CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI D’USO DI INFRASTRUTTURE
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI D’USO DI INFRASTRUTTURE
FRA
Il Comune di Scandicci di seguito denominato “Comune” con sede in piazzale della Resistenza Partita IVA 00975370487 rappresentato da …… nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori Pubblici”, giusto decreto Sindacale di nomina n. in data…. autorizzato a stipulare gli accordi di cui l’Ente è parte ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 267/00
E
La società ……. con sede in ….. , numero di iscrizione al registro delle Imprese di …. N. e rappresentata da ….. responsabile del ….. procura del ….. , repertorio n. ……., raccolta ….., di seguito denominata “Gestore Fibra Ottica” “GFO”
PREMESSO CHE
a. il Comune è proprietario di tubazioni sotterranee passacavi su una buona porzione del territorio comunale in parte utilizzate per la pubblica illuminazione (in seguito anche P.I.) ed in parte dedicate ad altri scopi;
b. la società ……, titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico accessibile al pubblico e di Autorizzazione Generale per l’installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica per l’intero territorio nazionale rilasciata dal Ministero dello9 Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazione in data , in rinnovo della licenza
individuale ex deliberazione Agcom n. …., ha presentato richiesta per l’uso di predette tubazioni passacavi ai fini dello sviluppo e l’esercizio di una rete di telecomunicazioni;
c. in virtù della Autorizzazione Generale indicata al capoverso precedente la società …….
risulta titolare della facoltà di installare le proprie reti su beni appartenenti a soggetti “pubblici” così come previsto in particolare, dall’art. 26 del D. Lgs. n. 259/2003 – “ Le imprese autorizzate hanno diritto di richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture” – avvalendosi di tutti i diritti e le facoltà in capo agli operatori delle comunicazioni elettroniche del citato Decreto Legislativo e di tutta la normativa del settore;
d. ai sensi del D.L. 112/08 così come convertito dalla legge 133/08 e successive modifiche, gli operatori di comunicazioni possono utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, con i soli oneri di cui al Regolamento Cosap, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici;
e. il Comune di Scandicci ha interesse a concedere alla Società l’utilizzazione, con i soli oneri di cui al regolamento Cosap, delle infrastrutture di cui al punto a) per la posa della rete di comunicazione elettronica per i benefici che ne potranno derivare al proprio territorio ed ai propri residenti e per consentire l’ampliamento della propria rete di fibra ottica a servizio dei vari edifici di proprietà;
f. con la posa promiscua di fibra ottica in tubazioni contenenti cavi elettrici e stato verificato che dal punto di vista tecnico possono coesistere nella medesima tubazione cavi elettrici e cavi in fibra ottica totalmente dielettrici. Ciò avviene attraverso l’equipaggiamento delle infrastrutture presenti ( tubo parzialmente occupato da cavo elettrico) con minitubi (dotati di targhette identificative nei luoghi promiscui come i pozzetti), che di fatto rendono separati i cavi elettrici da quelli ottici eliminando ogni interferenza anche durante la fasi di manutenzione. A supporto della suddetta coesistenza sono state ufficializzate opportune norme tecniche necessarie per normalizzare queste tipologie di impianti su tutto il territorio nazionale. Alla luce di quanto sopra l’operatore è in grado di garantire la possibilità di coubicare le due tipologie di impianti;
g. nelle tubazioni promiscue gli interventi di ripristino di ripristino del servizio dell’illuminazione pubblica potrebbero essere condizionati nei modi e nei tempi dalla compresenza delle infrastrutture e dalle conseguenti esigenze di collaborazione e coordinamento – anche ai fini della sicurezza – tra operatore e gestore del servizio di pubblica illuminazione;
h. al fine di regolamentare la coesistenza delle infrastrutture della pubblica illuminazione e della rete di telecomunicazioni, il comune di Scandicci ha approvato con deliberazione della
G.C. n. del x ottobre 2019, il “ Disciplinare per la posa ”
i. in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 259/03 “Codice per le comunicazioni elettroniche” e dal “Disciplinare”, il Comune di Scandicci si riserva di stipulare specifiche Convenzioni e rilasciare Concessioni, con i vari Operatori che manifesteranno il proprio interesse ad installare proprie infrastrutture all’interno delle infrastrutture di proprietà pubblica e presenteranno specifici progetti, senza alcun pregiudizio verso alcuno, con il solo vincolo della disponibilità di spazio all’interno delle canalizzazioni;
j. l’articolo 6) del suddetto Disciplinare prevede che prima dell’avvio dei lavori e conseguentemente del rilascio della specifica Concessione da parte del Comune, il singolo Gestore Fibra Ottica, debba sottoscrivere una specifica Convenzione;
l. il suddetto art. 6) prevede altresì che il Comune possa richiedere di posare nelle tratte oggetto di installazione, un microtubo marcato “comune di Scandicci” per l’estensione delle proprie reti in f.o.;
l. con la stipula della presente Convenzione la Società assume il ruolo di Gestore della
Fibra Ottica denominato nel Disciplinare ‘GFO’, per quanto riguarda lo specifico progetto presentato oggetto della presente Convenzione;
m. la Società …… dichiara di conoscere in ogni suo aspetto il suddetto Disciplinare e con la stipula della presente Convenzione di accettarne tutti i suoi contenuti;
n. nella presente Convenzione vengono implicitamente richiamati tutti i contenuti del suddetto ‘Disciplinare’ senza che se ne faccia specifica menzione delle specifiche parti che lo compongono;
Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti il Comune e la Società ….. convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 – Oggetto
Tutto quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale del contenuto del presente atto.
Con la stipula del presente accordo, verificato che ricorrono le condizioni di cui al ‘Disciplinare’, il Comune si obbliga a concedere ….. in uso non esclusivo alla Società …… con i soli oneri di cui al Regolamento Cosap, le infrastrutture interrate rappresentate nel progetto composto dai sotto elencati elaborati:
….
….
….
per la posa dei cavi in fibra ottica nelle modalità successivamente riportate.
Art. 2 – Modalità procedurali
La Società …… in qualità di GFO, dovrà presentare il progetto e seguire le procedure previste dal Disciplinare ed in particolare dall’art. 7 al cui contenuto integralmente si rimanda.
A seguito della suddetta presentazione, nel caso ricorrano le circostanze per il rilascio della Concessione, il Comune ed il GFO dovranno concordare i tempi e le modalità per la posa delle infrastrutture per i necessari provvedimenti in materia di sicurezza e per garantire la funzionalità degli impianti di P.I. durante gli orari di accensione. In ogni caso dovrà essere esclusa la possibilità di una interruzione temporanea della pubblica Illuminazione durante l’esecuzione delle opere ed al termine, dovranno essere effettuati controlli di funzionalità dei circuiti interessati dalle suddette lavorazioni.
Gli oneri dipendenti dai suddetti provvedimenti ( p.e. costo del personale e dei mezzi anche fuori dal normale orario di lavoro e/o in reperibilità, oneri di cui allo – step 2 – dell’art. 8 del ‘Disciplinare’) saranno a completo carico del GFO secondo i preventivi di spesa redatti dal Gestore della P.I. con riferimento al Prezzario Regionale in corso di validità.
L’importo dovrà essere corrisposto al Comune prima del rilascio della Concessione.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del ‘Disciplinare’, il GFO dovrà inoltre presentare polizza assicurativa che copra qualunque danno arrecato ad impianti dell’Amministrazione.
L’importo sarà stabilito in funzione del singolo progetto in base all’entità delle opere da eseguire ed avrà valore indicativo pari al costo di un nuovo impianto di pubblica illuminazione di dimensioni analoghe a quelle di progetto.
La presentazione della polizza costituisce pregiudiziale al rilascio della Concessione.
Una volta in possesso della Concessione il GFO, al fine dell’esecuzione materiale delle opere, dovrà presentare domanda al Comune di occupazione/alterazione del suolo pubblico per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 285/’92 e s.m.i. ‘Codice della Strada’.
Nel caso siano previste opere che comportino anche l’alterazione del suolo pubblico dovranno essere ottemperate le procedure previste dal Titolo II del ‘Disciplinare’.
Il GFO dovrà comunicare il nominativo dell’impresa che eseguirà materialmente l’opera, che dovrà possedere tutti i requisiti di qualificazione, tecnici e di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Art. 3 – Esecuzione dei lavori e finiture
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire in ottemperanza a quanto previsto dal ‘Disciplinare’ e dalle specifiche prescrizioni previste nella Concessione in funzione delle caratteristiche del singolo progetto.
Nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori si dovessero registrare danneggiamenti alle strutture o agli impianti di Pubblica Illuminazione, il GFO dovrà farsi carico dell’immediato ripristino nelle modalità indicate dal Comune sostenendo tutte le spese necessarie. Gli oneri di ripristino degli impianti di Pubblica Illuminazione in caso di danno sono a totale carico del GFO.
In caso di mancata esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto entro il tempo indicato nella comunicazione di contestazione, i lavori saranno eseguiti di ufficio dal Comune e/o Gestore della Pubblica Illuminazione e messi a carico del GFO con una maggiorazione economica a titolo di penale del 30%.
Art. 4 – Esecuzione di opere a favore del Comune
In funzione delle caratteristiche e dell’entità del progetto presentato dal GFO, il Comune si riserva la facoltà di richiede la posa di un microtubo opportunamente diversificato per colore, marcato “comune di Scandicci”, al fine di estendere la propria rete in f.o. (fibra ottica) e collegare gli edifici comunali o comunque le strutture e gli impianti di interesse pubblico.
Gli oneri derivanti da tale posa saranno posti totalmente a carico del GFO a fronte del beneficio derivante dalla posa dei propri microtubi all’interno di infrastrutture di proprietà comunale.
Art. 5 – Manutenzione impianti di telecomunicazione
Gli interventi di riparazione dei guasti relativi agli impianti di telecomunicazione dovranno avvenire in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 14 e 15 del ‘Disciplinare’ e l’accesso agli impianti non potrà avvenire senza specifica autorizzazione del Comune.
L’autorizzazione dovrà prevedere l’assistenza tecnica del Comune e/o del Gestore della P.I. con costi previsti a carico del GFO.
In caso di interventi che interessino il suolo pubblico dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi del ‘Codice della Strada’ .
In caso di danneggiamenti degli impianti di telecomunicazioni da parte di soggetti terzi che intervengano nel sottosuolo su base di titolo autonomo che li autorizzi all’esecuzione delle opere, il GFO libera il Comune da ogni responsabilità rivalendosi direttamente sul danneggiante ed informando altresì il Comune dell’accaduto. Parimenti il Comune si impegna ad informare il GFO dell’avvenuto danno non appena ne sia a conoscenza.
Art. 6 – Manutenzione pubblica illuminazione
Tutti gli interventi di manutenzione da parte del personale del Comune o delle imprese da esso incaricate, da eseguire in cavidotti dove siano presenti anche cavi di proprietà del GFO posati in esecuzione del presente accordo, potranno avvenire in qualsiasi momento senza preavviso.
Nel caso che non possano avvenire senza il rischio di danneggiare i suddetti cavi, il GFO porrà in atto tutte le azioni necessarie per collaborare, a sua cura e spese, all’eliminazione del suddetto rischio. In tal evenienza il Comune dovrà inviare apposita richiesta al GFO affinché possa intervenire con un congruo anticipo.
Per tutti gli interventi di manutenzione del Comune sulla rete di pubblica illuminazione, non potranno essere risarciti eventuali danni ai cavi del GFO a meno che quest’ultimo non provi che l’impresa incaricata abbia omesso di adottare misure idonee e sufficienti ad evitare i danni secondo le comuni regole di tecnica ed in base condizioni concrete dell’intervento medesimo.
Art. 7 – Manutenzione sedi stradali
Nel caso in cui il Comune preveda di effettuare lavori di tipo stradale che comportino lo spostamento delle canalizzazioni che ospitano i cavi in fibra ottica, in base a quanto previsto dall’art. 6 del ‘Disciplinare’, invierà comunicazione al GFO con un anticipo di almeno 30 giorni, salvo interventi d’urgenza. Ogni spesa relativa allo spostamento dei cavi in fibra ottica sarà a totale carico del GFO.
Art. 8 – Cessione
Nell’eventualità che i microtubi di cui alle premesse siano cedute in proprietà a terzi, il Comune si impegna a trasferire ed a salvaguardare i titoli acquisiti dalla società in forza della presente Concessione.
La medesima continuerà ad avere piena validità anche nel caso di trasformazione societaria o di fusione ai sensi degli art. 2504 e seguenti del Codice Civile
Art. 9 – Assicurazione Responsabilità Civile Terzi
Il GFO dichiara di essere assicurata per la copertura Responsabilità Civile Terzi con Polizza n.
….., rinnovabile di anno in anno.
Dichiara inoltre di presentare specifica Polizza Assicurativa nei confronti di eventuali danni causati alle infrastrutture di proprietà dell’Amministrazione per importo non inferiore al costo di rifacimento dell’impianto oggetto d’intervento prima del rilascio della Concessione. La polizza potrà essere svincolata dopo 60 gg. dalla conclusione dei lavori.
Art. 10 – Subaffitto o Cessione del Diritto d’Uso
Il GFO, ferma restando ogni facoltà di utilizzo dei cavi posati, non potrà in alcun modo concedere in uso l’infrastruttura del Comune ne trasferire detto uso a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del Comune stesso, pena ispo iure la risoluzione del presente Convenzione.
Art. 11 – Proprietà dei beni
Il comune conviene che le infrastrutture, i microtubi ed ogni connessa opera realizzata dal GFO in virtù della presente Convenzione, siano esse posate nel sottosuolo pubblico, ovvero all’interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibiti ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà di cui il GFO è esclusivo titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. Fin da ora le parti precisano e concordano che il GFO manterrà la proprietà dei cavi in fibra ottica anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessole sulla scorta della presente Convenzione, ovvero ancora qualora la presente Convenzione si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto.
Per contro i cavidotti e tutte le infrastrutture di cui al punto a) della premessa già adibiti per sottoservizi del Comune che siano utilizzati dal GFO per lo sviluppo dell’infrastruttura e per l’alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale concede l’uso non oneroso al GFO per i soli scopi previsti nel presente accordo.
Il Comune può concedere i cavidotti e le infrastrutture per altri usi, in assenza di controindicazioni tecniche ed operative che non lo consentano. In questo caso il Comune o terzi si impegnano a darne preventiva informativa al GFO.
Art. 12 – Efficacia e durata
La presente Convenzione sarà efficace dalla data della sottoscrizione ed avrà una durata di anni minima di 10 anni, salvo revoca di una delle parti da attivarsi mediante invio di specifica comunicazione a mezzo PEC almeno 6 mesi prima della scandenza. Prima della scadenza l’atto
potrà essere rinnovato per una sola volta alle medesime condizioni, a richiesta della società e previa sottoscrizione delle parti.
Art. 13 – Clausola risolutiva espressa
Xxxxx restando il diritto di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti, le parti concordano che la presente Convenzione si intende risolta nei seguenti casi:
- in caso di inadempimento degli obblighi di cui all’articoli precedenti;
- qualora il GFO sia soggetto a liquidazione o procedure concorsuali;
- qualora il GFO fosse destinatario di un provvedimento di decadenza, revoca, o sopensione dei titoli e/o delle licenze richiamate in premessa;
- per gravi motivi di interesse pubblico,
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione in caso di inadempienza del pagamento della Cosap,
Art. 14 – Riservatezza
Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare o a non rendere disponibili a terzi ile informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione proprio personale o a società espressamente incaricate in ragione dell’esecuzione della presente Convenzione. A tal fine ciascuna parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria ed opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell’altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all’impegno di riservatezza assunto.
I tracciati delle linee interrate su qualsiasi formato rientrano tra le informazioni riservate di cui al presente articolo.
Art. 15 – Registrazione
La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso. Eventuali oneri e spese diversi da IVA relativi al presente Atto saranno9 a carico del GFO.
Art. 16 – Foro competente
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione della presente scrittura, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è il risultato di reciproca negoziazione e pertanto e pertanto è sottratto all’applicazione delle previsioni di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Redatto e sottoscritto
Scandicci,
Per il Comune
Per la soc. XXXXXXXXX