FONDAZIONE E.N.P.A.M.
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FONDAZIONE E.N.P.A.M.
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
DIPARTIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE IN ROMA VIA LIBERO LEONARDI 120
Importo dell’appalto a base d’asta: € 579.724,42 + I.V.A. di cui:
A. soggetti a ribasso d’asta € 564.228,94 + I.V.A.
B. non soggetti a ribasso d’asta in quanto oneri per la sicurezza € 15.495,48 + I.V.A.
Importo netto: € …………...………
Impresa: Domicilio:
Telefono:
Il Progettista
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
INDICE
PARTE I
Regolamentazione dell’appalto
PREMESSE E DEFINIZIONI 4
ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO. 4
ART.2. FORMA DELL’APPALTO, AMMONTARE DELL'APPALTO - OPERE COMPRESE - VARIAZIONI AL PROGETTO 4
ART.3. DESCRIZIONE DELLE OPERE 5
ART.4. CATEGORIE DI OPERE 5
ART.5. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE 6
a) Disposizioni generali relative ai prezzi 6
b) Opere e forniture escluse – Eventuale rimborso all’Appaltatore 7
ART.6. DISPOSIZIONI GENERALI 7
ART.7. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DELL’APPALTO 8
ART.8. ELEZIONE DEL DOMICILIO 8
ART.9. CAUZIONE 8
a) Cauzione provvisoria 8
b) Cauzione definitiva 9
c) Facoltà dell’Amministrazione di disporre della cauzione 9
d) Requisiti di concorrenti riuniti 9
ART.10. ASSICURAZIONI 9
ART.11. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 10
a) Condizioni generali 10
b) Condizioni aggiuntive: 11
ART.12. ANTIMAFIA 12
ART.13. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO; CONTRIBUTI ED ALIQUOTE
DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA 13
ART.14. CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI
- SOSPENSIONI 14
a) Consegna dei lavori 14
b) Consegne parziali 16
c) Sospensioni 16
ART.15. PROGRAMMA DEI LAVORI 17
ART.16. CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE 17
a) Conto finale 17
b) Collaudo 18
c) Manutenzione 18
d) Varianti 19
ART.17. COSTO DELLA SICUREZZA 19
ART.18. OPERE IN ECONOMIA 19
ART.19. PREZZO CHIUSO 19
ART.20. PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E SALDO 19
ART.21. DIREZIONE LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE 20
ART.22. CONDOTTA DEI LAVORI 20
ART.23. PIANO PER LA SICUREZZA 21
ART.24. DIRETTORE DI CANTIERE 24
ART.25. CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE 25
ART.26. ONERI VARI 25
a) Oneri a totale carico dell'Appaltatore durante i lavori: 25
b) Oneri a totale carico dell'Appaltatore dopo i lavori: 28
c) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri: 29
ART.27. OCCUPAZIONE DI SUOLO 29
ART.28. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI 29
ART.29. PENALITA' 30
a) Violazioni della disciplina del subappalto 30
b) Violazione della normativa antimafia 30
c) Violazioni alle prescrizioni particolari del Capitolato Speciale 31
d) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui all’art. 23: 31
e) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere 31
f) Mancato rispetto degli oneri dell’Appaltatore: inadempienze a quanto previsto dall’art.26: 31
g) Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale 31
ART.30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 32
ART.31. COMPOSIZIONE SOCIETARIA – FUSIONI, TRASFERIMENTI D’AZIENDA – CESSIONE DI CREDITO 33
ART.32. CONTROVERSIE 33
a) Riserve 33
b) Definizione delle controversie 34
PARTE II
Capitolato tecnico
VOLUME I – OPERE EDILI 35
Capo I- QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 35
Capo II- MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 63
Capo III - MODO DI VALUTARE I LAVORI 96
VOLUME II – IMPIANTI TECNOLOGICI 104
Capo I- QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI, MODALITA’ DI ESECUZIONE 104
Capo II- MODO DI VALUTARE I LAVORI 117
PARTE I REGOLAMENTAZIONE DELL’APPALTO
PREMESSE E DEFINIZIONI
La Fondazione E.N.P.A.M., Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri, con sede in Roma in xxx Xxxxxx 00, C.F. 80015110580, intende eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare sito in Xxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 000.
Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto viene indicato con “Ente” la Fondazione E.N.P.A.M., con “Appaltatore” l’Impresa alla quale sia aggiudicato l’appalto, con “D.L.” la Direzione dei Lavori incaricata dall’Ente.
ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per dare completamente ultimati i lavori di: manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle facciate, al piano pilotis, al garage interrato, al parcheggio a raso, alla recinzione e alle scale condominiali del complesso immobiliare sito in Xxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 000.
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, e sarà regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate, che, conosciute ed accettate dal Appaltatore, costituiscono parte integrante del contratto, dagli elaborati tecnici, dagli atti della gara, nonché dal Capitolato Generale d’Appalto dei L.L.P.P., del quale l’Appaltatore dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 1341 del Codice Civile e le cui disposizioni s’intendono espressamente trascritte nel presente contratto.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’Ente, nel corso dell’appalto, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnico amministrativi.
ART.2. FORMA DELL’APPALTO, AMMONTARE DELL'APPALTO - OPERE COMPRESE - VARIAZIONI AL PROGETTO
L'importo complessivo dei lavori d’appalto, da valutarsi a corpo, ammonta a € 579.724,42 (euro cinquecentosettantanovemilasettecentoventiquattro/42) oltre ad I.V.A, così diviso:
COSTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO | |
INTERVENTI | TOTALE |
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E TRASPORTI | 42.023,58 € |
RISANAMENTI ED INTONACI | 38.201,47 € |
TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E RIVESTIMENTI | 121.026,24 € |
IMPERMEABILIZZAZIONI, CONTROSOFFITTI E COIBENTAZIONI | 181.379,40 € |
XXXXXXXX E PAVIMENTI | 68.433,78 € |
SEGNALETICA, OPERE ACCESSORIE | 9.462,64 € |
OPERE IN FERRO, METALLO E VETRO | 39.823,77 € |
A- Sommano opere edili e affini: | 500.350,88 € |
IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE | 41.711,47 € |
IMPIANTO ANTINCENDIO | 22.166,59 € |
B- Sommano impianti: | 63.878,06 € |
Sommano lavori (A+B): | 564.228,94 € |
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | 564.228,94 € |
ONERI PER LA SICUREZZA | 15.495,48 € |
TOTALE IMPORTO DI APPALTO | 579.724,42 € |
Rimane comunque facoltà dell’Ente di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, se accettati dalla D.L. prima della comunicazione del preavviso di cui al punto successivo.
Il recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’Ente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
L’Ente ha diritto di trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla D.L. e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell’Ente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
ART.3. DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni e disegni di progetto allegati, possono riassumersi come segue:
OPERE A CORPO:
Opere edili: Lavori alle facciate e al piano pilotis: sostituzione parziale dei vetri retinati dei parapetti; verniciatura previa preparazione delle ringhiere dei parapetti dei balconi in facciata; realizzazione di controsoffitto al piano pilotis in pannelli di fibra di legno mineralizzata con magnesite, con intelaiatura a “T”, coibentati con materassino di lana di roccia in pannelli; verniciatura delle porte in ferro, dei carter impianti e tubazioni a vista nel piano pilotis; Lavori alle parti comuni (garage interrato, parcheggio a raso e recinzione): rimozione della pavimentazione del parcheggio esterno, sopra il garage interrato, rifacimento della stessa e dell’impermeabilizzazione; rifacimento della segnaletica orizzontale (strisce e scritte), posizionamento di rallentatori e di dissuasori; adeguamento delle ringhiere delle scale del garage interrato; sostituzione degli infissi in ferro del garage interrato con l’impiego di vetri di sicurezza; risanamento travi in c.a. di bordo e di contrasto sull’intercapedine del garage interrato; rifacimento parziale di intonaci della parete del garage sul lato intercapedine e tinteggiatura della stessa, con inserimento di una scossalina in alluminio; idropulizia di pareti, soffitto e pavimento interno del garage interrato con ritinteggiatura di pareti e soffitto; verniciatura di opere in ferro della recinzione, degli infissi nel garage interrato, delle ringhiere delle scale condominiali; realizzazione di due porte di ispezione; Lavori alle parti comuni (scale condominiali): risanamento degli intonaci interni lesionati delle scale condominiali, rasatura delle pareti e rifacimento delle tinteggiature di pareti e soffitti; verniciatura dei parapetti in ferro delle scale e delle porte in ferro condominiali (ascensore e locali tecnici), previa preparazione delle stesse; verniciatura delle finestre in legno delle scale, del corrimano
e dell’armadio dei quadri elettrici, previa preparazione; predisposizione della linea montante e delle derivazioni fino ai portoncini dell’impianto TV satellitare e terrestre.
Impianti: Impianto di illuminazione del piano pilotis: rifacimento dell’impianto di illuminazione, previa rimozione dell’impianto esistente; inserimento di lampade di sicurezza autoalimentate per l’illuminazione dei percorsi; impianto di illuminazione del giardino e del parcheggio a raso, previa rimozione dell’impianto esistente; rifacimento, previa rimozione, dell’impianto di illuminazione esterno della rampa e delle scale del garage interrato e inserimento di luci emergenza autoalimentate; rifacimento dell’impianto di terra per i lampioni esterni con collegamento equipotenziale all’impianto condominiale.
Impianto antincendio del piano pilotis: realizzazione di impianto antincendio ad idranti UNI45 a servizio del piano pilotis, con linea di alimentazione e distribuzione, completo di attacco VV.F. UNI70 posto in prossimità della recinzione su fronte strada.
ART.4. CATEGORIE DI OPERE
Ai fini di quanto disposto dall’art. 30 del DPR n° 34/2000, i lavori che formano oggetto dell’appalto, dettagliatamente illustrati negli elaborati di progetto di cui all’art. 7 del presente Capitolato Speciale appartengono alla seguente categoria:
Qualificazioni richieste agli esecutori dei lavori:
Categoria OG1 - classifica 3
ART.5. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE
a) Disposizioni generali relative ai prezzi
Nella determinazione del ribasso offerto in fase di gara, l’Appaltatore riconosce esplicitamente di aver tenuto conto di tutti gli oneri nessuno escluso per dare l’opera completa e ultimata secondo la perfetta regola d’arte e di essere a perfetta conoscenza della natura, della entità, della destinazione delle opere da eseguire, nonché di aver effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nella località nella quale i lavori devono svolgersi e di averne valutato, tra l’altro:
- relative caratteristiche;
- possibilità logistiche;
- vie di comunicazione e di accesso al cantiere;
- viabilità interna del complesso, aree per deposito materiali, aree di servizio ecc.;
- rischi connessi ai problemi di sicurezza nell’area interessata dai lavori;
- possibilità di esercizio del cantiere in luoghi ove in vicinanza sussiste la contemporanea presenza di altre attività;
- che le superfici del complesso immobiliare sono occupate da conduttori;
- possibilità di realizzare i lavori per fasi temporali successive ben definite, eventualmente, se richiesto, anche con periodi di sospensione;
- necessità a operare anche in più turni giornalieri consecutivi;
- necessità di eseguire alcune opere in periodi prefestivi, festivi o serali e nel mese di agosto;
- che nell’ambito del complesso immobiliare possano essere effettuate, in contemporanea con i lavori in oggetto, dall’Ente e/o dai futuri conduttori, altre opere non contemplate nel presente appalto, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di coordinare gli interventi diversi e di mettere a disposizione le opere provvisionali ed i sistemi di sicurezza previsti;
- necessità di usare mezzi di trasporto commisurati alle esigenze del cantiere;
- tutte le altre condizioni che possono influire sullo svolgimento dei lavori;
- obbligo di ottemperare strettamente alle disposizioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori previste dalla legislazione, dal presente documento e dal “Piano di sicurezza e coordinamento”.
Inoltre l’Appaltatore riconosce di aver tenuto conto che i prezzi d’appalto sono fissi, ed invariabili e onnicomprensivi e che pertanto si intendono sempre compresi e compensati senza eccezione alcuna, ogni spesa principale e provvisoria, ogni fornitura sia principale che accessoria, ogni consumo, l’intera manodopera, ogni trasporto, ogni lavorazione, le assistenze murarie e quanto altro occorrente per dare l’opera ultimata, di aver valutato gli oneri relativi al trasporto ed alla consegna dei materiali di risulta dalla bonifica alle discariche speciali autorizzate, anche quando tali oneri non siano stati completamente e/o esplicitamente dichiarati nel progetto.
Il correttivo d’asta s’intende quindi offerto dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e perciò i prezzi offerti si devono intendere fissi, ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità.
b) Opere e forniture escluse – Eventuale rimborso all’Appaltatore
L’Ente, a suo esclusivo giudizio, si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l’esecuzione di opere, previste con rimborso a fattura, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti.
L'Ente provvederà a rimborsare l'Appaltatore a fronte di fatture quietanze vistate dalla D.L..
L'ammontare di dette fatture, aumentato dell'interesse legale vigente, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture quietanzate.
Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d'asta.
L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata.
ART.6. DISPOSIZIONI GENERALI
Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell’Ente), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R., ISPESL, Vigili del Fuoco, I.S.O. e, per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.22/1997 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/1999.
Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 1086 del 1971 e le conseguenti norme di attuazione di cui al D.M. del 14.2.1992 e successivi aggiornamenti, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 del 08.06.1982 nonché del D.Lgs. 81/08 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.1991 sui "Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni, e del D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991.
In caso di violazione si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l’Ente e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
ART.7. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DELL’APPALTO
Si riportano i documenti che integrano la disciplina dell’appalto, anche se non allegati:
- Il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche e integrazioni;
- Il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n.145;
- La Delibera di Comitato Esecutivo della Fondazione E.N.P.A.M. del 26.05.2005, riguardante i prezzari di riferimento adottati dall’Ente;
- Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- I documenti di cui all’art. 5 del Contratto.
In caso di contrasto tra i documenti contrattuali, le indicazioni contenute nel contratto prevarranno su quelle del presente Capitolato Speciale d'Appalto, a sua volta prevalenti su quelle del Capitolato Generale d'Appalto.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva; in ogni caso si dovrà intendere come valida l’indicazione più favorevole all’Ente.
Le quantità indicate dall’Ente negli atti progettuali non hanno efficacia negoziale essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate. Nel formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative l’Appaltatore si assume ogni rischio.
ART.8. ELEZIONE DEL DOMICILIO
Agli effetti del presente appalto al momento del contratto l’Appaltatore deve comunicare dove ha eletto il proprio domicilio per tutta la durata dei lavori.
Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato all’Ente, con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.
L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art.29, lettera g).
ART.9. CAUZIONE
a) Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori (base d’asta, oneri della sicurezza) ovvero € 11.594,49 (euro undicimilacinquecentonovantaquattro/49) e verrà restituita alla sottoscrizione del presente contratto contestualmente alla consegna da parte del contraente della cauzione definitiva di cui al successivo punto b.
L'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento nel caso in cui l’Appaltatore abbia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Per fruire di tale beneficio, l'Appaltatore segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
b) Cauzione definitiva
Al momento della sottoscrizione del contratto, od in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a copertura dell’eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l’aggiudicatario documenta con le medesime modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria, l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fidejussoria dell’importo pari al 10% dell’importo contrattuale.
La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte dell’Ente.
L’istituto fideiussore, di cui all’art. 1944 C.C., non può esercitare il beneficio della preventiva escussione dell’Impresa obbligata, né può opporre l’eventuale mancato pagamento del premio.
L’Ente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in sede di liquidazione finale.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg., sempre a semplice richiesta scritta dell’Ente.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute.
Foro competente è quello di Roma.
c) Facoltà dell’Amministrazione di disporre della cauzione
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'Ente avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.
d) Requisiti di concorrenti riuniti
In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nei confronti dell’Ente, dei subappaltatori e dei fornitori.
ART.10. ASSICURAZIONI
E’ onere dell’Appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell’appalto, la stipula delle polizze riguardanti le assicurazioni appresso specificate:
1) Provvedere all’assicurazione contro i danni subiti dall’Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale pari ad € 1.000.000,00, attraverso l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’Ente, di polizze relative.
2) Provvedere all’assicurazione RCT per il massimale di € 2.000.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamene prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Ente, della D.L. e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo.
Le Polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori, portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’Ente e coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; dovranno altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato ed essere esibite all’Ente prima dell’inizio dei lavori, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.
ART.11. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
a) Condizioni generali
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dall’Ente, in applicazione del quadro normativo vigente in materia.
E’ comunque vietato subappaltare la categoria prevalente in quota superiore al 30% e le opere specialistiche di cui all’art.72 del X.X.X. 000/00, xxxxxxx il valore di quest’ultima, considerate singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori.
In particolare, l’Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della D.L.:
1) che l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, o nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Ente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Ente l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia;
4) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
5) che l’Appaltatore trasmetta, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da egli corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
6) che dal contratto di subappalto risulti che l’Appaltatore ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
7) che l’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. con l’Impresa affidataria del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla D.L., anche attraverso l’Ispettorato del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, l’Ente, oltre le azioni legali previste dalla vigente normativa, applica, con riferimento all’art. 339 della L. 2248/1865 contrattualmente richiamata, le sanzioni di cui all’art. 29, lettera a), punto 1. L’Ente, inoltre, si riserva di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere, nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l’Appaltatore possa fare opposizione di sorta.
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, del quale il presente capitolato speciale d’appalto costituisce parte integrante e sostanziale, l’Appaltatore medesimo prende atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall’Ente, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio carico dell’onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Ente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
L’Ente provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta.
Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del "silenzio-assenso". Occorre tener presente, però, che il provvedimento implicito di autorizzazione può essere annullato in via di autotutela da parte dell’Ente nel corso di assenso illegittimamente formato.
Per subappalti o cottimi inferiori al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ente sono ridotti della metà
b) Condizioni aggiuntive:
1) Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dalla autorizzazione da parte dell'Ente, l'Appaltatore dovrà far pervenire, all'Ente stesso, autocertificazione del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), circa la propria regolarità contributiva e trasmettere i modelli di autodenunce e le ricevute di pagamento degli ultimi 4 mesi all’INPS, INAIL, Casse Edili. L’inadempienza alle prescrizioni del presente punto sarà sanzionata secondo quanto previsto all’art. 29, lettera a), punto 3 e 4.
2) L’Appaltatore dovrà produrre periodicamente la autocertificazione circa la regolarità dei versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art.13. L’inadempienza alle prescrizioni del presente punto sarà sanzionata secondo quanto previsto all’art. 29, lettera a), punto 5.
3) L'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni all’Ente, con lettera raccomandata, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti della Legge
31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni. L’inadempienza alle prescrizioni del presente punto sarà sanzionata secondo quanto previsto all’art. 29, lettera a), punto 5.
4) L’Ente provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all’Osservatorio Comunale sugli appalti la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A e l’attestazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore.
5) L’Appaltatore è tenuto ad apportare le modifiche necessarie al piano di sicurezza (piano operativo della sicurezza) prima dell’inizio dei lavori e presentarle all’approvazione del coordinatore per la sicurezza.
ART.12. ANTIMAFIA
Ai sensi del DPR 252/98, le Imprese subappaltatrici dovranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi, riportante la seguente dicitura: “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni”. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A., utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma”. Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta dicitura dovrà essere cura dell’Appaltatore produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura, per i casi di cui all’art. 10 della Legge 575/65, la prescritta “comunicazione”.
Alternativamente la “comunicazione” del Prefetto potrà essere direttamente richiesta dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione all’Ente di voler procedere direttamente a tale adempimento. In ogni caso l’autorizzazione ad avvalersi del subappalto è subordinata all’acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.
Nel caso si proceda all’affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta la sanzione di cui all’art. 29, lettera b).
Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d’urgenza, l’Ente può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertate successivamente, di cause ostative di cui alla citata legge 575/65 e s.m.i., l’Ente recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall’Ente per l’esecuzione della parte rimanente delle opere.
Quanto premesso è valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui all’art. 10 comma 7 DPR 252/98.
Nel caso di associazioni, raggruppamenti, imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2, dal comma 3 dell’art. 10 e dal comma 1 dell’art. 12 del DPR 252/98.
L’Appaltatore si impegna, senza riserve alcune, ad applicare le clausole sottoelencate:
1) l’obbligo del rispetto da parte delle aziende, consorzi, associazioni temporanee d’impresa, cooperative concorrenti, dei CCNL dei contratti integrativi di categoria di riferimento, in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, ecc.), di adempiere, inoltre, ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, e attenersi agli obblighi descritti dal D.lgs n. 81 del 09.04.2008;
2) la revoca immediata dei rapporti contrattuali con l’Ente e l’esclusione da successive gare, in caso di mancato rispetto dei CCNL, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, in caso di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori da parte delle aziende, consorzi, associazioni temporanee d’impresa e cooperative assegnatarie.
ART.13. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO; CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti dell’Ente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Ente.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla D.L. e comunicato all’Ente o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Ente medesimo comunicherà all’Appaltatore e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell’Appaltatore produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni all’Ente, né ha titolo a risarcimento danni.
L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali almeno per il periodo di cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 626/94.
L’Appaltatore dovrà produrre, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro 5 giorni della consegna degli stessi, una autocertificazione di regolarità contributiva con allegata copia
della denunzia, all’INPS, INAIL, Casse Edili con allegate ricevute di pagamento degli ultimi
4 mesi, mediante l’esibizione dell’apposito certificato (D.U.R.C.). L’inadempienza alle prescrizioni del presente punto sarà sanzionata secondo quanto previsto all’art. 29, lettera a), punto 5.
Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del contratto.
L'Appaltatore e' inoltre obbligato a rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionali e provinciali del lavoro e al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili.
L'Appaltatore e, per suo tramite le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare all’Ente prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, autocertificazione comprovante la regolarità contributiva previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo, accertata dall'Ente o ad essa segnalata dalla Cassa Edile, dall'I.N.A.I.L., dall’INPS o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si procederà all’esclusione dall’aggiudicazione.
Nell’ipotesi di accertamento successivo allo svolgimento della gara o alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, si procederà alla risoluzione del contratto.
ART.14. CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI
I tempi per l’esecuzione dell’appalto decorrono dalla consegna dei lavori.
a) Consegna dei lavori
Nel giorno e nell'ora fissati dall'Ente, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale, redatto in contraddittorio.
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Ente, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Xxxxx Xxxxx), assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore, provvederà direttamente la
D.L. e all’Appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 29, lettera c), punto1.
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o in caso di inadempienza alla D.L., per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra, da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Ente, del subappalto o cottimo,
come già specificato al punto 2 lett. a dell’art. 11 “Disciplina del subappalto”. Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui all’art. 29, lettera c), punto 1..
Alla data di consegna dei lavori si dovrà dare concreto inizio a tutte le lavorazioni indicate dalla D.L. in base al progetto posto a base di gara. L’inadempienza alle prescrizioni del presente comma sarà sanzionata secondo quanto previsto all’art. 29, lettera c), punto 2.
Entro 10 gg. dalla consegna dei lavori l’Appaltatore presenterà alla D.L. una proposta di programma esecutivo dettagliato delle opere, che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma indicativo dei lavori di progetto.
In caso di ATI/RTI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ATI/RTI, così come dichiarato in fase di gara
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. L’inadempienza alle prescrizioni del presente comma e di quelli che precedono sarà sanzionata secondo quanto previsto all’art. 29, lettera a), punto 3.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la D.L., d’intesa con l’Ente, comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla D.L. previa intesa con l’Ente.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che l’Ente si sia espresso, il programma esecutivo si darà per approvato e con apposito verbale concordato con la D.L. si formalizzerà.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel programma ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma stesso in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla D.L..
Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all’applicazione delle penalità nella misura stabilita all’art. 29, lettera c), punto 4).
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, il programma viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla D.L., subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 230
(duecentotrenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla D.L. l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta, con le modalità di cui al successivo art. 16.
b) Consegne parziali
Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma indicativo dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma esecutivo in modo da definire l’ordine dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo redatto dall’Appaltatore, approvato dalla D.L. d’intesa con l’Ente, non si hanno spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma.
Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma esecutivo dei lavori, di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto, da parte dell’Ente, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi, in tale caso, negozialmente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori all'1% dell’importo netto contrattuale delle opere non eseguibili.
Qualora l’istanza di recesso dell’Appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’Appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui sopra, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accesso all’area, sia il rispetto delle indicazioni contenute nel programma indicativo dei lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme del D.lgs n. 81 del 09.04.2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche alle norme del regolamento edilizio e di igiene, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Appaltatore è tenuto quindi ad iniziare i lavori non appena consegnati, proseguendoli poi nel rispetto del programma esecutivo dallo stesso redatto, in modo da consegnarli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione, indicato nel presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
c) Sospensioni
Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le
attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all’andamento generale dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici, strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma esecutivo redatto dall’Appaltatore, indipendentemente dalla durata della sospensione. Tale ipotesi vale per le sospensioni relative a tipologie lavorative non interferenti con le altre lavorazioni oggetto dell’appalto.
Ove pertanto, secondo tale programma, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Nei casi ove le sospensioni totali per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l’Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto.
La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra D.L. ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte, macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta alla D.L. per ottenere il relativo benestare scritto.
Nel caso di sospensione dei lavori così come per la ripresa dei lavori, la D.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi.
ART.15. PROGRAMMA DEI LAVORI
I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal programma indicativo dei lavori di progetto così come modificato e integrato dal programma esecutivo dei lavori di cui al precedente art. 14, redatto dall’Appaltatore entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla consegna ed accettato dalla D.L. d’intesa con l’Ente. In caso di ATI/RTI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ATI/RTI, così come dichiarato in fase di gara.
ART.16. CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE
a) Conto finale
L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’Appaltatore alla D.L., la quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’Appaltatore, al relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, all’Ente per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14, lettera a), 4° comma, la D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 29, lettera c), punto 5.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la D.L. redige il conto finale e lo trasmette all’Ente, unitamente a propria relazione.
Qualora l’Appaltatore abbia proposto riserve o domande, la D.L. provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa all’Ente che provvederà ai sensi del successivo articolo 32.
Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rappresentante, entro 30 (trenta) giorni dall’invito che l’Ente provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.
Il conto finale viene trasmesso all’organo di collaudo a cura dell’Ente.
In sede di conto finale sarà acquisita, da parte della D.L., la comunicazione degli Enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
b) Collaudo
Le operazioni di collaudo finale dovranno aver luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo inadempienze dell’Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di collaudo.
Costituisce specifico obbligo dell’Appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l’opera, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all’agibilità e funzionalità dell’opera.
Per tutti i lavori oggetto del presente appalto, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo con il provvedimento di approvazione.
c) Manutenzione
Fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite ad eccezione dei danni derivanti dall'uso non corretto, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nell’art. 5, punto h), del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000.
L’Appaltatore rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta.
Le opere di manutenzione verranno ordinate all’Appaltatore a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.
Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, l'Ente applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all’art. 29, lettera c), punto 6, riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e addebitando il relativo importo all’Appaltatore.
Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, l'opera eseguita verrà consegnata per l'ordinaria manutenzione all’Ente e l’Appaltatore cesserà da qualsiasi obbligo di manutenzione.
d) Varianti
Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati a misura.
Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto saranno valutate, in carenza di prezzi di contratto, con i prezzi e le modalità di cui ai prezzari adottati. Le opere di cui sopra, saranno valutate applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore.
ART.17. COSTO DELLA SICUREZZA
Il costo della sicurezza è determinato in € 15.495,48 (diconsi euro quindicimilaquattrocentonovantacinque/48).
Ad ogni certificato di pagamento sarà calcolato il costo della sicurezza da liquidare in proporzione ai lavori eseguiti.
ART.18. OPERE IN ECONOMIA
L’Ente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ha l’obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni saranno corrisposte, per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.
Tali costi saranno incrementati del 26,5% per spese generali ed utili dell’Impresa. Le suddette maggiorazioni saranno soggette al ribasso contrattuale.
ART.19. PREZZO CHIUSO
L’appalto non è pluriennale, non si applica quindi il prezzo chiuso.
ART.20. PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E SALDO
Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a € 80.000,00 (ottantamila/00) valutati sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo delle ritenute di legge; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
Il calcolo dell'acconto verrà effettuato applicando i prezzi delle opere eseguite diminuite della percentuale di ribasso con cui l’appaltatore si aggiudicherà l’appalto.
All’importo come sopra calcolato verrà aggiunta la corrispondente aliquota dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza, così come previsto in progetto e derivante dal rapporto tra l’importo dei costi della sicurezza, valutato dall’Amministrazione in sede progettuale, e l’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso di appalto moltiplicato per i prezzi delle opere eseguite al netto del ribasso.
In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel programma indicativo dei lavori e dal programma esecutivo dell’Appaltatore, di durata superiore a mesi tre, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
Sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta percento).
L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell’articolo 29 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.
Solo successivamente alla emissione del certificato di pagamento, l’Appaltatore potrà emettere la fattura per il relativo pagamento. Detto pagamento sarà effettuato non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricezione, da parte dell’Ente, della fattura emessa.
In sede di ammissione dei SAL, la D.L. dovrà altresì verificare il rispetto della ripartizione percentuale dei lavori tra le singole imprese raggruppate in ATI/RTI.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Ente e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
ART.21. DIREZIONE LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE
La D.L. sarà eseguita dall’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della D.L..
L’Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.
Il Direttore di Cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Ordine Professionale o Collegio, secondo le competenze professionali.
Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designati dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.
Il Direttore di Cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi artt. 22, 23, 24, 25.
ART.22. CONDOTTA DEI LAVORI
Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della D.L. senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
In caso di ATI/RTI, ad attenersi a quanto dichiarato nel programma circa le quote di partecipazione delle singole imprese
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore per iscritto.
L'Appaltatore, che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio, sarà passibile della penalità di cui all' art. 29, lettera g).
L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano contemporaneamente svolgersi, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte.
Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto del Comune, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisionali e le strutture logistiche già esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza di cui all’art. 23 andrà integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire a cura delle predette ditte, d’intesa con l’Appaltatore, il quale ne resterà l’unico responsabile. Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni.
La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Ente, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
L’Ente si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del tecnico nominato Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
Durante i lavori il personale dell’Appaltatore, qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure, dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell’Appaltatore.
La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla D.L., dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646 del 13.09.1982.
L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggottamento ecc.
Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.
Infine, l’Appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti dell’Ente; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dall’Ente stesso.
ART.23. PIANO PER LA SICUREZZA
L’Appaltatore o, nel caso di ATI/RTI o Consorzio, l’Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, qualora non presentato prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna ad urgenza, entro 5 (cinque) giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento e del Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto nonché il Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo.
Il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ATI/RTI.
L’Ente, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall’Appaltatore stesso.
E’ altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, l’Appaltatore possa presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modificazioni, consegnare alla D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 in cui si colloca l’appalto e cioè:
1) che il Committente è la Fondazione E.N.P.A.M., e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, il Presidente, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx;
2) che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 e 99 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 per la nomina dei Coordinatori della sicurezza;
3) che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
4) il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
5) di aver preso visione del Piano di Sicurezza e di coordinamento e/o del Piano Generale di Sicurezza in quanti facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte di partecipazione alla gara, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta, assommano all’importo evidenziato nel quadro economico dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale, oltre che nel bando di gara.
L’Appaltatore è altresì obbligato, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”:
1) il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.;
2) le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
3) le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Appaltatore intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
4) le fonti di energia che l’Appaltatore intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
5) i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente (i certificati di collaudo o di revisione dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere);
6) dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
7) le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx;
8) particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Appaltatore intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
9) quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il Piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Prima dell’inizio dei lavori di un subappalto o subaffidamento dovrà essere presentato dovrà essere presentato il piano operativo della sicurezza.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
1) Il progettista la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
2) L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il Piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
In nessun caso eventuali integrazioni e migliorie relative al piano di sicurezza e coordinamento, proposte dall’Appaltatore e accettate dal Coordinatore per l’esecuzione potranno giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti.
L’inosservanza alle prescrizioni di cui al presente articolo saranno sanzionate secondo quanto previsto all’art. 29, lettera d).
ART.24. DIRETTORE DI CANTIERE
Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:
1) della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla D.L. nel corso dell'appalto;
2) della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, ferme restando le responsabilità di legge di ciascuno. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica, in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.
Il Direttore di Cantiere dovrà inoltre curare:
1) che il Piano di Sicurezza ed igiene del lavoro, di cui all’art. 23, sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nella esecuzione delle lavorazioni. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di Cantiere è tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni della D.L. o del Coordinatore per l’esecuzione, a disporre l’immediata sospensione parziale o totale dei lavori;
2) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dall’Ente;
3) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall’Ente, curando tutti gli adempimenti di cui all’art. 25 "Controllo del personale impiegato in cantiere";
4) che il personale in cantiere sia tutto perfettamente identificabile con le modalità previste all’art. 25 "Controllo del personale impiegato in cantiere";
5) il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla D.L. di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della D.L. di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.
L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto ai punti 1), 2), 3) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dall’Ente.
ART.25. CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE
L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.
Nel caso di appalti per i quali non sia prevista l'installazione di uno o, comunque, di un numero limitato di cantieri fissi, l'Appaltatore è tenuto a presentare giornalmente alla D.L. l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o concessionarie.
Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
1) generalità complete;
2) qualifica professionale;
3) estremi iscrizione ai libri paga dell’Appaltatore o della Impresa subappaltatrice. Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità.
In caso di subappalto o cottimi concernenti parte dell'opera, l’Appaltatore è tenuto a far assumere all’Impresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi accesso al cantiere.
Gli elenchi del personale di cui sopra dovrà essere sempre in possesso del Responsabile del Cantiere ed essere esibito, su richiesta, al rappresentante dell'Ente (D.L. e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).
Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori non sono compresi negli elenchi di cui sopra, verranno prese le generalità degli stessi e la D.L., nell’informare l’Ente, applicherà, a carico dell’Appaltatore, la penale prevista nel successivo art. 29, lettera e), salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.
Gli elenchi di sui sopra dovranno essere firmati dall’Appaltatore e dal Direttore di Cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.
ART.26. ONERI VARI
a) Oneri a totale carico dell'Appaltatore durante i lavori:
1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 8 del Capitolato Generale di appalto dei Lavori Pubblici come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni l'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
3) A stipulare polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
4) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori.
5) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da
impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Appaltatore possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
6) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
7) Le spese e gli oneri per la fornitura di idonei supporti informatici, sia hardware che software, per la completa gestione dell’appalto, compatibili con quelli in uso al Dipartimento del Patrimonio dell’Ente, con relativa licenza d’uso, ivi inclusi i materiali di consumo e manutenzione.
8) La spesa, qualora necessario, per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 646 del 13.09.1982 esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
9) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
10) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla D.L., nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo dei lavori di progetto e dal programma esecutivo dell'Appaltatore.
11) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8) anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo finale provvisorio o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera.
12) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario.
13) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere, la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel programma indicativo e nel programma esecutivo dei lavori.
14) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell’Ente, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
15) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo dei lavori di progetto e dal programma esecutivo dell’Appaltatore, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
16) L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio
della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni dell’Ente e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
17) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma indicativo dei lavori di progetto e dal programma esecutivo dell’Appaltatore.
18) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla D.L., se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature.
19) La fornitura per i componenti dell’ufficio della D.L. di idonei dispositivi di protezione individuale, calzature, caschi, guanti, da utilizzare nel corso delle periodiche visite in cantiere.
20) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Appaltatore venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta oltre a quelli previsti nei prezzari citati all’art. 7 del presente Capitolato Speciale.
21) L'obbligo di apporre, entro tre giorni dalla consegna dei lavori, il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente ed in esecuzione della deliberazione C.C. 27.4.95
n. 85 con eventuale allegato.
22) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc. Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere fornite le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi all’eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite. Gli elaborati dovranno essere redatti su carta lucida e su supporto informatico (file autocad/dwg ). Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla D.L., in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità. Infine l'Appaltatore per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra
- i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.
23) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante - operam.
24) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori.
25) Tutte le spese per campioni di materiali e di forniture che saranno sottoposti all’approvazione della D.L. la quale ne definirà colore, dimensioni e finiture; in particolare dovranno essere sottoposte alla D.L. adeguate campionature, almeno in numero di tre per ogni materiale di finitura, almeno trenta giorni prima dell’esecuzione della relativa lavorazione attendendo, in ogni caso, le decisioni della D.L. stessa.
26) Tutte le spese per analisi, esperienze e prove di laboratorio presso Enti ed Istituti autorizzati indicati dall’Ente atte ad accertare la qualità e le caratteristiche dei materiali e manufatti ed all’ottenimento delle relative e richieste certificazioni, comprese le prove su acciai, leganti, laterizi, conglomerati cementizi, isolanti, coibenti, ecc. nel numero richiesto e secondo le modalità riportate nel regolamento di attuazione e rispettivamente nelle Leggi nn° 1086/71 e 10/91 e D.M. 412/93, nonché quelle relative alla determinazione della resistenza e reazione al fuoco ovvero alla presenza di specifici componenti, quali per esempio l’amianto.
27) Tutte le spese per accertamenti, verifiche e prove di opere ed impianti da effettuarsi, su ordine della D.L., sia durante il corso che al termine dei lavori, con relative spese per la messa a disposizione dell’occorrente personale nonché per la fornitura di acqua, energia elettrica, combustibile, ecc.
28) Tutte le spese per saggi e prove da effettuarsi sul terreno, che potessero necessitare, al fine della scelta e del dimensionamento di fondazioni o muri di sostegno, da eseguirsi a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici qualificati.
29) Tutte le spese per prove su strutture in genere, secondo le richieste della D.L., da eseguirsi anche a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici professionisti qualificati; infine tutte le spese per prove, accertamenti e verifiche da effettuarsi anche in sede di collaudi statici, tecnici ed amministrativi. In particolare: esecuzione di prove su elementi strutturali, esecuzione di prove sulle opere civili quali, prove in situ di permeabilità all’aria e di tenuta all’acqua degli infissi esterni, in base alle prescrizioni di cui alle norme UNI EN 1026-1027, prove in situ di resistenza meccanica di infissi esterni, prove di isolamento acustico tra ambienti sovrapposti ed ambienti adiacenti in base alla norma ISO-R140, prova di efficienza del sistema di smaltimento acque meteoriche in copertura.
30) Tutte le spese per la condotta e assistenza tecnica dei lavori per tutta la durata degli stessi. L'Appaltatore dovrà comunicare all’Ente i tecnici iscritti ai relativi Albi professionali ai quali affidare lo sviluppo dei particolari e dei dettagli costruttivi sulla scorta del progetto redatto e secondo le disposizioni della D.L.. Pertanto, fra gli oneri ed i compiti a carico dell’Appaltatore, rientrano quelli relativi alle attività costruttive ed alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti. Quindi sarà cura dell’Appaltatore la redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l’esecuzione consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere (Determinazione del 31.01.2001, n° 4, dell’Autorità di vigilanza sui LL.PP.). Si rammenta anche che l'esecuzione delle opere è subordinata, ove richiesto e occorrente, a calcoli statici e di verifica relativamente al dimensionamento delle strutture in c.a., c.a.p. ed acciaio, ai sensi della L. 1086/71, a calcoli di verifica degli isolamenti termici degli edifici e degli impianti di produzione di calore, ai sensi del Dlgs. 192/05 e decreti attuativi.
b) Oneri a totale carico dell'Appaltatore dopo i lavori:
1) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti rilasciate, ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90, da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge.
2) Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all’ISPEL per gli ascensori o altri impianti.
3) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
4) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’Ente, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere.
5) La fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, per l’avvio degli impianti.
6) Il deposito presso il competente ufficio comunale della relazione e delle verifiche relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 192/05 e decreti attuativi.
c) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri:
1) Obblighi dell'Appaltatore in caso di emergenza: l’Appaltatore ha l’obbligo di prestare soccorsi in caso di emergenza. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti in carenza dei prezzi di contratto saranno quelli di cui ai prezzari adottati dell’Ente, citati all’art. 7 del presente capitolato speciale e, in difetto, mediante rimborso dei costi effettivi, aumentati dell'aliquota per spese generali ed utili d'Impresa.
Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 29, lettera f).
ART.27. OCCUPAZIONE DI SUOLO
L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto per l’occupazione di suolo qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori.
ART.28. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI
L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative di cui al precedente art. 10 del presente Capitolato.
La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento dell'Ente.
L'Appaltatore sarà responsabile verso l’Ente, verso terzi e verso gli utenti, di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l’Ente si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare l’Ente. da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.
L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l’Ente in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.
A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.
L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all’Ente, tutte le spese a quest'ultima addebitate.
S'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme dall’Ente eventualmente corrisposta a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Ente stesso non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei propri confronti.
Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.
ART.29. PENALITA'
a) Violazioni della disciplina del subappalto
Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che l'Ente riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, le violazioni di quanto previsto dall’art.11 daranno luogo alle seguenti sanzioni economiche:
1) Violazione della normativa di cui all'art. 11, lettera a), 2° comma: penale pari al 5% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della autorizzazione e comunque mai inferiore a € 2.500,00 per ciascuna infrazione;
2) Ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 11, lettera a), 4° comma, punti 2, 3, 5, 7 per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0.08% dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
3) Inadempienza di cui all'art. 11, lettera b), 1° comma: Penale pari al 5% dell’intero corrispettivo dell’appalto.
4) Ritardo rispetto al termine di cui all’art. 11, lettera b), 1° comma: penale giornaliera pari allo 0,1% riferito all’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
5) Ritardo rispetto al termine di cui all’art. 11, lettera b), 2° e 3° comma e all’art. 13, 12° comma: penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all’importo contrattuale dell’appalto.
b) Violazione della normativa antimafia
Violazione normativa di cui all’art. 12, 3° comma: penale pari al 5% riferito al valore di ogni subappalto;
c) Violazioni alle prescrizioni particolari del Capitolato Speciale
1) Mancato rispetto dei termini di presentazione della denuncia agli Enti previdenziali di cui all’art. 14, lettera a), 3° e 4° comma: applicazione di una penale giornaliera pari al 10% del corrispettivo lordo giornaliero medio (importo dell’appalto a base d’asta/gg. durata dei lavori).
2) Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori di cui all’art. 14, lettera a), 5° comma: applicazione di una penale giornaliera pari al 10% del corrispettivo lordo giornaliero medio (importo dell’appalto a base d’asta/gg. durata dei lavori).
3) Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma esecutivo di cui all’art. 14, lettera a), 6° e 8° comma: applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all’importo dell’appalto.
4) Ritardo rispetto ai termini di avanzamento mensile dei lavori desunti dal programma esecutivo di cui all’art. 14, lettera a), 12° comma: applicazione di una penale giornaliera pari al 10% del corrispettivo lordo giornaliero medio (importo dell’appalto a base d’asta/gg. durata dei lavori).
5) Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori di cui all’art. 16, lettera a), 2° comma: applicazione di una penale giornaliera pari al 30% del corrispettivo lordo giornaliero medio (importo dell’appalto a base d’asta/gg. durata dei lavori).
6) Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori di cui all’art. 16, lettera c), 4° comma: applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% riferito all’importo del contratto.
Qualora l’ammontare dei ritardi sopra riportati superi, senza accettabile motivo, il valore di 90 giorni naturali e consecutivi, l’Ente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
d) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui all’art. 23:
Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
e) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di xxxxxxxx
Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere di cui all’art. 25, 7° comma:
- per l’infrazione è prevista una penale pari al 0.1% dell'importo contrattuale d'appalto comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione. La penale non potrà comunque essere inferiore a
€ 1.000,00.
- per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50%.
f) Mancato rispetto degli oneri dell’Appaltatore: inadempienze a quanto previsto dall’art.26:
Per inadempienze rispetto a quanto prescritto dall’art. 26 si darà luogo all’applicazione di una penale non inferiore a € 500,00, per ciascuna infrazione;
g) Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale
Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui ai precedenti punti, la mancata o ritardata osservanza degli ordini della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell’Ente, saranno passibili di penalità.
Le penalità saranno applicate in base alle norme dell’art. 22 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n° 145/2000 e varieranno da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1000,00. In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l’Ente ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l’Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo.
ART.30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
L’Ente può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
1) per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione (art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999);
2) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo (art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; articoli 340, 341 legge n. 2248/1865);
3) per inadempimento di contratti di cottimo (art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F);
4) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 11;
5) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall’Appaltante entro il termine di 10 giorni dalle ingiunzioni stesse, per ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma esecutivo dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
6) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs n. 81/08 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le seguenti modalità:
1) All'Appaltatore saranno contestati gli addebiti per raccomandata con avviso di ricevimento e sarà prefisso un termine, non minore di 10 giorni e non maggiore di 20, per presentare le sue deduzioni.
2) Scaduto il termine, l'Ente, tenute presenti le eventuali deduzioni presentate dall'Appaltatore, deciderà sulla risoluzione del contratto.
In seguito alla notifica delle deliberazioni di risoluzione si procederà alla constatazione delle opere o forniture eseguite, in contraddittorio o alla presenza di due testimoni che firmeranno i documenti conclusivi, e si farà luogo al pagamento del loro ammontare alle condizioni del presente Capitolato Speciale, esclusa ogni indennità, sempre che l’Ente non abbia ragione di rivalersi anche su questo ammontare per risarcirsi dei danni.
L'Ente avrà pure il diritto di ordinare l'esecuzione d'ufficio. L'ufficio competente, comunicata all'Appaltatore la deliberazione di eseguire d'ufficio i lavori, procederà senza indugio all'esecuzione d'ufficio valendosi di altro Appaltatore o di qualunque altro imprenditore o di operai di sua fiducia. I prezzi delle forniture e dei lavori eseguiti d'ufficio potranno essere maggiori di quelli netti del contratto di appalto, restando la differenza di spesa, inerente all'esecuzione d'ufficio, a carico dell'Appaltatore. L'importo sarà detratto:
1) dai pagamenti dovuti all'Appaltatore;
2) dalle ritenute a garanzia;
3) dalla cauzione;
4) dalla cauzione di altri appalti eventualmente assunti dallo stesso Xxxxxxxxxxx.
Quando tutte queste garanzie risultassero insufficienti, l'Ente avrà diritto di rivalersi nei modi di legge.
Qualora non sia intervenuto un contratto per l'esecuzione d'ufficio di tutte le opere, l'Appaltatore potrà essere rimesso nell'esercizio del suo contratto, ove dimostri di essere provvisto dei mezzi necessari per condurre a buon fine i lavori.
L'Appaltatore dovrà però rispettare i contratti parziali che l'Ente avesse stipulati.
ART.31. COMPOSIZIONE SOCIETARIA – FUSIONI, TRASFERIMENTI D’AZIENDA – CESSIONE DI CREDITO
Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del DPCM 11.5.1991 n. 187, l’Ente provvederà in corso d’opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell’Appaltatore.
Le cessioni d’Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all’Appaltatore non hanno effetto nei confronti dell’Ente, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11, Maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.
Nei 60 (sessanta) giorni successivi l’Ente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l’aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10 sexies della legge 575/65 e successive modificazioni. Decorsi 60 gg., senza che sia intervenuta opposizione, l’approvazione si intende tacita a tutti gli effetti di legge.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di trasferimento d’Azienda.
Ove ricorra cessione di credito l’Ente provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia, se non per effetto di provvedimento formale di adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge.
Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute.
ART.32. CONTROVERSIE
a) Riserve
Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’art. 31 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.
Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, l’Ente acquisisce immediatamente la relazione riservata della D.L. e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formula all’Ente, entro 120 giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’Appaltatore.
b) Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal punto a) del presente articolo, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l’approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della Competenza Arbitrale. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di Roma.
PARTE II
CAPITOLATO TECNICO
VOLUME I – OPERE EDILI
Capo I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Capo II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO Capo III - MODO DI VALUTARE I LAVORI
Capo I
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 1 Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti per la costruzione di nuove opere saranno realizzati con materie prime e tecnologie tradizionali e/o artigianali e proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche e alle prestazioni di seguito indicate.
Qualora si vogliano impiegare prodotti industriali, la rispondenza al presente capitolato potrà risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 20 dicembre 1997, n. 499, e in particolare dall’art. 3, che reca indicazioni circa i requisiti che devono possedere i materiali da costruzione per la marcatura CE.
Art. 2
Acqua, calce, cementi e agglomerati cementizi, pozzolane, gesso e resine
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non dovrà contenere sali (particolarmente solfati e cloruri) in concentrazioni percentuali dannose, né essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree e idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto
ministeriale 31 agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche).
c) Cementi e agglomerati cementizi:
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595, e nel decreto ministeriale 3 giugno 1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi).
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595, e nel decreto ministeriale 31 agosto 1972.
2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9 marzo 1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all'art. 1, lettera a), della legge 26 maggio 1965, n.595 (cioè i cementi normali e ad alta resistenza Portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, dovranno essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595, e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2230.
e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione, in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Dovrà, inoltre, essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
f) Resine - Le resine sono sostanze vetrose e amorfe, allo stato solido-liquido, che subiscono una graduale variazione della viscosità sotto l'effetto del calore e si distinguono in termoplastiche e termoindurenti, a seconda del loro comportamento.
In particolare, le resine epossidiche, che si ottengono dalla reazione controllata in ambiente alcalino tra difenilolpropano (bistenolo F) ed epicloridrina, sono caratterizzate dalla presenza di due gruppi epossidici terminali in ogni molecola, che ne rappresentano i punti reattivi e consentono di ottenere un accrescimento del peso molecolare tale da trasformare il prodotto fluido di partenza in una sostanza solida dotata di particolari proprietà (fenomeno di indurimento). Ciò a seguito della reazione dei gruppi epossidici con i gruppi funzionali reattivi di alcune sostanze chimiche, come le ammine polifunzionali, che sono conosciute quali induritori delle resine epossidiche. La riuscita di tale reazione - che avviene a temperatura ambiente e non necessita, nella maggior parte dei casi, di un addizionale apporto di calore - dipende dalla miscelazione dei due componenti, che dovrà essere effettuata nel modo più completo possibile.
Le resine indurite dovranno avere i seguenti requisiti:
• elevato peso molecolare e consistenza solida;
• configurazione molecolare tridimensionale, in modo da conferirvi loro eccezionali proprietà meccaniche e un’elevata resistenza alla deformazione sotto carico dovuto allo scorrimento;
• perfetta adesione ai materiali da costruzione per i quali vengono impiegate, che dipende dal numero di gruppi polari presenti nella molecola e dai legami fisici di affinità che questi stabiliscono con i costituenti minerali dei materiali da costruzione;
• completa irreversibilità della reazione di indurimento con conseguente prevedibile stabilità alla depolimerizzazione e al relativo invecchiamento;
• limitatissimo ritiro nella fase di indurimento;
• assenza nelle molecole di punti idrolizzabili o saponificabili dall’acqua o da sostanze alcaline e dagli aggressivi chimici.
Per quanto attiene all’applicazione, le metodologie di impiego e posa in opera dipendono dal tipo di intervento che occorre effettuare e la Ditta appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni che le verranno fornite dal Direttore dei lavori nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Per quanto concerne le caratteristiche meccaniche, i prodotti applicati, una volta induriti, dovranno presentare – per qualunque applicazione - le seguenti proprietà:
• resistenze meccaniche nettamente superiori a quelle dei materiali per i quali vengono impiegati;
• adesione superiore al punto di rottura del calcestruzzo al taglio e alla trazione;
• ritiro trascurabile nel corso della reazione di indurimento;
• resistenza a lungo termine alle deformazioni sotto carico per scorrimento e per innalzamento della temperatura di esercizio;
• resistenza a lungo termine all’invecchiamento, all’acqua e alle soluzioni aggressive.
La scelta dell’induritore amminico è di fondamentale importanza, perché esso influenza notevolmente le proprietà tecnologiche dei sistemi.
Le sostanze amminiche utilizzate come induritori si distinguono in:
- ammine aromatiche, le quali induriscono a bassa temperatura e in presenza d’acqua e conferiscono al sistema elevate resistenze meccaniche, alla temperatura e alla deformazione per scorrimento;
- xxxxxx xxxxxxxxxx, le quali, essendo di peso molecolare alquanto basso, consentono di conferire al sistema una reticolazione tridimensionale molto stretta e completa, da cui ne deriva una resistenza alle deformazioni per scorrimento sotto carico molto elevata. Trattandosi di sostanze idrofile, non consentono un adeguato indurimento in presenza d’acqua, tranne che non vengano addizionate con opportuni prodotti;
- ammine cicloalifatiche, le quali sono dotate di scarsa reattività a temperatura ambiente, che, unitamente agli impedimenti sterici causati dalla struttura molecolare, non consente il completamento della reazione di indurimento. Dovranno essere, pertanto, impiegate solamente qualora siano possibili operazioni di post-indurimento a caldo, che consentano il raggiungimento di sufficienti caratteristiche meccaniche;
- addotti amminici, i quali consentono l’indurimento a temperature estremamente basse e in presenza d’acqua con il raggiungimento di elevati valori delle caratteristiche di resistenza;
- resine poliammidiche e induritori poliamminoammidici, che sono fra gli induritori di più vasto impiego e impartiscono elevata flessibilità ai sistemi che li contengono per l’introduzione nel reticolo tridimensionale di catene lineari piuttosto lunghe, che ne consentono una migliore mobilità molecolare. Proprio per questo, non sono da ritenersi idonei nel caso di impieghi quali adesivi di collegamento che debbano trasmettere forze di taglio o di compressione, in quanto conferiscono elevati valori di scorrimento sotto carico e limitata resistenza agli incrementi di temperatura.
Per l'accettazione valgono i criteri generali di cui all'art. 1.
Art. 3
Materiali per conglomerati cementizi e per malte
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose e argillose, di getto, ecc. in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco dovranno avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto e all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, e avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e per le murature di paramento o in pietra da taglio.
2) Gli additivi per le malte cementizie si intendono classificati come segue:
• fluidificanti;
• aeranti;
• ritardanti;
• acceleranti;
• fluidificanti-aeranti;
• fluidificanti-ritardanti;
• fluidificanti-acceleranti;
• antigelo-superfluidificanti.
Per le modalità di controllo e accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove o accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri descritti nell'art. 6.
3) I conglomerati cementizi per le strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e nelle relative circolari esplicative.
Art. 4
Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio e in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale e calcestruzzo alleggerito.
Quando vengono impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 20 novembre 1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento).
Nel caso di murature non portanti, le suddette prescrizioni potranno costituire utile riferimento insieme a quelle della norma UNI 8942/2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo potranno contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato decreto ministeriale 20 novembre 1987.
La resistenza meccanica degli elementi andrà dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove, che dovranno essere condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel decreto ministeriale di cui sopra.
È facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Art. 5
Armature per calcestruzzo
1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente decreto ministeriale attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e nelle relative circolari esplicative.
2) È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Art. 6
Prodotti a base di legno
6.1 Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno, i quali si presentano generalmente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura e indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, potrà procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito riportate.
Per le prescrizioni complementari, da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale, pavimentazioni, coperture, ecc.), si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato e alle prescrizioni contenute nel progetto.
6.2 I segati di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, dovranno essere forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: 10 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 2 mm;
- umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021/2;
6.3 I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto e/o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, dovranno essere forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 3 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm;
- umidità non maggiore dell'8 %;
- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m3; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m3; per tipo duro oltre 800 kg/m3, misurata secondo la norma UNI 9343.
- La superficie potrà essere:
- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);
- levigata (quando ha subito la lavorazione predetta);
- rivestita su una o due facce mediante placcatura.
6.4 I pannelli a base di particelle di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: ± 5 mm;
- tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm;
- umidità del 10% ± 3%;
- superficie: rivestita con laminato plastico; Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
- reazione al fuoco: classe 1;
- resistenza al fuoco: REI 30’ secondo il prEN 1364/1;
- isolamento acustico: Rw di 35 dB secondo le norme UNI 8270/3 e UNI 8270/7.
6.5 I pannelli di legno compensato e paniforti, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, dovranno essere forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: ± 5 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 1 mm;
- umidità non maggiore del 12%.
6.6 I pannelli in fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, dovranno essere forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: ± 5 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 1 mm;
- conformità a EN 13168, UNI 9714-M-A-T
- omologati di classe 1 di reazione al fuoco secondo Circ. XX.XX: (95)3 del 28/02/1995.
Art. 7
Prodotti di pietre naturali o ricostruite
1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato e le denominazioni commerciali dovranno essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
• Marmo:
roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs dell'ordine da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
• Granito:
roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs dell'ordine da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, feldspatoidi).
• Travertino:
roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
• Pietra: roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, alle dimensioni, alle tecniche di lavorazione e alla conformazione geometrica, varrà quanto riportato nella norma UNI 8458.
2) I prodotti di cui sopra dovranno rispondere alle seguenti specifiche:
a) appartenere alla denominazione commerciale e petrografica indicate nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesto, nonché essere conformi a eventuali campioni di riferimento ed esenti da crepe, discontinuità, ecc. che ne riducono la resistenza o la funzione;
b) avere la lavorazione superficiale e/o le finiture di cui al progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento, nonché le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) per le seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (e i valori minimi e/o la dispersione percentuale):
- massa volumica reale e apparente;
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale;
- resistenza a compressione;
- resistenza a flessione;
- resistenza all'abrasione;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.), si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato e alle prescrizioni contenute nel progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei lavori anche in base ai criteri generali enunciati nell'art. 6.
Art. 8
Prodotti per pavimentazione
8.1 Definizione
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.
Rinviando per la realizzazione di quest’ultimo al relativo articolo sull’esecuzione delle pavimentazioni, i prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, potrà procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
8.2 Le piastrelle di ceramica
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, grès, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le specifiche della norma UNI EN 87.
a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87), le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta dovranno rispondere alle norme riportate nella tabella 1.
Tabella 1
Grado di assorbimento d'acqua delle piastrelle di ceramica
Formatura | Assorbimento d'acqua, E in % Gruppo I Gruppo II a Gruppo II b E≤3% 3%<E≤6% 6%<E≤10% | Gruppo III E > 10% | ||
Estruse (A) Pressate a secco (B) | UNI EN 121 UNI EN 176 | UNI EN 186 UNI EN 177 | UNI EN 187 UNI EN 178 | UNI EN 188 UNI EN 159 |
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto e, in mancanza, in base ad accordi tra la Direzione dei lavori e il fornitore.
b) Per i prodotti definiti << pianelle comuni di argilla >>, << pianelle pressate e arrotate di argilla >> e << mattonelle greificate >> dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2234, dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: minima resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm); minima resistenza alla flessione 2,5 N/mm2 (25 kg/cm2); coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.
c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali), le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (v. norma UNI EN 87); di conseguenza:
- per quanto attiene ai metodi di prova, si rimanda alla normativa UNI EN vigente già citata;
- per quanto attiene ai limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati tra il produttore e l’acquirente sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori e accettati dalla Direzione dei lavori.
d) I prodotti dovranno essere contenuti in appositi imballi che li proteggano dalle azioni meccaniche, dalla sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
8.3 I prodotti di gomma
I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli dovranno rispondere alle prescrizioni dettate dal progetto e, in mancanza e/o a completamento dello stesso, alle seguenti:
a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista;
b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione, dovrà risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137. Per piastrelle di forniture diverse e in caso di contestazione vale il contrasto dell'elemento n. 3 della scala dei grigi;
c) circa le dimensioni nominali e l’ortogonalità dei bordi, potranno essere ammesse le seguenti tolleranze:
- piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;
- rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm;
- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e 0,0012;
- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;
d) la durezza dovrà essere compresa tra 75 a 85 punti di durezza Shore A;
e) la resistenza all'abrasione dovrà essere non maggiore di 300 mm3;
f) la stabilità dimensionale a caldo dovrà essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4% per i rotoli;
g) la classe di reazione al fuoco dovrà essere la prima, secondo il decreto del Ministero dell’interno 26 giugno 1984 (allegato A3.1);
h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazione di colore prodotta dalla combustione, non dovrà originare contrasto di colore uguale o minore all’elemento n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137. Non saranno, inoltre, ammessi affioramenti o rigonfiamenti;
i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non dovrà dare origine a un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento n. 3 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137. Per i prodotti neri, il contrasto di colore non dovrà essere maggiore di quello dell'elemento n. 2 della scala dei grigi;
j) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi a) e i) dovrà essere effettuato secondo i criteri indicati nel punto 13.1, utilizzando la norma UNI 8272;
k) i prodotti dovranno essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le informazioni di cui ai commi da a) a i).
8.4 I prodotti di vinile
I prodotti di vinile, omogenei e non, e i tipi eventualmente caricati dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:
- norma UNI 5573 per le piastrelle di vinile;
- norma UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo;
- norma UNI 7072 per le piastrelle di vinile non omogeneo.
I metodi di accettazione sono quelli descritti al punto 13.1.
Tali prodotti dovranno essere contenuti in appositi imballi che li proteggano dalle azioni meccaniche e dagli agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.
8.5 I prodotti di resina
I prodotti di resina (applicati fluidi o in pasta) per rivestimenti di pavimenti da eseguire in sito saranno del tipo realizzato:
- mediante impregnazione semplice (I1);
- a saturazione (I2);
- mediante film con spessori fino a 200 m (F1) o con spessore superiore (F2);
- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);
- con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative nella tabella 2 dovranno essere rispondenti alle prescrizioni del progetto.
I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante e accettati dal Direttore dei lavori, mentre i metodi di accettazione sono quelli contenuti nel punto 13.1 con riferimento alla norma UNI 8298 (varie parti).
Tabella 2
Caratteristiche delle resine e loro grado di significatività rispetto ai vari tipi
Caratteristiche Grado di significatività rispetto ai vari tipi I1 I2 F1 F2 A S | ||||||
Colore | - | - | + | + | + | - |
Identificazione chimico-fisica | + | + | + | + | + | + |
Spessore | - | - | + | + | + | + |
Resistenza all'abrasione | + | + | + | + | + | + |
Resistenza al punzonamento dinamico | - | + | + | + | + | + |
(urto) | ||||||
Resistenza al punzonamento statico | + | + | + | + | + | + |
Comportamento all'acqua | + | + | + | + | + | + |
Resistenza alla pressione idrostatica inversa | - | + | + | + | + | + |
Reazione al fuoco | + | + | + | + | + | + |
Resistenza alla bruciatura di sigaretta | - | + | + | + | + | + |
Resistenza all'invecchiamento termico | - | + | + | + | + | + |
In aria | ||||||
Resistenza meccanica ai ripristini | - | - | + | + | + | + |
+ significativa | ||||||
- non significativa |
I prodotti dovranno essere contenuti in appositi imballi che li proteggano dalle azioni meccaniche e dagli agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e alle caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per la sicurezza durante l'applicazione.
8.6 I prodotti di calcestruzzo
I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni, a seconda del tipo, dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza e/o a completamento, alle seguenti:
8.6.1 Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata.
I prodotti sopraccitati dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2234, per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, di resistenza alla flessione e del coefficiente di usura al tribometro e a quelle contenute nel progetto. L'accettazione dovrà avvenire sulla scorta di quanto stabilito nel punto 13.1, avendo il regio decreto sopraccitato quale riferimento.
8.6.2 I masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla forma, alle dimensioni, al colore e alla resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili, si rinvia alla documentazione tecnica. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza o a loro completamento, alle seguenti:
a) essere esenti da difetti visibili e di forma, quali protuberanze, bave e incavi che superino le tolleranze dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;
b) le facce di usura e di appoggio dovranno essere parallele tra loro con tolleranza del 15% per il singolo massello e del 10% sulle medie;
c) la massa volumica dovrà scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% per il singolo massello e non più del 10% per le medie;
d) il coefficiente di trasmissione meccanica non dovrà essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali dovrà essere il valore nominale, con tolleranza del ± 5% per il singolo elemento e del ± 3% per la media;
f) la resistenza convenzionale alla compressione dovrà essere maggiore di 50 N/mm per il singolo elemento e di 60 N/mm per la media;
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 13.1.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informatico indicherà, oltre al nome del forniture, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, la sicurezza e la posa.
8.7 I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni Si intendono definiti come segue:
- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento e resine;
- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore non minore di 2 cm;
- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore e indipendenti dal luogo di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e spessore minore di 2 cm;
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o la larghezza entro le tolleranze dichiarate.
Per gli altri termini specifici inerenti alle lavorazioni, alle finiture, ecc. si rinvia alla norma UNI 9379.
a) I prodotti di cui sopra dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) e a quelle descritte nell'articolo 12 (prodotti di pietre naturali o ricostruite).
Qualora sui disegni di progetto non siano indicate le tolleranze, si intende che le lastre grezze abbiano le dimensioni nominali, mentre le lastre finite, le marmette, ecc. abbiano la tolleranza di 1 mm sulla larghezza e la lunghezza e di 2 mm sullo spessore
b) Le lastre e i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno, inoltre, rispondere al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2234, per quanto attiene al coefficiente di usura al tribometro, espresso in mm.
c) L'accettazione avverrà secondo quanto stabilito al punto 13.1, mentre le forniture avverranno su pallets e i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, la sicurezza e la posa.
8.8 I prodotti tessili (moquettes)
a) Si intendono per prodotti tessili tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè:
- rivestimenti tessili di velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, xxxxxxx xxxxxx, velluto unilivello, velluto plurilivello, ecc.);
- rivestimenti tessili piatti (tessuto, non tessuto).
In caso di dubbio e contestazione, si farà riferimento alla classificazione e alla terminologia adattata nella norma UNI 8013/1.
b) I prodotti dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto:
- moquette con fibra poliammidica 100% con tessuto a bouclè e supporto in PVC;
- peso: 4000 gr/mq;
- numero punti: 20.000 punti/mq;
c) I criteri di accettazione sono quelli precisati nel punto 13.l, mentre i valori saranno quelli dichiarati dal fabbricante e accettati dal Direttore dei lavori. Le modalità di prova da seguire in caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti).
d) I prodotti saranno forniti in appositi imballi che li proteggano dalle azioni meccaniche, dagli agenti atmosferici e dagli altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo indicherà il nome del produttore, le caratteristiche elencate in b) e le istruzioni per la posa.
8.9 I prodotti di metallo
I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nella norma UNI 4630 per le lamiere bugnate e nella norma UNI 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.), che ne pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera, e dovranno avere l'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.
8.10 - I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne
I conglomerati bituminosi per le pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche riportate nelle norme di controllo quali CNR B.U. 38, 39, 40, 106 e dovranno avere le caratteristiche riportate nella descrizione della voce di elenco prezzi.
Art. 9
Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane
9.1 Definizione
Per prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane si intendono quelli che si presentano sotto forma di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo o a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo o a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
a) Le membrane si designano descrittivamente in base:
1. al materiale componente (ad esempio, bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene, etilene vinil-acetato, ecc.)
2. al materiale di armatura inserito nella membrana (ad esempio, armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
3. al materiale di finitura della faccia superiore (ad esempio, poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
4. al materiale di finitura della faccia inferiore (ad esempio, poliestere non tessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).
b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
1. mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
2. asfalti colati;
3. malte asfaltiche;
4. prodotti termoplastici;
5. soluzioni in solvente di bitume;
6. emulsioni acquose di bitume;
7. prodotti a base di polimeri organici.
c) I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, mentre le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera.
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione potrà procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
9.2 Le membrane per coperture
Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che andranno a costituire (ad esempio, strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza o a loro completamento, alle seguenti.
a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore dovranno soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione;
- flessibilità a trazione;
- flessibilità a freddo;
- comportamento all'acqua;
- permeabilità al vapore d'acqua;
- le giunzioni, che dovranno resistere adeguatamente a trazione e avere adeguata impermeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette, esse dovranno rispondere alla norma UNI 9380 oppure, per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei lavori.
b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di equalizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante dovranno soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
- i difetti, l’ortometria e la massa areica;
- il comportamento all'acqua;
- l’invecchiamento termico in acqua.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette, esse dovranno rispondere alla norma UNI 9168 oppure, per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla Direzione dei lavori.
c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria dovranno soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
- i difetti, l’ortometria e la massa areica;
- la resistenza a trazione e alla lacerazione;
- il comportamento all'acqua;
- le giunzioni, che dovranno resistere adeguatamente alla trazione e alla permeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168 oppure, per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla Direzione dei lavori.
d) le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua dovranno soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
- i difetti, l’ortometria e la massa areica;
- la resistenza a trazione e alla lacerazione;
- il punzonamento statico e dinamico;
- la flessibilità a freddo;
- la stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;
- la stabilità di forma a caldo;
- l’impermeabilità e il comportamento all'acqua;
- la permeabilità al vapore d'acqua;
- la resistenza all'azione perforante delle radici;
- l’invecchiamento termico in aria e acqua;
- la resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);
- la resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);
- le giunzioni, che dovranno resistere adeguatamente alla trazione e avere impermeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette, esse dovranno rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti) oppure, per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla Direzione dei lavori.
e) Le membrane destinate a formare strati di protezione dovranno soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
- i difetti, l’ortometria e la massa areica;
- la resistenza a trazione e alle lacerazioni;
- il punzonamento statico e dinamico;
- la flessibilità a freddo;
- la stabilità dimensionale, a seguito di azione termica, e la stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
- il comportamento all'acqua;
- la resistenza all'azione perforante delle radici;
- l’invecchiamento termico in aria;
- le giunzioni, che dovranno resistere adeguatamente alla trazione;
- l'autoprotezione minerale, che dovrà resistere all'azione di distacco.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette, esse dovranno rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti) oppure, per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla Direzione dei lavori.
9.3 Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri
Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel successivo comma a), utilizzate per l’impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b), dovranno rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma c).
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 15.1, comma c).
a) I tipi di membrane considerate sono:
- membrane in materiale elastomerico senza armatura;
- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura;
- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
- membrane in materiale plastomerico rigido (ad esempio, polietilene ad alta o a bassa densità, reticolato o non, polipropilene);
- membrana polimeriche accoppiate
b) Classi di utilizzo: classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (ad esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.);
classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (ad esempio, canali, acquedotti, ecc.);
classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o non (ad esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.);
classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce;
classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (ad esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.);
classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (ad esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b), purché rispettino le caratteristiche previste nella varie parti della norma UNI 8898.
9.4 I prodotti forniti sotto forma di liquidi
I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana), a seconda del materiale costituente, dovranno rispondere alle prescrizioni seguenti.
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 15.1, comma c).
9.4.1 Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) dovranno rispondere ai limiti specificati per i diversi tipi e alle prescrizioni della norma UNI 4157.
9.4.2 Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione dovranno rispondere alla norma UNI 5660 FA 227
9.4.3 Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni dovranno rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.
9.4.4 Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati dovrà rispondere alla norma UNI 4377 FA 233.
9.4.5 Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati dovrà rispondere alla norma UNI 4378 FA 234.
9.4.6 I prodotti fluidi o in paste a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-poliuretanici, epossi-catrame, polimetilcatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) dovranno essere valutati in base alle caratteristiche seguenti e i valori soddisfare i limiti riportati; qualora non siano riportati i limiti, si intende che valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettati dalla Direzione dei lavori.
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 14.1, comma c) .
Per i valori non prescritti si considerano validi quelli dichiarati dal fornitore e accettati dalla Direzione dei lavori.
Art. 10
Prodotti di vetro (lastre, profilati a U e vetri pressati)
10.1 Definizione
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e dalla lavorazione del vetro.
Si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati e prodotti di seconda lavorazione. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si farà riferimento alle relative norme UNI.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.
Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni e ai serramenti. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, potrà procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
10.2. I vetri piani grezzi
I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi, nonché i cristalli grezzi traslucidi, incolori, cosiddetti bianchi, eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6123, che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte e il fornitore ne comunicherà i valori se richiesti.
10.3 I vetri piani lucidi tirati
I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazione di superficie.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto, mentre per le altre caratteristiche varrà la norma UNI 6486, che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di
contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte e il fornitore ne comunicherà i valori se richiesti.
10.4 I vetri piani trasparenti float
I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto, mentre per le altre caratteristiche varrà la norma UNI 6487, che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte e il fornitore ne comunicherà i valori se richiesti.
10.5 I vetri piani temperati
I vetri piani temperati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto, mentre per le altre caratteristiche varrà la norma UNI 7142, che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte e il fornitore ne comunicherà i valori se richiesti.
10.6 I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera)
I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro (solitamente incolore, che non abbiano subito trattamento di tempra o trattamenti superficiali), tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi o altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
Le dimensioni, il numero e il tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche varrà la norma UNI 7171, che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte e il fornitore ne comunicherà i valori se richiesti.
10.7 I vetri piani stratificati
I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero e allo spessore delle lastre costituenti.
Si dividono in base alla loro resistenza e alle sollecitazioni meccaniche come segue:
- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;
- stratificati anticrimine;
- stratificati antiproiettile.
Le loro dimensioni, il numero e il tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto, mentre per le altre caratteristiche si farà riferimento alle seguenti norme:
a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice dovranno rispondere alla norma UNI 7172;
b) i vetri piani stratificati antivandalismo e anticrimine dovranno rispondere rispettivamente alle norme UNI 7172 e UNI 9186;
c) i vetri piani stratificati antiproiettile dovranno rispondere alla norma UNI 9187;
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte e il fornitore ne comunicherà i valori se richiesti.
10.8 I vetri piani profilati a U
I vetri piani profilati a U sono dei vetri greggi colati, prodotti sotto forma di barre con sezione a U, con la superficie liscia o lavorata e traslucida alla visione. Possono essere del tipo ricotto (normale) o temperato, armati o non armati.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto, mentre per le altre caratteristiche varranno le prescrizioni della norma UNI 7306, che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
10.9 I vetri pressati per vetrocemento armato
I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava o di camera d'aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto, mentre per le caratteristiche varrà quanto indicato nella norma UNI 7440, che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
Art. 11
Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione potrà procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti e i metodi di prova si farà riferimento ai metodi descritti nelle norme UNI esistenti.
11.1 Sigillanti
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
- diagramma forza/deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la loro funzionalità;
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza, si farà riferimento ai valori dichiarati dal produttore e accettati dalla Direzione dei lavori.
11.2 Adesivi
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto a uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc., dovute all'ambiente e alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per i diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè, con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichi la loro funzionalità);
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quanto il prodotto risponde a una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza, si farà riferimento ai valori dichiarati dal produttore e accettati dalla Direzione dei lavori.
11.3 Geotessili
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) e in coperture.
Si distinguono in:
- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (ordito e trama);
- non tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati fra loro con trattamento meccanico (agugliatura) o chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco e da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi).
Quando non è specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 1%;
- spessore: ± 3%.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato qualora il prodotto risponda a una norma UNI e/o sia in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza, varranno i valori dichiarati dal produttore e accettati dalla Direzione dei lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).
Per i non tessuti dovrà essere precisato:
- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
- il peso unitario.
Art. 12 Infissi
12.1 Definizione
Per infissi si intendono gli elementi edilizi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti e sostanze liquide o gassose, nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili), mentre relativamente alla funzione svolta si dividono ulteriormente in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali, in caso di dubbio, si farà riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, mentre le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni e ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, potrà procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
12.2 Luci fisse
Le luci fisse dovranno essere realizzate, nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate), si intende che comunque dovranno nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento o agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.
Se richiesto, dovranno anche garantire - con limitato decadimento nel tempo - le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e di resistenza alle sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i seguenti criteri:
a) il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) e gli eventuali accessori, nonché il controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare, mediante il controllo dei trattamenti protettivi del legno e dei rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, dell'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;
b) l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione, quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (v. successivo punto 18.3 b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (v. successivo punto 18.3)
12.3 Serramenti interni ed esterni
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.
In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate), si intende che comunque nel loro insieme dovranno essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e a quelle degli agenti atmosferici, nonché contribuire - per la parte di loro spettanza - al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, di luminosità, di ventilazione, ecc., nel tempo.
a) Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono l'anta e il telaio e dei loro trattamenti preservanti, all’accettazione dei rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti e degli accessori, nonché mediante il controllo delle loro caratteristiche costruttive: in particolare, dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti e delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.), e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, sulla tenuta all'acqua, all'aria e al vento e sulle altre prestazioni richieste.
b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione dell’attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche. Per le classi non specificate, varranno i valori dichiarati dal fornitore e accettati dalla Direzione dei lavori.
L’attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
12.4 Gelosie finestre
Gli schermi gelosia con funzione prevalente anti introspezione dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo dovrà nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) e agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
a) Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi gelosia controllando i materiali che li costituiscono e i loro rivestimenti, i materiali che costituiscono gli accessori, verificandone le caratteristiche costruttive, quali le dimensioni delle sezioni resistenti, le conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e sulla durabilità agli agenti atmosferici.
b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante l’attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica e di comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, ecc.). Tale attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
Art. 13
Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
13.1 Definizione
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti, facciate) e orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.
Tali prodotti si distinguono:
1) a seconda del loro stato fisico, in prodotti:
- rigidi (rivestimenti in pietra, ceramica, vetro, alluminio, gesso, ecc.);
- flessibili (carte da parati, tessuti da parati, ecc.);
- fluidi o pastosi (intonaci, vernicianti, rivestimenti plastici, ecc.);
2) a seconda della loro collocazione, in prodotti:
- per esterno;
- per interno e in funzione della loro posizione nel sistema di rivestimento:
• di fondo
• intermedi
• di finitura.
Tutti i prodotti di seguito descritti nei punti 19.2, 19.3 e 19.4 vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, potrà procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
13.2 Prodotti rigidi
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o a integrazione del progetto, varranno i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le
tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.
c) Per gli elementi di metallo o di materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) e alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte nelle norme UNI in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati e alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure, in loro mancanza, varranno quelle dichiarate dal fabbricante e accettate dalla Direzione dei lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all'usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.
La forma e la costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione e produzione di rumore, tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.
d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture discontinue.
f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) e agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria.
In via orientativa, valgono le prescrizioni della norma UNI 8981 (varie parti).
Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si dovranno prevedere opportuni punti di fissaggio e aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono, per quanto applicabile e/o in via orientativa, le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.
13.3 Prodotti flessibili
a) Per le carte da parati dovranno essere rispettate le tolleranze dimensionali dell' 1,5 % sulla larghezza e lunghezza e garantite la resistenza meccanica e quella alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione). Esse dovranno avere deformazioni dimensionali a umido limitate, resistere alle variazioni di calore e, se richiesto, resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate.
Le confezioni dovranno riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, gli allineamenti (o sfalsatura) dei disegni, le inversione dei singoli teli, ecc.
b) I prodotti tessili per pareti dovranno rispettare le prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione.
Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, 235 è considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.
13.4 Prodotti fluidi o in pasta
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta, costituita da un legante (calce, cemento, gesso), un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci, oltre ad avere le caratteristiche indicate nel progetto, dovranno avere anche le seguenti:
- capacità di riempimento delle cavità ed equalizzazione delle superfici;
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati, la rispondenza alle norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni predette, mentre per gli altri prodotti varranno i valori dichiarati dal fornitore e accettati dalla Direzione dei lavori.
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono realizzati con materiali applicati allo stato fluido costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
- pitture, se formano pellicola e hanno un colore proprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti dovranno possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste:
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
- avere funzione impermeabilizzante;
- essere traspiranti al vapore d'acqua;
- impedire il passaggio dei raggi UV;
- ridurre il passaggio della CO2;
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
- resistenza all'usura (quando richiesto).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto o, in mancanza, quelli dichiarati dal fabbricante e accettati dalla Direzione dei lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 e i metodi di prova sono quelli definiti nelle relative norme UNI.
Art. 14
Prodotti per isolamento termico
14.1 Definizione
Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati (v. classificazione riportata di seguito). Per la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio e degli impianti.
I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche, si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI e in loro mancanza nella letteratura tecnica (in primo luogo norme internazionali ed estere).
I materiali isolanti si classificano come segue:
A) Materiali fabbricati in stabilimento (ad esempio, blocchi, pannelli, lastre, feltri)
1) materiali cellulari
- composizione chimica organica: plastici, alveolari;
- composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso;
2) materiali fibrosi
- composizione chimica organica: fibre di legno;
- composizione chimica inorganica: fibre minerali;
- composizione chimica mista;
3) materiali compatti
- composizione chimica organica: plastici compatti;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
- composizione chimica mista: agglomerati di legno.
4) combinazione di materiali di diversa struttura
- composizione chimica organica;
- composizione chimica inorganica: composti <<fibre minerali – perlite>>, calcestruzzi leggeri;
- composizione chimica mista: composti perlite - fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
5) materiali multistrato
- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;
- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato di fibre minerali;
- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.
B) Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura
1) materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di urea – formaldeide;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare;
- composizione chimica mista;
2) materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica organica;
- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera;
- composizione chimica mista.
3) materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica organica: plastici compatti;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
- composizione chimica mista: asfalto.
4) combinazione di materiali di diversa struttura
- composizione chimica organica;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
5) materiali alla rinfusa
- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;
- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;
- composizione chimica mista: perlite bitumata.
14.2. Materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate
Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
- dimensioni: lunghezza – larghezza: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali e, in loro assenza, quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori;
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI oppure specificate negli altri documenti progettuali e, in loro assenza, quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori;
- massa areica: deve essere compresa entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali e, in loro assenza, vale quella dichiarata dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettata dalla Direzione dei lavori;
- resistenza termica specifica: deve essere compresa entro i limiti previsti dai documenti progettuali (calcolo in base alla legge 16 gennaio 1991, n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357 (FA 1 - FA 2 - FA 3;.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
- reazioni o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
14.3 Materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera
Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera dovranno essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite a un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei lavori potrà, inoltre, attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc., significativi dello strato eseguito.
14.4 Caratteristiche di idoneità
Entrambe le categorie di materiali isolanti dovranno rispondere a una o più delle caratteristiche di idoneità all'impiego tra quelle incluse nella tabella 3, in relazione alla loro destinazione d'uso: pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.
Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche, si intende che la Direzione dei lavori accetterà quelli proposti dal fornitore, mentre i metodi di controllo saranno quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.
Art. 15
Prodotti per pareti esterne e partizioni interne
15.1 Definizione
Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio.
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta tali categorie di opere.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura: il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione potrà procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione, si intende che la procedura di prelievo dei
campioni, le modalità di prova e la valutazione dei risultati siano quelli indicati nelle norme UNI e, in mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).
15.2 Prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari
I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (v. articolo murature), ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, a loro completamento, alle seguenti:
a) Gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale o alleggerito dovranno rispondere alla norma UNI 8942 parte seconda.
b) Gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 8942 (a esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea). I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto e in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore e approvati dalla Direzione dei lavori.
c) Gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze, alle caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.), alle caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione, alle caratteristiche di comportamento all'acqua e al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto e, in mancanza di questi, quelli dichiarati dal fornitore e approvati dalla Direzione dei lavori.
15.3 Prodotti e componenti per facciate continue
I prodotti e i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e in loro mancanza alle seguenti:
- gli elementi dell'ossatura dovranno avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni e azioni chimiche dell'ambiente esterno e interno;
- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) dovranno essere compatibili chimicamente e fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;
- le parti apribili e i loro accessori dovranno rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) dovranno essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
- le soluzioni costruttive dei giunti dovranno completare e integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e i loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerata automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.
15.4 Prodotti e componenti per partizioni interne prefabbricate
I prodotti e i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e in mancanza alle prescrizioni indicate al punto precedente.
15.5 Prodotti a base di cartongesso
I prodotti a base di cartongesso dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza, avere: spessore con tolleranza ± 0.5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza 0/+2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) e, a seconda della destinazione d'uso, un basso assorbimento d'acqua, una bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato alla barriera al vapore), e i valori di resistenza all'incendio dichiarata e isolamento acustico dichiarati.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore e approvati dalla Direzione dei lavori.
Art. 16
Prodotti per assorbimento acustico
16.1 Definizione
Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma sensibile l'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l'energia sonora riflessa.
Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico α, definito dall'espressione:
α = Wa/Wi
dove Wi è l'energia sonora incidente e Wa è l'energia sonora assorbita.
16.2 Classificazione degli assorbenti acustici
Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parità di struttura (fibrosa o alveolare), la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore.
I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato.
a) Materiali fibrosi
1) minerali (fibra di vetro, fibra di roccia);
2) vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).
b) Materiali cellulari
1) Minerali:
- calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);
- laterizi alveolari;
- prodotti a base di tufo.
2) Sintetici
- poliuretano a celle aperte (elastico-rigido);
- polipropilene a celle aperte.
16.3 Materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate
Per tutti i materiali fonoassorbenti, forniti sotto forma di lastre, blocchi o altre forme geometriche predeterminate, dovranno essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali:
dimensioni: lunghezza - larghezza: varranno le tolleranze stabilite nelle norme UNI oppure specificate negli altri documenti progettuali e, in assenza delle prime due, quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori;
spessore: varranno le tolleranze stabilite nelle norme UNI oppure specificate negli altri documenti progettuali e, in assenza delle prime due, quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori;
massa areica: dovrà rientrare entro i limiti prescritti nella norma UNI applicabile o negli altri documenti progettuali, mentre in assenza di questi varranno i limiti dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettati dalla Direzione dei lavori;
coefficiente di assorbimento acustico: misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI ISO 354, dovrà rispondere ai valori prescritti nel progetto o, in loro assenza, a quelli dichiarati dal produttore e accettati dalla Direzione dei lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
- resistività al flusso d'aria (misurata secondo la norma ISO/DIS 9053);
- reazione e/o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
I prodotti dovranno essere considerati al momento della fornitura, mentre la Direzione dei lavori, ai fini della loro accettazione, potrà procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione, i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra saranno quelli stabiliti dalle norme UNI e, in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali o estere).
16.4 Materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera
Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera dovranno essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite a un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei lavori dovrà inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
16.5 Idoneità
Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti dovranno rispondere a una o più delle caratteristiche di idoneità all'impiego tra quelle della tabella 4, in relazione alla loro destinazione d'uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc.)
Qualora non siano prescritti i valori, varranno quelli proposti dal fornitore e accettati dalla Direzione dei lavori. In caso di contestazione, i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra saranno quelli stabiliti dalle norme UNI e, in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali o estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.
Art. 17
Prodotti per isolamento acustico
17.1 Definizione
Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa.
Questa proprietà è valutata mediante il potere fonoisolante R definito dalla seguente formula:
R = 10 log Wi/Wt
dove:
Wi è l'energia sonora incidente; Wt è l'energia sonora trasmessa.
Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione dei divisori in edilizia possiedono proprietà fonoisolanti.
Per i materiali omogenei, questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica.
Qualora si impieghino sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.), formati cioè da strati di materiali diversi, il potere fonoisolante delle strutture che ne derivano dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e dalla qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento e dall’eventuale presenza di intercapedini d'aria.
17.2 Materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate
Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate si dovranno dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
dimensioni: lunghezza - larghezza: varranno le tolleranze stabilite nelle norme UNI di riferimento oppure specificate negli altri documenti progettuali e, in assenza di queste, quelle dichiarate dal produttore nelle sua documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori;
spessore: varranno le tolleranze stabilite nelle norme UNI di riferimento oppure specificate negli altri documenti progettuali e, in assenza di queste, quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori;
massa areica: dovrà rientrare entro i limiti prescritti nella norma UNI di riferimento o negli altri documenti progettuali e, in assenza di questi, in quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettati dalla Direzione dei lavori;
potere fonoisolante: misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 8270/3, dovrà rispondere ai valori prescritti nel progetto o, in loro assenza, a quelli dichiarati dal produttore e accettati dalla Direzione dei lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni contenute nel progetto, le seguenti caratteristiche:
- modulo di elasticità;
- fattore di perdita;
- reazione o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
I prodotti verranno considerati al momento della fornitura, mentre la Direzione dei lavori, ai fini della loro accettazione, potrà procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione, i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra saranno quelli stabiliti dalle norme UNI di riferimento e, in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali o estere).
17.3 Materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera
Per i materiali fonoisolanti che assumono la loro forma definitiva in opera dovranno essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite a un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei lavori dovrà inoltre controllare la costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
17.4 Idoneità
Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti dovranno rispondere a una o più delle caratteristiche di idoneità all'impiego, come indicato nel punto 22.5, in relazione alla loro destinazione d'uso.
Capo II
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 18 Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere adottando le misure previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando egli totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, nonché obbligato a provvedere a proprio carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori dalla sede del cantiere e recapitate alle pubbliche discariche, ovvero presso aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a procurarsi a propria cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere riutilizzate, queste dovranno essere depositate in un luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso, le materie depositate non dovranno procurare danni ai lavori, alle proprietà pubbliche o private e al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicheranno le relative disposizioni vigenti al momento contenute nel Capitolato generale d’appalto e nel Regolamento dei lavori pubblici.
Art. 19
Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono gli scavi necessari per lo spianamento o la sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, quelli per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche gli scavi che ricadono al di sotto del piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo) qualora rivestano i caratteri sopra accennati.
L’Appaltatore dovrà eseguire tali scavi adoperando gli strumenti e adottando le cautele indispensabili per evitare l’insorgere di danni alle strutture murarie adiacenti, nonché
seguendo le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento al fine di salvaguardare l’incolumità degli operai.
Art. 20
Scavi di fondazione o in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati e a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o ai pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso, saranno considerati alla stregua degli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, alle condutture, ai fossi e alle cunette.
Qualunque siano la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che verrà ordinata dalla Direzione dei lavori all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, rinvenibili nei disegni che accompagnano il presente Capitolato, sono da considerare di stima preliminare e, pertanto, l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire quanto già eseguito, di por mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato e accettato i piani delle fondazioni. Questi saranno generalmente orizzontali, fatta eccezione per le opere che cadono sopra falde inclinate, per le quali dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a
gradini e anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, se necessario, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, seguendo le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, in modo da proteggere, contro ogni pericolo, gli operai, e impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o l’insufficienza di tali puntellature e sbatacchiature, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi, con alcun pretesto, di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 2, lettera f), del D. Lgs. n. 494/1996.
Col procedere delle murature, l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, le quali dovranno essere lasciate in sito, in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però che, a giudizio della Direzione dei lavori e/o del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Art. 21 Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché siano riconosciute idonee dalla Direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie - trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti - non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno essere depositate in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti, dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o le ricostruzioni, che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore resta obbligato, con l’esclusione di qualsiasi ulteriore compenso, a dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni sarà previamente scorticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.
Art. 22 Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbi. L’Appaltatore dovrà, quindi, attenersi alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D. Lgs. n. 494/1996 e a quelle che gli saranno impartite dal Coordinatore per l’esecuzione durante i lavori.
È pertanto vietato gettare dall'alto i materiali, che dovranno invece essere trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, per cui sia le murature che i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni di parti di impianto contenenti amianto, l’Appaltatore dovrà provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni occorrenti per la rimozione e lo smaltimento in discarica autorizzata del materiale di risulta.
Tutti i materiali metallici e non provenienti dalle demolizioni degli impianti dovranno essere avviati alla discarica autorizzata appositamente prevista per tali materiali, con le modalità previste per legge.
Nelle demolizioni e rimozioni, l'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare in sito e disporre in modo da non deteriorare i materiali recuperabili, i quali dovranno potersi reimpiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte nei disegni allegati al progetto. Qualora, anche per mancanza di puntellamenti o delle necessarie precauzioni, venissero demolite altre parti o oltrepassati i limiti fissati, l’Appaltatore, a sua cura e spese, e quindi senza alcun compenso, dovrà ricostruire e rimettere in pristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, dovranno essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando le opportune cautele per non danneggiarli durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia, di trasporto e di assestamento, nonché per evitarne la dispersione.
Dovranno essere prese le precauzioni occorrenti, impiegando teli e schermature, per la protezione delle porzioni di edificio non demolite né rimosse, al fine di preservarli per il successivo riutilizzo o per la loro conservazione. Una speciale cura andrà presa nella salvaguardia degli infissi, delle vetrate e degli impianti a ridosso dei quali si opera,.
I materiali eventualmente riutilizzabili restano tutti di proprietà della Stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati ai prezzi indicati nell'elenco riportato nel presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e dalle rimozioni dovranno essere trasportati dall'Appaltatore, sempre a sua cura e spesa, fuori del cantiere nelle discariche autorizzate.
Art. 23
Opere e strutture di muratura: costruzione e consolidamento
23.1 Malte
23.1.1 Malte per murature: composizione e caratteristiche
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli articoli 7 e 8.
Sarà consentito l'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte, purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli indicati, il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministeriale 3 giugno 1968.
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume nella tabella appresso riportata (ripresa dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 20 novembre 1987, n. 103):
Tipo di malta e sua composizione
Classe | Tipo di malta | Composizione | ||||
Cemento | Calce aerea | Calce idraulica | Sabbia | Pozzolana | ||
M4 | Idraulica | -------- | -------- | 1 | 3 | -------- |
M4 | Pozzolanic a | -------- | 1 | -------- | -------- | 3 |
M4 | Bastarda | 1 | -------- | 2 | 9 | -------- |
M3 | Bastarda | 1 | -------- | 1 | 5 | -------- |
M2 | Cementizia | 1 | -------- | 0,5 | 4 | -------- |
M1 | Cementizia | 1 | -------- | -------- | 3 | -------- |
Malte di diverse proporzioni nella composizione, confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate nella tabella qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai seguenti valori (ripresi dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 20 novembre 1987, n. 103):
12 N/mm2 [120 Kgf/cm2] per l’equivalenza alla malta M1
8 N/mm2 [ 80 Kgf/cm2] per l’equivalenza alla malta M2
5 N/mm2 [ 50 Kgf/cm2] per l’equivalenza alla malta M3
2,5 N/mm2 [ 25 Kgf/cm2] per l’equivalenza alla malta M4
23.1.2 Malte additivate
Le malte possono essere additivate con agenti chimici, dosati in piccole quantità, che hanno la proprietà di migliorarne le caratteristiche meccaniche.
Le malte additivate si distinguono in:
a) malte additivate con agenti espansivi, che determinano un aumento di volume dell’impasto e, in genere, hanno anche un effetto fluidificante. Trovano applicazione nelle iniezioni di malte o boiacche per il consolidamento delle strutture degradate, quali volte, muri portanti, sottofondazioni, ecc.
L’agente espansivo, se del tipo in polvere, dovrà essere aggiunto agli altri componenti della malta nella percentuale in peso dell’1% rispetto al peso del cemento, salvo diverse prescrizioni del Direttore dei lavori, e sarà mescolato agli stessi allo stato secco, vale a dire prima di aggiungere la quantità di acqua necessaria; qualora sia di tipo liquido, dovrà essere aggiunto alla miscela secca, formata da inerti e leganti, solo dopo l’avvenuta miscelazione con l’acqua.
Per la conservazione dell’agente espansivo, si dovranno seguire le istruzioni fornite dal produttore, che in genere impongono la conservazione in recipienti ben chiusi e depositati in un ambiente fresco e asciutto. In ogni caso, prima dell’utilizzo, bisognerà attendere il parere del Direttore dei lavori.
b) malte additivate con agenti antiritiro, che determinano una riduzione della quantità d’acqua normalmente occorrente per il confezionamento di impasti facilmente lavorabili, che risultano così caratterizzati da assenza di ritiro volumetrico e fessure,
elevata fluidità e resistenza meccanica. Il campo d’impiego attiene al confezionamento di malte o betoncini cementizi, a consistenza plastica o fluida, da mettere in opera manualmente o per iniezione, nei casi in cui sia necessario garantire un limitato o nullo ritiro idraulico dell´impasto; ad esempio: riempimento di vuoti e cavità di grande volumetria, sottomurazioni, ancoraggio di zanche e tirafondi, realizzazione di giunti rigidi, riempimento di guaine di precompressione di soluzione economicamente conveniente per il confezionamento di grandi volumi cementizi.
L’agente antiritiro dovrà essere aggiunto nella quantità indicata dal produttore e miscelato con appropriata quantità d’acqua e inerti di piccola o media granulometria, in funzione della consistenza desiderata o dell´impiego previsto.
Per la conservazione dell’agente antiritiro, si dovranno seguire le istruzioni fornite dal produttore, che in genere impongono la conservazione in recipienti ben chiusi e depositati in un ambiente fresco e asciutto. In ogni caso, prima dell’utilizzo, bisognerà attendere il parere del Direttore dei lavori.
23.2 Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione
Nella costruzione delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, delle piattabande e degli archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
- ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte; gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico delle acque reflue, immondizie, ecc.);
- il passaggio delle condutture elettriche, telefoniche e per l’illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli, i dispositivi di arresto di porte e finestre, le zanche, le soglie, le inferriate, le ringhiere, i davanzali, ecc.
Ciò per far sì che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature dovrà essere iniziata e proseguita uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti sia fra le loro parti.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. Dovranno mettersi in opera con i giunti alternati e, in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna, posati sopra un abbondante strato di malta, premuti sopra lo stesso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.
I giunti non dovranno essere rabboccati durante la costruzione per conferire maggiore presa all'intonaco o alla stuccatura col ferro, mentre la loro larghezza non dovrà essere maggiore di 8 mm né minore di 5.
Le malte da impiegarsi per l’esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno realizzate a corsi ben allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.
Nel caso in cui la muratura dovesse essere eseguita con paramento a vista (cortina), si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, ben formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali e alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento, i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica e di cemento, diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro, in modo da evitare ogni sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e i 10 mm all'estradosso.
All'innesto con i muri, da costruirsi successivamente, dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.
Qualora il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché a fine lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. dovranno essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto. La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati gli architravi (cemento armato, acciaio), delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà realizzato un opportuno strato impermeabile, drenante, ecc. al fine di impedire la risalita dell’acqua per capillarità.
23.3 Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche
Si dovrà fare riferimento alle << Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura >> contenute nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 20 novembre 1987, n. 103, e alla relativa circolare ministeriale di istruzioni n. 30787 del 4
gennaio 1989.
In particolare, per i diversi tipi di muratura, sono da prendere in considerazione le seguenti prescrizioni.
a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali
Si tratta di muratura costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in opera in strati regolari, di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.
Tali elementi possono essere di:
- laterizio normale;
- laterizio alleggerito in pasta;
- calcestruzzo normale;
- calcestruzzo alleggerito;
ed essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).
b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali
Si tratta di muratura costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.
Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili né sfaldabili, e resistenti al gelo qualora siano esposte direttamente agli agenti atmosferici.
Non devono, inoltre, contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici. Xxxxxx presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente removibili,
possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato e buona adesività alle malte. In particolare, gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza
determinabili secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 20 novembre 1987, n. 103.
L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti è subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati e al ripristino della freschezza delle superficie a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.
Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:
1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in strati pressoché regolari;
2) muratura listata, costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti a interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza e a tutto lo spessore;
3) muratura di pietra squadrata, composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera in strati regolari.
23.4 Muratura portante: particolari costruttivi
L'edificio a muratura portante, di uno o più piani, dovrà essere concepito come una struttura tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali e orizzontali.
A tal fine, si dovranno tener presenti le seguenti disposizioni relative ai diversi elementi che compongono la struttura.
a) Collegamenti
I tre sistemi di elementi piani sopraddetti dovranno essere opportunamente collegati tra loro.
Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.
Inoltre, essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di tessitura dei solai, la funzione di collegamento potrà essere espletata dai solai stessi purché risultino adeguatamente ancorati alla muratura.
Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sarà di norma realizzato mediante un cordolo di calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla metà di detto spessore.
b) Cordoli
In corrispondenza dei solai di piano e di copertura, si realizzeranno i cordoli, generalmente in cemento armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante e comunque non inferiore a 12 cm e di altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla metà dello spessore del muro.
Per i primi tre orizzontamenti, a partire all'alto, l'armatura minima dei cordoli sarà di almeno 6 cm2 , con diametro non inferiore a 12 mm.
In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sarà aumentata di 2 cm2 per piano.
La stessa armatura dovrà essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la struttura in elevazione.
In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6% dell'area del cordolo.
Le staffe dovranno essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm e poste a distanza non superiore a 30 cm.
Per edifici con più di 6 piani, entro e fuori terra, l'armatura dei cordoli sarà costituita da tondi con diametro non inferiore a 14 mm2 e staffe con diametro non inferiore a 8 mm.
Negli incroci a L, le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per una lunghezza pari ad almeno 40 diametri, mentre lo squadro delle barre dovrà abbracciare sempre l'intero spessore del cordolo.
c) Incatenamenti orizzontali interni
Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli dei solai, dovranno essere realizzati per mezzo di armature metalliche e avere le estremità efficacemente ancorate ai cordoli.
Nella direzione di tessitura del solaio, potranno essere omessi gli incatenamenti se il collegamento è assicurato dal solaio stesso.
In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio, gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cm2 per ogni campo di solaio.
d) Spessori minimi dei muri
Lo spessore dei muri non potrà essere inferiore ai seguenti valori:
- muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;
- muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;
- muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;
- muratura di pietra squadrata 24 cm;
- muratura listata 40 cm;
- muratura di pietra non squadrata 50 cm.
23.5 Paramenti per le murature di pietrame
Per le facce a vista delle murature di pietrame, la Direzione dei lavori potrà prescrivere l’esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:
a) con pietra rasa e teste scoperte (a opera incerta);
b) a mosaico greggio;
c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;
d) con pietra squadrata a corsi regolari.
a) Nel paramento con << pietra rasa e teste scoperte >> (a opera incerta), il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana, mentre le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate e adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 cm.
La rientranza totale delle pietre di paramento non dovrà essere mai minore di 0,25 mm e nelle connessure esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie.
b) Nel paramento a << mosaico greggio >>, la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col martello, mentre la grossa punta - a superficie perfettamente piana e a figura poligonale - e i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie.
Per tutto il resto, si seguiranno le norme indicate per il parametro a pietra rasa.
c) Nel paramento a << corsi pressoché regolari >>, il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi
orizzontali, di altezza che può variare da corso a corso e non rimanere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.
d) Nel paramento a << corsi regolari >>, i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista rettangolare e lavorati a grana ordinaria, nonché avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso. Qualora i vari corsi non avessero uguale altezza, i conci dovranno essere disposti in ordine decrescente, in modo che si passi dai corsi inferiori a quelli superiori, ma in ogni caso la differenza tra due corsi successivi non potrà essere maggiore di 5 cm. La Direzione dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi e, ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio per il rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa e non potrà essere mai minore di 1 cm nei giunti verticali.
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm, mentre l'altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm.
In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di 10 cm e le connessure dovranno avere larghezza non maggiore di 1 cm.
Per tutti i tipi di paramento, le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.
Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.
Per quanto attiene alle connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura.
Per le volte in pietrame, si impiegheranno, per quanto possibile, pietre di forma regolare, aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello.
In tutte le specie di paramenti, la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendole con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lasciandola con appositi ferri, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.
Art. 24
Opere e strutture in calcestruzzo: esecuzione e consolidamento
24.1 Impasti di conglomerato cementizio
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'allegato 1 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e dalla Circolare 10 aprile 1997, n. 65/XX.XX. dello stesso Ministero contenente << Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto 16 gennaio 1996 >>.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività.
L'impasto dovrà essere fatto con mezzi idonei e il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati, occorre riferirsi alla norma UNI 7163, la quale precisa le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna e fissa le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del fabbricante e le prove atte a verificarne la conformità.
24.2 Controlli sul conglomerato cementizio
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del decreto ministeriale 9 gennaio 1996, laddove il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione, che dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articolerà nelle seguenti fasi: valutazione preliminare della resistenza, controllo di accettazione e prove complementari (v. paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2 al citato decreto ministeriale).
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle suddette fasi verranno effettuati al momento della posa in opera nei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.
24.3 Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale, l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche del decreto ministeriale 9 gennaio 1996.
In particolare:
a) gli impasti dovranno essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto dovrà essere convenientemente compatto, mentre la sua superficie dovrà essere mantenuta umida per almeno tre giorni.
Non si dovrà mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso a opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si dovranno realizzare possibilmente nelle regioni di minore sollecitazione e in ogni caso dovranno essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra potranno effettuarsi mediante:
- saldature, da eseguire in conformità alle peculiari norme in vigore;
- manicotto filettato;
- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso, la lunghezza di sovrapposizione in retto dovrà essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non dovrà superare 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate dovranno presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro, mentre gli ancoraggi dovranno rispondere a quanto prescritto nel punto 5.3.3 del decreto ministeriale 9 gennaio 1996.
Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non potranno essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell'armatura resistente dovrà distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure dovranno essere aumentate, e al massimo portate rispettivamente a 2 cm per le
solette e a 4 cm per le travi e i pilastri, in presenza di salsedine marina e altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiederanno l’assunzione di opportuni provvedimenti intesi a evitarne il distacco (ad esempio, la messa in opera di reti).
Le superfici delle barre dovranno essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie e aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare, si dovrà considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) Il disarmo dovrà avvenire per gradi e in modo da evitare azioni dinamiche, ma in ogni caso non prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione in merito è lasciata al giudizio del direttore dei lavori.
24.4 Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso, l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n.
1086, e nelle relative norme tecniche attuative vigenti.
Nelle zone sismiche, valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo e che l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e ai disegni facenti parte del progetto e allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e la verifica da parte della Direzione dei lavori del progetto delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.
24.5 Consolidamento
24.5.1 Generalità
Nella concezione ed esecuzione degli interventi di seguito illustrati, particolare attenzione dovrà essere posta ai problemi della durabilità; in particolare, ove si utilizzino elementi metallici, sarà consigliabile l'uso di materiali autopassivanti.
I provvedimenti tecnici in questione riguardano le modalità esecutive a carattere locale, che possono costituire le singole fasi di realizzazione degli interventi. Il progetto generale, che considera il comportamento globale del fabbricato in fase sismica, rimane il fattore principale che assicurerà la buona riuscita dell'opera, dal quale quindi non è mai possibile prescindere e dalla cui organicità dovranno derivare i singoli interventi.
24.5.2 Strutture in elevazione
Per la riparazione e il rafforzamento locale delle strutture in elevazione, si potrà ricorrere a uno o più dei seguenti provvedimenti tecnici:
- iniezioni di miscele leganti;
- ripristino localizzato con conglomerati;
- ripristino e rinforzo dell'armatura metallica;
- cerchiature di elementi strutturali;
- integrazione d’armatura con l'applicazione di lamiere metalliche;
- rinforzo con tiranti.
Nei casi in cui l'intervento consista nel ripristinare strutture cementizie per porzioni o tratti di entità considerevoli potrà essere usato calcestruzzo ordinario, che abbia resistenza e modulo elastico non troppo diversi da quelli del calcestruzzo esistente; l'aderenza del getto all'elemento da riparare potrà essere migliorata mediante l'applicazione di uno strato adesivo.
Per conciliare le esigenze di elevata resistenza e buona lavorabilità dei getti potrà essere opportuno usare additivi fluidificanti (che in genere migliorano anche l'adesione al materiale preesistente).
Xxxxxx, in generale, è anche l'uso di calcestruzzi o malte con additivi che realizzino un'espansione volumetrica iniziale capace di compensare o addirittura superare il ritiro.
Questo accorgimento permetterà la creazione di modesti stati di coazione, benefici per l'inserimento dei nuovi getti; sarà peraltro essenziale utilizzare casseri contrastanti.
24.5.3 Iniezioni con miscele leganti
Le iniezioni sotto pressione di materiali (miscele cementizie e di resine), di opportuno modulo elastico e con spiccate proprietà di aderenza al calcestruzzo e all'acciaio, potranno essere usate soltanto per la risarcitura di lesioni la cui apertura non superi i 3-4 mm.
L'impiego di resine - che si prestano bene a essere usate per iniezioni anche mescolate con inerti fini - migliorerà la resistenza sia a compressione che a trazione. Infatti, in funzione di molti fattori, fra cui anche il tipo di inerti, si otterranno moduli elastici molto variabili: da
20.000 kg/cm2 a valori simili a quelli del calcestruzzo ordinario.
Le caratteristiche finali delle miscele dipenderanno sensibilmente, tra l'altro, dalle condizioni ambientali (temperature e umidità) nelle quali avverrà la loro maturazione. Pertanto, sarà necessario che lo studio delle modalità di preparazione tenga conto delle effettive condizioni ambientali prevedibili e si provveda, in sede di esecuzione, al controllo delle condizioni stesse, eventualmente con misurazioni della temperatura e dell'umidità.
Risarciture di lesioni localizzate di piccola entità si potranno effettuare con miscele prevalentemente di resine con viscosità e pressioni dipendenti dalle ampiezze delle stesse. Si raccomanda di usare pressioni non troppo elevate per non indurre stati di coazione eccessivi nell'elemento iniettato. Si sconsigliano iniezioni di resina per lesioni rilevanti al fine di evitare eccessivi riscaldamenti prodotti dalla polimerizzazione della miscela.
Si dovranno effettuare le seguenti operazioni:
a) pulizia dalla polvere o dalle altre impurità delle superfici danneggiate con l'eliminazione del materiale disgregato;
b) pulizia in profondità con aria o acqua in pressione;
c) sigillatura delle lesioni con stucco o intonaco e predisposizione di tubicini di ingresso della miscela che sarà costituita generalmente da resina pura o debolmente caricata.
La tecnica descritta sarà però da evitare qualora le lesioni siano molto piccole (ad esempio, attorno al decimo di millimetro) perché in tal caso l'iniezione diventerebbe difficoltosa e richiederebbe pressioni elevate, con esito incerto e possibilità di effetti negativi difficilmente controllabili sulle parti di struttura lesionate. In casi del genere, si raccomanda di non fare affidamento sul completo ripristino della continuità dell'elemento fessurato, ma soltanto su una percentuale cautelativa che tenga conto appunto della probabile presenza di lesioni e distacchi non iniettati.
24.5.4 Ripristino localizzato con conglomerati
Qualora siano presenti lesioni con apertura superiore ai 3-4 mm ovvero il calcestruzzo si presenti fortemente degradato o frantumato, il ripristino dell'elemento danneggiato verrà effettuato mediante il getto localizzato di conglomerato, che potrà essere, a seconda dei casi, di tipo:
- ordinario;
- additivato, con spiccata proprietà di aderenza al preesistente calcestruzzo e alle armature di tipo spruzzato (gunite, spritzbeton, ecc.), adoperabile soltanto su nuclei integri e per spessori non eccessivi;
- composto da resine.
Qualsiasi intervento dovrà essere preceduto dalla scarificazione nel calcestruzzo con la rimozione di tutte le parti disgregate.
La riparazione con getto di calcestruzzo, ordinario o con additivi, è la più frequente nel caso che si presenti una parziale disgregazione del materiale (eventualmente evidenziabile anche con una debole percussione).
Eseguite le occorrenti puntellature o tirantature provvisorie, si procederà nella maniera seguente:
a) eliminazione di tutte le parti disgregate o parzialmente espulse ponendo attenzione a non danneggiare le armature presenti;
b) eventuale iniezione della parte messa a nudo;
c) pulizia della superficie con aria compressa e lavaggio; qualora si rendesse necessario l'inserimento di nuove armature, dopo l'operazione indicata alla lettera a), si proseguirà con le operazioni appresso elencate:
- messa in opera di nuove armature mediante saldatura alle preesistenti, semplice legatura con spinotti o con barre infilate in fori trapanati nella parte di calcestruzzo indenne (successivamente iniettati); quest'ultimo intervento si effettuerà quando non si ritenga sufficiente, per il collegamento tra vecchio e nuovo, la sola aderenza del calcestruzzo o la resistenza dell'adesivo spalmato prima del getto;
- posizionamento dei casseri e loro eventuale contrasto;
- eventuale spalmatura di adesivo tra vecchio calcestruzzo e nuovo getto;
- esecuzione del getto di calcestruzzo e di malta, prima che l'eventuale adesivo abbia iniziato la polimerizzazione; un'analoga tecnica, utilizzabile quando il danno sia limitato al copriferro o poco di più, consiste nell’applicazione di un’intonacatura con malta cementizia a ritiro compensato, posta in opera mediante spruzzatura.
Questo tipo di applicazione (opportuno per spessori non superiori a 3 cm) sarà conveniente nella riparazione delle pareti di cemento armato. In questo caso, la riparazione si effettuerà applicando uno o più strati di rete elettrosaldata e collegando i due strati con barre, spinotti o gabbie staffate passanti attraverso la parete; i collegamenti saranno completati iniettando i fori di attraversamento.
Il materiale per la ricostruzione dell'elemento potrà essere anche malta di resina con il vantaggio di avere una resistenza e un'adesione elevate, ma con la possibilità di introdurre una zona con moduli elastici e resistenze generalmente diversi da quelli del calcestruzzo.
24.5.5 Ripristino e rinforzo dell'armatura metallica
Se necessario, le armature andranno integrate, ponendo particolare cura all'ancoraggio delle nuove armature e alla loro solidarizzazione all'elemento esistente.
Il rinforzo potrà essere realizzato localmente, con l'aggiunta di nuove barre, o interessare l'intera struttura, con l'inserimento di elementi aggiuntivi in cemento armato o in acciaio, resi collaboranti con quelli esistenti. In presenza di pilastri fortemente danneggiati alle estremità, la riparazione dovrà prevedere anche il rinforzo delle armature longitudinali e trasversali.
Il getto di completamento potrà essere eseguito con malta o calcestruzzo a stabilità volumetrica oppure con malta o calcestruzzo ordinari assicurando in ogni caso l'aderenza tra il nuovo e il vecchio calcestruzzo.
Il rinforzo dei nodi trave-pilastro dovrà assicurare il miglioramento dell'ancoraggio delle armature e una continuità meccanica sufficiente a trasmettere gli sforzi massimi sopportabili dalle sezioni di estremità interessate, contenere il conglomerato e le armature nei riguardi dell’espulsione trasversale, mediante opportuna staffatura.
Qualora i nodi trave-pilastro siano tanto danneggiati da rendere tecnicamente difficile la loro riparazione, la funzione statica degli elementi strutturali convergenti nei nodi dovrà essere attribuita ad altri elementi portanti dell'ossatura.
Per ripristinare l'efficienza di barre ingobbate, occorrerà realizzare un provvedimento diretto di riparazione, costituito, ad esempio, da saldatura di spezzoni di barre o di angolari a cavallo del tratto danneggiato e da inserimenti di armature trasversali per ridurre la lunghezza libera di inflessione.
Il caso di un insufficiente o mal disposto ancoraggio delle barre dei pilastri si potrà risolvere con armature saldate passanti entro fori praticati attraverso i nodi e successivamente ricoperti con malta cementizia a ritiro compensato o epossidica e/o con iniezioni di resina. Nuove barre potranno essere saldate anche in elementi inflessi a cavallo delle sezioni danneggiate per difetto di armature longitudinali, con adeguato prolungamento per l'ancoraggio.
In elementi sottoposti a forze di taglio e nei nodi dei telai potranno essere applicate staffe x xxxxxxx per quanto possibile perpendicolari alla lesione. Le armature andranno, poi, protette con intonaco cementizio a ritiro compensato.
In ogni caso gli ancoraggi delle barre e le loro giunzioni mediante saldatura saranno migliorati dal confinamento realizzato da una fitta armatura trasversale che avvolga la zona trattata.
Per l'acciaio in barre, quando ne sia previsto il collegamento alle armature esistenti tramite saldature, si raccomanda di controllare la saldabilità, sia di quelle esistenti che di quelle aggiuntive, o meglio la capacità di sopportare l'unione senza divenire fragile.
24.5.6 Cerchiature di elementi strutturali
L'effetto della cerchiatura si ottiene con staffe o altre armature trasversali di contenimento e ha lo scopo di contrastare le deformazioni trasversali del calcestruzzo, prodotte dalle tensioni di compressione longitudinali, migliorandone le caratteristiche di resistenza e di duttilità.
Tali armature potranno essere costituite da semplici collari di lamierino, ovvero da eliche di filo d'acciaio, oppure da vere e proprie strutture di carpenteria metallica, calastrellate o più raramente reticolate. Le armature esterne dovranno essere protette mediante intonaco cementizio o gunite armata con rete.
La cerchiatura si potrà realizzare anche con la messa in opera di armature trasversali, generalmente chiuse, quali staffe (eventualmente saldate), spirali, collari o profilati saldati a formare una struttura chiusa.
24.5.7 Integrazioni di armatura con l'applicazione di lamiere metalliche
Un'armatura aggiuntiva, se necessaria, potrà essere realizzata mediante piastre di acciaio, applicate sulla superficie dell'elemento strutturale da rinforzare o da riparare e a questo solidarizzate opportunamente.
Nel caso di piastre sollecitate a taglio o compressione, dovrà porsi attenzione al pericolo di instabilità, ma, in ogni caso, questa tecnica comporterà un aumento della rigidezza dell'elemento riparato.
Le piastre dovranno essere opportunamente protette dalla corrosione.
Tale tecnica consisterà nella solidarizzazione tramite incollaggio e chiodature di lamiere o profilati su elementi in cemento armato e potrà essere usata in casi particolari in cui non siano applicabili metodi tradizionali; ne potrà esserne giustificato l'impiego, ad esempio, quando si riscontrino:
a) danni nella parte tesa di elementi inflessi. In tal caso, la lamiera avrà la funzione di armatura tesa e la resina e i chiodi assicureranno la trasmissione delle forze di scorrimento;
b) danni in zone sottoposte a taglio. In questo caso, la lamiera dovrà essere posta, in genere, a cavallo fra la zona tesa e quella compressa; in quest'ultima andranno posti i connettori di collegamento trasversale per prevenire fenomeni di instabilità della lamiera stessa, alla quale viene affidato il compito di trasmettere le forze di scorrimento;
c) danni per eccessiva trazione o nelle zone di ancoraggio delle barre di armatura.
L'incollaggio delle lamiere potrà essere ammesso qualora il conglomerato presenti buone caratteristiche di resistenza.
In ogni caso le operazioni da eseguire saranno:
1) la pulizia della superficie da incollare, previa asportazione dello strato di calcestruzzo degradato mediante energica azione di spicconatura e di martellinatura;
2) l’applicazione di successivi strati di malta di resina per regolarizzare, ove necessario, la superficie (si raccomanda di non superare, per lo spessore di ogni strato, valori intorno a 5-6 mm);
3) l’incollaggio delle lamiere con adesivo spalmato. Le lamiere dovranno essere tenute in sito con chiodi a espansione con puntelli forzanti fino a indurimento;
4) in alternativa al punto 3), l’impiego di lamiere con successive iniezioni di resina;
5) la protezione delle lamiere con prodotti anticorrosivi.
Il rinforzo di elementi in cemento armato potrà conseguirsi mediante tiranti di acciaio posti in tensione seguendo la tecnica della precompressione, oppure delle chiodature pretese.
In ogni caso dovrà verificarsi che l'intervento non provochi dannosi stati di coazione.
24.5.8 Fondazioni
Il consolidamento delle fondazioni potrà conseguirsi:
- con la costruzione, ove possibile, di travi in cemento armato per il collegamento dei plinti nelle due direzioni, in guisa da realizzare un reticolo orizzontale di base;
- con la costruzione di setti in cemento armato al livello di primo interpiano, in modo da costruire nel suo complesso una struttura scatolare rigida;
- con l'approfondimento delle strutture fondali mediante pali di piccolo o medio diametro, fortemente armati;
- con l'allargamento della base d'appoggio mediante sottofondazione in cemento armato oppure mediante la costruzione di cordolature laterali in cemento armato;
- con rinforzi localizzati delle strutture di fondazione (fasciature in acciaio o in cemento armato presollecitato, cerchiature, ecc.).
Nei casi in cui l'intervento consista nel ripristinare strutture cementizie per porzioni o tratti di entità considerevoli, potrà essere usato calcestruzzo ordinario, che abbia resistenza e modulo elastico non troppo diversi da quelli del calcestruzzo esistente; l'aderenza del getto all'elemento da riparare potrà essere migliorata mediante l'applicazione di uno strato adesivo.
Per conciliare le esigenze di elevata resistenza e buona lavorabilità dei getti, potrà essere opportuno impiegare additivi fluidificanti (che, in genere, migliorano anche l'adesione al materiale preesistente).
Risulterà idoneo, generalmente, anche l'uso di calcestruzzi o malte con additivi che realizzino un'espansione volumetrica iniziale capace di compensare o addirittura superare il
ritiro. Questo accorgimento permette di creare modesti stati di coazione, benefici per l'inserimento dei nuovi getti; sarà, peraltro, essenziale utilizzare casseri contrastanti.
Art. 25
Strutture in acciaio e manufatti in acciaio
25.1 Generalità
Le strutture in acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 << Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica >>, dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 << Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche >>, dalle circolari e dai decreti ministeriali in vigore attuativi di tali leggi.
L'Impresa sarà tenuta a presentare, a sua cura e spese, in tempo utile, vale a dire prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame e all'approvazione della Direzione dei lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.
25.2 Collaudo tecnologico dei materiali
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'impresa ne darà comunicazione alla Direzione dei lavori, specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi e il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:
- attestato di controllo;
- dichiarazione che il prodotto è << qualificato >> secondo le norme vigenti.
La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato, da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni qual volta che lo riterrà opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione e ai requisiti di progetto. Per quanto concerne i prodotti non qualificati, la Direzione dei lavori dovrà effettuare – presso laboratori ufficiali - tutte le prove meccaniche e chimiche necessarie per disporre di idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura.
Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'impresa.
Le prove e le modalità di esecuzione delle stesse sono quelle prescritte dal decreto ministeriale 9 gennaio 1996 e successivi aggiornamenti, nonché altre eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.
25.3 Controlli in corso di lavorazione
L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori, alla quale è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, le strutture siano conformi ai disegni di progetto ed eseguite a perfetta regola d'arte.
La Direzione dei lavori si riserva, altresì, il diritto di chiedere il premontaggio in officina, totale o parziale, di strutture particolarmente complesse, secondo modalità da concordare di volta in volta con l'Impresa.
La Direzione dei lavori procederà all’accettazione provvisoria dei materiali metallici lavorati, scevri di qualsiasi verniciatura. Ogni qual volta che le strutture metalliche lavorate si rendano pronte per il collaudo, l'Impresa ne informerà la Direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
25.4 Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene o altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia e il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive, mentre la rimozione dei collegamenti provvisori e degli altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando questi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni, si dovrà procedere all’alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente.
Qualora il diametro del foro alesato risultasse superiore al diametro sopraccitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da un laboratorio ufficiale in data non anteriore a un mese.
Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
L'assemblaggio e il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sull’eventuale sottostante sede stradale, salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni e i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, e in particolare:
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
- per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.
25.5 Prove di carico e collaudo statico
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei lavori un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle prove di carico e al collaudo statico delle strutture. Tali operazioni verranno condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali emanati in applicazione della legge n. 1086/1971.
Art. 26
Esecuzione coperture continue (piane)
26.1 Definizione
Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua è assicurata indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura.
Convenzionalmente vengono suddivise nelle seguenti categorie:
- copertura senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione o senza;
- copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione o senza.
26.2. Strati funzionali
Quando non sia diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non siano sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopraccitate sarà composta dai seguenti strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178).
a) La copertura priva di termoisolamento e non ventilata sarà costituita dai seguenti elementi fondamentali:
1) l'elemento portante, con funzioni strutturali;
2) lo strato di pendenza, con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;
3) l'elemento di tenuta all'acqua, con funzione di realizzare la prefissata impermeabilità all'acqua meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute all'ambiente esterno;
4) lo strato di scorrimento;
5) lo strato di protezione, con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche, chimiche e/o con funzione decorativa.
b) La copertura ventilata ma non termoisolata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
1) l'elemento portante;
2) lo strato di ventilazione, con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico delle coperture attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;
3) lo strato di pendenza (se necessario);
4) l’elemento di tenuta all'acqua;
5) lo strato di protezione.
c) La copertura termoisolata, ma non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
1) l'elemento portante;
2) lo strato di pendenza;
3) lo strato di schermo o la barriera al vapore, con funzione di impedire (schermo) o ridurre (barriera) il passaggio del vapor d'acqua e ridurre i fenomeni di condensa;
4) l’elemento di tenuta all'acqua;
5) l’elemento termoisolante, con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della copertura;
6) lo strato filtrante;
7) lo strato di protezione.
d) La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
1) l'elemento portante, con funzioni strutturali;
2) l'elemento termoisolante;
3) lo strato di irrigidimento o supporto, con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i carichi previsti;
4) lo strato di ventilazione;
5) l'elemento di tenuta all'acqua;
6) lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;
7) lo strato di protezione.
e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari, perché dovuti alla soluzione costruttiva scelta, dovrà essere coerente con le indicazioni della norma UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di copertura.
26.3 Materiali
Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto e, qualora il progetto non contenesse le specificazioni necessarie o queste risultassero insufficienti, si rispetteranno prescrizioni riportate di seguito.
1) Per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente Capitolato per i calcestruzzi, le strutture metalliche, le strutture miste acciaio-calcestruzzo, le strutture o i prodotti di legno, ecc.
2) Per l'elemento termoisolante, si farà riferimento all'articolo sui materiali per l’isolamento termico e si curerà inoltre che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, curati i punti particolari, assicurati adeguati punti di fissaggio e/o sia garantita una mobilità termoigrometrica rispetto allo strato contiguo.
3) Per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del materiale, si verificherà la sua capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel tempo.
4) Lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di collegamento con l'ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc., capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti.
5) Lo strato di tenuta all'acqua sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.
Per quanto attiene alle caratteristiche delle membrane, si farà riferimento a quelle indicate nell'articolo Prodotti per coperture. In fase di posa si dovranno curare: la corretta realizzazione dei giunti, utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), e le modalità di realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperature, ecc.) e di sicurezza. Particolare attenzione sarà prestata all'esecuzione dei bordi, dei punti particolari, dei risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato.
Per quanto concerne le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta, si farà riferimento a quelle indicate nell'articolo Prodotti per coperture. In fase di posa si dovrà porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano continuità anche nei punti particolari quali risvolti, asperità ed elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).
Sarà curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) o altre situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di progetto.
6) Lo strato filtrante o di scorrimento, quando previsto, sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con fogli di non tessuto sintetico o altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei lavori. Sarà curata la sua corretta collocazione nel sistema di
copertura e la sua congruenza rispetto all'ipotesi di funzionamento, con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili.
7) Lo strato di protezione sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto. I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste nell'articolo loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione, quest'ultima sarà eseguita secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che non si formino incompatibilità meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante.
8) Lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati; pertanto, si rinvia per i materiali allo strato funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione, si curerà che il piano (o i piani) inclinato che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che in esso non si formino avvallamenti più o meno estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno inoltre le zone raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.
9) Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratteristiche (v. articolo Prodotti per coperture continue). Nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.) e saranno seguiti gli accorgimenti già descritti per lo strato di tenuta all'acqua.
10) Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma. Il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo del presente Capitolato a esso applicabile.
Per la realizzazione in opera, si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore e accettate dalla Direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o alle precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.
26.4 Compiti del Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.
b) A conclusione dell'opera, eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento, riproducendo battenti di acqua, condizioni di carico e di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili a opera ultimata) e le prescrizioni attinenti alla successiva manutenzione.
Art. 27
Opere di impermeabilizzazione
27.1 Definizione
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.
Si distinguono in:
- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.
27.2 Categorie di impermeabilizzazioni
Le impermeabilizzazioni vengono suddivise nelle seguenti categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
c) impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).
27.3 Materiali
Per la realizzazione delle diverse categorie, si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri documenti progettuali e, ove non siano specificate in dettaglio nel progetto o a suo completamento, si rispetteranno le seguenti prescrizioni:
1) per quanto concerne le impermeabilizzazioni di coperture, si rinvia alle indicazioni contenute nel presente capitolato per esse;
2) per quanto riguarda le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, si rinvia alle indicazioni contenute nel presente capitolato;
3) per quanto attiene all’impermeabilizzazione di opere interrate, valgono le prescrizioni riportate di seguito.
a) Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o a rotolo, si sceglieranno i prodotti che - per resistenza meccanica a trazione, agli urti e alla lacerazione - meglio si prestano a sopportare l'azione del materiale di rinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele). Le resistenze necessarie potranno essere raggiunte collocando in opera strati complementari e/o di protezione e, a completamento, si adotteranno anche soluzioni adeguate per ridurre, entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti nel terreno. Durante la fase di realizzazione si avrà cura, inoltre, di eseguire accuratamente i risvolti, i punti di passaggio delle tubazioni, ecc. al fine di evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.
b) Per le soluzioni che adottino prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi per la circolazione di aria), si opererà come indicato nel comma a) per quanto attiene alla resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento dei tubi, ecc., si realizzerà con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.
c) Per le soluzioni che adottino intercapedini di aria, si curerà la realizzazione della parete più esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità e adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine, si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta.
d) Per le soluzioni che adottino prodotti applicati fluidi o in pasta, si sceglieranno prodotti che possiedano caratteristiche di impermeabilità e anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno.
Durante la realizzazione, si curerà la corretta esecuzione dei risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari, quali passaggi di tubazioni, ecc., in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalità di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura e umidità) e
quelle di sicurezza, saranno quelle indicate dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori.
4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua), si eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la continuità e la collocazione corretta nell'elemento.
L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali e altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di provata efficacia e osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.
27.4 Compiti del Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue.
a) Prima dell'inizio dei lavori, verificherà la completezza delle indicazioni progettuali concordando e definendo con l'esecutore le prescrizioni inizialmente mancanti circa la soluzione costruttiva da eseguire, ivi comprese le procedure, i materiali, le attrezzature, i tempi di cantiere e le interferenze con le altre opere. In via rapida, si potrà fare riferimento alle soluzioni costruttive conformi descritte in codici di pratica, letteratura tecnica, ecc.
b) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare, verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito.
c) A conclusione dell'opera, eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, l’interconnessione e la compatibilità con le altre parti dell'edificio e con le eventuali opere di completamento.
Avrà cura, inoltre, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche dei prodotti e alle eventuali prescrizioni per la manutenzione.
Art. 28
Sistemi per rivestimenti interni ed esterni
28.1 Prescrizioni generli
Restano a carico dell’Impresa tutte le opere occorrenti per la protezione di infissi, vetrate, impianti e manufatti esistenti nel corso dell’esecuzione delle lavorazioni, mediante l’utilizzo di teli, stuoie, protezioni, ecc.. Restano a carico dell’Impresa tutte le puliture occorrenti dopo l’esecuzione delle lavorazioni.
28.2 Definizione
Si definisce sistema di rivestimento il complesso degli strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei o disomogenei, che realizzano la finitura dell'edificio.
I sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione, in:
- rivestimenti per esterno e per interno;
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
28.3 Sistemi realizzati con prodotti rigidi
Dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto e, a completamento di queste, andranno tenute presenti le ulteriori indicazioni fornite di seguito.
a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari), si procederà alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione, curando la sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura e umidità) e di manutenzione. Si valuterà, inoltre, la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento, si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie risultante e il rispetto di eventuali motivi ornamentali.
In alternativa alla posa con letto di malta, si procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc., in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (o ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto.
b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi a espansione e a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque, i sistemi di fissaggio dovranno garantire un’adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio e il loro movimento in opera dovuto alle escursioni termiche.
Il sistema nel suo insieme dovrà avere un comportamento termico accettabile, nonché evitare di trasformarsi in una sorgente di rumore inaccettabile per l’azione del vento, della pioggia, ecc. e assolvere le altre funzioni affidategli, quali la tenuta all'acqua, ecc.
Durante la posa del rivestimento, si cureranno gli effetti estetici previsti, l'allineamento o comunque la corretta esecuzione dei giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc.
c) Per le lastre, i pannelli, ecc., a base di metallo o materia plastica, si procederà analogamente a quanto descritto in b) per le lastre.
Si curerà - sulla scorta delle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento - l’esecuzione dei fissaggi, la collocazione rispetto agli strati sottostanti al fine di evitare incompatibilità termiche, chimiche o elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o i rumori indotti da vento, pioggia, ecc., nonché verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.
28.4 Sistemi realizzati con prodotti flessibili
Tali sistemi dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni fornite nel progetto, con prodotti costituiti da carte da parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile e, a completamento del progetto, dovranno rispondere alle seguenti indicazioni.
a) A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederà alla sua pulizia e all’asportazione dei materiali esistenti, nonché al riempimento delle fessure, dei piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità, ecc., avendo cura di eliminare, al termine, la polvere e i piccoli frammenti che possano successivamente collocarsi tra il foglio e il supporto durante la posa.
b) Si stenderà uno strato di fondo (fissativo), solitamente costituito dallo stesso adesivo che si userà per l'incollaggio (ma molto più diluito con acqua), in modo da rendere
uniformemente assorbente il supporto stesso e da chiudere i pori più grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili e lisci (ad esempio, tessili) si provvederà ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e la continuità volute.
c) Si applicherà, infine, il telo di finitura, curando il suo taglio preliminare in lunghezza e la concordanza dei disegni, la necessità di posare i teli con andamento alternato, ecc.
Durante l'applicazione, si curerà la realizzazione dei giunti, la quantità di collante applicato, l'esecuzione dei punti particolari, quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da garantire la continuità dei disegni e comunque la scarsa percettibilità dei giunti.
28.5 Sistemi realizzati con prodotti fluidi
Dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto, con prodotti costituiti da pitture, vernici impregnanti, ecc., aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile, e, a completamento del progetto, dovranno rispondere alle seguenti indicazioni:
a) su pietre naturali e artificiali, occorrerà impregnare la superficie con siliconi o oli fluorurati, non pellicolanti, resistenti agli UV., al dilavamento e agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;
b) su intonaci esterni, bisognerà procedere alla:
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche;
c) su intonaci interni, occorrerà procedere:
- alla tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
- alla pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
- al rivestimento della superficie con prodotti plastici a spessore;
- alla tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;
d) su prodotti di legno e di acciaio.
I sistemi saranno realizzati secondo le prescrizioni del progetto e, in loro mancanza (o a loro integrazione), secondo le indicazioni date dal produttore e accettate dalla Direzione dei lavori. Le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o 8760 e riguarderanno:
- criteri e materiali di preparazione del supporto;
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura, umidità) al momento della realizzazione e del periodo di maturazione e le condizioni per la successiva operazione;
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate al punto precedente per la realizzazione e la maturazione;
- criteri e materiali per lo strato di finiture, xxx comprese le condizioni citate al secondo punto.
Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si cureranno, per ogni operazione, la completa esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni igrotermiche (temperatura, umidità) dell'ambiente e la corretta condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.
Restano a carico dell’Impresa tutte le opere ocorrenti per la protezione di infissi, vetrate e impianti nel corso dell’esecuzione delle lavorazioni
28.6 Compiti del Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue.
a) Prima dell'inizio dei lavori, verificherà la completezza delle indicazioni progettuali, concordando e definendo con l'esecutore le prescrizioni, inizialmente mancanti, circa la soluzione costruttiva da eseguire, ivi comprese le procedure, i materiali, le attrezzature e i tempi di cantiere e le interferenze con le altre opere. In via rapida, si potrà far riferimento a soluzioni costruttive conformi, descritte in codici di pratica, nella letteratura tecnica, ecc.
b) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure), verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti.
In particolare, verificherà:
- per i rivestimenti rigidi, le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.;
- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli), la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo punto;
- per i rivestimenti fluidi o in pasta, il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel punto a), verificando la loro completezza, ecc., specialmente per le parti difficilmente controllabili al temine dei lavori.
c) A conclusione dei lavori, eseguirà prove, anche solo localizzate e con facili mezzi da cantiere, creando sollecitazioni compatibili con quelle previste nel progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi, verificherà in particolare il fissaggio e l'aspetto delle superfici risultanti, per i rivestimenti in fogli, l'effetto finale e l'adesione al supporto, e per quelli fluidi la completezza, l'assenza di difetti locali, l'aderenza al supporto.
Art. 29
Opere di vetrazione e serramentistica
29.1 Definizione
Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro o prodotti similari (sempre comunque con funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portafinestre o porte.
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti nelle pareti murarie destinate a riceverli.
29.2 Materiali
La realizzazione delle opere di vetrazione dovrà avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto e, qualora questo non sia sufficientemente dettagliato, valgono le prescrizioni seguenti.
a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, dovranno essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute al carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute a eventuali sbattimenti e alle deformazioni prevedibili del serramento.
Dovranno, inoltre, essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità e di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, agli atti vandalici, ecc.
Per la valutazione dell’adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto, si adotteranno i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico e acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697, ecc.).
Gli smussi ai bordi e negli angoli dovranno prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si dovranno scegliere in relazione alla conformazione e alle dimensioni delle scanalature (o del battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda:
- lo spessore e le dimensioni in genere;
- la capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi e delle ante apribili;
- la resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, della posizione e delle caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.
Nel caso di lastre posate senza serramento, gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) dovranno avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra dovrà essere interposto materiale elastico e resistente alle azioni climatiche.
c) La posa in opera dovrà avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, ai serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata.
Le lastre che possono essere urtate dovranno essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.).
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento dovrà essere continua in modo da eliminare ponti termici e acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si dovranno rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque, la sigillatura dovrà essere conforme a quella richiesta dal progetto o effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.
L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 sarà considerata conforme alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
29.3 Posa dei serramenti
La realizzazione della posa dei serramenti dovrà essere effettuata come indicato nel progetto e, se non precisato, secondo le seguenti prescrizioni.
a) Le finestre saranno collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, qualora non sia stato progettato in dettaglio, per garantire il mantenimento delle prestazioni richieste al serramento, dovrà essere realizzato adottando le seguenti cautele:
- assicurare la tenuta all'aria e l’isolamento acustico;
- gli interspazi dovranno essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm), si impiegherà un apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
- il fissaggio dovrà resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o i carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).
b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte murarie dovrà avvenire:
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli a espansione, ecc.);
- sigillando il perimetro esterno con malta, previa eventuale interposizione di elementi separatori, quali non tessuti, fogli, ecc.;
- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) da contatto con la malta.
c) Le porte dovranno essere posate in opera allo stesso modo delle finestre, curando inoltre le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno anche le istruzioni per la posa fornite dal fabbricante e accettate dalla Direzione dei lavori.
29.4 Compiti del Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue.
a) Prima dell'inizio dei lavori, verificherà la completezza delle indicazioni progettuali concordando e definendo con l'esecutore le procedure, i materiali, le attrezzature e i tempi di cantiere e le interferenze con le altre opere. In via rapida, si potrà far riferimento a soluzioni costruttive conformi allo schema del progetto descritte in codici, letteratura tecnica, ecc.
b) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure), verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.
In particolare, verificherà la realizzazione delle sigillature tra le lastre di vetro e i telai e tra i telai fissi e i controtelai, nonché l’esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate, il rispetto delle prescrizioni del progetto, del presente Capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
c) A conclusione dei lavori, eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, delle sigillature, ecc., nonché controlli orientativi circa la forza di apertura e di chiusura dei serramenti (stimandone la forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti; effettuerà, infine, prove orientative di tenuta all'acqua, all'aria con spruzzatori a pioggia, posizionamento di fumogeni, ecc.
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili a opera ultimata) e le prescrizioni attinenti alla successiva manutenzione.
Art. 30
Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne
30.1 Generalità
Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni al sistema rispetto all'esterno.
Si intende per partizione interna il sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema.
Nell’esecuzione delle pareti esterne, si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, monolitica, a intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina o inserita).
Nell’esecuzione delle partizioni interne, si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) e partizione prefabbricata (solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
30.2 Strati funzionali
Qualora non sia diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non siano sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie di parete sopraccitata è composta da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che dovranno essere realizzati come segue.
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e i prodotti rispondenti al presente Capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti e, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.
Durante il montaggio, si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto e il suo ancoraggio alla struttura dell'edificio, eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc. sarà effettuata rispettando le tolleranze di posizione e utilizzando i sistemi di fissaggio previsti.
I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni e i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua e all'aria, di isolamento termico, acustico, ecc., tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc.
La posa di scossaline, coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali protetti e che essi stessi non siano danneggiati dai movimenti delle facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell'articolo a loro dedicato nel presente Capitolato.
b) Le pareti esterne o partizioni interne - realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari - saranno eseguite con le modalità descritte nell'articolo Opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.
Per gli intonaci e i rivestimenti in genere, si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti e al livello di prestazione richiesto, si cureranno la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.
Nel corso dell'esecuzione e fino al completamento dell'opera, si presterà attenzione alle interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte di finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di strati interni, in modo che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.
c) Le partizioni interne, costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto), dovranno essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo Prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal fabbricante (ivi incluso l'utilizzo di appositi attrezzi) e approvate dalla Direzione dei lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, le tolleranze e i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà, inoltre, che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati e installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti e siano completati con sigillatura, ecc.
Il sistema di giunzione nel suo insieme dovrà completare il comportamento della parete ed essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente, si dovranno eseguire
- secondo gli schemi previsti e con accuratezza - le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.
Art. 31
Esecuzione delle pavimentazioni
31.1 Generalità
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Vengono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (laddove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta del terreno).
31.2 Strati funzionali
Qualora non sia diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non siano sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopraccitate sarà composta dai seguenti strati funzionali.
a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
1) lo strato portante, con funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di esercizio;
2) lo strato di scorrimento, con funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;
3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni trasmesse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
5) lo strato di rivestimento, con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc..
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, i seguenti strati possono diventare fondamentali:
6) lo strato di impermeabilizzante, con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai liquidi e ai vapori;
7) lo strato di isolamento termico, con funzione di portare la pavimentazione a un prefissato isolamento termico;
8) lo strato di isolamento acustico, con funzione di portare la pavimentazione a un prefissato isolamento acustico;
9) lo strato di compensazione, con funzione di compensare le quote, le pendenze, gli errori di planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche la funzione di strato di collegamento).
b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
1) il terreno (suolo) con la funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
2) lo strato impermeabilizzante (o drenante);
3) lo strato ripartitore;
4) lo strato di compensazione e/o di pendenza;
5) il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni, possono essere previsti altri strati complementari.
31.3 Pavimentazione su strato portante
Per la pavimentazione su strato portante, gli strati saranno realizzati utilizzando i materiali indicati nel progetto e, qualora non sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo complemento, si rispetteranno le seguenti prescrizioni.
1) Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture in calcestruzzo, metalliche, miste acciaio e calcestruzzo, in legno, ecc.
2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, le membrane a base sintetica o bituminosa, i fogli di carta o cartone, i geotessili o i pannelli di fibre di vetro o roccia. Durante la realizzazione, si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione, la realizzazione dei giunti, l'esecuzione dei bordi, dei risvolti, ecc.
3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati e non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non e lastre o pannelli a base di legno. Durante la realizzazione, si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate o incompatibilità chimico-fisiche. Sarà infine assicurato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo.
4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per gli elementi di fissaggio, meccanici o di altro tipo. Durante la realizzazione, si curerà l’uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o alle quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto o insufficienza che può provocare scarsa resistenza o adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti, la preparazione dei supporti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) suggeriti dal produttore.
5) Per lo strato di rivestimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nell'articolo relativo ai Prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa, si cureranno la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o degli accessori, la corretta esecuzione dei giunti, le zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.), le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa e i tempi di maturazione.
6) Per lo strato di impermeabilizzazione - a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, di barriera o di schermo al vapore - varranno le indicazioni fornite per questi strati nell'articolo relativo alle Coperture continue.
7) Per lo strato di isolamento termico, varranno le indicazioni fornite per questo strato nell'articolo relativo alle Coperture piane.
8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. Durante la fase
di posa in opera, si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/delle sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Saranno verificati - nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. - il corretto posizionamento di questi elementi e i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
9) Per lo strato di compensazione delle quote, varranno le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).
31.4 Pavimentazioni su terreno
Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto e, qualora non sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo completamento, si rispetteranno le seguenti prescrizioni.
1) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o di contestazione, si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante, si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 valida per le massicciate (o a quelle di cui alle norme CNR sulle costruzioni stradali) e alle norme UNI e/o CNR relative ai tessuti/non tessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato, si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo stesso la resistenza meccanica, la resistenza al gelo e il limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità degli stessi, la loro consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc. In caso di dubbio o di contestazione, si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
3) Per lo strato ripartitore dei carichi, si farà riferimento alle prescrizioni valide sia per i materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi, contenute nella norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale, si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza varranno le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore, purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque di scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, alla maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.
5) Per lo strato di rivestimento, varranno le indicazioni fornite nell'articolo sui Prodotti per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti di calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione, si presterà attenzione, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, alle indicazioni fornite dal progetto stesso e, in particolare, alla continuità e alla regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.), all'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà, inoltre, l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni
del produttore del materiale e il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza, nonché dei tempi di presa e maturazione.
31.5 Compiti del Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
a) Prima dell'inizio dei lavori, verificherà la completezza delle indicazioni progettuali concordando e definendo con l'esecutore le prescrizioni, inizialmente mancanti, circa la soluzione costruttiva da eseguire, ivi comprese le procedure, i materiali, le attrezzature e i tempi di cantiere e le interferenze con altre opere. In via rapida, potrà fare riferimento a soluzioni costruttive conformi allo schema funzionale di progetto descritte in codici di pratica, letteratura tecnica, ecc.
b) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure), verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti e inoltre, almeno per gli strati più significativi, che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto [o concordate come detto nel comma a)] e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o allo strato realizzato. In particolare, verificherà il collegamento tra gli strati, la realizzazione dei giunti/delle sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli e in genere con prodotti preformati, nonché l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Qualora siano richieste lavorazioni in sito, verificherà, con semplici metodi da cantiere:
1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
2) le adesioni fra strati (o, quando richiesto, l'esistenza di completa separazione);
3) le tenute all'acqua, all'umidità, ecc.
c) A conclusione dell'opera, eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento, riproducendo battenti di acqua, condizioni di carico e di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizioni e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili a opera ultimata) e le prescrizioni attinenti alla successiva manutenzione.
Capo III
MODO DI VALUTARE I LAVORI
Art. 32
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
L’appalto è a corpo. Le norme di misurazione e per la contabilizzazione, ove resesi necessarie per variazioni o lavorazioni aggiuntive rispetto all’importo dell’appalto a corpo, saranno le seguenti.
32.1 Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza e anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o delle pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte d’acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbatacchiature e armature, di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni e allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo, sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna e della misurazione;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia con gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi allo scavo di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani di scavo consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto, la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione a esso del relativo prezzo di elenco.
32.2 Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
32.3 Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
32.4 Paratie di calcestruzzo armato
Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di testata della trave superiore di collegamento.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura e il getto del calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro di armatura, la formazione e la successiva demolizione delle corree di guida, nonché la scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici, l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.
32.5 Murature in genere
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci.
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazione, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere per la loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia a vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi è sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque e in generale quella delle immorsature, nonché la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio o artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta e alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Qualora la muratura in aggetto sia diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata della stessa specie del muro.
Le murature di mattoni a una testa o in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.
32.6 Murature in pietra da taglio
La pietra da taglio, da pagarsi a volume, sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte venga lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
32.7 Calcestruzzi
I calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
32.8 Conglomerato cementizio armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempre che non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'elenco dei prezzi unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per l'armatura di opere in cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata saranno valutati secondo il peso effettivo; nel prezzo, oltre alla lavorazione e allo sfrido, sono compresi l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
32.9 Solai
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato.