PROPOSTA DI LEGGE N. 27/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE
PROPOSTA DI LEGGE N. 27/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE
X. XXXXXX’, RECANTE:
“NORME PER LA PROMOZIONE DELL’ ATTIVITA’ DI RECUPERO E RIDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI PER CONTRASTARE LA POVERTA’ E IL DISAGIO SOCIALE”.
RELATORE: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX |
IL DIRIGENTE IL PRESIDENTE X.XX AVV. XXXXXXXX XXXXXX X.XX XX. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX |
PROPOSTA DI LEGGE N. 27/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE, X. XXXXXX’, RECANTE: “NORME PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO E RIDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI PER CONTRASTARE LA POVERTA’ E IL DISAGIO SOCIALE ”.
RELATORE: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Premessa
La presente legge intende intervenire contro lo spreco alimentare per contrastare la povertà e il disagio sociale. La diretta conseguenza sarà anche quella di contribuire a risolvere la problematica dei "prodotti da albero non raccolti" che per gli agricoltori calabresi rappresenta un gravoso onere (diminuire gli sprechi per produrre meno scarti con diretta riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti residui).
Il recupero delle eccedenze alimentari e agroalimentari di alta qualità e la loro successiva destinazione a soggetti bisognosi (indigenti, emarginati, persone escluse dai circuiti produttivi, donne vittime di violenza, madri sole, genitori separati in difficoltà) per il tramite di enti, cooperative, organizzazioni ed associazioni caritative e di beneficienza, intende promuovere e normare interventi di solidarietà nell'ambito di un disegno sociale più ampio.
La situazione in Calabria è particolarmente grave però è lasciata alla discrezionalità dei soggetti attivi nel settore sociale. Negli ultimi anni si è registrata una seria emergenza, con richieste di alimenti che sono passate da 95.000 a 132.000, mentre le derrate alimentari disponibili sono rimaste invariate (4.000 tonnellate, per 10 milioni di euro) con la diretta conseguenza di una risposta scarsamente risolutiva della situazione sociale drammatica.
Molte altre regioni italiane si sono già mosse in questa direzione per creare un nuovo strumento di solidarietà sociale e dare al cibo il giusto valore, intendendolo quale risorsa e non rifiuto. La Regione Calabria con questa legge sarà capace di intercettare i bisogni e le necessità di una società in estrema necessità per contribuire a ridurre il divario tra abbienti e non e per garantire il soddisfacimento del bisogno primario di alimentarsi.
Interventi normativi in aiuto ai poveri, anche attraverso le eccedenze alimentari, rivestono particolare importanza nella Regione Calabria anche nella lotta per la legalità caratterizzata dalla solidarietà e dall'impegno civile per mezzo della redistribuzione delle eccedenze ai più bisognosi ed alle fasce più deboli della popolazione. Le eccedenze alimentari — in una regione a vocazione agricola come la Calabria — rappresentano una seria e concreta opportunità di superamento dell'attuale stato di crisi che ha visto nascere un' ulteriore fascia debole di nuovi poveri a causa della congiuntura negativa economica internazionale. Tra il 2013 e il 2014 sono aumentate di oltre il 200% le persone che si sono rivolte ai centri di aiuto della Caritas Diocesana calabrese, in particolare di Lamezia Terme, a causa dell' accresciuto impoverimento delle famiglie. Questi sono solo alcuni dei dati del Rapporto della Caritas Diocesana di Lamezia, dai quali emerge che in oltre il 50% dei casi i bisognosi hanno tra i 25 e i 44 anni, ed hanno chiesto aiuto per problemi relativi al lavoro, disoccupazione, impoverimento, richiesta di beni alimentari.
PROPOSTA DI LEGGE N. 27/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE, X. XXXXXX’, RECANTE: “NORME PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO E RIDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI PER CONTRASTARE LA POVERTA’ E IL DISAGIO SOCIALE ”.
RELATORE: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Relazione economica finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Per la finalità della proposta, l’attività di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale viene promossa dalla Regione Calabria quale attività di solidarietà e beneficenza. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità per l’analisi del fabbisogno e della valutazione degli effetti delle politiche distributive ed i criteri per la determinazione della soglia di povertà e di disagio sociale di cui alla presente legge. L’attività di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari, nel segno della solidarietà e della beneficenza, viene svolta dalla Giunta regionale attraverso accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori e gli operatori del settore agro-alimentare e della ristorazione collettiva.
Pertanto non sono previsti oneri e, conseguenzialmente, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria, nell'ambito delle politiche di solidarietà sociale e al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, promuove l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.
Art. 2
(Eccedenze alimentari)
1. Ai fini della presente legge sono eccedenze alimentari:
a) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all'eliminazione dal circuito alimentare, perfettamente commestibili;
b) i prodotti agricoli non raccolti, perfettamente commestibili;
c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva, perfettamente commestibili;
d) le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura o per motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, perfettamente commestibili.
PROPOSTA DI LEGGE N. 27/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE, X. XXXXXX’, RECANTE: “NORME PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO E RIDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI PER CONTRASTARE LA POVERTA’ E IL DISAGIO SOCIALE ”.
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Art. 3
(Soggetti attuatori)
1. La Regione, per le finalità previste all'articolo l, si avvale dei seguenti soggetti:
a) gli enti locali, singoli o associati anche attraverso associazioni con finalità sociali diverse da quelle indicate alle lettere b), c), d) ed e);
b) le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);
c) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
d) le associazioni di promozione sociale operanti sul territorio regionale in osservanza della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
e) le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), operanti a livello regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), devono aver svolto l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per almeno due anni.
3. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 4
(Interventi)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l’analisi del fabbisogno e della valutazione degli effetti delle politiche distributive ivi previste ed i criteri per la determinazione della soglia di povertà e di disagio sociale di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell' attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari nel segno della solidarietà e beneficenza, promuove accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori indicati all' articolo 3 e gli operatori del settore agro-alimentare e della ristorazione collettiva.
Art. 5
(Assenza di nuovi o maggiori oneri)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
PROPOSTA DI LEGGE N. 27/X^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE, X. XXXXXX’, RECANTE: “NORME PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO E RIDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI PER CONTRASTARE LA POVERTA’ E IL DISAGIO SOCIALE ”.
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Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).