COMUNE DI MONFALCONE
COMUNE DI MONFALCONE
CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Art. 1 PREMESSE
In data 26 maggio 2006 con atto n. 7204 è stata stipulata la convenzione quadro istitutiva dell’Associazione intercomunale Città Mandamento della Sinistra Isonzo, in ottemperanza alla L.R. n. 1/2006, che prevede all'art. 1, co. 2, x.xx 3 la gestione dei verbali per la contestazione su strada e conseguente trasferimento dei dati sul server del Comune di Monfalcone controllata da un unico ufficio.
Alla data odierna risulta ancora in essere la convenzione in forma ristretta; ne fanno parte il Comune di Monfalcone, il Comune di Turriaco e il Comune di Fogliano Redipuglia.
All’interno della convenzione il Comune di Monfalcone è soggetto capofila e tra i compiti ad esso attribuiti rientra l’espletamento della procedura di affidamento e gestione del processo sanzionatorio per le violazioni delle norme previste dal vigente Codice della Strada.
Art. 2 FINALITA’ ED OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto del servizio di gestione delle procedure relative alle fasi di stampa, notifica/rinotifica (con spedizione raccomandate a cura dell’aggiudicatario, il quale anticiperà le relative spese che saranno poi rimborsate dalla Stazione Appaltante; tali spese non vengono considerate nella base di gara) e rendicontazione dei verbali di violazione al Codice della Strada e sanzioni amministrative di competenza della Polizia Locale.
Art. 2bis MODALITA’ di GESTIONE DELL’APPALTO – ACCORDO QUADRO
S’intende gestire il presente appalto come un Accordo Quadro, in analogia con le disposizioni dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016, per la definizione delle condizioni generali ed economiche per la gestione dei verbali.
La stipula dell’Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante alla richiesta di gestione di un quantitativo minimo o predeterminato di verbali ed alla richiesta di fornitura di un quantitativo minimo e predeterminato di bollettari, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza della soglia della procedura, le richieste di volta in volta effettuate dalla stazione appaltante
Per conoscenza si rende noto il volume di verbali gestito nell’anno 2021:
Xxxxxxxxxx | 00.000 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 00 |
Xxxxxxxx | 135 |
Art. 3 DURATA
1. Il contratto avrà decorrenza dal 01/04/2022 fino al 31/03/2025, fatto salvo la conclusione anticipata in caso di sforamento del valore massimo dell’Accordo Quadro, ovvero l’importo massimo complessivo dei servizi e forniture che potranno essere richiesti nel corso dell’esecuzione, pari ad euro 213.999,99, oltre all’IVA se dovuta ai sensi del D.P.R. 633/72 e smi., nonché quanto disposto ai sensi dell’art. 1.
Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 3 (tre) anni, in caso di ulteriore capienza del valore massimo, ovvero per una durata consona al budget disponibile, con provvedimento espresso dell’Amministrazione.
2. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3. Potrà essere disposta la proroga tecnica del contratto, alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6 (sei), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di affidamento.
La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.
4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.
Art. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO/ACCORDO QUADRO
L’importo massimo dell’Accordo Quadro, ovvero l’importo massimo complessivo dei servizi e forniture che potranno essere richiesti nel corso dell’esecuzione, è pari ad euro 213.999,99, oltre all’IVA se dovuta ai sensi del D.P.R. 633/72 e smi, per i prezzi unitari offerti in sede di gara.
Si specifica che l’importo sopra indicato non è comprensivo delle spese postali per l’invio delle raccomandate di notifica e rinotifica dei verbali, in quanto trattasi di servizio universale, non soggetto a gara. L’aggiudicatario s’impegna ad anticipare tali spesa e la stazione appaltante a rimborsale a presentazione di specifico rendiconto.
Il compenso per il servizio in oggetto (comprensivo di tutte le fasi specificate nel presente capitolato), oltre che l’uso del gestionale, dovrà riguardare, per ciascun atto di accertamento delle violazioni del Codice della Strada ed altri illeciti amministrativi di competenza della polizia municipale, comunque acquisito, la stampa e l’invio, la notificazione postale o a mezzo PEC (per ciascuna volta in cui tale operazione viene eseguita), nonché il servizio di rendicontazione on-line dei relativi pagamenti.
Il prezzo offerto dalle ditte partecipanti deve essere riferito ad ogni singolo verbale e si intende comprensivo di tutte le fasi del servizio, dell’utile d’impresa, di tutti gli oneri derivanti dal servizio stesso.
A questo si aggiunge l’importo della fornitura di bollettari di accertamento, di due tipologie: per accertamento generico di violazione di norme di cui al Codice della Strada (comprensivo di un foglio quale preavviso di cortesia per le soste) e per violazioni di cui all’art. 142 del CDS (Telelaser).
Resta fermo che il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo spettante all’appaltatore sarà determinato sulla base del numero delle prestazioni effettivamente svolte e da contabilizzare.
Art. 5 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Nell’allegato 1 al presente capitolato vengono riportate, in maniera strutturata, le prestazioni minime che la ditta deve garantire.
5.1 Gestione del procedimento sanzionatorio
La ditta che si aggiudicherà il servizio dovrà fornire a titolo gratuito l’uso di proprio gestionale o in caso la possibilità d’uso del programma Concilia presente sulla piattaforma regionale.
Il servizio comprende la gestione del ciclo procedurale delle violazioni con esclusione dell’attività di data-entry che resta riservata al personale dell’amministrazione; sono pertanto comprese nel servizio le attività di acquisizione dei dati per la stampa e confezionamento di tutti i verbali d’accertamento comunque acquisiti, consegna degli atti a cura, spese del contraente per la notifica e rinotifica a POSTE Italiane, dei verbali non notificati (compresa la richiesta d’informazioni presso le anagrafi di residenza ed eventuale richiesta di notifica a mezzo messi notificatori), rendicontazione elettronica acquisita automaticamente dal software gestionale degli esiti delle notifiche (data spedizione, x.xx raccomandata data notifica del verbale, data acquisizione dei verbali non recapitati e causa di mancato recapito), archiviazione elettronica e fisica degli A.R. e C.A.D. ed invio telematico delle immagini al sistema informatico gestionale, normalizzazione dei dati inerenti l’emissione dei ruoli di riscossione ovvero di altro
sistema di recupero del credito delle violazioni C.d.S. Sempre ai fini della notifica degli atti dovrà essere fornito un indirizzo di posta elettronica certificata personalizzato per il comando di PL e una o due firme digitali remote automatiche; casella di PEC massiva al fine di garantire la spedizione di moli considerevoli di mail non gestibili con pec standard; archiviazione digitale dei dati, tutte le operazioni dovranno essere archiviate, visualizzabili e distinte dalla spedizione a mezzo servizio postale. Rendicontazione dei pagamenti effettuati dai destinatari delle notifiche e di tutti pagamenti effettuati su cc/p dell’ente appaltante (compresi quelli dematerializzati o incompleti) e Pago PA. Verifica della corretta e puntuale definizione (notifica) dei verbali consegnati a Poste Italiane od ai servizi di notificazione degli enti comunali, rilevando ogni anomalia di procedimento che possa impedire la regolare definizione dell’iter di notificazione; in tale circostanza l’aggiudicatario dovrà attivarsi direttamente presso i soggetti incaricati della fase di notificazione (Poste Italiane e comuni) segnalando le anomalie ed informando il Comando di tutte le attività compiute l’aggiudicatario dovrà fornire puntuale informazione al Comando. Trasmissione automatica al software gestionale dei dati inerenti il pagamento (compreso Pago PA) con abbinamento automatico al verbale di accertamento con calcolo di correttezza del versamento effettuato (saldo, eccedenza, parziale) importazione dell’immagine del bollettino, lettere pre-ruolo, formazione minute ruoli, gestione ricorsi; gestione dei dati ai fini dell’armonizzazione contabile.
Dovrà essere inoltre garantita anche la rendicontazione on-line con aggancio automatico, eseguito dal programma, al relativo verbale di appartenenza ed aggiornamento del registro elettronico comprensivo delle immagini, degli accertamenti non notificati dalla ditta aggiudicatrice (accertamenti lasciati sul veicolo in assenza del proprietario e/o conducente o dei verbali contestati immediatamente).
Gestione verbali amministrativi relativamente alla gestione del registro, ruoli, comprensivi dei verbali aventi trasgressori stranieri (per inoltro NIVI), rendicontazione pagamenti in contanti ed a mezzo cc/p o pago PA
Le attività sopra indicate dovranno essere rese obbligatoriamente dall’appaltatore presso la propria sede o in locali di cui abbia la disponibilità, comunque al di fuori della sede e degli uffici dell’ente appaltante.
L’appaltatore del servizio deve interloquire con la Polizia Municipale sia per via telematica che telefonica e la trasmissione e la gestione dei dati dovranno avvenire in assoluta sicurezza e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (D. lgs. 196/2003), con l’obbligo di indicare l’incarico del trattamento. Dovrà essere garantita la possibilità di data entry per almeno n. 1 postazione per ognuno dei due Comuni associati, n. 5 postazioni per il Comune di Monfalcone.
E’facoltà del contraente offrire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente Capitolato al fine di migliorare ed incrementare la funzionalità dell’intero iter di accertamento e contestazione delle violazioni. Si precisa che tali servizi non potranno comportare alcun aumento del corrispettivo previsto dall’offerta di gara.
5.2 Procedura (garantire la conversione dei dati in uso con gli attuali gestionali Polcity e Concilia)
L’affidatario dovrà interfacciarsi a proprie cure e spese al fine di garantire la funzionalità del sistema presso le sedi dei comandi appartenenti al Servizio associato. Il Comando della Polizia Municipale metterà a disposizione dell’aggiudicatario i tracciati record per l’importazione ed esportazione dei dati necessari per lo svolgimento del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà specificare nell’offerta tecnica le caratteristiche e funzionalità dell’interfacciamento proposto, assicurandone la piena compatibilità con i dati degli anni precedenti gestiti con software Concilia, il costante aggiornamento e l’assistenza per tutta la durata dell’appalto, compresa la formazione del personale all’uso.
5.3 Servizio gestione procedimento sanzionatorio, assistenza, aggiornamenti software
Il servizio deve prevedere la gestione completa del procedimento sanzionatorio partendo dalla raccolta delle informazioni relative alle sanzioni, passando per la postalizzazione dei verbali per la notifica agli obbligati fino alla rendicontazione dei pagamenti. La raccolta e inserimento delle informazioni è a carico dei comandi di polizia locale, mentre le altre fasi sono a carico della società aggiudicataria.
I verbali sono stampati completi di bollettini di versamento comprensivi del codice QR ed inseriti in busta verde completa dell’avviso di ricevimento AR.
Devono essere garantite tutte le modifiche di stampa connesse all'emanazione di eventuali nuove norme o alle esigenze del Comando di Polizia Municipale, concordemente alle indicazioni del comando stesso e parimenti per quanto concerne i bollettari.
Deve essere garantita la massima riservatezza dei dati, l’integrità di tutte le informazioni trasmesse e l’eventuale segnalazione di dati incompleti o mancanti, prevedendo idonei strumenti di verifica.
Tenuto conto del contesto intercomunale, la soluzione dovrà basarsi su architettura web/intranet ovvero su architettura terminal (es. RDP) ed operare in completo outsourcing in modo tale che tutte le funzionalità di gestione previste siano accessibili dalle postazioni di lavoro attraverso la rete pubblica. E' compito della ditta affidataria provvedere alla configurazione e la messa in esercizio dell'applicazione presso tutte le postazioni che l'Amministrazione potrà chiedere di attivare nell'arco di tempo coperto dall'affidamento, risolvendo in completa autonomia tutte le problematiche eventualmente correlate ad interferenze applicative e/o di rete senza compromettere la sicurezza ed il normale funzionamento delle postazioni coinvolte oltre che la sicurezza delle reti locali comunali.
In tutti i casi la ditta è tenuta a documentare le procedure di sicurezza in essere a garanzia degli accessi e dell’accesso e conservazione dei dati secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. L’amministrazione si riserva di valutare ed eventualmente richiedere l’implementazione di adeguate misure di sicurezza qualora queste non siano ritenute sufficienti rispetto agli standard comunemente utilizzati sia per le connessioni su rete pubblica che per la gestione, archiviazione, backup e restore dei dati.
Per tutta la durata dell’appalto e senza oneri aggiuntivi, dovrà essere previsto un servizio di assistenza sia sul software di gestione che sul servizio prestato.
Il servizio di assistenza dovrà comprendere almeno le seguenti attività:
• assistenza telefonica per eventuali problemi o malfunzionamenti relativamente ai programmi forniti mettendo a disposizione un numero telefonico al quale rivolgersi tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato) e senza interruzioni per la fascia oraria minima garantita dalle ore 8.30 alle ore 17.30;
• assistenza telefonica opzionale, se offerta in sede di gara, per eventuali problemi o malfunzionamenti relativamente ai programmi forniti mettendo a disposizione un numero telefonico al quale rivolgersi nei giorni non feriali nella fascia oraria massima dalle ore 09:00 alle ore 17:00;
• interventi on site in caso di malfunzionamenti bloccanti del sistema di verbalizzazione in modalità next business day;
• aggiornamenti normativi del software di gestione ogni qualvolta necessario entro due giorni naturali e consecutivi dall’entrata in vigore della modifica, in modo da non inficiare il lavoro dell’organo di polizia;
• teleassistenza, senza oneri di connessione, attiva negli orari sopraindicati nel rispetto delle direttive e delle norme di sicurezza applicate e dettate dal responsabile dei Sistemi Informativi del Comune di Monfalcone;
• interventi per eliminare eventuali anomalie, malfunzionamenti gestionali o guasti del sistema di tipo non bloccante o di uno dei suoi componenti, entro 3 gg. Lavorativi dalla segnalazione;
• aggiornamenti del sistema di gestione, ogni qualvolta il Comando lo ritenga necessario per il perfetto funzionamento del sistema senza oneri aggiuntivi, per tutte le procedure di interfacciamento con software in uso attuale e futuro al Comando quali, per esempio quelli già in uso, varchi elettronici ZTL di Monfalcone e autovelox 106, trasmissione ruoli verbali esteri alla ditta NIVI Credit, gestione dati da sistema LINCE, entro sette giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del Comando, e comunque in modo da non inficiare il lavoro dell’Ente.
Per consentire un’efficace gestione delle segnalazioni, è fatto obbligo fornire una mail di contatto.
La disponibilità di un sistema di helpdesk, per la tracciatura delle richieste d’intervento, costituisce elemento di attribuzione di punteggio in sede di gara.
Tutti gli oneri relativi agli interventi dovranno intendersi compresi o compensati nel corrispettivo offerto.
5.4 Attivazione del servizio
Il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio dovrà essere attivo dalla data del 01/04/2022
5.5 Fornitura bollettari
Per accertamento generico di violazione di norme di cui al Codice della Strada:
- fornitura di un unico bollettario (per preavviso e contesto immediato)
- Il bollettario deve essere numerato progressivamente e composto da 20 verbali, a loro volta numerati progressivamente, in 4 copie in carta chimica. Ad ogni verbale dovrà essere abbinato il relativo bollettino di cc/p premarcato indicante il numero dell’accertamento a cui lo stesso è riferito ai fini della rendicontazione per l’automatico aggancio al relativo verbale ed automatico aggiornamento del registro
Per violazioni di cui all’art. 142 del C.d.S. (Telelaser)
Fornitura di bollettari numerati progressivamente composti da 20 verbali, a loro volta numerati progressivamente, in 4 copie in carta chimica
Ad ogni verbale dovrà essere abbinato il relativo bollettino di cc/p premarcato indicante il numero dell’accertamento a cui lo stesso è riferito ai fini della rendicontazione per l’automatico aggancio al relativo verbale ed automatico aggiornamento del registro.
La fornitura dei bollettari dovrà essere effettuata entro i termini offerti in sede di gara.
5.6 Spese postali ed altri oneri
Il pagamento delle prestazioni avverrà dietro presentazione di regolare fattura e di dettagliato riepilogo delle attività svolte nonché di attestazione delle regolarità del servizio effettuata dal responsabile dell’Ufficio verbali.
Si precisa che la ditta aggiudicataria dovrà anticipare le spese postali che verranno rimborsate separatamente dall’amministrazione comunale per lo stesso importo sostenuto, senza alcuna maggiorazione e/o aumento. A tal fine dovrà essere fornita unica dettagliata nota spese suddivisa per territorio comunale di accertamento e contenenti per ogni territorio l’elenco numerico di tutti i verbali notificati indicando le singole voci di spesa (Raccomandata, CAN e CAD). Nel caso l’appaltatore effettui anche il servizio di richiesta di notifica tramite i messi notificatori per conto del Comando di P.L., previsto come opzione non obbligatoria, le relative spese saranno richieste dal Comune notificante al Comando di P.L. interessato.
L'appaltatore si impegna a garantire l'adeguamento delle prestazioni appaltate alle eventuali nuove disposizioni legislative, restando a suo carico ogni relativo onere.
Art. 6 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore deve:
a) svolgere con la massima cura e disciplina il servizio di in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto;
b) designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e comunicare all’Amministrazione il responsabile della sicurezza, di cui al D. Lgs 81/2008. Tali designazioni debbono essere comunicate all’Amministrazione alla data di attribuzione del servizio ed entro 8 giorni dalla loro sostituzione;
c) l’appaltatore ha l’obbligo di predisporre tempestivamente e comunque non oltre 15 (quindici) giorni, eventuali modifiche di stampa dei verbali di accertamento delle contravvenzioni, per adeguarli all'emanazione di eventuali nuove norme o alle esigenze del Comando di Polizia Municipale, concordemente alle indicazioni del Comando stesso e di tenere indenne l’amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l’adempimento delle prestazioni.
d) garantire la fornitura del servizio di cui al presente Capitolato sempre e in ogni caso, salvo improrogabili situazioni di difficoltà da comunicarsi tempestivamente al servizio.
Art. 7 OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE
1. L’amministrazione deve:
1) comunicare al gestore il nominativo del Responsabile comunale che curerà i collegamenti con esso e che costituirà il punto di riferimento per la gestione operativa del progetto;
2) utilizzare i dati personali e quelli dei partecipanti al bando, esclusivamente per l’espletamento della procedura di selezione e sottoporli al trattamento previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. L'amministrazione appaltante si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida ed efficace prestazione del servizio e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare ogni adempimento da parte dell'appaltatore; in particolare, assicura la collaborazione dei propri uffici ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni e del rispetto dei tempi e delle procedure previste nell’offerta tecnica presentata dall'appaltatore.
3. Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale.
Art. 8 MODIFICHE IN XXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX
0. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non sono state autorizzate dal Direttore dell’esecuzione.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 9 VERIFICA DI CONFORMITA’
Entro 20 (venti) giorni dall’attivazione del servizio, il direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità, secondo i termini e con le modalità previste dall’art. 102 D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. L’appaltatore fattura mensilmente al comando le competenze spettanti sulla base del compenso unitario contrattuale, specificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite per ogni singolo Ente ove le violazioni vengono
accertate, in ragione degli atti effettivamente stampati e postalizzati per tutte le violazioni comunque accertate e degli incassi conseguiti. L’amministrazione appaltante si impegna ad inviare lotti di verbali omogenei per ogni singolo Ente facente parte dell’associazione.
Il pagamento delle fatture è effettuato entro sessanta (60) giorni dal ricevimento delle stesse, inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.
2. Il Fornitore si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i seguenti dati ed informazioni:
⮚ codice CIG;
⮚ tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN
⮚ termine di scadenza del pagamento
⮚ dettaglio delle prestazioni eseguite per ogni singolo Ente ove le violazioni vengono accertate (da inserire anche con documento separato allegato alla fattura)
3. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l’approvazione - da parte dell’Amministrazione Contraente - della verifica di conformità, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
5. Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verrà effettuata la verifica della regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). In caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione Contraente del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall’art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Di seguito alla legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva).
L’aggiudicatario deve quindi emettere regolarmente fattura (secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R. N. 633/1972 e quindi con l’indicazione dell’IVA, che verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante) apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sul documento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MEF dd. 23.01.2015 che dispone anche in merito agli effetti della “scissione dei pagamenti” sui soggetti fornitori.
7. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
8. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
9. L’appaltatore invia mensilmente al comando le richieste di rimborso delle spese postali sostenute per ogni singolo verbale, specificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite per ogni singolo Ente ove le violazioni vengono accertate, in ragione degli atti effettivamente stampati e postalizzati per tutte le violazioni comunque accertate e degli incassi conseguiti.
10. Il pagamento delle richieste di rimborso spese è effettuato dall’Amministrazione entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della documentazione dettagliata.
Art. 11 PERSONALE
1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente capitolato, l’appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti l’appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l’appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Art. 12 SICUREZZA SUL LAVORO
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.lg. n. 81/2008 e in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 comma 1 lett. a) dello stesso.
Dovrà inoltre:
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, ove richiesto in relazione ai servizi svolti, di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi;
- garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
- nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 2 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008
- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’art. 2 comma 1 lett. h) del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
- redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 2 comma 1 lett. q) del D. Lgs. n. 81/2008
- adeguata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 (DUVRI) per la parte di competenza, se previsto
A seguito degli accertamenti condotti, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, è stato rilevato che:
non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in quanto si tratta di servizi svolti al di fuori delle sedi comunali ovvero, nell’ambito delle sedi comunali per prestazione di durata non superiore ai 2 giorni, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
Art. 13 SUBAPPALTO
1. L’eventuale subappalto dovrà essere dichiarato nella scheda di partecipazione e sarà autorizzato dall’Amministrazione in relazione a quanto previsto dal codice dei contratti art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 14 RESPONSABILITA’
1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L’aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
3. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2 è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
4. L’appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
5. L’appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
6. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 15 COPERTURE ASSICURATIVE
1. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.
2. L’impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
3. L’impresa aggiudicataria solleva altresì l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l’impresa aggiudicataria è tenuta a presentare:
1) propria polizza assicurativa, anche già stipulata, con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’ISVAP (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che la ditta appaltatrice stessa possa arrecare al Comune di Monfalcone, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 3.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d’opera (RCO).
La polizza dovrà prevedere - fra l’altro- le seguenti estensioni:
a) danni per interruzione e/o sospensione del servizio;
b) danni materiali diretti a cose di terzi;
c) danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi.
Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all’oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.
5. Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’Unità Operativa “Gare e Contratti” entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.
6. L’appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi all’Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale del Comune di Monfalcone al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.
Art. 16 GARANZIA DI BUON ADEMPIMENTO
Ai sensi dell’art. 104 del D. Lgs. 50/2016, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La garanzia di buon adempimento è costituita con le modalità di cui all’art. 103 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 ed è pari al cinque per cento fisso dell’importo contrattuale, come risultante dall’aggiudicazione, senza applicazione degli incrementi e dei ribassi di cui all’art. 103 co. 1 del D. Lgs. 50/2016, e permane fino allo scadere del periodo di affidamento
Art. 17 PENALITA’
1. In relazione all’esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura, come sopra disciplinata, l’applicherà le seguenti penali:
Descrizione inadempimento | Penalità |
Mancato rispetto dei tempi di lavorazione dal ricevimento del lotto alla consegna a Poste Italiane, offerti in sede di gara | 0,3 per mille al giorno dell’ammontare netto contrattuale |
MANCATA notificata dell’atto entro i termini previsti dalla presente normativa, attualmente giorni 90 (novanta). A tal fine l’amministrazione appaltante si impegna ad inviare i dati per la stampa entro 45 giorni dall’accertamento della violazione ovvero 70 giorni da notificarsi all’obbligato in solido di cui l’atto va notificato entro 100 giorni dall’accertamento. In mancanza si applicheranno le medesime penali | La penale sarà pari alla sanzione pecuniaria comminata con il verbale |
Mancato rispetto dei tempi di attivazione del servizio | 1 per mille al giorno dell’ammontare netto contrattuale |
Mancato rispetto dei termini di consegna dei bollettari | Rientra nelle inadempienze lievi |
2. In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato, comporteranno l'applicazione della penalità pari ad € 50,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti.
In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione della penale doppia, oppure l’adozione di misure più severe.
3. Per le inadempienze più gravi, l’Amministrazione comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata.
4. L’applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione scritta dell’inadempienza, con facoltà dell’appaltatore di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all’Appaltatore.
6. Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall’Appaltatore.
7. L’amministrazione Comunale potrà applicare al Fornitore contraente penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore contraente prende atto, in ogni
caso, che l’applicazione delle non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 19.
Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA’ E GRAVE RITARDO
1. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
2. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente capitolato);
5) altre situazioni, valutate come gravi, dall’Amministrazione Comunale.
Art. 19 VARIANTI CONTRATTUALI
Per quanto concerne le varianti del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016.
Art. 20 RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’articolo 109 del d.lgs. 50/2016 e all’ art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
Art. 21 RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE EX ART. 1, CO. 13, L. 135/2012
1. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
2. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
3. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.
Art. 22 STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto relativo al presente capitolato, verrà stipulato, in modalità elettronica, sulla base dell'offerta presentata ed alle condizioni di fornitura accettate in sede di trattativa, attraverso il MEPA, per la a conclusione della gara telematica, e con la sottoscrizione e registrazione dell’atto di aggiudicazione, che acquisisce anche valore negoziale, con allegati il capitolato, l’offerta tecnica ed economica.
Art. 23 SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell’appaltatore.
Art. 24 DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Le controversie relative al contratto e all’esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Gorizia.
2. Le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Art. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) e la vigente regolamentazione comunale in materia.
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l’impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.
Art. 26 CLAUSOLA DI RINVIO E RICHIAMO CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. 50/2016), al regolamento dei contratti del Comune di Monfalcone ed alle condizioni generali del bando MEPA di riferimento.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298, dd. 17.12.2013, rilevabile sul sito del Comune.
Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.
Art. 27 ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l’appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli
- Art. 1 Premesse
- Art. 2bis MODALITA’ di GESTIONE DELL’APPALTO – ACCORDO QUADRO
- Art. 3 DURATA
- Art. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO/ACCORDO QUADRO
- Art. 5 punto 5.4 Attivazione del servizio
- Punto 5.6 Spese postali ed altri oneri
- Art. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- Art. 17 PENALITA’