ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
tra il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno per il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti.
Il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in via della Ferratella in Laterano, 51 – 00000 Xxxx (di seguito DPA), codice fiscale n. 80188230587, rappresentato dal Capo Dipartimento, Cons. Xxxxx Xxxxxxxx
e
la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno, con sede in xxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 0/000 - 00000 Xxxx (di seguito DCSA), codice fiscale n. 80202230589, rappresentata dal Direttore Centrale, Dir.Gen. di P.S. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Visti:
- la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consigli dei Ministri a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri e Sottosegretari delegati;
- Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella
Legge 14 luglio 2008, n. 121;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, recante all’articolo 1 l’istituzione - tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - del DPA, registrato alla Corte dei Conti in data 17 novembre 2009 – Reg. n. 10 – Fog. n. 62;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2012, come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2013, recante l’«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» registrato alla Corte dei Conti in data 21 novembre 2012 – Reg. n. 9 – Fog. n. 313 e, in particolare, l’articolo 17, con il quale sono disciplinati funzioni e competenze del DPA;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2012, con il quale si stabilisce l’organizzazione del DPA;
- la Legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza”;
- gli articoli 9 e 10 del Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con i quali sono stabiliti - sul piano nazionale - i compiti e le funzioni di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti della DCSA e - sul piano esterno - i compiti della citata Direzione Centrale nella cooperazione internazionale, sia con i collaterali Organi esteri sia con le competenti Organizzazioni internazionali;
- l’articolo 1, comma 1, della Legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante “Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga”, con il quale è stata istituita la DCSA;
- il Decreto Interministeriale 15 giugno 1991, recante “Articolazione interna della DCSA”, con il quale sono determinati i compiti e le funzioni delle sue strutture interne nonché l’impiego del personale delle tre Forze di Polizia con competenza specifica;
- l’articolo 88 del citato Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con il quale è consentito alla DCSA di richiedere all’Autorità Giudiziaria la consegna di campioni di sostanza stupefacente sequestrata;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018, registrato presso la Corte dei Conti il 26 luglio 2018, Reg,ne – Prev. N. 1567, con il quale è stato conferito al Cons. Xxxxx Contento l’incarico di Capo Dipartimento per le Politiche Antidroga;
- il Piano d'Azione in materia di lotta contro la droga 2017 – 2020, con il quale l’Unione Europea punta a contribuire ad una concreta riduzione della disponibilità di droga all’interno dei propri confini, nonché a ridurre i rischi e i danni per la salute e la società correlati all’uso delle sostanze stupefacenti, mediante, tra l’altro, il ricorso ad un approccio integrato, equilibrato e basato su dati, che sostenga e integri le politiche nazionali;
- l’articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, con cui viene consentito alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recate conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, concernente ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che stabilisce che a fare data dal 1 gennaio 2013 gli Accordi di cui al comma 1, dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
- l’articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture;
- l’Accordo sottoscritto in data 29 marzo 2017 tra il DPA e l’Istituto Superiore di Sanità relativo al Sistema Nazionale di Allerta Precoce antidroga per l’identificazione e la segnalazione di sostanze psicoattive e successivo accordo sugli standard;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, abrogativo della Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Considerato che:
− il DPA è individuato quale struttura nazionale di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga;
− la DCSA svolge funzioni di pianificazione e coordinamento delle Forze di Polizia in materia di prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e,
più in generale, per le finalità connesse alla riduzione dell’offerta di droghe (supply reduction);
− vada perseguita e ulteriormente valorizzata ogni possibile sinergia tra gli Enti specificamente competenti nella prevenzione e repressione dei fenomeni connessi all’uso delle sostanze stupefacenti, in un quadro condiviso di interventi per l’accrescimento della cooperazione in tale specifico settore;
− è interesse istituzionale e strategico del DPA e della DCSA individuare comuni ambiti di collaborazione attinenti al settore del contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti e porre in essere, in tali contesti, una più incisiva ed efficace azione di raccordo strategico, di condivisione delle politiche, delle risorse umane e finanziarie nonché di coordinamento operativo tra gli Uffici;
− la strategica sinergia consentirà la realizzazione di un significativo potenziamento delle proiezioni operative, sia del DPA che della DCSA, nei settori individuati dall’Accordo di collaborazione, anche attraverso la valorizzazione dei patrimoni informativi e delle specifiche competenze nei complementari settori della repressione dell’offerta e della riduzione della domanda;
− il Piano d'Azione dell’Unione Europea in materia di lotta contro la droga 2017 - 2020, si prefigge l’obiettivo di ridurre la domanda e l’offerta di stupefacenti e medicinali contenenti principi attivi ad azione psicoattiva mediante un approccio strategico, integrato, equilibrato e basato su dati, che sostenga e integri le politiche nazionali, fornisca un quadro per azioni coordinate e congiunte e costituisca la base e il quadro politico per la cooperazione esterna dell’U.E. nel settore delle sostanze stupefacenti;
− la proliferazione di fenomeni di consumo di nuove sostanze stupefacenti di origine sintetica è da tempo motivo di preoccupazione e di allarme, non solo in Italia ma anche a livello internazionale e comunitario, e che la Commissione Europea, in particolare, ha emanato disposizioni di carattere normativo per anticipare e ridurre i tempi per la messa al bando dei nuovi principi attivi;
− il Sistema Nazionale di Allerta Precoce, affidato dal DPA alla gestione operativa e scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità, processa tempestivamente le informazioni relative al fenomeno della comparsa di tali Nuove Sostanze Psicoattive e di nuove modalità di consumo di sostanza già tabellate, attivando il più rapidamente possibile una serie di azioni di risposta sul territorio nazionale volte a prevenire e/o a ridurre i connessi rischi per la salute pubblica; in questa attività di valutazione del rischio rivestono un ruolo decisivo le informazioni provenienti dai circuiti di polizia e, in primo luogo, dall’attività di contrasto svolta dalla Forze di Polizia sul territorio attraverso i sequestri di droga;
− la DCSA partecipa alle iniziative dello SNAP in qualità di “unità operativa del progetto” con il compito di conferire – ove disponibili - i dati e le informazioni
relative ai sequestri e all’insistenza sul territorio di fenomeni criminali connessi alle sostanze oggetto di informativa o allerta e di assolvere il debito informativo in materia di nuove droghe nei riguardi delle istituzioni comunitarie e le Agenzie delle Nazioni Unite (INCB e UNODC);
− nel corso dell’ultimo decennio, la commercializzazione delle droghe sintetiche nelle reti elettroniche ha assunto dimensioni nuove e significative e di fronte a tale insidiosa minaccia, anche la DCSA ha aggiornato i propri assetti con l’attivazione di una Sezione operativa denominata “Drug@Online”, con il compito di monitorare la rete internet per prevenire e contrastare tale fenomeno e coordinare le conseguenti attività investigative da svolgere sul territorio nazionale;
− la DCSA, per effetto di una specifica disposizione di legge, è destinataria delle predette risultanze investigative e intende progressivamente rafforzare un ruolo propulsivo nell’acquisizione, valorizzazione e trasmissione delle informazioni che riguardano le sostanze di sintesi (nuove o già note), ponendosi quale punto di snodo dei flussi informativi provenienti dagli Uffici e dai Reparti che operano sul territorio e dai laboratori di analisi che fanno capo alle Forze di Polizia (Gabinetti di Polizia Scientifica e Reparti Investigazioni Scientifiche);
− in linea con tale progettualità, è stata recentemente istituita, nell’ambito del II Servizio della DCSA, un’apposita Sezione denominata “Precursori e Nuove Sostanze Psicoattive”, alla quale – al completamento di una fase di reingegnerizzazione degli assetti informatici, è stata demandata, tra l’altro, la funzione di razionalizzazione dei flussi documentali e degli oneri informativi che attingono la stessa DCSA in tema di droghe sintetiche e NPS;
− a livello nazionale, già a partire dal 2010, molte nuove molecole ad azione psicoattiva sono state inserite negli elenchi delle sostanze psicoattive illegali annessi alla normativa in materia di sostanze stupefacenti, quale primo indispensabile passaggio per l’attivazione di un’azione di contrasto e un’effettiva risposta sanzionatoria;
− tale attività, che può essere attivata sia a livello comunitario che nazionale, richiede uno sforzo incessante e coordinato dei soggetti istituzionali competenti nello specifico settore, sia sul piano sanitario che di law enforcement, per acquisire elementi di riscontro della pericolosità delle nuove sostanze, tanto per la salute dei consumatori che per l’ordine e la sicurezza pubblica;
− personale qualificato della DCSA che, nel tempo, ha maturato specifiche competenze nel settore dell’insegnamento e nella gestione dell’aula, composta da giovani e giovanissimi, da alcuni anni, nel solco di una consolidata tradizione, svolge attività di prevenzione dell’uso delle droghe negli istituti scolastici di Roma e Comuni limitrofi, utilizzando uno specifico e innovativo modulo formativo;
− la DCSA ha avviato talune collaborazioni scientifiche con primari istituti di istruzione universitaria per la caratterizzazione e il profiling delle sostanze stupefacenti sequestrate, i cui risultati – opportunamente valorizzati - potrebbero ulteriormente elevare le capacità di reazione del sistema di prevenzione e contrasto anche con riferimento al tema delle Nuove Sostanze Psicoattive e quindi dello SNAP;
− i sottoscrittori del presente Accordo di collaborazione, attraverso attività congiunte e interventi integrati, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono conseguire maggiori livelli di efficienza ed efficacia della spesa pubblica nonché benefici e vantaggi per la collettività attraverso un rafforzamento della tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell’ordine pubblico;
− le attività oggetto del presente Accorso soddisfano i criteri riportati nell’articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016, in quanto l’Accordo medesimo realizza una cooperazione tra Amministrazioni predisposta a garantire che il Servizio Pubblico da svolgere sia prestato nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune ed esclusivamente finalizzati alla realizzazione di un interesse pubblico;
− il presente Accordo rientra nel campo di applicazione del già citato articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
− la collaborazione con la DCSA, anche per la perdurante carenza di specifiche risorse professionali e tecniche all’interno del DPA, costituisce modalità efficiente ed efficace per realizzare le attività menzionate nel suindicato progetto;
− i firmatari del presente Accordo di collaborazione hanno un comune e attuale interesse istituzionale allo svolgimento delle attività in esso menzionate e in relazione ad esso non trova applicazione la disciplina in materia di appalti pubblici,
Considerato che il presente accordo è coerente con gli obiettivi indicati dall’Autorità politica delegata alle politiche antidroga;
Convengono quanto segue:
Art. 1
(Premesse e allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.
Art. 2
(Oggetto e finalità)
Il DPA e la DCSA intendono realizzare un'azione sinergica e congiunta che rafforzi le politiche di prevenzione e potenzi il dispositivo di contrasto della diffusone delle sostanze stupefacenti, attraverso mirate iniziative volte ad una collaborazione interistituzionale nei settori operativi attinti da competenze convergenti e complementari.
A tal fine, cooperano attraverso la promozione e lo svolgimento di attività congiunte e interventi integrati nei settori indicati nel successivo articolo 3, tesi al conseguimento di maggiori livelli di efficienza nelle attività di repressione dell’offerta, di riduzione della domanda e di prevenzione per un complessivo potenziamento delle politiche antidroga.
Art. 3
(Settori della collaborazione dell’Accordo)
Il DPA e la DCSA collaborano reciprocamente nel settore dello scambio informativo, nelle iniziative di prevenzione dell’uso delle droghe nella popolazione giovanile e nelle attività di formazione, informazione, ricerca e analisi normativa.
Con riguardo allo scambio informativo (Area I), la DCSA assicura:
- la propria partecipazione al Sistema Nazionale di Allerta Precoce, in qualità di “unità operativa del progetto”, provvedendo al coordinamento generale delle attività svolte dalle Forze di Polizia con riferimento all’implementazione dei dati e delle informazioni relative ai sequestri e all’insistenza sul territorio di fenomeni criminali connessi alle sostanze oggetto di informativa o allerta, anche attraverso l’aggiornamento e il potenziamento dei sistemi informatici e dei software di analisi in dotazione alla DCSA;
- il conferimento, ove disponibili nel proprio patrimonio informativo e ove nulla osti ai sensi della vigente normativa in materia penale, di notizie relative a Nuove Sostanze Psicoattive circolanti sul territorio nazionale ovvero alla presenza in sostanze stupefacenti già tabellate di adulteranti, di additivi pericolosi, di altre sostanze psicoattive o farmacologicamente attive ovvero di elevate concentrazioni di principio attivo;
- il rafforzamento delle azioni e dei dispositivi per la circolazione delle informazioni volti a prevenire lo sviamento dei precursori e dei pre-precursori utilizzati nella fabbricazione illecita delle droghe, potenziando le dotazioni software già in uso alla DCSA;
- la trasmissione dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio della rete internet in funzione di contrasto dei fenomeni di diffusione e commercializzazione delle sostanze stupefacenti e delle Nuove Sostanze Psicoattive ovvero per la prevenzione di situazioni potenzialmente di rischio per la salute e la sicurezza pubblica;
- la condivisione di talune proiezioni operative della rete degli Esperti per la Sicurezza della DCSA per le esigenze informative del DPA e l’implementazione dei “Memorandum Operativi Antidroga”, in via di negoziazione tra la stessa DCSA e i collaterali antidroga dei Paesi nei quali ha sede l’Esperto, al fine di consentire lo scambio informativo anche sui temi della riduzione della domanda, della prevenzione, della cura e del trattamento delle tossicodipendenze;
- il prelevamento di campioni di sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro per le specifiche esigenze di approfondimento analitico e per la determinazione degli standard di laboratorio del Sistema Nazionale di Allerta Precoce;
- implementazione dei dati e delle informazioni concernenti gli indicatori della repressione dell’offerta per le esigenze di elaborazione dell’annuale Relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia e degli altri contributi periodici richiesti dal DPA.
Nel settore della prevenzione dell’uso delle droghe nella popolazione giovanile (Area II), la DCSA, nell’ambito di iniziative progettuali già avviate dal DPA, concorre allo sviluppo e alla presentazione di moduli formativi in favore dei docenti, dei genitori e degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Allo scopo di fornire un’informazione corretta ed autorevole sulle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze legali e sociali riconducibili al loro utilizzo, la DCSA realizza e mette a disposizione del DPA materiale informativo e applicazioni informatiche per le finalità di prevenzione e per le esigenze di consultazione dei ragazzi.
Con riferimento all’attività di formazione, informazione, ricerca e analisi normativa (Area III), la DCSA provvede a:
- l’ideazione e la realizzazione congiunta di eventi, convegni e attività seminariali, anche a carattere divulgativo o informativo, iniziative di formazione e di ricerca, prevedendo per il raggiungimento di tali obiettivi l’eventuale impiego temporaneo di unità del rispettivo personale presso le strutture della controparte;
- l’attivazione di progetti di ricerca e di collaborazione scientifica e la condivisione dei risultati di quelli già in essere con Enti universitari per la caratterizzazione e profiling delle sostanze stupefacenti sequestrate, al fine di accrescere il livello delle conoscenze sui luoghi di produzione degli stupefacenti, sui flussi e sulle modalità di stoccaggio nelle aree di destinazione e transito nonché di elevare le capacità di reazione del sistema di prevenzione e contrasto anche con riferimento alle tema delle Nuove Sostanze Psicoattive;
- la formazione del personale indicato dal DPA e dalla DCSA impiegato nei settori e nelle iniziative progettuali oggetto della collaborazione interistituzionale;
- il concorso nello svolgimento di attività di consulenza normativa, di predisposizione di iniziative normative a livello nazionale e di valutazione dei processi e delle proposte legislative provenienti dalle Istituzioni comunitarie.
Art. 4
(Progetto esecutivo)
Le iniziative e le azioni, di cui al precedente articolo 3, sono analiticamente descritte nell’annesso Progetto esecutivo - denominato “ICARUS” – che costituisce parte integrante del presente Accordo di collaborazione e contiene, nel dettaglio, gli obiettivi prefissati, la programmazione delle linee di attività, le modalità operative per l’attuazione in capo ai sottoscrittori, le tabelle finanziarie relative ai costi da sostenere per ciascuna linea di attività nonché il cronoprogramma.
Art. 5
(Attività dei DPA)
Ai fini dell’attuazione dell’Accordo di collaborazione, il DPA:
a) cura i compiti di coordinamento generale e strategico delle attività;
b) provvede, sulla base della documentazione acquisita, alla valutazione intermedia e finale delle attività e delle iniziative indicate nel Progetto esecutivo, redigendo apposite attestazioni di conformità dei risultati conseguiti per effetto del presente Accordo di collaborazione;
c) svolge gli adempimenti amministrativo-contabili ai fini dell’erogazione delle risorse finanziarie a valere sul Capitolo 786 del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Esercizio finanziario 2018;
d) diffonde per il tramite del proprio sito istituzionale dati e informazioni utili, promuovendole anche in proiezione internazionale ed europea.
Art. 6
(Attività della DCSA)
Ai fini dell’attuazione dell’Accordo di collaborazione, la DCSA:
a) cura lo svolgimento delle azioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi del Progetto esecutivo di cui all’articolo 4;
b) attua, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, le procedure amministrative necessarie all’acquisizione delle tecnologie, dei software, dei servizi e dei sistemi funzionali alla
realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, in coerenza con le finalità citate in premessa ed in esecuzione del progetto;
c) invia al DPA report semestrali circa lo sviluppo e l’attuazione delle singole iniziative previste nel Progetto nonché report ulteriori o specifici su richiesta del DPA;
d) provvede alla redazione di un report conclusivo, con il quale – al termine del triennio
- verranno riportati gli esiti delle attività di collaborazione.
Art. 7
(Risorse finanziarie)
Per l’attuazione del presente accordo, il DPA renderà disponibile, a favore della DCSA, una somma pari a € 2.200.000,00 a valere sul capitolo 786 del CDR 14 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - E.F. 2018.
I sottoscrittori danno atto che il valore complessivo delle attività da realizzarsi, anche in considerazione dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla DCSA mediante l’utilizzo di proprio personale, strutture e risorse materiali e immateriali (know how etc.) è superiore all’importo complessivo della compartecipazione finanziaria a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio di cui al comma 1.
Il DPA provvederà a erogare le somme indicate secondo le modalità di seguito riportate:
a) la prima tranche, pari al 50% dell’importo complessivo, sarà corrisposta in esito agli adempimenti di registrazione del presente Accordo da parte dei competenti organismi di controllo e previa ricezione della comunicazione di avvenuto avvio delle attività da parte del DCSA;
b) la seconda tranche, pari al 40% dell’importo complessivo, sarà corrisposta previa verifica della documentazione tecnica e della documentazione finanziaria atta a comprovare le attività e le spese sostenute a fronte della erogazione già ricevuta;
c) il saldo, pari al 10% dell’importo, sarà corrisposto previa verifica della documentazione tecnica e della documentazione finanziaria idonea a comprovare le attività e le spese effettivamente sostenute a fronte della seconda tranche e dei successivi costi sostenuti, sino a concorrenza dell’importo totale, corredandola da una dettagliata relazione consuntiva per la valutazione finale dei risultati raggiunti.
Le somme saranno accreditate su contabilità ordinaria n. 433 della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali del Ministero dell’Interno (Codice Ministero Interno: 080; Categoria: 95; Zona 348; Progressivo: 08); il Codice Univoco attribuito è: CS7OVL; il funzionario delegato per la gestione della contabilità inerente al progetto è individuato nel Xxxx. Xxxxx XXXXXXX, che avrà anche l’obbligo di rendicontare le somme impegnate e trasferite dal DPA.
Art. 8
(Responsabili dell’Accordo)
I responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti del presente Accordo sono, per il DPA, il Capo del Dipartimento e, per la DCSA, il Direttore Centrale.
Art. 9
(Referenti scientifico-operativi)
I Referenti scientifico-operativi dell’Accordo sono:
- per il DPA il Coordinatore del Servizio I;
- per la DCSA il Direttore del II Servizio “Studi, ricerche e informazioni”, delegato con separato atto dal Direttore Centrale.
Art. 10
(Referenti amministrativi)
Il Referente amministrativo, per il DPA, è individuato nella Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, per la DCSA, nel Funzionario Amministrativo Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Il Referente amministrativo della DCSA invia al DPA la rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione del Progetto esecutivo, corredata della necessaria documentazione atta a giustificare i costi, unitamente ad una relazione finale comprensiva dei risultati conseguiti.
Art. 11
(Responsabili del procedimento e Referenti per l’anticorruzione e la trasparenza)
I Responsabili del procedimento originato dall’attuazione del presente Accordo, in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuati, per il DPA, nel Coordinatore del Servizio I e, per la DCSA, nel Direttore del II Servizio “Studi Ricerche e Informazioni”.
Ai fini del presente Accordo, le funzioni di Referente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi della normativa vigente, sono svolte, per quanto di competenza, dai Referenti già incaricati di tale compito nell’ambito delle rispettive strutture.
Art. 12
(Durata. Efficacia. Proroghe)
Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, ha una durata triennale a decorrere dalla comunicazione da parte del DPA dell’avvenuta registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.
Eventuali modifiche, integrazioni e proroghe, motivate da ragioni di carattere tecnico, scientifico od organizzativo, potranno essere concordate, in forma scritta, entro i 60 giorni precedenti la data di scadenza dell’Accordo.
Art. 13
(Trattamento dati personali)
Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini e si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Per il DPA, il Referente del trattamento dei dati personali è individuato nel Coordinatore del Servizio I.
Per la DCSA, il Referente del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore della Sezioni Affari del Personale.
Art. 14
(Manleve)
Il DPA non è responsabile per eventuali danni che possono derivare a terzi dalla gestione delle attività progettuali da parte della DCSA.
Le parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni, spese e costi che possono sorgere in conseguenza di azioni che comportino responsabilità dirette di una delle parti stesse verso terzi.
Art. 15
(Foro competente)
Per qualsiasi controversia tra le parti in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo e dell’allegato Progetto esecutivo, il Foro competente è quello di Roma.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIIDROGA
Cons. Xxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da CONTENTO XXXXX C=IT OU=PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI/80188230587
IL DIRETTORE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA
Dir. Gen. di P.S. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da:
XXXXXXXX XXXXXXXXX
Ministero dell'Interno/97420690584
12
Firmato il 14/11/2018 13:13 Seriale Certificato: 6545
Valido dal 05/01/2018 al 05/01/2021
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