Banche, intermediari finanziari e assicurazioni
Banche, intermediari finanziari e assicurazioni
Regole di condotta nella distribuzione delle polizze linked tra forma
e sostanza*
Commento a Trib. Bergamo, 6 dicembre 2021, n. 2271
COMMENTI
Xxxx Xxxxxxx**
Sommario: I. CASO. – II. QUESTIONE DI DIRITTO. – III. COMMENTO: 1. Premessa. Regole di produzione, di distribuzio- ne, disciplina civilistica del contratto. – 2. Il diverso tema della qualificazione del contratto. – 3. Private enforce- ment nella violazione delle regole di condotta distributiva.
La sentenza affronta il tema della natura delle polizze linked e le regole di condotta da appli- care nella loro distribuzione e offre spazio a riflessioni tenuto conto dei più recenti interventi normativi sia a livello nazionale sia a livello comunitario. Ancora la nota affronta il tema della molteplice prospettiva normativa relativa ai contratti di assicurazione c.d. linked: governan- ce, produzione e distribuzione.
The ruling addresses the issue of the nature of linked policies and the rules of conduct to be applied in their distribution. It opens to considerations taking into account the most recent regulatory interventions both at national and at EU level. The note again addresses the is- sue of the multiple regulatory perspective relating to so-called insurance contracts linked: governance, production and distribution.
Parole chiave: Polizze linked - Distribuzione - Tutela dell’assicurato - Linked insurance - Insurance distribution - Policyholder protection
* Contributo pubblicato all’esito di valutazione.
** Professore ordinario di Diritto privato, Università di Firenze, xxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx.
I. CASO
Una polizza unit linked viene impugnata dalla assicu- rata la quale chiede di accertare e dichiarare la nullità di ogni accordo relativo alla polizza denominata “La Si- gnature Bond Plus” ovvero la risoluzione e/o comunque l’invalidità e inefficacia e condannare la convenuta Han- sard Europe Designated Activity Company e i soggetti chiamati in causa, in quanto intermediari, Health Italia SpA, A1 Life S.p.A. e Novium AG, in via solidale o per quanto risulterà di rispettiva competenza e gradazione di responsabilità, alla restituzione dei premi pagati al netto dei prelievi, per € 36.195,00 o comunque condan- nare i medesimi al risarcimento dei danni per lo stesso importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia.
L’attrice lamenta che nell’anno 2012 avrebbe acqui- stato una polizza assicurativa da Xxxxxxx Europe De- signed Activity Company, emessa con il nome com- merciale di “La Signature Bond Plus” e identificata con n. 136557P, compilando a tal fine l’apposito mo- dulo-formulario predisposto dalla medesima Compa- gnia e versando il premio di € 38.000,00.
Dagli estratti consultabili tramite accesso al sito web della Compagnia, risultava che il premio pagato era stato impiegato nell’acquisto di fondi sottostanti de- nominati “Global Quality Selection Fund e Go Global Opportunity Fund Of Funds”.
Con comunicazioni al pubblico, pubblicate su sito web a partire dal 12 ottobre 2015, Xxxxxxx Europe Designed Activity Company informava di non potere fare fronte alle richieste di riscatto della polizza per mancanza di valore di scambio degli attivi sottostanti. Quindi la Compagnia informava la assicurata della sospensione della negoziazione e, in sostanza, del fat- to che il valore delle attività sottostanti la polizza non era realizzabile.
Tanto premesso, ed essendo la polizza in questione un prodotto finanziario-assicurativo del tipo unit linked, ri- entrante nella fattispecie astrattamente prevista dall’art. 1 del t.u.f. lett. w-bis), la ricorrente lamentava:
- che l’operazione non era stata preceduta dalla sti- pula di un contratto-quadro di Servizi di Investi- mento;
- che non era stata valutata l’adeguatezza né acqui- sito alcun questionario di profilatura;
- che non era stata fornita alcuna informativa circa la natura e qualità dei prodotti finanziari sotto- stanti.
In conseguenza di ciò, per la mancanza del contrat- to scritto, l’assicurata intendeva fare valere la nullità
dell’operazione, ex art. 23 co.1 e co. 3 del d.lgs n. 58/ 1998 (t.u.f.), mentre per la violazione degli obblighi informativi denunciava “la responsabilità per l’ina- dempimento”, con la precisazione che nessun dubbio sussisteva riguardo alla legittimazione passiva della Compagnia e non dell’intermediario poiché risulta dai documenti versati in atti che l’operazione è inter- corsa fra la ricorrente e la compagnia.
La compagnia resisteva eccependo la carenza di legit- timazione passiva e la avvenuta prescrizione dell’azio- ne risarcitoria. La compagnia avanzava domanda per la chiamata in causa dell’intermediario della polizza oggetto di causa e del gestore del fondo collegato alla polizza vita, per essere dalle medesime tenuta inden- ne e manlevata.
Si rileva altresì che “La Signature Bond Plus” è de- finita come un prodotto finanziario-assicurativo che prevede la corresponsione di un capitale in caso di de- cesso dell’Assicurato, in conformità a quanto disposto nell’Articolo 7 della polizza. Il valore della prestazione è collegato e determinato dal valore degli attivi che rappresentano la linea d’investimento del Fondo Per- sonale. In ragione di tale collegamento e della natura oscillante del valore degli attivi che rappresentano la linea d’investimento del Fondo Personale, la Società non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell’evento assicurato o del riscatto o del recesso ai sensi dell’Articolo 3 delle condizioni generali di contratto.
II. Questione di diritto
La sentenza affronta la questione della normativa ap- plicabile in caso di inadeguatezza di prodotti assicu- rativi finanziari e in particolare se sia richiesto a pena di nullità la redazione di un accordo quadro scritto ex art. 23 t.u.f. e regolamento Consob 16190/2007. Ricordiamo in estrema sintesi che il riferimento nel caso di specie è a contratti di assicurazione vita in cui la determinazione del capitale o della rendita, da pa- garsi al momento del verificarsi dell’evento attinente alla vita umana assicurato, sia determinato tenuto conto dell’andamento di fondi di investimento (unit linked) come indicato in polizza.
Quanto alla nullità si deduce in particolare la violazio- ne dell’art. 23 t.u.f. e delle regole di condotta di cui al regolamento intermediari Consob 16190/2007.
Il Tribunale, viste le difese della compagnia, rileva che: la responsabilità per violazione di regole di condotta nella distribuzione era da individuarsi a carico dell’in- termediario e non della compagnia, non trattandosi di collocazione diretta del prodotto. La polizza Signature Bond Plus è stata collocata sul mercato dal broker as-
sicurativo A1 Broker S.r.l., che agiva per conto di IFB Italy; quindi non può trovare applicazione il disposto dell’art. 37 del Regolamento intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 che richiede la previa sotto- scrizione da parte del contraente di un contratto qua- dro scritto a disciplina dei servizi di investimento. Non indaga il giudice l’applicabilità dell’intero disposto di cui all’art. 23 t.u.f. alle polizze linked in generale.
Quanto alla carente profilazione, si rileva che nella po- lizza vi era la espressa indicazione del grado di rischio (medio-alto); gli scenari probabilistici dell’investi- mento finanziario al termine dell’orizzonte temporale d’investimento minimo consigliato (20 anni) basati sul confronto con i possibili esiti dell’investimento in un’attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte; la descrizione della linea di in- vestimento nelle diverse tipologie di organismi di in- vestimento collettivo del risparmio (OICR); l’espressa precisazione che «l’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investi- mento finanziario. Pertanto per effetto dei rischi finan- ziari dell’investimento vi è la possibilità che l’assicura- to ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario». Su questo pun- to la scrivente rileva che dal testo della sentenza non è dato comprendere se il Tribunale abbia considerato nel dettaglio la concreta applicazione delle regole di con- dotta nella distribuzione assicurativa.
Infine, con specifico riferimento alla domanda di an- nullamento del contratto, posto che i motivi di tale categoria di invalidità sono tipici e tassativi (vizio del consenso, errore, dolo e violenza), il giudice afferma
La sentenza, pur riguardando l’applicazione di un quadro normativo ormai superato dopo le riforme conseguenti all’entrata in vigore della direttiva sulla distribuzione assicurativa 97/2016, presenta interes- se per le differenti prospettive giuridiche di osser- vazione della vicenda che dovevano essere tenute in considerazione.
Il contratto di assicurazione è il prodotto dell’impresa di assicurazione, il che ci pone di fronte al tema della riferibilità del contratto al ramo per cui l’impresa ha ricevuto autorizzazione. L’inquadramento nel ramo è altro dalla qualificazione del contratto civilistica e fugge dalle tecniche qualificatorie essendo piuttosto volto a distinguere i prodotti assicurativi sul piano del profilo gestionale e della quantificazione delle riserve nonché della correlata valutazione del rispetto dei re- quisiti patrimoniali da parte dell’impresa (2).
Il caso di specie riguarda polizze unit linked ovve- ro prodotti ascritti dal codice delle assicurazioni nel ramo vita e in particolare la ramo terzo.
Altro è la qualificazione del contratto dal punto di vi- sta dell’applicazione allo stesso della disciplina civili- stica e in particolare, punto su cui si sono confrontati differenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, dell’applicazione dell’art. 1923 in caso di prodotti as- sicurativo-finanziari con una causa in concreto più marcatamente orientata all’investimento che non alla copertura di un rischio demografico (3).
Altro ancora è il momento della distribuzione di que- sti prodotti individuato dalla normativa di settore se- condo una classificazione di derivazione europea che
che non è possibile capire, nella domanda dell’attrice,
quale azione generale di annullamento fosse stata pro- posta.
Il tribunale quindi rigettava le domande attoree e di- chiarava compensate le spese in ragione della com- plessità della materia.
III. Commento
1. Premessa. Regole di produzione, di distribuzione, disciplina civilistica del contratto.
La fattispecie offre l’occasione per una riflessione sul- la complessità normativa dei contratti di assicurazio- ne non solo per la presenza di una pluralità di fonti multilivello ma per il prisma attraverso cui guardare al fenomeno dal punto di vista normativo (1).
(1) CORRIAS, La disciplina del contratto di assicurazione tra codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo, in
Resp. civ. prev., 2007, 1749-1775 (anche in Studi in onore di Ni- colò Lipari, I, Xxxxxxx, 2008, 543-583).
(2) VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione, Il Mulino, 1992, 10 ss.
(3) V. par. 3.
Sulla necessità di una copertura del rischio demografico e di un mantenimento della funzione previdenziale del contratto di assi- curazione sulla vita si veda SIRI, Xxxxxxx finanziario, assicurazio- ne sulla vita ed esclusione dal patrimonio fallimentare, in Giur. comm., 2014, I, 613 ss., il quale si richiama alla nota sentenza a sezioni unite Xxxx., sez. un., 31 marzo 2008, n. 8271, in Assi- curazioni, 2008, II, 2, 341 ss., con nota di XXXXXXX, Fallimento e assicurazione sulla vita; CORRIAS, Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa, Xxxxxxx, 2011, 122; ID., Convenzioni di ge- stione in regime di contribuzione definita e finalità previdenziali, in Previdenza complementare ed imprese di assicurazione a cura di Xxxxxxx e Racugno, Xxxxxxx, 2010, 5 ss.
Sul tema si veda recentemente, anche dopo la riforma IDD che lascia anche a nostro avviso invariato il problema, VICARI, Dalle gestioni separate al private insurance: alcune riflessioni sulla causa dei prodotti di investimento assicurativo, in Giur. comm., 2020, 498 ss.
guarda alla complessità del contenuto e della funzio- ne e della necessità di tutela del cliente da un punto di vista principalmente di asimmetria informativa e di difficoltà nella comprensione del contenuto con- trattuale (4) ed è questo il punto in cui si inserisce la controversia attuale che ha ad oggetto essenzialmente problemi di adeguatezza del prodotto ovvero di con- formità dello stesso alle richieste e ai bisogni assicu- rativi del cliente.
Al riguardo occorre tenere presente che la complessi- tà della normativa (direttive comunitarie del settore assicurativo e del settore finanziario, normativa pri- xxxxx del settore assicurativo e del settore finanziario, normativa secondaria IVASS e Consob) si arricchisce di una complessità relativa al succedersi nel tempo norme che hanno portato a quella che da tempo si definisce come una finanziarizzazione del settore as- sicurativo, al di là del tema delle polizze assicurative finanziarie (5), bensì piuttosto per una condivisione del framework normativo (6).
All’epoca dei fatti la disciplina applicabile alle poliz- ze linked era quella contenuta nel t.u.f. e regolamenti Consob, come ricorda correttamente il Tribunale (7). Con il d.lgs. 303/2006, attuativo della delega con- tenuta nell’art. 46 della legge sul risparmio (l. 262/2005) all’art. 3, c. 1, lett. c), si prevedeva che, all’art. 1, c. 1, del t.u.f., dopo la lett. w), sia aggiunta la lett. x), secondo cui per «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione » si intendono « le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’art. 2,
c. 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’art. 13,comma 1, lettera b), del decreto legi- slativo 5 dicembre 2005 n. 252».
Ne segue che gli obblighi previsti in tema di interme- diazione di prodotti finanziari nel t.u.f. si estendeva- no alle polizze vita le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi in- terni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento ovvero le polizze index liked e unit linked (ramo vita
III), ancora si estendevano alle operazioni di capita-
(4) Tema ampiamente indagato anche a livello internazionale in punto di limiti posti all’autonomia del consumatore. XXXXXXX, The Potential and Limits of Consumers empowerment of Information, in Journal of Law and Society, 2005, 349 ss. V. inoltre GRUND- MANN, XXXXXX, XXXXXXXXXX (Eds.), Party Autonomy and the Role of Information in the Internal Market [De Gruyter: Berlin-New York, 2001]; XXXXXXXXXX ,The Role of the Informed Consumer in European Community Law, in Consumer Law J., 1994, (2), 49; XXXXXXXX, XXXXX, Intervening in Markets on the Basis of Imper- fect Information: A Legal and Economic Analysis in University of Pennsylvania Law Rev., 1979, (127), 630- 638; X. XXXXXXXX, The Functions of Disclosure Regulation in Consumer Transaction, in Wisconsin Law Rev., 1973, 400; SUNSTEIN, THALER, Libertarian Paternalism is not an Oxymoron’, in University of Chicago Law Rev., 2003, (70), 1159. S.I. XXXXXX, Asymetric Information in con- sumer Contracts: the challenge that is Yet to be Met, in American Business Law Journal, 2008, 45.
(5) ALPA, I prodotti assicurativi finanziari, in AMOROSINO e DE- SIDERIO (a cura di), Il nuovo codice delle assicurazioni, Xxxxxxx, 2006, 77 ss. Questa classificazione è stata accolta e, in gran parte, fatta propria da larga parte della dottrina. Cfr. XXXXXXX, La corte di legittimità e la qualificazione delle polizze vita (Nota a Xxxx., ord. 30 aprile 2018, n. 10333), in Foro it., 2018, I, 3179; CORRIAS, Contratto di capitalizzazione, cit., 128-129; ID., In tema di pro- dotti finanziari delle imprese di assicurazione e di trasparenza nel settore assicurativo alla luce dei regolamenti di attuazione dell’ISVAP, in Resp. civ. prev., 2008, 94; X. XXXXX, Polizze “index linked” collegate ad obbligazioni Xxxxxx Brothers, in Banca bor- sa tit. cred., 2012, II, 76 ss.; CAMEDDA, La tutela precontrattuale dei sottoscrittori di polizze linked stipulate prima delle riforme del T.u.f., in Banca, borsa, tit. cred., 2014, II, 451; SANGIOVANNI, La Cassazione sull’equiparazione delle polizze unit linked a strumen- ti finanziari, in Corr. giur., 2013, 773 ss.
(6) PERLINGIERI, Il diritto delle assicurazioni nel sistema ordi- namentale, in Il mercato assicurativo nell’unitarietà dell’ordina- mento giuridico a cura di Xxxxxxx-Xxxxxxx, ESI, 2018, 313 ss.;
lizzazione (ramo vita V).
In particolare il suddetto decreto introduce nel testo del t.u.f. l’art. 25-bis, intitolato «Prodotti finanzia- ri emessi da banche e da imprese di assicurazione», ove si prevede che «gli artt. 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perse- guimento delle finalità di cui all’art. 5, c. 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicu- razione i poteri di vigilanza regolamentare, informati- va e ispettiva di cui all’art. 0, xx. 0 x 0-xxx, xxxx. x), x), x), x), x), x) ed n), all’art. 8, cc.1 e 2, e all’art. 10, c. 1, non- ché i poteri di cui all’art. 7, c. 1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui
(7) Sulla normativa previgente si veda CORRIAS, Previdenza, ri- sparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita, in AA.VV., La regolazione assicurativa. Dal codice ai provvedi- menti di attuazione a cura di Xxxxxx e Siri, Giappichelli, 2009, 43 ss.; XXXXXXX, I prodotti finanziari emessi dalle imprese di assi- curazione e i prodotti previdenziali di terzo pilastro, in AA.VV., La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive a cura di Santo- ro, Xxxxxxx, 2012, 485 ss.; VOLPE PUTZOLU, Le polizze linked tra nor- me comunitarie, Tuf e codice civile, in Assicurazioni, 2012, 399 ss.; ID., Le polizze linked nel diritto europeo e italiano, ibidem, 2016, 213 ss.; D’OSTUNI, I prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: gli interventi legislativi e regolamentari, ibidem, 71 ss.
venga a conoscenza nell’ esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni gene- rali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari ema- nate dalla Consob ai sensi del comma 2. I commi 3 e 4 si applicano anche all’organo che svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano l’impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. L’Isvap e la Consob si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna au- torità può chiedere all’altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».
Sempre all’art. 3, c. 5, d.lgs. 303/2006, si prevedeva una modifica del c. 9 dell’art. 30 del t.u.f., in mate- ria di collocamento dei prodotti fuori sede, che dopo l’intervento suddetto disponeva che «il presente ar- ticolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione».
Ricorda sul punto correttamente il giudice che «Sin dal momento in cui la legge sul risparmio del 28 di- cembre 2005, n. 262 ha abrogato la lettera F) del pri- mo comma dell’art. 100 Tuf), in forza della quale veni- vano esclusi dall’applicazione della disciplina dettata in materia di sollecitazione all’investimento i “prodot- ti assicurativi emessi da imprese di assicurazione”, si è aperto il problema del c.d. “doppio canale”.
Ed, infatti, se il prodotto assicurativo di investimento viene distribuito dalle imprese di assicurazione diret- tamente oppure attraverso “soggetti abilitati” (tassa- tivamente elencati, tra essi, Sim, banche e interme- diari finanziari) trovavano applicazione le norme del Tuf e, in particolare, quelle di cui agli articoli 21 e 23 e del Regolamento intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 che all’art. 37 richiede la sottoscrizione da parte del contraente, del contratto quadro scritto a disciplina dei servizi di investimento; al contrario, se il medesimo prodotto viene distribuito attraverso i canali assicurativi tradizionali (in particolare attra- verso broker assicurativi) non possono trovare ap- plicazione le citate norme del Tuf e del Regolamento intermediari».
Attualmente diversa è la disciplina per la distribuzio- ne dei prodotti IBIPs Insurance-based Investment Products, ossia prodotti di investimento assicurativo, definiti dalla direttiva 97/2016 sulla distribuzione as- sicurativa nota con l’acronimo IDD (art. 2 par. 1, n. 17), come prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scaden- za o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte in modo diretto o indiretto alle fluttuazioni di mercato. In partica l’acronimo si riferisce ai prodotti d’investi- mento assicurativo Ramo I, III, V e multiramo.
Con riferimento alla distribuzione bancaria la com- petenza regolamentare sul punto è divisa come segue in base all’articolo 25-ter del t.u.f.: la competenza di vigilanza e regolamentare di Consob nei confronti del canale bancario (e altri soggetti abilitati alla distribu- zione di cui alla sez. D del Rui), si ha quando quest’ul- timo distribuisce prodotti di investimento assicurati- vi (Ibips), vale a dire prodotti appartenenti al ramo I vita (le cui prestazioni sono collegate a una gestione separata o prevedono una partecipazione agli utili), ramo III Vita (unit/index linked) e ramo V (capitaliz- zazioni).
Ivass è invece competente nei confronti delle banche in caso di distribuzione di prodotti assicurativi dan- ni o vita non-Ibips (esempio polizze vita temporanee causa morte). Ivass è poi sempre competente per il canale assicurativo.
L’avvicinamento delle regole di condotta nella distru- zione nei mercati finanziari e nel mercato assicurati- vo, come vedremo nel paragrafo successivo, fa sì che non vi siano grandi distanze tra i due canali.
Distanze ci sono invece in punto di conflitti di inte- resse. Con riferimento ai conflitti di interesse in base alla disposizione di cui al comma 3, dell’art. 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari Consob, le banche sono tenute a individuare, caso per caso, le fattispecie in cui la contemporanea qualifica di bene- ficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto potreb- bero incidere negativamente sull’interesse del cliente. Si arriva così ad una valutazione in concreto che ha come stella polare l’interesse del cliente.
In base all’art. 45 comma 2 del regolamento IVASS 40/2018 «distributori comunque si astengono dall’as- sumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L’obbligo di astensione non opera in rela-
zione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice».
2. Il diverso tema della qualificazione del contratto.
Altro è il tema più propriamente civilistico della qua- lificazione delle polizze linked, ovvero dei contratti di
La soluzione viene trovata nella applicazione del- la teoria del contratto misto e arrivando a sostenere che la qualificazione di questi contratti dipende dal- la componente assicurativo-previdenziale rispetto a quella puramente speculativo-finanziaria. Si tratta di un orientamento che ha avuto seguito anche nel- la giurisprudenza di merito (10), che si è concentrata
assicurazione in cui l’assicuratore si impegna a paga-
re un capitale o una rendita, al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana, calcolati con riferimento al valore di quote di organismi di investimento colletti- vo del risparmio o di fondi interni (c.d. unit linked) ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (index linked). Si suole distinguere ulteriormente le lin- ked in pure o partial guaranteed linked (8), ovvero di polizze che offrono garanzia, anche solo parziale, del capitale. In particolare con la sentenza 10333 del 2018 (9) la Cassazione ha affrontato il caso dei dirit- ti dell’assicurato e del beneficiario in caso di polizza linked stipulata, nella forma per conto ex art. 1891, da un operatore qualificato (contraente) sulla vita di consumatori (assicurati) a favore del figlio di questi (beneficiario). Si trattava di una polizza c.d. index lin- ked stipulata tra la Lombard International Assurance
s.a. e la Euromobiliare Fiduciaria s.p.a., sulla vita dei signori A. S. e M. S. a favore del figlio di questi ultimi.
(10) Cfr. Trib. Bologna, 12 gennaio 2001, in Assicurazioni, 2002, II, 164 ss.; Trib. Trani 11.3.2008, ivi, 2009, I, 130 con nota di E. FA- BIANI, Natura giuridica e disciplina delle polizze unit linked prima e dopo la riforma del t.u.f.; Trib. Salerno, 6 ottobre 2008 e Trib. Busto Arsizio, 6 novembre 2009, entrambe consultabili in www. xxxxxxxxxxx.xx; Trib. Milano, 21 dicembre 2009, in Foro it., 2010, 5, I, 1627; Trib. Parma, 10 agosto 2010, n. 1107, in in Nuova giur. civ. comm., 2011, I, 189 con nota di PALMETOLA, Sulla pignorabilità delle polizze index linked; Trib. Ferrara, 25 giugno 2011, n. 1020, con nota di CAVALLI, Polizze linked: contratti di assicurazione o contratti di investimento, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; Trib. Gela, 2 marzo 2013, in Dir. xxxxx.xxxxxx, 2013, 29 marzo; Trib. Napoli, 17 aprile 2013, n. 5060, in Banca borsa tit. cred., 2014, 4, II, 445, con nota di CAMEDDA, La tutela precontrattuale dei sottoscritto- ri di polizze linked stipulate prima delle riforme del t.u.f.; Trib. Milano, 16 aprile 2015, n. 30127, in Banca borsa tit. cred., 2015, 4, II, 449 ss., con nota di XXXXXXX, Sulla natura assicurativa oppu- re finanziaria delle polizze linked: la riproposizione di un tema; Trib. Bologna, 6 luglio 2015, n. 2146, in Redazione Xxxxxxx; App. Milano, 11 maggio 2016, n. 1800, ivi; Trib. Bari, 28 febbraio 2017,
n. 1091, ivi; App. Roma, 31 luglio 2017, n. 5204, ivi; Trib. Roma, 4
ottobre 2017, n. 18699, ivi.
L’orientamento trova riscontro in dottrina anche se con differenti
conclusioni. Si veda in particolare XXXXXXX, La causa delle polizze
unit e index linked, in Dir. mercato ass. e finanz., 2016, 59 ss.;
(8) Per questa distinzione v. supra nota 5.
(9) Cass., 30 aprile 2018, n. 10333, in Dir. mercato ass. e finanz., 2018, 113 con nota di LA FATA, La qualificazione giuridica delle polizze c.d. linked “pure” alla luce della funzione previdenziale dei contratti di assicurazione sulla vita. In tal caso i giudici hanno ri- tenuto adeguata la tutela rinvenuta nel t.u.f. e nelle comunicazioni
«Consob n. DI/98086703 del 4 novembre 1998 e n. DIN/6022348 del 10 marzo 2006 relative alla possibilità per le società fiduciarie, alle quali è consentita l’attività di amministrazione statica discipli- nata dalla l. n. 1966 del 1939, di rendersi intestatarie di contratti di investimento e di contratti di negoziazione e raccolta ordini per conto dei propri fiducianti. Ciò che condivisibilmente l’organo di vigilanza ha evidenziato è che l’interposizione delle società fidu- ciarie è consentita in quanto resti sempre e comunque preservata la diretta riferibilità al cliente-fiduciante della volontà contrattua- le e delle connesse tutele. È stato in particolare previsto che “il cliente/fiduciante deve essere reso identificabile in modo univoco attraverso l’attribuzione di un codice convenzionale” e che “l’in- termediario deve ricevere dalla fiduciaria tutte le informazioni sul cliente previste dall’art. 28, comma 1, lett. a), del reg. Consob n. 11522 (con l’eccezione dei soli nome e cognome)”. A propria volta, sulla scorta dei dati così acquisiti, l’intermediario “deve fornire al cliente, per il tramite della fiduciaria, informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni o del ser- vizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d’investimento o disinvestimento”. In particolare, la segna- lazione dell’eventuale “inadeguatezza” dell’operazione deve essere indirizzata al cliente-fiduciante».
ma anche, tra gli altri, ALBANESE, Assicurazione (contratto) - «Le polizze linked tra assicurazione sulla vita e prodotti finanziari», in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 1569 ss.; CORRIAS, op. ult. citt., 457 ss.; ID., In tema di prodotti finanziari delle imprese di assi- curazione e di trasparenza nel settore assicurativo alla luce dei regolamenti di attuazione dell’ISVAP, in Resp. civ. prev., 2008, 94; BUGIOLACCHI, I prodotti «finanziari assicurativi»: considera- zioni in tema di qualificazione giuridica e disciplina applicabile, in Resp. civ. prev., 2011, 876 ss.; XXXXX, Le polizze variabili nell’or- dinamento italiano, Xxxxxxx, 2011, 46; XXXXXXXX, Polizze “linked” e tutela dell’assicurato, in Assicurazioni, 2002, 221.
Si veda però VOLPE PUTZOLU, Le polizze Unit linked e index linked (ai confini dell’assicurazione sulla vita), in Assicurazioni, 2000, I, 233 ss., la quale ritiene che nell’ampia definizione di contrat- ti di assicurazione sulla vita di cui all’art. 1882 rientrino anche le linked.
Di interesse anche le riflessioni degli studiosi del diritto comu- nitario. Con l’art. 9 del regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009 si è chiarito che i contratti di ramo III «sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valuta- zione del rischio demografico”, specificandosi altresì che “le im- prese nella determinazione delle coperture assicurative in caso di decesso tengono conto … dell’ammontare del premio versato”. Al riguardo in dottrina si è osservato la discriminazione rispetto alle compagnie italiane. «L’elenco delle “norme di interesse gene- rale” pubblicato dall’ISVAP indica, come noto, le norme italiane che l’impresa comunitaria che intenda operare in stabilimento o
sull’applicabilità in caso di polizze linked di norme del codice civile riferite alle polizze vita come l’art. 1923 il quale sancisce l’impignorabilità ed insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o beneficiario di un’assicurazione sulla vita (11).
3. Private enforcement nella violazione delle regole di condotta distributiva.
La Cassazione del 2018 sopraccitata è interessante an- che per gli aspetti delle norme di diritto civile applica- bili in caso di violazione delle regole di condotta nella distribuzione di prodotti assicurativi. La Corte rigetta i motivi fondati sulla carenza di informativa e sulla mala gestio nella costituzione dell’asset finanziario in quan- to importerebbero valutazioni nel merito.
Quanto all’assolvimento degli oneri informativi è inte- ressante che i giudici di legittimità ritengano congrua e logica la motivazione della Corte di merito avendo esa- minato le modalità con le quali l’onere informativo era stato assolto anche sulla base delle dichiarazioni con- fessorie rese dall’assicurato sulle specifiche questioni. Altre sono le valutazioni relative alla funzione in con- creto che il contratto deve perseguire nel raggiungi- mento della funzione che le parti si sono prefisse al mo- mento della stipulazione tenuto conto della tipologia
di contratto scelta e, potremmo aggiungere, sulla base del flusso informativo che le parti si sono scambiate. Il d.lgs. approvato il 15 maggio 2018, in attuazione della direttiva IDD EU 2016/97 del 20 gennaio 2016, introduce modifiche al d.lgs. 209/2005 – codice delle assicurazioni private (da ora in poi CAP). Anche con riferimento alle regole di condotta nella distribuzione si introducono gli art. 119 bis ss. contenenti obblighi comportamentali dei distributori che sono informati a nuovi principi. In particolare si segnala come alla di- ligenza, canone di “misurazione” del corretto adempi- mento alle obbligazioni di cui all’art. 1176 c.c., si sosti- tuisce il concetto di equità, introducendo così un’idea di equo bilanciamento di diritti e obblighi nei contratti che si vanno concludendo per il tramite della distribu- zione assicurativa. L’art. 119-bis prevede infatti che «I distributori di prodotti assicurativi operano con equi- tà, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti».
L’informativa è ordinata a criteri di semplificazione. Sul punto si ricorda come da ultimo la comunità Eu- ropea sembra aver preso atto che la eccessiva quantità di informazioni può distogliere l’attenzione dei clienti scoraggiando la lettura della copiosa documentazione informativa, impedendo di focalizzare l’attenzione su-
gli elementi essenziali ai fini della formulazione di una
in libera prestazione dei servizi in Italia deve rispettare. L’ISVAP ha incluso nell’elenco alcune disposizioni del regolamento 32, ma non l’art. 9. L’esclusione dell’art. 9 dalle norme di interesse gene- rale conferma che anche le polizze linked senza garanzia di capita- le sono assicurazioni ai sensi della direttiva 2002/83. L’ISVAP non ha evidentemente ritenuto di poter invocare il limite dell’interesse generale (art. 33 della direttiva 2002/83) quale motivo per appli- care alle imprese comunitarie operanti in stabilimento e/o presta- zione di servizi in Italia la norma per la quale il contratto deve prevedere una garanzia, seppur minima, di capitale. Invece, quello stesso limite è alla base dell’imposizione di vincolo per le imprese italiane. Si crea così una fattispecie di discriminazione alla rove- scia, in cui le imprese italiane sono discriminate in peius rispetto alle concorrenti comunitarie.”: così FRIGESSI DI RATTALMA, La qua- lificazione delle polizze linked nel diritto dell’unione Europea, in Assicurazioni, 2013, 16.
(11) Trib. Parma, 10 agosto 2010, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 189 con nota di PALMETOLA, Sulla pignorabilità delle polizze index linked; Trib. Cagliari 2 novembre 2010, in Riv. giur. sarda, 2011, 283 con nota LANDINI, Art. 1923 c.c. e polizze index e unit linked.
Quanto alla applicazione dell’art. 1923 alle polizze linked il proble- ma sarebbe, come osservato dalla Suprema Corte, che si trattereb- be di una disposizione fondata sulla funzione previdenziale delle polizze vita. Si avverte infatti «la percezione, in termini di diritto vivente, ontologicamente inteso, della dimensione evolutivamente assunta, nell’attuale contesto economico sociale, dallo strumento dell’assicurazione sulla vita, quale forma di assicurazione privata (pur nelle diverse modulazioni negoziali) maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali»: Cass., S.U., 31 marzo 2008, n. 8271, in Foro it., 2008, I, 1434.
scelta consapevole. Inoltre la mancanza di standardiz- zazione dei documenti informativi impedisce una cor- retta comparazione dei prodotti presenti sul mercato. Queste le linee che trovano rispondenza nella norma- tiva nazionale di settore. Il nuovo articolo 185 del CAP relativo all’informativa precontrattuale è stato modi- ficato in modo da rendere l’informativa precontrat- tuale complessivamente coerente con la citata norma- tiva europea. A tal fine è stato predisposto un sistema informativo precontrattuale omogeneo per i rami vita e danni imperniato sulla redazione di tre documenti precontrattuali standard di base:
a) l’IPID per i prodotti danni (Insurance Product In- formation Document – DIP nella versione italiana), il documento informativo precontrattuale standard contenente la descrizione delle principali caratteristi- che del prodotto, previsto dalla Direttiva IDD e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1469 dell’11 agosto 2017 per i prodotti assicurativi danni.
b) il DIP Vita per i prodotti vita di “puro rischio” (pre- visto dal CAP come specificità nazionale);
c) il KID per i prodotti d’investimento assicurativi (previsto dalla normativa UE). A livello di normativa secondaria il regolamento XXXXX 00/0000, Xxxx XXX di- sciplina gli obblighi di informativa relativi ai prodotti
d’investimento assicurativi (c.d. prodotti IBIP). Viene individuata la documentazione (c.d. set informativo) che deve essere predisposta (art. 20) e sono indicate le caratteristiche del Documento informativo precon- trattuale aggiuntivo - DIP aggiuntivo IBIP (art. 21). Quest’ultimo è stato predisposto secondo uno stan- dard che replica struttura e grafica dei modelli di DIP aggiuntivo relativi alle altre categorie di prodotti, con l’inserimento di ulteriori informazioni peculiari degli IBIP, in modo da sostituire le previgenti Scheda sinte- tica e Nota informativa, riportando in ogni caso le sole informazioni integrative del KID necessarie a rendere edotto il cliente circa il fatto che sta sottoscrivendo un contratto di assicurazione, anche se appartenente al genere dei prodotti “IBIP”. Viene confermato l’obbligo di invio della lettera di conferma di investimento dei premi per i contratti unit linked (art. 22). Rispetto alla disciplina previgente, in analogia a quanto previsto per i prodotti vita diversi dagli IBIPs, è posto l’obbli- go di descrizione delle opzioni, con evidenza dei costi e delle relative modalità di esercizio, all’interno del DIP aggiuntivo IBIP, nonché l’obbligo di comunicazione trenta giorni prima della scadenza per le obbligazioni a scadenza o a data certa. Analogo obbligo di comuni- cazione è previsto tre giorni prima dell’esercizio delle opzioni che determinano una variazione del capitale garantito (art. 23). Con riferimento all’informativa in corso di contratto, viene disciplinata la pubblicazione periodica delle informazioni relative alle prestazioni assicurative (art. 24) e l’estratto conto annuale diffe- renziato per tipologia di prodotto (art. 25). Quanto alla distribuzione attraverso il canale bancario la disciplina di riferimento, come detto, è quella contenuta nel t.u.f. e regolamento CONSOB.
Riguardo ai flussi informativi dal cliente alla Com- pagnia/intermediario, in base all’art. 119-ter CAP introdotto dal d.lgs. 68/2018: «prima della conclu- sione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto”.
Dal lato dell’assicurato/contraente si tratterà delle informazioni relative agli interessi che hanno mosso il soggetto a contrarre informazioni che potranno ri- sultare in particolare dalle risposte ai questionari “de- mands and needs” (12).
(12) Quanto ai flussi informativi dal cliente alla Compagnia/inter- mediario, in base all’art. 119-ter CAP introdotto dal d.lgs. 68/2018: “prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distri-
La offerta di prodotti non adeguati vedrà sanzioni amministrative a carico dei distributori irrogate dalle autorità competenti. Dal lato civilistico si può pensare alle norme del codice civile applicabili.
Nel tempo la dottrina si è interrogata circa gli effetti pri- vatistici della violazione di regole di condotta presenti nella normativa pubblicistica volte a superare asimme- tria informativa e difficoltà della controparte nel com- prendere il tecnicismo dei contenuti contrattuali dei prodotti del mercato assicurativo e finanziario.
Qui dottrina e giurisprudenza hanno oscillato tra la responsabilità per mancata adozione di standard di correttezza nella formazione del contratto (art. 1337) (13), la nullità per violazione di norma impe- rativa (14), la risoluzione per inadempimento (art. 1453) (15) degli obblighi incombenti sull’interme-
butore di prodotti assicurativi: a) acquisisce dal contraente ogni in- formazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraen- te medesimo, al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto”.
(13) Cass., 16 maggio 2016, n. 9981, in Mass. Giust. civ., 2016. La Cassazione si è espressa a favore della applicazione della regola della responsabilità ex art. 1337 in ipotesi di violazione di regole di condotta in fase precontrattuale. Si veda in tal senso Cass., 29 gen- naio 2005, n. 19024, in Foro it., 2006, I, 1105 con nota di SCODITTI, Regole di comportamento e regole di validità: i nuovi sviluppi della responsabilità precontrattuale e in Danno e resp., 2006, 34 con nota di XXXXX e AFFERNI, Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della Cassazione su nullità virtuale e re- sponsabilità precontrattuale e Cass., sez. un., 19 dicembre 2007,
n. 26724, in Foro it., 2008, I, con nota di SCODITTI, La violazione delle regole di comportamento dell’intermediario finanziario e le sezioni unite. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza Cass., 16 febbraio 2007, n. 3683, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 999 con nota di SALANITRO, Violazione delle norme di condotta nei contratti di intermediazione finanziaria e tecni- che di tutela degli investitori: la prima sezione della Cassazione non decide e rinvia alle sezioni unite.
Nella giurisprudenza di merito riconducono all’art. 1337 la violazio- ne dei doveri di informativa nell’intermediazione finanziaria il Trib. Torino, 21 marzo 2005, in Giur. it., 2005, 1862; Trib. Trani, 10 otto- bre 2006, in Banca, borsa tit. cred., 2007, II, 621, con nota di XXXXX.
(14) A favore della tesi della nullità per violazione di norma impe- rativa ricordiamo in particolare tra i primi: SCODITTI, Regole di vali- dità e principio di correttezza nei contratti del consumatore, in Riv. dir. civ., 2006, II, 119 ss.; XXXXXX, Nullità del contratto e conforma- zione del contratto (note minime in tema di «abuso dell’autonomia contrattuale»), in Riv. dir. civ., 2005, I, 299 ss.; XXXXXXXXXX, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, in Riv. dir. civ., 2005, I, 521; XXXXX, L’invalidità dei contratti, in Tratt. dir. priv. europeo, vol. III, L’attività e il contratto, Cedam, 2003, 603 ss.
(15) Xxxxxxx Xxxx., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724, cit. «la vio- lazione dei doveri dell’intermediario riguardanti invece la fase succes- siva alla stipulazione del contratto d’intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempi- mento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti.
diario all’interno del rapporto di distribuzione. Non riteniamo questa la sede per dilungarci sul punto da noi arato in particolare in una monografia del 2008 e in un successivo saggio in una rivista internazionale, cui integralmente rinviamo, nonché in ulteriori lavori successivi di taglio più generale (16). Ci limitiamo a ribadire come non sia possibile individuare la solu- zione privatistica perché occorre considerare come la violazione della regola di condotta si inserisca nel pro- cedimento contrattuale e nella struttura contrattuale, nonché operare secondo un bilanciamento degli in- teressi in gioco. Nel caso delle regole di adeguatezza nella distribuzione assicurativa, volendo individuare particolarità rispetto alle soluzioni generalmente pro- spettate, la violazione della regola di condotta della coerenza del prodotto offerto potrebbe dar vita ad una inadeguatezza totale, e quindi ad una assenza del rischio con applicazione dell’art. 1895 in tema di nullità del contratto per inesistenza del rischio, e a responsabilità del distributore ex art. 1338 per aver
indotto il cliente alla stipula di un contratto nullo. Il caso, devo dire, è di interesse in particolare nelle as- sicurazioni contro i danni. Si pensi ad una copertura che contenga una esclusione che rende inoperativa la garanzia assicurativa. Ad esempio una D&O stipulata da una Banca, per i soggetti che ricoprono cariche di- rettive al suo interno, contenente la esclusione per il caso di soggetti vigilati, come le Banche sono.
La normativa di settore, in questo caso le norme del settore assicurativo e finanziario, non deve essere let- ta in una logica settorializzante che veda l’operativi- tà delle regole sostanziali e sanzionatorie ivi previste a-contestualizzate rispetto all’ordinamento generale. La riconduzione di tale disciplina all’interno del si- stema generale di diritto civile, consente di trovare qui gli strumenti di private enforcement che possa- no rafforzare la portata deterrente e preventiva della disciplina di settore anche ove per le violazioni siano disposte sanzioni amministrative (17).
TRIBUNALE DI BERGAMO, 6 dicembre 2021, n. 2271; Giud. un. Panzeri.
Polizze linked – regole di condotta – Consob – IVASS – nullità – annullabilità – responsabilità
«Una polizza linked pur se connotata dall’assunzione di un rischio demografico molto limita- to e pur se non garantisce nemmeno parzialmente la restituzione del capitale investito, non è qualificabile quale prodotto finanziario tout court, ma resta un prodotto assicurativo ed classificabile quale Polizza di Ramo Vita III ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del codice delle assicurazioni private» (mass. non uff.).
Ne consegue che l’eventuale loro violazione, oltre a generare even- tuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadem- pimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall’art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria in corso». In dottrina. X. XXXXXXXX, Obblighi di informazione e rimedi contrattuali nella fornitura dei servizi telematici, in St. iuris, 2005, 860.
(16) XXXXXXX, Formalità e procedimento contrattuale, Xxxxxxx, 2008 e XXXXXXX Private Enforcement and Market Regulation, in Market and Competition Law Review, 2018, 47 ss.
(17) Il tema ha trovato un fertile terreno in ambito di violazione delle norme antitrust e risarcimento del danno al consumatore. Cfr. FRIGESSI DI RATTALMA, Uniformità del diritto della concorren- za e della tutela del consumatore in Europa: mito o realtà?, in Nuove sfide in tema di concorrenza e aiuti di stato nell’unione eu- ropea: problemi sostanziali e equo processo a cura di Xxxxxxxx di Rattalma e De Cesari, Editoriale Scientifica, 2013, 36 ss.; XXXXXXX, Intese anticoncorrenziali nel settore assicurativo e risarcimento del danno a favore degli assicurati, in X. Xxxxxxxx di Rattalma (a cura di), La disciplina della concorrenza in ambito assicurativo, Giappichelli, 2014, 37-47.
In Fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data (Omissis) e ritualmente notificato a (Omissis) unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, (Omissis) conveniva in giu- dizio avanti questo Tribunale la predetta convenuta instando per l’accoglimento delle seguenti conclusio- ni: “accertata la violazione dell’art. 23 e 21 del T.U.F. dichiarare la nullità della stipula della polizza deno- minata “La Signature Bond Plus” ovvero la risoluzio- ne e comunque l’invalidità e inefficacia del contratto, e per l’effetto condannare (Omissis) a restituire la prestazione percepita al netto di quanto già ricevu- to per prelievi, e quindi per un per un totale di Euro 36.195,00 oltre interessi legali e rivalutazione mone- taria dal dì del dovuto al saldo effettivo ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giu- stizia”, con condanna della medesima convenuta alla rifusione delle spese di lite. A sostegno della esperita azione la ricorrente esponeva:
– che nell’anno 2012 la deducente acquistava una polizza assicurativa confezionata da (Omissis) emessa con il nome commerciale di “La Signature Bond Plus” e identificata con n. (Omissis), compi- lando a tal fine l’apposito modulo-formulario pre- disposto dalla medesima Compagnia e versando il premio di Euro 38.000,00;
– che dagli estratti consultabili tramite accesso al sito web della Compagnia, risultava che il premio pagato era stato impiegato nell’acquisto di fondi sottostanti denominati “Global Quality Selection Fund e Go Global Opportunity Fund Of Funds”;
– che con comunicazioni al pubblico, pubblicate su sito web a partire dal 12 ottobre 2015, informava di non potere fare fronte alle richieste di riscatto della polizza per mancanza di valore di scambio degli attivi sottostanti;
– che di analogo tenore erano poi le comunicazioni personali con cui la Compagnia informava la de- ducente della sospensione della negoziazione e, in sostanza, del fatto che il valore delle attività sotto- stanti la polizza non era realizzabile.
Tanto premesso, ed essendo la polizza in questione un prodotto finanziario-assicurativo del tipo mail lin- ked, rientrante nella fattispecie astrattamente previ- sta dall’art. 1 del T.U.F. lett. w-bis), la ricorrente la- mentava:
– che l’operazione non era stata preceduta dalla sti- pula di un contratto-quadro di Servizi di Investi- mento;
– che non era stata valutata l’adeguatezza né acqui- sito alcun questionario di profilatura;
– che non era stata fornita alcuna informativa circa la natura e qualità dei prodotti finanziari sotto- stanti.
In conseguenza di ciò, la ricorrente, per la mancanza del contratto scritto intendeva “fare valere la nullità dell’operazione, ex art. 23 co.1 e co. 3 del d.lgs. n. 58/ 1998 (T.U.F.), mentre per la violazione degli obblighi informativi” denunciava “la responsabilità per l’ina- dempimento”, con la precisazione che nessun dubbio sussisteva riguardo alla legittimazione passiva della convenuta “poiché risulta dai documenti versati in atti che /’operazione è intercorsa fra la ricorrente e la compagnia, benché intervenuto il broker o agente assicurativo, con l’incarico di procacciatore e il com- pito di verificare l’identità della Cliente e inoltrare il modulo presso la sede della compagnia”. Si costitui- va (Omissis) la quale resisteva e, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione/titolarità passiva, nonché la prescrizione dell’azione di risar- cimento del danno e , nel merito, contestava tutto quanto ex ad averso dedotto, instando per il rigetto delle avverse domande ed avanzando domanda per la chiamata in causa di (Omissis) nella loro rispettiva qualità di intermediaria della polizza oggetto di causa e gestore del fondo ad essa collegato, per essere dalle medesime tenuta indenne e manlevata.
Disposto il mutamento del rito ex art. 702-ter, terzo comma, c.p.c. ed autorizzata la chiamata in causa dei terzi sopra indicati, con distinte comparse deposita- te entrambe in data 22 gennaio 2020 si costituivano (Omissis) e contestando le avverse domande proposte nei loro confronti da (Omissis) di cui invocavano il ri- getto. Inoltre, (Xxxxxxx) eccepiva la “inammissibilità” della domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti “per difetto di giurisdizione” e chiedeva, a sua volta, di esser autorizzata a chiamare in causa la società, quale unico legittimo contraddittore delle domande proposte da (Omissis).
Disposto il differimento dell’udienza per consentire la chiamata in giudizio di (Omissis), quest’ultima si costituiva con comparsa depositata in data 23 settem- bre 2020, resistendo e contestando tutto quanto de- dotto e richiesto dal1a sua chiamante in causa e svol- gendo, in via subordinata, domande riconvenzionali nei confronti di (Omissis) e di (Omissis). Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, se- sto comma, c.p.c., la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti
all’udienza del 15 settembre 2021 (come in epigrafe trascritte), senza ulteriore attività istruttoria.
Ciò premesso, ritiene il decidente che le domande at- toree siano infondate e vadano, pertanto, rigettate. È documentato in atti che (Omissis) ha sottoscritto, per il tramite dell’intermediario assicurativo (Omis- sis), in data 30 novembre 2021, un modulo di pro- posta inerente alla “polizza di assicurazione sulla vita unit-linked collegata a una linea di investimento del Fondo Personale” denominata “La Signature Bond Plus” (Omissis). Contestualmente alla sottoscrizione della proposta ha corrisposto in un’unica soluzione il premio assicurativo pattuito di euro 38.000,00, me- diante assegno circolare.
Conclusosi il contratto per effetto della accettazione della compagnia di assicurazioni, la polizza è stata poi emessa il 28 gennaio 2013 (Omissis).
All’art. 1 delle condizioni generali di contratto prodot- te in atti dalla attrice (Omissis) “La Signature Bond Plus” è definita come “un prodotto finanziario-assi- curativo che prevede la corresponsione di un capita- le in caso di decesso dell’Assicurato, in conformità a quanto disposto ne1l’Articolo 7. Il valore della presta- zione è collegato e determinato dal valore degli attivi che rappresentano la linea d’investimento del Fondo Personale. In ragione di tale collegamento e della na- tura oscillante del valore degli attivi che rappresen- tano la linea d’investimento del Fondo Personale, la Società non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell’evento assicurato o del riscatto o del recesso ai sensi dell’Articolo 3.” L’art. 7 delle suddette condizioni generali di contratto disciplina le prestazioni della compagnia di assicura- zioni in caso di decesso dell’assicurato. In particolare, per l’ipotesi in cui, come nella fattispecie di causa, il contratto sia stato stipulato sulla vita di un assicurato di età inferiore a 75 anni, è previsto che Xxxxxxx, al verificarsi dell’evento assicurato, “pagherà un capita- le pari al 101% del valore degli attivi che rappresenta- no la linea d’investimento del Fondo Personale”.
Ciò posto, deve innanzitutto essere affrontato il tema della qualificazione della polizza “La Signature Bond Plus”. In particolare, va verificato se la stessa sia un prodotto assicurativo (se pure a componente causale mista, finanziaria ed assicurativa sulla vita) o un pro- dotto finanziario puro.
A tal fine ritiene il decidente di aderire all’orienta- mento espresso sul punto da questo Tribunale con la recente sentenza n. 1419/2021, pubblicata il 23 luglio 2021 (che fa seguito ad altre precedenti pronunce conformi del medesimo Tribunale, tra cui la sentenza
n. 2426/2019 del 21 novembre 2019) che, in una vi- cenda del tutto analoga e sovrapponibile alla presente per identità delle questioni trattate, ha così argomen- tato e statuito: “A livello normativo nazionale, le po- lizze unit/index linked sono normativamente inserite tra le polizze assicurative del ramo III espressamente definite come “le assicurazioni sulla durata della vita umana e le assicurazioni di nuzialità e natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collet- tivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento” (art. 2 d.lgs. n. 209 del 2005), e rientrano nella categoria dei “prodotti finan- ziari emessi da imprese di assicurazione” così come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. w-bis) del Tuf.
La definizione legislativa sopra richiamata consente di individuare due diverse tipologie di polizze linked: le polizze unit linked, nell’ambito delle quali la pre- stazione assicurativa è determinata in base al valore registrato, al momento dell’erogazione, da quote di fondi di investimento acquistate con i premi versati; le polizze index linked, nelle quali, invece, l’entità delle prestazioni contrattuali è parametrata alle variazioni di un indice azionario o di un altro indice di riferimen- to. In quest’ultimo caso, infatti, l’impresa assicurativa investe il premio corrisposto da1l’assicurato nell’ac- quisto di obbligazioni strutturate, ovvero strumenti finanziari a rendimento variabile caratterizzati dalla combinazione di una componente obbligazionaria e di una componente derivata, generalmente costituita da un’opzione.
Tanto premesso, la delibazione delle domande atto- ree presuppone la qualificazione della polizza di causa in termini di prodotto assicurativo ovvero di prodotto finanziario. Al riguardo sia consentita una premessa metodologica: il mercato dei prodotti assicurativi, al pari di quello dei prodotti finanziari, al pari di quello dei prodotti finanziari, risulta caratterizzato da un’ar- ticolata e puntuale normativa settoriale, di derivazio- ne prevalentemente europea, nonché dalle specifiche autorità, nazionali (IVASS) e sovranazionali (EIOPA), di regolazione e vigilanza; all’interno di una tale ar- ticolato sistema normativo regolamentare, la ricon- ducibilità di un prodotto alla categoria assicurativa ovvero a quella finanziaria determina conseguenze rilevanti, in punto di individuazione della normativa applicabile e della autorità competente. Ne consegue che il potere del giudice di riqualificazione di un con- tratto, a dispetto del nomen apparentemente attribu- itogli, non può essere esercitato con modalità indiffe- renti al concreto dispiegarsi delle dinamiche operanti
nei mercati in cui tale contratto si inscrive. E, infatti, la riconduzione della polizza di causa al genus assicu- razione è frutto di valutazioni tecnico-specialistiche “qualificate”, in quanto effettuate da soggetti profes- sionali, alla luce delle norme imperative applicabili e sotto la supervisione delle rispettive autorità di vigi- xxxxx (cfr. sul punto Trib. Brescia, 13 giugno 2018). Ferma la superiore premessa, valga ora osservare quanto segue.
L’art. 1 delle condizioni generali di contratto prevede in particolare che “La Signature Bond Plus è un pro- dotto finanziario-assicurativo che prevede la corre- sponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assi- curato, in conformità a quanto disposto nell’Articolo
7. Il valore della prestazione è collegato e determinato dal valore degli attivi che rappresentano la linea d’in- vestimento del Fondo Personale. In ragione di tale collegamento e della natura oscillante del valore degli attivi che rappresentano la linea d’investimento del Fondo Personale, la Società non garantisce alcuna re- stituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell’evento assicurato o del riscatto o del recesso ai sensi dell’Articolo 3” (Omissis).
Non è dunque stata prevista alcuna garanzia di resti- tuzione del premio investito al momento del riscatto; in particolare all’art. 7 delle condizioni generali di po- lizza si legge che “il valore delle prestazioni in caso di decesso dipende ed è collegato al valore degli attivi che rappresentano la linea d’investimento del Fondo Personale” e che nel caso in cui “il contratto venga sti- pulato sulla vita di due o più Assicurati, sottoscritto con l’opzione del primo decesso, se tutti gli assicu- rati hanno meno di 75 anni alla data di conclusione del contratto, la Società pagherà un capitale pari al 101% del valore degli attivi che rappresentano la linea d’investimento del Fondo Personale, mentre, se uno qualsiasi degli assicurati ha più di 75 anni alla data di conclusione del contratto, la Società pagherà un capi- tale pari al 101% del valore di riscatto della polizza”. Occorre dunque interrogarsi su come rilevino – ai fini della qualificazione della polizza in termini di prodot- to assicurativo – l’omessa garanzia di restituzione del capitale e l’assunzione di un rischio demografico poco rilevante (1%).
Sul punto si fa rilevare che la Suprema Corte di Cas- sazione ha individuato la differenza tra polizze assicu- rative e contratti di intermediazione finanziaria nella garanzia della conservazione del capitale alla scaden- za concordata tra le parti; pertanto, qualora difetti la garanzia della conservazione del capitale alla sca- denza, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve
essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte degli assicurati e non una polizza assicurativa sulla vita (cfr. Cass., 30 aprile 2018, n. 10333).
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di polizze unit linked, caratterizzate dalla com- ponente causale mista, finanziaria ed assicurativa sulla vita, impone pertanto al giudice del merito di interpretare il contratto al di là del nomen iuris at- tribuitogli; in particolare il contratto è da identificare come polizza assicurativa sulla vita quando il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assi- curato è assunto dall’assicuratore, mentre si concreta ne1l’investimento in uno strumento finanziario quan- do il rischio di “performance” sia per intero addossato a11’assicurato.
Con particolare riferimento al rischio demografico il giudice di merito deve quindi valutare l’entità della copertura assicurativa, desumibile dall’ammontare de1 premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, da11’orizzonte temporale e dalla tipologia dell’investimento (cfr. Cass., 5 marzo 2019, n. 6319). L’attività interpretativa è dunque chiamata a valuta- re se le pattuizioni contrattuali soddisfino le previ- sioni dell’art. 9 Regolamento ISVAP n. 32 del 2009, che all’art. 9 prevede che “1. I contratti classificati nel ramo III di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo im- pegno da parte dell’impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico. 2. Le imprese nella determinazione del- le coperture assicurative in caso di decesso tengono conto, ai fini del rispetto del principio di cui al comma 1, dell’ammontare del premio versato dal contraente” (cfr. in tal senso anche l’omologo testo dell’art. 6 del Regolamento n. 29 del 2009).
Alla luce dei precedenti di legittimità appena richia- mati non stupiscono pertanto quelle sentenze di me- rito che ravvisano un valido contratto di assicurazione sulla vita soltanto in presenza di una garanzia di resti- tuzione (almeno parziale) del capitale e l’assunzione, da parte della compagnia, di un rischio demografico significativo.
Ritiene tuttavia il Tribunale, come già in precedenza af- fermato, di doversi discostare da un tale orientamento giurisprudenziale. E, infatti, una tale lettura era 1egit- tima nel periodo antecedente al 2005, in cui sussisteva effettivamente una qua1che incertezza su quali fosse- ro le norme applicabili alle polizze unit/index linked (cfr. in tal senso anche la nota sentenza n. 6061/2012 della Corte di Cassazione). I criteri dettati nel prece-
dente appena richiamato non sono, infatti, più attuali in ragione della normativizzazione dei prodotti linked sia a livello nazionale che europeo. La materia, infatti, è regolata in maniera uniforme dal diritto comunitario che, come noto, è fonte di rango sovraordinato rispetto al diritto interno. Qualsiasi attività interpretativa o di ricostruzione sistematica della disciplina applicabile alle polizze di ramo III deve, dunque, necessariamente trarre origine dal diritto dell’Unione Europea, che in- quadra questi contratti nell’ambito delle polizze di as- sicurazione sin dalla prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi- nistrative riguardanti l’accesso all’attività dell’assicura- zione diretta sulla vita ed il suo esercizio. In particolare l’allegato I, punto III dell’indicata direttiva individua come assicurazioni de1 ramo III “le assicurazioni di cui all’articolo 1, punto 1, lettere a) e b), connesse con fondi d’investimento”. In argomento è intervenuta in modo chiaro la Corte di Giustizia, già nell’anno 2011
– con la nota sentenza Xxxxxxxx Xxxxxx dell’1 marzo 2012 C-166/2011, richiamata anche nella sentenza del 30 maggio 2018 C-542/2016 – in cui è stato espressa- mente chiarito che “i contratti detti unit linked oppu- re collegati a fondi di investimento (...) sono normali in diritto delle assicurazioni”. Per la Corte di Giustizia dell’Unione europea la pura e semplice pattuizione di una ‘prestazione assicurativa’ (per l’ipotesi di “decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso”), è il minimo comun denomi- natore delle diverse tipologie delle ‘operazioni di assi- curazione’, senza che occorre verificare la ricorrenza di altri elementi.
E, infatti, l’operazione di assicurazione è caratterizza- ta dal fatto che l’assicuratore si impegna, dietro ver- samento di un premio, a procurare a1l’assicurato, in caso di realizzazione del rischio assicurato, la presta- zione convenuta all’atto della stipula. Ne deriva che nel binomio premio/prestazione non possono trovare spazio valutazioni sul rischio finanziario dei fondi sot- tostanti la polizza. Le sentenze sopra richiamate han- no natura interpretativa, in quanto sono state emesse dalla Corte di Giustizia a seguito del rinvio pregiu- diziale sollevato dal giudice nazionale; per l’effetto il principio di diritto affermato (id est l’irrilevanza dell’allocazione del rischio e della garanzia di resti- tuzione del premio) risulta immediatamente appli- cabile nell’ordinamento interno, come chiarito dalla sentenza Granital della Corte Costituzionale italiana
n. 170/1984 e dalla sentenza Simmenthal della Corte di Giustizia dell’Unione europea in causa 106/1977.
L’efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’or- dinamento nazionale delle sentenze interpretative della Corte di giustizia induce allora il Tribunale a qualificare la polizza di causa in termini di contrat- to di assicurazione de1 ramo III, e non già in termi- ni di prodotto finanziario puro (cfr. Trib. Bolzano, 4 settembre 2017). D’altro canto come recentemente affermato dalla giurisprudenza di merito, le polizze unit linked vanno trattate alla stregua di veri e propri contratti di assicurazione “anche ove sia prevalente la causa finanziaria”, dal momento che esse devono co- munque rispondere ai principi dettati dal codice civi- le appunto in materia di contratto di assicurazione in generale. Il giudice di merito ha il compito di valutare la congruità “della copertura assicurativa con riferi- mento all’ammontare del premio versato dal contra- ente, all’orizzonte temporale ed alla tipologia di inve- stimento”. In altri termini nelle polizze unit linked, caratterizzate dal1a componente causale mista, finan- ziaria ed assicurativa sulla vita, anche ove sia preva- lente la causa finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal codice civile, delle assicurazioni e della normativa se- condaria ad essi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico, rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicura- tiva, desumibile dall’ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, da11’o- rizzonte temporale e dalla tipologia de11’investimen- to. Pertanto rientrano, senz’altro, nella fattispecie ti- pica di cui all’art. 1882 c.c., le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa de11’assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demogra- fico; in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferi- mento del rischio da1l’assicuratore sull’assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, indi- viduabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici (cfr. Trib. Firenze, 11 febbraio 2020, n. 407)”.
In ragione dei principi affermarti con la superiore pro- nuncia deve, allora, concludersi che anche il contratto per cui è causa, pur se connotato dall’assunzione di un rischio demografico molto limitato e pur se non garantisce nemmeno parzialmente la restituzione del capitale investito, non è qualificabile quale prodotto finanziario tout court, ma resta un prodotto assicu- rativo ed classificabile quale Polizza di Ramo Vita III ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del codice delle assicurazioni private.
Ciò posto, vanno ora verificate le conseguenze di tale qualificazione, in relazione alle domande proposte dalla attrice.
Va, innanzitutto, considerato che anche nella presen- te vicenda, come quella esaminata dalla citata senten- za del Tribunale di Bergamo, la polizza è stata colloca- ta sul mercato da un broker assicurativo.
Anche in ragione di ciò, ritiene il decidente di dovere aderire alle considerazioni espresse con detta pronun- cia, che al riguardo ha così argomentato e statuito: ha collocato i propri prodotti tramite intermedia- ri indipendenti ovvero mediatori assicurativi iscritti nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi istituito presso l’IVASS, come pure spe- cificato nelle Condizioni Generali (cfr. art. 6, doc. 2.2 fascicolo).
Si pone dunque il problema se le regole del TUF e dei Regolamenti Consob siano applicabili alla distribu- zione dei contratti assicurativi finanziari da parte de- gli intermediari assicurativi.
In argomento si osserva che il prodotto sottoscritto dai ricorrenti rientra tra quelli indicati come “prodot- ti finanziari emessi ... da imprese di assicurazione” dall’art. 25 bis del TUF ratione temporis vigente al momento della sottoscrizione della polizza, secondo cui “gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizio- ne e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”.
Osserva il Tribunale che il legislatore ha previsto un diverso regime a seconda del canale distributivo del- la polizza, la quale può essere collocata sul mercato attraverso il canale proprio del sistema finanziario (Sim, banche, intermediari finanziari, soggetti iscritti sotto la lettera D del Registro Unico intermediai c.d. Rui), oppure, attraverso quello assicurativo tradizio- nale, agenziale e broker (lettere A e B del Rui). Sin dal momento in cui la legge sul risparmio del 28 dicem- bre 2005, n. 262 ha abrogato la lettera F) del primo comma del1’art. 100 Tuf), in forza della quale veniva- no esclusi da1l’app1icazione della disciplina dettata in materia di sollecitazione all’investimento i “prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione”, si è aperto il problema del c.d. “doppio canale”.
Ed, infatti, se il prodotto assicurativo di investimento viene distribuito dalle imprese di assicurazione diret- tamente oppure attraverso “soggetti abilitati” (tassa- tivamente elencati, tra essi, Sim, banche e interme- diari finanziari) trovano certamente applicazione le norme del Tuf e, in particolare, quelle di cui agli ar- ticoli 21 e 23 e del Regolamento intermediari Consob
n. 16190 del 29 ottobre 2007 che all’art. 37 richiede la
sottoscrizione da parte del contraente, del contratto quadro scritto a disciplina dei servizi di investimento; al contrario, se il medesimo prodotto viene distribuito attraverso i canali assicurativi tradizionali (in parti- colare attraverso broker assicurativi) non possono trovare applicazione le citate norme del Tuf e del Re- golamento intermediari.
In particolare l’art. 83 del citato Regolamento Consob individua, quali “soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa”, le SIM e le imprese di investimento co- munitarie, le banche italiane e comunitarie, gli inter- mediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’ar- ticolo 107 del decreto legislativo lº settembre 1993,
n. 385 e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, anche quando operano per il tramite di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, di- pendenti, collaboratori o altri incaricati.
Agenti e broker non rientrano dunque in alcun modo nella categoria dei “soggetti abilitati” ai sensi del Tuf o degli “intermediari finanziari” ai sensi del Regola- mento intermediari, conseguentemente gli stessi de- vono essere sottoposti alla disciplina del Codice delle assicurazioni e alle disposizioni di Ivass (cfr. in tal senso anche Trib. Brescia, 11 febbraio 2016, n. 441;
Trib. Ivrea, 17 agosto 2020, n. 644).
Richiamando quanto osservato in premessa circa la qualificazione della polizza di causa, si ribadisce che l’attività interpretativa del giudice non può essere li- bera laddove – come nel caso di specie – si è chiamati a muoversi in un coacervo di norme regolamentari ed alla presenza di specifiche autorità di vigilanza. È allora evidente che non è possibile sottoporre alla vigilanza della Consob gli operatori della distribuzio- ne assicurativa tradizionale; d’altro canto è la stessa Consob a riconoscere, sin dal1’emanazione del Re- golamento intermediari n. 16190/2007, che agenti e broker, i quali non possono essere attratti sotto la propria vigilanza, devono essere esclusi dalla sfera di operatività del Tuf.
Valga da ultimo evidenziare che una tale conclusione non risulta affatto dannosa nei confronti del clien- te-consumatore, il quale, sia nel caso in cui acquisti la polizza Signature Bond Plus da un soggetto abilitato all’intermediazione finanziaria ovvero da un broker assicurativo, è comunque protetto da un sistema di norme regolamentari e dalla supervisione di un’auto- xxxx di vigilanza.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ai fini della decisione delle domande svolte dagli attori.
a) domanda di nullità
La domanda di nullità della polizza per violazione dei precetti del Tuf non è meritevole di accoglimento per tre ordini di ragioni.
Tale domanda si fonda sul presupposto (errato) per cui la Signature Bond Plus abbia natura finanziaria; per contro, come osservato al punto 2, la polizza Si- gnature Bond Plus è stata collocata sul mercato da1 broker assicurativo (Omissis), che agiva per conto di (Omissis); per l’effetto, come sopra melio argomenta- to, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 37 del Regolamento intermediari Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 che richiede la previa sottoscrizione da parte del contraente di un contratto quadro scritto a disciplina dei servizi di investimento.
D’altro verso, è incontestato agli atti che le polizze di causa non sono state collocate dalla convenuta di talché in ogni caso gli obblighi informativi – di cui gli attori lamentano la mancanza – non gravavano su11’emittente che non ha avuto alcun contatto con gli investitori, bensì al più sugli intermediari che han- no collocato le polizze (fermo restando in ogni caso il regime del c.d. doppio binario di cui sopra con con- seguente inapplicabilità delle disposizioni del TUF). L’infondatezza della domanda attorea emerge infine anche nella parte in cui gli attori hanno invocato la nullità del contratto di polizza per violazione degli obblighi informativi, costituendo per contro orienta- mento consolidato della giurisprudenza di legittimità che la violazione di tali obblighi in fase precontrattua- le non è mai causa di invalidità o di risoluzione del contratto, potendo al più comportare, una responsa- bilità precontrattuale dell’intermediario, con conse- guenti obblighi risarcitori in capo ai soli intermediari che hanno collocato il prodotto (cfr. Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2007, n. 26725).
Ferma la superiore ed assorbente considerazione, si osserva in ogni caso quanto segue.
Come rilevato al punto 2 la polizza di causa è stata distribuita dal broker assicurativo; (Omissis) non ha avuto alcun ruolo né nella collocazione del prodotto né nella gestione del Fondo Personale collegato alla polizza, contrariamente a quanto ex adverso asserito, e come provato dalla documentazione.
Ai fini che qui interessano è sufficiente far rilevare che nella fase di collocamento il broker era chiamato a rispettare il Codice delle Assicurazioni, con partico- lare riguardo agli articoli 120 (Informazione precon- trattuale e regole di comportamento) e 183 (Regole di comportamento), ed il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, così come modificato dal Rego-
lamento 2880 del 25 febbraio 2011 ratione temporis
applicabile.
Nel caso che ci occupa risulta che il broker si sia atte- nuto alle indicazioni regolamentari prescritte, tant’è vero che la scheda sintetica (Omissis) contiene un’a- deguata rappresentazione delle caratteristiche della polizza acquistata: vi è la espressa indicazione del gra- do di rischio (medio-alto); gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario al termine dell’orizzon- te temporale d’investimento minimo consigliato (20 anni) basati su1 confronto con i possibili esiti dell’in- vestimento in un’attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte; la descrizione della linea di investimento nelle diverse tipologie di organi- smi di investimento collettivo del risparmio (OICR); l’espressa precisazione che “l’Impresa di assicurazio- ne non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario”.
La censura svolta dagli attori circa l’omessa acquisi- zione del profilo di rischio e la mancata valutazione dell’adeguatezza dell’operazione appare allora del tutto deficitaria, in quanto dalla documentazione vi- sionata il broker si è comportato diligentemente pro- ponendo un prodotto di investimento (total return) adeguato al profilo di rischio (medio-alto) dichiarato dagli stessi ricorrenti.”
Ciò posto, resta solo da evidenziare che non si rav- visano altri profili di nullità del contratto, come, ad esempio, per mancanza del consenso ovvero per in- determinabilità dell’oggetto, anche perché emerge documentalmente sia la sottoscrizione della polizza da parte dell’attrice (Omissis) in calce al modulo della proposta, sia il contenuto di quanto sottoscritto.
Inoltre, quanto alla richiesta della attrice volta ad ottenere la “risoluzione e/o comunque l’invalidità e inefficacia del contratto” vi è, innanzitutto, un difetto di allegazione, ancor prima che di prova, dei fatti co- stitutivi della domanda.
In particolare, con specifico riferimento all’annulla- mento del contratto, posto che i motivi di tale catego- ria di invalidità sono tipici e tassativi (vizio del con- senso, errore, dolo e violenza), nella vicenda in esame non è dato capire quale azione generale di annulla- mento sia stata proposta dalla attrice.
Invero, sin dall’atto introduttivo del giudizio non è stato in alcun modo dedotto, né conseguentemente provato, che il contratto sia invalido per la sussisten- za di uno (o più) dei motivi di annullamento anzidetti.
Quanto, infine, alle domande contenute nella memo- ria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c. della attrice, con cui la stessa parte ha intesto, da un lato, estendere il contradditorio delle originarie domande proposte nei confronti della convenuta anche alle terze chia- mate e, dall’altro lato, introdurre una nuova domanda risarcitoria, ritiene il decidente che, come ritualmen- te eccepito dalle controparti (ma, del resto, rilevabile anche d’ufficio dal giudice), tali domande siano inam- missibili, in quanto tardive.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ri- corrente (Omissis) ha convenuto in giudizio la sola (Omissis) formulando nei suoi confronti le seguen- ti domande: “accertata la violazione dell’art. 23 e 21 del T.u.f. dichiarare la nullità della stipula della po- lizza denominata “La Signature Bond Plus” ovvero la risoluzione e /o comunque l’invalidità e inefficacia del contratto, e per l’effetto condannare (Omissis) a restituire la prestazione percepita al netto di quanto già ricevuto per prelievi e quindi per un totale di euro 36.195,00 oltre interessi legali e rivalutazione mone- taria dal dì del dovuto al saldo effettivo ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giu- stizia”.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 7 ottobre 2020 per udienza di prima comparizione del- le parti del 13 ottobre 2020, l’attrice (Omissis) si è poi limitata a “riportarsi all’atto introduttivo del presente giudizio, con riserva di replicare a tutte alle eccezio- ni e deduzioni della convenuta (Omissis) e delle terze chiamate (Omissis) e (Omissis), chiedendo la conces- sione dei termini per il deposito delle memorie di cui all’ art. 183, comma 6, c.p.c.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. l’at- trice (Omissis) ha invece modificato le proprie conclu- sioni, chiedendo di “accertare e dichiarare la nullità di ogni accordo relativo alla polizza denominata “La Si- gnature Bond Plus” ovvero la risoluzione e/o comun- que l’invalidità e inefficacia e condannare la convenu- ta (Omissis) e i soggetti chiamati in causa (Omissis) e (Omissis), in via solidale o per quanto risulterà di rispettiva competenza e gradazione di responsabilità, alla restituzione dei premi pagati al netto dei prelievi, per € 36.195,00 o comunque condannare i medesimi al risarcimento dei danni per lo stesso importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo ovvero quella somma mag- giore o minore che sarà ritenuta di Giustizia”.
Così facendo l’attrice ha dunque:
a. da un lato, esteso nei confronti delle terze chiama- te l’originaria domanda volta ad accertare la nulli-
tà/invalidità/inefficacia della polizza e la restitu- zione del premio corrisposto;
b. dall’altro lato, introdotto una domanda risarcito- ria totalmente nuova e diversa, sia sul piano ogget- tivo (la domanda è infatti volta ad accertare una pretesa responsabilità risarcitoria) che su quello soggettivo (essendo indirizzata nei confronti di tutte le altre parti del giudizio).
Ebbene, con riguardo al primo profilo, l’esigenza di chiamare in causa un terzo era sorta dalle difese spiegate dalla convenuta che costituendosi in giudi- zio aveva, tra l’altro, eccepito il proprio “difetto di le- gittimazione/titolarità passiva”, di modo che l’attrice avrebbe dovuto esercitare le proprie facoltà entro l’u- dienza di prima comparizione delle parti ex art. 183, quinto comma, c.p.c.
Quanto al secondo profilo, (Xxxxxxx) ha formulato, per la prima volta, con l’anzidetta memoria una ri- chiesta risarcitoria del tutto nuova, mai avanzata in precedenza. Si tratta, dunque, di una mutatio libelli non consentita.
Il rigetto delle domande attoree assorbe ogni ulteriore domanda proposta nel presente giudizio dalle restan- ti parti.
Venendo, infine, al regolamento delle spese proces- suali ritiene il decidente che, in ragione della pecu- liarità delle questioni giuridiche trattate e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nella specie ricorrano i presupposti per disporre la com- pensazione, tra le parti, delle spese del presente giudi- zio ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., anche alla luce del nuovo perimetro di operatività dei motivi contemp1ati nella citata norma per effetto della sen- tenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018.
Il Tribunale di Bergamo, quarta sezione civile, in composizione monocratica, (Omissis) così provvede: rigetta le domande proposte dalla attrice; compensa le spese di lite fra tutte le parti.