CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PER LA RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL’EX STABILIMENTO VITIVINICOLO DI CAPENA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LOGISTICO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PER LA RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL’EX STABILIMENTO VITIVINICOLO DI CAPENA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LOGISTICO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO
(CIG:80033426BF)
TRA
LAZIOcrea S.p.A. (Codice Fiscale 13662331001), con sede in Xxx xxx Xxxxxxxx, xx 000 - o “Committente” - nella persona del , Dott. nato a ( ) il / / , autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli dal C.d.A. con Verbale della seduta del
/ / .
E
L’Arch./Ing. iscritto all’Ordine degli della Provincia di al n.
, libero professionista, residente in Via , n. , con studio/sede in ( ),
Via Codice Fiscale / partita IVA , il quale agisce per conto
(scegliere la fattispecie pertinente)
proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello Studio C.F./P.IVA ;
(oppure)
dell’associazione professionale di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815 C.F./P.IVA costituita da se stesso e dai signori , i quali sottoscrivono in solido il presente contratto;
(oppure)
della società di di cui all’articolo 46, comma 1, lettera _ del Decreto Legislativo n.
50/2016, denominata “ ”, con sede in
Via , n. C.F./P.IVA , nella sua qualità di
( ),
(oppure)
del consorzio stabile di società di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 50/2016, denominato
“ ”, con sede in ( ), Via , n. , C.F./P.IVA
, nella sua qualità di ; quale operatore economico
(scegliere la fattispecie pertinente)
singolo;
(oppure)
mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, con atto di mandato rogato dal notaio rep. in data
PREMESSO CHE
a. la società LAZIOcrea ha esperito una procedura di gara per l’affidamento del servizio il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. del / / ;
b. con Determinazione Dirigenziale LAZIOcrea n. del / / l’Appaltatore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
c. l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dal Disciplinare e dall’Offerta Tecnico-Economica presentata in sede di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
d. l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 103, D. Lgs. n. 50/2016, ha prestato la cauzione della garanzia fidejussoria, recante n. del / / e relativa appendice n. del / / , rilasciata da , per un importo di euro (euro /00) pari al % dell’importo complessivo di aggiudicazione di euro (euro /00), da intendersi a tutti gli effetti incrementata sino a euro ( /00), a garanzia del % del costo complessivo dell’opera - nonché ha presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
e. l’Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al Contratto ivi compreso quanto dichiarato nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nel Disciplinare di Gara e nell’Offerta Tecnico-Economica;
f. con riferimento all’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, l’Appaltatore, sottoscrivendo il Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico Prestazionale, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che ne fanno parte, nonché l’Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del Contratto è, pertanto, regolata:
- dalle clausole dello stesso, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per Committente, di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
- delle disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara della Gara avente ad oggetto i “servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla riconversione funzionale dell’ex stabilimento vitivinicolo di Capena per la realizzazione di un centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione delle proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Committente, con particolare riferimento alla , e ad ogni altro elemento migliorativo presente nell’Offerta Tecnica eventualmente non esplicitato nel presente atto;
4. Le clausole del Contratto saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 2 - Oggetto
1. Con il Contratto, l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente ad eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori
per la riconversione funzionale dell’ex stabilimento vitivinicolo di Capena per la realizzazione di un centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio.
2. Il servizio richiesto comprende l’espletamento delle seguenti prestazioni professionali:
- Progetto definitivo:
1. relazione generale;
2. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
3. elaborati grafici;
4. calcoli delle strutture e degli impianti;
5. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
6. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
7. computo metrico estimativo;
8. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
9. quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza.
- Progetto esecutivo:
1. relazione generale;
2. relazioni specialistiche;
3. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti
4. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
5. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
6. piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
7. computo metrico estimativo e quadro economico;
8. cronoprogramma;
9. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
10. schema di contratto e capitolato speciale di appalto
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
1. Piano di Sicurezza e di Coordinamento
2. Fascicolo dell’Opera
3. L’Appaltatore si impegna a svolgere l’incarico con competenza e diligenza attenendosi agli obiettivi tecnici ed economici definiti dalla Società Appaltante ed è tenuto ad eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell’oggetto dell’incarico.
4. Il RUP, o se nominato il Direttore dell’Esecuzione DEC, ha il compito di far integrare al progettista i documenti costituenti i suindicati livelli progettuali, in dipendenza di sopraggiunte ed impreviste circostanze che dovessero palesarsi in fase di svolgimento del servizio affidato.
5. L’incarico verrà svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione.
6. Resta a carico dell’Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente rispetto alla Società Appaltante.
7. Nello svolgimento dell’incarico l’Appaltatore avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendessero necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l’espletamento delle prestazioni sopra indicate.
8. L’Appaltatore dovrà produrre pertanto tutti gli elaborati e la documentazione necessaria all’acquisizione di tutti i pareri positivi, visti, autorizzazioni, nulla osta e comunque di tutti i provvedimenti amministrativi necessari richiesti, da parte degli enti preposti (es. VVF, Regione, Comune, Soprintendenza, Enav ecc.), necessari alla realizzazione dell’opera a perfetta regola d'arte, ivi compresa la documentazione per lo svolgimento della conferenza di servizi, nonché quanto altro necessario per conseguire sia la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, sia per conseguire la validazione positiva ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50 2016 e per consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dell'intervento progettato.
9. Fermo restando quanto sopra, l’Appaltatore deve interfacciarsi con gli enti preposti al rilascio dei suddetti provvedimenti amministrativi ed ottenere anche il parere preventivo sul progetto definitivo, oltre che il parere definitivo sul progetto esecutivo.
10. Qualora dette autorizzazioni non vengano ottenute il progetto (definitivo ed esecutivo) non si considererà completato e non potrà quindi essere validato dal Responsabile del Procedimento.
11. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati e dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati e descritti, con chiara simbologia, tutti gli interventi oggetto di prestazione professionale. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall’incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Dovrà, inoltre, esserci la debita sottoscrizione anche da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione a cui fanno carico tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del d. lgs. 81/2008, per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità
Articolo 3 - Durata del contratto
1. L’Appaltatore deve eseguire pienamente e correttamente i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto delle tempistiche massime previste nella seguente Tabella. Resta inteso che, con riferimento alla seguente Tabella, con T0 si intende la data di avvio dell’esecuzione del contratto formalmente comunicata dalla Società Appaltante e che i giorni ivi indicati sono da intendersi come naturali e consecutivi.
MILESTONE DI PROGETTO | ||||
CODICE | TEMPO MASSIMO DI COMPLETAMENTO | ATTIVITÀ | SOTTO CODICE | DELIVERABLE |
M1 | T0 + 30 giorni= T1 | Progettazione Definitiva | M1-01 | Progetto Definitivo (PD) + PSC in fase di progettazione in formato “pdf” ed in formato editabile |
T1+ 25 giorni= T2 | Verifica ed approvazione progetto definitivo | M1-02 | Verbale di verifica ed accettazione del Progetto Definitivo (PD) | |
M2 | T2 + 40 giorni= T3 | Progettazione Esecutiva | M2-01 | Progetto Esecutivo (PD) + PSC in fase di progettazione in formato “pdf” ed in formato editabile |
T3 + 15 giorni= T4 | Autorizzazioni | M2-02 | Ottenimento dei nulla osta da parte degli enti preposti | |
T4 + 10 giorni= T5 | Verifica progetto | M2-03 | Verifica del Progetto Esecutivo (PE) | |
T5 + 5 giorni= T6 | Validazione progetto esecutivo | M2-04 | Validazione del Progetto Esecutivo (PE) |
2. In contraddittorio con l’Appaltatore verrà effettuata la verifica preventiva del progetto Definitivo e del progetto Esecutivo volta ad accertare, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare i seguenti aspetti:
i. la completezza della progettazione;
ii. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
iii. l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
iv. presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
v. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
vi. la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
vii. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
viii. l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
ix. la manutenibilità delle opere.
3. Al termine delle attività di verifica, sarà redatto un apposito verbale nel quale, tra le altre cose, saranno riportati i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
4. Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante comunicherà all’Appaltatore l’elenco delle anomalie riscontrate durante tale fase. In tal caso, l’Appaltatore deve effettuare, entro un termine che verrà valutato in funzione dell’importanza delle modifiche da apportare e comunque non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, gli interventi correttivi necessari, apportando al progetto tutte le modifiche richieste e necessarie ai fini della sua validazione.
5. Nel caso in cui anche la seconda verifica non risultasse positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.
6. Ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, nella validazione del progetto esecutivo saranno riportati gli esiti della suddetta verifica. La validazione sarà sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e farà preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
Articolo 4 – Modalità di esecuzione
1. Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente ed a perfetta regola d’arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente contratto e del Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché negli atti a base di gara.
2. In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell’esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell’esecuzione dell’appalto. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest’ultima richiesti.
4. La Società Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto alle prestazioni dovute, che fosse motivatamente ritenuto dalla medesima non idoneo alla perfetta esecuzione dell’appalto e/o che non abbia le effettive competenze/conoscenze dichiarate in sede di offerta. L’esercizio di tale facoltà e l’eventuale sostituzione del personale dell’Appaltatore non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto al corrispettivo di cui oltre per la Società Appaltante.
5. In caso di richiesta di sostituzione di unità di personale deputate all’esecuzione del presente appalto e/o il coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e progettazione, l’Appaltatore deve provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, integrando il Gruppo di Lavoro con soggetti dotati di esperienza e capacità pari o superiori a quelle dei soggetti da sostituire, ferma restando la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte della Società Appaltante.
6. Quanto sopra previsto, in tema di esperienza e capacità professionale nonché di autorizzazione scritta preventiva della Società Appaltante, si applica anche nel caso di sostituzioni autonomamente proposte dall’Appaltatore.
7. In seguito a due richieste motivate di sostituzione del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, la Società Appaltante, si riserva la facoltà di sostituirlo con altro soggetto idoneo.
8. Al fine di assicurare la celere realizzazione del progetto di che trattasi, secondo le tempistiche assegnate, allo scopo di:
⮚ consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
⮚ identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo adeguate azioni correttive;
⮚ identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
⮚ verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante;
⮚ agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "step by step" (passo dopo passo) e assicurando un continuo confronto con il professionista;
sussiste l’obbligo, per l'Appaltatore del servizio de quo, di partecipare a riunioni, incontri e/o sopralluoghi su richiesta del RUP, alla presenza di quest’ultimo o del professionista di supporto allo stesso RUP nonché degli altri referenti della S.A.; in occasione di tali incontri l’incaricato dovrà produrre la documentazione progettuale “in progress” in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o di altro referente tecnico, circa il corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione ai termini sopra indicati.
9. Gli elaborati dovranno essere prodotti a cura e spese dell'Appaltatore o nel corso di svolgimento del servizio affidato e in occasione di ciascuna riunione, incontro e/o sopralluogo:
⮚ in n° 2 copie cartacee e
⮚ in n° 2 copie su supporto informatico in formato editabile (.dwg,.doc, .xls, pdf, etc.); limitatamente a quanto, al momento, già elaborato e redatto;
o al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di verifica e di validazione:
⮚ in n° 3 copie cartacee e
⮚ in n° 3 copie su supporto informatico in formato editabile (.dwg,.doc, .xls, pdf, etc.); al termine dello svolgimento del servizio de quo:
⮚ in n° 6 copie cartacee debitamente timbrate e sottoscritte e
⮚ in n° 6 copie su supporto informatico in formato pdf firmate digitalmente e in formato editabile (.dwg,.doc, .xls, pdf, etc.), unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47del d.P.R. 445/2000, attestante che:
• gli elaborati cartacei sottoscritti e quelli in formato digitale con firma elettronica sono corrispondenti agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni o comunque gli assensi di legge nelle consegne precedenti;
• gli elaborati modificabili sono quelli da cui sono stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati.
Articolo 5 – Proprietà dei contenuti e degli elaborati
1. L’Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’appalto.
2. La Società Appaltante e la Regione Lazio acquisiscono, a decorrere dalla verifica con esito positivo del progetto esecutivo, la piena titolarità del progetto e di quant’altro rappresenta l’incarico commissionato, elaborato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. Pertanto, la Società Appaltante ha diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto.
3. La Società Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, dare o meno esecuzione al progetto, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che sono ritenute necessarie, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione di sorta, fermo restando che tali eventuali modifiche non saranno in alcun modo attribuite all’Appaltatore.
4. L’Appaltatore deve garantire alla Società Appaltante che tutti i soggetti che a qualsiasi titolo abbiano collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
5. Tutti i diritti relativi allo sfruttamento e utilizzo economico dei suddetti contenuti e prodotti sono ceduti dall’Appaltatore a alla Società Appaltante ai sensi della L. 633/41 e, in relazione agli stessi, l’Appaltatore si obbliga ad assumersi tutte le responsabilità per ogni eventuale pretesa vantata da terzi, manlevando la Società Appaltante e la Regione Lazio da ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione che dovesse derivare o essere esperita in relazione alla realizzazione del progetto oggetto del presente appalto.
6. L’Appaltatore deve consegnare per ogni fase progettuale i files in formato “pdf” ed in formato editabile (“doc”, “xls”, “jpg” e “dwg” redatti con AutoCAD).
Articolo 6 – Variazioni quantitative
1. L’Appaltatore non può effettuare variazioni sull’importo lavori, salvo diverse indicazioni effettuate in forma scritta da parte del Responsabile del Procedimento. In mancanza del suddetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che possa derivare è a carico dell’Appaltatore.
2. L’Appaltatore è tenuto, nei limiti dell’incarico ricevuto, ad introdurre negli elaborati prodotti in esecuzione del presente appalto, anche se questi fossero stati ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della stipula del contratto.
3. Ove intervengano modifiche normative e/o atti amministrativi successivi alla stipula del contratto, che comportino la necessità di apportare variazioni al progetto, l’Appaltatore sarà tenuto ad effettuare le necessarie modifiche e/o integrazioni, previa corresponsione del relativo compenso da convenire preliminarmente tra le parti, per le modifiche da apportare.
5. Qualora la Società Appaltante ritenga necessario introdurre modifiche e/o aggiunte al progetto, l’Appaltatore, previa definizione del relativo compenso integrativo, da perfezionare con ulteriori pattuizioni contrattuali, sarà tenuto a modificare e/o redigere gli elaborati a tal fine richiesti.
6. Resta fermo che LAZIOcrea si riserva, nel corso della durata dell’appalto e ricorrendone i presupposti, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
Articolo 7 - Luogo dell’esecuzione
Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte presso gli uffici dell’Appaltatore tramite collegamenti di rete dedicati (VPN), ovvero se richiesto dalla Società Appaltante presso gli uffici di quest’ultima o della Regione Lazio. Tali modalità operative verranno definite dalla Società Appaltante in fase di progettazione esecutiva.
Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo Articolo 12, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del Contratto.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo Art. 12.
4. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e da terzi autorizzati.
6. L’Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
a. erogare tutti i servizi indicati nell’Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico Prestazionale, impiegando le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
b. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del contraente, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
c. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché verificare che anche il proprio personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
d. manlevare e tenere indenne il Committente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privati vantati dagli stessi;
e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, riservatezza e privacy, rispettando quanto definito all’Articolo 17 del Capitolato Tecnico Prestazionale;
f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
g. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo, l’Appaltatore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà del Committente (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. L’Appaltatore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del contraente;
h. essere consapevole che il Committente si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, per quanto di rispettiva ragione.
2. L’Appaltatore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale o concordate con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nel corso dell’esecuzione del Contratto e formalizzato in apposito verbale.
3. L’Appaltatore si impegna negli ultimi giorni solari di erogazione del servizio, o nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, senza alcun onere aggiuntivo per la Società Appaltante rispetto al corrispettivo di cui all’Articolo 12, a trasferire al personale della stessa, o a terzi da essa designati, il know-how sulle attività espletate, al fine di agevolare il pieno e corretto svolgimento/prosieguo delle attività realizzate, nonché di quanto tecnicamente necessario alla piena presa in carico dei servizi.
Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione del servizio
1. Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d’arte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel Capitolato Tecnico
Prestazionale, nel presente Contratto, e nella documentazione prodotta nel corso dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando – ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante – gli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara.
2. In ogni caso le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell’esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante e/o per la Regione Lazio.
3. L’Appaltatore deve rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.
Articolo 11 - Verifica e controllo quali/quantitativo
1. L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, l’Appaltatore sarà soggetto a contestazione da parte del Committente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento.
3. L’Appaltatore, si impegna ad inviare al Committente con cadenza mensile un documento di consuntivazione sulle attività realizzate nel periodo di riferimento.
4. Resta inteso che il contraente si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
5. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti nel Capitolato Tecnico Prestazionale comprensivi dell’eventuali migliorie proposte dall’Appaltatore in sede di offerta, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato dell’Appaltatore, richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo/verbale di non conformità.
6. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel Contratto.
7. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
Articolo 12 - Corrispettivi
1. Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del presente Contratto è pari a quanto indicato nell’Offerta Economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, per un importo pari ad Euro oltre IVA e oneri previdenziali.
2. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle
normative applicabili e alle disposizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale e di tutti i documenti a base di gara e all’Offerta.
3. Il predetto corrispettivo sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale e della documentazione prodotta nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
4. Saranno a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi all’oggetto del presente appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese eventualmente necessarie per lo svolgimento dei servizi, missione, vitto e alloggio del personale dell’appaltatore, comunque impiegato nell’esecuzione del presente appalto.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra.
6. Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Società Appaltante nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
7. Nessun corrispettivo potrà essere corrisposto oltre a quello previsto nel presente Capitolato, per cui l’Appaltatore rinuncia sin d’ora ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d’Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Società Appaltante.
8. Il compenso spettante al professionista verrà corrisposto (salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione) con le seguenti modalità:
− il 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.
− il 25% (venticinque per cento) del corrispettivo contrattuale al corretto completamento dell’attività M1- 02 di cui all’Articolo 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale, previa verifica ed approvazione del Progetto Definitivo da parte del Responsabile del Procedimento nominato dalla Società Appaltante;
− il 25% (venticinque per cento) del corrispettivo contrattuale al corretto completamento dell’attività M2- 02 di cui all’Articolo 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale, previo ottenimento di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti necessari alla validazione del progetto esecutivo;
− il 30% (trenta per cento) del corrispettivo contrattuale al corretto completamento dell’attività M2-04 di cui all’Articolo 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale, previa verifica e validazione del Progetto Esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento.
Art. 13 - Fatturazione
1. Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante.
2. Il pagamento delle fatture accettate avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di regolare fattura emessa dall’appaltatore, che deve comunque indicare:
⮚ la denominazione del presente appalto ed il relativo numero di C.I.G. (codice identificativo gara);
⮚ il numero dell’Ordine di acquisto inviato dalla Società appaltante a seguito della formalizzazione del rapporto contrattuale con l’Appaltatore;
⮚ le attività effettivamente svolte e oggetto di fatturazione;
⮚ la dicitura “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.”.
3. Le fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico n. 107 – 00142 Roma, fermo restando che in caso di variazione di indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute.
4. Le fatture emesse dall’Appaltatore prive dell’approvazione della Società Appaltante non verranno accettate e saranno ritrasmesse all’Appaltatore.
5. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la Società Appaltante, di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme ovvero causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono e non saranno imputabili né addebitabili alla Società stessa.
7. Le suddette fatture dovranno essere emesse in regime IVA cd “split payment” ai sensi dell’articolo 17 ter del DPR 633/72 e dovranno pertanto recare la dicitura “scissione dei pagamenti”; all’Appaltatore sarà corrisposto il solo importo imponibile in quanto gli obblighi ai fini IVA saranno assolti direttamente dal Committente a norma di legge. Nel caso in cui l’Appaltatore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, non decorreranno i termini di pagamento.
Articolo 14 - Subappalto e Subcontratto
1. L’Appaltatore può subappaltare unicamente le attività di cui all’articolo 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il limite del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.
2. L’eventuale esercizio della facoltà di subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, che rimarrà l’unico e solo responsabile nei confronti della Società Appaltante.
3. L’affidamento di attività in subappalto è comunque sottoposto alle seguenti condizioni, a pena di impossibilità di ricorrere all’istituto in questione ovvero di nullità assoluta del contratto di subappalto eventualmente stipulato in violazione delle condizioni stesse, fermo restando quant’altro previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016:
- l’Appaltatore deve aver indicato, in sede di offerta, le attività di cui all’art. 31, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 che intende subappaltare;
- in capo al subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 105, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il subappaltatore non deve aver partecipato alla presente procedura per l’affidamento dell’appalto;
- l’Appaltatore deve presentare alla Società Appaltante apposita istanza, con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni naturali prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività da subappaltare, allegando la documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ossia:
⮚ originale o copia autenticata del contratto di subappalto, fermo restando che tale contratto deve contenere l’accettazione esplicita, da parte del subappaltatore, di tutte le condizioni del presente documento e, ove compatibili, di tutti gli impegni assunti dall’Appaltatore in ordine alle attività oggetto di subappalto nonché, a pena di nullità assoluta del contratto di xxxxxxxxxx, un’apposita clausola ai sensi della quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
⮚ dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile. In caso di raggruppamento di operatori economici, costituito o costituendo, o consorzio, tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti;
- nei confronti del subappaltatore non devono sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
- l’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. Fermo restando quanto sopra, la Società Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento della predetta istanza. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
5. Salvo quanto disposto dall’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'Appaltatore che deve comunque trasmettere alla Società Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore.
6. In caso di subappalto e/o subcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i soggetti costituenti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente appalto, determina la risoluzione di diritto del relativo contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
7. In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Appaltante e agli enti competenti dell’inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi.
8. Quanto previsto dal presente documento e/o dal Contratto, in materia di verifiche e controlli, riservatezza e obblighi nei confronti del personale dipendente, si applicherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.
Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i., fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per i pagamenti di cui al precedente articolo 12, sono i seguenti:
BANCA IBAN:
Intestazione: Delegati ad operare sul Conto Corrente:
Nome: Cognome:
Nato a il / / Codice Fiscale
Nome: Cognome:
Nato a il / / Codice Fiscale
2. L’Appaltatore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
6. Con riferimento al subappalto eventualmente stipulato per l’esecuzione di parte delle attività del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre all’informazioni di cui all’articolo 105, D.Lgs n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume
gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della Committente richiedere copia del contratto tra l’Appaltatore ed il subappaltatore al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
Articolo 16 - Trasparenza
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
⮚ dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
⮚ dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
⮚ si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, Codice Civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dal Committente.
Articolo 17 - Penali
1. Le attività oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente Capitolato.
2. La Società Appaltante in caso di inadempimenti dell’Appaltatore (non dipendenti da quest’ultima e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l’insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali:
⮚ per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del Progetto Definitivo, rispetto al termine indicato nella Tabella cui al precedente paragrafo 4 del presente Capitolato (Milestone M1-01) una penale fino all’10/00 (uno per mille) dell’importo di aggiudicazione;
⮚ per ogni giorno naturale di ritardo nella piena e corretta esecuzione nella consegna del Progetto Esecutivo, rispetto al termine indicato nella Tabella cui al precedente paragrafo 4 del presente Capitolato (Milestone M2- 01) una penale fino all’10/00 (uno per mille) dell’importo di aggiudicazione.
3. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.
4. Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via P.E.C. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le suddette modalità, le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un raggruppamento di operatori economici costituito o costituendo ai sensi dell’Art. 48, D.Lgs. n. 50/2016, ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario.
7. In caso di escussione della cauzione definitiva, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.
9. Fermo restando quanto sopra, l’applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
Articolo 18 - Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore ha costituito a favore del Committente una garanzia fidejussoria, che si allega al Contratto, recante
n.
del / /
e relativa appendice n.
del / , rilasciata da
, per un importo di euro (euro /00), da intendersi a tutti gli effetti incrementata sino a euro ( /00).
2. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’art. 1944, comma 2, Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore.
4. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla predetta polizza per l'applicazione delle penali.
5. Qualora l'ammontare della predetta cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.
6. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio affidato, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità del benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna, all'istituto garante da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento della progettazione o di documento analogo, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione del servizio stesso.
7. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del verbale di Verifica e Validazione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
8. Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutti i componenti del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti del raggruppamento.
9. La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'Appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
10. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Sono altresì ammesse ulteriori riduzioni in armonia con quanto stabilito al comma 7 dell’art 93 del Codice dei Contratti.
11. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma precedente sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma precedente è comprovato da tutti i componenti del raggruppamento.
Articolo 19 – Riservatezza e proprietà dei documenti
1. L'Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto de quo.
2. L'Appaltatore risponde a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assume le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
3. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.
4. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente Art. 12, restano nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all’intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
5. Pertanto, la Stazione Appaltante ha diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.
6. L'Appaltatore garantisce alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
7. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno.
8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
9. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza nonché dal Regolamento UE 2016/679.
Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento, a perfetta regola d’arte, delle attività affidate.
2. La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dalla medesima incaricati, sull’andamento delle attività oggetto dell’Appalto e sull’operato dei preposti alla esecuzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore.
3. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, al tempestivo adempimento di quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.
4. L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Società Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno.
5. L’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose in conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
6. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto.
7. A tal fine, l’Appaltatore deve possedere un’adeguata polizza assicurativa, a copertura dei danni provocati dall’esercizio dell’attività professionale a persone o cose, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della Legge n. 27 del 24/03/2012.
8. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell’Appaltatore, compresi i rischi derivanti da errori ed omissioni nella redazione del progetto esecutivo o di variante che abbiano determinato a carico della Società Appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi deve avere efficacia sino al termine del presente appalto.
9. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio.
10. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.
11. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.
12. Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 20 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. Oltre ai casi previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:
⮚ venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;
⮚ grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave,
dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;
⮚ affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 dall’art. 31, comma 8 del citato decreto e/0 nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
⮚ mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e/o delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;
⮚ mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;
⮚ mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile e professionale, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto.
2. La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
⮚ perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;
⮚ venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
⮚ sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto.
⮚ ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.
4. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante.
5. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto
dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.
6. In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto.
7. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.
Articolo 21 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Committente avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata del Contratto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'Appaltatore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.
5. L'Appaltatore dovrà certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, impiegati nell’espletamento del servizio. A tal fine, l'Appaltatore s’impegna a produrre al Committente la documentazione prevista per legge, relativa al personale impiegato a seguito della stipula del presente Contratto.
Articolo 22 - Responsabile della commessa (Incaricato referente)
1. L’Appaltatore nomina Responsabile della commessa il Sig. (di seguito, anche “Incaricato Referente”), avente capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Appaltatore nei confronti del Committente.
2. I dati di contatto dell’Incaricato referente sono: numero telefonico , fax , indirizzo e-mail .
3. L’eventuale sostituzione dell’Incaricato Referente dovrà essere tempestivamente portato a conoscenza del Committente.
4. Il Responsabile dell’appalto deve interfacciarsi con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Articolo 23 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto.
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza e di quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tutte le informazioni previste dalle disposizioni di cui al precedente comma, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
Articolo 24 - Cessione di credito e di contratto
1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e a condizione che la Società Appaltante accetti espressamente la cessione. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la facoltà per la Società Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante.
3. In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario. In ogni caso, l’Appaltatore non deve conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante.
2. Le prestazioni contrattuali saranno effettuate nell’esercizio di impresa e saranno soggette all’I.V.A., che l’Appaltatore sarà tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
3. In caso d’uso, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.
Articolo 26 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto
1. Ai fini dell’esecuzione del Contratto, il Committente nomina Responsabile del Procedimento il Sig e Direttore dell’Esecuzione il Sig , attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici.
Articolo 27 - Foro competente
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Appaltatore e la Società Appal- tante, relativamente all’interpretazione del Contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
2. Si precisa fin da ora che il Contratto tra la Società Appaltante e l’Appaltatore non conterrà la clausola compromissoria.
Articolo 28 – Disposizioni finali
1. Il Contratto è sottoposto alla legge italiana. Per quanto in esso non espressamente stabilito e pattuito si applicano le vigenti disposizioni legislative relative alla disciplina dei contratti.
2. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.
3. Il Contratto è stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l’utilizzo degli strumenti informatici su ( ) pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Le Parti garantiscono inoltre che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 82/2005.
Articolo 29 - Allegati
Si intendono parti integranti ed efficaci del Contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Tecnico Prestazionale con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, nonché l’Offerta Economica. Si allega al Contratto la cauzione definitiva di cui al precedente Articolo 15, nonché copia della polizza assicurativa di cui al precedente Articolo 17.
Letto approvato e sottoscritto, Lì / /
L’Appaltatore Il Committente
Il sottoscritto in qualità di , dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nel Contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel Contratto, ferma restando l’inderogabilità delle norme contenute nel Bando di gara, nel
Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico Prestazionale e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 4 – Modalità di esecuzione; Articolo 5 – Proprietà dei contenuti e degli elaborati; Articolo 6 – Variazioni quantitative; Articolo 8 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità; Articolo 9 – Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore; Art. 10 – Modalità e termini di esecuzione del servizio; Articolo 12 – Corrispettivi; Articolo 16 – Trasparenza; Articolo 17 - Penali; Articolo 19 – Riservatezza e proprietà dei documenti; Articolo 20 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 21 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Articolo 25 – Cessione di credito e di contratto; Articolo 27 – Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto; Articolo 28 – Foro competente.
Letto e approvato Si sottoscrive per accettazione
L’Appaltatore