’intenderà risolto ipso iure a mezzo di apposita comunicazione, da inviarsi tramite PEC all’Esecutore e salva la facoltà per l’Ente di richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 21 - Reclami e foro competente
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra l’Ente e l’Esecutore relativa all’interpretazione ed applicazione dell’Accordo Quadro o di un Ordinativo, l’Ente può presentare un reclamo a quest’ultimo via Posta Elettronica Certificata. L’Esecutore dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se l’Ente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei
30 giorni, può rivolgersi – senza che ciò costituisca condizione di procedibilità per l’avvio di un giudizio
– all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per l’Ente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
2. Prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria l’Ente e l’Esecutore possono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
3. Fermo quanto disciplinato ai precedenti commi, per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo Quadro comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 22 - Spese
1. Sono a carico dell’Esecutore, tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico all’Ente per legge.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), l’Esecutore sarà tenuto a rimborsare ad EPPI, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sui quotidiani, nella misura degli importi effettivamente pagati.
3. Le spese di cui al precedente comma, dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico avente come beneficiario EPPI, alle seguenti
coordinate: CODICE IBAN: , con la
seguente causale: “Rimborso spese pubblicazione bando gara – CIG 713180794F”.
Art. 23 - Clausola finale
1. Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia, o comunque lo scioglimento dell’intero Accordo Quadro, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati apposti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa rinvio alla documentazione ivi allegata ed alle leggi vigenti in materia.
Per EPPI
Per
Accettazione delle clausole ex art. 1341 e 1342 c.c.
L’Esecutore dichiara di aver letto e di accettare integralmente il contenuto del presente Contratto, nonché di tutti gli ulteriori atti ivi richiamati e, in particolare, le clausole:
Art. 2 – Oggetto; Art. 3 - Durata dell’Accordo Quadro; Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle attività contrattuali; Art. 5 - Modalità di affidamento dei singoli Ordinativi; Art. 6 - Esecuzione dei singoli Ordinativi; Art. 8 - Ulteriori obblighi a carico dell’Esecutore; Art. 9 - Responsabilità dell’Esecutore e garanzia fideiussoria; Art. 11 – Recesso; Art. 12 - Risoluzione dell'Accordo Quadro; Art. 13 - Divieto di cessione, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva; Art. 14 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 15 - Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva; Art. 19 - Fatturazione e pagamenti; Art. 20 - Documentazione antimafia; Art. 21 - Reclami e foro competente; Art. 23 - Clausola finale.
Per