REGO LAMENTO per il RECLUTAMENTO di PERSONALE con CONTRATTO di FORMAZIONE e LAVORO
Comune di Castel San Xxxxxxxx (Pc)
XXXX XXXXXXX per il RECLUTAMENTO di PERSONALE con CONTRATTO di FORMAZIONE e LAVORO
Approvato con deliberazione della G. C.le n°33 del 24-03-2004
Art. 1 - Ambito d'applicazione
Le norme del presente regolamento integrano e completano il Regolamento generale per il reclutamento del personale e valgono a disciplinare le procedure selettive finalizzate alle assunzioni con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n°299 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451 e così come previste dal C.C.N.L. Regioni - Enti Locali del 14-09-2000.
Per quanto ivi non espressamente statuito si rimanda al vigente regolamento sul reclutamento del personale.
Art. 2 - Principi generali
Le selezioni per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto dei principi fissati dal D. Lgs 30-03-2001, no165, dal D.P.R. n. 487/94 e dal vigente regolamento comunale sulle assunzioni, in particolare con riferimento alla necessità di dare adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento, in modo da garantire l'imparzialità, l'economicità e la celerità d'espletamento.
Le selezioni avvengono sulla base delle disposizioni contenute nel vigente CCNL per il personale comparto Regioni e Autonomie Locali del 14-09-2000.
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nella predisposizione del progetto di formazione e lavoro, ai sensi della Legge n. 125/91.
Art. 3 - Procedura concorsuale
Il contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, si può stipulare in due casi:
❖ acquisizione d'elevate professionalità (categoria D): periodo massimo d'assunzione 24 mesi;
❖ l'inserimento professionale mediante esperienza lavorativa (categorie B, C): periodo massimo d'assunzione 12 mesi.
In entrambi i casi, l'assunzione riguarda i giovani tra i 16 e i 32 anni e i periodi d'assunzione non possono essere rinnovati.
Il contratto di formazione e lavoro prevede una doppia obbligazione a carico dell’ente:
❖ di retribuzione;
❖ di formazione: l'ente è tenuto a far seguire al lavoratore, con il quale è stipulato un contratto di formazione e lavoro, un corso formativo obbligatorio di 130 ore per le categorie D e non inferiore alle 20 ore per le categorie B o C.
Il progetto formativo, posto alla base del contratto di formazione e lavoro, deve essere strutturato in base alle prestazioni che connotano il rapporto lavorativo: in concreto l'ente dovrà aver cura di elaborare un progetto volto a trasmettere le conoscenze utili allo svolgimento della mansione per la quale è stipulato il contratto nonché ad approfondire la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
Una disciplina particolare è prevista per l'area di vigilanza, per la quale le ore minime di formazione riguardano solo e soltanto le materie attinenti alla specifica professionalità connessa al relativo profilo professionale.
Il progetto di formazione non è un atto a rilevanza meramente interna, in quanto deve essere presentato alla Commissione Regionale per l'Impiego - ovvero, ove costituita, alla Commissione Regionale per le politiche del lavoro, la quale, sulla base dei criteri generali stabiliti con provvedimento generale, provvede alla sua approvazione, autorizzandone così l'attuazione, entro 30 giorni dall’avvenuta presentazione, fermo restando che se ciò non accade, all'approvazione provvede il Direttore della Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.
Conseguita l'approvazione del progetto formativo e quindi l'autorizzazione alla stipulazione del contratto di formazione e lavoro, si può procedere alla predisposizione di un bando di pubblica selezione per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro. Il bando deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento sulle assunzioni con le integrazioni
/ modifiche di cui appresso:
1) La selezione pubblica per assunzione con contratto di formazione e lavoro può essere effettuata mediante valutazione per esami o per titoli ed esami.
2) Il bando per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro, approvato dall’organo competente ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento sulle assunzioni, è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e trasmesso alle associazioni preposte alla tutela delle categorie protette, ai comuni della Provincia di Piacenza e limitrofi, al Centro per l'impiego, alle RSU del Comune di Castel San Xxxxxxxx e alle organizzazioni sindacali.
3) Possono essere ammessi alla selezione per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro i candidati in possesso dei requisiti d'ammissione previsti dai vigente regolamento sulle assunzioni, purché abbiano un'età inferiore ai 32 anni.
4) La commissione giudicatrice della selezione pubblica per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro sottoporrà i candidati ad una prova scritta e ad una prova orale.
Le prove d'esame consisteranno in un elaborato / questionario e in un colloquio sulle materie specificate nel bando e attinenti al posto da ricoprire, al fine di verificare l'attitudine del candidato a svolgere la formazione di cui al progetto approvato. La prova sarà superata con il punteggio minimo di 21/30 in entrambe le prove.
5) L'ente, al termine del contratto di formazione e lavoro, può operare in due sensi:
❖ estinzione del contratto di formazione;
❖ trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato. La trasformazione potrà essere effettuata previo accertamento selettivo da effettuarsi tramite una verifica psico - attitudinale volta ad accertare:
a. l’acquisizione dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione lavoro da ricoprire;
b. la conoscenza di una lingua straniera e l’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (windows, word, excel, internet – art. 37 D. Lgs. 165 / 2001);
dovrà inoltre essere supportata da una relazione del Responsabile, cui il dipendente è stato assegnato, con parere favorevole.
Art. 4 - Commissione giudicatrice
La Commissione è nominata con apposito provvedimento adottato dall'organo all'uopo competente e secondo quanto disposto dal Regolamento per il reclutamento del personale dipendente.
Art. 5 Criteri per la valutazione dei titoli
Nel caso di selezione pubblica per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro da effettuarsi mediante valutazione per titoli e per esami, il punteggio massimo attribuibile per titoli è di lO punti, secondo quanto statuito dal vigente regolamento sulle assunzioni. Per quanto attiene alla tipologia di titoli valutabili e al punteggio da attribuire si rinvia al vigente regolamento per le assunzioni.
Trovano altresì applicazione, a parità di merito, i titoli di preferenza e precedenza previsti dal vigente regolamento sulle assunzioni e dalla normativa nazionale vigente nonché la normativa sulle riserve, ove applicabile.
Art. 6 Formazione della graduatoria generali di merito, validità ed utilizzo della stessa.
In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, la votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio riportato dalla valutazione dei titoli oltre alle votazioni riportate nelle prove d'esame.
La graduatoria generale di merito è formata, in ordine decrescente sulla base del punteggio finale, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze e precedenze. L'organo competente ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti provvederà ad approvare le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice, la graduatoria generale di merito ed alla nomina dei vincitori.
La graduatoria generale di merito avrà una validità limitata al progetto formativo.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a mezzo lettera raccomandata AIR o telegramma ad assumere servizio, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando di concorso. Il requisito dell'età non superiore agli anni 32 deve essere posseduto al momento della instaurazione del rapporto di lavoro con la conseguenza che in caso contrario non sarà possibile instaurare il rapporto di lavoro. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione e di indire nuova selezione.
Il rapporto di lavoro con i candidati assunti, sarà costituito e regolato da un contratto individuale, redatto in forma scritta, conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L. e sarà disciplinato in conformità all'art. 3 del CCNL del 14-9-2000 e dalla normativa vigente in materia di contratto di formazione e lavoro.
La durata del rapporto e il periodo obbligatorio di formazione saranno quelli indicati nel progetto di formazione e lavoro approvato dalla Commissione Regionale Lavoro.
Come previsto dal comma 17 art. 3 del C.C.N.L. del 14-09-2000, alla scadenza il contratto di formazione e lavoro potrà essere trasformato a tempo indeterminato previo accertamento selettivo successivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire così come specificato nel precedente art 3.
Art. 7 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si deve far riferimento al DPR n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed al vigente Regolamento generale sul reclutamento del personale, nonché alla normativa vigente relativa al contratto di formazione e lavoro.
Il presente regolamento entra in vigore alla data d'esecutività della deliberazione della Giunta C.le d'approvazione dello stesso.