tra
CONTRATTO NORMATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO
LOTTO N. CIG
tra
Agenzia delle Entrate (di seguito anche brevemente “AdE”) con sede legale in , Via
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
, domiciliato per la carica ove sopra, ,
Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito anche brevemente “AdER”) con sede legale in
, Via , C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante , domiciliato per la carica ove sopra, sopra
di seguito congiuntamente “Amministrazioni”
e
(di seguito anche solo “Appaltatore”) con xxxx xxxxxx xx , xxx
x. , X.X. , X.X. , matricola INPS
(sede territoriale Inps _ ), codice INAIL _,
C.C.N.L. , n. dipendenti , in persona del rappresentante legale,
, domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria dell’R.T.I./Consorzio composto da .
Premesso
- con accordo perfezionato in data febbraio 2018, Agenzia delle entrate – Riscossione ha conferito all’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza per l’individuazione e la selezione delle imprese alle quali affidare i servizi di facchinaggio interno ed esterno per le proprie sedi;
- Agenzia delle Entrate, in ragione dell’accordo di cui al punto che precede, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio su indicato in nome proprio e in nome e per conto di Agenzia delle entrate – Riscossione;
- Che, pertanto, con Disposizione del n. del , AdE ha avviato – in nome proprio e in nome per conto di AdER – una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento dei servizi di facchinaggio interno ed esterno, suddivisa in 11 lotti geografici;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dall’Appaltatore è risultata quella economicamente più vantaggiosa tra quelle presentate per il Lotto ;
- che, pertanto, con provvedimento prot. n. / del , AdE ha disposto l’aggiudicazione definitiva del Lotto in favore dell’Appaltatore;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n.50 del 2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo all’Appaltatore il possesso dei prescritti requisiti;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.lgs. n.50 del 2016 è spirato il termine dilatorio di stand still previsto dal medesimo articolo;
- che qualora dovesse emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo all’Appaltatore il presente contratto sarà risolto di diritto;
- che l’Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva , ai sensi dell’art. 103 del Codice, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro
, emessa da , il
;
e valida sino al
- che l’Appaltatore è in possesso di un apposita polizza assicurativa ai sensi di quanto disposto dal
D.M. Ministero dell’Interno del 1° dicembre 2010, n. 269, a copertura della Responsabilità Civile verso terzi e contrattuale, come indicate nel successivo art. 12.
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
• Allegato “A” (Schema contratto esecutivo);
• Allegato “B” (Capitolato tecnico);
• Allegato “C” (Offerta tecnico/economica dell’Appaltatore);
• Allegato “D” (DUVRI).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Capitolato tecnico e Offerte tecniche ed economiche dell’Appaltatore
• contratto normativo, con acclusa appendice “penali”;
• contratto esecutivo
In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara, prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante.
3. Ai fini del presente contratto normativo, alle espressioni e ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:
STAZIONE APPALTANTE: Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate Riscossione
APPALTATORE: affidatario per ciascun lotto dei servizi oggetto del Capitolato Tecnico.
SEDI: uffici amministrativi, sportelli per la riscossione, archivi e altri locali di AeR e di AdER.
CONTRATTO è il contratto normativo sottoscritto con l’Appaltatore, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste in seguito all’emissione di singoli contratti esecutivi;
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE (DEC): Figura designata dalle Amministrazioni ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 per supporto del Responsabile del Procedimento nelle fasi di esecuzione.
Articolo 2
Oggetto, attivazione delle prestazioni e luogo di esecuzione
1. Con il presente contratto le Amministrazioni, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affidano all’Appaltatore, che accetta, i servizi di facchinaggio interno e di facchinaggio esterno/trasloco presso le sedi ubicate nelle regioni .
2. Come meglio specificato nel Capitolato tecnico, il servizio sarà articolato in:
FACCHINAGGIO INTERNO: comprende tutte le attività volte ad assicurare la razionale gestione delle postazioni di lavoro attraverso l’esecuzione delle movimentazioni di beni e materiali da effettuarsi all’interno delle sedi ricomprese nei Lotti della procedura ovvero di quelle che le
Amministrazioni Contraenti dovessero acquisire nell’arco temporale di vigenza del contratto. In particolare, il Fornitore sarà chiamato a svolgere, secondo le indicazioni delle Amministrazioni Contraenti, le attività qui di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo :
a) movimentazione di arredi ed attrezzature compreso lo smontaggio ed il montaggio di quegli arredi che, per le loro dimensioni, non si dovessero riuscire a spostare montati;
b) movimentazione di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, ecc. e loro collegamento alla rete;
c) supporto ai tecnici specializzati per lo spostamento di apparecchiature impiantistiche (es. condizionatori portatili, eliminacode …);
d) smontaggio di pareti divisorie e relativo montaggio delle stesse nei locali indicati, con esclusione degli interventi edili;
e) sistemazione di magazzini e stoccaggio di arredi e attrezzature per il “fuori uso”;
f) movimentazione, distribuzione e stoccaggio materiale vario esempio: minuteria, macchine per ufficio, carta, cancelleria ecc., tra i vari piani e le apposite aree di stoccaggio;
g) movimentazione e sistemazione di documentazione, compreso l’imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere, all’interno degli immobili;
h) fornitura di cartoni da imballo e altro materiale idoneo al trasferimento del materiale d’ufficio;
i) apposizione di etichette identificative sui beni e loro rilevazione con strumenti forniti dalle Amministrazioni Contraenti;
j) posizionamento ordinato nella nuova collocazione secondo le indicazioni ricevute; quant’altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito del servizio.
A) FACCHINAGGIO ESTERNO/TRASLOCO: consiste nell’espletamento dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco e comprende le attività di movimentazione mobilio, dotazioni di ufficio, e attrezzature varie da effettuarsi tra le sedi ovvero di quelle che le Amministrazioni Contraenti dovessero acquisire nell’arco temporale di vigenza del contratto o presso altre destinazioni. In tale ipotesi non saranno dovuti al Fornitore maggiori oneri. In particolare, il Fornitore sarà chiamato a svolgere, secondo le indicazioni delle Amministrazioni Contraenti, le attività qui di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) movimentazione di arredi (scrivanie, armadi, librerie, cassettiere, tende ecc..) compreso lo smontaggio ed il rimontaggio nell’immobile di destinazione;
b) movimentazione e montaggio di pareti divisorie, con esclusione degli interventi edili;
c) fornitura di cartoni da imballo e altro materiale idoneo al trasferimento del materiale
d’ufficio;
d) movimentazione, distribuzione e stoccaggio materiale vario (esempio: carta, cancelleria ecc.), tra i vari piani e le apposite aree di stoccaggio;
e) impacchettatura catalogata di faldoni, cartelle ed oggetti in genere;
f) smontaggio, imballaggio, trasporto e riassemblaggio stazioni di lavoro (PC ed eventuale stampante individuale) e loro collegamento alla rete;
g) imballaggio e trasporto stampanti condivise, fotocopiatrici, telefoni, fax, scanner, ecc. e loro collegamento alla rete;
h) posizionamento accurato ed ancorato di tutti i beni oggetto di trasferimento sulle attrezzature utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l’imballaggio allo scopo di evitare danni alle persone ed alle cose;
i) trasporto con mezzi del Fornitore, ovvero con mezzi nella sua disponibilità, nei luoghi indicati;
j) disimballaggio, montaggio e sistemazione dei beni traslocati nell’immobile di destinazione;
k) posizionamento ordinato nella nuova collocazione secondo le indicazioni ricevute;
l) carico e trasporto, a spese del Fornitore, dei materiali di risulta e di ogni altro materiale non più idoneo, da smaltire nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti.
3. I servizi affidati dovranno essere svolti secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel Capitolato Tecnico allegato sub B.
4. Le prestazioni affidate saranno eseguite in seguito alla successiva sottoscrizione, da parte delle singole Stazioni appaltanti, di specifici contratti esecutivi in conformità allo schema di cui all’allegato A al presente contratto, nei quali saranno specificati le sedi presso cui eseguire i servizi commessi, le tempistiche entro cui i servizi stessi dovranno essere attivati e la durata complessiva del servizio.
5. L’Appaltatore, entro 3 giorni dalla ricezione di ciascun contratto esecutivo, dovrà provvedere alla sottoscrizione e restituzione dello stesso. La mancata sottoscrizione del contratto esecutivo da parte dell’Appaltatore nei termini di cui sopra comporterà la risoluzione automatica del presente contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore stesso.
6. L’Appaltatore accetta espressamente che non sussiste alcun obbligo delle Amministrazioni alla sottoscrizione dei rispettivi contrati esecutivi e per un periodo determinato, non sussistendo alcun corrispettivo minimo garantito in favore dell’Appaltatore medesimo. Pertanto, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti delle Amministrazioni, qualora
i contratti esecutivi ovvero la relativa durata ovvero i relativi corrispettivi maturati risultassero inferiori rispetto all’importo complessivo previsto dal presente contratto; né le Amministrazioni potranno essere chiamate a rispondere nei confronti dell’Appaltatore qualora i contratti esecutivi non dovessero essere stipulati dalle singole Stazioni Appaltanti o la loro durata fosse inferiore a quanto indicato nel presente contratto od alle attese dell’Appaltatore stesso.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto normativo ha la durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto normativo, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 12 mesi e per un importo massimo pari al valore annuale calcolato sull’effettivo fabbisogno del lotto di riferimento, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
3. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n.50/2016, le Amministrazioni – nel corso dell’esecuzione della fornitura e dei servizi in affidamento – si riservano la facoltà di prorogare la durata del presente Contratto o dei relativi contratti esecutivi per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto e dei relativi contratti esecutivi agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la stazione appaltante.
4. Qualora prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1, venga raggiunto il corrispettivo massimo di cui al successivo art. 4, il presente contratto e i relativi contratti esecutivi dovranno intendersi conclusi al momento del suddetto raggiungimento.
5. Resta naturalmente inteso tra le parti che, ferma restando la validità ed efficacia del contratto normativo e dei singoli contratti esecutivi eventualmente ancora in corso, non sarà più possibile emettere contratti esecutivi qualora sia esaurito il corrispettivo massimo previsto nel presente contratto.
6. I singoli contratti esecutivi avranno la durata fissata dalle Amministrazioni, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente contratto normativo.
Articolo 4 Corrispettivi
1. Il corrispettivo massimo spettante all’Appaltatore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto è stabilito nella misura complessiva di €
, oltre IVA, oltre € ,00 ( /00), per oneri della sicurezza da interferenza.
2. Il corrispettivo massimo di cui al comma 1 è così suddiviso tra le Amministrazioni:
• AdE: Euro
• AdER: Euro
Le Amministrazioni potranno sottoscrivere contratti esecutivi nei limiti d’importo stabiliti al comma 2.
3. Il corrispettivo effettivo maturato dall’appaltatore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell’esecuzione che verrà indicato nel contratto esecutivo, in base ai prezzi unitari di seguito indicati:
- ora/uomo facchinaggio interno: euro ;
- ora /uomo facchinaggio esterno: euro .
4. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 1 del presente articolo non vincola in alcun modo le Amministrazioni a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto dell’Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
5. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all’esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dall’Appaltatore.
6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. In caso di esercizio della facoltà di rinnovo di cui all’art. 3, comma 2 del presente contratto, l’appaltatore potrà richiedere l’adeguamento dei singoli prezzi unitari in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ivi richiamate.
8. In tal caso, l’adeguamento sarà applicato, una sola volta, sui prezzi unitari offerti dall’Appaltatore, in misura pari al 90% della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). I prezzi unitari così adeguati saranno applicati ai servizi effettivamente svolti nel corso dei successivi mesi di vigenza del contratto.
9. i predetti corrispettivi coprono e compensano tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal l’Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
4. L’Appaltatore si obbliga a consentire alle Amministrazioni di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore , intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni, assumendosene ogni relativa alea.
6. L’Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. L’Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte delle Amministrazioni e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. L’Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni fermo il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. L’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dall’Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’ Amministrazioni, le quali si limiteranno a fornire al Responsabile del Contratto per l’Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che l’Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere
indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. Le Amministrazioni potranno richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decorso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali delle Amministrazioni medesime e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente art., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, le Amministrazioni potranno dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
10. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l’adempimento di tutte le disposizioni derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte di datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall’art. 30, commi 5 e 6 del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
Articolo 7 Penali
1. Nel corso dell’esecuzione dei servizi descritti nel Capitolato Tecnico, a seguito delle verifiche che verranno effettuate, in caso di inadempimenti, potranno essere applicate le penali come riportate nell’allegato al contratto.
2. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, la competente Amministrazione applicherà nei confronti dell’Appaltatore, fermo restando il limite giornaliero dell’1‰ dell’importo del contratto esecutivo, le penali previste nell’allegato sub C) con le modalità ivi indicate. Si specifica che le Amministrazioni al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze potranno applicare tutte le penali previste
3. Ai fini dell’applicazione delle penali, la competente Amministrazione contesterà all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; le Amministrazioni , ricevute le controdeduzioni dell’Appaltatore , ne valuteranno la fondatezza e adotteranno le decisioni conseguenti entro i successivi 7 giorni, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore.
4. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto delle Amministrazioni di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
6. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 9.
Articolo 8
Fatturazione e modalità di pagamento
1. La fatturazione del corrispettivo di ciascun Contratto esecutivo delle Amministrazioni, avverrà con cadenza mensile, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente contratto, dai suoi allegati e dal singolo contratto esecutivo di riferimento. In particolare, per il pagamento, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” all’Appaltatore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
2. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni, comprensive d’IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata alle Amministrazioni , secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
3. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà indicare in fattura, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte delle Amministrazioni dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Il Direttore dell’esecuzione, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività oggetto di ciascun contratto esecutivo, procederà in contraddittorio con l’Appaltatore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell’esecuzione provvederà a rilasciare l’attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse all’Appaltatore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest’ultimo all’emissione, a titolo di saldo, della
fattura per l’ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore.
5. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, per le Stazioni appaltanti procederanno al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto nonché allo svincolo delle ritenute dello 0,5% di cui al comma 3.
6. Le fatture dovranno essere intestate secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo.
7. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato all’Appaltatore ed acceso presso , A.B.I. , C.A.B. , IBAN . L’Appaltatore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
8. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
1.
2.
9. L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
10. L’Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
11. Le Amministrazioni verificheranno, in relazione ai contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i propri eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, l’Appaltatore si obbliga ad inviare alle Amministrazioni copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dall’Appaltatore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dalle Amministrazioni in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, le Amministrazioni provvederanno a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
13. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alle Amministrazioni, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
14. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, le Amministrazioni verificheranno, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, le Amministrazioni -ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederanno alla sospensione del pagamento.
Articolo 9 Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalle Amministrazioni -a mezzo di raccomandata a./r., o posta elettronica certificata- per porre fine all’inadempimento, le Amministrazioni medesime hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo raccomandata a./r., , o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto, attivazione delle prestazioni e luogo di esecuzione), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’Appaltatore ), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 11 (Recesso), 12 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), 13 (divieto di subappalto), 15 (riservatezza), 19 (Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità e Patti d’integrità ) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
2. Le Amministrazioni potranno, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore -a mezzo di raccomandata a./r., , o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
c) mancato reintegro della cauzione;
d) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
3. In caso di risoluzione, le Amministrazioni hanno la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà delle Amministrazioni di procedere all’esecuzione del Contratto e dei relativi contratti esecutivi a spese dell’Appaltatore .
Articolo 10
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore , si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.
Articolo 11 Recesso
1. Le Amministrazioni si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, ossia per singola Direzione Regionale, dal presente Contratto normativo e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.
2. Alla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.
3. L’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
Articolo 12 Assicurazioni e Cauzione definitiva
1. L’Appaltatore terrà indenne le Amministrazioni di qualsiasi danno possa derivare alle Amministrazioni medesime in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, l’Appaltatore dichiara di essere in possesso di polizza RCT/RCO, conforme a quanto previsto dal D.M. 269/2010 e s.m.i, per tutta la durata del contratto.
3. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, nonché a risarcire l’eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni e che, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
5. Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dalle Amministrazioni non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta -iniziale ovvero sopravvenuta- inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
6. La cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.
8. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Articolo 13 Subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% (non superiore al 30%) dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a ;
b. ………………………………………………………………………..….
1. A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere alle Amministrazioni la documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, AdE non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, AdE procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105
2.
3. Le Amministrazioni rilasceranno l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
4. L’eventuale affidamento in subappalto della fornitura e dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti delle Amministrazioni per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall’Appaltatore ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
6. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. L’Appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata del Contratto l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.
8. In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, le Amministrazioni revocheranno l’autorizzazione al subappalto.
9. L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, le Amministrazioni sospenderanno il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
10. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalle Amministrazioni inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte delle Amministrazioni Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D. lgs. n. 50/2016.
12. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni potranno dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 14
Oneri fiscali, spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni per legge.
2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto,; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d’uso.
Articolo 15 Riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L’Appaltatore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo le Amministrazioni potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 16
Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile
1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
4. AdE potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
5. Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili a ……. (indicare la tipologia dei dati personali trattati, es. nome e cognome, codice fiscale, posizione debitoria, stato di salute) – di …… (indicare categorie di interessati, es. debitori, persone assicurate).
6. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
7. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
8. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo/a, ….. (indicare nome dell’altro contraente) assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
9. Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
10. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento
Articolo 17
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
AdE ha nominato quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione
. Il direttore dell’esecuzione sarà indicato in ciascun Contratto esecutivo. AdER ha nominato quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e direttore dell’esecuzione di tutti i contratti esecutivi .
Articolo 18
Responsabile di contratto per l’Appaltatore
1. L’Appaltatore designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto con l’AdE il sig.
, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’AdE.
2. L’Appaltatore designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto con l’AdER il sig.
, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’AdER.
3. I responsabili di contratto dovranno essere sempre rintracciabili attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
4. Le comunicazioni al responsabile del Contratto con l’AdE pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
➢ Cellulare ;
➢ Telefono ;
➢ ;
➢ Indirizzo di posta elettronica certificata .
5. Le comunicazioni al responsabile del Contratto con l’AdER pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
➢ Cellulare ;
➢ Telefono ;
➢ ;
➢ Indirizzo di posta elettronica certificata .
L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
6. Tutte le comunicazioni fatte ai Responsabili di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell’Appaltatore medesimo.
7. I responsabili di contratto dell’Appaltatore opereranno in collegamento con il Direttore dell’esecuzione delle Amministrazioni coordinandosi con i medesimi.
Articolo 19
Codice etico, Modello 231, Patti d’integrità e Protocollo di legalità
1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 dei Patti d’integrità e del protocollo di legalità delle Amministrazioni consultabile sul sito web /xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/ e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L’Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con i Patti d’integrità e il Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, le Amministrazioni avranno facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 20 Foro competente
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto e dei contratti esecutivi sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 21 Clausola finale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
, lì
L’Appaltatore
Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate - Riscossione
Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.