COMUNE DI MOSCUFO
COMUNE DI MOSCUFO
PROVINCIA DI PESCARA
Rep. n° 645
del 28.05.2013
CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
L’anno duemilatredici il giorno ventotto , del mese di Maggio, presso la Residenza Comunale, nell’Ufficio di Segreteria.
Avanti a me Dott.ssa Xxxxxxxx XXXX, Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell’interesse del Comune, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
Il Sig. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a L’Aquila il 30.11.1978. che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, C.F.80014150686 P.IVA 00405250689 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Tecnico di seguito nel presente atto denominato “Comune”.
Il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Pescara il 16/06/1965 e domiciliato in Pescara in Xxx Xxxxxxxx 00 C.F. BRRLRT65H16G482O nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Ditta RIECO S.p.A. con sede a Pescara in Via Raiale 110 , P.IVA e CF 02003780687 di seguito nel presente atto denominato “appaltatore” comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo.
PREMESSO CHE
• con Determinazione n° 57 del 21/09/2012 si è determinato di indire una procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art.3, comma 37, e degli artt.54 e 55 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.136, per la scelta del soggetto cui
affidare l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, pulizia del suolo e servizi di igiene urbana connessi per il Comune di Moscufo, ai sensi degli artt.81 e 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
• con Determinazione n°31 del 19/03/2013 la predetta gara è stata definitivamente aggiudicata all’impresa RIECO S.p.A.;
• sono state eseguite le verifiche di legge sui requisiti dell’aggiudicatario;
• l’aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritte dall’art.113 del D.Lgs 12 aprile 2006, n163 e s.m.i.;
• con verbale del 26/04/2013 si è provveduto alla consegna del servizio alla ditta RIECO S.p.A. sotto le riserve di legge;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Servizi oggetto dell’appalto e ammontare del contratto
1. I servizi oggetto del presente appalto, che dovranno essere svolti secondo le modalità specificate caso per caso nel Capitolato Speciale d’Appalto, allegato come parte integrante al presente Contratto, sono:
A. La raccolta a domicilio dei rifiuti solidi urbani così come definiti dalle lettere a) e
b) comma 2 dell’art. 184 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 conferiti in forma differenziata con separazione della frazione umida – organica compostabile e secca –residua, come definite dall’art. 183 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 s.m.i;
B. La raccolta a domicilio in forma differenziata dei seguenti imballaggi oggetto di recupero e riciclaggio ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 nonché di altre frazioni di rifiuti urbani conferiti in modo differenziato:
- Carta, cartone
- Contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica
- Contenitori in metallo;
- Vetro ed imballaggi in vetro;
C. La raccolta a domicilio su prenotazione dei rifiuti solidi urbani ingombranti e dei RAEE;
D. Il prelievo presso il centro di raccolta comunale, di cui al successivo punto L, delle seguenti componenti di rifiuti urbani provenienti da fabbricati di civile abitazione: scarti verdi e potature, ingombranti e RAEE, pneumatici;
E. La raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi;
F. La raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come definiti dalla lettere d) dell’art. 184 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 s.m.i.;
G. La raccolta dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
H. La pulizia meccanizzata delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio;
I. La pulizia manuale delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi collegati (svuotamento dei cestini porta rifiuti, rimozione di deiezioni animali, raccolta di siringhe abbandonate, diserbo stradale, sottopassi stradali e orinatoi pubblici);
J. La pulizia di parchi e giardini pubblici;
K. La raccolta dei rifiuti in forma differenziata e la pulizia delle aree interessate dai
mercati settimanali e da fiere e manifestazioni varie;
L. La gestione del Centro di raccolta comunale, qualora dovesse essere realizzato dall’amministrazione comunale;
M. Il servizio di trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento, indicati dall’Amministrazione Comunale e/o Ente SovraComunale, di tutte le tipologie di rifiuti urbani e materiali raccolti in forma differenziata a domicilio;
N. La tenuta dei registri di carico e scarico e la compilazione dei formulari;
O. La promozione di campagne di informazione ed educazione ambientale;
P. L’esecuzione dei servizi di cui all’elenco dell’art. 50 del Capitolato Speciale d’Appalto “Rifiuti non compresi nel servizio” eventualmente affidati con separato atto aggiuntivo dall’Amministrazione comunale.
Tutti i servizi in appalto riferibili alle lettere da A ad O compreso sono assunti con diritto di privativa ai sensi del primo comma dell’ art. 198 del precitato Decreto e vengono delegati alla ditta aggiudicatrice sottoscrivente, ai sensi dell’art. 113. lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Detti servizi vengono espletati sull’intero territorio dell’Amministrazione comunale di Moscufo.
L’Amministrazione comunale potrà, nell’ambito della durata dell’appalto, affidare alla ditta aggiudicatrice dei servizi principali indicati dalla lettera A a O compresa, uno o più servizi accessori di cui alla lettera P, in forza di distinto atto deliberativo.
La società aggiudicataria dei servizi principali resta vincolata per tutta la durata dell’appalto nei riguardi dell’Amministrazione comunale in ordine all’eventuale affidamento di uno o più servizi di cui alla lettera P.
L’Amministrazione comunale potrà tuttavia affidare, a terzi, i servizi accessori di cui sopra
mediante altre forme di affidamento previste dalla normativa vigente in materia ed in particolare ai sensi degli art. 57 del Dlgs 163/2006 .
L’ambito territoriale del presente appalto viene individuato nel territorio comunale di Moscufo, a servizio di complessivi 3.274 abitanti residenti, alla data del 31.12.2010, e per complessivi 20 Kmq come planimetria allegata al Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l’Amministrazione comunale corrisponde alla Ditta Appaltatrice il canone annuo, corrispondente all’importo di avvenuta aggiudicazione.
L’importo è quello risultato in € 1.196.235,46 (oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale, e di € 15.109,66 (oltre IVA) per oneri della sicurezza per rischi dovuti ad interferenza e non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.211.345,12 (oltre IVA).
Per l’esecuzione dei servizi oggetto della appalto l’Amministrazione comunale provvederà al pagamento, in ratei mensili posticipati, dei corrispettivi unitari per singolo servizio a canone e per ogni singola frazione di rifiuto raccolto per il peso del materiale effettivamente raccolto ed inviato a recupero, riciclo, riutilizzo o smaltimento, previa presentazione di regolare fattura corredata da documentazione comprovante le quantità oggetto di liquidazione, quali copie di formulari, bollettazione di trasporto, ricevute di conferimento e simili.
I corrispettivi dei servizi, di cui agli articoli di dettaglio del Capitolato Speciale d’Appalto sono da intendersi onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari, diretti ed indiretti, all’espletamento dei servizi in appalto a perfetta regola d’arte, ad esclusione dell’Imposta su Valore Aggiunto, se dovuta, nella misura di legge.
La liquidazione avverrà con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Eventuali ritardi nei pagamenti, non daranno diritto né alla richiesta ad indennità di
qualsiasi genere da parte della Ditta Appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.
In caso di crediti maturati dall’Amministrazione comunale, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi dovranno essere restituiti all’Amministrazione comunale sotto forma di note d’accredito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito.
E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo che il Comune, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.
3. Il prezzo di aggiudicazione dei servizi sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall’art. 115 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.
Fino alla pubblicazione dei costi standardizzati da parte dell’ Osservatorio dei Contratti pubblici si applicano le disposizioni seguenti. Il prezzo di aggiudicazione dei servizi è fisso per il primo anno di servizio; per gli anni successivi sarà assoggettato alla revisione obbligatoria prevista dall’ art. 6 punto 6 della L. 24.12.93 n. 537, come modificato dall’ art. 44 della L. 23.12.94 n. 724 secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per il capitolo “12 - beni e servizi vari” rilevato dall’ISTAT; la variazione è riferita al periodo gennaio/dicembre dell’anno precedente.
La revisione potrà essere concessa previa presentazione da parte dell’appaltatore di apposita richiesta corredata dai calcoli relativi alla revisione stessa.
Gli adeguamenti tariffari determineranno l’aggiornamento automatico dei costi dal primo giorno dell’anno di competenza.
Qualsiasi variazione economica dei servizi conseguente a modificazioni richieste
dall’Amministrazione, sarà oggetto di apposito atto deliberativo riportante in allegato la relativa scheda di analisi di costo.
Articolo 2 – Allegati al contratto
1. Si allega al presente atto il capitolato speciale d’appalto;
2. La seguente documentazione, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:
• il Capitolato Speciale d’appalto – Allegato Tecnico;
• il Progetto tecnico sulle modalità di svolgimento dei servizi composto da:
- PLICO B – Fasciolo 1 - Piano Programma Organizzativo;
- PLICO B – Fasciolo 2 - Elenco delle proposte migliorative ed integrative dei servizi di base;
- PLICO B – Fasciolo 3 – Tabella riepilogativa personale e mezzi;
- PLICO C – Fascicolo1 – Elenco delle proposte migliorative per i servizi aggiuntivi;
- PLICO C – Fascicolo 2 – Tabella riepilogativa personale e mezzi;
• il D.U.V.R.I.;
• Cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto;
• Polizza Responsabilità Civile;
• Nota prot. 404 del 10/05/2013 della ditta RIECO S.p.A. acquisita al prot. 4121 del 14/05/2013 avente ad oggetto: ”Modifica tipologia conferimento e raccolta”, regolarmente accettata con nota del 17/05/2013 prot. 4263.
3. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli elaborati sopra indicati, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui
si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Articolo 3 – Durata dell’appalto
1. L’appalto ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.05.2013.
Qualora, alla scadenza del contratto, non fosse possibile esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie per la nuova aggiudicazione dei servizi, la Ditta appaltatrice sarà tenuta - previa richiesta formulata dall’Amministrazione comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno tre mesi prima della scadenza - alla prosecuzione dei servizi medesimi in regime di temporanea “prorogatio" ai sensi di legge nel limite massimo di un anno.
Detta proroga opererà senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
Considerando che la L. 26 marzo 2010, n. 42 ha soppresso l’istituzione delle Autorità d’Ambito quali organismi responsabili di organizzare, affidare e controllare la gestione del servizio, così come previsti dal D.Lgs n. 152/2006 e che pertanto la L.R. 45 del 19.12.2007 è in via di modificazione relativamente alla definizione e individuazione dei nuovi soggetti gestori, il Contratto che si andrà a stipulare tra la Ditta e l’Appaltante per l’espletamento dei servizi municipali di igiene urbana deve intendersi risolto non appena l’Autorità d’Ambito, di cui alla L.R. 45 del 19.12.2007 art. 7 c. 3, o altro organismo individuato da successive norme regionali, avrà individuato il nuovo soggetto gestore. Le modalità di trasferimento delle gestioni esistenti sono quelle previste dall’articolo 204 del
D. Lgs. 152/2006 e dalla richiamata legge regionale, oppure da nuova normativa regionale.
Articolo 3 – Cauzione definitiva
1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Polizza fidejussoria della compagnia di assicurazione Assicurazione ELITE INSURANCE COMPANY per un importo di euro 60.567,26 pari al 5% dell'importo contrattuale ridotto in quanto in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000.
2. Ai sensi dell’art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.
3. La cauzione definitiva deve permanere per 5 anni fino alla data di scadenza del contratto, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante da apposito verbale.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze delle liquidazioni mensili, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del servizio non svolto ovvero svolto in maniera non conforme alle norme di settore nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. Il Comune può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Articolo 4 – Responsabilità civile
1. L’ appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e prestatori di lavoro per un importo garantito [di euro 1.500.000,00] non inferiore a quanto prescritto dall’art. 125 del D.P.R. del 05.10.2010, n. 207.
Articolo 5 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L’ appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.
Articolo 6 – Adempimenti in materia antimafia
1. ai sensi dell’art. Art. 92. Comma 3 del Dlgs 159/2011, fino all’acquisizione della documentazione antimafia, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre
erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del medesimo decreto revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
Articolo 7 – Risoluzione e recesso
1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. L’Amministrazione comunale potrà procedere alla revoca dell’appalto, previa regolare contestazione scritta alla aggiudicatrice, la quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’atto di contestazione, nei seguenti casi:
- gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali, non regolate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione;
- arbitrario abbandono, da parte della aggiudicatrice o di subappaltatore autorizzato, dei servizi oggetto della appalto;
- gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- quando la stessa aggiudicatrice, senza il consenso preventivo dell’Amministrazione comunale, abbia ceduto a terzi i diritti o gli obblighi relativi al contratto.
L’Amministrazione comunale potrà altresì revocare l’appalto con decorrenza immediata in caso di:
- dichiarazione di fallimento dell’azienda;
- sospensione dall’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti dei Servizi di Smaltimento Rifiuti;
Inoltre l’Amministrazione comunale potrà revocare l’appalto, anche parzialmente, dopo il secondo anno di decorrenza contrattuale, con almeno sei mesi di preavviso comunicato a mezzo di Raccomandata Postale, con ricevuta di ritorno, in caso di subentro di eventuale diverso soggetto gestore individuato da modifiche della L.R. 45 del 19.12.2007 o da successive norme regionali.
In caso di revoca totale o parziale dei servizi in appalto per applicazione del disposto di cui al primo e secondo comma del presente articolato, la ditta non potrà in alcun caso ed a nessun titolo, avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla cessazione anticipata, fermo restando l’integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite.
Non sono soggette a nessun vincolo, o disposto specifico, eventuali acquisizioni di immobili, impianti tecnologici, contenitori eventualmente utilizzati per l’appalto, fatto salvo specifico accordo commerciale tra la aggiudicatrice ed il soggetto subentrante.
Nessun altro onere o rimborso, diverso da quanto previsto dal presente articolato, può essere richiesto a nessun titolo, in quanto condizione accettata all’atto della sottoscrizione di contratto.
Articolo 8 – Domicilio
1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 l’appaltatore elegge domicilio presso RIECO
S.p.A. con sede a Pescara in Via Raiale 110 ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.
Articolo 9 – Modalità di pagamento
1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità, secondo le modalità previste nel precedente articolo 1.
2. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
3. L’ impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s. m. ed i. e comunica che il conto corrente bancario dedicato alla presente commessa è il seguente: XX00X0000000000000000000000.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pescara della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
Articolo 10 – Controversie
Qualunque controversia insorgesse tra le parti in ordine all’applicazione, esecuzione, interpretazione, efficacia delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato, sarà risolta da un Collegio arbitrale ai sensi dell’art. 241 del Dlgs 163/06 .
Il collegio arbitrale e' composto da tre membri. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
Il Presidente del collegio arbitrale sarà scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui
l'arbitrato si riferisce.
In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse.
Il lodo si ha per pronunziato e per l’esecutività del lodo si farà riferimento alla disciplina contenuta nel codice di procedura civile.
L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo esecutivo.
Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242 del Dlgs 163/06 .
Articolo 11 – Cessione del contratto – Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, i servizi che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.
Articolo 12 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto oltre che alle disposizioni di legge vigenti in materia all’atto della stipula del contratto stesso.
Articolo 13 – Spese e registrazione
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro e della copia del contratto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge.
2.Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
3. Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante Modello unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di Euro 45,00.
Io Segretario rogante ho ricevuto quest’atto ne ho data lettura alle parti che l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono con firma digitale.
per il Comune Xxxxxxxxx Xxxxxxx
per l’Appaltatore Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Segretario comunale Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx